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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/05/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R. G. 863/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”, promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Piazza Armerina in via Iaci n. 18, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GUGLIARA
Gaetano;
-RICORRENTE- contro
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Armerina in C.da Leano snc, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. TIMPANARO
Salvatore;
-RESISTENTE-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
29/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO
Con ricorso depositato in data 4/07/2022, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio) contratto in Piazza Armerina (EN) in data 4/11/1995, con , atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Controparte_1
civile del Comune di Piazza Armerina, al n. 14, parte I, anno 1995, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 425/2014 del 23/09/2014 emessa nel procedimento iscritto al n. R.G. 320/2013, ormai irrevocabile, il Tribunale di Enna ha pronunciato la loro separazione, precisando di non essersi più riconciliato con la moglie.
Il ricorrente ha altresì rappresentato che la resistente non ha diritto al riconoscimento di alcuna forma di contributo al suo mantenimento, considerato che quest'ultima gode di una propria indipendenza economica e reddituale.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo però il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento mensile nella misura di € 350,00 da porsi a carico del ricorrente.
All'udienza presidenziale, celebratasi in data 20/10/2022 mediante collegamento audiovisivo, è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza presidenziale depositata il 29/10/2022, emessa a seguito dell'audizione dei coniugi, è stata disposta la revoca dell'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, tenuto conto “del tempo ormai decorso dalla separazione, della sussistenza in capo alla convenuta di reddito da lavoro dipendente e dall'assenza di attività difensiva svolta in questa sede dalla convenuta” (cfr. ordinanza, ex art. 4, co. 8, l. n. 898/1970, del 29/10/2022).
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dall' art. 3, comma 1, n. 2) lett. b) della L. 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di separazione, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con specifico riferimento all'unica richiesta avanzata nel presente giudizio, ossia alla domanda di corresponsione di un assegno divorzile proposta dalla resistente, si rileva che quest'ultima ha dichiarato di rinunciarvi soltanto nella comparsa conclusionale e non in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo, giova quindi rilevare che l'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
È necessaria a tal fine una duplice indagine attinente all'an e al quantum, nel senso che occorre prima ponderare la situazione della parte richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre) e la sua idoneità a preservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (non richiedendosi affatto uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza della separazione, delle precedenti condizioni economiche) e quindi fissarne la misura in rapporto alle sostanze dell'obbligato, alla sua condizione personale e alla sua capacità di reddito.
Nel caso di specie, non sono emersi elementi tali da non ritenere che la resistente non sia in condizione di vivere autonomamente e dignitosamente con le proprie risorse.
Ed invero, da quanto emerso in atti e per come, anche, correttamente rilevato da parte ricorrente,
percepisce un reddito proprio da lavoro dipendente di circa € 1.400,00 mensili e vive Controparte_1
stabilmente presso la casa adibita a residenza coniugale, acquistata in regime di comunione e della quale, di fatto, ha la totale disponibilità.
Non rileva, dunque, la sproporzione economica dedotta da parte resistente a sostegno della sua richiesta di mantenimento, atteso che la Corte di Cassazione ha chiarito non hanno rilievo “da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”(cfr. Cass.
21234/2019). Pertanto, per tutte le ragioni esposte, la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente va rigettata.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F.: Parte_1
), nato ad [...] il [...], e, (C.F.: C.F._1 Controparte_1
, nata a Ploiesti il 29/02/1964, il [...], in [...] e C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Piazza Armerina, al n.
14, parte I, anno 1995;
- rigetta la domanda della resistente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 5.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”, promossa da
(C.F.: ), nato ad [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Piazza Armerina in via Iaci n. 18, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. GUGLIARA
Gaetano;
-RICORRENTE- contro
(C.F.: , nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Armerina in C.da Leano snc, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. TIMPANARO
Salvatore;
-RESISTENTE-
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero. Rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
29/10/2024, sostituita dal deposito di note scritte entro il termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
FATTO
Con ricorso depositato in data 4/07/2022, il ricorrente ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio (rectius: scioglimento del matrimonio) contratto in Piazza Armerina (EN) in data 4/11/1995, con , atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato Controparte_1
civile del Comune di Piazza Armerina, al n. 14, parte I, anno 1995, precisando che dalla loro unione non sono nati figli.
Al riguardo, il ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 425/2014 del 23/09/2014 emessa nel procedimento iscritto al n. R.G. 320/2013, ormai irrevocabile, il Tribunale di Enna ha pronunciato la loro separazione, precisando di non essersi più riconciliato con la moglie.
Il ricorrente ha altresì rappresentato che la resistente non ha diritto al riconoscimento di alcuna forma di contributo al suo mantenimento, considerato che quest'ultima gode di una propria indipendenza economica e reddituale.
Instauratosi il contraddittorio, si è ritualmente costituita in giudizio la resistente, la quale ha aderito alla domanda di divorzio, chiedendo però il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento mensile nella misura di € 350,00 da porsi a carico del ricorrente.
All'udienza presidenziale, celebratasi in data 20/10/2022 mediante collegamento audiovisivo, è stato esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza presidenziale depositata il 29/10/2022, emessa a seguito dell'audizione dei coniugi, è stata disposta la revoca dell'obbligo del ricorrente di versare alla resistente l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, tenuto conto “del tempo ormai decorso dalla separazione, della sussistenza in capo alla convenuta di reddito da lavoro dipendente e dall'assenza di attività difensiva svolta in questa sede dalla convenuta” (cfr. ordinanza, ex art. 4, co. 8, l. n. 898/1970, del 29/10/2022).
Ciò premesso, ricorrono le condizioni fissate dall' art. 3, comma 1, n. 2) lett. b) della L. 1° dicembre
1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di divorzio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto, infatti, risulta dimostrato dalla produzione della copia della sentenza di separazione, ormai irrevocabile, mentre la protrazione di tale regime, per il periodo stabilito dalla legge, deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione. L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si desume dal periodo di separazione trascorso e dalle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, sintomi univoci della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti.
Con specifico riferimento all'unica richiesta avanzata nel presente giudizio, ossia alla domanda di corresponsione di un assegno divorzile proposta dalla resistente, si rileva che quest'ultima ha dichiarato di rinunciarvi soltanto nella comparsa conclusionale e non in sede di precisazione delle conclusioni.
Al riguardo, giova quindi rilevare che l'accertamento del diritto all'assegno di mantenimento va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi o l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive del coniuge richiedente, raffrontate a un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del rapporto.
È necessaria a tal fine una duplice indagine attinente all'an e al quantum, nel senso che occorre prima ponderare la situazione della parte richiedente (ossia dei redditi, cespiti patrimoniali e altre utilità di cui possa disporre) e la sua idoneità a preservare un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (non richiedendosi affatto uno stato di bisogno dell'avente diritto, il quale può essere anche economicamente autosufficiente, rilevando, invece, l'apprezzabile deterioramento, in dipendenza della separazione, delle precedenti condizioni economiche) e quindi fissarne la misura in rapporto alle sostanze dell'obbligato, alla sua condizione personale e alla sua capacità di reddito.
Nel caso di specie, non sono emersi elementi tali da non ritenere che la resistente non sia in condizione di vivere autonomamente e dignitosamente con le proprie risorse.
Ed invero, da quanto emerso in atti e per come, anche, correttamente rilevato da parte ricorrente,
percepisce un reddito proprio da lavoro dipendente di circa € 1.400,00 mensili e vive Controparte_1
stabilmente presso la casa adibita a residenza coniugale, acquistata in regime di comunione e della quale, di fatto, ha la totale disponibilità.
Non rileva, dunque, la sproporzione economica dedotta da parte resistente a sostegno della sua richiesta di mantenimento, atteso che la Corte di Cassazione ha chiarito non hanno rilievo “da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'altro ex coniuge, tenuto conto che la differenza reddituale è coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, ma è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno, e l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze”(cfr. Cass.
21234/2019). Pertanto, per tutte le ragioni esposte, la richiesta di assegno divorzile avanzata dalla resistente va rigettata.
Ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio, attesa la natura della causa e l'esito complessivo del giudizio, appare congruo disporne l'integrale compensazione.
***
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, acquisito il parere favorevole del P.M.,
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra (C.F.: Parte_1
), nato ad [...] il [...], e, (C.F.: C.F._1 Controparte_1
, nata a Ploiesti il 29/02/1964, il [...], in [...] e C.F._2
trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Piazza Armerina, al n.
14, parte I, anno 1995;
- rigetta la domanda della resistente volta ad ottenere la corresponsione di un assegno divorzile;
- ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune suddetto di procedere all'annotazione a margine dell'atto di matrimonio della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Deciso in Enna, nella camera di consiglio del 5.05.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente del Collegio
dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo