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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 16/06/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. n. 2825/2020 R.G.A.C.
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________________
Il Tribunale di Reggio RI, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2825/2020 R.G.A.C., riservata in decisione senza termini all'udienza del 6 febbraio 2025, vertente
TRA
, cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio RI, via San Francesco da Paola n. 20, presso lo studio dell'avv. Aurelio Chizzoniti, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attore- contro
● Avv.to GIANLUIGI LALLINI, cod. fisc. , elettivamente C.F._2 domiciliato in Roma, via Livorno n. 6, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. nonché dall'avv. Caterina Siviglia, in forza di procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione dell'aggiunto difensore, depositata sul Pct in data 22 gennaio 2015;
-Convenuto-
Conclusioni delle parti: Udienza del 6 febbraio 2025:
pagina 1 di 12 I procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa nonché nelle note difensive conclusionali depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione depositato telematicamente il 16 ottobre 2020,
[...] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'avv. Gianluigi Parte_1
Lallini per sentire “1) accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento per violazione della diligenza professionale dell'Avv. Lallini per le ragioni tutte di cui al presente atto, nei confronti del Sig. per i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta dei Pt_1 suo i gravi inadempimenti professionali;
2) per l'effetto, condannare l'Avv. Lallini al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dal Sig. quale conseguenza immediata e Pt_1 diretta del dedotto inadempimento professionale, che si quantificano in complessivi Euro 5.259,33, oltre interessi, ovver , in via subordinata, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore di quella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa, per aver lo stesso attivato due procedimenti giudiziari senza la relativa autorizzazione ed aver falsificato le relative sottoscrizioni, oltre ad aver falsamente autenticato la firma sulla procura alle liti concernente al procedimento n. 598/11 RGT;
3) accertare la fondatezza del patito danno non patrimoniale (psicologico, morale ed esistenziale) e, per l'effetto, condannare il convenuto a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento di detta voce di danno, la somma di Euro 15.000,00 oltre rivalutazione e interessi, ovvero la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, per aver lo stesso attivato due procedimenti giudiziari senza la relativa autorizzazione ed aver falsificato le relative sottoscrizioni, oltre ad aver falsamente autenticato la firma sulla procura alle liti concernente al procedimento n. 598/11 RGT”; con vittoria di spese e competenze di lite. A sostegno della propria domanda esponeva che: al fine di accertare in via giudiziaria i propri diritti su un appezzamento di terreno sito in località Pellaro (RC), si era rivolto all'avv. Gianluigi Lallini del foro di Roma;
questi, nonostante non fosse stato autorizzato, aveva attivato davanti al Tribunale di Reggio RI, due procedimenti civili in nome e per conto del recanti n. 598/2011 RG e n. 4239/2012 RG;
per Pt_1 entrambe le azioni, l'una di accertamento dell'usucapione e l'altra petitoria per l'accertamento della proprietà, il convenuto aveva falsamente autenticato le firme apposte sulle procure a margine dei rispettivi atti introduttivi;
invero, egli non aveva mai apposto alcuna sottoscrizione;
pertanto, aveva dovuto affrontare due procedimenti civili mai richiesti e non voluti, sopportando tutte le conseguenze da questi derivanti;
in particolare, il giudizio iscritto con il n. 598/2011 RG si era concluso con una pronuncia di rinuncia agli atti di parte attrice e conseguente condanna alle spese, pari ad € 741,00,
pagina 2 di 12 mentre il secondo veniva dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; con nota dell'11.3.2015, aveva intimato il professionista ad assumersi la responsabilità delle conseguenze così descritte, trovando però un suo netto rifiuto;
per effetto di tali vicende, aveva patito un danno di tipo patrimoniale, rappresentato dalla somma tra la condanna alle spese per il procedimento n. 598/2011 RG, le spese di viaggio sostenute per conferire con l'avvocato, pari ad € 185,63 e gli importi corrisposti a titolo di
“onorario anticipatamente pagato” pari ad € 4.000,00; aveva riportato, inoltre, anche dei danni non patrimoniali, da quantificarsi in € 15.000,00, in quanto, in conseguenza di tali avvenimenti, aveva subito un disturbo da stress post traumatico di tipo cronico;
in relazione alla falsificazione dell'autenticazione della firma di cui al procedimento n. 4239/2012 RG, l'avv. Lallini era stato condannato in sede penale con la sentenza n. 2312/2018 RG Sent. emessa dal Tribunale di Reggio RI;
a fortiori, ciò consentiva di ritenere non autentica anche la sottoscrizione apposta sull'atto di citazione relativa al procedimento n. 598/2011 RGT;
sussistevano, quindi, i requisiti per la configurazione della responsabilità contrattuale dell'avvocato, determinata dalla violazione dei canoni della ordinaria diligenza professionale nonché di quella extracontrattuale, avendo le sue condotte integrato i delitti di cui agli artt. 481 e 380 c.p., con conseguente diritto al risarcimento del danno in proprio favore. Nel rassegnare le proprie conclusioni, precisava che “la condotta di cui all'autenticazione della firma falsa apposta sull'atto di citazione riferibile al procedimento n. 4239/12 RGT è già stata devoluta alla Giustizia penale nell'ambito del procedimento n. 6202/13 RGNR – n. 843/15 RGT (oggi pendente innanzi la Cotte di Appello di Reggio RI), nel cui contesto è stata ritualmente formalizzata e ammessa la costituzione di parte civile del Sig. . Pertanto, in questa Parte_1 sede, non si richiede alcun risarcimento con riferimento a quella condotta ascrivibile all'Avv. Lallini che è oggetto di separata valutazione in sede penale. Risultando, per l'effetto, inaccoglibile qualsivoglia, eventuale, richiesta di sospensione del presente procedimento ex art. 75, III co. c.p. p. . Le due azioni, infatti, non sono fra loro sovrapponibili, essendo limitato l'oggetto dell'indagine del Giudice penale alla sola falsa autenticazione riferibile al procedimento n. 4239/12 RGT, mentre le pretese risarcitorie in questa sede avanzate abbracciano tutto l'operato dell'Avv. Lallini a titolo di responsabilità professionale, ad eccezione
, proprio , della sola sottoscrizione falsamente autenticata nel procedimento n. 4239/12 RGT, per la quale, appunto, è già stata esercita l'azione civile in sede penalistica.”.
All'udienza di prima comparizione del 21.1.2021, questa Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione e la mancata costituzione del convenuto, ne dichiarava la contumacia;
rilevata, inoltre, l'assenza della condizione di procedibilità della negoziazione assistita, necessaria in ragione del valore dichiarato della controversia, assegnava termine per la proposizione di siffatta convenzione. pagina 3 di 12 Successivamente, con ordinanza depositata il 12.10.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.5.2021, la scrivente “premesso che parte attrice, nell'atto di citazione, ha espressamente e manifestamente precisato che, in relazione alle vicende afferenti al procedimento civile n. 4239/2012, essendosi già formalizzata ed ammessa la costituzione di parte civile in sede penale ed essendo già stata pronunciata, ed allo stato impugnata, la decisione di primo grado del Giudice monocratico penale, il quale ha condannato l'imputato, odierno convenuto contumace, a risarcire tutti i danni, non meglio precisati, all'attore non si Pt_1 richiede alcun risarcimento con riferimento alla condotta scrutinata nella sede penale, e dedotta con l'odierno atto introduttivo, ovverosia la falsa attestazione di autenticità della firma apposta in calce all'atto di conferimento della procura ad litem stesa a margine dell'atto di citazione del procedimento n. 4239/2012; rilevato, in conseguenza, che rispetto al predetto procedimento, del quale si deduce quale azione causativa dei danni l'anzidetta condotta di falsità, appare del tutto inutile la richiesta di attività istruttoria;
rilevato che, in ordine alla richiesta di acquisizione del fascicolo civile n. 598/2011 R.G., ben avrebbe potuto la parte istante, che ha depositato copia del relativo atto di citazione e copia della sentenza, produrre copia degli altri atti processuali ove ritenuti importanti ai fini del giudizio;
che identica conclusione va fatta in relazione alla richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento penale n. 6202/2013 R.G.N.R., che ben avrebbe potuto essere prodotto in copia della parte attrice ove ritenuto importante ai fini della definizione del giudizio;
rilevato che, al di là dei documenti di viaggio, che saranno valutati in sede di decisione, non risultano prodotti altri documenti di spesa;
rilevato che parte attrice non ha prodotto, e, men che meno, indicato le scritture che possono servire di comparizione per l'avanzata richiesta di indagine tecnico-grafologica, dacchè risulta impossibile la predetta investigazione;
ritenuto, in conseguenza, che la causa appare matura per la decisione”, rigettava la richiesta di CTU grafologica nonché la richiesta di acquisizione dei fascicoli inerenti ai procedimenti civili n. 598/2011 e 4239/2012 RGT, e fissava l'udienza in data 14 aprile 2022 per calendarizzare la decisione.
Nel prosieguo la scrivente confermava la superiore ordinanza della quale parte attrice chiedeva la revoca (cfr. processo verbale dell'udienza del 14.4.2022 ed ordinanza del 3.10.2022), rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.9.2023, si costituiva in giudizio l'avv. Gianluigi Lallini, il quale contestava preliminarmente la ricostruzione operata dalla controparte. Rappresentava che: era proprietario, in regime di Parte_1
pagina 4 di 12 comunione con i propri germani, dei terreni siti in località Pellaro (RC), della cui gestione si occupava, previo incarico informalmente demandatogli dagli altri comunionisti;
il terreno era confinante con quello della signora la quale, Persona_1 sosteneva di essere titolare di 217 mq. che i avevano, invece, sempre Pt_1 considerato propri;
per questo dissidio, la donna e il di lei figlio, nel 2008 avevano apposto dei pali di ferro al confine tra i terreni, privando così i dei 217 mq Pt_1 oggetto di contesa;
la famiglia aveva, quindi, proposto ricorso al fine di essere Pt_1 reintegrata nel possesso del fondo, ma, in seguito alla proposizione del reclamo da parte degli , si vedeva negate le proprie ragioni, pur a fronte di un Parte_2 provvedimento di primo grado che aveva sostanzialmente riconosciuto il proprio diritto di proprietà; da difensore, veniva investito della vicenda da fratello Persona_2 dell'odierno attore, in forza del rapporto di amicizia intercorrente con lo stesso;
sin da subito gli veniva prospettato che si sarebbe dovuto interfacciare con Parte_1 atteso che questi si stava interessando delle problematiche afferenti al terreno. Ammetteva, quindi, di aver ricevuto i compensi esclusivamente da parte di Per_2
come da parcelle regolarmente emesse, mentre mai aveva ricevuto alcunché da
[...]
il quale, una sola volta si era recato presso il suo studio, peraltro in Parte_1 compagnia del fratello e, in quell'occasione, aveva firmato due mandati ad litem in suo favore. Deduceva ulteriormente che: dopo diversi tentennamenti, i avevano Pt_1 deciso di intraprendere l'azione di usucapione, che veniva iscritta al ruolo con n. 5598/2011 RGT;
nel corso di quel giudizio era emersa documentazione, segnatamente un estratto di mappa dei luoghi contrastante con la cartografia originale, che aveva indotto l'odierno attore a desistere dall'azione e a decidere di procedere con quella petitoria, sicché, nel rispetto del volere del proprio assistito, intraprendeva la nuova azione dinanzi al Tribunale di Reggio RI;
all'uopo, veniva utilizzato il secondo dei due mandati firmati in precedenza dal la firma di una duplice copia della Pt_1 procura alle liti era una prassi consolidata del proprio studio legale, posta in essere cautelativamente per l'ipotesi di deterioramento o smarrimento del primo mandato;
nel caso di specie, pur non essendosi verificata tale circostanza, il secondo documento era stato utilizzato in seguito alla manifestazione di volontà di di Parte_1 procedere per la via petitoria. In relazione all'autenticità delle firme apposte nelle procure, evidenziava viepiù come, dalla disamina della documentazione, fossero identificabili ben quattro diverse versioni della firma, ciascuna delle quali presentava delle divergenze rispetto alle altre. Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti domande: “1) in via pregiudiziale insiste affinché venga dichiarata la piena validità delle due firme apposte dal Sig chiedendo un immediato confronto comparativo o se Parte_1 necessario un giudizio di verificazione, stante il fatto che l'attore ha partecipato ad entrambi i giudizi, dimostrando di aver firmato regolare mandato ad litem in favore dello scrivente”. pagina 5 di 12 Con note difensive del 5.10.2023, parte attrice proponeva querela di falso in relazione alla procura a margine dell'atto di citazione di cui al procedimento n. 598/2011 RGT, al fine di vederne dichiarata la falsità, utilizzando come scrittura di comparazione la missiva a firma del datata 11.03.2015. Pt_1
All'udienza del 6.2.2025, le parti chiedevano la decisione della causa. Il Giudice, rilevata preliminarmente l'inammissibilità della querela di falso proposta dalla parte attrice con le note difensive del 5 ottobre 2023, in quanto presentata dal difensore senza procura speciale, in violazione dell'art. 221, comma 2, c.p.c., assegnava la causa a sentenza, riservando la decisione senza termini.
2.- Preliminarmente, a fronte della costituzione intervenuta nel corso del processo, quindi tardivamente, segnatamente in data 29 settembre 2023, dopo il disposto rinvio della controversia per la precisazione delle conclusioni, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto resa all'udienza del 21.1.2021.
2.1 - Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 293, comma 1, c.p.c. “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”, e che, secondo costante giurisprudenza, nel costituirsi, detta parte, accetta il processo nello stato in cui questo si trova, ivi incluse le preclusioni e le decadenze già maturate. Ciò significando che laddove sia già decorso il termine ultimo stabilito per il deposito di documentazione o per le allegazioni deduttive, la parte va dichiarata decaduta dal diritto di effettuare produzioni documentali (cfr., tra le tante pronunce di merito, Tribunale Nola, ord. 6 giugno 2019). Sono, invece, esperibili le mese difese, in quanto non soggette a preclusione e, pertanto, possono essere proposte in ogni fase del giudizio (ex multis, Cass. Civ., sent. n. 20721/2018; Cass. Sez. Un., sent. n. 2951/2016).
3.- Sempre in via preliminare deve, altresì, ribadirsi l'inammissibilità della querela di falso avanzata con le note difensive del 5.10.2023, già rilevata all'udienza del 6.2.2025, poiché proposta in difetto dei requisiti di cui all'art. 221 c.p.c. Invero, la stessa non è pervenuta personalmente dalla parte e neppure risulta in atti alcuna procura speciale conferita al difensore a tal fine. Va infatti rammentato che, ai sensi dell'art. 221, comma 2 c.p.c., la querela “deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”.
3.1 – Né può ritenersi sufficiente la procura alle liti rilasciata in data 19.9.2019 per azionare l'odierno giudizio e allegata al libello introduttivo. Infatti, sebbene
“La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività
pagina 6 di 12 da compiere” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1058/2021), nel caso di specie non sono affatto desumibili detti elementi.
4.- Passando al merito della domanda attorea, si osserva quanto segue.
4.1- Innanzitutto occorre richiamare, onde condividerne il pronunciamento con crisma di definitività, il contenuto dell'ordinanza del 12 ottobre 2021.
4.1.1 - Invero, è lo stesso attore che a pagina 8 dell'atto di citazione precisa che “la condotta di cui all'autenticazione della firma falsa apposta sull'atto di citazione riferibile al procedimento n. 4239/12 RGT è già stata devoluta alla Giustizia penale nell'ambito del procedimento n. 6202/13 RGNR – n. 843/15 RGT (oggi pendente innanzi la Corte di Appello di Reggio RI), nel cui contesto è stata ritualmente formalizzata e ammessa la costituzione di parte civile del Sig. . Pertanto, in questa sede, non si Parte_1 richiede alcun risarcimento con riferimento a quella condotta ascrivibile all'Avv Lallini che è oggetto di separata valutazione in sede penale”, ribadendo che “le pretese risarcitorie in questa sede avanzate abbracciano tutto l'operato dell'Avv. Lallini a titolo di responsabilità professionale, ad eccezione, proprio, della sola sottoscrizione falsamente autenticata nel procedimento n. 4239/12 RGT, per la quale, appunto, è già stata esercitata l'azione civile in sede penalistica”.
4.1.2 – Ne deriva che, in forza di detta precisazione, tenuto conto che il medesimo attore ha dedotto che l'assenza di autorizzazione all'avvio dei procedimenti civili “I) n. 598/2011 RGT – innanzi il Tribunale Civile di Reggio RI (azione di accertamento dell'usucapione); II) n. 4239/2012 RGT – anch'esso innanzi il Tribunale Civile di Reggio RI (azione petitoria per l'accertamento della proprietà)” sia sostanzialmente evincibile dalla falsa autentica delle due firme apposte “sulle procure a margine dei relativi atti introduttivi (rispettivamente datati 24/01/2011 e 20/07/2012), mai apposte dal Sig.
[...]
(così pag. 1 atto di citazione), e dovendosi interpretare l'atto di citazione Parte_3 nel suo complesso e secondo coerenza logica, non appare revocabile in dubbio che deve escludersi dall'odierno sindacato ogni valutazione circa la condotta (falsa autentica di firma asseritamente mai apposta sulla procura a margine dell'atto di citazione) assunta come causativa di danni relativamente all'avvito del procedimento n. 4239/2012 R.G..
4.2 – In secondo luogo, va osservato che, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione ai numeri 2 e 3, richiamate nelle note difensive conclusionali autorizzate e depositate dall'attore il 30 aprile 2023, questi ha chiesto al Giudice adito di condannare l'avv.to Lallini al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dal Sig. Pt_1
(conclusione sub 2) e di accertare “la fondatezza del patito danno non patrimoniale (psicologico, morale ed esistenziale” (conclusione sub 3) “per avere lo stesso attivato due procedimenti giudiziari senza la relativa autorizzazione ed avere falsificato le relative pagina 7 di 12 sottoscrizioni, oltre ad aver falsamente autenticato la firma sulla procura alle liti concernente al procedimento n. 598/11 RGT”.
4.2.1 – Sennonchè in relazione alla domanda di accertamento (e condanna) che il convenuto abbia “falsificato le relative sottoscrizioni”, deve rilevarsi l'assenza di qualsivoglia allegazione nelle “premesse in fatto” del libello introduttivo. Invero, l'attività assertiva spiegata dall'attore nel primo scritto difensivo afferisce esclusivamente alla falsa autentica delle sottoscrizioni (pag. 1 “L'avv. Lallini falsamente autenticava le firme sulle procure a margine dei relativi atti introduttivi…”; pag. 2 “un professionista qualificato avesse falsamente attestato delle firme mai apposte dall'attore…”; pag. 3 “l'Avv Lallini sarebbe stato retribuito per intentare azioni giudiziarie mai invocate dal cliente, oltre che attraverso firme falsamente apposte sulle apposite procure poi inopinatamente autenticate”, “con riferimento alla firma falsamente autenticata di cui al procedimento n. 4239/12…”; pag. 4 “mai avrebbe dovuto autenticare firme che egli sapeva essere false”), non già alla falsificazione delle medesime sottoscrizioni.
4.2.2 – Ne consegue che l'istanza di accertamento e condanna del convenuto per “aver falsificato le relative sottoscrizioni” va respinta perché generica, non supportata da attività assertiva né da allegazioni.
4.2.3 – Anche l'istanza di accertamento e condanna del convenuto per “aver falsamente autenticato la firma sulla procura alle liti concernente al procedimento n. 598/11 RGT” va rigettata per assenza di idonee allegazioni e prove. Invero, l'attore ha inteso dimostrarla asserendo che “se è vero, come è vero, che la firma apposta sulla procura di cui all'atto di citazione del procedimento n. 4239/12 RGT è stata riconosciuta come falsa dall'adita Giustizia penale reggina, è altrettanto vero, come anche facilmente verificabile, che pure la firma apposta sull'atto di citazione relativa al procedimento n. 598/11 RGT è ictu oculi estremamente simile, se non identica, alla firma presente sulla procura dell'atto di impulso giudiziario riferibile al procedimento n. 4239/12 RGT, già dichiarata fala, e, comunque, non riconducibile a quella del Sig. (così pag. 4 dell'atto di citazione) e chiedendo Pt_1
“nomina di CTU grafologica” (così pag. 9 atto di citazione).
4.2.3.1 – Ora, per quanto concerne il primo punto, è di tutta evidenza l'insufficienza dell'allegazione che asserisce, e intende provare, la falsa autentica della firma dell'atto introduttivo dell'uno procedimento (il 598/11 RGT) in maniera automatica attraverso i dati dell'altro procedimento (il n. 4239/12).
4.2.3.2 - In relazione al mezzo istruttorio, preso viepiù atto che parte attrice non ha prodotto una propria consulenza di parte, deve rammentarsi che, secondo la Suprema Corte di Cassazione “La procura apposta in calce o a margine di un atto giudiziario integra una scrittura privata e l'autografia della sottoscrizione di essa con la successiva certificazione pagina 8 di 12 del difensore, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., attribuisce a detta procura, in mancanza di querela di falso da parte del sottoscrittore, valore di piena prova della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute;
ne consegue che non è ammessa la prova per testimoni finalizzata a contraddire il contenuto di tale procura” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 24639 del 2010).
4.2.3.3 - Ora, poiché rispetto alla procura ad litem apposta a margine dell'atto di citazione del procedimento n. 598/2011 R.G. non risulta essere stata esperita alcuna valida querela di falso (si veda, ex multis, Cass. Civ., ord. 19785/2018 per cui “La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile, ritenendolo carente di valida procura alle liti, il ricorso avverso un decreto di espulsione, per l'asserita impossibilità di identificare con certezza il soggetto che aveva rilasciato la procura, perché privo di documenti idonei)”; da ultimo, Cass. civ., n. 18381 del 2024; n. 28004 del 2021), va, dunque, respinta anche la domanda in parola.
5. – Rimane da vagliare la domanda di accertamento e condanna del convenuto “per aver lo stesso attivato due procedimenti giudiziari senza la relativa autorizzazione”.
5.1 – Ora, va, in prima battuta, evidenziato che, sia in ragione di quanto allegato dall'attore, il quale, a pagina 1 del libello introduttivo, ha dedotto “che, al fine di accertare in via giudiziaria, i propri diritti sul su menzionato fondo, … si rivolgeva all'Avv. Gianluigi Lallini, del Foro di Roma”, sia, soprattutto, in base alla documentazione prodotta, deve affermarsi l'esistenza di un rapporto professionale tra gli odierni litiganti, conclusosi per effetto della rinuncia al mandato dell'avv.to Lallini (cfr. documento all. 4 del fascicolo di parte attrice), a seguito della sua erronea interpretazione della volontà del cliente (cfr. all. 3 del fascicolo di parte attrice: “in relazione alla controversia di cui in epigrafe, (n.d.r. 598/2011 R.G.) debbo ammettere che la stessa è frutto di un mio errore dettato da un'interpretazione erronea dei suoi desiderata che non prevedevano assolutamente la proposizione dell'azione di accertamento di proprietà per usucapione. L'errore è stato mio. Vi è stato, purtroppo, un disguido, da parte mia, nel comprendere l'eventuale azione da proporre nei confronti dei RI ). Parte_2
pagina 9 di 12 5.2 – In seconda battuta, sulla scorta dell'anzidetto documento, consistente in una raccomanda a/r con “Oggetto: controversia LAGANA'/ASPRA – – Tribunale Pt_4
Civile di Reggio RI Giudice: Aucelluzzo NRG 598/2011. Prossima udienza 15/01/2014 (azione per accertamento di proprietà per usucapione)”, e del predetto riportato contenuto, sottoscritto dal convenuto, e, perciò costituente confessione stragiudiziale avente la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale ex art. 2735 c.c., in quanto fatta alla parte, può ritenersi provata la violazione dell'obbligo di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. - che, come noto, connota la prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c. -, in ordine all'esperimento dell'azione processuale di cui al giudizio n. 598/2011 RGT, proposta dall'avv.to Lallini senza il consenso del cliente.
5.2.1 - Il documento in questione non vale, invece, a provare che, fermo quanto sopra detto sulla precisazione attorea per quanto già chiesto in sede penale, anche il secondo procedimento, il n. 4239/2012 R.G., sia stato introdotto dall'avv.to “senza la relativa autorizzazione”. Da un lato, infatti, è lo stesso attore che riconosce di essersi rivolto all'avv.to Lallini “al fine di far accertare in via giudiziaria i propri diritti” - affermazione che avalla l'ipotesi di possibili e condivise azioni giudiziarie -, dall'altro lato, nella raccomandata a/r dell'undici marzo 2015 (quindi successiva all'instaurazione del giudizio in parola), che l'attore, sottoscrivendola, invia al convenuto, l'attore si duole dell'errore afferente alla sola causa avente “ad oggetto “usucapione” da me non richiesta e non voluta”, rispetto alla quale “resta il fatto che Lei è il solo responsabile dell'iniziativa processuale e non possono ricadere su di me il negativo risultato di scelte da Lei arbitrariamente ed isolatamente assunte” (cfr. documento allegato 6 fascicolo attore), senza alcun riferimento alla distinta controversia n. 4239/2012 (relativamente alla quale, comunque, stante l'estinzione ex art. 309 c.p.c., è escluso qualsivoglia danno).
5.3 – Ciò posto, occorre esaminare i dedotti pregiudizi ed il relativo nesso causale.
5.3.1 – L'attore ha asserito di avere subito, in conseguenza della condotta del legale, sia danni patrimoniali che non patrimoniali.
5.3.2 – Possono ritenersi parzialmente provati, nei limiti e per le ragioni di cui dappresso, i soli danni patrimoniali.
5.3.3- Più precisamente, i danni patrimoniali risarcibili, in quanto causalmente riconducibili alla condotta violativa di cui sopra, sono individuabili nelle sole spese al cui pagamento l'odierno attore è tenuto in esito al procedimento n. 598/2011 RGT: invero, con l'ordinanza del 13 febbraio 2015, il Tribunale di Reggio RI ha dichiarato estinto il giudizio n. 598/2011 per avvenuta rinuncia agli atti ex art. 306 pagina 10 di 12 c.p.c. ed ha liquidato le relative spese “in € 741,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, e spese generali nella misura del 15%, ponendole a carico della parte rinunciante”,
[...]
attore (cfr. documento allegato 5 fascicolo attore). Controparte_1
5.3.4 - Non sussiste la prova del nesso di causalità con la condotta in causa delle spese di viaggio (documentate dall'attore e riferibili agli anni 2010 e 2013, per un importo complessivo pari ad € 185,63), sostenute per conferire con il professionista. Ed infatti, posto che è lo stesso attore che ha dedotto che si rivolgeva all'avv.to Lallini del foro di Roma “al fine di far accertare i via giudiziaria i propri diritti”, ben può dirsi, in difetto della suddetta prova, che le spese in questione siano state sopportate per l'attività consultiva ovvero per consegnare documentazione, secondo la fisiologia del rapporto professionale cliente-avvocato, a prescindere dallo specifico errore di valutazione compiuto dal difensore.
5.3.5- Non possono essere riconosciute neppure le somme corrisposte a titolo di onorario (“onorario anticipatamente pagato all'Avv. Lallini (€ 4.000,00)”), sussistendo, sul punto, un patente difetto di legittimazione attiva. Invero, è lo stesso attore che lo ammette laddove afferma che “il compenso all'Avv. Lallini era stato anticipato dal fratello
…, Sig. , il quale consegnava due assegni di importo pari ad € 2.000,00 ciascuno Persona_2 al predetto legale” (così pag. 3 dell'atto di citazione).
5.3.6 – Va poi respinta la domanda di ristoro dei danni non patrimoniali, che non solo è generica ed indeterminata (l'attore si limita ad addure che, in conseguenza delle condotte del convenuto “subiva anche un chiaro danno non patrimoniale dovuto a stress emotivo, crisi d'ansia e insonnia”), ma del tutto sfornita di prova in relazione alla sussistenza di un siffatto effettivo personale nocumento nonché in merito all'eziologia dello stesso (dalla valutazione psicodiagnostica del allegata al documento 12 Pt_1 del fascicolo di parte attrice, si evince che l'attore riferiva allo psicologo che “dal 2007 ad oggi queste vicende giudiziarie e processuali hanno generato in me uno stato di ansia, angoscia e di stress”, dacchè l'asserita sofferenza - non altrimenti dimostrata con documenti sanitari indicativi di eventuali esami, terapie e cure - , era presente ben prima dell'instaurarsi del rapporto professionale con l'avv.to Lallini).
6.- Stante il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate nella misura del 20%. Le restanti spese vengono liquidate, ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche - si considera la novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, atteso che, ai sensi dell'art. 6, si applica anche alle cause iniziate prima, ma le cui prestazioni professionali si siano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore –come segue, avuto riguardo al valore accertato della causa ed al netto della pagina 11 di 12 compensazione: € 104,80 per la fase di studio, € 104,80 per la fase introduttiva, € 160,00 per la fase decisionale, per un totale di € 369,60 (nulla viene riconosciuto per la fase di trattazione/istruttoria in difetto di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e in mancanza di istruttoria in senso stretto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio RI, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa portante il n. 2825/2020 R.G.A.C. promossa da Parte_1 contro avv.to Gianluigi Lallini, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- revoca la dichiarazione di contumacia del convenuto;
- accoglie parzialmente la domanda attorea;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara che, in relazione all'iniziativa processuale di cui al n. 591/2011 R.G.A.C., l'avv.to Gianluigi Lallini ha agito senza autorizzazione dell'attore;
- e, per l'effetto, condanna l'avv. Gianluigi Lallini al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore, corrispondente alle spese Parte_1 liquidate nel giudizio menzionato e pari ad “€ 741,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, e spese generali nella misura del 15%”;
- rigetta tutte le ulteriori domande attoree per quanto indicato in parte motiva;
- compensa nella misura del 20% le spese di lite tra le parti;
- condanna l'avv.to Gianluigi Lallini a rimborsare in favore dell'attore le spese di lite che vengono liquidate, al netto della compensazione, nella somma di euro 396,60, oltre il 15% a titolo di spese forfettarie, disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Reggio RI, 10 maggio 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
pagina 12 di 12
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________________
Il Tribunale di Reggio RI, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice, dott.ssa Rosaria Leonello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2825/2020 R.G.A.C., riservata in decisione senza termini all'udienza del 6 febbraio 2025, vertente
TRA
, cod. fisc. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Reggio RI, via San Francesco da Paola n. 20, presso lo studio dell'avv. Aurelio Chizzoniti, dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura stesa su foglio separato allegato all'atto di citazione;
-Attore- contro
● Avv.to GIANLUIGI LALLINI, cod. fisc. , elettivamente C.F._2 domiciliato in Roma, via Livorno n. 6, presso il proprio studio legale, rappresentato e difeso da sé medesimo ex art. 86 c.p.c. nonché dall'avv. Caterina Siviglia, in forza di procura stesa su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione dell'aggiunto difensore, depositata sul Pct in data 22 gennaio 2015;
-Convenuto-
Conclusioni delle parti: Udienza del 6 febbraio 2025:
pagina 1 di 12 I procuratori delle parti precisavano le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate in atti e verbali di causa nonché nelle note difensive conclusionali depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di citazione depositato telematicamente il 16 ottobre 2020,
[...] conveniva in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l'avv. Gianluigi Parte_1
Lallini per sentire “1) accertare e dichiarare la responsabilità da inadempimento per violazione della diligenza professionale dell'Avv. Lallini per le ragioni tutte di cui al presente atto, nei confronti del Sig. per i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta dei Pt_1 suo i gravi inadempimenti professionali;
2) per l'effetto, condannare l'Avv. Lallini al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dal Sig. quale conseguenza immediata e Pt_1 diretta del dedotto inadempimento professionale, che si quantificano in complessivi Euro 5.259,33, oltre interessi, ovver , in via subordinata, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore di quella diversa somma che il Tribunale adito dovesse ritenere comunque dovuta ed accertata a titolo di risarcimento del danno, se del caso anche a mezzo CTU estimativa ovvero, in via di estremo subordine, in via equitativa, per aver lo stesso attivato due procedimenti giudiziari senza la relativa autorizzazione ed aver falsificato le relative sottoscrizioni, oltre ad aver falsamente autenticato la firma sulla procura alle liti concernente al procedimento n. 598/11 RGT;
3) accertare la fondatezza del patito danno non patrimoniale (psicologico, morale ed esistenziale) e, per l'effetto, condannare il convenuto a corrispondere all'attore, a titolo di risarcimento di detta voce di danno, la somma di Euro 15.000,00 oltre rivalutazione e interessi, ovvero la minore o maggiore somma ritenuta di giustizia, per aver lo stesso attivato due procedimenti giudiziari senza la relativa autorizzazione ed aver falsificato le relative sottoscrizioni, oltre ad aver falsamente autenticato la firma sulla procura alle liti concernente al procedimento n. 598/11 RGT”; con vittoria di spese e competenze di lite. A sostegno della propria domanda esponeva che: al fine di accertare in via giudiziaria i propri diritti su un appezzamento di terreno sito in località Pellaro (RC), si era rivolto all'avv. Gianluigi Lallini del foro di Roma;
questi, nonostante non fosse stato autorizzato, aveva attivato davanti al Tribunale di Reggio RI, due procedimenti civili in nome e per conto del recanti n. 598/2011 RG e n. 4239/2012 RG;
per Pt_1 entrambe le azioni, l'una di accertamento dell'usucapione e l'altra petitoria per l'accertamento della proprietà, il convenuto aveva falsamente autenticato le firme apposte sulle procure a margine dei rispettivi atti introduttivi;
invero, egli non aveva mai apposto alcuna sottoscrizione;
pertanto, aveva dovuto affrontare due procedimenti civili mai richiesti e non voluti, sopportando tutte le conseguenze da questi derivanti;
in particolare, il giudizio iscritto con il n. 598/2011 RG si era concluso con una pronuncia di rinuncia agli atti di parte attrice e conseguente condanna alle spese, pari ad € 741,00,
pagina 2 di 12 mentre il secondo veniva dichiarato estinto ai sensi dell'art. 309 c.p.c.; con nota dell'11.3.2015, aveva intimato il professionista ad assumersi la responsabilità delle conseguenze così descritte, trovando però un suo netto rifiuto;
per effetto di tali vicende, aveva patito un danno di tipo patrimoniale, rappresentato dalla somma tra la condanna alle spese per il procedimento n. 598/2011 RG, le spese di viaggio sostenute per conferire con l'avvocato, pari ad € 185,63 e gli importi corrisposti a titolo di
“onorario anticipatamente pagato” pari ad € 4.000,00; aveva riportato, inoltre, anche dei danni non patrimoniali, da quantificarsi in € 15.000,00, in quanto, in conseguenza di tali avvenimenti, aveva subito un disturbo da stress post traumatico di tipo cronico;
in relazione alla falsificazione dell'autenticazione della firma di cui al procedimento n. 4239/2012 RG, l'avv. Lallini era stato condannato in sede penale con la sentenza n. 2312/2018 RG Sent. emessa dal Tribunale di Reggio RI;
a fortiori, ciò consentiva di ritenere non autentica anche la sottoscrizione apposta sull'atto di citazione relativa al procedimento n. 598/2011 RGT;
sussistevano, quindi, i requisiti per la configurazione della responsabilità contrattuale dell'avvocato, determinata dalla violazione dei canoni della ordinaria diligenza professionale nonché di quella extracontrattuale, avendo le sue condotte integrato i delitti di cui agli artt. 481 e 380 c.p., con conseguente diritto al risarcimento del danno in proprio favore. Nel rassegnare le proprie conclusioni, precisava che “la condotta di cui all'autenticazione della firma falsa apposta sull'atto di citazione riferibile al procedimento n. 4239/12 RGT è già stata devoluta alla Giustizia penale nell'ambito del procedimento n. 6202/13 RGNR – n. 843/15 RGT (oggi pendente innanzi la Cotte di Appello di Reggio RI), nel cui contesto è stata ritualmente formalizzata e ammessa la costituzione di parte civile del Sig. . Pertanto, in questa Parte_1 sede, non si richiede alcun risarcimento con riferimento a quella condotta ascrivibile all'Avv. Lallini che è oggetto di separata valutazione in sede penale. Risultando, per l'effetto, inaccoglibile qualsivoglia, eventuale, richiesta di sospensione del presente procedimento ex art. 75, III co. c.p. p. . Le due azioni, infatti, non sono fra loro sovrapponibili, essendo limitato l'oggetto dell'indagine del Giudice penale alla sola falsa autenticazione riferibile al procedimento n. 4239/12 RGT, mentre le pretese risarcitorie in questa sede avanzate abbracciano tutto l'operato dell'Avv. Lallini a titolo di responsabilità professionale, ad eccezione
, proprio , della sola sottoscrizione falsamente autenticata nel procedimento n. 4239/12 RGT, per la quale, appunto, è già stata esercita l'azione civile in sede penalistica.”.
All'udienza di prima comparizione del 21.1.2021, questa Giudice, rilevata la regolarità della notifica dell'atto di citazione e la mancata costituzione del convenuto, ne dichiarava la contumacia;
rilevata, inoltre, l'assenza della condizione di procedibilità della negoziazione assistita, necessaria in ragione del valore dichiarato della controversia, assegnava termine per la proposizione di siffatta convenzione. pagina 3 di 12 Successivamente, con ordinanza depositata il 12.10.2021, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.5.2021, la scrivente “premesso che parte attrice, nell'atto di citazione, ha espressamente e manifestamente precisato che, in relazione alle vicende afferenti al procedimento civile n. 4239/2012, essendosi già formalizzata ed ammessa la costituzione di parte civile in sede penale ed essendo già stata pronunciata, ed allo stato impugnata, la decisione di primo grado del Giudice monocratico penale, il quale ha condannato l'imputato, odierno convenuto contumace, a risarcire tutti i danni, non meglio precisati, all'attore non si Pt_1 richiede alcun risarcimento con riferimento alla condotta scrutinata nella sede penale, e dedotta con l'odierno atto introduttivo, ovverosia la falsa attestazione di autenticità della firma apposta in calce all'atto di conferimento della procura ad litem stesa a margine dell'atto di citazione del procedimento n. 4239/2012; rilevato, in conseguenza, che rispetto al predetto procedimento, del quale si deduce quale azione causativa dei danni l'anzidetta condotta di falsità, appare del tutto inutile la richiesta di attività istruttoria;
rilevato che, in ordine alla richiesta di acquisizione del fascicolo civile n. 598/2011 R.G., ben avrebbe potuto la parte istante, che ha depositato copia del relativo atto di citazione e copia della sentenza, produrre copia degli altri atti processuali ove ritenuti importanti ai fini del giudizio;
che identica conclusione va fatta in relazione alla richiesta di acquisizione del fascicolo del procedimento penale n. 6202/2013 R.G.N.R., che ben avrebbe potuto essere prodotto in copia della parte attrice ove ritenuto importante ai fini della definizione del giudizio;
rilevato che, al di là dei documenti di viaggio, che saranno valutati in sede di decisione, non risultano prodotti altri documenti di spesa;
rilevato che parte attrice non ha prodotto, e, men che meno, indicato le scritture che possono servire di comparizione per l'avanzata richiesta di indagine tecnico-grafologica, dacchè risulta impossibile la predetta investigazione;
ritenuto, in conseguenza, che la causa appare matura per la decisione”, rigettava la richiesta di CTU grafologica nonché la richiesta di acquisizione dei fascicoli inerenti ai procedimenti civili n. 598/2011 e 4239/2012 RGT, e fissava l'udienza in data 14 aprile 2022 per calendarizzare la decisione.
Nel prosieguo la scrivente confermava la superiore ordinanza della quale parte attrice chiedeva la revoca (cfr. processo verbale dell'udienza del 14.4.2022 ed ordinanza del 3.10.2022), rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 29.9.2023, si costituiva in giudizio l'avv. Gianluigi Lallini, il quale contestava preliminarmente la ricostruzione operata dalla controparte. Rappresentava che: era proprietario, in regime di Parte_1
pagina 4 di 12 comunione con i propri germani, dei terreni siti in località Pellaro (RC), della cui gestione si occupava, previo incarico informalmente demandatogli dagli altri comunionisti;
il terreno era confinante con quello della signora la quale, Persona_1 sosteneva di essere titolare di 217 mq. che i avevano, invece, sempre Pt_1 considerato propri;
per questo dissidio, la donna e il di lei figlio, nel 2008 avevano apposto dei pali di ferro al confine tra i terreni, privando così i dei 217 mq Pt_1 oggetto di contesa;
la famiglia aveva, quindi, proposto ricorso al fine di essere Pt_1 reintegrata nel possesso del fondo, ma, in seguito alla proposizione del reclamo da parte degli , si vedeva negate le proprie ragioni, pur a fronte di un Parte_2 provvedimento di primo grado che aveva sostanzialmente riconosciuto il proprio diritto di proprietà; da difensore, veniva investito della vicenda da fratello Persona_2 dell'odierno attore, in forza del rapporto di amicizia intercorrente con lo stesso;
sin da subito gli veniva prospettato che si sarebbe dovuto interfacciare con Parte_1 atteso che questi si stava interessando delle problematiche afferenti al terreno. Ammetteva, quindi, di aver ricevuto i compensi esclusivamente da parte di Per_2
come da parcelle regolarmente emesse, mentre mai aveva ricevuto alcunché da
[...]
il quale, una sola volta si era recato presso il suo studio, peraltro in Parte_1 compagnia del fratello e, in quell'occasione, aveva firmato due mandati ad litem in suo favore. Deduceva ulteriormente che: dopo diversi tentennamenti, i avevano Pt_1 deciso di intraprendere l'azione di usucapione, che veniva iscritta al ruolo con n. 5598/2011 RGT;
nel corso di quel giudizio era emersa documentazione, segnatamente un estratto di mappa dei luoghi contrastante con la cartografia originale, che aveva indotto l'odierno attore a desistere dall'azione e a decidere di procedere con quella petitoria, sicché, nel rispetto del volere del proprio assistito, intraprendeva la nuova azione dinanzi al Tribunale di Reggio RI;
all'uopo, veniva utilizzato il secondo dei due mandati firmati in precedenza dal la firma di una duplice copia della Pt_1 procura alle liti era una prassi consolidata del proprio studio legale, posta in essere cautelativamente per l'ipotesi di deterioramento o smarrimento del primo mandato;
nel caso di specie, pur non essendosi verificata tale circostanza, il secondo documento era stato utilizzato in seguito alla manifestazione di volontà di di Parte_1 procedere per la via petitoria. In relazione all'autenticità delle firme apposte nelle procure, evidenziava viepiù come, dalla disamina della documentazione, fossero identificabili ben quattro diverse versioni della firma, ciascuna delle quali presentava delle divergenze rispetto alle altre. Concludeva, pertanto, rassegnando le seguenti domande: “1) in via pregiudiziale insiste affinché venga dichiarata la piena validità delle due firme apposte dal Sig chiedendo un immediato confronto comparativo o se Parte_1 necessario un giudizio di verificazione, stante il fatto che l'attore ha partecipato ad entrambi i giudizi, dimostrando di aver firmato regolare mandato ad litem in favore dello scrivente”. pagina 5 di 12 Con note difensive del 5.10.2023, parte attrice proponeva querela di falso in relazione alla procura a margine dell'atto di citazione di cui al procedimento n. 598/2011 RGT, al fine di vederne dichiarata la falsità, utilizzando come scrittura di comparazione la missiva a firma del datata 11.03.2015. Pt_1
All'udienza del 6.2.2025, le parti chiedevano la decisione della causa. Il Giudice, rilevata preliminarmente l'inammissibilità della querela di falso proposta dalla parte attrice con le note difensive del 5 ottobre 2023, in quanto presentata dal difensore senza procura speciale, in violazione dell'art. 221, comma 2, c.p.c., assegnava la causa a sentenza, riservando la decisione senza termini.
2.- Preliminarmente, a fronte della costituzione intervenuta nel corso del processo, quindi tardivamente, segnatamente in data 29 settembre 2023, dopo il disposto rinvio della controversia per la precisazione delle conclusioni, deve essere revocata la dichiarazione di contumacia del convenuto resa all'udienza del 21.1.2021.
2.1 - Giova ricordare che, ai sensi dell'art. 293, comma 1, c.p.c. “la parte che è stata dichiarata contumace può costituirsi in ogni momento del procedimento fino all'udienza di precisazione delle conclusioni”, e che, secondo costante giurisprudenza, nel costituirsi, detta parte, accetta il processo nello stato in cui questo si trova, ivi incluse le preclusioni e le decadenze già maturate. Ciò significando che laddove sia già decorso il termine ultimo stabilito per il deposito di documentazione o per le allegazioni deduttive, la parte va dichiarata decaduta dal diritto di effettuare produzioni documentali (cfr., tra le tante pronunce di merito, Tribunale Nola, ord. 6 giugno 2019). Sono, invece, esperibili le mese difese, in quanto non soggette a preclusione e, pertanto, possono essere proposte in ogni fase del giudizio (ex multis, Cass. Civ., sent. n. 20721/2018; Cass. Sez. Un., sent. n. 2951/2016).
3.- Sempre in via preliminare deve, altresì, ribadirsi l'inammissibilità della querela di falso avanzata con le note difensive del 5.10.2023, già rilevata all'udienza del 6.2.2025, poiché proposta in difetto dei requisiti di cui all'art. 221 c.p.c. Invero, la stessa non è pervenuta personalmente dalla parte e neppure risulta in atti alcuna procura speciale conferita al difensore a tal fine. Va infatti rammentato che, ai sensi dell'art. 221, comma 2 c.p.c., la querela “deve essere proposta personalmente dalla parte oppure a mezzo di procuratore speciale, con atto di citazione o con dichiarazione da unirsi al verbale d'udienza”.
3.1 – Né può ritenersi sufficiente la procura alle liti rilasciata in data 19.9.2019 per azionare l'odierno giudizio e allegata al libello introduttivo. Infatti, sebbene
“La procura speciale alle liti, conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. è idonea ad attribuire il potere di proporre querela di falso anche in via incidentale, purché dalla stessa sia desumibile l'attribuzione di detto potere e la medesima rechi l'espressa indicazione dell'attività
pagina 6 di 12 da compiere” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 1058/2021), nel caso di specie non sono affatto desumibili detti elementi.
4.- Passando al merito della domanda attorea, si osserva quanto segue.
4.1- Innanzitutto occorre richiamare, onde condividerne il pronunciamento con crisma di definitività, il contenuto dell'ordinanza del 12 ottobre 2021.
4.1.1 - Invero, è lo stesso attore che a pagina 8 dell'atto di citazione precisa che “la condotta di cui all'autenticazione della firma falsa apposta sull'atto di citazione riferibile al procedimento n. 4239/12 RGT è già stata devoluta alla Giustizia penale nell'ambito del procedimento n. 6202/13 RGNR – n. 843/15 RGT (oggi pendente innanzi la Corte di Appello di Reggio RI), nel cui contesto è stata ritualmente formalizzata e ammessa la costituzione di parte civile del Sig. . Pertanto, in questa sede, non si Parte_1 richiede alcun risarcimento con riferimento a quella condotta ascrivibile all'Avv Lallini che è oggetto di separata valutazione in sede penale”, ribadendo che “le pretese risarcitorie in questa sede avanzate abbracciano tutto l'operato dell'Avv. Lallini a titolo di responsabilità professionale, ad eccezione, proprio, della sola sottoscrizione falsamente autenticata nel procedimento n. 4239/12 RGT, per la quale, appunto, è già stata esercitata l'azione civile in sede penalistica”.
4.1.2 – Ne deriva che, in forza di detta precisazione, tenuto conto che il medesimo attore ha dedotto che l'assenza di autorizzazione all'avvio dei procedimenti civili “I) n. 598/2011 RGT – innanzi il Tribunale Civile di Reggio RI (azione di accertamento dell'usucapione); II) n. 4239/2012 RGT – anch'esso innanzi il Tribunale Civile di Reggio RI (azione petitoria per l'accertamento della proprietà)” sia sostanzialmente evincibile dalla falsa autentica delle due firme apposte “sulle procure a margine dei relativi atti introduttivi (rispettivamente datati 24/01/2011 e 20/07/2012), mai apposte dal Sig.
[...]
(così pag. 1 atto di citazione), e dovendosi interpretare l'atto di citazione Parte_3 nel suo complesso e secondo coerenza logica, non appare revocabile in dubbio che deve escludersi dall'odierno sindacato ogni valutazione circa la condotta (falsa autentica di firma asseritamente mai apposta sulla procura a margine dell'atto di citazione) assunta come causativa di danni relativamente all'avvito del procedimento n. 4239/2012 R.G..
4.2 – In secondo luogo, va osservato che, nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione ai numeri 2 e 3, richiamate nelle note difensive conclusionali autorizzate e depositate dall'attore il 30 aprile 2023, questi ha chiesto al Giudice adito di condannare l'avv.to Lallini al risarcimento dei danni patrimoniali sofferti dal Sig. Pt_1
(conclusione sub 2) e di accertare “la fondatezza del patito danno non patrimoniale (psicologico, morale ed esistenziale” (conclusione sub 3) “per avere lo stesso attivato due procedimenti giudiziari senza la relativa autorizzazione ed avere falsificato le relative pagina 7 di 12 sottoscrizioni, oltre ad aver falsamente autenticato la firma sulla procura alle liti concernente al procedimento n. 598/11 RGT”.
4.2.1 – Sennonchè in relazione alla domanda di accertamento (e condanna) che il convenuto abbia “falsificato le relative sottoscrizioni”, deve rilevarsi l'assenza di qualsivoglia allegazione nelle “premesse in fatto” del libello introduttivo. Invero, l'attività assertiva spiegata dall'attore nel primo scritto difensivo afferisce esclusivamente alla falsa autentica delle sottoscrizioni (pag. 1 “L'avv. Lallini falsamente autenticava le firme sulle procure a margine dei relativi atti introduttivi…”; pag. 2 “un professionista qualificato avesse falsamente attestato delle firme mai apposte dall'attore…”; pag. 3 “l'Avv Lallini sarebbe stato retribuito per intentare azioni giudiziarie mai invocate dal cliente, oltre che attraverso firme falsamente apposte sulle apposite procure poi inopinatamente autenticate”, “con riferimento alla firma falsamente autenticata di cui al procedimento n. 4239/12…”; pag. 4 “mai avrebbe dovuto autenticare firme che egli sapeva essere false”), non già alla falsificazione delle medesime sottoscrizioni.
4.2.2 – Ne consegue che l'istanza di accertamento e condanna del convenuto per “aver falsificato le relative sottoscrizioni” va respinta perché generica, non supportata da attività assertiva né da allegazioni.
4.2.3 – Anche l'istanza di accertamento e condanna del convenuto per “aver falsamente autenticato la firma sulla procura alle liti concernente al procedimento n. 598/11 RGT” va rigettata per assenza di idonee allegazioni e prove. Invero, l'attore ha inteso dimostrarla asserendo che “se è vero, come è vero, che la firma apposta sulla procura di cui all'atto di citazione del procedimento n. 4239/12 RGT è stata riconosciuta come falsa dall'adita Giustizia penale reggina, è altrettanto vero, come anche facilmente verificabile, che pure la firma apposta sull'atto di citazione relativa al procedimento n. 598/11 RGT è ictu oculi estremamente simile, se non identica, alla firma presente sulla procura dell'atto di impulso giudiziario riferibile al procedimento n. 4239/12 RGT, già dichiarata fala, e, comunque, non riconducibile a quella del Sig. (così pag. 4 dell'atto di citazione) e chiedendo Pt_1
“nomina di CTU grafologica” (così pag. 9 atto di citazione).
4.2.3.1 – Ora, per quanto concerne il primo punto, è di tutta evidenza l'insufficienza dell'allegazione che asserisce, e intende provare, la falsa autentica della firma dell'atto introduttivo dell'uno procedimento (il 598/11 RGT) in maniera automatica attraverso i dati dell'altro procedimento (il n. 4239/12).
4.2.3.2 - In relazione al mezzo istruttorio, preso viepiù atto che parte attrice non ha prodotto una propria consulenza di parte, deve rammentarsi che, secondo la Suprema Corte di Cassazione “La procura apposta in calce o a margine di un atto giudiziario integra una scrittura privata e l'autografia della sottoscrizione di essa con la successiva certificazione pagina 8 di 12 del difensore, ai sensi dell'art. 83, terzo comma, cod. proc. civ., attribuisce a detta procura, in mancanza di querela di falso da parte del sottoscrittore, valore di piena prova della provenienza delle dichiarazioni in essa contenute;
ne consegue che non è ammessa la prova per testimoni finalizzata a contraddire il contenuto di tale procura” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 24639 del 2010).
4.2.3.3 - Ora, poiché rispetto alla procura ad litem apposta a margine dell'atto di citazione del procedimento n. 598/2011 R.G. non risulta essere stata esperita alcuna valida querela di falso (si veda, ex multis, Cass. Civ., ord. 19785/2018 per cui “La certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti da parte del difensore può essere contestata soltanto con la querela di falso, poiché la dichiarazione della parte con la quale questa assume su di sé gli effetti degli atti processuali che il difensore è destinato a compiere, pur trovando fondamento in un negozio di diritto privato (mandato), è tuttavia destinata ad esplicare i propri effetti nell'ambito del processo, con la conseguenza che il difensore, con la sottoscrizione dell'atto processuale e con l'autentica della procura, compiendo un negozio di diritto pubblico, riveste la qualità di pubblico ufficiale.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del Giudice di pace che aveva dichiarato inammissibile, ritenendolo carente di valida procura alle liti, il ricorso avverso un decreto di espulsione, per l'asserita impossibilità di identificare con certezza il soggetto che aveva rilasciato la procura, perché privo di documenti idonei)”; da ultimo, Cass. civ., n. 18381 del 2024; n. 28004 del 2021), va, dunque, respinta anche la domanda in parola.
5. – Rimane da vagliare la domanda di accertamento e condanna del convenuto “per aver lo stesso attivato due procedimenti giudiziari senza la relativa autorizzazione”.
5.1 – Ora, va, in prima battuta, evidenziato che, sia in ragione di quanto allegato dall'attore, il quale, a pagina 1 del libello introduttivo, ha dedotto “che, al fine di accertare in via giudiziaria, i propri diritti sul su menzionato fondo, … si rivolgeva all'Avv. Gianluigi Lallini, del Foro di Roma”, sia, soprattutto, in base alla documentazione prodotta, deve affermarsi l'esistenza di un rapporto professionale tra gli odierni litiganti, conclusosi per effetto della rinuncia al mandato dell'avv.to Lallini (cfr. documento all. 4 del fascicolo di parte attrice), a seguito della sua erronea interpretazione della volontà del cliente (cfr. all. 3 del fascicolo di parte attrice: “in relazione alla controversia di cui in epigrafe, (n.d.r. 598/2011 R.G.) debbo ammettere che la stessa è frutto di un mio errore dettato da un'interpretazione erronea dei suoi desiderata che non prevedevano assolutamente la proposizione dell'azione di accertamento di proprietà per usucapione. L'errore è stato mio. Vi è stato, purtroppo, un disguido, da parte mia, nel comprendere l'eventuale azione da proporre nei confronti dei RI ). Parte_2
pagina 9 di 12 5.2 – In seconda battuta, sulla scorta dell'anzidetto documento, consistente in una raccomanda a/r con “Oggetto: controversia LAGANA'/ASPRA – – Tribunale Pt_4
Civile di Reggio RI Giudice: Aucelluzzo NRG 598/2011. Prossima udienza 15/01/2014 (azione per accertamento di proprietà per usucapione)”, e del predetto riportato contenuto, sottoscritto dal convenuto, e, perciò costituente confessione stragiudiziale avente la stessa efficacia probatoria di quella giudiziale ex art. 2735 c.c., in quanto fatta alla parte, può ritenersi provata la violazione dell'obbligo di diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. - che, come noto, connota la prestazione d'opera intellettuale ex art. 2230 c.c. -, in ordine all'esperimento dell'azione processuale di cui al giudizio n. 598/2011 RGT, proposta dall'avv.to Lallini senza il consenso del cliente.
5.2.1 - Il documento in questione non vale, invece, a provare che, fermo quanto sopra detto sulla precisazione attorea per quanto già chiesto in sede penale, anche il secondo procedimento, il n. 4239/2012 R.G., sia stato introdotto dall'avv.to “senza la relativa autorizzazione”. Da un lato, infatti, è lo stesso attore che riconosce di essersi rivolto all'avv.to Lallini “al fine di far accertare in via giudiziaria i propri diritti” - affermazione che avalla l'ipotesi di possibili e condivise azioni giudiziarie -, dall'altro lato, nella raccomandata a/r dell'undici marzo 2015 (quindi successiva all'instaurazione del giudizio in parola), che l'attore, sottoscrivendola, invia al convenuto, l'attore si duole dell'errore afferente alla sola causa avente “ad oggetto “usucapione” da me non richiesta e non voluta”, rispetto alla quale “resta il fatto che Lei è il solo responsabile dell'iniziativa processuale e non possono ricadere su di me il negativo risultato di scelte da Lei arbitrariamente ed isolatamente assunte” (cfr. documento allegato 6 fascicolo attore), senza alcun riferimento alla distinta controversia n. 4239/2012 (relativamente alla quale, comunque, stante l'estinzione ex art. 309 c.p.c., è escluso qualsivoglia danno).
5.3 – Ciò posto, occorre esaminare i dedotti pregiudizi ed il relativo nesso causale.
5.3.1 – L'attore ha asserito di avere subito, in conseguenza della condotta del legale, sia danni patrimoniali che non patrimoniali.
5.3.2 – Possono ritenersi parzialmente provati, nei limiti e per le ragioni di cui dappresso, i soli danni patrimoniali.
5.3.3- Più precisamente, i danni patrimoniali risarcibili, in quanto causalmente riconducibili alla condotta violativa di cui sopra, sono individuabili nelle sole spese al cui pagamento l'odierno attore è tenuto in esito al procedimento n. 598/2011 RGT: invero, con l'ordinanza del 13 febbraio 2015, il Tribunale di Reggio RI ha dichiarato estinto il giudizio n. 598/2011 per avvenuta rinuncia agli atti ex art. 306 pagina 10 di 12 c.p.c. ed ha liquidato le relative spese “in € 741,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, e spese generali nella misura del 15%, ponendole a carico della parte rinunciante”,
[...]
attore (cfr. documento allegato 5 fascicolo attore). Controparte_1
5.3.4 - Non sussiste la prova del nesso di causalità con la condotta in causa delle spese di viaggio (documentate dall'attore e riferibili agli anni 2010 e 2013, per un importo complessivo pari ad € 185,63), sostenute per conferire con il professionista. Ed infatti, posto che è lo stesso attore che ha dedotto che si rivolgeva all'avv.to Lallini del foro di Roma “al fine di far accertare i via giudiziaria i propri diritti”, ben può dirsi, in difetto della suddetta prova, che le spese in questione siano state sopportate per l'attività consultiva ovvero per consegnare documentazione, secondo la fisiologia del rapporto professionale cliente-avvocato, a prescindere dallo specifico errore di valutazione compiuto dal difensore.
5.3.5- Non possono essere riconosciute neppure le somme corrisposte a titolo di onorario (“onorario anticipatamente pagato all'Avv. Lallini (€ 4.000,00)”), sussistendo, sul punto, un patente difetto di legittimazione attiva. Invero, è lo stesso attore che lo ammette laddove afferma che “il compenso all'Avv. Lallini era stato anticipato dal fratello
…, Sig. , il quale consegnava due assegni di importo pari ad € 2.000,00 ciascuno Persona_2 al predetto legale” (così pag. 3 dell'atto di citazione).
5.3.6 – Va poi respinta la domanda di ristoro dei danni non patrimoniali, che non solo è generica ed indeterminata (l'attore si limita ad addure che, in conseguenza delle condotte del convenuto “subiva anche un chiaro danno non patrimoniale dovuto a stress emotivo, crisi d'ansia e insonnia”), ma del tutto sfornita di prova in relazione alla sussistenza di un siffatto effettivo personale nocumento nonché in merito all'eziologia dello stesso (dalla valutazione psicodiagnostica del allegata al documento 12 Pt_1 del fascicolo di parte attrice, si evince che l'attore riferiva allo psicologo che “dal 2007 ad oggi queste vicende giudiziarie e processuali hanno generato in me uno stato di ansia, angoscia e di stress”, dacchè l'asserita sofferenza - non altrimenti dimostrata con documenti sanitari indicativi di eventuali esami, terapie e cure - , era presente ben prima dell'instaurarsi del rapporto professionale con l'avv.to Lallini).
6.- Stante il parziale accoglimento della domanda, le spese di lite vanno compensate nella misura del 20%. Le restanti spese vengono liquidate, ai sensi del Decreto Ministeriale 10.03.2014, n. 55, entrato in vigore il 03.04.2014, e successive modifiche - si considera la novella introdotta dal decreto 13 agosto 2022 n. 147, entrato in vigore il 23 ottobre 2023, atteso che, ai sensi dell'art. 6, si applica anche alle cause iniziate prima, ma le cui prestazioni professionali si siano esaurite successivamente alla sua entrata in vigore –come segue, avuto riguardo al valore accertato della causa ed al netto della pagina 11 di 12 compensazione: € 104,80 per la fase di studio, € 104,80 per la fase introduttiva, € 160,00 per la fase decisionale, per un totale di € 369,60 (nulla viene riconosciuto per la fase di trattazione/istruttoria in difetto di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e in mancanza di istruttoria in senso stretto).
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio RI, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Rosaria Leonello, definitivamente pronunciando nella causa portante il n. 2825/2020 R.G.A.C. promossa da Parte_1 contro avv.to Gianluigi Lallini, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- revoca la dichiarazione di contumacia del convenuto;
- accoglie parzialmente la domanda attorea;
- e, per l'effetto, accerta e dichiara che, in relazione all'iniziativa processuale di cui al n. 591/2011 R.G.A.C., l'avv.to Gianluigi Lallini ha agito senza autorizzazione dell'attore;
- e, per l'effetto, condanna l'avv. Gianluigi Lallini al risarcimento del danno patrimoniale subito dall'attore, corrispondente alle spese Parte_1 liquidate nel giudizio menzionato e pari ad “€ 741,00, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, e spese generali nella misura del 15%”;
- rigetta tutte le ulteriori domande attoree per quanto indicato in parte motiva;
- compensa nella misura del 20% le spese di lite tra le parti;
- condanna l'avv.to Gianluigi Lallini a rimborsare in favore dell'attore le spese di lite che vengono liquidate, al netto della compensazione, nella somma di euro 396,60, oltre il 15% a titolo di spese forfettarie, disponendo che il relativo pagamento sia eseguito in favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Così deciso in Reggio RI, 10 maggio 2025 Il Giudice Dott.ssa Rosaria Leonello
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