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Sentenza 12 luglio 2024
Sentenza 12 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/07/2024, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 629/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 629/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PATRIZIA Parte_1 P.IVA_1
PASTORE (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PAGANI 45 C.F._1
82030 PAUPISI presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. FRANCO ALUNNO ROSSETTI, elettivamente domiciliato in VIA
MANFREDO FANTI 6 PERUGIA presso il difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“1) accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare la in Controparte_2 persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro
9.000,00, corrispondente al valore commerciale del mezzo assicurato, esposto dalla polizza assicurativa n. 000801109589797, a titolo di indennizzo conseguente al furto dell'autocarro Fiat Ducato Tg. FX 409XR, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del perpetrato furto fino all/effettivo soddisfo, o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta giusta ed equa da parte dell'Ill.mo Giudicante adito in seguito all'istruttoria processuale.
pagina 1 di 6 Vittoria di spese, diritti ed onorario, del presente giudizio oltre IVA e CPA e spese generali con attribuzione al sottoscritto avvocato per averne fatta anticipazione ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria si chiede: […]”
Conclusioni di parte convenuta
“Nel merito:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa in relazione all'evento dedotto in giudizio, per mancato assolvimento da parte dell'assicurata degli obblighi contrattuali previsti dall'art. 23 delle Condizioni Generali Parte_1 di Assicurazione. Per l'effetto respingere la domanda attrice perché infondata, con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova.
In via istruttoria:
- in via di mero subordine, per la denegata ipotesi di riconoscimento della sussistenza di copertura assicurativa in relazione all'evento dedotto, ammettere C.T.U. al fine di accertare il valore che l'autocarro Fiat Ducato Tg. FX 409XR, di proprietà della società attrice, aveva al momento del furto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di indennizzo assicurativo formulata da nei confronti di in conseguenza del furto Parte_1 Controparte_1
del proprio furgone Fiat Ducato avvenuto in data 30.3.2022. In particolare, l'attrice ha chiesto la condanna dell'Assicurazione al pagamento di un indennizzo di euro 9.000,00 pari
In particolare, a fondamento della propria domanda ha dedotto le seguenti Parte_1
circostanze:
- L'attrice con la polizza n. 000801109589797 assicurava con la Controparte_2
il proprio furgone Fiat Ducato, Tg. FX 409XR del valore commerciale di
[...]
Euro 9.000,00 contro il rischio di furto ed incendio;
- in data 30.03.2022, alle ore 12:30 circa, allorquando l'autocarro era regolarmente parcato alla Via Della Repubblica 15/17 nel piazzale antistante l'immobile ove è collocata la sede della veniva trafugato da ignoti e non più Parte_1
ritrovato, sebbene l'antifurto fosse stato correttamente inserito;
- a seguito della visione delle telecamere di sorveglianza, si constatava che ignoti, a bordo di un Qahqai bianco, si introducevano all'interno del parcheggio della società istante e dopo aver forzato la portiera anteriore lato guidatore, salivano a bordo e si allontanavano con il furgone;
- oltre al furgone venivano trafugata attrezzatura per circa 30.000,00 Euro;
- il furto dell'autocarro in parola veniva prontamente denunciato alla stazione dei CC di Melegnano e nonostante l'apertura del procedimento presso la competente
Procura della Repubblica di Milano, il fascicolo veniva archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del furto;
- oltre al furgone veniva trafugata attrezzatura che si trovava all'interno dello stesso per circa 30.000,00 Euro, come da elenco allegato alla querela;
- vani sono risultati tutti i tentativi rivolti al bonario componimento dell'insorgenda lite giudiziaria effettuati anche con messa in mora inoltrata a mezzo pec del pagina 3 di 6 10.05.2022 a garante per la R.C., l'autocarro Tg. FX 409 Controparte_2
XR in caso di furto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 28.4.2023 si è costituita
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attore alla luce delle seguenti difese: Controparte_1
- la polizza assicurativa invocata non opera nel caso di specie in quanto l'assicurata non ha fornito alla compagnia la documentazione richiesta dall'art. 23 delle condizioni generali del contratto di assicurazione;
- parte attrice non ha assolto all'onere di provare il fatto storico posto a fondamento della propria pretesa, a tal fine non risultando sufficiente la denuncia penale;
- parte attrice non ha provato il valore del bene oggetto del furto.
In occasione della prima udienza il Giudice ha concesso alle parti termine per esperire la mediazione obbligatoria. Preso atto dell'esito negativo di quest'ultima, il Giudice ha successivamente concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Successivamente ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. al 27.3.2024, in esito alla quale il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. La domanda di indennizzo ex art. 1917 c.c.
ha formulato domanda di indennizzo delle conseguenze dalla stessa patite per Parte_1
effetto del furto, occorso in data 30.3.2022, da parte di ignoti del proprio furgone Fiat
Ducato Tg. FX409XR, assicurato con Controparte_1
Di contro, parte convenuta ha contestato da un lato l'operatività della polizza e dall'altro la dinamica del fatto storico prospettato dall'attore.
La domanda di parte attrice deve essere integralmente rigettata in quanto non Parte_1
ha provato il furto del furgone costituente il sinistro sotteso alla richiesta di indennizzo ex art. 1917 c.c. A tale conclusione questo Giudice perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 1917 e 2697 c.c. sull'assicurato grava l'onere di provare il furto del bene assicurato ovvero la il c.d. "fatto costitutivo" del diritto all'indennizzo assicurativo posto alla base della domanda indennitaria;
pagina 4 di 6 - diversamente da quanto dedotto da parte attrice, la convenuta Assicurazione ha contestato il fatto storico del furto nei termini esposti dell'attrice (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione);
- a tal fine secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la denuncia di furto (allegata dall'attore), in quanto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante, non presenta di per sé efficacia probatoria della verificazione del sinistro oggetto del contratto di assicurazione, fatto costitutivo della domanda indennitaria avanzata (cfr., ex plurimis, Cass. n.
1935/2003);
- né l'attore ha altrimenti provato il fatto storico: a tal fine deve reiterarsi quanto statuito con ordinanza del 19.1.2024, non potendosi ammettere la prova orale richiesta da parte attrice in quanto l'unico teste indicato si trova in una condizione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto legale rappresentante della società attrice sino al 26.7.2023;
- appare inoltre tardiva la richiesta formulata da parte attrice in data 27.3.2024 di produrre il video del furto: tale richiesta è stata formulata dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie previste ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.; parte attrice non ha dedotto di essere entrata nel possesso del video successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie (anzi dichiarando di essere in possesso del video già al momento della presentazione della denuncia penale), limitandosi a dichiarare che sino al 10.1.2024 non era ammesso produrre nel PCT video mpeg2 e mpeg4, ovvero mp4, m4v, mov, mpg, avi e mpeg, formati tipici delle registrazioni delle telecamere;
tale considerazione appare priva di pregio in quanto la parte ben avrebbe potuto, nei termini ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., chiedere l'autorizzazione al giudice, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del d.l. 179/2012 al deposito del file video su supporto analogico.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti (inclusa quella dedotta da parte convenuta in merito all'inoperatività della polizza assicurativa) devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n.
pagina 5 di 6 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Pertanto, la domanda di indennizzo formulata da parte attrice deve essere integralmente rigettata.
3. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (tenuto conto della natura delle difese svolte, dell'assenza di una fase istruttoria nonché del modulo decisorio adottato) del d.m.
147/2022, devono essere interamente poste a carico di parte attrice.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda formulata da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali, cpa e iva, se dovuta.
Lodi, 28 giugno 2024
Il giudice
Ada Cappello
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice Ada Cappello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 629/2023, promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. PATRIZIA Parte_1 P.IVA_1
PASTORE (C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA PAGANI 45 C.F._1
82030 PAUPISI presso il difensore
- parte attrice - nei confronti di:
(C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_2 dall'Avv. FRANCO ALUNNO ROSSETTI, elettivamente domiciliato in VIA
MANFREDO FANTI 6 PERUGIA presso il difensore
- parte convenuta -
Conclusioni di parte attrice
“1) accogliere la domanda attorea e per l'effetto condannare la in Controparte_2 persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore dell'attore, della somma di Euro
9.000,00, corrispondente al valore commerciale del mezzo assicurato, esposto dalla polizza assicurativa n. 000801109589797, a titolo di indennizzo conseguente al furto dell'autocarro Fiat Ducato Tg. FX 409XR, oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dal dì del perpetrato furto fino all/effettivo soddisfo, o quella somma maggiore e/o minore che sarà ritenuta giusta ed equa da parte dell'Ill.mo Giudicante adito in seguito all'istruttoria processuale.
pagina 1 di 6 Vittoria di spese, diritti ed onorario, del presente giudizio oltre IVA e CPA e spese generali con attribuzione al sottoscritto avvocato per averne fatta anticipazione ex art. 93 c.p.c..
In via istruttoria si chiede: […]”
Conclusioni di parte convenuta
“Nel merito:
- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di copertura assicurativa in relazione all'evento dedotto in giudizio, per mancato assolvimento da parte dell'assicurata degli obblighi contrattuali previsti dall'art. 23 delle Condizioni Generali Parte_1 di Assicurazione. Per l'effetto respingere la domanda attrice perché infondata, con ogni consequenziale pronuncia;
- in ogni caso, respingere la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e comunque sfornita di prova.
In via istruttoria:
- in via di mero subordine, per la denegata ipotesi di riconoscimento della sussistenza di copertura assicurativa in relazione all'evento dedotto, ammettere C.T.U. al fine di accertare il valore che l'autocarro Fiat Ducato Tg. FX 409XR, di proprietà della società attrice, aveva al momento del furto.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio”
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Oggetto del giudizio
La presente controversia ha ad oggetto la domanda di indennizzo assicurativo formulata da nei confronti di in conseguenza del furto Parte_1 Controparte_1
del proprio furgone Fiat Ducato avvenuto in data 30.3.2022. In particolare, l'attrice ha chiesto la condanna dell'Assicurazione al pagamento di un indennizzo di euro 9.000,00 pari
In particolare, a fondamento della propria domanda ha dedotto le seguenti Parte_1
circostanze:
- L'attrice con la polizza n. 000801109589797 assicurava con la Controparte_2
il proprio furgone Fiat Ducato, Tg. FX 409XR del valore commerciale di
[...]
Euro 9.000,00 contro il rischio di furto ed incendio;
- in data 30.03.2022, alle ore 12:30 circa, allorquando l'autocarro era regolarmente parcato alla Via Della Repubblica 15/17 nel piazzale antistante l'immobile ove è collocata la sede della veniva trafugato da ignoti e non più Parte_1
ritrovato, sebbene l'antifurto fosse stato correttamente inserito;
- a seguito della visione delle telecamere di sorveglianza, si constatava che ignoti, a bordo di un Qahqai bianco, si introducevano all'interno del parcheggio della società istante e dopo aver forzato la portiera anteriore lato guidatore, salivano a bordo e si allontanavano con il furgone;
- oltre al furgone venivano trafugata attrezzatura per circa 30.000,00 Euro;
- il furto dell'autocarro in parola veniva prontamente denunciato alla stazione dei CC di Melegnano e nonostante l'apertura del procedimento presso la competente
Procura della Repubblica di Milano, il fascicolo veniva archiviato per essere rimasti ignoti gli autori del furto;
- oltre al furgone veniva trafugata attrezzatura che si trovava all'interno dello stesso per circa 30.000,00 Euro, come da elenco allegato alla querela;
- vani sono risultati tutti i tentativi rivolti al bonario componimento dell'insorgenda lite giudiziaria effettuati anche con messa in mora inoltrata a mezzo pec del pagina 3 di 6 10.05.2022 a garante per la R.C., l'autocarro Tg. FX 409 Controparte_2
XR in caso di furto.
Con comparsa di costituzione depositata in data 28.4.2023 si è costituita
[...]
chiedendo il rigetto della domanda attore alla luce delle seguenti difese: Controparte_1
- la polizza assicurativa invocata non opera nel caso di specie in quanto l'assicurata non ha fornito alla compagnia la documentazione richiesta dall'art. 23 delle condizioni generali del contratto di assicurazione;
- parte attrice non ha assolto all'onere di provare il fatto storico posto a fondamento della propria pretesa, a tal fine non risultando sufficiente la denuncia penale;
- parte attrice non ha provato il valore del bene oggetto del furto.
In occasione della prima udienza il Giudice ha concesso alle parti termine per esperire la mediazione obbligatoria. Preso atto dell'esito negativo di quest'ultima, il Giudice ha successivamente concesso alle parti i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c. Successivamente ritenuta la causa matura per la decisione il Giudice ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 281-sexies c.p.c. al 27.3.2024, in esito alla quale il Giudice ha trattenuto la causa in decisione.
2. La domanda di indennizzo ex art. 1917 c.c.
ha formulato domanda di indennizzo delle conseguenze dalla stessa patite per Parte_1
effetto del furto, occorso in data 30.3.2022, da parte di ignoti del proprio furgone Fiat
Ducato Tg. FX409XR, assicurato con Controparte_1
Di contro, parte convenuta ha contestato da un lato l'operatività della polizza e dall'altro la dinamica del fatto storico prospettato dall'attore.
La domanda di parte attrice deve essere integralmente rigettata in quanto non Parte_1
ha provato il furto del furgone costituente il sinistro sotteso alla richiesta di indennizzo ex art. 1917 c.c. A tale conclusione questo Giudice perviene valorizzando le seguenti circostanze:
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 1917 e 2697 c.c. sull'assicurato grava l'onere di provare il furto del bene assicurato ovvero la il c.d. "fatto costitutivo" del diritto all'indennizzo assicurativo posto alla base della domanda indennitaria;
pagina 4 di 6 - diversamente da quanto dedotto da parte attrice, la convenuta Assicurazione ha contestato il fatto storico del furto nei termini esposti dell'attrice (cfr. pag. 6 comparsa di costituzione);
- a tal fine secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la denuncia di furto (allegata dall'attore), in quanto contenente dichiarazioni provenienti esclusivamente dalla parte denunciante, non presenta di per sé efficacia probatoria della verificazione del sinistro oggetto del contratto di assicurazione, fatto costitutivo della domanda indennitaria avanzata (cfr., ex plurimis, Cass. n.
1935/2003);
- né l'attore ha altrimenti provato il fatto storico: a tal fine deve reiterarsi quanto statuito con ordinanza del 19.1.2024, non potendosi ammettere la prova orale richiesta da parte attrice in quanto l'unico teste indicato si trova in una condizione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., in quanto legale rappresentante della società attrice sino al 26.7.2023;
- appare inoltre tardiva la richiesta formulata da parte attrice in data 27.3.2024 di produrre il video del furto: tale richiesta è stata formulata dopo lo spirare delle preclusioni istruttorie previste ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.; parte attrice non ha dedotto di essere entrata nel possesso del video successivamente allo spirare delle preclusioni istruttorie (anzi dichiarando di essere in possesso del video già al momento della presentazione della denuncia penale), limitandosi a dichiarare che sino al 10.1.2024 non era ammesso produrre nel PCT video mpeg2 e mpeg4, ovvero mp4, m4v, mov, mpg, avi e mpeg, formati tipici delle registrazioni delle telecamere;
tale considerazione appare priva di pregio in quanto la parte ben avrebbe potuto, nei termini ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c., chiedere l'autorizzazione al giudice, ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9, del d.l. 179/2012 al deposito del file video su supporto analogico.
Le ulteriori domande, eccezioni e questioni proposte dalle parti (inclusa quella dedotta da parte convenuta in merito all'inoperatività della polizza assicurativa) devono ritenersi assorbite, anche in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del quale la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere assorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n.
pagina 5 di 6 26242; Cass. Civile, Sezioni Unite, 12 dicembre 2014 n. 26243; Cass. civile, sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356).
Pertanto, la domanda di indennizzo formulata da parte attrice deve essere integralmente rigettata.
3. Spese di lite
In applicazione del principio di soccombenza, le spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi (tenuto conto della natura delle difese svolte, dell'assenza di una fase istruttoria nonché del modulo decisorio adottato) del d.m.
147/2022, devono essere interamente poste a carico di parte attrice.
Per questi motivi
il Tribunale di Lodi in composizione monocratica sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta integralmente la domanda formulata da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
2) condanna alla rifusione, in favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.540,00 oltre spese generali, cpa e iva, se dovuta.
Lodi, 28 giugno 2024
Il giudice
Ada Cappello
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