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Sentenza 27 settembre 2024
Sentenza 27 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 27/09/2024, n. 3954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3954 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2024 |
Testo completo
n. 2366/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2366/2024, avente ad oggetto:
Indebito soggettivo - Indebito oggettivo, riservata in decisione all'udienza (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Maurizio Socrate Antonio D'Alterio (CF: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) Org_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc. regolarmente notificato alla controparte, il conveniva in giudizio la dinanzi a questo Parte_1 Org_1
Tribunale per sentire accertare e dichiarare che il pagamento della somma di €
16.243,64 oltre agli interessi legali dal 29.12.2023 (data del pagamento) effettuato dal
Org_ Comune ricorrente in favore della resistente, non era dovuto e che, quindi, la ricorrente aveva diritto, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., alla sua restituzione;
in subordine, laddove non fosse ritenuta sussistente la mala fede della società, dalla data della domanda.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che la somma richiesta di €
pagina 2 di 6 16.243,64 era frutto di un pagamento che il aveva fatto Parte_1
in favore della in quanto il detto l'importo era stato già Organizzazione_1
corrisposto in precedenza dal ai creditori di quest'ultima. Infatti, due distinte Pt_1
procedure di pignoramenti presso terzi, incardinate da e Controparte_1 CP_2
Or
, creditori della resistente in forza di un provvedimento esecutivo, si erano
[...]
definite con due distinte ordinanze di assegnazione con cui veniva ordinato al terzo pignorato di pagare ai suddetti e , Parte_1 CP_1 CP_2
Or quanto dovuto alla resistente, proprio in quanto creditore della CP_3 Org_1
la somma complessiva di € 16.243,64,
Deduceva, inoltre, che anche la , non avendo ottenuto il pagamento Org_1
di crediti da essa vantati nei confronti del aveva Parte_1
incardinato una procedura di pignoramento con terzo pignorato la Org_2
tesoriere del in cui non erano stati evidenziati i pagamenti anteriormente Pt_1
Or fatti dal nelle dette due procedure in favore dei creditori della resistente, Pt_1
per cui le somme richieste venivano giudizialmente assegnate alla , per Org_1
cui la vicenda si concludeva con il pagamento l'intero credito vantato da questa vantato, pari ad € 45.507,07.
Or Deduceva, quindi, il ricorrente che, la resistente aveva incassato Pt_1
illegittimamente un pagamento non dovuto, perché l'importo sborsato € 16.243,64
non era stato defalcato, in quanto già versato alla per il soddisfacimento Org_1
dei creditori di quest'ultima intervenuto precedentemente conclusasi con l'ordine del pagina 3 di 6 giudice al terzo di pagare, per conto del debitore , Parte_1 Org_1
un credito che era stato accertato nella sua esistenza e nella sua entità in favore dei creditori di quest'ultima.
Or Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente che, benchè
ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Ciò posto in fatto, consegue che al Comune ricorrente, ai sensi dell'art. 2033
cod. civ., il diritto di ripetere dalla la somma di € 16.243,64, oltre agli Org_1
interessi dal 29.12.2023, in quanto quest'ultima, ben conoscendo l'esistenza del pagamento effettuato dal in favore di propri creditori e , Pt_1 CP_1 CP_2
soddisfacendone le richieste originate dalle richiamate procedure esecutive, dava ugualmente seguito all'integrale incasso della somma assegnata in suo favore in base alla procedura di pignoramento presso terzi da essa incardinata nei confronti del ricorrente, senza defalcarne l'importo suddetto versato da quest'ultimo per il Pt_1
richiamato titolo.
Secondo la consolidata giurisprudenza in materia, la dazione di una somma di danaro non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione, ma impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione.
Ne consegue che, l'attore che chieda la restituzione di somme, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (tra le tante pagina 4 di 6 Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30944 del 29.11.2018).
Nel caso di specie, la domanda del ricorrente risulta compiutamente Pt_1
provata a mezzo della confacente documentazione richiamata in ricorso ed allegata al fascicolo di causa, attraverso cui è possibile rilevare la fondatezza del contenuto della richiesta di pagamento della somma di € 16.243,64, oltre agli interessi dal 29.12.2023
e cioè dalla data dell'avvenuto pagamento in favore della sr. Org_1
I provvedimenti giudiziali prodotti agli atti, su cui si basa la domanda del ricorrente, impongono l'accoglimento della richiesta avanzata in ricorso, Pt_1
risultando il loro contenuto del tutto inequivocabile quanto incontestabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali
(cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153). pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Parte_1
nei confronti della , così provvede:
[...] Org_1
- In accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna la al Org_1
pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di euro € 16.243,64,
oltre agli interessi dal 29.12.2023;
- Condanna altresì la la a rimborsare alla parte ricorrente le spese Org_1
di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso professionale ed euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
Aversa, 25/9/2024
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Napoli Nord
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Luigi
D'Angiolella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2366/2024, avente ad oggetto:
Indebito soggettivo - Indebito oggettivo, riservata in decisione all'udienza (con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.), promossa da:
, (CF: ) rapp. e difeso Parte_1 P.IVA_1
dall'avv.to Maurizio Socrate Antonio D'Alterio (CF: , C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, presso lo studio del predetto difensore.
PARTE ATTRICE
CONTRO
(CF: ) Org_1 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Come in atti.
Ai sensi degli artt. 132 secondo comma n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
A norma dell'art. 16 bis, comma 9 octies del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a), n. 2 ter) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132), la presente sentenza viene redatta in maniera sintetica, tenendo conto delle indicazioni contenute nel decreto n. 136 in data 14.9.2016 del Primo Presidente della Corte di Cassazione, e delle considerazioni contenute nella Circolare del CSM (adottata il 5.7.2017) di cui alla nota 6.7.2017 Prot.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies cpc. regolarmente notificato alla controparte, il conveniva in giudizio la dinanzi a questo Parte_1 Org_1
Tribunale per sentire accertare e dichiarare che il pagamento della somma di €
16.243,64 oltre agli interessi legali dal 29.12.2023 (data del pagamento) effettuato dal
Org_ Comune ricorrente in favore della resistente, non era dovuto e che, quindi, la ricorrente aveva diritto, ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., alla sua restituzione;
in subordine, laddove non fosse ritenuta sussistente la mala fede della società, dalla data della domanda.
A sostegno della domanda, parte attrice deduceva che la somma richiesta di €
pagina 2 di 6 16.243,64 era frutto di un pagamento che il aveva fatto Parte_1
in favore della in quanto il detto l'importo era stato già Organizzazione_1
corrisposto in precedenza dal ai creditori di quest'ultima. Infatti, due distinte Pt_1
procedure di pignoramenti presso terzi, incardinate da e Controparte_1 CP_2
Or
, creditori della resistente in forza di un provvedimento esecutivo, si erano
[...]
definite con due distinte ordinanze di assegnazione con cui veniva ordinato al terzo pignorato di pagare ai suddetti e , Parte_1 CP_1 CP_2
Or quanto dovuto alla resistente, proprio in quanto creditore della CP_3 Org_1
la somma complessiva di € 16.243,64,
Deduceva, inoltre, che anche la , non avendo ottenuto il pagamento Org_1
di crediti da essa vantati nei confronti del aveva Parte_1
incardinato una procedura di pignoramento con terzo pignorato la Org_2
tesoriere del in cui non erano stati evidenziati i pagamenti anteriormente Pt_1
Or fatti dal nelle dette due procedure in favore dei creditori della resistente, Pt_1
per cui le somme richieste venivano giudizialmente assegnate alla , per Org_1
cui la vicenda si concludeva con il pagamento l'intero credito vantato da questa vantato, pari ad € 45.507,07.
Or Deduceva, quindi, il ricorrente che, la resistente aveva incassato Pt_1
illegittimamente un pagamento non dovuto, perché l'importo sborsato € 16.243,64
non era stato defalcato, in quanto già versato alla per il soddisfacimento Org_1
dei creditori di quest'ultima intervenuto precedentemente conclusasi con l'ordine del pagina 3 di 6 giudice al terzo di pagare, per conto del debitore , Parte_1 Org_1
un credito che era stato accertato nella sua esistenza e nella sua entità in favore dei creditori di quest'ultima.
Or Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente che, benchè
ritualmente citata, non si costituiva in giudizio.
Ciò posto in fatto, consegue che al Comune ricorrente, ai sensi dell'art. 2033
cod. civ., il diritto di ripetere dalla la somma di € 16.243,64, oltre agli Org_1
interessi dal 29.12.2023, in quanto quest'ultima, ben conoscendo l'esistenza del pagamento effettuato dal in favore di propri creditori e , Pt_1 CP_1 CP_2
soddisfacendone le richieste originate dalle richiamate procedure esecutive, dava ugualmente seguito all'integrale incasso della somma assegnata in suo favore in base alla procedura di pignoramento presso terzi da essa incardinata nei confronti del ricorrente, senza defalcarne l'importo suddetto versato da quest'ultimo per il Pt_1
richiamato titolo.
Secondo la consolidata giurisprudenza in materia, la dazione di una somma di danaro non vale di per sé a fondare la richiesta di restituzione, ma impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione.
Ne consegue che, l'attore che chieda la restituzione di somme, è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione (tra le tante pagina 4 di 6 Cassazione civile, Sez. II, ordinanza n. 30944 del 29.11.2018).
Nel caso di specie, la domanda del ricorrente risulta compiutamente Pt_1
provata a mezzo della confacente documentazione richiamata in ricorso ed allegata al fascicolo di causa, attraverso cui è possibile rilevare la fondatezza del contenuto della richiesta di pagamento della somma di € 16.243,64, oltre agli interessi dal 29.12.2023
e cioè dalla data dell'avvenuto pagamento in favore della sr. Org_1
I provvedimenti giudiziali prodotti agli atti, su cui si basa la domanda del ricorrente, impongono l'accoglimento della richiesta avanzata in ricorso, Pt_1
risultando il loro contenuto del tutto inequivocabile quanto incontestabile.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 D.M. 10/3/2014 n. 55 e dell'art. 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente al liquidato, per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione dei livelli medi previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria. All'importo liquidato vanno comunque aggiunti l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali
(cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307) nonché il 15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 55, che è dovuto “in ogni
caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1
c.p.c. (v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153). pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale,
definitivamente pronunziando sulla domanda avanzata dal Parte_1
nei confronti della , così provvede:
[...] Org_1
- In accoglimento della domanda di parte ricorrente, condanna la al Org_1
pagamento, per le causali di cui in parte motiva, dell'importo di euro € 16.243,64,
oltre agli interessi dal 29.12.2023;
- Condanna altresì la la a rimborsare alla parte ricorrente le spese Org_1
di lite, che si liquidano in € 3.397,00 per compenso professionale ed euro 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario al 15%, CPa ed IVA come per legge.
Aversa, 25/9/2024
Il Giudice
dott. Antonio Caradonna
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