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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 04/07/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
N. 74/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODOLFI MARCO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. , Controparte_2 C.F._1
SAN GERMANO SRL
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“- dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'investimento Controparte_2 subito da , condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_2 dell' della somma di € 45.161,20, quale importo capitalizzato dell'indennità di accompagnamento Pt_1 prevista dalla legge ed erogata in favore della medesima in conseguenza della minorazione invalidante derivante dall'incidente di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla data del suo verificarsi al saldo, come per legge;
pagina 1 di 10 - in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite e rifusione del contributo unificato da porsi a carico dei convenuti”
Per , come da foglio di p.c.: Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL
MERITO: IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda così come in questa sede formulata nei confronti di e della altre parti convenute, per i motivi in atti, poiché del tutto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto;
2) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertato e dichiarato il concorso di colpa della Signora in merito alla causazione del sinistro per cui è Parte_2 causa, limitare comunque l'importo preteso dall' in via di rivalsa, determinato per l'intero Pt_1 secondo giustizia, tenendo conto della quota di corresponsabilità attribuita al Signor CP
Co
, conducente della veicolo assicurato per la Auto da , di proprietà
[...] Controparte_1 della Società San AN s.r.l. e respingendo qualsiasi ulteriore domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
3) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria: si reitera la richiesta di ammissione di CTU medico – legale volta ad accertare la effettiva sussistenza, entità e portata del danno alla persona lamentato dalla Signora Parte_2
in rapporto di causalità con il sinistro per cui è causa e la sussistenza dei requisiti che hanno
[...] portato a riconoscere l'indennità di accompagnamento” Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva San Pt_1 Controparte_4
AN s.r.l., in qualità rispettivamente di conducente e di proprietario dell'autocarro della nettezza urbana tg. DN807GA, nonché , in qualità di compagnia di assicurazione, al fine Controparte_1 di esercitare il diritto di rivalsa ex art. 41 l. n. 183/2010 nei confronti dei responsabili del sinistro occorso a in via Caduti di Superga, in data 28.6.2013 a danno di , dichiarata CP_5 Parte_2 invalida civile beneficiaria dell'indennità di accompagnamento.
Più nel dettaglio, la parte attrice deduceva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era stata investita dall'autocarro Parte_2 della nettezza urbana, condotto da e di proprietà di San AN s.r.l.; Controparte_2
- che la pedone aveva subito lesioni gravissime a causa dell'investimento;
- che il sinistro stradale era stato causato per esclusiva responsabilità del veicolo investitore;
- che, a causa dell'evento, la Commissione Medica per l'Invalidità Civile aveva riconosciuto
[...]
quale invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in Parte_2 grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
pagina 2 di 10 - che, a seguito della domanda della danneggiata, l' aveva liquidato l'indennità di Pt_1 accompagnamento;
- che l'esborso a titolo di indennità di accompagnamento è causalmente connesso all'investimento provocato dagli odierni convenuti;
- che il valore capitale versato è pari a € 45.161,20;
- di non aver ricevuto alcun rimborso dalla compagnia di assicurazione;
- di avere diritto al rimborso in rivalsa dell'intero ammontare dell'indennità pagata all'assistita.
Con comparsa del 9.5.2023 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, Controparte_1 contestata la ricostruzione dell'evento resa da parte attrice, eccepito il concorso di colpa di Parte_2
nella causazione del sinistro, eccepito che la pedone aveva attraversato fuori dalle strisce
[...] pedonali senza verificare che la corsia fosse libera da veicoli, eccepito che i diritti di rivalsa dell' Pt_1 non possono eccedere i diritti dell'assicurato-danneggiato, sicché l'eventuale importo in rivalsa dovrà essere ridotto per il concorso di responsabilità dell'assicurata sociale, contestato il quantum debeatur, contestata la valutazione medica dell' sul riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, Pt_1 tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la riduzione dell'importo preteso dall' in via di rivalsa per concorso di colpa della danneggiata. Pt_1
e San AN s.r.l. non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica, ne Controparte_2 veniva dichiarata la contumacia.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
All'udienza del 15.1.2025, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
*
La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
L'art. 41 L. n. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro) ha introdotto il diritto dell'ente previdenziale- assistenziale (l'odierno attore ) di agire “nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di Pt_1 assicurazioni” per il recupero delle somme erogate a titolo di provvidenze di invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi. È stato pertanto attribuito ex lege all' uno specifico diritto di Pt_1 rivalsa, che si aggiunge alle altre fattispecie di surrogazione e/o di rivalsa presenti nel panorama della responsabilità civile.
Si noti che la rivalsa in esame costituisce un diritto autonomo e distinto da quello dell'assistito, a differenza dell'azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della L. 222/84, che prevedono la surroga dell'ente pagina 3 di 10 nei medesimi diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili mediante la successione nel lato attivo di un rapporto obbligatorio: invero, proprio alla luce dell'assenza di un rapporto assicurativo tra l'ente e il danneggiato beneficiario di una provvidenza di invalidità civile, il legislatore del 2010 ha riconosciuto all'ente assistenziale il diritto a ottenere il rimborso-rivalsa mediante l'azione nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
I presupposti della rivalsa in esame si evincono dal dato letterale della norma e sono i seguenti: a) erogazione da parte dell' di “pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili ai sensi Pt_1 della legislazione vigente”; b) responsabilità del terzo derivante da “fatto illecito” ex art. 1173 c.c. (e, dunque, in presenza di responsabilità ex art. 2043 c.c. o di altre ipotesi tipiche di responsabilità extracontrattuale); c) nesso di causalità tra la prestazione assistenziale e l'evento lesivo di cui è responsabile il terzo, sicché gli importi sono “corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi”.
Con Decreto interministeriale del 19 marzo 2013 sono stati stabili i criteri e le tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili, così come espressamente previsto al secondo comma della norma.
Le parti ampiamente discutevano sull'opponibilità o meno del concorso di colpa del danneggiato al diritto di rivalsa dell' . Pt_1
Anche in questo caso occorre prendere le mosse dal dato letterale dell'articolo, la cui interpretazione letterale e logica porta ad affermare che, nell'accertamento del nesso di casualità, il concorso di colpa del danneggiato-beneficiario dell'indennità sociale possa essere ragione di riduzione dell'importo rimborsabile.
Infatti, il diritto al rimborso da parte dell' ha ad oggetto gli importi “corrisposti in conseguenza Pt_1 del fatto illecito di terzi”, sicché è la stessa norma che dà rilevanza all'incidenza causale del fatto del danneggiato: invero, per espresso dato normativo, il diritto al rimborso ha ad oggetto esclusivamente le indennità causalmente connesse alla condotta del terzo.
Per l'effetto, in caso di incidenza causale del fatto del danneggiato, l' non avrà diritto al rimborso Pt_1 dell'interezza degli importi, bensì potrà ottenere esclusivamente gli importi ridotti e causalmente collegati alla responsabilità del terzo.
Peraltro, alla luce di un'interpretazione organica del sistema indennitario-risarcitorio, l'art. 41 appare un congruo precipitato della regola di cui all'art. 1227 c.c., principio generale in materia di obbligazioni, secondo cui il fatto colposo del danneggiato ha l'effetto di escludere o limitare il risarcimento.
L'indennità di accompagnamento erogata a Parte_2
pagina 4 di 10 Così delineati i criteri regolatori dell'istituto, nel caso di specie è pacifico che, a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 28.6.2013, aveva proposto domanda di invalidità civile in Parte_2 data 28.8.2013 ed era stata successivamente dichiarata invalida civile con verbale del 30.1.2014 dalla
Commissione Medica di SS (doc. 2 di parte attrice, con il seguente esito “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88) Data decorrenza: 28/8/2013”).
L'indennità di accompagnamento è stata erogata dal 1.9.2013 con importo di rata pari a € 504,07 per dodici mensilità (sino all'intervenuto decesso avvenuto il 23.7.2021).
Come noto, l'indennità di accompagnamento è erogata indipendentemente dal reddito e dall'età dell'invalido civile nonché ha la funzione di fronteggiare e di compensare il pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito e consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le necessità della vita quotidiana.
Il primo presupposto sub a) è stato pertanto documentalmente provato.
La responsabilità per fatto illecito del terzo
Con riguardo alla responsabilità del terzo, la dinamica del fatto deve essere ricostruita alla luce delle risultanze documentali e testimoniali.
È stato provato che mentre stava attraversando via Caduti di Superga, era stata Parte_2 investita dal camion per la raccolta dei rifiuti, il quale stava svolgendo l'attività di raccolta dei rifiuti porta a porta. Il camion era condotto da e stava procedendo sul bordo sinistro Controparte_2 della strada;
la pedone stava attraversando da destra verso sinistra rispetto la traiettoria del camion ed era stata investita dalla parte anteriore sinistra del mezzo e, dunque, aveva già Parte_2 attraversato circa tre quarti della carreggiata e aveva oltrepassato quasi tutta la larghezza della cabina del camion.
L'investimento è avvenuto subito dopo la ripartenza del camion: dopo essersi fermato per la raccolta di rifiuti davanti a una casa, il conducente aveva appena ripreso la marcia, senza accorgersi della presenza del pedone sulla strada, e, immediatamente, la pedone era stata investita dalla ruota anteriore del mezzo;
il camion si era subito arrestato e il conducente aveva verificato la presenza della signora sotto la ruota.
Tale dinamica deve dirsi provata sulla base dei seguenti elementi:
a) relazione di servizio della Legione C.C. di Usini con rilievi tecnici (doc. 13 di parte attrice;
doc. 1 di parte convenuta): gli agenti erano intervenuti a seguito del fatto, verificando e attestando la situazione dei luoghi e dei mezzi mediante rilievi planimetrici. Il veicolo non aveva subito danni materiali e pagina 5 di 10 sull'asfalto era presente la macchia di sangue nel punto di investimento della pedone;
la strada era larga circa sei metri.
L'attività d'indagine e le relative relazioni di servizio venivano confermate dal teste , Testimone_1 intervenuto in qualità di agente, il quale dichiarava di aver svolto personalmente i rilievi e di ricordare che “il mezzo si trovava nella parte sinistra della carreggiata;
la signora stava attraversando da destra
(rispetto alla posizione del conducente) a sinistra. La strada è a due corsie, anche se un po' stretta”;
b) il teste , presente al momento del sinistro e dotato di elevata credibilità attesa la sua Testimone_2 posizione di neutralità rispetto le parti in causa, descriveva con precisione lo stato dei luoghi e la posizione del veicolo. E, dalla dichiarazione testimoniale si evince che il camion stava marciando da via Santa Spina verso la periferia di tenendo il lato sinistro della via (rispetto la sua direzione di CP_5 marcia), e la pedone era fuori da casa sua, sul lato destro della via Caduti di Superga. Come riferito dal teste, che si trovava a circa venti metri dal punto d'impatto, “la corsia di marcia è unica, priva di linee di mezzeria, anche se è a doppia direzione. Il camion stava procedendo nella direzione dal centro alla periferia di (…) Ricordo di essere arrivato vicino al camion e c'erano solo l'autista del camion CP_5
(che era ancora dentro il mezzo) e il ragazzo che è entrato prima di me a testimoniare, che era anche lui addetto ai rifiuti. Ho anche visto la signora travolta dalle ruote del camion”.
Sullo stato dei luoghi, il teste confermava che non erano presenti strisce pedonali (cfr. “no, non ci sono.
Io conosco la zona, ci abito”).
c) il teste passeggero sulla pedana posteriore del camion in quanto addetto Testimone_3 alla raccolta dei rifiuti porta a porta, dichiarava di aver visto sul lato destra della Parte_2 strada (“ricordo di aver recuperato i bidoncini e di aver salutato la signora, che era già fuori dal suo cancello, era sul marciapiede (…) poi ho perso di vista la signora”) e che, dopo aver dato il via al conducente, si è verificata una brusca frenata e “ho visto la signora sotto le ruote sinistra anteriori del camion. Era la ruota della motrice, di tipo singolo”. Il teste confermava che la signora era stata investita sotto la ruota anteriore sinistra, “era posizionata nella parte anteriore del camion (non laterale) e quindi presumo che stesse attraversando la via”.
Sulle tempistiche dell'investimento, è emerso che l'impatto è avvenuto subito dopo la ripresa della marcia del camion: “ho preso il bidone che era lì davanti e ho appunto visto la signora fuori dal suo cancello. Ricordo anche di averla salutata. Io poi sono tornato sulla mia pedana;
una volta salito e posizionatomi, ho detto, come al solito, al “VAI”. e subito dopo, appunto è successo CP
l'investimento. Ricordo di aver sentito un colpo. Il camion era appena partito, aveva appena mollato la frizione per partire, e da lì ha subito effettuato una frenata perché si è accorto che aveva colpito pagina 6 di 10 qualche cosa. Io da dietro non ho visto nulla, mi sono accorto della frenata brusca”.
L'evento lesivo (investimento del pedone) trova quale unica causa la circolazione imprudente del camion dei rifiuti, il quale, in servizio per la raccolta porta a porta, dopo essersi arrestato per il recupero di alcuni rifiuti, aveva ripreso la marcia senza verificare che la corsia fosse libera da persone.
Non rilevano ai fini della responsabilità né le condizioni del mezzo (proprio le dimensioni grandi del mezzo e la posizione elevata del sedile conducente impongono allo stesso di verificare con estrema attenzione e prudenza che la strada sia libera) né il mancato attraversamento sulle strisce pedonali (è provato che in quel tratto di strada non erano presenti le strisce pedonali, sicché il pedone può – senza alcun profilo di colpa – attraversare la strada verificando l'assenza di mezzi in marcia).
E la diligenza di nell'attraversamento è comprovata dalla tempistica emersa all'esito Parte_2 dell'istruttoria.
Infatti, è provato che la pedone aveva iniziato ad attraversare la strada quando il camion era fermo a bordo della strada, e, dunque, in un momento utile per occupare la strada e per l'attraversamento pedonale. Al momento dell'impatto, aveva già ampiamente iniziato Parte_2
l'attraversamento e, anzi, lo aveva quasi completato (cfr. la pedone è stata trovata sotto la ruota sinistra, ossia verso il lato che stava cercando di raggiungere, considerato che l'attraversamento pedonale era iniziato dal lato destro della strada), sicché, sotto il profilo dell'attenzione e della diligenza del pedone, si deve ritenere che la stessa aveva iniziato la manovra di attraversamento prudentemente, quando la corsia era libera.
La responsabilità del sinistro è da imputarsi esclusivamente al camion che aveva ripreso la marcia senza verificare che la corsia fosse libera da persone, soprattutto considerata la peculiare attività che stava svolgendo (raccolta dei rifiuti porta a porta).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve accertarsi la responsabilità di e di Controparte_2
San AN s.r.l. nella causazione del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2054, co. 1 e 3, c.c.
è la compagnia di assicurazione del veicolo responsabile e, dunque, soggetto CP_1 CP_1 destinatario dell'obbligo di rivalsa unitamente ai due predetti responsabili civili.
La causalità tra l'invalidità civile (e l'erogazione dell'indennità di accompagnamento) e il fatto illecito
è documentalmente provata.
aveva subito lesioni personali a seguito del sinistro e, dopo un ricovero durato dal Parte_2
28.6.2013 (data dell'evento) al 9.8.2013, aveva trasmesso l'istanza per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in data 28.8.2013.
Il verbale della Commissione medica del 30.1.2014 (doc. 2 di parte attrice) così descriveva lo stato pagina 7 di 10 della richiedente: “Anamnesi: Nel giugno 2013 ricovero in Ortopedia per policontusione con sguantamento dell'avambraccio sinistro, frattura di anca destra e del polso sinistro, trattate chirurgicamente, frattura dello zigomo destro e sinistro, frattura dell'orbita sinistra, frattura bifocale della mandibola trattate chirurgicamente presso la Chirurgia Maxillo Facciale. Il soggetto è stato altresì sottoposto ad intervento chirurgico di debridement del braccio sinistro e ricostruzione di perdita di sostanza con innesto cutaneo a spessore parziale prelevato dalla coscia sinistra. Le ferite sono guarite per seconda intenzione.
Esame Obiettivo: Presenza di fissatore esterno a carico dell'avambraccio sinistro, con perdita del I dito ed esiti ricostruttivi plastici. Deambulazione e cambi posturali difficoltosi. Altezza: 155 cm;
peso:
48 kg. Impotenza funzionale a carico dell'arto superiore sinistro.
Altra documentazione sanitaria: relazione degenza U.O Ortopedia ,P.O. ASL 1 SS dal 02/07/2013
09/08/13; Controlli clinici U.O Ortopedia ,P.O. ASL 1 SS 13/08/2013, 22/08/2013, 09/09/2013,
02/10/2013, 30/10/2013; certificato Unità Ustioni P.O. ASL 1 SS del 14/01/14.
Diagnosi CML: Deficit statico dinamico da polifratture con perdita di sostanza dell'avambraccio sinistro”.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta, l'invalidità civile è stata accertata e dichiarata esclusivamente sulla base della documentazione sanitaria relativa al periodo successivo al fatto illecito, con espresso richiamo alle svariate lesioni subite nell'incidente (si noti che la principale lesione riguardava lo schiacciamento del braccio sotto la ruota del camion;
cfr. teste “sono intervenuto Tes_3 dopo e ho visto che la signora era sotto il camion, con il braccio schiacciato”).
Dunque, deve affermarsi che la prestazione assistenziale è stata riconosciuta a causa esclusivamente delle lesioni subite nel sinistro stradale del giugno 2013.
Peraltro, le contestazioni della convenuta sullo stato di invalidità civile della danneggiata sono assolutamente generiche poiché, in presenza dell'accertamento medico sanitario documentato dall'attore, la compagnia convenuta non ha specificatamente indicato gli eventuali profili di irregolarità della valutazione né ha specificatamente eccepito i fattori alternativi diversi dall'illecito che avrebbero potuto causare l'invalidità della danneggiata.
La richiesta di CTU medico-legale è pertanto generica ed esplorativa nonché da ritenersi superflua in quanto, come sopra ben evidenziato, il presupposto della rivalsa ex art. 41 è l'invalidità civile e la sua causalità con l'illecito, circostanza in questa sede ben documentata e provata.
Da ultimo, non coglie nel segno l'eccezione di parte convenuta nel punto in cui afferma l'inammissibilità della rivalsa de quo poiché “dagli accertamenti esperiti non ci risulta che la signora pagina 8 di 10 abbia riportato alcun danno patrimoniale e pertanto avendo come limite Parte_2 risarcitorio la valutazione civilistica del danno (Corte Costituzionale del 06/06/1989, n. 319) nulla vi è dovuto”.
Infatti, la rivalsa introdotta nel 2010 è una fattispecie differente rispetto alle ipotesi di surrogazione nella posizione del creditore-danneggiato (oggetto degli orientamenti giurisprudenziali, anche di merito, citati dalla convenuta), sicché ai sensi dell'art. 41 l' è titolare di un autonomo diritto di Pt_1 rivalsa riconosciuto ex lege, che non è in alcun modo subordinato al riconoscimento di un danno patrimoniale nei confronti del danneggiato-beneficiario della prestazione sociale.
Peraltro, avendo a mente l'intero sistema risarcitorio-indennitario, non vi è alcun rischio di duplicazione dell'esborso a danno della compagnia assicurativa poiché, allorquando il danneggiato abbia già chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per spese di assistenza, la stessa assicurazione convenuta potrebbe eccepire la compensatio lucri cum damno in relazione all'indennità di accompagnamento erogata dall'ente previdenziale (C. Cass. Sez. U n. 12567/2018).
In altre parole, il diritto di rivalsa ex art. 41 permette all'ente previdenziale (titolare del diritto ex lege riconosciuto) di ottenere il rimborso dell'indennità di accompagnamento erogata all'invalido e causalmente connessa a un fatto illecito del terzo sia a) quando il danneggiato non ha chiesto tale risarcimento del danno, limitandosi a beneficiare della prestazione sociale (come avvenuto nel caso di specie, considerato che non aveva chiesto il risarcimento del danno per le spese di Parte_2 assistenza) che b) quando il danneggiato ha già chiesto il risarcimento del danno per spese di assistenza considerato che, in questo caso, il rischio di duplicazione dell'esborso è evitato dalla compensatio lucri cum damno, che può essere prontamente eccepita dal responsabile civile e dalla sua assicurazione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve dichiararsi il diritto di a ottenere il rimborso Pt_1 dell'indennità di accompagnamento erogata da ai sensi dell'art. 41 L. n. 183/2010. Parte_2
La quantificazione della rivalsa
Il valore capitale della prestazione erogata, oggetto della rivalsa, è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il 19.3.2013, che ha introdotto varie Tabelle in funzione della prestazione, del sesso e dell'età del beneficiario.
La quantificazione dell'importo capitale avviene moltiplicando il coefficiente della tariffa selezionata con l'importo mensile della prestazione e con il numero di mensilità in cui detta prestazione viene erogata nell'anno.
Nel caso di specie, l'indennità di accompagnamento erogata è pari a € 504,07 per dodici mensilità. pagina 9 di 10 Alla luce di quanto sinora esposto, in applicazione della Tavola 1 “Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento”, considerata l'età di al Parte_2 momento dell'evento (78 anni), il valore capitale dell'indennità di accompagnamento erogata dall' è liquidato all'attualità nella somma complessiva di € 41.147,83 (=coefficiente di 6,8026 per Pt_1
504,07 per 12).
E, dunque, avrà diritto a ottenere il rimborso ex art. 41 L. n. 183/2010 della somma di € Pt_1
41.147,83 da parte della compagnia di assicurazione e da parte dei responsabili Controparte_1
e San AN s.r.l., tutti in solido tra loro. Controparte_2
Sono altresì dovuti gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
*
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 52.000, si liquidano in € 518,00 per rimborso CU, in € 6.000,00,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di rivalsa ex art. 41 L. n. 183/2010 di nei confronti di Pt_1 [...]
, in qualità di compagnia di assicurazione, e di San AN s.r.l. e CP_6 CP
, in qualità di responsabili civili, per i fatti di cui in parte motiva;
[...]
2) condanna , San AN s.r.l. e , in solido tra loro, al Controparte_6 Controparte_2 pagamento della somma di € 41.147,83 a titolo di rimborso ex art. 41 L. n. 183/2010 a favore di , Pt_1 oltre interessi come in parte motiva;
3) condanna , San AN s.r.l. e , in solido tra loro, alla Controparte_6 Controparte_2 rifusione delle spese di lite a favore di per la somma di € 518,00 per rimborso CU, di € 6.000,00 Pt_1 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
SS, 4.7.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Elisa Remonti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 74/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NIEDDU MARIA ADELAIDE, elettivamente Pt_1 P.IVA_1 domiciliato presso lo studio del difensore
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RODOLFI MARCO, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore,
(C.F. , Controparte_2 C.F._1
SAN GERMANO SRL
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Altre ipotesi di responsabilità Extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice, come da foglio di p.c.:
“- dichiarata l'esclusiva responsabilità di nella causazione dell'investimento Controparte_2 subito da , condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore Parte_2 dell' della somma di € 45.161,20, quale importo capitalizzato dell'indennità di accompagnamento Pt_1 prevista dalla legge ed erogata in favore della medesima in conseguenza della minorazione invalidante derivante dall'incidente di cui sopra, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi dalla data del suo verificarsi al saldo, come per legge;
pagina 1 di 10 - in ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite e rifusione del contributo unificato da porsi a carico dei convenuti”
Per , come da foglio di p.c.: Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ecc.mo, contrariis rejectis e previe declaratorie del caso, così giudicare: 1) NEL
MERITO: IN VIA PRINCIPALE: respingere la domanda così come in questa sede formulata nei confronti di e della altre parti convenute, per i motivi in atti, poiché del tutto Controparte_1 infondata in fatto ed in diritto;
2) NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: accertato e dichiarato il concorso di colpa della Signora in merito alla causazione del sinistro per cui è Parte_2 causa, limitare comunque l'importo preteso dall' in via di rivalsa, determinato per l'intero Pt_1 secondo giustizia, tenendo conto della quota di corresponsabilità attribuita al Signor CP
Co
, conducente della veicolo assicurato per la Auto da , di proprietà
[...] Controparte_1 della Società San AN s.r.l. e respingendo qualsiasi ulteriore domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto;
3) IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.
In via istruttoria: si reitera la richiesta di ammissione di CTU medico – legale volta ad accertare la effettiva sussistenza, entità e portata del danno alla persona lamentato dalla Signora Parte_2
in rapporto di causalità con il sinistro per cui è causa e la sussistenza dei requisiti che hanno
[...] portato a riconoscere l'indennità di accompagnamento” Pt_1
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del presente giudizio, conveniva San Pt_1 Controparte_4
AN s.r.l., in qualità rispettivamente di conducente e di proprietario dell'autocarro della nettezza urbana tg. DN807GA, nonché , in qualità di compagnia di assicurazione, al fine Controparte_1 di esercitare il diritto di rivalsa ex art. 41 l. n. 183/2010 nei confronti dei responsabili del sinistro occorso a in via Caduti di Superga, in data 28.6.2013 a danno di , dichiarata CP_5 Parte_2 invalida civile beneficiaria dell'indennità di accompagnamento.
Più nel dettaglio, la parte attrice deduceva:
- che, nelle predette circostanze di tempo e di luogo, era stata investita dall'autocarro Parte_2 della nettezza urbana, condotto da e di proprietà di San AN s.r.l.; Controparte_2
- che la pedone aveva subito lesioni gravissime a causa dell'investimento;
- che il sinistro stradale era stato causato per esclusiva responsabilità del veicolo investitore;
- che, a causa dell'evento, la Commissione Medica per l'Invalidità Civile aveva riconosciuto
[...]
quale invalida ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in Parte_2 grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
pagina 2 di 10 - che, a seguito della domanda della danneggiata, l' aveva liquidato l'indennità di Pt_1 accompagnamento;
- che l'esborso a titolo di indennità di accompagnamento è causalmente connesso all'investimento provocato dagli odierni convenuti;
- che il valore capitale versato è pari a € 45.161,20;
- di non aver ricevuto alcun rimborso dalla compagnia di assicurazione;
- di avere diritto al rimborso in rivalsa dell'intero ammontare dell'indennità pagata all'assistita.
Con comparsa del 9.5.2023 (tardiva ex art. 166 c.p.c.) si costituiva la quale, Controparte_1 contestata la ricostruzione dell'evento resa da parte attrice, eccepito il concorso di colpa di Parte_2
nella causazione del sinistro, eccepito che la pedone aveva attraversato fuori dalle strisce
[...] pedonali senza verificare che la corsia fosse libera da veicoli, eccepito che i diritti di rivalsa dell' Pt_1 non possono eccedere i diritti dell'assicurato-danneggiato, sicché l'eventuale importo in rivalsa dovrà essere ridotto per il concorso di responsabilità dell'assicurata sociale, contestato il quantum debeatur, contestata la valutazione medica dell' sul riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, Pt_1 tutto ciò dedotto, chiedeva il rigetto delle domande attoree e, in via subordinata, la riduzione dell'importo preteso dall' in via di rivalsa per concorso di colpa della danneggiata. Pt_1
e San AN s.r.l. non si costituivano e, rilevata la regolarità della notifica, ne Controparte_2 veniva dichiarata la contumacia.
A seguito della concessione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., la causa veniva istruita mediante produzioni documentali e prova testimoniale.
All'udienza del 15.1.2025, svolta con la modalità cartolare, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
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La domanda di parte attrice è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
L'art. 41 L. n. 183/2010 (cd. Collegato Lavoro) ha introdotto il diritto dell'ente previdenziale- assistenziale (l'odierno attore ) di agire “nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di Pt_1 assicurazioni” per il recupero delle somme erogate a titolo di provvidenze di invalidità civile in conseguenza di fatto illecito di terzi. È stato pertanto attribuito ex lege all' uno specifico diritto di Pt_1 rivalsa, che si aggiunge alle altre fattispecie di surrogazione e/o di rivalsa presenti nel panorama della responsabilità civile.
Si noti che la rivalsa in esame costituisce un diritto autonomo e distinto da quello dell'assistito, a differenza dell'azione di cui agli artt. 1916 c.c. e 14 della L. 222/84, che prevedono la surroga dell'ente pagina 3 di 10 nei medesimi diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili mediante la successione nel lato attivo di un rapporto obbligatorio: invero, proprio alla luce dell'assenza di un rapporto assicurativo tra l'ente e il danneggiato beneficiario di una provvidenza di invalidità civile, il legislatore del 2010 ha riconosciuto all'ente assistenziale il diritto a ottenere il rimborso-rivalsa mediante l'azione nei confronti del responsabile civile e della compagnia di assicurazione.
I presupposti della rivalsa in esame si evincono dal dato letterale della norma e sono i seguenti: a) erogazione da parte dell' di “pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili ai sensi Pt_1 della legislazione vigente”; b) responsabilità del terzo derivante da “fatto illecito” ex art. 1173 c.c. (e, dunque, in presenza di responsabilità ex art. 2043 c.c. o di altre ipotesi tipiche di responsabilità extracontrattuale); c) nesso di causalità tra la prestazione assistenziale e l'evento lesivo di cui è responsabile il terzo, sicché gli importi sono “corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi”.
Con Decreto interministeriale del 19 marzo 2013 sono stati stabili i criteri e le tariffe per la determinazione del valore capitale delle prestazioni erogate agli invalidi civili, così come espressamente previsto al secondo comma della norma.
Le parti ampiamente discutevano sull'opponibilità o meno del concorso di colpa del danneggiato al diritto di rivalsa dell' . Pt_1
Anche in questo caso occorre prendere le mosse dal dato letterale dell'articolo, la cui interpretazione letterale e logica porta ad affermare che, nell'accertamento del nesso di casualità, il concorso di colpa del danneggiato-beneficiario dell'indennità sociale possa essere ragione di riduzione dell'importo rimborsabile.
Infatti, il diritto al rimborso da parte dell' ha ad oggetto gli importi “corrisposti in conseguenza Pt_1 del fatto illecito di terzi”, sicché è la stessa norma che dà rilevanza all'incidenza causale del fatto del danneggiato: invero, per espresso dato normativo, il diritto al rimborso ha ad oggetto esclusivamente le indennità causalmente connesse alla condotta del terzo.
Per l'effetto, in caso di incidenza causale del fatto del danneggiato, l' non avrà diritto al rimborso Pt_1 dell'interezza degli importi, bensì potrà ottenere esclusivamente gli importi ridotti e causalmente collegati alla responsabilità del terzo.
Peraltro, alla luce di un'interpretazione organica del sistema indennitario-risarcitorio, l'art. 41 appare un congruo precipitato della regola di cui all'art. 1227 c.c., principio generale in materia di obbligazioni, secondo cui il fatto colposo del danneggiato ha l'effetto di escludere o limitare il risarcimento.
L'indennità di accompagnamento erogata a Parte_2
pagina 4 di 10 Così delineati i criteri regolatori dell'istituto, nel caso di specie è pacifico che, a seguito del sinistro stradale avvenuto in data 28.6.2013, aveva proposto domanda di invalidità civile in Parte_2 data 28.8.2013 ed era stata successivamente dichiarata invalida civile con verbale del 30.1.2014 dalla
Commissione Medica di SS (doc. 2 di parte attrice, con il seguente esito “INVALIDO ultrasessantacinquenne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita (L.508/88) Data decorrenza: 28/8/2013”).
L'indennità di accompagnamento è stata erogata dal 1.9.2013 con importo di rata pari a € 504,07 per dodici mensilità (sino all'intervenuto decesso avvenuto il 23.7.2021).
Come noto, l'indennità di accompagnamento è erogata indipendentemente dal reddito e dall'età dell'invalido civile nonché ha la funzione di fronteggiare e di compensare il pregiudizio patrimoniale causato dall'illecito e consistente nella necessità di dover retribuire un collaboratore o assistente per le necessità della vita quotidiana.
Il primo presupposto sub a) è stato pertanto documentalmente provato.
La responsabilità per fatto illecito del terzo
Con riguardo alla responsabilità del terzo, la dinamica del fatto deve essere ricostruita alla luce delle risultanze documentali e testimoniali.
È stato provato che mentre stava attraversando via Caduti di Superga, era stata Parte_2 investita dal camion per la raccolta dei rifiuti, il quale stava svolgendo l'attività di raccolta dei rifiuti porta a porta. Il camion era condotto da e stava procedendo sul bordo sinistro Controparte_2 della strada;
la pedone stava attraversando da destra verso sinistra rispetto la traiettoria del camion ed era stata investita dalla parte anteriore sinistra del mezzo e, dunque, aveva già Parte_2 attraversato circa tre quarti della carreggiata e aveva oltrepassato quasi tutta la larghezza della cabina del camion.
L'investimento è avvenuto subito dopo la ripartenza del camion: dopo essersi fermato per la raccolta di rifiuti davanti a una casa, il conducente aveva appena ripreso la marcia, senza accorgersi della presenza del pedone sulla strada, e, immediatamente, la pedone era stata investita dalla ruota anteriore del mezzo;
il camion si era subito arrestato e il conducente aveva verificato la presenza della signora sotto la ruota.
Tale dinamica deve dirsi provata sulla base dei seguenti elementi:
a) relazione di servizio della Legione C.C. di Usini con rilievi tecnici (doc. 13 di parte attrice;
doc. 1 di parte convenuta): gli agenti erano intervenuti a seguito del fatto, verificando e attestando la situazione dei luoghi e dei mezzi mediante rilievi planimetrici. Il veicolo non aveva subito danni materiali e pagina 5 di 10 sull'asfalto era presente la macchia di sangue nel punto di investimento della pedone;
la strada era larga circa sei metri.
L'attività d'indagine e le relative relazioni di servizio venivano confermate dal teste , Testimone_1 intervenuto in qualità di agente, il quale dichiarava di aver svolto personalmente i rilievi e di ricordare che “il mezzo si trovava nella parte sinistra della carreggiata;
la signora stava attraversando da destra
(rispetto alla posizione del conducente) a sinistra. La strada è a due corsie, anche se un po' stretta”;
b) il teste , presente al momento del sinistro e dotato di elevata credibilità attesa la sua Testimone_2 posizione di neutralità rispetto le parti in causa, descriveva con precisione lo stato dei luoghi e la posizione del veicolo. E, dalla dichiarazione testimoniale si evince che il camion stava marciando da via Santa Spina verso la periferia di tenendo il lato sinistro della via (rispetto la sua direzione di CP_5 marcia), e la pedone era fuori da casa sua, sul lato destro della via Caduti di Superga. Come riferito dal teste, che si trovava a circa venti metri dal punto d'impatto, “la corsia di marcia è unica, priva di linee di mezzeria, anche se è a doppia direzione. Il camion stava procedendo nella direzione dal centro alla periferia di (…) Ricordo di essere arrivato vicino al camion e c'erano solo l'autista del camion CP_5
(che era ancora dentro il mezzo) e il ragazzo che è entrato prima di me a testimoniare, che era anche lui addetto ai rifiuti. Ho anche visto la signora travolta dalle ruote del camion”.
Sullo stato dei luoghi, il teste confermava che non erano presenti strisce pedonali (cfr. “no, non ci sono.
Io conosco la zona, ci abito”).
c) il teste passeggero sulla pedana posteriore del camion in quanto addetto Testimone_3 alla raccolta dei rifiuti porta a porta, dichiarava di aver visto sul lato destra della Parte_2 strada (“ricordo di aver recuperato i bidoncini e di aver salutato la signora, che era già fuori dal suo cancello, era sul marciapiede (…) poi ho perso di vista la signora”) e che, dopo aver dato il via al conducente, si è verificata una brusca frenata e “ho visto la signora sotto le ruote sinistra anteriori del camion. Era la ruota della motrice, di tipo singolo”. Il teste confermava che la signora era stata investita sotto la ruota anteriore sinistra, “era posizionata nella parte anteriore del camion (non laterale) e quindi presumo che stesse attraversando la via”.
Sulle tempistiche dell'investimento, è emerso che l'impatto è avvenuto subito dopo la ripresa della marcia del camion: “ho preso il bidone che era lì davanti e ho appunto visto la signora fuori dal suo cancello. Ricordo anche di averla salutata. Io poi sono tornato sulla mia pedana;
una volta salito e posizionatomi, ho detto, come al solito, al “VAI”. e subito dopo, appunto è successo CP
l'investimento. Ricordo di aver sentito un colpo. Il camion era appena partito, aveva appena mollato la frizione per partire, e da lì ha subito effettuato una frenata perché si è accorto che aveva colpito pagina 6 di 10 qualche cosa. Io da dietro non ho visto nulla, mi sono accorto della frenata brusca”.
L'evento lesivo (investimento del pedone) trova quale unica causa la circolazione imprudente del camion dei rifiuti, il quale, in servizio per la raccolta porta a porta, dopo essersi arrestato per il recupero di alcuni rifiuti, aveva ripreso la marcia senza verificare che la corsia fosse libera da persone.
Non rilevano ai fini della responsabilità né le condizioni del mezzo (proprio le dimensioni grandi del mezzo e la posizione elevata del sedile conducente impongono allo stesso di verificare con estrema attenzione e prudenza che la strada sia libera) né il mancato attraversamento sulle strisce pedonali (è provato che in quel tratto di strada non erano presenti le strisce pedonali, sicché il pedone può – senza alcun profilo di colpa – attraversare la strada verificando l'assenza di mezzi in marcia).
E la diligenza di nell'attraversamento è comprovata dalla tempistica emersa all'esito Parte_2 dell'istruttoria.
Infatti, è provato che la pedone aveva iniziato ad attraversare la strada quando il camion era fermo a bordo della strada, e, dunque, in un momento utile per occupare la strada e per l'attraversamento pedonale. Al momento dell'impatto, aveva già ampiamente iniziato Parte_2
l'attraversamento e, anzi, lo aveva quasi completato (cfr. la pedone è stata trovata sotto la ruota sinistra, ossia verso il lato che stava cercando di raggiungere, considerato che l'attraversamento pedonale era iniziato dal lato destro della strada), sicché, sotto il profilo dell'attenzione e della diligenza del pedone, si deve ritenere che la stessa aveva iniziato la manovra di attraversamento prudentemente, quando la corsia era libera.
La responsabilità del sinistro è da imputarsi esclusivamente al camion che aveva ripreso la marcia senza verificare che la corsia fosse libera da persone, soprattutto considerata la peculiare attività che stava svolgendo (raccolta dei rifiuti porta a porta).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve accertarsi la responsabilità di e di Controparte_2
San AN s.r.l. nella causazione del sinistro per cui è causa ai sensi dell'art. 2054, co. 1 e 3, c.c.
è la compagnia di assicurazione del veicolo responsabile e, dunque, soggetto CP_1 CP_1 destinatario dell'obbligo di rivalsa unitamente ai due predetti responsabili civili.
La causalità tra l'invalidità civile (e l'erogazione dell'indennità di accompagnamento) e il fatto illecito
è documentalmente provata.
aveva subito lesioni personali a seguito del sinistro e, dopo un ricovero durato dal Parte_2
28.6.2013 (data dell'evento) al 9.8.2013, aveva trasmesso l'istanza per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento in data 28.8.2013.
Il verbale della Commissione medica del 30.1.2014 (doc. 2 di parte attrice) così descriveva lo stato pagina 7 di 10 della richiedente: “Anamnesi: Nel giugno 2013 ricovero in Ortopedia per policontusione con sguantamento dell'avambraccio sinistro, frattura di anca destra e del polso sinistro, trattate chirurgicamente, frattura dello zigomo destro e sinistro, frattura dell'orbita sinistra, frattura bifocale della mandibola trattate chirurgicamente presso la Chirurgia Maxillo Facciale. Il soggetto è stato altresì sottoposto ad intervento chirurgico di debridement del braccio sinistro e ricostruzione di perdita di sostanza con innesto cutaneo a spessore parziale prelevato dalla coscia sinistra. Le ferite sono guarite per seconda intenzione.
Esame Obiettivo: Presenza di fissatore esterno a carico dell'avambraccio sinistro, con perdita del I dito ed esiti ricostruttivi plastici. Deambulazione e cambi posturali difficoltosi. Altezza: 155 cm;
peso:
48 kg. Impotenza funzionale a carico dell'arto superiore sinistro.
Altra documentazione sanitaria: relazione degenza U.O Ortopedia ,P.O. ASL 1 SS dal 02/07/2013
09/08/13; Controlli clinici U.O Ortopedia ,P.O. ASL 1 SS 13/08/2013, 22/08/2013, 09/09/2013,
02/10/2013, 30/10/2013; certificato Unità Ustioni P.O. ASL 1 SS del 14/01/14.
Diagnosi CML: Deficit statico dinamico da polifratture con perdita di sostanza dell'avambraccio sinistro”.
Ebbene, alla luce della documentazione prodotta, l'invalidità civile è stata accertata e dichiarata esclusivamente sulla base della documentazione sanitaria relativa al periodo successivo al fatto illecito, con espresso richiamo alle svariate lesioni subite nell'incidente (si noti che la principale lesione riguardava lo schiacciamento del braccio sotto la ruota del camion;
cfr. teste “sono intervenuto Tes_3 dopo e ho visto che la signora era sotto il camion, con il braccio schiacciato”).
Dunque, deve affermarsi che la prestazione assistenziale è stata riconosciuta a causa esclusivamente delle lesioni subite nel sinistro stradale del giugno 2013.
Peraltro, le contestazioni della convenuta sullo stato di invalidità civile della danneggiata sono assolutamente generiche poiché, in presenza dell'accertamento medico sanitario documentato dall'attore, la compagnia convenuta non ha specificatamente indicato gli eventuali profili di irregolarità della valutazione né ha specificatamente eccepito i fattori alternativi diversi dall'illecito che avrebbero potuto causare l'invalidità della danneggiata.
La richiesta di CTU medico-legale è pertanto generica ed esplorativa nonché da ritenersi superflua in quanto, come sopra ben evidenziato, il presupposto della rivalsa ex art. 41 è l'invalidità civile e la sua causalità con l'illecito, circostanza in questa sede ben documentata e provata.
Da ultimo, non coglie nel segno l'eccezione di parte convenuta nel punto in cui afferma l'inammissibilità della rivalsa de quo poiché “dagli accertamenti esperiti non ci risulta che la signora pagina 8 di 10 abbia riportato alcun danno patrimoniale e pertanto avendo come limite Parte_2 risarcitorio la valutazione civilistica del danno (Corte Costituzionale del 06/06/1989, n. 319) nulla vi è dovuto”.
Infatti, la rivalsa introdotta nel 2010 è una fattispecie differente rispetto alle ipotesi di surrogazione nella posizione del creditore-danneggiato (oggetto degli orientamenti giurisprudenziali, anche di merito, citati dalla convenuta), sicché ai sensi dell'art. 41 l' è titolare di un autonomo diritto di Pt_1 rivalsa riconosciuto ex lege, che non è in alcun modo subordinato al riconoscimento di un danno patrimoniale nei confronti del danneggiato-beneficiario della prestazione sociale.
Peraltro, avendo a mente l'intero sistema risarcitorio-indennitario, non vi è alcun rischio di duplicazione dell'esborso a danno della compagnia assicurativa poiché, allorquando il danneggiato abbia già chiesto il risarcimento del danno patrimoniale per spese di assistenza, la stessa assicurazione convenuta potrebbe eccepire la compensatio lucri cum damno in relazione all'indennità di accompagnamento erogata dall'ente previdenziale (C. Cass. Sez. U n. 12567/2018).
In altre parole, il diritto di rivalsa ex art. 41 permette all'ente previdenziale (titolare del diritto ex lege riconosciuto) di ottenere il rimborso dell'indennità di accompagnamento erogata all'invalido e causalmente connessa a un fatto illecito del terzo sia a) quando il danneggiato non ha chiesto tale risarcimento del danno, limitandosi a beneficiare della prestazione sociale (come avvenuto nel caso di specie, considerato che non aveva chiesto il risarcimento del danno per le spese di Parte_2 assistenza) che b) quando il danneggiato ha già chiesto il risarcimento del danno per spese di assistenza considerato che, in questo caso, il rischio di duplicazione dell'esborso è evitato dalla compensatio lucri cum damno, che può essere prontamente eccepita dal responsabile civile e dalla sua assicurazione.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, deve dichiararsi il diritto di a ottenere il rimborso Pt_1 dell'indennità di accompagnamento erogata da ai sensi dell'art. 41 L. n. 183/2010. Parte_2
La quantificazione della rivalsa
Il valore capitale della prestazione erogata, oggetto della rivalsa, è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato il 19.3.2013, che ha introdotto varie Tabelle in funzione della prestazione, del sesso e dell'età del beneficiario.
La quantificazione dell'importo capitale avviene moltiplicando il coefficiente della tariffa selezionata con l'importo mensile della prestazione e con il numero di mensilità in cui detta prestazione viene erogata nell'anno.
Nel caso di specie, l'indennità di accompagnamento erogata è pari a € 504,07 per dodici mensilità. pagina 9 di 10 Alla luce di quanto sinora esposto, in applicazione della Tavola 1 “Tariffa per individui che acquisiscono il diritto all'indennità di accompagnamento”, considerata l'età di al Parte_2 momento dell'evento (78 anni), il valore capitale dell'indennità di accompagnamento erogata dall' è liquidato all'attualità nella somma complessiva di € 41.147,83 (=coefficiente di 6,8026 per Pt_1
504,07 per 12).
E, dunque, avrà diritto a ottenere il rimborso ex art. 41 L. n. 183/2010 della somma di € Pt_1
41.147,83 da parte della compagnia di assicurazione e da parte dei responsabili Controparte_1
e San AN s.r.l., tutti in solido tra loro. Controparte_2
Sono altresì dovuti gli interessi a tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo.
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Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e della causalità e, applicato il D.M. n. 55/2014, scaglione sino a 52.000, si liquidano in € 518,00 per rimborso CU, in € 6.000,00,00 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, da porsi a carico dei convenuti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di SS, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accerta e dichiara il diritto di rivalsa ex art. 41 L. n. 183/2010 di nei confronti di Pt_1 [...]
, in qualità di compagnia di assicurazione, e di San AN s.r.l. e CP_6 CP
, in qualità di responsabili civili, per i fatti di cui in parte motiva;
[...]
2) condanna , San AN s.r.l. e , in solido tra loro, al Controparte_6 Controparte_2 pagamento della somma di € 41.147,83 a titolo di rimborso ex art. 41 L. n. 183/2010 a favore di , Pt_1 oltre interessi come in parte motiva;
3) condanna , San AN s.r.l. e , in solido tra loro, alla Controparte_6 Controparte_2 rifusione delle spese di lite a favore di per la somma di € 518,00 per rimborso CU, di € 6.000,00 Pt_1 per compenso, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%.
SS, 4.7.2025
Il Giudice
Elisa Remonti
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