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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/12/2025, n. 9648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9648 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16285/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. NC IA AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16285/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LEONARDO Parte_1 P.IVA_1
ZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA F. CORRIDONI, 1, 20122
MILANO
- parte attrice -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. BRUNO PIETRO ARRIGONI e dall'avv. MARTINA POLENGHI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA VIGNARETO 20842 BESANA IN BRIANZA
- parte convenuta -
Sulle seguenti conclusioni
Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare: rigettare la richiesta di riunione del presente giudizio con il procedimento R.G.
7328/2025, in quanto inopportuna e pregiudizievole per la celerità e la corretta trattazione della causa;
In via principale e nel merito: voglia l'Ill.ma Giudice adita così disporre: pagina 1 di 8 1) accertata l'estinzione del debito di cui è stato intimato il pagamento attraverso il precetto opposto, in ragione della compensazione eccepita dall'opponente, dichiarare che la convenuta opposta non ha alcun diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
2) Per l'effetto, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia e revocare il precetto opposto come notificato in data 11 aprile 2025, con ordine di restituzione all'opponente delle somme eventualmente corrisposte nelle more;
3) Condannare a rimborsare all'opponente la somma di € 4.154,23, pagata dalla Controparte_1 seconda al solo fine di determinare l'estinzione della procedura esecutiva n. R.G.E. 1586/2025
Tribunale di Treviso, senza rinuncia né riconoscimento alcuno, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
4) Rigettare, in ogni caso ed integralmente, tutte le domande ed eccezioni proposte nei confronti di in quanto infondate in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione. Parte_1
In via riconvenzionale: Accertare il credito dell'opponente e per l'effetto condannare
[...] al pagamento, a favore di dell'importo di € 27.649,73 Controparte_1 Parte_1 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Per l'opposta:
“Piaccia all' Ill.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'Opponente per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'Opposizione a precetto promossa;
Disporre ex art. 274 c.p.c. la riunione del presente giudizio di opposizione a precetto col giudizio rubricato al n. di R.G. 7328/2025 – Tribunale di Milano, sez. esecuzioni mobiliari, promosso da
[...] nei confronti della medesima per i motivi di connessione Controparte_1 Parte_1 tutti esposti in atti;
In via Principale e nel Merito:
rigettare l'opposizione a precetto, e così ogni e tutte le domande, inclusa quella riconvenzionale, proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
pagina 2 di 8 accertare e dichiarare l'inesistenza del controcredito opposto in compensazione dall'Opponente, perché non provato, comunque prescritto e in ogni caso inesigibile;
per l'effetto, confermare la piena legittimità e fondatezza del precetto notificato da Controparte_1
e mandare assolta da qualsiasi pretesa creditoria dell'Opponente;
[...] Controparte_1
In via Istruttoria: ammettere le prove documentali qui prodotte;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 13799/2011, notificata in uno con l'atto di precetto il 12 settembre 2012, il Tribunale di Milano dichiarò risolto il contratto di leasing concluso il 14 luglio 2002 tra Intesa Leasing s.p.a. in Con qualità di concedente e (di seguito, in qualità di Controparte_1
Con utilizzatore -contratto giunto comunque a naturale scadenza il primo giugno 2011-, condannando al rilascio dell'immobile ed al pagamento delle spese liquidate in €783 per diritti ed in €2.200 per onorari, oltre accessori di legge (doc. 9 opponente).
L'utilizzatore soccombente non adempiva alle statuizioni di condanna e la società concedente, dopo la notificazione del precetto, non procedeva esecutivamente.
Il 2 dicembre 2022 (di seguito ), per effetto di una scissione societaria, Parte_1 Pt_1
Con acquistava la proprietà dell'immobile originariamente concesso in uso a inoltre SA OL OV
s.p.a., subentrata a Intesa Leasing nella proprietà dell'immobile, stipulava con un contratto di Pt_1 cessione di crediti in blocco avente ad oggetto, tra l'altro, crediti derivanti da contratti di leasing (doc.
16 e 17 ). Pt_1
Il 9 febbraio 2024 adiva il Tribunale di Milano chiedendo di “accertare e dichiarare Pt_1
l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 00767700/001per inadempimento dell'utilizzatore e, per l'effetto, condannare la resistente a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile sito nel Comune di Parte_1
Milano, via Barnaba Oriani, come descritto nell'atto di acquisto che si produce.
-in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing in parola per il grave inadempimento dell'utilizzatore, e di conseguenza condannare la convenuta a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei
pagina 3 di 8 confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di Parte_1
l'immobile in parola come sopra descritto;
ovvero accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione del più volte citato contratto di leasing in quanto giunto a naturale scadenza in assenza di pagamento, da parte dell'utilizzatore, dei canoni dovuti e dell'importo di riscatto, e, per l'effetto, condannare la resistente al rilascio dell'immobile de quo”.
Il giudice adito, poiché la risoluzione del contratto di leasing era stata dichiarata fin dal 2011 con sentenza passata in giudicato, con la sentenza n. 9861/2024 respingeva tutte le domande di e Pt_1 la condannava al pagamento delle spese di lite, quantificate in €2.700 per compensi oltre accessori
(doc. 20 opponente).
La sentenza non veniva appellata ed acquisiva a sua volta autorità di cosa giudicata.
Nel mentre si accingeva a notificare all'occupante atto di precetto per ottenere il rilascio Pt_1 dell'immobile, le notificava atto di precetto fondato sulla citata sentenza n.9861/2024 Controparte_1 per ottenere il pagamento delle spese di lite.
Contro tale atto di precetto è insorta , proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. con atto di Pt_1
Con citazione notificato il 18 aprile 2025. L'opponente ha dedotto di essere titolare di un credito verso di complessivi €37.386,97 per canoni non pagati, scaduti ed a scadere, per i relativi interessi, per oneri Con sostenuti e per le spese processuali -in totale €4.973,09- al cui pagamento era stata condannata nel
2011 (così a pagina 9 dell'atto di citazione). Ha chiesto di accertare l'inesistenza del diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata e, in via riconvenzionale, ha domandato a questo Con giudice, previa compensazione tra i rispettivi crediti, la condanna di a pagarle €27.649,73 per canoni scaduti ed a scadere e per spese di lite (atto di citazione, pag. 10). Si è riservata di agire separatamente per l'ulteriore credito risarcitorio per l'occupazione dell'immobile dal 2011 in poi. Con Nel giudizio si è costituita che, in sintesi, ha eccepito:
1. il difetto di legittimazione attiva in capo a poiché, alla data in cui essa aveva riferito di Pt_1 essere divenuta titolare del rapporto giuridico derivante dal contratto di leasing, detto contratto era già risolto;
2. l'inesistenza del credito per canoni, oneri ed interessi di mora opposto in compensazione in quanto non accertato giudizialmente, non dimostrato e prescritto ai sensi dell'art. 2948, comma quarto, c.c.;
3. la prescrizione del credito per spese legali derivante dalla sentenza n. 13799/2011, mai azionato.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di . Pt_1
pagina 4 di 8 Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter, n. 1, c.p.c. l'opponente dava atto di aver provveduto l'11 luglio 2025 al pagamento della somma precettata di €4.154,23 allo scopo di estinguere la procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti (cfr. pec allegata alla memoria depositata il 29 ottobre 2025) e chiedeva la condanna dell'opposta alla restituzione della somma.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter, n. 2, c.p.c. ha riferito che, il Tribunale di Pt_1
Milano con ordinanza del 12 novembre 2025, nel respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione Con per rilascio promossa contro aveva condannato l'occupante al pagamento di €8.000 oltre accessori a titolo di spese legali ed ha dichiarato di voler “ampliare” l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale già formulate.
All'udienza del 10 dicembre 2025, all'esito della discussione orale, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è infondata.
L'opponente, con atto di scissione del 19 febbraio 2022, ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto del contratto di leasing n. 00767700/001 (cfr. doc. 5 e doc. 16, pag. 15 di parte opponente), a quella data risolto da oltre dieci anni. L'essere divenuta proprietaria del bene, del quale era stato ordinato il rilascio fin dal 2011, spiega e legittima l'iniziativa assunta per ottenere la riconsegna dell'immobile.
Invece, con riferimento ai crediti rivendicati, si osserva:
a) il credito per spese processuali nascente dalla sentenza n.13799/2011, notificata con l'atto di precetto il 12 settembre 2012, è prescritto e lo era già, trattandosi di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., allorché è sorto il credito qui precettato, che deriva dalla sentenza di condanna n.
9861/2024 del Tribunale di Milano, depositata il 14 novembre 2024. Non può dunque operare la regola posta dall'art. 1242, secondo comma, c.c. né risultano atti interruttivi della prescrizione o Con la rinuncia di ad avvalersene. Non giova all'opponente l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione per rilascio:
l'affermazione contenuta nell'ordinanza ex art. 624 c.p.c. del 12/11/2025 secondo la quale quanto disposto dalla sentenza del 2011 “non è stato travolto da prescrizione” si riferisce, come ovvio, alla condanna al rilascio, poiché questo è l'unico tema del quale il g.e. si è dovuto occupare;
b) rivendica un credito per canoni scaduti alla data della risoluzione giudiziale del Pt_1 contratto di leasing, mai in precedenza richiesti in giudizio da alcuno: non da Intesa Leasing nel pagina 5 di 8 giudizio instaurato per ottenere la declaratoria della risoluzione per inadempimento del contratto, non da nel giudizio promosso tredici anni più tardi. Non vi è negli atti una Pt_1 chiara evidenziazione delle scadenze delle singole rate, a partire dalle quali decorre il termine di prescrizione;
tuttavia, è evidente che nessun canone può essere più maturato a favore del concedente dal momento in cui il contratto è stato risolto. Anche in questo caso, quindi, il credito dedotto è prescritto e lo era già alla data in cui è sorto il credito precettato;
c) la pretesa di canoni per annualità successive alla risoluzione -in concreto, il 2016 ed il 2017 (cfr. doc. 10 , pag. 20) - è infondata nel merito, poiché con il passaggio in giudicato della Pt_1 sentenza del 2011, il contratto di leasing ha cessato di produrre i suoi effetti. Da quel momento nessun canone può essere preteso, ma solo un'eventuale indennità di occupazione. Peraltro, la scarna documentazione prodotta è del tutto inidonea allo scopo: si tratta unicamente di estratti conto di formazione unilaterale, non accompagnati dalle fatture emesse, contestati dalla controparte e scarsamente intellegibili;
d) non vi è prova documentale di “oneri sostenuti dalla proprietà ed ancora da fatturare”, né sono state svolte richieste istruttorie sul punto;
neppure è stato spiegato di quali spese si tratti.
L'asserito debito per interessi non può che essere a sua volta prescritto, perché afferente a canoni dovuti, in tesi, fino a luglio 2011. Per gli anni 2016 e 2017 non può che ribadirsi che nessun credito né per canoni né per relativi accessori può essere maturato dopo la risoluzione del contratto. Niente di diverso ha affermato il Tribunale di Milano con la sentenza del 2024 Con nella parte in cui mostra di condividere la tesi di secondo la quale “potrebbe al più Pt_1 agire per i diritti conseguenti alla risoluzione” poiché il pagamento dei canoni trova fondamento nell'esecuzione del contratto e non nel suo scioglimento;
e) in via di principio, è indubbio che l'occupazione dell'immobile dopo lo scioglimento del contratto può generare un credito a favore del proprietario dell'immobile. si è riservata Pt_1 di far valere detto credito – qualificato come penale da ritardo o, in subordine, come indennità di occupazione- in via d'azione in separata sede;
qui lo ha dedotto in via d'eccezione. Si tratta però di un credito per nulla certo e comunque illiquido e non di facile e pronta liquidazione, sì che non ricorrono i presupposti per la compensazione giudiziale. L'opponente, come si è detto, non può invocare a suo favore le clausole di un contratto nel quale non è subentrata, tanto più che la clausola 10.B del contratto di leasing disciplina l'ipotesi del ritardo nella restituzione dopo la scadenza naturale del contratto, mentre, in questo caso, la concedente ha optato per la pagina 6 di 8 risoluzione per inadempimento. Quanto all'indennità di occupazione, il relativo credito dovrebbe essere determinato in via equitativa sulla base di parametri (Tatooine parla di “valore locatizio medio” -cfr. atto di citazione, pag. 11) che la parte non ha allegato e provato. Anche sotto questo profilo, dunque, l'eccezione di compensazione va respinta. Con L'intervenuta condanna di al pagamento di €8.000 con la citata ordinanza del Tribunale di Milano del 12 novembre 2025 non muta queste conclusioni.
Innanzitutto, poiché non è permesso, dopo la scadenza del termine per il deposito di memoria ex art. 171-ter n. 1, c.p.c, introdurre nuove domande o modificare quelle già svolte se non nel contesto di una rituale istanza di rimessione in termini formulata ai sensi dell'art. 153 c.p.c. (cfr. Cass. ord. n.
19395/2024).
Inoltre, dispone già di un titolo esecutivo per il pagamento dell'importo di €8.000 nei Pt_1
Con confronti di cioè l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che non è stata neppure reclamata, sì che la domanda di condanna sarebbe in ogni caso inammissibile.
Quanto all'eccezione di compensazione, è vero che nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione (cfr. Cass. n. 27688/2021). Tuttavia, la compensazione estingue i crediti dal Con momento della loro reciproca coesistenza. Nel caso in esame, il credito di si è legittimamente estinto nel mese di luglio 2025 per effetto del pagamento -dovuto- eseguito da , sì che il Pt_1 riconoscimento a di un nuovo e diverso credito cinque mesi dopo il pagamento non può essere Pt_1 in alcun modo invocato come fatto estintivo.
Le domande della società opponente devono essere quindi tutte respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata. La relativa semplicità delle questioni trattate giustifica la liquidazione di un importo compreso tra il minimo ed il medio tariffario.
PQM
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
pagina 7 di 8 1. rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale della società attrice proposta in atto di citazione;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta con la memoria ex art. 171-ter, primo comma, n. 2, c.p.c.;
3. condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che determina in €4.500 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Così deciso in Milano il 15 dicembre 2025 Il giudice unico
NC IA AM
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. NC IA AM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 16285/2025 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. LEONARDO Parte_1 P.IVA_1
ZI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in VIA F. CORRIDONI, 1, 20122
MILANO
- parte attrice -
CONTRO
(C.F. , rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa dall'avv. BRUNO PIETRO ARRIGONI e dall'avv. MARTINA POLENGHI ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in VIA VIGNARETO 20842 BESANA IN BRIANZA
- parte convenuta -
Sulle seguenti conclusioni
Per l'opponente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via preliminare: rigettare la richiesta di riunione del presente giudizio con il procedimento R.G.
7328/2025, in quanto inopportuna e pregiudizievole per la celerità e la corretta trattazione della causa;
In via principale e nel merito: voglia l'Ill.ma Giudice adita così disporre: pagina 1 di 8 1) accertata l'estinzione del debito di cui è stato intimato il pagamento attraverso il precetto opposto, in ragione della compensazione eccepita dall'opponente, dichiarare che la convenuta opposta non ha alcun diritto di procedere all'esecuzione forzata nei confronti di Parte_1
2) Per l'effetto, dichiarare nullo e/o comunque privo di efficacia e revocare il precetto opposto come notificato in data 11 aprile 2025, con ordine di restituzione all'opponente delle somme eventualmente corrisposte nelle more;
3) Condannare a rimborsare all'opponente la somma di € 4.154,23, pagata dalla Controparte_1 seconda al solo fine di determinare l'estinzione della procedura esecutiva n. R.G.E. 1586/2025
Tribunale di Treviso, senza rinuncia né riconoscimento alcuno, oltre ad interessi legali dalla data del pagamento al saldo.
4) Rigettare, in ogni caso ed integralmente, tutte le domande ed eccezioni proposte nei confronti di in quanto infondate in fatto e diritto, con ogni conseguente statuizione. Parte_1
In via riconvenzionale: Accertare il credito dell'opponente e per l'effetto condannare
[...] al pagamento, a favore di dell'importo di € 27.649,73 Controparte_1 Parte_1 ovvero della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi, rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge.”
Per l'opposta:
“Piaccia all' Ill.mo Giudice adìto, contrariis rejectis, così giudicare:
In via preliminare
Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva in capo all'Opponente per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto dichiarare l'inammissibilità dell'Opposizione a precetto promossa;
Disporre ex art. 274 c.p.c. la riunione del presente giudizio di opposizione a precetto col giudizio rubricato al n. di R.G. 7328/2025 – Tribunale di Milano, sez. esecuzioni mobiliari, promosso da
[...] nei confronti della medesima per i motivi di connessione Controparte_1 Parte_1 tutti esposti in atti;
In via Principale e nel Merito:
rigettare l'opposizione a precetto, e così ogni e tutte le domande, inclusa quella riconvenzionale, proposte da in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
pagina 2 di 8 accertare e dichiarare l'inesistenza del controcredito opposto in compensazione dall'Opponente, perché non provato, comunque prescritto e in ogni caso inesigibile;
per l'effetto, confermare la piena legittimità e fondatezza del precetto notificato da Controparte_1
e mandare assolta da qualsiasi pretesa creditoria dell'Opponente;
[...] Controparte_1
In via Istruttoria: ammettere le prove documentali qui prodotte;
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 13799/2011, notificata in uno con l'atto di precetto il 12 settembre 2012, il Tribunale di Milano dichiarò risolto il contratto di leasing concluso il 14 luglio 2002 tra Intesa Leasing s.p.a. in Con qualità di concedente e (di seguito, in qualità di Controparte_1
Con utilizzatore -contratto giunto comunque a naturale scadenza il primo giugno 2011-, condannando al rilascio dell'immobile ed al pagamento delle spese liquidate in €783 per diritti ed in €2.200 per onorari, oltre accessori di legge (doc. 9 opponente).
L'utilizzatore soccombente non adempiva alle statuizioni di condanna e la società concedente, dopo la notificazione del precetto, non procedeva esecutivamente.
Il 2 dicembre 2022 (di seguito ), per effetto di una scissione societaria, Parte_1 Pt_1
Con acquistava la proprietà dell'immobile originariamente concesso in uso a inoltre SA OL OV
s.p.a., subentrata a Intesa Leasing nella proprietà dell'immobile, stipulava con un contratto di Pt_1 cessione di crediti in blocco avente ad oggetto, tra l'altro, crediti derivanti da contratti di leasing (doc.
16 e 17 ). Pt_1
Il 9 febbraio 2024 adiva il Tribunale di Milano chiedendo di “accertare e dichiarare Pt_1
l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 00767700/001per inadempimento dell'utilizzatore e, per l'effetto, condannare la resistente a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile sito nel Comune di Parte_1
Milano, via Barnaba Oriani, come descritto nell'atto di acquisto che si produce.
-in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing in parola per il grave inadempimento dell'utilizzatore, e di conseguenza condannare la convenuta a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei
pagina 3 di 8 confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di Parte_1
l'immobile in parola come sopra descritto;
ovvero accertare e dichiarare l'avvenuta cessazione del più volte citato contratto di leasing in quanto giunto a naturale scadenza in assenza di pagamento, da parte dell'utilizzatore, dei canoni dovuti e dell'importo di riscatto, e, per l'effetto, condannare la resistente al rilascio dell'immobile de quo”.
Il giudice adito, poiché la risoluzione del contratto di leasing era stata dichiarata fin dal 2011 con sentenza passata in giudicato, con la sentenza n. 9861/2024 respingeva tutte le domande di e Pt_1 la condannava al pagamento delle spese di lite, quantificate in €2.700 per compensi oltre accessori
(doc. 20 opponente).
La sentenza non veniva appellata ed acquisiva a sua volta autorità di cosa giudicata.
Nel mentre si accingeva a notificare all'occupante atto di precetto per ottenere il rilascio Pt_1 dell'immobile, le notificava atto di precetto fondato sulla citata sentenza n.9861/2024 Controparte_1 per ottenere il pagamento delle spese di lite.
Contro tale atto di precetto è insorta , proponendo opposizione ex art. 615 c.p.c. con atto di Pt_1
Con citazione notificato il 18 aprile 2025. L'opponente ha dedotto di essere titolare di un credito verso di complessivi €37.386,97 per canoni non pagati, scaduti ed a scadere, per i relativi interessi, per oneri Con sostenuti e per le spese processuali -in totale €4.973,09- al cui pagamento era stata condannata nel
2011 (così a pagina 9 dell'atto di citazione). Ha chiesto di accertare l'inesistenza del diritto della controparte di procedere ad esecuzione forzata e, in via riconvenzionale, ha domandato a questo Con giudice, previa compensazione tra i rispettivi crediti, la condanna di a pagarle €27.649,73 per canoni scaduti ed a scadere e per spese di lite (atto di citazione, pag. 10). Si è riservata di agire separatamente per l'ulteriore credito risarcitorio per l'occupazione dell'immobile dal 2011 in poi. Con Nel giudizio si è costituita che, in sintesi, ha eccepito:
1. il difetto di legittimazione attiva in capo a poiché, alla data in cui essa aveva riferito di Pt_1 essere divenuta titolare del rapporto giuridico derivante dal contratto di leasing, detto contratto era già risolto;
2. l'inesistenza del credito per canoni, oneri ed interessi di mora opposto in compensazione in quanto non accertato giudizialmente, non dimostrato e prescritto ai sensi dell'art. 2948, comma quarto, c.c.;
3. la prescrizione del credito per spese legali derivante dalla sentenza n. 13799/2011, mai azionato.
Ha concluso chiedendo il rigetto delle domande di . Pt_1
pagina 4 di 8 Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter, n. 1, c.p.c. l'opponente dava atto di aver provveduto l'11 luglio 2025 al pagamento della somma precettata di €4.154,23 allo scopo di estinguere la procedura esecutiva intrapresa nei suoi confronti (cfr. pec allegata alla memoria depositata il 29 ottobre 2025) e chiedeva la condanna dell'opposta alla restituzione della somma.
Con la memoria depositata ai sensi dell'art. 171-ter, n. 2, c.p.c. ha riferito che, il Tribunale di Pt_1
Milano con ordinanza del 12 novembre 2025, nel respingere la richiesta di sospensione dell'esecuzione Con per rilascio promossa contro aveva condannato l'occupante al pagamento di €8.000 oltre accessori a titolo di spese legali ed ha dichiarato di voler “ampliare” l'eccezione di compensazione e la domanda riconvenzionale già formulate.
All'udienza del 10 dicembre 2025, all'esito della discussione orale, questo giudice ha trattenuto la causa in decisione.
L'opposizione è infondata.
L'opponente, con atto di scissione del 19 febbraio 2022, ha acquistato la proprietà dell'immobile oggetto del contratto di leasing n. 00767700/001 (cfr. doc. 5 e doc. 16, pag. 15 di parte opponente), a quella data risolto da oltre dieci anni. L'essere divenuta proprietaria del bene, del quale era stato ordinato il rilascio fin dal 2011, spiega e legittima l'iniziativa assunta per ottenere la riconsegna dell'immobile.
Invece, con riferimento ai crediti rivendicati, si osserva:
a) il credito per spese processuali nascente dalla sentenza n.13799/2011, notificata con l'atto di precetto il 12 settembre 2012, è prescritto e lo era già, trattandosi di prescrizione decennale ex art. 2953 c.c., allorché è sorto il credito qui precettato, che deriva dalla sentenza di condanna n.
9861/2024 del Tribunale di Milano, depositata il 14 novembre 2024. Non può dunque operare la regola posta dall'art. 1242, secondo comma, c.c. né risultano atti interruttivi della prescrizione o Con la rinuncia di ad avvalersene. Non giova all'opponente l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha respinto la richiesta di sospensione dell'esecuzione per rilascio:
l'affermazione contenuta nell'ordinanza ex art. 624 c.p.c. del 12/11/2025 secondo la quale quanto disposto dalla sentenza del 2011 “non è stato travolto da prescrizione” si riferisce, come ovvio, alla condanna al rilascio, poiché questo è l'unico tema del quale il g.e. si è dovuto occupare;
b) rivendica un credito per canoni scaduti alla data della risoluzione giudiziale del Pt_1 contratto di leasing, mai in precedenza richiesti in giudizio da alcuno: non da Intesa Leasing nel pagina 5 di 8 giudizio instaurato per ottenere la declaratoria della risoluzione per inadempimento del contratto, non da nel giudizio promosso tredici anni più tardi. Non vi è negli atti una Pt_1 chiara evidenziazione delle scadenze delle singole rate, a partire dalle quali decorre il termine di prescrizione;
tuttavia, è evidente che nessun canone può essere più maturato a favore del concedente dal momento in cui il contratto è stato risolto. Anche in questo caso, quindi, il credito dedotto è prescritto e lo era già alla data in cui è sorto il credito precettato;
c) la pretesa di canoni per annualità successive alla risoluzione -in concreto, il 2016 ed il 2017 (cfr. doc. 10 , pag. 20) - è infondata nel merito, poiché con il passaggio in giudicato della Pt_1 sentenza del 2011, il contratto di leasing ha cessato di produrre i suoi effetti. Da quel momento nessun canone può essere preteso, ma solo un'eventuale indennità di occupazione. Peraltro, la scarna documentazione prodotta è del tutto inidonea allo scopo: si tratta unicamente di estratti conto di formazione unilaterale, non accompagnati dalle fatture emesse, contestati dalla controparte e scarsamente intellegibili;
d) non vi è prova documentale di “oneri sostenuti dalla proprietà ed ancora da fatturare”, né sono state svolte richieste istruttorie sul punto;
neppure è stato spiegato di quali spese si tratti.
L'asserito debito per interessi non può che essere a sua volta prescritto, perché afferente a canoni dovuti, in tesi, fino a luglio 2011. Per gli anni 2016 e 2017 non può che ribadirsi che nessun credito né per canoni né per relativi accessori può essere maturato dopo la risoluzione del contratto. Niente di diverso ha affermato il Tribunale di Milano con la sentenza del 2024 Con nella parte in cui mostra di condividere la tesi di secondo la quale “potrebbe al più Pt_1 agire per i diritti conseguenti alla risoluzione” poiché il pagamento dei canoni trova fondamento nell'esecuzione del contratto e non nel suo scioglimento;
e) in via di principio, è indubbio che l'occupazione dell'immobile dopo lo scioglimento del contratto può generare un credito a favore del proprietario dell'immobile. si è riservata Pt_1 di far valere detto credito – qualificato come penale da ritardo o, in subordine, come indennità di occupazione- in via d'azione in separata sede;
qui lo ha dedotto in via d'eccezione. Si tratta però di un credito per nulla certo e comunque illiquido e non di facile e pronta liquidazione, sì che non ricorrono i presupposti per la compensazione giudiziale. L'opponente, come si è detto, non può invocare a suo favore le clausole di un contratto nel quale non è subentrata, tanto più che la clausola 10.B del contratto di leasing disciplina l'ipotesi del ritardo nella restituzione dopo la scadenza naturale del contratto, mentre, in questo caso, la concedente ha optato per la pagina 6 di 8 risoluzione per inadempimento. Quanto all'indennità di occupazione, il relativo credito dovrebbe essere determinato in via equitativa sulla base di parametri (Tatooine parla di “valore locatizio medio” -cfr. atto di citazione, pag. 11) che la parte non ha allegato e provato. Anche sotto questo profilo, dunque, l'eccezione di compensazione va respinta. Con L'intervenuta condanna di al pagamento di €8.000 con la citata ordinanza del Tribunale di Milano del 12 novembre 2025 non muta queste conclusioni.
Innanzitutto, poiché non è permesso, dopo la scadenza del termine per il deposito di memoria ex art. 171-ter n. 1, c.p.c, introdurre nuove domande o modificare quelle già svolte se non nel contesto di una rituale istanza di rimessione in termini formulata ai sensi dell'art. 153 c.p.c. (cfr. Cass. ord. n.
19395/2024).
Inoltre, dispone già di un titolo esecutivo per il pagamento dell'importo di €8.000 nei Pt_1
Con confronti di cioè l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che non è stata neppure reclamata, sì che la domanda di condanna sarebbe in ogni caso inammissibile.
Quanto all'eccezione di compensazione, è vero che nel giudizio di cognizione promosso dal debitore con opposizione a precetto per il pagamento di credito pecuniario, mentre la delibazione della legittimità del precetto va condotta con riferimento alla situazione esistente al momento dell'intimazione dello stesso, l'indagine sull'attuale esistenza del diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata va effettuata attraverso la ricostruzione dei rispettivi rapporti fino al momento della decisione (cfr. Cass. n. 27688/2021). Tuttavia, la compensazione estingue i crediti dal Con momento della loro reciproca coesistenza. Nel caso in esame, il credito di si è legittimamente estinto nel mese di luglio 2025 per effetto del pagamento -dovuto- eseguito da , sì che il Pt_1 riconoscimento a di un nuovo e diverso credito cinque mesi dopo il pagamento non può essere Pt_1 in alcun modo invocato come fatto estintivo.
Le domande della società opponente devono essere quindi tutte respinte.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si determinano come in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva espletata. La relativa semplicità delle questioni trattate giustifica la liquidazione di un importo compreso tra il minimo ed il medio tariffario.
PQM
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice unico, definitivamente decidendo, ogni diversa e contraria istanza disattesa:
pagina 7 di 8 1. rigetta l'opposizione e la domanda riconvenzionale della società attrice proposta in atto di citazione;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta con la memoria ex art. 171-ter, primo comma, n. 2, c.p.c.;
3. condanna a rifondere a le spese del presente Parte_1 Controparte_1 giudizio che determina in €4.500 per compensi, oltre rimborso spese generali, iva (se dovuta) e cpa come per legge.
Così deciso in Milano il 15 dicembre 2025 Il giudice unico
NC IA AM
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