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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 25/03/2025, n. 1204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1204 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16711/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16711/2024
Oggi 25 marzo 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per , in proprio Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
L'avv. insiste per l'accoglimento del ricorso. Parte_1
Il g.i. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16711 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
ricorrente, in proprio e
Controparte_1
resistente, contumace letti gli atti e i documenti di causa;
pagina1 di 2 rilevata la rituale notifica del ricorso-decreto all'amministrazione resistente, non costituitasi;
ritenuto il difetto di legittimazione attiva del ricorrente;
rilevato difatti che l'istanza di liquidazione del compenso presentata dal difensore è stata respinta con la seguente motivazione: “rilevato che, nella presente materia di volontaria giurisdizione,
l'assistenza legale non è obbligatoria, ben potendo la parte agire e resistere in giudizio personalmente, senza assistenza adi un difensore”; ritenuto pertanto che il provvedimento negativo integra un'ipotesi di sostanziale diniego/revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
ritenuto che
in tali ipotesi, per giurisprudenza costante, la legittimazione all'opposizione ex art. 15
D. Lgs. 150/2011 va riconosciuta alla parte e non al suo difensore;
P.Q.M.
dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'opponente; nulla per le spese.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
pagina2 di 2
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 16711/2024
Oggi 25 marzo 2025, innanzi al giudice dott. Raffaele Del Porto, sono comparsi:
Per , in proprio Parte_1
Per nessuno è comparso Controparte_1
L'avv. insiste per l'accoglimento del ricorso. Parte_1
Il g.i. provvede alla decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. come da sentenza che segue:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE II CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16711 del ruolo generale dell'anno 2024 vertente tra
Parte_1
ricorrente, in proprio e
Controparte_1
resistente, contumace letti gli atti e i documenti di causa;
pagina1 di 2 rilevata la rituale notifica del ricorso-decreto all'amministrazione resistente, non costituitasi;
ritenuto il difetto di legittimazione attiva del ricorrente;
rilevato difatti che l'istanza di liquidazione del compenso presentata dal difensore è stata respinta con la seguente motivazione: “rilevato che, nella presente materia di volontaria giurisdizione,
l'assistenza legale non è obbligatoria, ben potendo la parte agire e resistere in giudizio personalmente, senza assistenza adi un difensore”; ritenuto pertanto che il provvedimento negativo integra un'ipotesi di sostanziale diniego/revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
ritenuto che
in tali ipotesi, per giurisprudenza costante, la legittimazione all'opposizione ex art. 15
D. Lgs. 150/2011 va riconosciuta alla parte e non al suo difensore;
P.Q.M.
dichiara il difetto di legittimazione attiva dell'opponente; nulla per le spese.
Il presidente delegato dott. Raffaele Del Porto
Il verbale è redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209 e dello stesso viene data lettura alle parti.
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