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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 03/06/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Brindisi
Tribunale di Brindisi - Sezione Lavoro
N.R.G. 3417/2022
Il Giudice Gabriella Puzzovio, all'udienza del 03/06/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentata e difesa dall'Avv.to STANISCI GIUSEPPE Parte_1
ricorrente contro
) e rappresentata e Controparte_1 CP_2 difesa dall'Avv.to BAUER RAIMUND e LEONE FABIOLA resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato, proponeva opposizione avverso l'avviso Parte_1
di addebito n. 324 2022 00009212 35 000, notificato il 23/08/2022, recante il complessivo importo di euro 4.266,88 per il periodo dal 01/20 al 12/20 e relativo ai contributi per Gestione Commercianti.
La ricorrente - premesso di essere socia della società a responsabilità limitata Collezioni Moda s.r.l. che svolge attività di commercio al dettaglio di abbigliamento e tessuti e confezioni e di essere stata amministratore unico della stessa dal 18/04/2012 sino al 27/11/2019 - eccepiva, in particolare,
l'illegittimità dell'iscrizione d'ufficio alla gestione previdenziale dei commercianti - e i relativi contributi accertati dall' – non avendo mai percepito compensi come amministratore né avendo CP_1
mai partecipato personalmente al lavoro aziendale, tantomeno con abitualità e prevalenza.
Sulla scorta di tali argomentazioni, previa richiesta di sospensione dell'avviso impugnato, rassegnava le seguenti conclusioni: “Ø in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva dell'avviso di addebito n. 324 2022 00009212 35 000, dato il grave pregiudizio che la ricorrente subisce, in considerazione dell'illegittimità della pretesa e per gli evidenti danni connessi alla stessa esecuzione;
Ø in via principale e nel merito, accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertare e dichiarare nullo e/o inefficace e/o annullare l'avviso di addebito n. 324 2022 00009212 35 000 e autorizzare la relativa cancellazione della ricorrente dalla Gestione esercenti attività commerciali;
Ø con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, oltre oneri accessori come per legge, oltre al 15% per rimborso spese generali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario ed antistatario ex art. 93 cpc.”
Il Giudice adito, ritenendone sussistenti i presupposti, concedeva, inaudita altera parte, la sospensione richiesta. CP_ Si costituiva in giudizio l' contestando in fatto e in diritto gli avversi assunti e chiedendo il rigetto della domanda. In particolare, eccepiva preliminarmente l'insussistenza di “gravi motivi” legittimanti la sospensione richiesta e il difetto di legittimazione passiva della e d'interesse ad agire CP_3 dell'opponente nei confronti della nel merito, la fondatezza dell'obbligo assicurativo CP_3
della ricorrente nella gestione esercenti attività commerciali, sussistendone i presupposti di cui alla l.
160/75 e succ. mod. Chiedeva, quindi, revocarsi il decreto di sospensione della provvisoria esecutorietà del ruolo e dell' avviso di addebito opposto e accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione passiva della con rigetto integrale del ricorso, in quanto infondato in fatto CP_3 ed in diritto e conseguente conferma dell'AVA opposto ovvero, in subordine, condannare l'opponente al pagamento delle somme a titolo di contributi e sanzioni civili, che risulteranno effettivamente dovute.
Istruito il procedimento con la sola acquisizione degli atti offerti dalle parti, all'odierna udienza, all'esito della discussione, il Tribunale decideva come da dispositivo.
***
l ricorso è fondato.
Com'è noto ai sensi dell'art. 1, comma 203, L. 662/1996, sussiste l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali in capo ai soggetti aventi i seguenti requisiti :
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o "ruoli".
Ciò premesso, grava sull l'onere di allegare e provare la sussistenza dei requisiti CP_1
indicati e, dunque, della titolarità in capo alla ricorrente o gestione di impresa organizzata o diretta prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, nonché della partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di prevalenza e abitualità, al di fuori dell'attività svolta in qualità di amministratore della persona giuridica.
CP_ Nel caso di specie, l convenuto non ha effettuato alcun positivo accertamento in ordine alla attività lavorativa in concreto posta in essere dalla ricorrente, a beneficio della società nel periodo oggetto di causa.
Secondo quanto emerge dalla documentazione versata in atti, l' ha richiesto i CP_1
contributi per il periodo 1-2020 al 12-2020 sulla base del fatto che la ricorrente fosse socia e amministratore unico della società collezioni moda srl;
sin dal 2012; che nel 2020 l'azienda non avesse avuto alcun dipendente e alla luce del reddito di impresa maturato nel 2020, senza effettuare alcuna preventiva verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti giuridico- fattuali indicati dall'art. 1, c. 203, L. 662/1996.
Ebbene, l'assunto non convince.
Ed infatti risulta per tabulas che la ricorrente dal 2019 non fosse più amministratore della società e che all'interno della compagine sociale vi erano 2 soci oltre che un amministratore unico (che potevano svolgere attività lavorativa).
Di conseguenza, l'assenza di altri dipendenti per il 2020 e la sussistenza di un reddito di impresa non consentono ex se di ritenere provato l'espletamento di attività commerciale da parte della ricorrente.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, "presupposto imprescindibile per l'iscrizione alla gestione commercianti è —per il disposto dalla I. n.
662/1996, art. 1 comma 203 –la prova dello svolgimento di un'attività commerciale […]. Nelle società in accomandita semplice la qualità di socio accomandatario non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, essendo necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall'istituto assicuratore …"(da ultimo, Cass., Ordinanza n. 2665 del 04/02/2021); è stato anche precisato che "i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza, necessari per l'iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è
a carico dell tenuto a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo (cfr. Cass. n. CP_1
5763 del 2002; Cass., n. 23600 del 2009), devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l. (ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi
(naturali, materiali e personali) dell'impresa" (Cass. n. 19273 del 19/07/2018).
Per tali ragioni, l'iscrizione della ricorrente nella Gestione Commercianti è illegittima e, di riflesso, l'avviso di addebito impugnato deve essere annullato. Per il principio della "ragione più liquida", restano assorbite le ulteriori questioni.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo (con distrazione in favore del procuratore antistatario), tenuto conto del valore della causa e dei parametri indicati dal d.m. 55/2014.
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione respinta, annulla l'avviso di addebito impugnato e notificato il 23.8.2022 dall CP_1
dichiara tenuto e condanna l al pagamento delle spese processuali che liquida in CP_1
complessivi € 890,00 oltre rimborso forfetario, C.p.a. ed IVA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Brindisi, 03/06/2025
Il Giudice
Gabriella Puzzovio