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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 23/04/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2572/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GIGLIO ROBERTO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente depositato, la sig.ra ha chiesto Parte_1
l'accertamento del diritto al riconoscimento della retribuzione media giornaliera pari a euro 63,25, calcolata in base alla contrattazione collettiva applicabile. L' , CP_1
costituendosi in giudizio, ha contestato la pretesa del ricorrente, ritenendo che il minimale retributivo applicabile fosse quello previsto dal contratto collettivo provinciale di Vibo Valentia per l'anno 2014, pari a euro 47,58.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 81/2006, la retribuzione da assumere a base del calcolo delle prestazioni previdenziali deve essere determinata in conformità
alla contrattazione collettiva applicabile, tenendo conto dei minimi salariali stabiliti.
3. Dall'esame della documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie emerge che la contrattazione collettiva provinciale applicabile al caso di specie prevede, per l'anno
2014, un minimale retributivo giornaliero pari a euro 47,58. Tale importo, risultando conforme alle disposizioni vigenti e ai parametri stabiliti per il settore di riferimento,
deve ritenersi quello corretto ai fini previdenziali.
4. Le argomentazioni del ricorrente, fondate su una diversa quantificazione della retribuzione media giornaliera, non trovano adeguato riscontro nei parametri contrattuali applicabili e, pertanto, non possono essere accolte.
5. La natura della controversia e la qualità delle parti suggeriscono, nonostante l'esito della controversia, la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
eccezione e difesa disattesa, così decide:
1. Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2. Accerta e dichiara che la retribuzione media giornaliera da assumere a base del calcolo previdenziale per l'anno 2014 è pari a euro 47,58, come previsto dal contratto collettivo provinciale di Vibo Valentia;
3. Compensa le liti del giudizio
Così deciso, 23/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
2 3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 2572/2015, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. GIGLIO ROBERTO Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dall'avv. VALERIA GRANDIZIO CP_1
resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ritualmente depositato, la sig.ra ha chiesto Parte_1
l'accertamento del diritto al riconoscimento della retribuzione media giornaliera pari a euro 63,25, calcolata in base alla contrattazione collettiva applicabile. L' , CP_1
costituendosi in giudizio, ha contestato la pretesa del ricorrente, ritenendo che il minimale retributivo applicabile fosse quello previsto dal contratto collettivo provinciale di Vibo Valentia per l'anno 2014, pari a euro 47,58.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge n. 81/2006, la retribuzione da assumere a base del calcolo delle prestazioni previdenziali deve essere determinata in conformità
alla contrattazione collettiva applicabile, tenendo conto dei minimi salariali stabiliti.
3. Dall'esame della documentazione in atti e dalle risultanze istruttorie emerge che la contrattazione collettiva provinciale applicabile al caso di specie prevede, per l'anno
2014, un minimale retributivo giornaliero pari a euro 47,58. Tale importo, risultando conforme alle disposizioni vigenti e ai parametri stabiliti per il settore di riferimento,
deve ritenersi quello corretto ai fini previdenziali.
4. Le argomentazioni del ricorrente, fondate su una diversa quantificazione della retribuzione media giornaliera, non trovano adeguato riscontro nei parametri contrattuali applicabili e, pertanto, non possono essere accolte.
5. La natura della controversia e la qualità delle parti suggeriscono, nonostante l'esito della controversia, la compensazione delle spese
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda,
eccezione e difesa disattesa, così decide:
1. Rigetta il ricorso proposto da;
Parte_1
2. Accerta e dichiara che la retribuzione media giornaliera da assumere a base del calcolo previdenziale per l'anno 2014 è pari a euro 47,58, come previsto dal contratto collettivo provinciale di Vibo Valentia;
3. Compensa le liti del giudizio
Così deciso, 23/04/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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