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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 02/10/2025, n. 1208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1208 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 2.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. F. Stranieri Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. D. Rotunno CP_1
Resistente
Oggetto: rivendicazioni retributive
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.1.2025, il ricorrente indicato in epigrafe- premesso di aver lavorato come bracciante agricolo sin dal 1976- esponeva di aver presentato, in data 11.5.2024, domanda amministrativa per il riconoscimento della natura professionale della patologia denunciata
(tendinopatia bilaterale AA.SS).
Ritenuta l'erroneità del rigetto opposto in via amministrativa, chiedeva accertarsi l'origine professionale della suindicata patologia, con condanna dell' al pagamento dell'indennizzo in CP_1 capitale.
Si costituiva parte convenuta che contestava in fatto ed in diritto gli avversi assunti ed insisteva per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti.
***
Deve darsi atto della cessazione della materia del contendere.
Parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla prosecuzione del giudizio.
non si è opposto alla richiesta di cessata materia del contendere e alla compensazione delle CP_1 spese.
Atteso che "la pronuncia di cessazione della materia del contendere postula che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia;
sicché, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito " (cfr.
Cass. Civ. Sez. Lav., Sent. n. 6909 del 20.3.2009), deve osservarsi che – nel caso di specie – le parti hanno concordemente dato atto della sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio e ad una pronuncia nel merito della pretesa.
Stante la richiesta di compensazione delle spese, che non vi è ragione di disattendere, le spese di lite si compensano integralmente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 CP_1 così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa integralmente le spese di lite.
Brindisi, 2.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere