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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 16/12/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Il Tribunale, nella persona di
Dott. ssa Sabrina Carbini: Presidente rel.
Dott. Egidio De Leone: Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa: Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale nella causa civile di I Grado iscritta al N. 225/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. CALANDRINI Parte_1 C.F._1
LO e dell'avv. MANGLAVITI TOMMASO ) con elezione di C.F._2 domicilio presso avv. CALANDRINI LO;
e
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Mistura Lucia Parte_2 C.F._3
e elett. te dom. ta presso il suo studio in Urbino
Ricorrenti
E
Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della Repubblica intervenuto pagina 1 di 3 Oggetto: separazione e Divorzio congiunto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso congiunto le parti deducevano:
Urbino il 7.1.2011.
Chiedono ora la dichiarazione di separazione e all'esito la sentenza di divorzio.
Viene dichiarata la separazione essendo pacifico che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile
Il Tribunale, valutate le condizioni le condizioni di cui al ricorso stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge numero 898/70 e successive modificazioni.
pagina 2 di 3 Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e mandando l'Ufficiale di Parte_1 Parte_2
Stato civile del Comune di Urbino per l'annotazione nel registro, alle condizioni di cui al ricorso da intendersi in questa sede integralmente riportate.
Detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. rimette la causa in istruttoria come da separata contestuale ordinanza.
Cosi' deciso in data 16/12/2025 .
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Urbino
Il Tribunale, nella persona di
Dott. ssa Sabrina Carbini: Presidente rel.
Dott. Egidio De Leone: Giudice
Dott. Francesco Paolo Grippa: Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA parziale nella causa civile di I Grado iscritta al N. 225/2025 R.G. promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell' avv. CALANDRINI Parte_1 C.F._1
LO e dell'avv. MANGLAVITI TOMMASO ) con elezione di C.F._2 domicilio presso avv. CALANDRINI LO;
e
(C.F. rappresentata e difesa dall'avv. Mistura Lucia Parte_2 C.F._3
e elett. te dom. ta presso il suo studio in Urbino
Ricorrenti
E
Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della Repubblica intervenuto pagina 1 di 3 Oggetto: separazione e Divorzio congiunto -
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso
Motivi della decisione
Con ricorso congiunto le parti deducevano:
Urbino il 7.1.2011.
Chiedono ora la dichiarazione di separazione e all'esito la sentenza di divorzio.
Viene dichiarata la separazione essendo pacifico che la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile
Il Tribunale, valutate le condizioni le condizioni di cui al ricorso stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto la separazione alle condizioni pattuite tra i coniugi non è contraria alla legge, all'ordine pubblico o all'interesse familiare.
Rileva il Tribunale che con lo stesso ricorso introduttivo, ai sensi dell'articolo 473 bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronunzia.
Deve rilevarsi, tuttavia, che tale domanda non è ancora procedibile, non essendo ancora decorso il termine indicato all'articolo 3, n. 2, lettera b), della legge numero 898/70 e successive modificazioni.
pagina 2 di 3 Pertanto, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, il quale trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e quindi ai sensi dell'articolo 127 ter 5° comma c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato, provvederà ad acquisire, sempre con le modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 898/1970. Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale di e mandando l'Ufficiale di Parte_1 Parte_2
Stato civile del Comune di Urbino per l'annotazione nel registro, alle condizioni di cui al ricorso da intendersi in questa sede integralmente riportate.
Detta annotazione avrà effetto sino a quando permarrà lo stato di separazione personale.
Manda pertanto la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passato in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile affinché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge. rimette la causa in istruttoria come da separata contestuale ordinanza.
Cosi' deciso in data 16/12/2025 .
Il Presidente est.
Dott. ssa Sabrina Carbini
pagina 3 di 3