Articolo 154 della Legge 19 maggio 1975, n. 151
Articolo 153Articolo 155
Versione
20 settembre 1975
Art. 154.
L' articolo 332 del codice civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 332 - Reintegrazione nella potesta'. - Il giudice puo' reintegrare nella potesta' il genitore che ne e' decaduto, quando, cessate le ragioni per le quali la decadenza e' stata pronunciata, e' escluso ogni pericolo di pregiudizio per il figlio".
Entrata in vigore il 20 settembre 1975