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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VI, sentenza 27/01/2026, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 886/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4399/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18723/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240729457650 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente aveva impugnato cartella esattoriale n. 07120240072945765000 derivante dal controllo formale ex art. 36 bis DPR 600/73 del mod. unico prodotto per l'anno d'imposta 2020.
Con l'atto impugnato veniva recuperato il credito d'imposta per canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda ex art. 28 D.L. 34/2020, come da avviso bonario inviato alla parte, per l'importo di euro
7.368,00, in ragione della mancata presentazione ed evidenziazione nel quadro RU della prodotta dichiarazione.
A fondamento del ricorso la società aveva allegato la spettanza del credito utilizzato in compensazione, precisando di essere stata titolare, nell'anno in contestazione, di tre diversi contratti di locazione ad uso commerciale, e di aver presentato dichiarazione integrativa a seguito del pervenimento dell'avviso bonario, comprensiva del quadro RU.
Si era costituito l'ufficio, deducendo di aver proceduto allo sgravio parziale e alla rideterminazione delle somme dovute, previa verifica dei requisiti di fatturato, non riconoscendo il credito per locazione in relazione ai contratti non riconducibili alla società, ed in ogni caso già cessati all'epoca del credito.
Il ricorso è stato accolto in primo grado.
Ha proposto appello l'Ufficio di avere disposto lo sgravio parziale degli importi a ruolo dopo aver riconosciuto, previa verifica del fatturato -non a seguito di riscontro positivo dello stesso, come affermato dai Primi giudici- la spettanza del credito da locazione derivante da un solo contratto ancora in essere all'epoca, ossia nell'anno d'imposta 2020 (oggetto di recupero nella cartella di pagamento) precisamente quello concluso tra la Res_1 e il signor Nominativo_1, valido dal 01/08/2000 al 31/12/2024, lasciando a ruolo, vista l'impossibilità di ricondurre gli altri contratti alla contribuente, la parte restante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Il credito va, infatti, riconosciuto anche per i canoni relativi ai contratti per i quali l'Ufficio aveva negatolo lo sgravio, posto che dalla documentazione allegata dalla contribuente emerge che trattasi di rapporti locatizi nei quali la medesima è subentrata a precedente locatario (Società_1 s.a.s.) e per i quali ha corrisposto il canone nel periodo in verifica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la conferma della sentenza impugnata. Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione di parte appellata. Rigetta l'appello; Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 6, riunita in udienza il
19/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MAISANO GIULIO, Presidente
BONAVOLONTA' GABRIELLA, Relatore
RANIERI VINCENZO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4399/2025 depositato il 11/06/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18723/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
12 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240729457650 IRPEF-CREDITI DI IMPOSTA 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 299/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente aveva impugnato cartella esattoriale n. 07120240072945765000 derivante dal controllo formale ex art. 36 bis DPR 600/73 del mod. unico prodotto per l'anno d'imposta 2020.
Con l'atto impugnato veniva recuperato il credito d'imposta per canoni di locazione, leasing, concessione o affitto d'azienda ex art. 28 D.L. 34/2020, come da avviso bonario inviato alla parte, per l'importo di euro
7.368,00, in ragione della mancata presentazione ed evidenziazione nel quadro RU della prodotta dichiarazione.
A fondamento del ricorso la società aveva allegato la spettanza del credito utilizzato in compensazione, precisando di essere stata titolare, nell'anno in contestazione, di tre diversi contratti di locazione ad uso commerciale, e di aver presentato dichiarazione integrativa a seguito del pervenimento dell'avviso bonario, comprensiva del quadro RU.
Si era costituito l'ufficio, deducendo di aver proceduto allo sgravio parziale e alla rideterminazione delle somme dovute, previa verifica dei requisiti di fatturato, non riconoscendo il credito per locazione in relazione ai contratti non riconducibili alla società, ed in ogni caso già cessati all'epoca del credito.
Il ricorso è stato accolto in primo grado.
Ha proposto appello l'Ufficio di avere disposto lo sgravio parziale degli importi a ruolo dopo aver riconosciuto, previa verifica del fatturato -non a seguito di riscontro positivo dello stesso, come affermato dai Primi giudici- la spettanza del credito da locazione derivante da un solo contratto ancora in essere all'epoca, ossia nell'anno d'imposta 2020 (oggetto di recupero nella cartella di pagamento) precisamente quello concluso tra la Res_1 e il signor Nominativo_1, valido dal 01/08/2000 al 31/12/2024, lasciando a ruolo, vista l'impossibilità di ricondurre gli altri contratti alla contribuente, la parte restante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La sentenza impugnata, in quanto immune da vizi logici, incensurabile nel fatto e correttamente motivata in diritto, saldamente allegata agli elementi acquisiti, merita di essere integralmente confermata.
Ne consegue che, concordando nell'analisi e nella valutazione di tutti gli elementi posti a fondamento della decisione di primo grado, la struttura motivazionale della presente sentenza di appello si salda con quella precedente e forma con essa un unico complessivo corpo argomentativo.
Il credito va, infatti, riconosciuto anche per i canoni relativi ai contratti per i quali l'Ufficio aveva negatolo lo sgravio, posto che dalla documentazione allegata dalla contribuente emerge che trattasi di rapporti locatizi nei quali la medesima è subentrata a precedente locatario (Società_1 s.a.s.) e per i quali ha corrisposto il canone nel periodo in verifica.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la conferma della sentenza impugnata. Nulla per le spese in considerazione della mancata costituzione di parte appellata. Rigetta l'appello; Nulla sulle spese.
P.Q.M.