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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 656/21 RG, avente ad oggetto
“responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 254/21, pubblicata il 13 Gennaio
2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 19 Maggio 2025, all'esito dell'udienza del 13 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 8 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CA NO ( ), con la quale è elettivamente dom.to presso il C.F._2 seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
La (P.IVA: ), già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv.
[...]
NC De TI ( ), con la quale è elettivamente dom.ta presso C.F._3 il seguente indirizzo di PEC:
1 Email_2
Appellata
NONCHÉ
( , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_4 C.F._4 individuale, rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Elena Fortuna
( , con la quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di C.F._5
PEC:
Email_3
Appellato
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 13 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta),
i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24 Luglio 2018, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli, (quale titolare dell'omonima ditta individuale), e la compagnia Controparte_4 Controparte_3
(assicuratrice del . CP_4
Il chiedeva che il e fossero condannati, in solido tra loro o ciascuno per CP_1 CP_4 Controparte_3
quanto di ragione, al risarcimento dei danni subìti, in occasione di una caduta accidentale avvenuta presso lo stabilimento balneare gestito da . Controparte_4
L'attore esponeva che il giorno 2 Settembre 2017, alle ore 14:00 circa, si trovava presso il lido “ CP_5
” della ditta individuale De AN CI, sull'isola di Ischia, allorquando rovinava in terra.
[...]
In particolare il era inciampato sulla pavimentazione dello stabilimento, tenuta in cattive condizioni CP_1
a causa di dislivelli non visibili e non segnalati.
A seguito della predetta caduta, il aveva lamentato forti dolori all'omero sinistro, tanto che si era CP_1
reso necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “A. Rizzoli” di Ischia.
Qui gli era stata diagnosticata la “frattura diafisi prossimale omero sinistro”, con prognosi di 30 giorni.
A causa dell'evento dannoso, l'attore si era sottoposto a diverse cure e terapie medico-sanitarie, a seguito delle quali era guarito con postumi di invalidità permanente.
Tanto premesso, agìva per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti degli Controparte_1
artt. 2051 e 2043 cc., invocando il riconoscimento della somma di euro 73.341,00, o della diversa somma,
2 eventualmente ritenuta di Giustizia. All'uopo, il chiedeva condannarsi in solido CP_1 Controparte_4
(titolare dello stabilimento balneare in cui si era verificato il sinistro), nonché , Controparte_2 assicuratrice della suddetta ditta individuale.
Si costituiva la convenuta , eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda, Controparte_6
e comunque la sua carenza di legittimazione passiva (dato che l'attore non era titolare di un'azione diretta nei confronti di essa ). CP_3
Disposta la rinnovazione dell'atto di citazione, si costituiva anche il convenuto , Controparte_4
chiedendo di essere autorizzato a chiamare in garanzia e manleva la propria compagnia assicuratrice (e cioè la già costituita ). CP_3
Nel merito, il convenuto deduceva l'infondatezza della domanda, contestando la ricostruzione dell'evento, come prospettata nella citazione introduttiva.
Ed infatti – rilevava il convenuto – il sinistro occorso a non era avvenuto sulla Controparte_1
pavimentazione dello stabilimento (come appunto sostenuto dall'attore), bensì sulla sabbia della spiaggia.
In particolare il era rovinato accidentalmente sulla sabbia, mentre trasportava (utilizzando CP_1
entrambe le mani) alcune bevande e del cibo acquistati presso il bar di un lido vicino. In tal modo, era finito per urtare con la spalla il bordo della passerella in cemento, che conduceva alla battigia.
Secondo la prospettazione difensiva del convenuto, dunque, le lesioni lamentate dall'attore non erano derivate dall'inciampo sulle riferite difformità della pavimentazione;
piuttosto, esse erano derivate esclusivamente dall'urto, verificatosi nella caduta, contro il bordo della passerella in cemento dello stabilimento.
In tale contesto, il convenuto negava qualsivoglia sua responsabilità, alla luce della previsione tanto dell'art. 2043 cc., che dell'art. 2051 cc..
Piuttosto, il eccepiva la diretta responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento, CP_4 CP_1 anche considerate le modalità del verificarsi del sinistro (accaduto in pieno giorno ed in uno spazio privo di ostacoli, per nulla connotato dalle caratteristiche tipiche della “insidia” o del “trabocchetto”).
Previa autorizzazione del G.I., l'atto di chiamata in garanzia veniva notificato nei confronti di
[...]
. CP_2
Quest'ultima – giusta comparsa depositata il 30 Ottobre 2019 – si costituiva anche quale terza chiamata, ribadendo le eccezioni già sollevate, nel costituirsi quale convenuta.
3 Il G.I., all'udienza del 29 Maggio 2020 – ritenuta la causa di natura documentale, senza necessità di svolgere attività istruttoria – rimetteva le parti alla successiva udienza del 13 Ottobre 2020, fissata per la precisazione delle conclusioni.
In data 3 Giugno 2020, parte attrice depositava un'istanza di revoca dell'ordinanza di rinvio per le conclusioni;
in particolare l'attore invocava l'ammissione dei mezzi istruttori articolati con la memoria ex art. 183 co.6 cpc secondo termine, ritualmente depositata in modalità telematica.
Infatti – a fronte del deposito telematico – la suddetta memoria non era stata acquisita al fascicolo telematico di ufficio, a causa di un errore derivato da un problema del gestore dei servizi telematici (errore quindi non imputabile alla parte).
A mezzo dell'ordinanza del 16 Giugno 2020, il G.I. respingeva l'istanza, rilevando come l'istante CP_1 avesse omesso il deposito della memoria istruttoria nel termine perentorio stabilito.
Al che, parte attrice depositava istanza di rimessione in termini, chiedendo di essere nuovamente autorizzata al deposito della memoria ex art. 183 co.6 cpc, secondo termine.
Con ordinanza del 30 Giugno 2020, il G.I. rigettava anche tale ulteriore istanza, rilevandone la tardività.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli n. 254/21, pubblicata il 13 Gennaio 2021.
Il Tribunale ha rigettato la domanda;
altresì ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio, in favore di ciascuna delle due parti convenute – spese liquidate per ciascuna in euro 5.871,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Il G.M. – richiamati i princìpi operanti in tema di danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cc. – ha osservato come la responsabilità invocata dal danneggiato non lo liberasse dall'onere di provare le specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto in giudizio.
Infatti, soltanto in tale caso era possibile valutare se il danno fosse conseguenza o meno di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia.
Nel caso di specie, l'attore non aveva ottemperato a tale onere, considerato che non aveva articolato mezzi istruttori, volti alla dimostrazione del fatto storico, presupposto delle invocate responsabilità del CP_4
e della . CP_7 CP_3
Con riferimento alla succitata istanza di rimessione in termini, il primo Giudice, in sentenza, ha confermato il rigetto già disposto con l'ordinanza istruttoria del 30 Giugno 2020.
4 Il G.M. ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, è necessario non solo che la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, ma anche che l'iniziativa sia tempestiva, e cioè che l'istanza si manifesti come immediata reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale preclusa.
Ciò premesso, il Tribunale ha osservato come l'attore non avesse provveduto a chiedere la rimessione in termini né nella terza memoria ex art. 183 co.6 cpc, né all'udienza del 29 Maggio 2020, ove tutte le parti ebbero ad eccepire il mancato deposito della memoria istruttoria nel termine perentorio stabilito.
In tale contesto, difettava dunque la prova, anche presuntiva, sia della caduta, sia della derivazione causale dei danni asseritamente patiti.
Da qui la statuizione di rigetto della domanda.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , con citazione notificata in date 19 e 22 Controparte_1
Febbraio 2021 nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_2
L'appellante si duole della mancata ammissione, da parte del Tribunale, dei mezzi istruttori articolati nella memoria di cui al secondo termine dell'art. 183 co.6 cpc. In particolare, il censura la sentenza di CP_1
prime, laddove si è ritenuto che la memoria non fosse stata depositata entro il termine perentorio assegnato.
Ad avviso dell'impugnante, il deposito dell'atto si sarebbe perfezionato con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna – ricevuta che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.M. n. 44/11, attestal'avvenuto deposito telematico del documento presso l'ufficio giudiziario competente.
Dunque, le eventuali anomalie tecniche (rilevate dai sistemi dopo la generazione della ricevuta di avvenuta consegna) non sarebbero idonee a determinare l'invalidità del deposito.
Secondo tale prospettazione la parte, dopo avere validamente depositato l'atto, non potrebbe essere dichiarata decaduta dal compimento dell'attività processuale, anche nel caso in cui riceva successivamente la comunicazione di rifiuto da parte della Cancelleria.
Ergo, l'impugnante sostiene che il deposito della memoria istruttoria dovesse considerarsi CP_1
regolarmente avvenuto;
di conseguenza il G.M. avrebbe dovuto revocare l'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni, nonché prorogare i termini processuali, allo scopo di non comprimere il diritto di difesa dell'attore.
Costui, a mezzo dell'istanza di revoca dell'ordinanza di rinvio per le conclusioni, aveva espresso l'interesse all'espletamento della prova testimoniale e della CTU medico-legale – quali mezzi istruttori idonei a provare la dinamica del sinistro e la derivazione causale dei danni patiti dalla cosa in custodia.
5 Pertanto, ha chiesto, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_1
di accogliersi la domanda risarcitoria, già proposta in primo grado nei confronti di e di Controparte_4
; sotto il profilo del quantum debeatur, ha reiterato la richiesta di condanna in solido, a carico dei CP_3 convenuti, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 73.341,00 (oppure della diversa somma ritenuta equa e congrua); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 3 Febbraio 2022, si è costituito l'appellato , Controparte_4
chiedendo di rigettarsi il gravame.
In data 4 Febbraio 2022, si è costituita l'appellata , chiedendo parimenti di rigettarsi l'appello. CP_3
Quindi la Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 10 Marzo 2022, ha rigettato l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dall'appellante . Controparte_1
Infine, giusta ordinanza comunicata il 19 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 13 Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Le doglianze dell'impugnante hanno ad oggetto, innanzi tutto, la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato tardivo ed invalido il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, con la conseguente mancata ammissione dei mezzi istruttori ivi articolati.
Ad avviso del , tale decisione sarebbe scaturita da una non corretta interpretazione della normativa CP_1
in materia di deposito telematico degli atti.
Nello specifico, l'appellante riferisce di avere regolarmente depositato la memoria, ricevendo la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC); quest'ultima, ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.M. n. 44/11, attesta l'avvenuto deposito dell'atto presso l'Ufficio Giudiziario competente.
Solo successivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati dal sistema, era segnalata la presenza di un “errore imprevisto”; quindi, in data 5 Febbraio 2020 la Cancelleria comunicava alla difesa del il CP_1
rifiuto del deposito.
Nell'ottica dell'appellante, tale sequenza di eventi non potrebbe tradursi in una decadenza processuale.
Vale a dire, poiché il perfezionamento del deposito coincide con la generazione della la Cancelleria Pt_1
avrebbe potuto superare le anomalie tecniche rilevate dal sistema, tramite l'accettazione forzata dell'atto.
6 A sostegno di tale ricostruzione, l'appellante richiama il disposto dell'art. 13 D.M. n. 44/11, nonché le regole tecniche di cui al Provv. DGSIA del 16 Aprile 2014 ed alla circolare D.A.G. del 23 Ottobre 2015.
Tali disposizioni confermano come il momento perfezionativo del deposito coincida con la generazione della RdAC, e come le anomalie non bloccanti (cioè, quelle non di tipo “FATAL”) non ne compromettano la validità.
Da tanto conseguirebbe che il Tribunale avrebbe dovuto considerare tempestivamente e validamente depositata la memoria istruttoria;
pedissequamente, avrebbe dovuto revocare l'ordinanza di fissazione dell'udienza di conclusioni, ed infine ammettere i mezzi istruttori invocati.
Tali doglianze sono infondate.
L'impugnante, nel suo argomentare, prende le mosse da un principio giurisprudenziale senz'altro condivisibile;
vale a dire, il deposito telematico degli atti si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata (ai sensi dell'art. 16 bis comma 7 del D.L. n. 179/12, conv. nella Legge n. 221/12, come successivamente modificato dall'art. 51 comma 2 lett. a) e b) del D.L. n. 90/14, conv. nella Legge n. 114/14), costituente la seconda delle quattro ricevute trasmesse via PEC, e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria (Cass. civ. n. 12422/ 21).
Dunque, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna individua il momento di perfezionamento del deposito, e costituisce il riferimento temporale, sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo.
Tuttavia, è stato anche osservato che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) con la conseguenza che, in presenza di una terza PEC segnalante “errore imprevisto”, successiva alla scadenza del termine … ed in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte sino al ricevimento di tale messaggio, deve escludersi il perfezionamento del deposito (così Cass. civ,. n. 19307/23).
Muovendo da tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in assenza delle PEC successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole), la parte non può ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, ha l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC), per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo
7 tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività..), oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. civ., n. 15909/25, che richiama, sul punto, l'indirizzo espresso in Cass. civ., n. 1348/24).
In definitiva, nell'ipotesi in cui la terza e la quarta PEC diano esito non favorevole, la parte ha l'onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito telematico, provvedendo alternativamente, e secondo i casi, o a un nuovo tempestivo deposito, da considerarsi in continuazione della precedente attività, oppure alla tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini (ove la decadenza si assuma come verificatasi per fatto non imputabile alla parte).
Tanto non è accaduto nel caso in esame.
In particolare l'appello del , incentrato sulla asserita validità del primo deposito effettuato, non si CP_1 confronta con gli ulteriori argomenti posti a fondamento della decisione impugnata.
Nel ritenere la tardività del deposito, il Tribunale ha infatti evidenziato come la PEC di rifiuto dell'atto fosse stata ricevuta dall'attore il 5 Febbraio 2020, ossia prima della scadenza del termine fissato per il deposito della memoria di cui al terzo termine ex art. 183 co.6 cpc.
Tale circostanza avrebbe consentito alla parte di rinnovare utilmente il deposito o, in alternativa, di richiedere già in tale occasione la rimessione in termini.
Ancora, il primo Giudice ha osservato come l'attore non avesse presentato l'istanza di rimessione in termini neppure alla successiva udienza del 29 Maggio 2020, in cui tutte le parti ebbero a sollevare l'eccezione, relativa al mancato deposito della memoria, recante le richieste istruttorie del danneggiato.
Così definiti i termini della questione, appare dunque evidente che la decisione del Tribunale si pone in linea con i richiamati princìpi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, a fronte della comunicazione di rifiuto del deposito, l'attore è rimasto del tutto inerte, omettendo sia di rinnovare l'attività processuale, sia di formulare una tempestiva istanza di rimessione in termini.
In particolare tale istanza fu depositata soltanto dopo la chiusura della fase istruttoria, e dopo il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di rinvio per le conclusioni.
L'odierno appellante, nell'atto di gravame, non ha opposto alcuna controdeduzione a tali rilievi, formulati nella sentenza del G.M. di Napoli.
Invero si è limitato a ribadire la validità del primo deposito, senza confrontarsi con il Controparte_1
distinto e decisivo profilo dell'omessa attivazione, successiva al rifiuto dell'atto da parte della Cancelleria.
8 Ad ogni modo – anche volendo assumere come valido il deposito effettuato dall'attore – ad avviso CP_1
del Collegio i mezzi istruttori articolati con la memoria ex art. 183 co.6 cpc (ed in particolare i capitoli della prova per testi) non appaiono decisivi ai fini della definizione della controversia.
In altri termini la domanda del è rimasta priva del necessario supporto assertivo, prima ancora che CP_1
probatorio.
Infatti, l'attore riferisce di essere caduto inciampando sulla pavimentazione dello stabilimento, a causa di presunti dislivelli non segnalati;
tuttavia, non ha allegato rilievi fotografici, né qualsivoglia ulteriore elemento descrittivo, utile ad individuare l'insidia, ed a collocarla all'interno dello stabilimento del
[...]
CP_4
In assenza di tali allegazioni, la prospettazione attorea non consente di accertare un profilo essenziale dell'evento, quale l'effettiva imputabilità della caduta alle lamentate difformità della pavimentazione, e la loro concreta idoneità a cagionare l'infortunio (appunto, trattasi di circostanze che non trovano sostegno nella prova richiesta).
Infatti, i capitoli di prova orale non ammessi riproducono sostanzialmente le deduzioni già svolte in citazione, rimettendo ai testi ogni valutazione sull'idoneità lesiva dell'insidia (senza mirare a fornire un riscontro oggettivo sulla dinamica concreta del sinistro).
Altresì, il Collegio evidenzia come l'attore non abbia opposto alcuna controdeduzione specifica alla diversa ricostruzione dell'evento, offerta dal convenuto (secondo il quale la caduta sarebbe Controparte_4
avvenuta sulla sabbia – e, dunque, non sulla pavimentazione dello stabilimento – con successivo urto contro la passerella in cemento che conduceva alla battigia).
Per giunta, proprio a seguito alle deduzioni del l'attore ha in parte rimodulato la sua esposizione CP_4
iniziale, precisando (soltanto in sede di memorie ex art. 183 cpc) che la caduta sarebbe stata determinata dallo stato di cattiva manutenzione della “passerella pavimentata” dello stabilimento.
In altri termini, si è almeno in parte recepita la dinamica delineata dal convenuto (ad ulteriore riprova della complessiva contraddittorietà della prospettazione attorea).
Alla luce di tali elementi, emerge chiaramente come i mezzi istruttori, dedotti con la seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc, non risultino idonei a colmare le lacune e le ambiguità assertive della prospettazione attorea, né a dimostrare in modo certo il nesso causale tra la condizione della pavimentazione ed il danno subìto.
In definitiva l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
9 Altresì, è d'uopo evidenziare come gli appellati e , nelle rispettive comparse ex art. 190 CP_4 CP_3
cpc, abbiano anche avanzato domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, deducendo la temerarietà dell'avversa domanda. Ebbene, non si ritiene di dover accogliere tali pretese, non ravvisandosi profili di dolo o colpa grave nella condotta processuale dell'impugnante . CP_1
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del presente grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
(e questo, sia con riferimento al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato CP_1 CP_4
, sia per quel che concerne il rapporto processuale tra l'impugnante e la Cattolica).
[...] CP_7
Pertanto, esse vengono poste a carico dell'appellante.
Invero, trattasi di integrale e sostanziale soccombenza, non scalfita dal rigetto delle pretese risarcitorie ex art. 96 cpc, dalla valenza meramente accessoria.
I compensi professionali debbono essere determinati secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di note-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Con riferimento ad entrambi i rapporti processuali, il valore della causa va ancorato all'importo richiesto
(sia in primo grado che in appello) a titolo di risarcimento danni, pari ad euro 73.341,00. Pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
In ambedue i casi, per quel che concerne i compensi professionali, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, considerato che ci troviamo dinanzi a prestazioni professionali di non particolare complessità.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, considerato che si è anche delibata l'istanza ex art. 283 cpc (cfr. la succitata ordinanza, pubblicata il 10
Marzo 2022).
In definitiva, a titolo di compenso professionale va riconosciuto, in favore sia di che della Controparte_4
, l'importo di euro 7.160,00. Controparte_8
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Controparte_1
P.Q.M.
Co La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
10 [...
nei confronti di (quale titolare dell'omonima ditta individuale), e di CP_1 Controparte_4
”, in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale Controparte_9 di Napoli n. 254/21, pubblicata il 13 Gennaio 2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Controparte_1 Controparte_4
(nella qualità), che liquida in euro 7.160,00 (settemilacentosessanta/00) per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di “La Controparte_1 [...]
”, che liquida in euro 7.160,00 (settemilacentosessanta/00) per compenso Controparte_2 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo Controparte_1
unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 30 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott.ssa Natalia CECCARELLI Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 656/21 RG, avente ad oggetto
“responsabilità ex artt. 2049, 2051, 2052 cc.”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 254/21, pubblicata il 13 Gennaio
2021; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata il 19 Maggio 2025, all'esito dell'udienza del 13 Maggio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 8 Settembre 2025), e pendente tra:
( ), rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Controparte_1 C.F._1
CA NO ( ), con la quale è elettivamente dom.to presso il C.F._2 seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
La (P.IVA: ), già Controparte_2 P.IVA_1 Controparte_3
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) dall'avv.
[...]
NC De TI ( ), con la quale è elettivamente dom.ta presso C.F._3 il seguente indirizzo di PEC:
1 Email_2
Appellata
NONCHÉ
( , nella qualità di titolare dell'omonima ditta Controparte_4 C.F._4 individuale, rapp.to e difeso (giusta procura in atti) dall'avv. Elena Fortuna
( , con la quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di C.F._5
PEC:
Email_3
Appellato
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 13 Maggio 2025 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta),
i Difensori delle parti, a mezzo delle rispettive note scritte, hanno concluso riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 24 Luglio 2018, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Controparte_1
Napoli, (quale titolare dell'omonima ditta individuale), e la compagnia Controparte_4 Controparte_3
(assicuratrice del . CP_4
Il chiedeva che il e fossero condannati, in solido tra loro o ciascuno per CP_1 CP_4 Controparte_3
quanto di ragione, al risarcimento dei danni subìti, in occasione di una caduta accidentale avvenuta presso lo stabilimento balneare gestito da . Controparte_4
L'attore esponeva che il giorno 2 Settembre 2017, alle ore 14:00 circa, si trovava presso il lido “ CP_5
” della ditta individuale De AN CI, sull'isola di Ischia, allorquando rovinava in terra.
[...]
In particolare il era inciampato sulla pavimentazione dello stabilimento, tenuta in cattive condizioni CP_1
a causa di dislivelli non visibili e non segnalati.
A seguito della predetta caduta, il aveva lamentato forti dolori all'omero sinistro, tanto che si era CP_1
reso necessario il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale “A. Rizzoli” di Ischia.
Qui gli era stata diagnosticata la “frattura diafisi prossimale omero sinistro”, con prognosi di 30 giorni.
A causa dell'evento dannoso, l'attore si era sottoposto a diverse cure e terapie medico-sanitarie, a seguito delle quali era guarito con postumi di invalidità permanente.
Tanto premesso, agìva per ottenere il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti degli Controparte_1
artt. 2051 e 2043 cc., invocando il riconoscimento della somma di euro 73.341,00, o della diversa somma,
2 eventualmente ritenuta di Giustizia. All'uopo, il chiedeva condannarsi in solido CP_1 Controparte_4
(titolare dello stabilimento balneare in cui si era verificato il sinistro), nonché , Controparte_2 assicuratrice della suddetta ditta individuale.
Si costituiva la convenuta , eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda, Controparte_6
e comunque la sua carenza di legittimazione passiva (dato che l'attore non era titolare di un'azione diretta nei confronti di essa ). CP_3
Disposta la rinnovazione dell'atto di citazione, si costituiva anche il convenuto , Controparte_4
chiedendo di essere autorizzato a chiamare in garanzia e manleva la propria compagnia assicuratrice (e cioè la già costituita ). CP_3
Nel merito, il convenuto deduceva l'infondatezza della domanda, contestando la ricostruzione dell'evento, come prospettata nella citazione introduttiva.
Ed infatti – rilevava il convenuto – il sinistro occorso a non era avvenuto sulla Controparte_1
pavimentazione dello stabilimento (come appunto sostenuto dall'attore), bensì sulla sabbia della spiaggia.
In particolare il era rovinato accidentalmente sulla sabbia, mentre trasportava (utilizzando CP_1
entrambe le mani) alcune bevande e del cibo acquistati presso il bar di un lido vicino. In tal modo, era finito per urtare con la spalla il bordo della passerella in cemento, che conduceva alla battigia.
Secondo la prospettazione difensiva del convenuto, dunque, le lesioni lamentate dall'attore non erano derivate dall'inciampo sulle riferite difformità della pavimentazione;
piuttosto, esse erano derivate esclusivamente dall'urto, verificatosi nella caduta, contro il bordo della passerella in cemento dello stabilimento.
In tale contesto, il convenuto negava qualsivoglia sua responsabilità, alla luce della previsione tanto dell'art. 2043 cc., che dell'art. 2051 cc..
Piuttosto, il eccepiva la diretta responsabilità dell'attore nella causazione dell'evento, CP_4 CP_1 anche considerate le modalità del verificarsi del sinistro (accaduto in pieno giorno ed in uno spazio privo di ostacoli, per nulla connotato dalle caratteristiche tipiche della “insidia” o del “trabocchetto”).
Previa autorizzazione del G.I., l'atto di chiamata in garanzia veniva notificato nei confronti di
[...]
. CP_2
Quest'ultima – giusta comparsa depositata il 30 Ottobre 2019 – si costituiva anche quale terza chiamata, ribadendo le eccezioni già sollevate, nel costituirsi quale convenuta.
3 Il G.I., all'udienza del 29 Maggio 2020 – ritenuta la causa di natura documentale, senza necessità di svolgere attività istruttoria – rimetteva le parti alla successiva udienza del 13 Ottobre 2020, fissata per la precisazione delle conclusioni.
In data 3 Giugno 2020, parte attrice depositava un'istanza di revoca dell'ordinanza di rinvio per le conclusioni;
in particolare l'attore invocava l'ammissione dei mezzi istruttori articolati con la memoria ex art. 183 co.6 cpc secondo termine, ritualmente depositata in modalità telematica.
Infatti – a fronte del deposito telematico – la suddetta memoria non era stata acquisita al fascicolo telematico di ufficio, a causa di un errore derivato da un problema del gestore dei servizi telematici (errore quindi non imputabile alla parte).
A mezzo dell'ordinanza del 16 Giugno 2020, il G.I. respingeva l'istanza, rilevando come l'istante CP_1 avesse omesso il deposito della memoria istruttoria nel termine perentorio stabilito.
Al che, parte attrice depositava istanza di rimessione in termini, chiedendo di essere nuovamente autorizzata al deposito della memoria ex art. 183 co.6 cpc, secondo termine.
Con ordinanza del 30 Giugno 2020, il G.I. rigettava anche tale ulteriore istanza, rilevandone la tardività.
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli n. 254/21, pubblicata il 13 Gennaio 2021.
Il Tribunale ha rigettato la domanda;
altresì ha condannato l'attore al pagamento delle spese del giudizio, in favore di ciascuna delle due parti convenute – spese liquidate per ciascuna in euro 5.871,00 per compenso professionale, oltre accessori come per Legge.
Il G.M. – richiamati i princìpi operanti in tema di danni cagionati da cose in custodia ai sensi dell'art. 2051 cc. – ha osservato come la responsabilità invocata dal danneggiato non lo liberasse dall'onere di provare le specifiche circostanze di verificazione del fatto storico dedotto in giudizio.
Infatti, soltanto in tale caso era possibile valutare se il danno fosse conseguenza o meno di un dinamismo connaturato alla cosa in custodia.
Nel caso di specie, l'attore non aveva ottemperato a tale onere, considerato che non aveva articolato mezzi istruttori, volti alla dimostrazione del fatto storico, presupposto delle invocate responsabilità del CP_4
e della . CP_7 CP_3
Con riferimento alla succitata istanza di rimessione in termini, il primo Giudice, in sentenza, ha confermato il rigetto già disposto con l'ordinanza istruttoria del 30 Giugno 2020.
4 Il G.M. ha richiamato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui, ai fini dell'ammissibilità dell'istanza, è necessario non solo che la parte dimostri di essere incorsa in decadenza per causa ad essa non imputabile, ma anche che l'iniziativa sia tempestiva, e cioè che l'istanza si manifesti come immediata reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale preclusa.
Ciò premesso, il Tribunale ha osservato come l'attore non avesse provveduto a chiedere la rimessione in termini né nella terza memoria ex art. 183 co.6 cpc, né all'udienza del 29 Maggio 2020, ove tutte le parti ebbero ad eccepire il mancato deposito della memoria istruttoria nel termine perentorio stabilito.
In tale contesto, difettava dunque la prova, anche presuntiva, sia della caduta, sia della derivazione causale dei danni asseritamente patiti.
Da qui la statuizione di rigetto della domanda.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello , con citazione notificata in date 19 e 22 Controparte_1
Febbraio 2021 nei confronti di e di Controparte_4 Controparte_2
L'appellante si duole della mancata ammissione, da parte del Tribunale, dei mezzi istruttori articolati nella memoria di cui al secondo termine dell'art. 183 co.6 cpc. In particolare, il censura la sentenza di CP_1
prime, laddove si è ritenuto che la memoria non fosse stata depositata entro il termine perentorio assegnato.
Ad avviso dell'impugnante, il deposito dell'atto si sarebbe perfezionato con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna – ricevuta che, ai sensi dell'art. 13 comma 2 del D.M. n. 44/11, attestal'avvenuto deposito telematico del documento presso l'ufficio giudiziario competente.
Dunque, le eventuali anomalie tecniche (rilevate dai sistemi dopo la generazione della ricevuta di avvenuta consegna) non sarebbero idonee a determinare l'invalidità del deposito.
Secondo tale prospettazione la parte, dopo avere validamente depositato l'atto, non potrebbe essere dichiarata decaduta dal compimento dell'attività processuale, anche nel caso in cui riceva successivamente la comunicazione di rifiuto da parte della Cancelleria.
Ergo, l'impugnante sostiene che il deposito della memoria istruttoria dovesse considerarsi CP_1
regolarmente avvenuto;
di conseguenza il G.M. avrebbe dovuto revocare l'ordinanza di rinvio per la precisazione delle conclusioni, nonché prorogare i termini processuali, allo scopo di non comprimere il diritto di difesa dell'attore.
Costui, a mezzo dell'istanza di revoca dell'ordinanza di rinvio per le conclusioni, aveva espresso l'interesse all'espletamento della prova testimoniale e della CTU medico-legale – quali mezzi istruttori idonei a provare la dinamica del sinistro e la derivazione causale dei danni patiti dalla cosa in custodia.
5 Pertanto, ha chiesto, in accoglimento del gravame, ed in riforma dell'impugnata sentenza, Controparte_1
di accogliersi la domanda risarcitoria, già proposta in primo grado nei confronti di e di Controparte_4
; sotto il profilo del quantum debeatur, ha reiterato la richiesta di condanna in solido, a carico dei CP_3 convenuti, al pagamento, a titolo di risarcimento danni, della somma di euro 73.341,00 (oppure della diversa somma ritenuta equa e congrua); il tutto, con vittoria delle spese del doppio grado.
A mezzo della comparsa depositata il 3 Febbraio 2022, si è costituito l'appellato , Controparte_4
chiedendo di rigettarsi il gravame.
In data 4 Febbraio 2022, si è costituita l'appellata , chiedendo parimenti di rigettarsi l'appello. CP_3
Quindi la Corte, a mezzo dell'ordinanza pubblicata il 10 Marzo 2022, ha rigettato l'istanza ex art. 283 cpc, avanzata dall'appellante . Controparte_1
Infine, giusta ordinanza comunicata il 19 Maggio 2025 – all'esito dell'udienza del 13 Maggio 2025, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché del termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Le doglianze dell'impugnante hanno ad oggetto, innanzi tutto, la statuizione con cui il Tribunale ha dichiarato tardivo ed invalido il deposito della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc, con la conseguente mancata ammissione dei mezzi istruttori ivi articolati.
Ad avviso del , tale decisione sarebbe scaturita da una non corretta interpretazione della normativa CP_1
in materia di deposito telematico degli atti.
Nello specifico, l'appellante riferisce di avere regolarmente depositato la memoria, ricevendo la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC); quest'ultima, ai sensi dell'art. 13 comma 2 D.M. n. 44/11, attesta l'avvenuto deposito dell'atto presso l'Ufficio Giudiziario competente.
Solo successivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati dal sistema, era segnalata la presenza di un “errore imprevisto”; quindi, in data 5 Febbraio 2020 la Cancelleria comunicava alla difesa del il CP_1
rifiuto del deposito.
Nell'ottica dell'appellante, tale sequenza di eventi non potrebbe tradursi in una decadenza processuale.
Vale a dire, poiché il perfezionamento del deposito coincide con la generazione della la Cancelleria Pt_1
avrebbe potuto superare le anomalie tecniche rilevate dal sistema, tramite l'accettazione forzata dell'atto.
6 A sostegno di tale ricostruzione, l'appellante richiama il disposto dell'art. 13 D.M. n. 44/11, nonché le regole tecniche di cui al Provv. DGSIA del 16 Aprile 2014 ed alla circolare D.A.G. del 23 Ottobre 2015.
Tali disposizioni confermano come il momento perfezionativo del deposito coincida con la generazione della RdAC, e come le anomalie non bloccanti (cioè, quelle non di tipo “FATAL”) non ne compromettano la validità.
Da tanto conseguirebbe che il Tribunale avrebbe dovuto considerare tempestivamente e validamente depositata la memoria istruttoria;
pedissequamente, avrebbe dovuto revocare l'ordinanza di fissazione dell'udienza di conclusioni, ed infine ammettere i mezzi istruttori invocati.
Tali doglianze sono infondate.
L'impugnante, nel suo argomentare, prende le mosse da un principio giurisprudenziale senz'altro condivisibile;
vale a dire, il deposito telematico degli atti si ha per avvenuto nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata (ai sensi dell'art. 16 bis comma 7 del D.L. n. 179/12, conv. nella Legge n. 221/12, come successivamente modificato dall'art. 51 comma 2 lett. a) e b) del D.L. n. 90/14, conv. nella Legge n. 114/14), costituente la seconda delle quattro ricevute trasmesse via PEC, e non a seguito del messaggio di esito dei controlli manuali di accettazione della busta telematica da parte della cancelleria (Cass. civ. n. 12422/ 21).
Dunque, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna individua il momento di perfezionamento del deposito, e costituisce il riferimento temporale, sulla cui base valutare la tempestività o meno del deposito medesimo.
Tuttavia, è stato anche osservato che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) con la conseguenza che, in presenza di una terza PEC segnalante “errore imprevisto”, successiva alla scadenza del termine … ed in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte sino al ricevimento di tale messaggio, deve escludersi il perfezionamento del deposito (così Cass. civ,. n. 19307/23).
Muovendo da tale presupposto, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che in assenza delle PEC successive alla seconda (ed a maggior ragione nel caso in cui la terza o la quarta PEC diano esito non favorevole), la parte non può ritenersi per ciò solo decaduta dal deposito ma, a fronte del mancato perfezionarsi del medesimo, ha l'onere di attivarsi quanto più tempestivamente possibile (considerata la possibilità di una sfasatura temporale nella generazione della terza e quarta PEC), per rimediare a tale mancato perfezionamento, procedendo ad un nuovo deposito (da ritenersi nei termini, stante il primo
7 tentativo, e quindi dovendosi considerare il nuovo deposito come continuazione della precedente attività..), oppure alla tempestiva formulazione di una richiesta di rimessione in termini (Cass. civ., n. 15909/25, che richiama, sul punto, l'indirizzo espresso in Cass. civ., n. 1348/24).
In definitiva, nell'ipotesi in cui la terza e la quarta PEC diano esito non favorevole, la parte ha l'onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito telematico, provvedendo alternativamente, e secondo i casi, o a un nuovo tempestivo deposito, da considerarsi in continuazione della precedente attività, oppure alla tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini (ove la decadenza si assuma come verificatasi per fatto non imputabile alla parte).
Tanto non è accaduto nel caso in esame.
In particolare l'appello del , incentrato sulla asserita validità del primo deposito effettuato, non si CP_1 confronta con gli ulteriori argomenti posti a fondamento della decisione impugnata.
Nel ritenere la tardività del deposito, il Tribunale ha infatti evidenziato come la PEC di rifiuto dell'atto fosse stata ricevuta dall'attore il 5 Febbraio 2020, ossia prima della scadenza del termine fissato per il deposito della memoria di cui al terzo termine ex art. 183 co.6 cpc.
Tale circostanza avrebbe consentito alla parte di rinnovare utilmente il deposito o, in alternativa, di richiedere già in tale occasione la rimessione in termini.
Ancora, il primo Giudice ha osservato come l'attore non avesse presentato l'istanza di rimessione in termini neppure alla successiva udienza del 29 Maggio 2020, in cui tutte le parti ebbero a sollevare l'eccezione, relativa al mancato deposito della memoria, recante le richieste istruttorie del danneggiato.
Così definiti i termini della questione, appare dunque evidente che la decisione del Tribunale si pone in linea con i richiamati princìpi espressi dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, a fronte della comunicazione di rifiuto del deposito, l'attore è rimasto del tutto inerte, omettendo sia di rinnovare l'attività processuale, sia di formulare una tempestiva istanza di rimessione in termini.
In particolare tale istanza fu depositata soltanto dopo la chiusura della fase istruttoria, e dopo il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordinanza di rinvio per le conclusioni.
L'odierno appellante, nell'atto di gravame, non ha opposto alcuna controdeduzione a tali rilievi, formulati nella sentenza del G.M. di Napoli.
Invero si è limitato a ribadire la validità del primo deposito, senza confrontarsi con il Controparte_1
distinto e decisivo profilo dell'omessa attivazione, successiva al rifiuto dell'atto da parte della Cancelleria.
8 Ad ogni modo – anche volendo assumere come valido il deposito effettuato dall'attore – ad avviso CP_1
del Collegio i mezzi istruttori articolati con la memoria ex art. 183 co.6 cpc (ed in particolare i capitoli della prova per testi) non appaiono decisivi ai fini della definizione della controversia.
In altri termini la domanda del è rimasta priva del necessario supporto assertivo, prima ancora che CP_1
probatorio.
Infatti, l'attore riferisce di essere caduto inciampando sulla pavimentazione dello stabilimento, a causa di presunti dislivelli non segnalati;
tuttavia, non ha allegato rilievi fotografici, né qualsivoglia ulteriore elemento descrittivo, utile ad individuare l'insidia, ed a collocarla all'interno dello stabilimento del
[...]
CP_4
In assenza di tali allegazioni, la prospettazione attorea non consente di accertare un profilo essenziale dell'evento, quale l'effettiva imputabilità della caduta alle lamentate difformità della pavimentazione, e la loro concreta idoneità a cagionare l'infortunio (appunto, trattasi di circostanze che non trovano sostegno nella prova richiesta).
Infatti, i capitoli di prova orale non ammessi riproducono sostanzialmente le deduzioni già svolte in citazione, rimettendo ai testi ogni valutazione sull'idoneità lesiva dell'insidia (senza mirare a fornire un riscontro oggettivo sulla dinamica concreta del sinistro).
Altresì, il Collegio evidenzia come l'attore non abbia opposto alcuna controdeduzione specifica alla diversa ricostruzione dell'evento, offerta dal convenuto (secondo il quale la caduta sarebbe Controparte_4
avvenuta sulla sabbia – e, dunque, non sulla pavimentazione dello stabilimento – con successivo urto contro la passerella in cemento che conduceva alla battigia).
Per giunta, proprio a seguito alle deduzioni del l'attore ha in parte rimodulato la sua esposizione CP_4
iniziale, precisando (soltanto in sede di memorie ex art. 183 cpc) che la caduta sarebbe stata determinata dallo stato di cattiva manutenzione della “passerella pavimentata” dello stabilimento.
In altri termini, si è almeno in parte recepita la dinamica delineata dal convenuto (ad ulteriore riprova della complessiva contraddittorietà della prospettazione attorea).
Alla luce di tali elementi, emerge chiaramente come i mezzi istruttori, dedotti con la seconda memoria ex art. 183 co.6 cpc, non risultino idonei a colmare le lacune e le ambiguità assertive della prospettazione attorea, né a dimostrare in modo certo il nesso causale tra la condizione della pavimentazione ed il danno subìto.
In definitiva l'appello deve essere rigettato in toto, con la conseguente integrale conferma della sentenza impugnata.
9 Altresì, è d'uopo evidenziare come gli appellati e , nelle rispettive comparse ex art. 190 CP_4 CP_3
cpc, abbiano anche avanzato domanda risarcitoria ex art. 96 cpc, deducendo la temerarietà dell'avversa domanda. Ebbene, non si ritiene di dover accogliere tali pretese, non ravvisandosi profili di dolo o colpa grave nella condotta processuale dell'impugnante . CP_1
A questo punto, resta da pronunciarsi sul regime delle spese del presente grado.
Sul regime delle spese del presente grado
Le spese del presente grado (liquidate come in dispositivo) seguono la soccombenza dell'appellante
[...]
(e questo, sia con riferimento al rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato CP_1 CP_4
, sia per quel che concerne il rapporto processuale tra l'impugnante e la Cattolica).
[...] CP_7
Pertanto, esse vengono poste a carico dell'appellante.
Invero, trattasi di integrale e sostanziale soccombenza, non scalfita dal rigetto delle pretese risarcitorie ex art. 96 cpc, dalla valenza meramente accessoria.
I compensi professionali debbono essere determinati secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di note-spese, si provvede alla liquidazione di ufficio.
Con riferimento ad entrambi i rapporti processuali, il valore della causa va ancorato all'importo richiesto
(sia in primo grado che in appello) a titolo di risarcimento danni, pari ad euro 73.341,00. Pertanto, si rientra nello scaglione compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
In ambedue i casi, per quel che concerne i compensi professionali, si ritiene equo e congruo attestarsi sui valori minimi previsti dallo scaglione di riferimento, considerato che ci troviamo dinanzi a prestazioni professionali di non particolare complessità.
Si provvede alla sommatoria dei compensi relativi a tutte le fasi del giudizio, ivi compresa quella istruttoria, considerato che si è anche delibata l'istanza ex art. 283 cpc (cfr. la succitata ordinanza, pubblicata il 10
Marzo 2022).
In definitiva, a titolo di compenso professionale va riconosciuto, in favore sia di che della Controparte_4
, l'importo di euro 7.160,00. Controparte_8
Infine, sussistono i presupposti per il versamento, ex art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/02, da parte dell'appellante , dell'ulteriore importo pari al contributo unificato. Controparte_1
P.Q.M.
Co La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
10 [...
nei confronti di (quale titolare dell'omonima ditta individuale), e di CP_1 Controparte_4
”, in persona del legale rapp.te p.t., avverso la sentenza del Tribunale Controparte_9 di Napoli n. 254/21, pubblicata il 13 Gennaio 2021, così provvede:
A) Rigetta l'appello;
B) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di Controparte_1 Controparte_4
(nella qualità), che liquida in euro 7.160,00 (settemilacentosessanta/00) per compenso professionale, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
C) Condanna al pagamento delle spese del presente grado in favore di “La Controparte_1 [...]
”, che liquida in euro 7.160,00 (settemilacentosessanta/00) per compenso Controparte_2 professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %;
D) Dà atto che, per effetto dell'odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater
DPR n. 115/02, per il versamento (da parte dell'appellante ) dell'ulteriore contributo Controparte_1
unificato, di cui all'art. 13 DPR cit..
Così deciso, nella camera di consiglio del 30 Settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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