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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
EL Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 590/2022 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
29 ottobre 2025
d a
in persona Parte_1
del legale rappresentante sig. rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv.to Simone Di Dio del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del procuratore dott. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv.to Laura Botti del Foro CP_2
di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA - 2 -
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1193/2022 pubblicata il 17 maggio 2022 e notificata il 20 maggio 2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, CONCLUSIONI DELLE
PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo il Controparte_1
lamentando che la banca, nel corso del rapporto, aveva applicato una serie di addebiti illegittimi e chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente depurato dai predetti addebiti.
Resisteva il il quale eccepiva Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'azione di accertamento del saldo del conto corrente.
Con sentenza n. 1193/2022 pubblicata il 17 maggio 2022 e notificata il 20 maggio 2022 il Tribunale di Bergamo così decideva:
- dichiara l'inammissibilità delle domande attoree;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Riteneva il primo giudice:
- che il conto corrente era in essere alla data della notifica dell'atto di citazione;
- che l'attrice non aveva quantificato i pretesi addebiti illegittimi, essendosi limitata a produrre in giudizio estratti conto,
scalari e perizie di parte nonché a sollecitare l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile;
- che, tuttavia, detta consulenza era palesemente esplorativa;
- che, in ogni caso, la domanda di c.d. ricalcolo del saldo non - 3 -
era sostenuta da interesse ad agire;
- che l'attrice lo ravvisava nell'interesse a rettificare le contabilizzazioni operate (l'esatto e il giusto saldo) al fine di ottenere la maggior provvista illegittimamente negata dalla banca (un maggior saldo attivo);
- che, tuttavia, il ricalcolo sul piano giuridico è un elemento di fatto, e quindi la relativa domanda è volta ad ottenere l'accertamento di un fatto e non già di un diritto;
- che, ammettendo per pura ipotesi l'azione di accertamento del saldo, il diritto di difesa della controparte ne sarebbe rimasto pregiudicato, non potendo essa, a fronte di un fatto (il conto ricalcolato)
formulare l'eccezione di prescrizione (che riguarda, appunto, i diritti e non i fatti);
- che le azioni di mero accertamento di fatti che, pur essendo giuridicamente rilevanti, costituiscono mere frazioni della fattispecie costitutiva di un diritto, suscettibile di un accertamento giudiziario soltanto nella sua interezza, non sono ammissibili;
- che d'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ammette l'esercizio dell'azione di ripetizione d'indebito da parte del correntista soltanto a far tempo dalla data di chiusura del conto;
- che, in ogni caso, l'attrice non aveva formulato la domanda presupposta di accertamento della nullità delle singole clausole contrattuali, essendosi essa limitata ad invocare l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di istruttoria veloce, interessi anatocistici ed interessi usurari;
- 4 -
- che, essendo inammissibile la domanda di accertamento dell'esatto saldo del conto corrente, era pure inammissibile per carenza di interesse ad agire anche la domanda di accertamento dell'illegittimità di detti addebiti, essendo tale accertamento richiesto quale presupposto della domanda di determinazione del corretto saldo di conto corrente.
La interponeva Parte_1
appello avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) l'ammissibilità dell'azione di accertamento del saldo;
- 2) l'ammissibilità dell'azione anche in assenza di indicazione dei singoli addebiti contestati;
- 3) l'illegittima indennità di sconfinamento e la CIV addebitate.
Omessa pronuncia;
- 4) l'illecito anatocismo praticato. Omessa pronuncia;
- 5) l'usurarietà del rapporto. Omessa pronuncia;
- 6) sull'errato diniego alla consulenza tecnica richiesta;
- 7) le spese di giudizio.
Resisteva il Controparte_1
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo transattivo. Indi l'appellante, con atto depositato in data 25 luglio 2025,
rinunciava agli atti del giudizio d'appello e l'appellata, con dichiarazione depositata lo stesso giorno, accettava tale rinuncia.
Il Collegio, preso atto della rinunzia e dell'accettazione, e verificata la regolarità delle stesse, in quanto provenienti dai procuratori muniti di mandato speciale, non può che dichiarare - 5 -
l'estinzione del processo, a spese di lite e di consulenza compensate,
come da concorde richiesta delle parti.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando:
- dichiara l'estinzione del processo a spese di lite e di consulenza compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE Est.
dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MASSETTI Dott. Cesare Presidente est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
EL Dott.ssa Vittoria Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 590/2022 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del
29 ottobre 2025
d a
in persona Parte_1
del legale rappresentante sig. rappresentata e Parte_1
difesa dall'Avv.to Simone Di Dio del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLANTE
c o n t r o
in persona del procuratore dott. Controparte_1 [...]
rappresentata e difesa dall'Avv.to Laura Botti del Foro CP_2
di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA - 2 -
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1193/2022 pubblicata il 17 maggio 2022 e notificata il 20 maggio 2022.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO, CONCLUSIONI DELLE
PARTI E MOTIVI DELLA DECISIONE
La conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Bergamo il Controparte_1
lamentando che la banca, nel corso del rapporto, aveva applicato una serie di addebiti illegittimi e chiedendo la rideterminazione del saldo del conto corrente depurato dai predetti addebiti.
Resisteva il il quale eccepiva Controparte_1
preliminarmente l'inammissibilità dell'azione di accertamento del saldo del conto corrente.
Con sentenza n. 1193/2022 pubblicata il 17 maggio 2022 e notificata il 20 maggio 2022 il Tribunale di Bergamo così decideva:
- dichiara l'inammissibilità delle domande attoree;
- condanna l'attrice a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Riteneva il primo giudice:
- che il conto corrente era in essere alla data della notifica dell'atto di citazione;
- che l'attrice non aveva quantificato i pretesi addebiti illegittimi, essendosi limitata a produrre in giudizio estratti conto,
scalari e perizie di parte nonché a sollecitare l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio di tipo contabile;
- che, tuttavia, detta consulenza era palesemente esplorativa;
- che, in ogni caso, la domanda di c.d. ricalcolo del saldo non - 3 -
era sostenuta da interesse ad agire;
- che l'attrice lo ravvisava nell'interesse a rettificare le contabilizzazioni operate (l'esatto e il giusto saldo) al fine di ottenere la maggior provvista illegittimamente negata dalla banca (un maggior saldo attivo);
- che, tuttavia, il ricalcolo sul piano giuridico è un elemento di fatto, e quindi la relativa domanda è volta ad ottenere l'accertamento di un fatto e non già di un diritto;
- che, ammettendo per pura ipotesi l'azione di accertamento del saldo, il diritto di difesa della controparte ne sarebbe rimasto pregiudicato, non potendo essa, a fronte di un fatto (il conto ricalcolato)
formulare l'eccezione di prescrizione (che riguarda, appunto, i diritti e non i fatti);
- che le azioni di mero accertamento di fatti che, pur essendo giuridicamente rilevanti, costituiscono mere frazioni della fattispecie costitutiva di un diritto, suscettibile di un accertamento giudiziario soltanto nella sua interezza, non sono ammissibili;
- che d'altro canto, la giurisprudenza di legittimità ammette l'esercizio dell'azione di ripetizione d'indebito da parte del correntista soltanto a far tempo dalla data di chiusura del conto;
- che, in ogni caso, l'attrice non aveva formulato la domanda presupposta di accertamento della nullità delle singole clausole contrattuali, essendosi essa limitata ad invocare l'illegittimità degli addebiti a titolo di commissione di istruttoria veloce, interessi anatocistici ed interessi usurari;
- 4 -
- che, essendo inammissibile la domanda di accertamento dell'esatto saldo del conto corrente, era pure inammissibile per carenza di interesse ad agire anche la domanda di accertamento dell'illegittimità di detti addebiti, essendo tale accertamento richiesto quale presupposto della domanda di determinazione del corretto saldo di conto corrente.
La interponeva Parte_1
appello avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) l'ammissibilità dell'azione di accertamento del saldo;
- 2) l'ammissibilità dell'azione anche in assenza di indicazione dei singoli addebiti contestati;
- 3) l'illegittima indennità di sconfinamento e la CIV addebitate.
Omessa pronuncia;
- 4) l'illecito anatocismo praticato. Omessa pronuncia;
- 5) l'usurarietà del rapporto. Omessa pronuncia;
- 6) sull'errato diniego alla consulenza tecnica richiesta;
- 7) le spese di giudizio.
Resisteva il Controparte_1
Nelle more del giudizio le parti raggiungevano un accordo transattivo. Indi l'appellante, con atto depositato in data 25 luglio 2025,
rinunciava agli atti del giudizio d'appello e l'appellata, con dichiarazione depositata lo stesso giorno, accettava tale rinuncia.
Il Collegio, preso atto della rinunzia e dell'accettazione, e verificata la regolarità delle stesse, in quanto provenienti dai procuratori muniti di mandato speciale, non può che dichiarare - 5 -
l'estinzione del processo, a spese di lite e di consulenza compensate,
come da concorde richiesta delle parti.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile,
definitivamente pronunciando:
- dichiara l'estinzione del processo a spese di lite e di consulenza compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 ottobre
2025.
IL PRESIDENTE Est.
dott. Cesare Massetti