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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/12/2024, n. 1957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1957 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LE, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Maria Letizia Barone Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 662/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 20 giugno 2024, promossa in questo grado da
in persona del suo legale rappresentante ( P.I. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Alcamo, c/so Gen. Medici, n. 10, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Labruzzo che la rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Milicia con domicilio P.IVA_2
PEC dove dichiara di voler ricever tutte le comunicazioni, Email_1
per procura in atti
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellata ed appellante incidentale: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 13/14 settembre 2018, il Tribunale di Trapani così disponeva:
“ dichiara la carenza di legittimazione passiva di a promuovere il presente giudizio;
CP_2
condanna in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere a CP_3 [...]
, in persona del suo legale Parte_2
rappresentante:
- La somma di € 2.387,08, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- Le spese di lite liquidate in € 2.738,00 per compensi professionali, ed oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Le spese di lite liquidate in € 2.738,00 per compensi professionali, ed oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara che residua un credito di in persona del suo legale rappresentante, nei confronti Parte_1
di , di € 691,12, Parte_2
oltre Iva ed oltre interessi dalla data di corresponsione di detta somma da parte del
[...]
al soddisfo. CP_4
Condanna il , in Parte_2
persona del suo legale rappresentante, a corrispondere a in persona del suo legale Parte_1
rappresentante:
- la somma di € 691,12, oltre Iva ed oltre interessi dalla data di corresponsione di detta somma da parte del comune di al soddisfo;
. CP_4
- Le spese di lite liquidate per l'intero in € 2.738,00 per compensi professionali, ed oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura dell'80%
(riducendosi ad € 475,60, oltre accessori).
Esponeva il primo giudice che l'attrice era priva di legittimazione attiva in ordine alla CP_2
domanda proposta nei confronti della di condanna di quest'ultima della somma di euro CP_5
8.086,65, oltre IVA ed interessi scaturente dai loro rapporti derivanti da un'A.T.I. della quale la prima faceva parte in ragione del 20 % e la seconda in ragione dell'80 % stante che la aveva CP_2
ceduto il proprio credito alla Pt_1 4
Oggetto della cessione erano stati i crediti vantati dall' nei confronti del CP_6 [...]
e successivamente alla cessione era intervenuta nel 2015 una transazione che aveva CP_4
consacrato il credito dell'ATI nei confronti del di nell'importo di euro CP_4 CP_4
85.000,00 e, in conseguenza di ciò, in virtù dell'atto di cessione il credito della ammontava Pt_1
ad euro 17.000,00.
La aveva accettato, quale cessionario, gli effetti della transazione posta in essere dalla Pt_1
venendo in tal modo ridotto il credito che le era stato trasferito e tali fatti erano CP_5
intervenuti in data successiva alla cessione del credito.
Consegue che poteva essere operata tra la e e la la compensazione impropria che Pt_1 CP_5
si verificava quando i contrapposti crediti e debiti delle parti avevano origine da un unico rapporto giuridico.
Gran parte dei crediti opposti in compensazione fanno riferimento a parcelle di professioni relative ai crediti ceduti.
Le spese sostenute dalla concernevano parcelle di professionisti relative al giudizio n. Pt_2
2088/2015 e facevano riferimento a radici causali diverse;
detto giudizio era successivo ed ignoto al momento della cessione del credito e in relazione a dette spese era stata formulata la richiesta di corresponsione di somme anticipate dalla nei confronti della . Pt_2 CP_2
In relazione ai crediti opposti in compensazione dalla potevano essere compensati fino Pt_2
alla concorrenza di € 17.000,00 nei confronti della nella qualità di cessionario di , i Pt_1 CP_2
seguenti crediti:
1) € 8.913,35 di cui alla fattura n. 21143/11 (come riconosciuto dalla stessa e da CP_2
Parte_1
2) € 503,36, di cui alla fattura di OP n. 20457/12;
3) € 780,93 di cui alla fattura di OP n. 20458/2012 ;
4) € 798,84, portati dalla fattura di n. 20459/2012; Pt_2
5) € 84,94, di cui alla fattura di n. 20813/2012 ; Pt_2
6) € 1.459,12, a titolo di quota parte a carico della mandante per il saldo delle competenze CP_2
dell'Avv. per l'attività espletata in favore dell'ATI nel giudizio n. 2107/2010 r.g. innanzi CP_7
alla Corte di App. di LE;
5
7) € 3.768,34, a titolo di quote parte a carico della mandante per spese di lite sostenute da CP_2
in ragione della pronuncia n. 1586/2014 sent. resa dalla Corte di Appello di LE nel Pt_2
giudizio n. 2107/2010 r.g.;
per un totale di € 16.308,88, restando quindi un credito della nei confronti della Pt_1 Pt_2
pari ad € 691,12, oltre Iva ed oltre interessi dalla data di corresponsione di detta somma da parte del
Comune di al soddisfo. CP_4
In relazione ai crediti opposti in compensazione da questi potevano essere opposti Pt_2
esclusivamente a e la stessa andava pertanto condannata al pagamento della somma di € CP_2
2.387,08, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo, per le seguenti voci:
8) € 484,39, a titolo di quota parte a carico della mandante per il compenso dell'Avv. CP_2
Milicia per l'attività espletata in favore dell'ATI nel giudizio n. 2088/2015 r.g. innanzi alla
Tribunale di Marsala
9) € 939,67, a titolo di quota parte a carico della mandante per il compenso dell'Avv. CP_2
Mìlicia per l'attività istruttoria e decisionale espletata in favore dell'ATI nel giudizio n. 2088/2015
r.g. innanzi al Tribunale di Marsala;
10) € 963,02 a titolo di quota parte a carico della mandante per il saldo delle competenze CP_2
dell'Avv. G.Gandolfo, quale codifensore con l'Avv. Mìlicia, per l'attività espletata in favore dell'ATI nel giudizio n. 2088/2015 r.g. innanzi al Tribunale di Marsala.
Le spese seguivano la soccombenza e, ex D.M. n. 55 del 2014, così come integrato dal D.M 37 del
2018., e andavano o liquidate per l'intero:
- nei rapporti fra e secondo i valori minimi in € 2.738,00, di cui € 438,00 per CP_2 Pt_2
studio, € 370,00, per fase introduttiva € 1.120,00 per fase istruttoria/trattazione, ed € 810,00, per fase decisionale oltre rimborso forfetario spese (15%), CPA e IVA, se dovute, come per legge.
- nei rapporti fra e secondo i valori minimi in € 2.738,00, di cui € 438,00 per Pt_2 Pt_1
studio, € 370,00, per fase introduttiva € 1.120,00 per fase istruttoria/trattazione, ed € 810,00, per fase decisionale oltre rimborso forfetario spese (15%), CPA e IVA, se dovute, come per legge, compensandole nella misura dell'80% vista la parziale soccombenza.
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello nei confronti del Parte_1 [...]
sponendo che con atto di cessione del credito Controparte_1 6
del 16 novembre 2010 la società le aveva ceduto pro soluto, che Controparte_8
aveva accettato, il credito vantato nei confronti del Comune di in virtù dell'accordo CP_4
transattivo predetto, per la somma di €. 85.000,00 oltre iva, stipulato tra il predetto Comune di ed il Consorzio fra , capogruppo CP_4 Parte_3
dell'ATI alla quale aveva partecipato la con un quota pari al 20%,e, pertanto, in virtù CP_3
della predetta cessione essa appellante era subentrata nella posizione della società e CP_3
vantava conseguentemente un credito nei confronti del Consorzio fra Parte_2
pari ad €. 17.000,00 oltre iva.
[...] Parte_3
L'atto di cessione del credito era stato notificato ad istanza del cedente alla debitrice in data 07 giugno 2011.
A tale nota il debitore ceduto non aveva sollevato alcuna eccezione riservando sul punto un silenzio equiparabile ad una accettazione tacita.
Osservava in proposito che l'accettazione della cessione del credito era un atto a forma libera, non richiedendo l'art. 1264 c.c., alcuna forma vincolata, con la conseguenza che, in assenza di una previsione normativa in tal senso, non poteva ritenersi che il legislatore all'art. 1248 c.c., comma 1,
faceva riferimento ad una "accettazione espressa" come riteneva invece, erroneamente, la società
ricorrente” .
Per tale motivo, tenuto conto dell'avvenuta tacita accettazione della cessione del credito notificata alla debitrice, oggi appellata, in data 07.06.2011, l'eccepita compensazione era assolutamente inammissibile ed inopponibile all'odierna comparente così come disposto dall'art. 1248 cod. civ..
Inoltre riteneva erroneamente il Giudice di primo grado che il caso di specie era da annoverare nell'ambito della compensazione impropria.
Invero nel caso di specie non poteva trovare alcun alloggio nemmeno la cosiddetta compensazione impropria che si verificava quando i contrapposti crediti e debiti delle parti avevano origine da un unico rapporto e rendeva inapplicabili le sole norme processuali che ponevano preclusioni o decadenza alla proponibilità delle relative eccezioni.
Era evidente l'errore nell'applicazione e nell'interpretazione dell'art. 1248 cod. civ. fornita dal
Giudice di prime cure laddove aveva provveduto alla compensazione tra l'appellato e Pt_2
l'appellante senza tenere minimamente in considerazione l'avvenuta notifica della cessione Pt_1
del credito al debitore ceduto, e l'avvenuta accettazione di quest'ultimo ( primo motivo ). 7
Inoltre la compensazione chiesta dall'appellata, ed erroneamente accolta dal primo Giudice, trovava un ulteriore limite temporale sancito dall'art. 1248 comma II cod. civ.,
Infatti la cessione del credito era stata notificata all'Ente appellato in data 07 giugno 2011 per stessa ammissione del nella comparsa di costituzione e risposta, mentre tutte le fatture di cui Pt_2
se ne chiedeva la compensazione risultavano emesse tutte in data successiva.
Conseguentemente anche per tale ulteriore motivo, alcuna compensazione doveva essere disposta tra il debitore ed il cessionario - terzo creditore Pt_2 Parte_1
Tutte le censure sollevate mostrano un iter logico – giuridico seguito dal giudice di prime cure assolutamente errato, illogico, e contraddittorio nella motivazione e pertanto meritevole di censura
(secondo motivo ).
Osservava che la compensazione delle spese legali nella misura dell'80% non poteva non essere ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto all'attività svolta dalle parti, alle domande da queste avanzate ed all'accoglimento delle stesse il tutto senza una precisa motivazione.
Invero il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non era necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso fossero chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito poteva essere censurata in cassazione quando la motivazione era illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza od erroneità, il processo decisionale.
Nell'impugnata sentenza si leggeva espressamente, senza alcun cenno di motivazione, “nei rapporti fra e secondo i valori minimi in € 2.738,00, di cui € 438,00 per studio, € 370,00, Pt_2 Pt_1
per fase introduttiva € 1.120,00 per fase istruttoria/trattazione, ed € 810,00, per fase decisionale oltre rimborso forfetario spese (15%), CPA e IVA, se dovute, come per legge, compensandole nella misura dell'80% vista la parziale soccombenza” ,
Era evidente che l'errato iter logico-giuridico-matematico seguito dal Giudice di Primo grado e che aveva portato al rigetto della domanda, aveva conseguentemente indotto lo stesso giudicante a compensare erroneamente ed illegittimamente nella misura dell'80% il pagamento delle spese legali. 8
Invece a seguito dell'accoglimento della domanda e per il principio della soccombenza, le spese del giudizio di primo grado andavano poste interamente a carico del convenuto, oggi odierno appellato,
o quantomeno compensate in misura sicuramente minore rispetto a quello determinato dal Giudice
(terzo motivo ).
La si costituiva in giudizio esponendo che il Giudice di prime cure aveva accertato che Parte_2
oggetto della cessione erano stati i crediti vantati nei confronti del in merito a Controparte_4
1) procedimento civile istaurato contro il innanzi la Corte di Appello di Controparte_4
LE, definito con sentenza n. 1415/2009; procedimento civile pendente davanti alla Corte
d'Appello di LE, per il riconoscimento di alcune riserve apposte nelle scritture contabili per lavori eseguiti dall'ATI.
Successivamente all'atto di cessione era intervenuto nel 2015 l'atto di transazione che aveva consacrato il credito dell'ATI nei confronti del . Controparte_4
In altre parole, la aveva accettato, quale cessionario, gli effetti della transazione posta in Pt_1
essere da , vedendo ridotto il credito che le era stato trasferito e tali fatti erano tutti Pt_2
intervenuti in data successiva alla cessione del credito.
Nessuna di dette statuizioni aveva formato oggetto di specifica impugnazione da parte di , Pt_1
con conseguente formazione del giudicato.
Su tali presupposti il Giudice di primo grado aveva correttamente statuito che “possa bene essere operata fra la stessa il convenuto la compensazione impropria che si verifica quando i contrapporti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto giuridico”.
In primo luogo, in ragione del fatto che difetta nel caso di specie l'accettazione delle cessione (sia espressa che tacita), essendo intervenuta la semplice notifica al debitore ceduto.
In secondo luogo, in quanto nel caso di specie “la gran parte dei crediti opposti in compensazione fanno o riferimento a parcelle di professionisti relative ai crediti ceduti”, il Giudice di prime cure, con statuizione esente da censure e res iudicata, aveva ritenuto compensati, nei limiti dell'importo di € 16.308,88, i crediti opposti da riconducibili alla medesima radice causale del credito Pt_2
di € 8.913,35 riconosciuto dalla stessa e segnatamente: CP_9
€ 8.913,35 di cui alla fattura n. 21143/11 (come riconosciuto dallastessa e da CP_2 Parte_1
(cfr. doc. 4, fasc. di parte Controparte_10 9
€ 503,36, di cui alla fattura di n. 20457/12 (cfr. doc. 6,fasc. di parte OP di I° Pt_2
grado);
€ 780,93 di cui alla fattura di n. 20458/2012 (cfr. doc.7, fasc. di parte OP di I° Pt_2
grado);
€ 798,84, portati dalla fattura di n. 20459/2012 (cfr.doc. 8, fasc. di parte OP di I° Pt_2
grado);
€ 84,94, di cui alla fattura di n. 20813/2012 (cfr. doc. 9,fasc. di parte OP di I° Pt_2
grado);
€ 1.459,12, a titolo di quota parte a carico della mandante per il saldo delle competenze CP_2
dell'Avv. per l'attività espletata in favore dell'ATI nel giudizio n. 2107/2010 r.g. innanzi CP_7
alla Corte di App. di LE (cfr. doc. 10 e doc. 13, fasc. di parte di I° grado); Pt_2
€ 3.768,34, a titolo di quote parte a carico della mandante per spese di lite sostenute da CP_2
in ragione della pronuncia n. 1586/2014 sent. resa dalla Corte di Appello di LE nel Pt_2
giudizio n. 2107/2010 r.g. (cfr. doc. 15, fasc. di parte di I° grado). Pt_2
Il Giudice di prime cure aveva , tuttavia, escluso che le spese sostenute da per parcelle di Pt_2
professionisti per il giudizio n. 2088/2015 avanti al Tribunale di Marsala potessero essere opposte in compensazione al cessionario ex art. 1248 c.c., avendo una diversa radice causale ed essendo sorte successivamente alla cessione, tant'è che le stesse erano state poste a carico esclusivo di
. CP_2
A prescindere da quanto successivamente esposto, in via di appello incidentale, sull'an debeatur in ordine all'insussistenza/estinzione totale del credito ceduto, le doglianze avversarie risultavano infondate in quanto l'art. 1248 c.c. non era invocabile in ipotesi di compensazione impropria.
Sotto altro profilo, rilevava che la tesi avversaria per cui a seguito della notifica della cessione al quest'ultimo non aveva “sollevato alcuna eccezione riservando sul punto un silenzio Parte_2
equiparabile ad una accettazione tacita ” era oltre che fuorviante anche priva di fondamento.
Invero era pacifico che il non aveva eseguito pagamenti in favore del cessionario né, Parte_2
tantomeno, aveva posto in essere alcun altro comportamento idoneo a configurare un'accettazione tacita della cessione di credito.
Tra l'altro, a norma dell'art. 1248 comma 1 c.c., il debitore ceduto non poteva più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al proprio creditore cedente, solo quando 10
lo stesso debitore ceduto aveva espressamente accettato l'avvenuta cessione, poiché soltanto nella suddetta accettazione si poteva ravvisare, con presunzione assoluta, una rinuncia tacita a far valere tale compensazione. La pura e semplice notificazione rendeva inopponibile, a norma dell'art. 1248
comma 2, solo ed unicamente la compensazione con i crediti eventualmente sorti posteriormente.
Infine rilevava che la tesi avversaria era sconfessata dallo stesso art. 1248 c.c. che disciplinava separatamente l'ipotesi di “cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata” con la previsione dell'esclusione della “compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”.
Erano infondate anche le doglianze avversarie sulla dedotta “posteriorità” dei crediti opposti in compensazione in quanto sorti successivamente alla data del 7 giugno 2011 di notifica della cessione del credito.
Invero per stabilire la compensabilità di un credito sotto il profilo temporale, sia nell'ambito dell'art. 56 della legge fallimentare, sia in quello dell'art. 2917 c.c. che, ancora, in quello relativo dell'art. 1248, secondo comma c.c., il momento rilevante era soltanto l'anteriorità della radice causale del credito opposto in compensazione.
Nel caso di specie, i controcrediti vantati dal trovano la loro fonte genetica nel mandato Pt_2
con rappresentanza conferito in sede di costituzione dell'ATI, mandato irrevocabile in forza del quale aveva potuto agire in giudizio contro il , ovvero resistere in Pt_2 Controparte_4
giudizio nei confronti di (nel procedimento tuttora pendente indicato sub vii), anche in nome CP_11
e per conto della mandante . CP_2
L'arco temporale cui fare riferimento per accertare il momento in cui era sorto il credito opposto in compensazione (id est le spese per la difesa nei distinti giudizi) era quindi quello coincidente con il conferimento dei mandati alle liti ai difensori che avevano patrocinato le cause da cui erano sorti i crediti opposti in compensazione.
In forza del regolamento dell'ATI, i rapporti inter partes erano regolati sulla base delle quote di partecipazione all'Associazione Temporanea d'Imprese, per cui era tenuta a rimborsare CP_2
alla le spese da questi sostenute nella stessa percentuale del 20%, sicché correttamente Pt_2
aveva provveduto (e provvede) di volta in volta, ad addebitare le spese sostenute. Pt_2
Ad abundantiam, andava rilevato poi che la pendenza dei giudizi – e quindi la causa genetica dei crediti opposti in compensazione – era espressamente indicata negli atti di cessione per cui non vi 11
era dubbio che i crediti di fossero non solo sorti al momento della cessione, ma Pt_2
addirittura conosciuti dallo stesso cessionario .
Era infondato il secondo motivo di appello concernente la compensazione delle spese legali. Parte appellante si doleva dell'”eccessiva” e “sproporzionata” compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di prime cure nella misura dell'80%.
Le doglianze ex adverso formulate erano confuse e proposte senza alcuna coerenza logico-giuridica tra i vari temi richiamati a sostegno delle conclusioni cui perveniva controparte.
Invero in tema di spese di lite, il Giudice poteva operare la compensazione, totale o parziale, solo se vi era soccombenza reciproca o concorrevano altre gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente nella motivazione.
La nozione di soccombenza reciproca che consentiva la compensazione parziale o totale delle spese processuali, presupponeva -anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si erano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa era stata articolata in più capi e ne erano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità
dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.
Nel caso di specie nonostante il Giudice aveva riconosciuto a un credito notevolmente Pt_1
ridimensionato e corrispondente al 10% della pretesa (€ 691,12 a fronte della richiesta di €
8.086,85), aveva tuttavia compensato l'80% delle spese di lite, ponendo l'altro 20% a carico di
. Pt_2
Ne derivava, pertanto, che contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la percentuale delle spese di lite addebitate al (20%) era maggiore a quella di soccombenza del medesimo Parte_2
convenuto (10%), per cui se sproporzione vi era stata, questa era sicuramente in danno del
. Pt_2
In via incidentale esponeva che il Giudice di prime cure dopo aver correttamente qualificato il caso di specie come compensazione impropria, aveva poi erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina sostanziale di cui all'art. 1248 c.c..
L'operato del Giudice di prime cure andava semmai censurato in senso opposto a quanto dedotto da parte appellante, per l'applicazione concretamente data ai criteri e ai principi sopra richiamati e 12
che aveva consentito all'odierna appellante di ottenere una pronuncia favorevole di pagamento, seppur limitata a qualche centinaia di euro.
Infatti, il primo Giudice aveva erroneamente escluso che le spese sostenute da per le Pt_2
parcelle dei difensori del nel giudizio n. 2088/2015 avanti al Tribunale di Marsala Parte_2
promosso dalla , per i danni asseritamente subiti nel corso dei lavori eseguiti da Parte_4
, potessero essere opposte in compensazione al cessionario ex art. 1248, comma II, c.c., CP_2
“avendo una radice causale diversa ed essendo sorte successivamente alla cessione”, tant'è che le stesse erano state poste a carico esclusivo di . CP_2
In primo luogo, non si trattava di spese successive in quanto erano costi sostenuti per la difesa e rappresentanza dell'operato dell'ATI in un giudizio avente ad oggetto i presunti danni causati al momento dell'esecuzione dei lavori, per cui si trattava di passività che trovano il loro “fatto genetico” in un momento anteriore alla cessione.
In secondo luogo, non era applicabile l'art. 1248 c.c. in quanto andava escluso incontrovertibilmente l'applicabilità alla fattispecie di compensazione impropria “in via estensiva ovvero analogica, della disciplina di cui all'art. 1248 c.c.”.
Ne derivava che non era corretta l'applicazione da parte del Tribunale di Trapani dell'art. 1248 avuto riguardo agli incontestati elementi di fatto emersi in corso di causa.
La OP aveva, infatti, documentato in atti di aver sostenuto, in qualità di capogruppo
Contr mandataria e, quindi, anche per conto di , dei costi per la difesa in giudizio dell' CP_2
Dette circostanze non erano mai state contestate da controparte, la quale, riconoscendo di essere debitrice di per rimborso della quota parte delle spese di lite sostenute per i professionisti Pt_2
di volta in volta incaricati dal , si era limitata ad agire per il residuo richiesto in causa. Parte_2
Ma come già evidenziato, tutte le spese sostenute da e opposte in compensazione nel Pt_2
presente giudizio avevano la medesima radice causale e derivavano sempre dal medesimo rapporto di ATI, sicché era erroneo escludere la compensazione di alcune di esse sulla base del profilo temporale previsto dall'art. 1248 c.c., inapplicabile al caso di specie.
Ne derivava che era errata la decisione del Giudice di primo grado di non ritenere opponibile anche nei confronti di le spese sostenute dal per € 2.387,08, relative al giudizio n. Pt_1 Pt_2
2088/2015 r.g. avanti al Tribunale di Marsala, e conseguentemente andava rigettata la domanda proposta da . Pt_1 13
Doveva quindi dichiararsi il credito azionato da totalmente estinto per compensazione Pt_1
impropria delle ragioni di credito di , di importo esorbitante rispetto al credito ceduto (il Pt_2
controcredito opposto in compensazione dal è pari a € 18.695,96, superiore di € 1.695,96 Parte_2
rispetto a quello oggetto di accertamento), con conseguente condanna di a restituire al Pt_1
l'importo di € 843,16, corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di Pt_2
capitale ( primo motivo ).
L'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal faceva venir meno la situazione di Pt_2
soccombenza del nei confronti di , con la conseguenza che quest'ultima doveva Parte_2 Pt_1
essere condannata alla restituzione delle spese di lite, versate dal in esecuzione della Pt_2
sentenza di prima grado nella misura di € 568,81 come quantificate dal difensore avversario e alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
In subordine, nell'ipotesi in cui la sentenza di secondo grado non modifichi nel merito l'impugnata pronuncia del Tribunale di Trapani, chiedeva , in riforma della predetta sentenza, che la percentuale di compensazione delle spese di lite di primo grado tenesse effettivamente conto del grado di soccombenza di pari a circa il 10% ( secondo motivo ) Pt_2
Il 20 giugno 2024 la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Stante la connessione il primo e il secondo motivo di appello vanno esaminati congiuntamente
E'pacifico che le spese sostenute da per l'importo di euro 16.308,88 ( pg. 8 Pt_2
dell'impugnata sentenza ) si riferiscono a parcelle di professionisti relative al giudizio n. 2088/2015
e fanno riferimento a radici causali diverse;
trattasi di giudizio successivo ed ignoto al momento della cessione del credito dalla alla e che possono essere esclusivamente CP_3 Pt_1
qualificate come richiesta di corresponsione di somme anticipate da nei confronti della Pt_2
. CP_2
La ha quindi operato una compensazione c.d. impropria del proprio controcredito nei Pt_2
confronti della che poteva quindi essere opposta anche alla , cessionaria di CP_3 Pt_1
detto credito.
Invero è pacifico che quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico -
ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla 14
reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione
"impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è
sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente ( Cass. n. 4825 del 19/02/2019 ).
E' stato pure affermato che la compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenza alla proponibilità delle relative eccezioni. Ed
invero, in caso di compensazione impropria, si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, potendo il calcolo delle somme a credito e a debito essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda (Cass. n. 11030/2006; Cass. n. 17390/07).
Nella specie non vi è contestazione circa la corresponsione da parte della degli importi Pt_2
apposti in compensazione aventi origine genetica nello stesso rapporto che ha fatto sorgere il credito della . nei suoi confronti, successivamente ceduto alla CP_2 CP_3 Parte_5
Per le suesposte considerazioni vanno rigettati i primi due motivi di appello proposti dalla Parte_1
[...]
Con l'appello incidentale assume la che il primo Giudice aveva erroneamente escluso che CP_12
le spese dalla stessa sostenute da per le parcelle dei difensori del nel giudizio n. Parte_2
2088/2015 avanti al Tribunale di Marsala promosso da , per i danni asseritamente Parte_4
subiti nel corso dei lavori eseguiti da , potessero essere opposte in compensazione al CP_2
cessionario ex art. 1248, comma II, c.c., “avendo una radice causale diversa ed essendo sorte successivamente alla cessione”, tant'è che le stesse erano state poste a carico esclusivo della
. CP_2
Afferma, in primo luogo, che non si trattava di spese successive in quanto erano o costi sostenuti per la difesa e rappresentanza dell'operato dell'ATI in un giudizio avente ad oggetto i presunti 15
danni causati al momento dell'esecuzione dei lavori, per cui si trattava di passività che trovavano il loro “fatto genetico” in un momento anteriore alla cessione.
In secondo luogo, afferma che non era applicabile alla fattispecie l'art. 1248 c.c.. in via estensiva ovvero analogica, trattandosi di compensazione impropria.
Conseguiva che non era corretta l'applicazione da parte del Tribunale di Trapani dell'art. 1248 c.c. avuto riguardo agli incontestati elementi di fatto.
La ha controdedotto alle predette affermazioni affermando che la cessione del credito è Pt_1
stata notificata all'Ente appellato in data 07 giugno 2011 per stessa ammissione del Pt_2
nella comparsa di costituzione e risposta, mentre tutte le fatture di cui se ne chiedeva la compensazione risultavano emesse tutte in data successiva.
Assume che il ragionamento del Giudice sul punto è corretto ed immune da vizi laddove afferma che “Non lo stesso può dirsi per le spese sostenute da per parcelle di professionisti Pt_2
relative al giudizio n. 2088/2015 le quali fanno riferimento a radici causali diverse;
un giudizio successivo ed ignoto al momento della cessione del credito e che possono essere esclusivamente qualificate come richiesta di corresponsione di somme anticipate da nei confronti di Pt_2
”. CP_2
Orbene si rileva che la società appellante non ha affatto contestato che le parcelle dei difensori del nel giudizio n. 2088/2015 avanti al Tribunale di Marsala promosso dalla , Parte_2 Parte_4
si riferivano a danni asseritamente subiti nel corso dei lavori eseguiti dalla , nella sua CP_2
Contr qualità di appartenenza all' E'quindi evidente che si trattava di passività che trovavano il loro
“fatto genetico” in un momento anteriore alla cessione del credito.
Per le suesposte considerazioni va quindi accolto l'appello incidentale proposto dalla . Pt_2
Va quindi dichiarato che il credito azionato dalla è totalmente estinto per compensazione, Pt_1
con conseguente condanna della a restituire al l'importo di € 843,16, corrisposto Pt_1 Pt_2
in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di capitale.
La , va pure condannata alla restituzione delle spese di lite, versate dal in Pt_1 Pt_2
esecuzione della sentenza di prima grado nella misura di € 568,81 .
Tenuto conto della particolare complessità giuridica della fattispecie e dell'insussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine a talune questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio ( rimase assorbita in detta 16
statuizione il terzo motivo di appello proposto dalla relativo al regolamento delle spese del Pt_1
giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza resa in data 13/14 settembre 2018 dal Tribunale di
Trapani, appellata dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza resa in data 13/14 settembre 2018 dal Tribunale di
[...]
Trapani ed, incidentalmente, da quest'ultimo nei confronti della prima: condanna la a restituire alla l'importo di € 843,16, corrisposto in esecuzione Pt_1 Pt_2
della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della corresponsione e fino al soddisfo;
condanna la a restituire al le spese di lite, versate da quest'ultima in esecuzione Pt_1 Pt_2
della sentenza di prima grado nella misura di € 568,81, oltre interessi legali dalla data della corresponsione e fino al soddisfo;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in LE nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello il 14 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di LE, I Sezione Civile, composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente
2) Dott. Maria Letizia Barone Consigliere
3) Dott. Giovanni Sirchia Giudice Ausiliario
dei quali il terzo relatore ed estensore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 662/2019 del R.G. Cont. Civ. di questa Corte di Appello, posta in decisione il 20 giugno 2024, promossa in questo grado da
in persona del suo legale rappresentante ( P.I. ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Alcamo, c/so Gen. Medici, n. 10, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Labruzzo che la rappresenta e difende, per procura in atti
APPELLANTE
contro in persona del legale Controparte_1
rappresentante (P.I. ), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Milicia con domicilio P.IVA_2
PEC dove dichiara di voler ricever tutte le comunicazioni, Email_1
per procura in atti
APPELLATO ED APPELLANTE INCIDENTALE 2
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per l' appellante: come in atti;
Per l' appellata ed appellante incidentale: come in atti 3
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con sentenza in data 13/14 settembre 2018, il Tribunale di Trapani così disponeva:
“ dichiara la carenza di legittimazione passiva di a promuovere il presente giudizio;
CP_2
condanna in persona del suo legale rappresentante, a corrispondere a CP_3 [...]
, in persona del suo legale Parte_2
rappresentante:
- La somma di € 2.387,08, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo;
- Le spese di lite liquidate in € 2.738,00 per compensi professionali, ed oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
- Le spese di lite liquidate in € 2.738,00 per compensi professionali, ed oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
dichiara che residua un credito di in persona del suo legale rappresentante, nei confronti Parte_1
di , di € 691,12, Parte_2
oltre Iva ed oltre interessi dalla data di corresponsione di detta somma da parte del
[...]
al soddisfo. CP_4
Condanna il , in Parte_2
persona del suo legale rappresentante, a corrispondere a in persona del suo legale Parte_1
rappresentante:
- la somma di € 691,12, oltre Iva ed oltre interessi dalla data di corresponsione di detta somma da parte del comune di al soddisfo;
. CP_4
- Le spese di lite liquidate per l'intero in € 2.738,00 per compensi professionali, ed oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge, compensandole nella misura dell'80%
(riducendosi ad € 475,60, oltre accessori).
Esponeva il primo giudice che l'attrice era priva di legittimazione attiva in ordine alla CP_2
domanda proposta nei confronti della di condanna di quest'ultima della somma di euro CP_5
8.086,65, oltre IVA ed interessi scaturente dai loro rapporti derivanti da un'A.T.I. della quale la prima faceva parte in ragione del 20 % e la seconda in ragione dell'80 % stante che la aveva CP_2
ceduto il proprio credito alla Pt_1 4
Oggetto della cessione erano stati i crediti vantati dall' nei confronti del CP_6 [...]
e successivamente alla cessione era intervenuta nel 2015 una transazione che aveva CP_4
consacrato il credito dell'ATI nei confronti del di nell'importo di euro CP_4 CP_4
85.000,00 e, in conseguenza di ciò, in virtù dell'atto di cessione il credito della ammontava Pt_1
ad euro 17.000,00.
La aveva accettato, quale cessionario, gli effetti della transazione posta in essere dalla Pt_1
venendo in tal modo ridotto il credito che le era stato trasferito e tali fatti erano CP_5
intervenuti in data successiva alla cessione del credito.
Consegue che poteva essere operata tra la e e la la compensazione impropria che Pt_1 CP_5
si verificava quando i contrapposti crediti e debiti delle parti avevano origine da un unico rapporto giuridico.
Gran parte dei crediti opposti in compensazione fanno riferimento a parcelle di professioni relative ai crediti ceduti.
Le spese sostenute dalla concernevano parcelle di professionisti relative al giudizio n. Pt_2
2088/2015 e facevano riferimento a radici causali diverse;
detto giudizio era successivo ed ignoto al momento della cessione del credito e in relazione a dette spese era stata formulata la richiesta di corresponsione di somme anticipate dalla nei confronti della . Pt_2 CP_2
In relazione ai crediti opposti in compensazione dalla potevano essere compensati fino Pt_2
alla concorrenza di € 17.000,00 nei confronti della nella qualità di cessionario di , i Pt_1 CP_2
seguenti crediti:
1) € 8.913,35 di cui alla fattura n. 21143/11 (come riconosciuto dalla stessa e da CP_2
Parte_1
2) € 503,36, di cui alla fattura di OP n. 20457/12;
3) € 780,93 di cui alla fattura di OP n. 20458/2012 ;
4) € 798,84, portati dalla fattura di n. 20459/2012; Pt_2
5) € 84,94, di cui alla fattura di n. 20813/2012 ; Pt_2
6) € 1.459,12, a titolo di quota parte a carico della mandante per il saldo delle competenze CP_2
dell'Avv. per l'attività espletata in favore dell'ATI nel giudizio n. 2107/2010 r.g. innanzi CP_7
alla Corte di App. di LE;
5
7) € 3.768,34, a titolo di quote parte a carico della mandante per spese di lite sostenute da CP_2
in ragione della pronuncia n. 1586/2014 sent. resa dalla Corte di Appello di LE nel Pt_2
giudizio n. 2107/2010 r.g.;
per un totale di € 16.308,88, restando quindi un credito della nei confronti della Pt_1 Pt_2
pari ad € 691,12, oltre Iva ed oltre interessi dalla data di corresponsione di detta somma da parte del
Comune di al soddisfo. CP_4
In relazione ai crediti opposti in compensazione da questi potevano essere opposti Pt_2
esclusivamente a e la stessa andava pertanto condannata al pagamento della somma di € CP_2
2.387,08, oltre interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo, per le seguenti voci:
8) € 484,39, a titolo di quota parte a carico della mandante per il compenso dell'Avv. CP_2
Milicia per l'attività espletata in favore dell'ATI nel giudizio n. 2088/2015 r.g. innanzi alla
Tribunale di Marsala
9) € 939,67, a titolo di quota parte a carico della mandante per il compenso dell'Avv. CP_2
Mìlicia per l'attività istruttoria e decisionale espletata in favore dell'ATI nel giudizio n. 2088/2015
r.g. innanzi al Tribunale di Marsala;
10) € 963,02 a titolo di quota parte a carico della mandante per il saldo delle competenze CP_2
dell'Avv. G.Gandolfo, quale codifensore con l'Avv. Mìlicia, per l'attività espletata in favore dell'ATI nel giudizio n. 2088/2015 r.g. innanzi al Tribunale di Marsala.
Le spese seguivano la soccombenza e, ex D.M. n. 55 del 2014, così come integrato dal D.M 37 del
2018., e andavano o liquidate per l'intero:
- nei rapporti fra e secondo i valori minimi in € 2.738,00, di cui € 438,00 per CP_2 Pt_2
studio, € 370,00, per fase introduttiva € 1.120,00 per fase istruttoria/trattazione, ed € 810,00, per fase decisionale oltre rimborso forfetario spese (15%), CPA e IVA, se dovute, come per legge.
- nei rapporti fra e secondo i valori minimi in € 2.738,00, di cui € 438,00 per Pt_2 Pt_1
studio, € 370,00, per fase introduttiva € 1.120,00 per fase istruttoria/trattazione, ed € 810,00, per fase decisionale oltre rimborso forfetario spese (15%), CPA e IVA, se dovute, come per legge, compensandole nella misura dell'80% vista la parziale soccombenza.
Avverso la predetta sentenza la proponeva appello nei confronti del Parte_1 [...]
sponendo che con atto di cessione del credito Controparte_1 6
del 16 novembre 2010 la società le aveva ceduto pro soluto, che Controparte_8
aveva accettato, il credito vantato nei confronti del Comune di in virtù dell'accordo CP_4
transattivo predetto, per la somma di €. 85.000,00 oltre iva, stipulato tra il predetto Comune di ed il Consorzio fra , capogruppo CP_4 Parte_3
dell'ATI alla quale aveva partecipato la con un quota pari al 20%,e, pertanto, in virtù CP_3
della predetta cessione essa appellante era subentrata nella posizione della società e CP_3
vantava conseguentemente un credito nei confronti del Consorzio fra Parte_2
pari ad €. 17.000,00 oltre iva.
[...] Parte_3
L'atto di cessione del credito era stato notificato ad istanza del cedente alla debitrice in data 07 giugno 2011.
A tale nota il debitore ceduto non aveva sollevato alcuna eccezione riservando sul punto un silenzio equiparabile ad una accettazione tacita.
Osservava in proposito che l'accettazione della cessione del credito era un atto a forma libera, non richiedendo l'art. 1264 c.c., alcuna forma vincolata, con la conseguenza che, in assenza di una previsione normativa in tal senso, non poteva ritenersi che il legislatore all'art. 1248 c.c., comma 1,
faceva riferimento ad una "accettazione espressa" come riteneva invece, erroneamente, la società
ricorrente” .
Per tale motivo, tenuto conto dell'avvenuta tacita accettazione della cessione del credito notificata alla debitrice, oggi appellata, in data 07.06.2011, l'eccepita compensazione era assolutamente inammissibile ed inopponibile all'odierna comparente così come disposto dall'art. 1248 cod. civ..
Inoltre riteneva erroneamente il Giudice di primo grado che il caso di specie era da annoverare nell'ambito della compensazione impropria.
Invero nel caso di specie non poteva trovare alcun alloggio nemmeno la cosiddetta compensazione impropria che si verificava quando i contrapposti crediti e debiti delle parti avevano origine da un unico rapporto e rendeva inapplicabili le sole norme processuali che ponevano preclusioni o decadenza alla proponibilità delle relative eccezioni.
Era evidente l'errore nell'applicazione e nell'interpretazione dell'art. 1248 cod. civ. fornita dal
Giudice di prime cure laddove aveva provveduto alla compensazione tra l'appellato e Pt_2
l'appellante senza tenere minimamente in considerazione l'avvenuta notifica della cessione Pt_1
del credito al debitore ceduto, e l'avvenuta accettazione di quest'ultimo ( primo motivo ). 7
Inoltre la compensazione chiesta dall'appellata, ed erroneamente accolta dal primo Giudice, trovava un ulteriore limite temporale sancito dall'art. 1248 comma II cod. civ.,
Infatti la cessione del credito era stata notificata all'Ente appellato in data 07 giugno 2011 per stessa ammissione del nella comparsa di costituzione e risposta, mentre tutte le fatture di cui Pt_2
se ne chiedeva la compensazione risultavano emesse tutte in data successiva.
Conseguentemente anche per tale ulteriore motivo, alcuna compensazione doveva essere disposta tra il debitore ed il cessionario - terzo creditore Pt_2 Parte_1
Tutte le censure sollevate mostrano un iter logico – giuridico seguito dal giudice di prime cure assolutamente errato, illogico, e contraddittorio nella motivazione e pertanto meritevole di censura
(secondo motivo ).
Osservava che la compensazione delle spese legali nella misura dell'80% non poteva non essere ritenuta eccessiva e sproporzionata rispetto all'attività svolta dalle parti, alle domande da queste avanzate ed all'accoglimento delle stesse il tutto senza una precisa motivazione.
Invero il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi doveva trovare un adeguato supporto motivazionale, anche se, a tal fine, non era necessaria l'adozione di motivazioni specificamente riferite a detto provvedimento purché, tuttavia, le ragioni giustificatrici dello stesso fossero chiaramente desumibili dal complesso della motivazione adottata, e fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito poteva essere censurata in cassazione quando la motivazione era illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza od erroneità, il processo decisionale.
Nell'impugnata sentenza si leggeva espressamente, senza alcun cenno di motivazione, “nei rapporti fra e secondo i valori minimi in € 2.738,00, di cui € 438,00 per studio, € 370,00, Pt_2 Pt_1
per fase introduttiva € 1.120,00 per fase istruttoria/trattazione, ed € 810,00, per fase decisionale oltre rimborso forfetario spese (15%), CPA e IVA, se dovute, come per legge, compensandole nella misura dell'80% vista la parziale soccombenza” ,
Era evidente che l'errato iter logico-giuridico-matematico seguito dal Giudice di Primo grado e che aveva portato al rigetto della domanda, aveva conseguentemente indotto lo stesso giudicante a compensare erroneamente ed illegittimamente nella misura dell'80% il pagamento delle spese legali. 8
Invece a seguito dell'accoglimento della domanda e per il principio della soccombenza, le spese del giudizio di primo grado andavano poste interamente a carico del convenuto, oggi odierno appellato,
o quantomeno compensate in misura sicuramente minore rispetto a quello determinato dal Giudice
(terzo motivo ).
La si costituiva in giudizio esponendo che il Giudice di prime cure aveva accertato che Parte_2
oggetto della cessione erano stati i crediti vantati nei confronti del in merito a Controparte_4
1) procedimento civile istaurato contro il innanzi la Corte di Appello di Controparte_4
LE, definito con sentenza n. 1415/2009; procedimento civile pendente davanti alla Corte
d'Appello di LE, per il riconoscimento di alcune riserve apposte nelle scritture contabili per lavori eseguiti dall'ATI.
Successivamente all'atto di cessione era intervenuto nel 2015 l'atto di transazione che aveva consacrato il credito dell'ATI nei confronti del . Controparte_4
In altre parole, la aveva accettato, quale cessionario, gli effetti della transazione posta in Pt_1
essere da , vedendo ridotto il credito che le era stato trasferito e tali fatti erano tutti Pt_2
intervenuti in data successiva alla cessione del credito.
Nessuna di dette statuizioni aveva formato oggetto di specifica impugnazione da parte di , Pt_1
con conseguente formazione del giudicato.
Su tali presupposti il Giudice di primo grado aveva correttamente statuito che “possa bene essere operata fra la stessa il convenuto la compensazione impropria che si verifica quando i contrapporti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto giuridico”.
In primo luogo, in ragione del fatto che difetta nel caso di specie l'accettazione delle cessione (sia espressa che tacita), essendo intervenuta la semplice notifica al debitore ceduto.
In secondo luogo, in quanto nel caso di specie “la gran parte dei crediti opposti in compensazione fanno o riferimento a parcelle di professionisti relative ai crediti ceduti”, il Giudice di prime cure, con statuizione esente da censure e res iudicata, aveva ritenuto compensati, nei limiti dell'importo di € 16.308,88, i crediti opposti da riconducibili alla medesima radice causale del credito Pt_2
di € 8.913,35 riconosciuto dalla stessa e segnatamente: CP_9
€ 8.913,35 di cui alla fattura n. 21143/11 (come riconosciuto dallastessa e da CP_2 Parte_1
(cfr. doc. 4, fasc. di parte Controparte_10 9
€ 503,36, di cui alla fattura di n. 20457/12 (cfr. doc. 6,fasc. di parte OP di I° Pt_2
grado);
€ 780,93 di cui alla fattura di n. 20458/2012 (cfr. doc.7, fasc. di parte OP di I° Pt_2
grado);
€ 798,84, portati dalla fattura di n. 20459/2012 (cfr.doc. 8, fasc. di parte OP di I° Pt_2
grado);
€ 84,94, di cui alla fattura di n. 20813/2012 (cfr. doc. 9,fasc. di parte OP di I° Pt_2
grado);
€ 1.459,12, a titolo di quota parte a carico della mandante per il saldo delle competenze CP_2
dell'Avv. per l'attività espletata in favore dell'ATI nel giudizio n. 2107/2010 r.g. innanzi CP_7
alla Corte di App. di LE (cfr. doc. 10 e doc. 13, fasc. di parte di I° grado); Pt_2
€ 3.768,34, a titolo di quote parte a carico della mandante per spese di lite sostenute da CP_2
in ragione della pronuncia n. 1586/2014 sent. resa dalla Corte di Appello di LE nel Pt_2
giudizio n. 2107/2010 r.g. (cfr. doc. 15, fasc. di parte di I° grado). Pt_2
Il Giudice di prime cure aveva , tuttavia, escluso che le spese sostenute da per parcelle di Pt_2
professionisti per il giudizio n. 2088/2015 avanti al Tribunale di Marsala potessero essere opposte in compensazione al cessionario ex art. 1248 c.c., avendo una diversa radice causale ed essendo sorte successivamente alla cessione, tant'è che le stesse erano state poste a carico esclusivo di
. CP_2
A prescindere da quanto successivamente esposto, in via di appello incidentale, sull'an debeatur in ordine all'insussistenza/estinzione totale del credito ceduto, le doglianze avversarie risultavano infondate in quanto l'art. 1248 c.c. non era invocabile in ipotesi di compensazione impropria.
Sotto altro profilo, rilevava che la tesi avversaria per cui a seguito della notifica della cessione al quest'ultimo non aveva “sollevato alcuna eccezione riservando sul punto un silenzio Parte_2
equiparabile ad una accettazione tacita ” era oltre che fuorviante anche priva di fondamento.
Invero era pacifico che il non aveva eseguito pagamenti in favore del cessionario né, Parte_2
tantomeno, aveva posto in essere alcun altro comportamento idoneo a configurare un'accettazione tacita della cessione di credito.
Tra l'altro, a norma dell'art. 1248 comma 1 c.c., il debitore ceduto non poteva più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al proprio creditore cedente, solo quando 10
lo stesso debitore ceduto aveva espressamente accettato l'avvenuta cessione, poiché soltanto nella suddetta accettazione si poteva ravvisare, con presunzione assoluta, una rinuncia tacita a far valere tale compensazione. La pura e semplice notificazione rendeva inopponibile, a norma dell'art. 1248
comma 2, solo ed unicamente la compensazione con i crediti eventualmente sorti posteriormente.
Infine rilevava che la tesi avversaria era sconfessata dallo stesso art. 1248 c.c. che disciplinava separatamente l'ipotesi di “cessione non accettata dal debitore, ma a questo notificata” con la previsione dell'esclusione della “compensazione dei crediti sorti posteriormente alla notificazione”.
Erano infondate anche le doglianze avversarie sulla dedotta “posteriorità” dei crediti opposti in compensazione in quanto sorti successivamente alla data del 7 giugno 2011 di notifica della cessione del credito.
Invero per stabilire la compensabilità di un credito sotto il profilo temporale, sia nell'ambito dell'art. 56 della legge fallimentare, sia in quello dell'art. 2917 c.c. che, ancora, in quello relativo dell'art. 1248, secondo comma c.c., il momento rilevante era soltanto l'anteriorità della radice causale del credito opposto in compensazione.
Nel caso di specie, i controcrediti vantati dal trovano la loro fonte genetica nel mandato Pt_2
con rappresentanza conferito in sede di costituzione dell'ATI, mandato irrevocabile in forza del quale aveva potuto agire in giudizio contro il , ovvero resistere in Pt_2 Controparte_4
giudizio nei confronti di (nel procedimento tuttora pendente indicato sub vii), anche in nome CP_11
e per conto della mandante . CP_2
L'arco temporale cui fare riferimento per accertare il momento in cui era sorto il credito opposto in compensazione (id est le spese per la difesa nei distinti giudizi) era quindi quello coincidente con il conferimento dei mandati alle liti ai difensori che avevano patrocinato le cause da cui erano sorti i crediti opposti in compensazione.
In forza del regolamento dell'ATI, i rapporti inter partes erano regolati sulla base delle quote di partecipazione all'Associazione Temporanea d'Imprese, per cui era tenuta a rimborsare CP_2
alla le spese da questi sostenute nella stessa percentuale del 20%, sicché correttamente Pt_2
aveva provveduto (e provvede) di volta in volta, ad addebitare le spese sostenute. Pt_2
Ad abundantiam, andava rilevato poi che la pendenza dei giudizi – e quindi la causa genetica dei crediti opposti in compensazione – era espressamente indicata negli atti di cessione per cui non vi 11
era dubbio che i crediti di fossero non solo sorti al momento della cessione, ma Pt_2
addirittura conosciuti dallo stesso cessionario .
Era infondato il secondo motivo di appello concernente la compensazione delle spese legali. Parte appellante si doleva dell'”eccessiva” e “sproporzionata” compensazione delle spese di lite operata dal Giudice di prime cure nella misura dell'80%.
Le doglianze ex adverso formulate erano confuse e proposte senza alcuna coerenza logico-giuridica tra i vari temi richiamati a sostegno delle conclusioni cui perveniva controparte.
Invero in tema di spese di lite, il Giudice poteva operare la compensazione, totale o parziale, solo se vi era soccombenza reciproca o concorrevano altre gravi ed eccezionali ragioni da indicare esplicitamente nella motivazione.
La nozione di soccombenza reciproca che consentiva la compensazione parziale o totale delle spese processuali, presupponeva -anche in relazione al principio di causalità - una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si erano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l'accoglimento parziale dell'unica domanda proposta, allorchè essa era stata articolata in più capi e ne erano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità
dell'accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo.
Nel caso di specie nonostante il Giudice aveva riconosciuto a un credito notevolmente Pt_1
ridimensionato e corrispondente al 10% della pretesa (€ 691,12 a fronte della richiesta di €
8.086,85), aveva tuttavia compensato l'80% delle spese di lite, ponendo l'altro 20% a carico di
. Pt_2
Ne derivava, pertanto, che contrariamente a quanto sostenuto da controparte, la percentuale delle spese di lite addebitate al (20%) era maggiore a quella di soccombenza del medesimo Parte_2
convenuto (10%), per cui se sproporzione vi era stata, questa era sicuramente in danno del
. Pt_2
In via incidentale esponeva che il Giudice di prime cure dopo aver correttamente qualificato il caso di specie come compensazione impropria, aveva poi erroneamente ritenuto applicabile alla fattispecie la disciplina sostanziale di cui all'art. 1248 c.c..
L'operato del Giudice di prime cure andava semmai censurato in senso opposto a quanto dedotto da parte appellante, per l'applicazione concretamente data ai criteri e ai principi sopra richiamati e 12
che aveva consentito all'odierna appellante di ottenere una pronuncia favorevole di pagamento, seppur limitata a qualche centinaia di euro.
Infatti, il primo Giudice aveva erroneamente escluso che le spese sostenute da per le Pt_2
parcelle dei difensori del nel giudizio n. 2088/2015 avanti al Tribunale di Marsala Parte_2
promosso dalla , per i danni asseritamente subiti nel corso dei lavori eseguiti da Parte_4
, potessero essere opposte in compensazione al cessionario ex art. 1248, comma II, c.c., CP_2
“avendo una radice causale diversa ed essendo sorte successivamente alla cessione”, tant'è che le stesse erano state poste a carico esclusivo di . CP_2
In primo luogo, non si trattava di spese successive in quanto erano costi sostenuti per la difesa e rappresentanza dell'operato dell'ATI in un giudizio avente ad oggetto i presunti danni causati al momento dell'esecuzione dei lavori, per cui si trattava di passività che trovano il loro “fatto genetico” in un momento anteriore alla cessione.
In secondo luogo, non era applicabile l'art. 1248 c.c. in quanto andava escluso incontrovertibilmente l'applicabilità alla fattispecie di compensazione impropria “in via estensiva ovvero analogica, della disciplina di cui all'art. 1248 c.c.”.
Ne derivava che non era corretta l'applicazione da parte del Tribunale di Trapani dell'art. 1248 avuto riguardo agli incontestati elementi di fatto emersi in corso di causa.
La OP aveva, infatti, documentato in atti di aver sostenuto, in qualità di capogruppo
Contr mandataria e, quindi, anche per conto di , dei costi per la difesa in giudizio dell' CP_2
Dette circostanze non erano mai state contestate da controparte, la quale, riconoscendo di essere debitrice di per rimborso della quota parte delle spese di lite sostenute per i professionisti Pt_2
di volta in volta incaricati dal , si era limitata ad agire per il residuo richiesto in causa. Parte_2
Ma come già evidenziato, tutte le spese sostenute da e opposte in compensazione nel Pt_2
presente giudizio avevano la medesima radice causale e derivavano sempre dal medesimo rapporto di ATI, sicché era erroneo escludere la compensazione di alcune di esse sulla base del profilo temporale previsto dall'art. 1248 c.c., inapplicabile al caso di specie.
Ne derivava che era errata la decisione del Giudice di primo grado di non ritenere opponibile anche nei confronti di le spese sostenute dal per € 2.387,08, relative al giudizio n. Pt_1 Pt_2
2088/2015 r.g. avanti al Tribunale di Marsala, e conseguentemente andava rigettata la domanda proposta da . Pt_1 13
Doveva quindi dichiararsi il credito azionato da totalmente estinto per compensazione Pt_1
impropria delle ragioni di credito di , di importo esorbitante rispetto al credito ceduto (il Pt_2
controcredito opposto in compensazione dal è pari a € 18.695,96, superiore di € 1.695,96 Parte_2
rispetto a quello oggetto di accertamento), con conseguente condanna di a restituire al Pt_1
l'importo di € 843,16, corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di Pt_2
capitale ( primo motivo ).
L'accoglimento dell'appello incidentale proposto dal faceva venir meno la situazione di Pt_2
soccombenza del nei confronti di , con la conseguenza che quest'ultima doveva Parte_2 Pt_1
essere condannata alla restituzione delle spese di lite, versate dal in esecuzione della Pt_2
sentenza di prima grado nella misura di € 568,81 come quantificate dal difensore avversario e alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
In subordine, nell'ipotesi in cui la sentenza di secondo grado non modifichi nel merito l'impugnata pronuncia del Tribunale di Trapani, chiedeva , in riforma della predetta sentenza, che la percentuale di compensazione delle spese di lite di primo grado tenesse effettivamente conto del grado di soccombenza di pari a circa il 10% ( secondo motivo ) Pt_2
Il 20 giugno 2024 la causa veniva posta in decisione con la concessione alle parti dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi.
Stante la connessione il primo e il secondo motivo di appello vanno esaminati congiuntamente
E'pacifico che le spese sostenute da per l'importo di euro 16.308,88 ( pg. 8 Pt_2
dell'impugnata sentenza ) si riferiscono a parcelle di professionisti relative al giudizio n. 2088/2015
e fanno riferimento a radici causali diverse;
trattasi di giudizio successivo ed ignoto al momento della cessione del credito dalla alla e che possono essere esclusivamente CP_3 Pt_1
qualificate come richiesta di corresponsione di somme anticipate da nei confronti della Pt_2
. CP_2
La ha quindi operato una compensazione c.d. impropria del proprio controcredito nei Pt_2
confronti della che poteva quindi essere opposta anche alla , cessionaria di CP_3 Pt_1
detto credito.
Invero è pacifico che quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico -
ancorché complesso - rapporto, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione "propria", bensì ad un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla 14
reciproca concorrenza, cui il giudice può procedere senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale. Tale accertamento, che si sostanzia in una compensazione
"impropria", pur producendo risultati analoghi a quelli della compensazione "propria", non è
sottoposto alla relativa disciplina tipica, sia processuale sia sostanziale, ivi compresa quella contenuta nell'art. 1248 c.c., riguardante l'inopponibilità al cessionario, da parte del debitore che abbia accettato puramente e semplicemente la cessione, della compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente ( Cass. n. 4825 del 19/02/2019 ).
E' stato pure affermato che la compensazione impropria, che si verifica quando i contrapposti crediti e debiti delle parti hanno origine da un unico rapporto, rende inapplicabili le sole norme processuali che pongono preclusioni o decadenza alla proponibilità delle relative eccezioni. Ed
invero, in caso di compensazione impropria, si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale, potendo il calcolo delle somme a credito e a debito essere compiuto dal giudice anche d'ufficio, in sede di accertamento della fondatezza della domanda (Cass. n. 11030/2006; Cass. n. 17390/07).
Nella specie non vi è contestazione circa la corresponsione da parte della degli importi Pt_2
apposti in compensazione aventi origine genetica nello stesso rapporto che ha fatto sorgere il credito della . nei suoi confronti, successivamente ceduto alla CP_2 CP_3 Parte_5
Per le suesposte considerazioni vanno rigettati i primi due motivi di appello proposti dalla Parte_1
[...]
Con l'appello incidentale assume la che il primo Giudice aveva erroneamente escluso che CP_12
le spese dalla stessa sostenute da per le parcelle dei difensori del nel giudizio n. Parte_2
2088/2015 avanti al Tribunale di Marsala promosso da , per i danni asseritamente Parte_4
subiti nel corso dei lavori eseguiti da , potessero essere opposte in compensazione al CP_2
cessionario ex art. 1248, comma II, c.c., “avendo una radice causale diversa ed essendo sorte successivamente alla cessione”, tant'è che le stesse erano state poste a carico esclusivo della
. CP_2
Afferma, in primo luogo, che non si trattava di spese successive in quanto erano o costi sostenuti per la difesa e rappresentanza dell'operato dell'ATI in un giudizio avente ad oggetto i presunti 15
danni causati al momento dell'esecuzione dei lavori, per cui si trattava di passività che trovavano il loro “fatto genetico” in un momento anteriore alla cessione.
In secondo luogo, afferma che non era applicabile alla fattispecie l'art. 1248 c.c.. in via estensiva ovvero analogica, trattandosi di compensazione impropria.
Conseguiva che non era corretta l'applicazione da parte del Tribunale di Trapani dell'art. 1248 c.c. avuto riguardo agli incontestati elementi di fatto.
La ha controdedotto alle predette affermazioni affermando che la cessione del credito è Pt_1
stata notificata all'Ente appellato in data 07 giugno 2011 per stessa ammissione del Pt_2
nella comparsa di costituzione e risposta, mentre tutte le fatture di cui se ne chiedeva la compensazione risultavano emesse tutte in data successiva.
Assume che il ragionamento del Giudice sul punto è corretto ed immune da vizi laddove afferma che “Non lo stesso può dirsi per le spese sostenute da per parcelle di professionisti Pt_2
relative al giudizio n. 2088/2015 le quali fanno riferimento a radici causali diverse;
un giudizio successivo ed ignoto al momento della cessione del credito e che possono essere esclusivamente qualificate come richiesta di corresponsione di somme anticipate da nei confronti di Pt_2
”. CP_2
Orbene si rileva che la società appellante non ha affatto contestato che le parcelle dei difensori del nel giudizio n. 2088/2015 avanti al Tribunale di Marsala promosso dalla , Parte_2 Parte_4
si riferivano a danni asseritamente subiti nel corso dei lavori eseguiti dalla , nella sua CP_2
Contr qualità di appartenenza all' E'quindi evidente che si trattava di passività che trovavano il loro
“fatto genetico” in un momento anteriore alla cessione del credito.
Per le suesposte considerazioni va quindi accolto l'appello incidentale proposto dalla . Pt_2
Va quindi dichiarato che il credito azionato dalla è totalmente estinto per compensazione, Pt_1
con conseguente condanna della a restituire al l'importo di € 843,16, corrisposto Pt_1 Pt_2
in esecuzione della sentenza di primo grado, a titolo di capitale.
La , va pure condannata alla restituzione delle spese di lite, versate dal in Pt_1 Pt_2
esecuzione della sentenza di prima grado nella misura di € 568,81 .
Tenuto conto della particolare complessità giuridica della fattispecie e dell'insussistenza di un consolidato orientamento giurisprudenziale in ordine a talune questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio ( rimase assorbita in detta 16
statuizione il terzo motivo di appello proposto dalla relativo al regolamento delle spese del Pt_1
giudizio di primo grado.
P.Q.M.
La Corte, in parziale riforma della sentenza resa in data 13/14 settembre 2018 dal Tribunale di
Trapani, appellata dalla nei confronti del Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza resa in data 13/14 settembre 2018 dal Tribunale di
[...]
Trapani ed, incidentalmente, da quest'ultimo nei confronti della prima: condanna la a restituire alla l'importo di € 843,16, corrisposto in esecuzione Pt_1 Pt_2
della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data della corresponsione e fino al soddisfo;
condanna la a restituire al le spese di lite, versate da quest'ultima in esecuzione Pt_1 Pt_2
della sentenza di prima grado nella misura di € 568,81, oltre interessi legali dalla data della corresponsione e fino al soddisfo;
compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Così deciso in LE nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di
Appello il 14 novembre 2024
Il Giudice Ausiliario Il Presidente