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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/07/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA Sezione Prima Civile riunita in camera di consiglio e così composta Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente rel.
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 889/2024 promossa da:
con l'avv.to SALETTI ACHILLE Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro con l'avv.to RUOCCO ANDREA Controparte_1
PARTE APPELLATA
*****
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 09/07/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza:
- in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
- nel merito, in via principale: in riforma della sentenza n. 627/2024 del Tribunale di Savona, respingere tutte le domande proposte dalla signora nei confronti di Controparte_1 Parte_1
in quanto inammissibili e infondate per le ragioni esposte in atti;
[...]
- nel merito, in via subordinata: in parziale riforma della sentenza n. 627/2024 del Tribunale di
Savona, riliquidare le spese del primo grado di giudizio, operandone la compensazione in relazione alle domande rigettate della signora . CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.”
1 PARTE APPELLATA
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza definitiva n. 627/2024 del 09.08.2024, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da l fine di sentire revocare Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 402/2023, ottenuto da , con cui le era stato ordinato di Controparte_1 consegnare alla ricorrente la documentazione bancaria relativa a due rapporti di credito revolving,
n. ****43758 e n. 5299110151159270, nonché dei rispettivi estratti conto infra-decennali, richiesti ai sensi dell'art. 119 del T.U.B. ccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_1 della domanda proposta in via monitoria per difetto di valida procura alle liti del difensore.
Deduceva, inoltre, che parte della documentazione richiesta riguardava rapporti contrattuali risalenti oltre il termine decennale di conservazione stabilito dalla legge, e pertanto non più soggetti ad obbligo di custodia e rilascio. Con riferimento specifico al contratto di credito revolving n.
****43758, ssumeva l'impossibilità sopravvenuta di adempiere all'obbligo di Parte_1 consegna, per la mancata reperibilità del documento nei propri archivi, circostanza oggetto di apposita denuncia di smarrimento. Parte opponente, quindi, chiedeva al Tribunale di Savona “in via principale, in rito, di dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla signora Controparte_1 per difetto di interesse ad agire con riferimento ai contratti di credito nn. 5299110151159270 e
***43758 e agli estratti conto infradecennali degli stessi in quanto la banca li aveva messi a disposizione della cliente che però non aveva provveduto al pagamento dei costi di copia;
in subordine, nel merito, di respingere tutte le domande proposte dalla signora nei Controparte_1 confronti della concludente in quanto infondate;
in ogni caso, di dichiarare invalido e/o inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 402/2023 – 993/2023 R.G., pronunciato dal Tribunale di Savona in data 11 maggio 2023 e notificato in data 21 giugno 2023” (cfr. p.c. del 09.05.2024).
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le avverse deduzioni;
Controparte_1 sostenendo la piena validità della procura rilasciata al proprio difensore nella fase monitoria e, comunque, la sua rituale rinnovazione in sede di giudizio di merito. Evidenziava, altresì, come la
2 richiesta della documentazione in oggetto formulata nei confronti della banca trovasse fondamento nel combinato disposto degli artt. 117 e 119 T.U.B., nonché dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, e non potesse in alcun modo essere subordinata al preventivo pagamento di alcuna somma, essendo il diritto alla trasparenza informativa del cliente pieno ed incondizionato. Parte opposta, quindi, chiedeva di “rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese” (cfr. p.c. del 07.05.2024).
Il Tribunale di Savona, con la sentenza impugnata n. 627/2024, pubblicata il 09.08.2024,ritenuto che la banca non potesse subordinare la consegna dei documenti infra-decennali in suo possesso al pagamento dei costi di copia, così decideva: “ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo : REVOCA il decreto ingiuntivo n. 402.2023 (…) ;
CONDANNA a consegnare a tutta la documentazione bancaria Parte_1 Controparte_1 relativa al contratto di credito revolving n. 5299110151159270 nonché gli estratti conto infradecennali dello stesso;
RESPINGE la domanda di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
a consegnare a tutta la documentazione bancaria relativa al contratto di credito
[...] Controparte_1 revolving n. ***43758 nonché gli estratti conto infradecennali dello stesso per impossibilità sopravvenuta;
CONDANNA al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in € 4.358,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A., con distrazione a favore dell'avv. Andrea Ruocco dichiaratosi antistatario”.
Avverso tale decisione, proponeva appello, previa istanza di sospensione, con Parte_1 atto notificato in data 25.09.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , la quale instava per il Controparte_1 rigetto dell'appello, eccependo in via preliminare la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Con ordinanza pronunciata in data 13.02.2025, la Corte, preso atto della rinuncia da parte dell'appellante all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e ritenuta la causa di ridotta complessità, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 02.04.2025, disponendo che l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata, venisse esaminata unitamente al merito in sede di decisione definitiva. Quindi, visto l'art. 350-bis c.p.c., il Collegio rinviava all'udienza del 09.07.2025 per discussione orale, assegnando termine per il deposito di note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
I. Sull'appello principale
Deve essere in via preliminare esaminata l'ammissibilità dell'appello.
3 La stessa parte appellante alla pagina 21 dell'atto di appello dichiara : “Si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342, 1° comma, n. 1, c.p.c., che l'esponente intende impugnare la sentenza di prime cure in relazione alla statuita condanna alla consegna del contratto n. ***59270 e degli estratti conto infracedennali dello stesso, chiedendo che sul punto venga dichiarata la cessazione della materia del contendere”.
E' pacifico che tali documenti sono stati prodotti in corso di causa e che la condanna attiene solo ai documenti “già consegnati”: quindi non si ravvisa un interesse concreto all'impugnazione salvo quello relativo alla statuizione sulle spese di lite di primo grado, che la parte appellante ritiene erronea, risultando essa vincitrice rispetto alle domande respinte di consegna della documentazione smarrita e sulla documentazione ultradecennale.
“Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” (
Cass. Sentenza n. 28307 del 11/12/2020).
Risulta quindi ammissibile solo l'impugnazione sulle spese.
L'appellante ritiene erronea la decisione sulle spese in quanto fondata sulla regola della soccombenza, mentre la sarebbe stata parzialmente vittoriosa su parte delle domande CP_2 formulate con il decreto ingiuntivo dalla cliente e rigettate dal Tribunale ( documentazione ultra decennale e quella smarrita).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
“In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse” (Cass. Sez. 5, 15/04/2025, n. 9860) e comunque tenendo conto dell'esito finale della lite.
Questo ha visto pienamente soccombente la quanto alla consegna della documentazione CP_2 infradecennale avendone subordinato la consegna al pagamento dei diritti da parte del cliente.
4 Sul punto la Suprema Corte insegna che “l'art. 119, quarto comma, TUB si limita a prevedere, al proprio ultimo comma, che “al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Com'è agevole constatare dalla mera lettura, il dettato normativo – che, sia detto incidenter, evidenzia che il legislatore del D. Lgs. n. 383/1993 aveva ben presente il profilo della
“produzione” della copia senza tuttavia configurare il diritto del cliente nei termini di un facere – non viene in alcun modo a subordinare il diritto del cliente alla consegna della documentazione alla rifusione di quelli che sono meri oneri di produzione e, men che meno, pone tali oneri in rapporto di sinallagmaticità con la consegna stessa della documentazione, dovendosi quindi concludere nel senso che l'esercizio del diritto alla consegna della copia opera indipendentemente dalla rifusione degli oneri di produzione che, peraltro, l'istituto di credito, in pendenza di rapporto di conto corrente, ben può addebitare direttamente sul conto medesimo. È pertanto evidente che un'interpretazione, come quella fatta propria dalla Corte…, verrebbe invece a determinare indirettamente un'inammissibile limitazione nell'esercizio di un diritto che, come rammentato poc'anzi, risulta riconducibile agli obblighi di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., a propria volta declinati con riferimento agli obblighi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e quindi ad un sistema di tutela del contraente che è svincolato da una mera impostazione di sinallagmaticità.
Seguendo, invece, la tesi della decisione impugnata, il diritto del cliente si troverebbe ad essere potenzialmente paralizzato da un elemento di rango evidentemente inferiore e recessivo e cioè dalla pretesa dell'Istituto di credito a conseguire preliminarmente un mero recupero di spesa che, peraltro, viene ad essere unilateralmente quantificato dallo stesso Istituto di credito e che quindi ben potrebbe essere utilizzato come strumento per rendere artificiosamente oneroso l'esercizio del diritto stesso. Si deve, in conclusione, ritenere che la facoltà dell'Istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione ex art. 119 TUB non costituisca elemento condizionante l'esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima e non valga, quindi, a rendere il diritto medesimo come inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale” ( Cass. Cass. Sez. 1, 08/05/2025, n. 12180 in motivazione).
II. sulle spese di lite
Le spese della presente fase di lite seguono la soccombenza. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, e successive modifiche, secondo il valore della lite ( inferiore ad € 5.200,00), nei valori medi. E precisamente:
1. Studio controversia: € 536,00=
2. Fase introduttiva: € 536,00=
3. fase di trattazione : € 992,00= 3. Fase decisionale: € 851,00=totale per compensi avvocato:€ 2.915,00=
5 Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Respinge l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata ,e per essa in favore del difensore che si dichiara antistatario, che liquida in € 2.915,00= per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario iva e cpa;
3) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è integralmente rigettato;
4) si comunichi.
Così deciso alli 09/07/2025
Il Presidente est.
Dott.sa Rosella Silvestri
6
Dott. Riccardo Baudinelli Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere sulle conclusioni precisate ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al R.G. n. 889/2024 promossa da:
con l'avv.to SALETTI ACHILLE Parte_1
PARTE APPELLANTE
contro con l'avv.to RUOCCO ANDREA Controparte_1
PARTE APPELLATA
*****
DISCUSSIONE ORALE IN DATA 09/07/2025
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE APPELLANTE
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria domanda, eccezione od istanza:
- in via preliminare: disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza;
- nel merito, in via principale: in riforma della sentenza n. 627/2024 del Tribunale di Savona, respingere tutte le domande proposte dalla signora nei confronti di Controparte_1 Parte_1
in quanto inammissibili e infondate per le ragioni esposte in atti;
[...]
- nel merito, in via subordinata: in parziale riforma della sentenza n. 627/2024 del Tribunale di
Savona, riliquidare le spese del primo grado di giudizio, operandone la compensazione in relazione alle domande rigettate della signora . CP_1
In ogni caso, con vittoria di spese e compenso di causa di entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e C.P.A.”
1 PARTE APPELLATA
“Che la Corte adita, disattesa ogni avversa richiesta, istanza ed eccezione, voglia così provvedere.
1) In via preliminare ed immediata dichiarare, con ordinanza, inammissibile l'appello ex art. 348 bis cpc.
2) Nel merito ed in via gradata, rigettare l'appello poiché infondato in fatto e destituito di giuridico fondamento.
3) In ogni caso, condannare la Società appellante al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza definitiva n. 627/2024 del 09.08.2024, il Tribunale di Savona, in composizione monocratica, si pronunciava nella causa promossa da l fine di sentire revocare Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 402/2023, ottenuto da , con cui le era stato ordinato di Controparte_1 consegnare alla ricorrente la documentazione bancaria relativa a due rapporti di credito revolving,
n. ****43758 e n. 5299110151159270, nonché dei rispettivi estratti conto infra-decennali, richiesti ai sensi dell'art. 119 del T.U.B. ccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità Parte_1 della domanda proposta in via monitoria per difetto di valida procura alle liti del difensore.
Deduceva, inoltre, che parte della documentazione richiesta riguardava rapporti contrattuali risalenti oltre il termine decennale di conservazione stabilito dalla legge, e pertanto non più soggetti ad obbligo di custodia e rilascio. Con riferimento specifico al contratto di credito revolving n.
****43758, ssumeva l'impossibilità sopravvenuta di adempiere all'obbligo di Parte_1 consegna, per la mancata reperibilità del documento nei propri archivi, circostanza oggetto di apposita denuncia di smarrimento. Parte opponente, quindi, chiedeva al Tribunale di Savona “in via principale, in rito, di dichiarare inammissibile la domanda proposta dalla signora Controparte_1 per difetto di interesse ad agire con riferimento ai contratti di credito nn. 5299110151159270 e
***43758 e agli estratti conto infradecennali degli stessi in quanto la banca li aveva messi a disposizione della cliente che però non aveva provveduto al pagamento dei costi di copia;
in subordine, nel merito, di respingere tutte le domande proposte dalla signora nei Controparte_1 confronti della concludente in quanto infondate;
in ogni caso, di dichiarare invalido e/o inefficace e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 402/2023 – 993/2023 R.G., pronunciato dal Tribunale di Savona in data 11 maggio 2023 e notificato in data 21 giugno 2023” (cfr. p.c. del 09.05.2024).
Si costituiva in giudizio , contestando integralmente le avverse deduzioni;
Controparte_1 sostenendo la piena validità della procura rilasciata al proprio difensore nella fase monitoria e, comunque, la sua rituale rinnovazione in sede di giudizio di merito. Evidenziava, altresì, come la
2 richiesta della documentazione in oggetto formulata nei confronti della banca trovasse fondamento nel combinato disposto degli artt. 117 e 119 T.U.B., nonché dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, e non potesse in alcun modo essere subordinata al preventivo pagamento di alcuna somma, essendo il diritto alla trasparenza informativa del cliente pieno ed incondizionato. Parte opposta, quindi, chiedeva di “rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto e destituita di giuridico fondamento, con conferma del decreto ingiuntivo opposto, con condanna della Società opponente, in ogni caso, al pagamento delle spese” (cfr. p.c. del 07.05.2024).
Il Tribunale di Savona, con la sentenza impugnata n. 627/2024, pubblicata il 09.08.2024,ritenuto che la banca non potesse subordinare la consegna dei documenti infra-decennali in suo possesso al pagamento dei costi di copia, così decideva: “ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente decidendo : REVOCA il decreto ingiuntivo n. 402.2023 (…) ;
CONDANNA a consegnare a tutta la documentazione bancaria Parte_1 Controparte_1 relativa al contratto di credito revolving n. 5299110151159270 nonché gli estratti conto infradecennali dello stesso;
RESPINGE la domanda di nei confronti di Controparte_1 Parte_1
a consegnare a tutta la documentazione bancaria relativa al contratto di credito
[...] Controparte_1 revolving n. ***43758 nonché gli estratti conto infradecennali dello stesso per impossibilità sopravvenuta;
CONDANNA al pagamento a favore di delle spese di Parte_1 Controparte_1 lite che liquida in € 4.358,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e
C.P.A., con distrazione a favore dell'avv. Andrea Ruocco dichiaratosi antistatario”.
Avverso tale decisione, proponeva appello, previa istanza di sospensione, con Parte_1 atto notificato in data 25.09.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva , la quale instava per il Controparte_1 rigetto dell'appello, eccependo in via preliminare la inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
Con ordinanza pronunciata in data 13.02.2025, la Corte, preso atto della rinuncia da parte dell'appellante all'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado e ritenuta la causa di ridotta complessità, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni al 02.04.2025, disponendo che l'eccezione di inammissibilità ex art. 348 bis c.p.c., sollevata da parte appellata, venisse esaminata unitamente al merito in sede di decisione definitiva. Quindi, visto l'art. 350-bis c.p.c., il Collegio rinviava all'udienza del 09.07.2025 per discussione orale, assegnando termine per il deposito di note conclusionali. All'esito di tale udienza, la Corte tratteneva la causa in decisione.
I. Sull'appello principale
Deve essere in via preliminare esaminata l'ammissibilità dell'appello.
3 La stessa parte appellante alla pagina 21 dell'atto di appello dichiara : “Si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 342, 1° comma, n. 1, c.p.c., che l'esponente intende impugnare la sentenza di prime cure in relazione alla statuita condanna alla consegna del contratto n. ***59270 e degli estratti conto infracedennali dello stesso, chiedendo che sul punto venga dichiarata la cessazione della materia del contendere”.
E' pacifico che tali documenti sono stati prodotti in corso di causa e che la condanna attiene solo ai documenti “già consegnati”: quindi non si ravvisa un interesse concreto all'impugnazione salvo quello relativo alla statuizione sulle spese di lite di primo grado, che la parte appellante ritiene erronea, risultando essa vincitrice rispetto alle domande respinte di consegna della documentazione smarrita e sulla documentazione ultradecennale.
“Il principio contenuto nell'art. 100 c.p.c., secondo il quale per proporre una domanda o per resistere ad essa è necessario avervi interesse, si applica anche al giudizio di impugnazione, in cui l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di essa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata e che non spieghi alcuna influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte. Ne consegue, per un verso, che deve ritenersi normalmente escluso l'interesse della parte integralmente vittoriosa ad impugnare una sentenza al solo fine di ottenere una modificazione della motivazione, ove non sussista la possibilità, per la parte stessa, di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile” (
Cass. Sentenza n. 28307 del 11/12/2020).
Risulta quindi ammissibile solo l'impugnazione sulle spese.
L'appellante ritiene erronea la decisione sulle spese in quanto fondata sulla regola della soccombenza, mentre la sarebbe stata parzialmente vittoriosa su parte delle domande CP_2 formulate con il decreto ingiuntivo dalla cliente e rigettate dal Tribunale ( documentazione ultra decennale e quella smarrita).
Il motivo è infondato e deve essere respinto.
“In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata - nemmeno in minima parte - al pagamento delle stesse” (Cass. Sez. 5, 15/04/2025, n. 9860) e comunque tenendo conto dell'esito finale della lite.
Questo ha visto pienamente soccombente la quanto alla consegna della documentazione CP_2 infradecennale avendone subordinato la consegna al pagamento dei diritti da parte del cliente.
4 Sul punto la Suprema Corte insegna che “l'art. 119, quarto comma, TUB si limita a prevedere, al proprio ultimo comma, che “al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. Com'è agevole constatare dalla mera lettura, il dettato normativo – che, sia detto incidenter, evidenzia che il legislatore del D. Lgs. n. 383/1993 aveva ben presente il profilo della
“produzione” della copia senza tuttavia configurare il diritto del cliente nei termini di un facere – non viene in alcun modo a subordinare il diritto del cliente alla consegna della documentazione alla rifusione di quelli che sono meri oneri di produzione e, men che meno, pone tali oneri in rapporto di sinallagmaticità con la consegna stessa della documentazione, dovendosi quindi concludere nel senso che l'esercizio del diritto alla consegna della copia opera indipendentemente dalla rifusione degli oneri di produzione che, peraltro, l'istituto di credito, in pendenza di rapporto di conto corrente, ben può addebitare direttamente sul conto medesimo. È pertanto evidente che un'interpretazione, come quella fatta propria dalla Corte…, verrebbe invece a determinare indirettamente un'inammissibile limitazione nell'esercizio di un diritto che, come rammentato poc'anzi, risulta riconducibile agli obblighi di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c., a propria volta declinati con riferimento agli obblighi di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., e quindi ad un sistema di tutela del contraente che è svincolato da una mera impostazione di sinallagmaticità.
Seguendo, invece, la tesi della decisione impugnata, il diritto del cliente si troverebbe ad essere potenzialmente paralizzato da un elemento di rango evidentemente inferiore e recessivo e cioè dalla pretesa dell'Istituto di credito a conseguire preliminarmente un mero recupero di spesa che, peraltro, viene ad essere unilateralmente quantificato dallo stesso Istituto di credito e che quindi ben potrebbe essere utilizzato come strumento per rendere artificiosamente oneroso l'esercizio del diritto stesso. Si deve, in conclusione, ritenere che la facoltà dell'Istituto di credito di addebitare al cliente i costi di produzione della copia della documentazione ex art. 119 TUB non costituisca elemento condizionante l'esercizio pieno del diritto previsto dalla norma medesima e non valga, quindi, a rendere il diritto medesimo come inesigibile ai fini del suo esercizio in sede giurisdizionale” ( Cass. Cass. Sez. 1, 08/05/2025, n. 12180 in motivazione).
II. sulle spese di lite
Le spese della presente fase di lite seguono la soccombenza. Esse sono liquidate secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014, e successive modifiche, secondo il valore della lite ( inferiore ad € 5.200,00), nei valori medi. E precisamente:
1. Studio controversia: € 536,00=
2. Fase introduttiva: € 536,00=
3. fase di trattazione : € 992,00= 3. Fase decisionale: € 851,00=totale per compensi avvocato:€ 2.915,00=
5 Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è stato integralmente rigettato.
P.Q.M.
La Corte di Appello, ogni diversa o contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa e reietta, definitivamente pronunciando:
1) Respinge l'appello;
2) Dichiara tenuta e condanna la parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio sostenute dalla parte appellata ,e per essa in favore del difensore che si dichiara antistatario, che liquida in € 2.915,00= per compenso di avvocato, oltre rimborso forfettario iva e cpa;
3) Si dà atto - ai fini dell'art. 13 comma 1 quater nel DPR 115/2002 (Testo unico in materia di spese di giustizia) che l'appello è integralmente rigettato;
4) si comunichi.
Così deciso alli 09/07/2025
Il Presidente est.
Dott.sa Rosella Silvestri
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