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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 07/11/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 837/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 837/2025 tra in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore Parte_1 con sede legale in 15050 Carbonara Scrivia (AL), Strada Rotta n. 2, codice fiscale Parte_2
difesa e rappresentata, anche disgiuntamente, dagli avvocati Gabriella Angela Massa, P.IVA_1 codice fiscale: , (numero di telefax: 0131 305328 PEC C.F._1
) e SC Sangiacomo, codice fiscale (numero Email_1 C.F._2 di telefax: 0131 305328 - PEC , entrambi con studio in Email_2
Alessandria, corso Crimea n. 35, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi
ATTORE
e in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con sede legale in 15121 Alessandria, Strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale Controparte_2
indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_2 Email_3
CONVENUTO
Oggi 6 novembre 2025 ad ore 13,41 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi mediante il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza:
Per l'attore gli avv.ti Gabriella Angela Massa e SC Sangiacomo. Nessuno per il convenuto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 16,45.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 837/2025 promossa da: in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore Parte_1 con sede legale in 15050 Carbonara Scrivia (AL), Strada Rotta n. 2, codice fiscale Parte_2
difesa e rappresentata, anche disgiuntamente, dagli avvocati Gabriella Angela Massa, P.IVA_1 codice fiscale: , (numero di telefax: 0131 305328 PEC C.F._1
) e SC Sangiacomo, codice fiscale (numero Email_1 C.F._2 di telefax: 0131 305328 - PEC , entrambi con studio in Email_2
Alessandria, corso Crimea n. 35, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi
ATTORE
e in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con sede legale in 15121 Alessandria, Strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale Controparte_2
indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_2 Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attorea ha concluso come da note conclusive: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
Dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 15121 Controparte_1
Alessandria, strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale inadempiente in ordine al P.IVA_3 contratto di vendita stipulato con in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 avente ad oggetto l'autoveicolo marca BMW modello X4 XDrive20d 48V Msport targato GN347CH e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della convenuta. Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in 15121 Alessandria, strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale
al risarcimento a favore di in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_3 Parte_1 tempore, dei danni cagionati dall'inadempimento di cui sopra pari ad euro 39.900,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio, compresa la fase cautelare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in data 3.4.2025, ritualmente notificato in pari data, conveniva in Parte_1 pagina 2 di 5 giudizio deducendo che: - aveva acquistato da il 29.7.2024, Controparte_1 Controparte_1 l'autovettura BMW modello XA targata GN347CH; - aveva pagato integralmente il relativo prezzo in euro 39.900,00 quanto ad euro 4.900,00 in contanti e quanto ad euro 35.000,00 a mezzo bonifici bancari;
- l'amministratore unico di si era recato in RO, suo Paese di origine, con la Parte_1 figlia e in data 5.9.2024, a seguito di controllo di polizia, veniva condotto presso il comando locale e quindi reso edotto che l'autovettura acquistata da era stata oggetto di furto e, di Controparte_1 conseguenza, sequestrata dalle autorità marocchine con conseguente perdita della disponibilità da parte di L'attore chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto di compravendita Parte_1 dell'autovettura BMW modello XA targata GN347CH per inadempimento della venditrice CP_1
con conseguente obbligo di restituzione del prezzo pagato, oltre interessi legali dalla domanda al
[...] saldo e spese del giudizio. ricevuta rituale notifica in data 3.4.2025, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
2. Nel corso del giudizio, nel timore di perdere la garanzia del credito, instaurava il Parte_1 procedimento cautelare per sequestro conservativo. Il Giudice, con decreto del 18.4.2025, emesso inaudita altera parte, accoglieva il ricorso per sequestro conservativo, autorizzando l'esecuzione del medesimo fino a concorrenza di euro 45.0000,00 e fissando udienza ex art. 669 sexies c.p.c. il 30.4. 2025. 3. Il sequestro veniva eseguito il 7.5.2025 come da verbale agli atti. seppure Controparte_1 ritualmente notificata, non si costituiva neppure nella fase cautelare, preferendo restare contumace.
All'udienza del 30.4.2025, il sequestro conservativo, già concesso inaudita altera parte, veniva confermato.
3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice ammetteva prova testimoniale sulle circostanze della avvenuta vendita dell'auto BMW modello XA targata GN347CH e del pagamento del relativo prezzo.
4. La prova per testimoni veniva esperita all'udienza del 3.10.2025. All'esito la causa veniva quindi rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 6.11.2025 con termine per il deposito di note conclusive e note scritte.
§
La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni di seguito esposte.
La domanda ha per oggetto la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura BMW modello XA targata GN347CH per inadempimento della venditrice in conseguenza dell'evizione.
Nel caso di specie l'attore lamenta la perdita del bene acquistato, sicché la garanzia fatta valere è quella per evizione totale, che costituisce una delle obbligazioni principali del venditore ed è prevista dall'art. 1483 c.c.. Si ha evizione totale quando il compratore è privato in tutto del bene acquistato, a seguito di una pronuncia giudiziale che accerta, in favore di un terzo, l'esistenza di un difetto di titolarità in capo al soggetto venditore che non poteva quindi validamente trasferire il bene. Detta garanzia presuppone la perdita definitiva da parte del compratore del diritto acquisito per vicende antecedenti alla conclusione del contratto. Il fatto che determina l'evizione, anche se verificatosi successivamente, deve cioè essere attribuibile ad una causa preesistente alla conclusione del contratto (v. Cass. n.
945/1995). Quanto alla tutela del compratore, ai sensi dell'art. 1483 c.c. «Se il compratore subisce
l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479. Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite [1485] e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore».
Ai sensi dell'art. 1479 c.c., salvo il disposto dell'articolo 1223 c.c., il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato e deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per pagina 3 di 5 il contratto. Gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art. 1476 c.c., conseguono, infatti, al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto (cfr. Cass. n. 20165/2005; n. 18259/2005; Cass. n. 14754/2007; Cass. n. 3465/2007; ex multis per la giurisprudenza di merito Trib. Marsala, 17-
05-2023 n. 350).
Risulta infatti nella specie che, a seguito di istruttoria documentale e per testi, abbia Parte_1 acquistato l'auto ivi pagandone integralmente il prezzo, subendone successivamente l'evizione totale del bene. Risulta infatti che l'amministratore della società, recatosi in RO con l'auto poco prima acquistata, abbia appreso che il bene era risultato oggetto di furto, e di conseguenza l'autovettura veniva sottratta alla sua disponibilità, sottoposta a sequestro penale dalla autorità marocchine, ove è tutt'ora trattenuta.
Dalla documentazione attorea risulta quanto segue: - il doc. 2 dimostra che l'autovettura BMW modello XA era in vendita da parte di - i docc. 3 e 5 dimostrano l'acquisto, avvenuto il Controparte_1 29.7.2024, da parte di da dell'autovettura BMW modello XA targata Parte_1 Controparte_1
GN347CH; - il doc. 4 dimostra il pagamento di euro 35.000,00 quale saldo del prezzo di acquisto dell'autovettura BMW modello XA targata GN347CH, mentre l'acconto di euro 4.900,00 sarebbe stato versato in contanti come risulta dalle dichiarazioni del testimone rese all'udienza del 3.10.2025; - i docc. 6 e 7 corrispondono il documento 6 al verbale di sequestro dell'auto effettuato dalla Polizia del
RO e la traduzione in italiano del detto verbale, nonché il documento 7 alla denuncia sporta dal legale rappresentante di - i docc. 12 e 13 rappresentano l'esito del procedimento penale Parte_1
R.G.N.R. 3417/2024/44 che ha preso avvio dalla denuncia presentata dal legale rappresentante di
[...] di cui al doc. 7, in cui all'esito degli accertamenti demandati dalla Procura della Repubblica di Pt_1 Alessandria, la Polizia Giudiziaria ha concluso come segue: “Alla luce di quanto rilevato, si attesta la veridicità delle dichiarazioni esposte da nell'atto di querela, ravvisando, allo stato, Parte_2 la legittima richiesta di risarcimento del danno subito in capo alla concessionaria di Controparte_1 Alessandria, nella persona del sig. smg”. Persona_1
Le circostanze di cui sopra sono state altresì comprovate dalle dichiarazioni del teste Tes_1
rese all'udienza del 3.10.2025. Il teste, presente sia all'acquisto dell'autovettura, sia al
[...] pagamento dell'acconto prezzo, ha confermato le circostanze dedotte dall'attore ed in particolare l'avvenuta dazione ad della somma in contanti di euro 4.900,00 quale acconto prezzo Controparte_1 per l'acquisto dell'autovettura per cui causa. La restante somma di euro 35.000,00 è stata pagata a mezzo bonifici (doc. 4).
L'istruttoria ha quindi pienamente confermato: a. l'acquisto dell'auto BMW modello XA targata GN347CH al prezzo di euro 39.900,00; b. il pagamento da parte dell'acquirente al venditore di tale prezzo di euro 39.900,00; c. l'evizione totale subita dall'acquirente, essendo l'auto stata sequestrata dalla Polizia marocchina in quanto risultata oggetto di furto.
L'ignaro acquirente ha dunque subito l'evizione totale del bene acquistato, ipotesi prevista Parte_1 dall'art. 1483 c.c. che integra, a carico del venditore, una responsabilità ai sensi dell'art. 1494 c.c. (ex multis Cass. n. 28807/2008). Invero, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse che integra la fattispecie dell'inesatto adempimento (Cass. 30.3.2006 n. 7561; Cass. 1.7.1996
n. 5963).
Pertanto, grava sul venditore la responsabilità risarcitoria di cui all'art. 1494 c.c. ed opera a suo carico pagina 4 di 5 la presunzione di colpa stabilita dal primo comma di tale disposizione (Cass. 26.4.1991 n. 4564; Cass.
19.7.1995 n. 7863; Cass. 20.5.1997 n. 4464).
Il venditore, quindi, per superare tale presunzione, non può limitarsi a dimostrare la propria ignoranza circa la provenienza del veicolo, ma deve dimostrare di essersi attivato, alla stregua della diligenza professionale da lui esigibile, per compiere i dovuti accertamenti prima della vendita (Cass. n.
28807/2008).
Nella specie, non ha dimostrato di essersi attivata, in alcun modo, al fine del buon esito Controparte_1 della vendita, poichè la parte ritualmente notificata, è rimasta contumace, sia in sede cautelare che di merito.
Come noto, il suddetto comportamento, seppure non equivalga a non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., è, tuttavia significativo della totale indifferenza di alle sorti del giudizio. Controparte_1
Ne consegue il diritto dell'acquirente, che ha subito l'evizione totale, ad ottenere la risoluzione del contratto per fatto e colpa della convenuta, alla restituzione del prezzo pagato, oltre interessi e spese del giudizio, sia di merito, sia della fase cautelare.
Le spese del giudizio, ivi incluso quello della fase cautelare, seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 15121 Controparte_1
Alessandria, strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale inadempiente in ordine al P.IVA_3 contratto di vendita, avente ad oggetto l'autoveicolo marca BMW modello X4 XDrive20d 48V Msport targato GN347CH, stipulato con in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, Parte_1 per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto per fatto e colpa della convenuta, nonché condanna
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 15121 Alessandria, Controparte_1 strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale alla resituzione, a favore di in P.IVA_3 Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, del prezzo versato pari ad euro 39.900,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
15121 Alessandria, strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale a rimborsare a P.IVA_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore le spese di lite, che si liquidano in € 7.616 Pt_1 oltre al 15% di spese forfettarie per compenso, CPA ed IVA se dovuta oltre ad € 592,70 per spese anticipate, oltre ad € 3.754,00 oltre al 15% di spese forfettarie per compenso della fase cautelare, CPA ed IVA se dovuta oltre ad € 514,41 per spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 837/2025 tra in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore Parte_1 con sede legale in 15050 Carbonara Scrivia (AL), Strada Rotta n. 2, codice fiscale Parte_2
difesa e rappresentata, anche disgiuntamente, dagli avvocati Gabriella Angela Massa, P.IVA_1 codice fiscale: , (numero di telefax: 0131 305328 PEC C.F._1
) e SC Sangiacomo, codice fiscale (numero Email_1 C.F._2 di telefax: 0131 305328 - PEC , entrambi con studio in Email_2
Alessandria, corso Crimea n. 35, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi
ATTORE
e in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con sede legale in 15121 Alessandria, Strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale Controparte_2
indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_2 Email_3
CONVENUTO
Oggi 6 novembre 2025 ad ore 13,41 innanzi al dott. Marcello Adriano Mazzola, sono comparsi mediante il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza:
Per l'attore gli avv.ti Gabriella Angela Massa e SC Sangiacomo. Nessuno per il convenuto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da note conclusive che costituiscono parte integrante dello stesso verbale.
Dopo breve discussione, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Verbale chiuso ore 16,45.
Il Giudice
dott. Marcello Adriano Mazzola
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 837/2025 promossa da: in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore Parte_1 con sede legale in 15050 Carbonara Scrivia (AL), Strada Rotta n. 2, codice fiscale Parte_2
difesa e rappresentata, anche disgiuntamente, dagli avvocati Gabriella Angela Massa, P.IVA_1 codice fiscale: , (numero di telefax: 0131 305328 PEC C.F._1
) e SC Sangiacomo, codice fiscale (numero Email_1 C.F._2 di telefax: 0131 305328 - PEC , entrambi con studio in Email_2
Alessandria, corso Crimea n. 35, elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi
ATTORE
e in persona dell'Amministratore Unico legale rappresentante pro tempore Controparte_1
con sede legale in 15121 Alessandria, Strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale Controparte_2
indirizzo di posta elettronica certificata: P.IVA_2 Email_3
CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attorea ha concluso come da note conclusive: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Alessandria, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa,
Dichiarare in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 15121 Controparte_1
Alessandria, strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale inadempiente in ordine al P.IVA_3 contratto di vendita stipulato con in persona del suo legale rappresentante pro tempore Parte_1 avente ad oggetto l'autoveicolo marca BMW modello X4 XDrive20d 48V Msport targato GN347CH e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della convenuta. Per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con sede legale in 15121 Alessandria, strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale
al risarcimento a favore di in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_3 Parte_1 tempore, dei danni cagionati dall'inadempimento di cui sopra pari ad euro 39.900,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Con vittoria di spese e onorari del giudizio, compresa la fase cautelare.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in data 3.4.2025, ritualmente notificato in pari data, conveniva in Parte_1 pagina 2 di 5 giudizio deducendo che: - aveva acquistato da il 29.7.2024, Controparte_1 Controparte_1 l'autovettura BMW modello XA targata GN347CH; - aveva pagato integralmente il relativo prezzo in euro 39.900,00 quanto ad euro 4.900,00 in contanti e quanto ad euro 35.000,00 a mezzo bonifici bancari;
- l'amministratore unico di si era recato in RO, suo Paese di origine, con la Parte_1 figlia e in data 5.9.2024, a seguito di controllo di polizia, veniva condotto presso il comando locale e quindi reso edotto che l'autovettura acquistata da era stata oggetto di furto e, di Controparte_1 conseguenza, sequestrata dalle autorità marocchine con conseguente perdita della disponibilità da parte di L'attore chiedeva, quindi, la risoluzione del contratto di compravendita Parte_1 dell'autovettura BMW modello XA targata GN347CH per inadempimento della venditrice CP_1
con conseguente obbligo di restituzione del prezzo pagato, oltre interessi legali dalla domanda al
[...] saldo e spese del giudizio. ricevuta rituale notifica in data 3.4.2025, non si costituiva in Controparte_1 giudizio.
2. Nel corso del giudizio, nel timore di perdere la garanzia del credito, instaurava il Parte_1 procedimento cautelare per sequestro conservativo. Il Giudice, con decreto del 18.4.2025, emesso inaudita altera parte, accoglieva il ricorso per sequestro conservativo, autorizzando l'esecuzione del medesimo fino a concorrenza di euro 45.0000,00 e fissando udienza ex art. 669 sexies c.p.c. il 30.4. 2025. 3. Il sequestro veniva eseguito il 7.5.2025 come da verbale agli atti. seppure Controparte_1 ritualmente notificata, non si costituiva neppure nella fase cautelare, preferendo restare contumace.
All'udienza del 30.4.2025, il sequestro conservativo, già concesso inaudita altera parte, veniva confermato.
3. Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., il Giudice ammetteva prova testimoniale sulle circostanze della avvenuta vendita dell'auto BMW modello XA targata GN347CH e del pagamento del relativo prezzo.
4. La prova per testimoni veniva esperita all'udienza del 3.10.2025. All'esito la causa veniva quindi rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. al 6.11.2025 con termine per il deposito di note conclusive e note scritte.
§
La domanda di parte attrice è fondata per le ragioni di seguito esposte.
La domanda ha per oggetto la risoluzione del contratto di compravendita dell'autovettura BMW modello XA targata GN347CH per inadempimento della venditrice in conseguenza dell'evizione.
Nel caso di specie l'attore lamenta la perdita del bene acquistato, sicché la garanzia fatta valere è quella per evizione totale, che costituisce una delle obbligazioni principali del venditore ed è prevista dall'art. 1483 c.c.. Si ha evizione totale quando il compratore è privato in tutto del bene acquistato, a seguito di una pronuncia giudiziale che accerta, in favore di un terzo, l'esistenza di un difetto di titolarità in capo al soggetto venditore che non poteva quindi validamente trasferire il bene. Detta garanzia presuppone la perdita definitiva da parte del compratore del diritto acquisito per vicende antecedenti alla conclusione del contratto. Il fatto che determina l'evizione, anche se verificatosi successivamente, deve cioè essere attribuibile ad una causa preesistente alla conclusione del contratto (v. Cass. n.
945/1995). Quanto alla tutela del compratore, ai sensi dell'art. 1483 c.c. «Se il compratore subisce
l'evizione totale della cosa per effetto di diritti che un terzo ha fatti valere su di essa, il venditore è tenuto a risarcirlo del danno a norma dell'art. 1479. Egli deve inoltre corrispondere al compratore il valore dei frutti che questi sia tenuto a restituire a colui dal quale è evitto, le spese che egli abbia fatte per la denunzia della lite [1485] e quelle che abbia dovuto rimborsare all'attore».
Ai sensi dell'art. 1479 c.c., salvo il disposto dell'articolo 1223 c.c., il venditore è tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato e deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per pagina 3 di 5 il contratto. Gli effetti della garanzia per evizione, che sanziona l'inadempimento da parte del venditore dell'obbligazione di cui all'art. 1476 c.c., conseguono, infatti, al mero fatto obiettivo della perdita del diritto acquistato, indipendentemente dalla colpa del venditore e dalla stessa conoscenza da parte del compratore della possibile causa della futura evizione, in quanto detta perdita comporta l'alterazione del sinallagma contrattuale e la conseguente necessità di porvi rimedio con il ripristino della situazione economica del compratore quale era prima dell'acquisto (cfr. Cass. n. 20165/2005; n. 18259/2005; Cass. n. 14754/2007; Cass. n. 3465/2007; ex multis per la giurisprudenza di merito Trib. Marsala, 17-
05-2023 n. 350).
Risulta infatti nella specie che, a seguito di istruttoria documentale e per testi, abbia Parte_1 acquistato l'auto ivi pagandone integralmente il prezzo, subendone successivamente l'evizione totale del bene. Risulta infatti che l'amministratore della società, recatosi in RO con l'auto poco prima acquistata, abbia appreso che il bene era risultato oggetto di furto, e di conseguenza l'autovettura veniva sottratta alla sua disponibilità, sottoposta a sequestro penale dalla autorità marocchine, ove è tutt'ora trattenuta.
Dalla documentazione attorea risulta quanto segue: - il doc. 2 dimostra che l'autovettura BMW modello XA era in vendita da parte di - i docc. 3 e 5 dimostrano l'acquisto, avvenuto il Controparte_1 29.7.2024, da parte di da dell'autovettura BMW modello XA targata Parte_1 Controparte_1
GN347CH; - il doc. 4 dimostra il pagamento di euro 35.000,00 quale saldo del prezzo di acquisto dell'autovettura BMW modello XA targata GN347CH, mentre l'acconto di euro 4.900,00 sarebbe stato versato in contanti come risulta dalle dichiarazioni del testimone rese all'udienza del 3.10.2025; - i docc. 6 e 7 corrispondono il documento 6 al verbale di sequestro dell'auto effettuato dalla Polizia del
RO e la traduzione in italiano del detto verbale, nonché il documento 7 alla denuncia sporta dal legale rappresentante di - i docc. 12 e 13 rappresentano l'esito del procedimento penale Parte_1
R.G.N.R. 3417/2024/44 che ha preso avvio dalla denuncia presentata dal legale rappresentante di
[...] di cui al doc. 7, in cui all'esito degli accertamenti demandati dalla Procura della Repubblica di Pt_1 Alessandria, la Polizia Giudiziaria ha concluso come segue: “Alla luce di quanto rilevato, si attesta la veridicità delle dichiarazioni esposte da nell'atto di querela, ravvisando, allo stato, Parte_2 la legittima richiesta di risarcimento del danno subito in capo alla concessionaria di Controparte_1 Alessandria, nella persona del sig. smg”. Persona_1
Le circostanze di cui sopra sono state altresì comprovate dalle dichiarazioni del teste Tes_1
rese all'udienza del 3.10.2025. Il teste, presente sia all'acquisto dell'autovettura, sia al
[...] pagamento dell'acconto prezzo, ha confermato le circostanze dedotte dall'attore ed in particolare l'avvenuta dazione ad della somma in contanti di euro 4.900,00 quale acconto prezzo Controparte_1 per l'acquisto dell'autovettura per cui causa. La restante somma di euro 35.000,00 è stata pagata a mezzo bonifici (doc. 4).
L'istruttoria ha quindi pienamente confermato: a. l'acquisto dell'auto BMW modello XA targata GN347CH al prezzo di euro 39.900,00; b. il pagamento da parte dell'acquirente al venditore di tale prezzo di euro 39.900,00; c. l'evizione totale subita dall'acquirente, essendo l'auto stata sequestrata dalla Polizia marocchina in quanto risultata oggetto di furto.
L'ignaro acquirente ha dunque subito l'evizione totale del bene acquistato, ipotesi prevista Parte_1 dall'art. 1483 c.c. che integra, a carico del venditore, una responsabilità ai sensi dell'art. 1494 c.c. (ex multis Cass. n. 28807/2008). Invero, la vendita di una autovettura immatricolata con falsa documentazione e recante il numero di telaio contraffatto configura una ipotesi di inadempimento contrattuale, diversamente dalle ipotesi di vendita di cosa affetta da vizi o mancante delle qualità promesse che integra la fattispecie dell'inesatto adempimento (Cass. 30.3.2006 n. 7561; Cass. 1.7.1996
n. 5963).
Pertanto, grava sul venditore la responsabilità risarcitoria di cui all'art. 1494 c.c. ed opera a suo carico pagina 4 di 5 la presunzione di colpa stabilita dal primo comma di tale disposizione (Cass. 26.4.1991 n. 4564; Cass.
19.7.1995 n. 7863; Cass. 20.5.1997 n. 4464).
Il venditore, quindi, per superare tale presunzione, non può limitarsi a dimostrare la propria ignoranza circa la provenienza del veicolo, ma deve dimostrare di essersi attivato, alla stregua della diligenza professionale da lui esigibile, per compiere i dovuti accertamenti prima della vendita (Cass. n.
28807/2008).
Nella specie, non ha dimostrato di essersi attivata, in alcun modo, al fine del buon esito Controparte_1 della vendita, poichè la parte ritualmente notificata, è rimasta contumace, sia in sede cautelare che di merito.
Come noto, il suddetto comportamento, seppure non equivalga a non contestazione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., è, tuttavia significativo della totale indifferenza di alle sorti del giudizio. Controparte_1
Ne consegue il diritto dell'acquirente, che ha subito l'evizione totale, ad ottenere la risoluzione del contratto per fatto e colpa della convenuta, alla restituzione del prezzo pagato, oltre interessi e spese del giudizio, sia di merito, sia della fase cautelare.
Le spese del giudizio, ivi incluso quello della fase cautelare, seguiranno la soccombenza ed andranno liquidate come da dispositivo secondo lo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 15121 Controparte_1
Alessandria, strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale inadempiente in ordine al P.IVA_3 contratto di vendita, avente ad oggetto l'autoveicolo marca BMW modello X4 XDrive20d 48V Msport targato GN347CH, stipulato con in persona del suo legale rappresentante pro tempore e, Parte_1 per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto per fatto e colpa della convenuta, nonché condanna
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in 15121 Alessandria, Controparte_1 strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale alla resituzione, a favore di in P.IVA_3 Parte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, del prezzo versato pari ad euro 39.900,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Condanna altresì in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1
15121 Alessandria, strada Provinciale Pavia n. 24, codice fiscale a rimborsare a P.IVA_3 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore le spese di lite, che si liquidano in € 7.616 Pt_1 oltre al 15% di spese forfettarie per compenso, CPA ed IVA se dovuta oltre ad € 592,70 per spese anticipate, oltre ad € 3.754,00 oltre al 15% di spese forfettarie per compenso della fase cautelare, CPA ed IVA se dovuta oltre ad € 514,41 per spese anticipate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Alessandria, 6 novembre 2025
Il Giudice dott. Marcello Adriano Mazzola
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