Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/05/2025, n. 1992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1992 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza del giorno 8.5.2025 con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento n. 1282/2025 R.G., con oggetto: opposizione ex art. 445 bis c.p.c.
PROMOSSA DA
, n. in data 09/01/1972 in CATANIA, c.f. parte Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. CONDORELLI TOTY;
Ricorrente
CONTRO
, c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Catania piazza della Repubblica n. 26 -
Avvocatura Sede Provinciale I.N.P.S. – rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv.
GAEZZA LIVIA;
Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesse le domande ed eccezioni formulate nel corso del precedente procedimento di ATP, parte ricorrente, nei termini di legge, ha tempestivamente manifestato il proprio dissenso e proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso la relazione di CTU disposta nel procedimento sommario, in cui il Consulente aveva così concluso: “
1. di Parte_1 anni 52, allo stato risulta affetto da: Artrite reumatoide e cardiopatia ipertensiva inquadrabile in I-II classe NYHA in soggetto obeso (BMI 36) con deficit ventilatorio ostruttivo di grado lieve e poliartropatia a discreta incidenza funzionale;
2. Tale complesso invalidante rende il ricorrente soggetto invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e
13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88). Percentuale: 90%;
3. Quanto diagnosticato costituisce il requisito necessario per il riconoscimento dello status di Portatore di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 Legge 104/92; 4. La decorrenza è da far risalire al mese di Luglio 2024; 5.
Opportuna revisione nel mese di Ottobre 2026”.
Parte opponente ha formulato le seguenti conclusioni: “- Accertare e dichiarare il diritto del
Ricorrente ad essere riconosciuto soggetto Totalmente inabile al lavoro (100%), e soggetto portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, dalla data della domanda (30.12.2023) ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa in esito a CTU. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, che dichiara di avere anticipato le prime e di non aver riscosso onorari”.
Tenuto conto del tenore semplificato del presente provvedimento, tutti gli atti di causa si intendono qui integralmente richiamati.
In via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che “[…] Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente) […]” (Cass. 6084/2014, in motivazione).
Ciò detto, occorre evidenziare che, ai sensi dell'art. 445 bis co. 6 c.p.c., “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Nella fattispecie, il CTU ha concluso il suo giudizio affermando che il periziato non possiede il requisito sanitario che costituisce il presupposto della prestazione assistenziale invocata.
Parte ricorrente ha, quindi, contestato l'esito dell'accertamento tecnico preventivo, chiedendo disporsi una nuova CTU al fine di accertare la sussistenza del predetto requisito sanitario.
Tuttavia, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il CTU alle conclusioni sopra riportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni, ciò che giustifica il rigetto della richiesta di farsi luogo a un nuovo accertamento.
In particolare, parte ricorrente ha affidato l'opposizione solo ad un generico dissenso rispetto alle risultanze dell'accertamento svolto dal CTU, sicché la richiesta di disporsi un nuovo accertamento appare sorretta da finalità esplorative, specialmente avuto riguardo al dato che non è emersa alcuna precisa e circostanziata presa di posizione in relazione alle patologie valutate dal CTU.
Nell'atto introduttivo della presente fase, infatti, parte ricorrente si è limitata genericamente a contestare le conclusioni cui è pervenuto il CTU della precedente fase, senza tuttavia formulare contestazioni specifiche o produrre ulteriore e successiva documentazione medica
2 significativa, deducendo solo che il Consulente ha sottostimato la gravità delle patologie e di avere diritto alle provvidenze richieste in ricorso.
Infatti, appaiono generiche le deduzioni contenute in ricorso, secondo cui “- Erroneamente il
CTU nominato in primo grado non ha assolutamente valutato che le gravi patologie da cui è affetto il ricorrente sono tali da fondare il diritto alla prestazione richiesta. - Erronea valutazione in ordine all'asserita insussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dei benefici. - Non adeguata ed equa valutazione di documentazione sanitaria allegata al ricorso in oggetto - Risposta non esaustiva alle osservazioni sollevate in merito alla Bozza della
Relazione medicolegale;
- Mancata valutazione di documentazione sanitaria depositata nel
Fascicolo telematico iscritto al N.R.G. 5437/2024”.
Al contrario, deve evidenziarsi che, nella propria relazione, il CTU nominato ha sufficientemente descritto i dati anamnestici relativi al periziato e gli esiti dell'esame obiettivo posto in essere, compiutamente rispondendo alle osservazioni critiche proposte dal
Consulente di parte ricorrente, dott.ssa . Persona_1
Peraltro, appare privo di pregio il rilievo per cui il CTU non avrebbe tenuto conto del referto relativo alla visita fisiatrica con rilascio ausilio di carrozzina pieghevole del 30.7.2024.
Al riguardo, in disparte la considerazione per cui il deposito della documentazione non allegata al ricorso non è stato specificamente autorizzato, né oggetto di istanza di autorizzazione al deposito, va osservato che il CTU, pur non inserendo specificamente il documento in questione nell'elenco della documentazione medica riportata nella relazione, ha tuttavia precisato che “La documentazione su rubricata, nonché l'ulteriore versata in atti e non espressamente elencata, è stata oggetto di attenta valutazione e si intende integralmente qui riportata”.
Pertanto, la domanda di parte ricorrente è inammissibile per genericità e, per l'effetto, vanno confermate le conclusioni contenute nella CTU depositata nella precedente fase di ATP ex art. 445 bis c.p.c.
Le spese processuali sono irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. CP_ Le spese di C.T.U. della fase di ATP vanno poste a carico dell'
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del ricorso in opposizione ad ATP e, per l'effetto, conferma le conclusioni contenute nella CTU depositata nel procedimento di ATP;
dichiara le spese irripetibili, attesa la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. depositata da parte ricorrente;
pone le spese di CTU della fase sommaria, come liquidate con separato decreto, a carico CP_ dell'
Catania, 09/05/2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi
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