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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/02/2025, n. 1448 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1448 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39089/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39089/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINEO Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA ACCLAVIO, 73 74121 TARANTO presso il difensore avv. MINEO MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BIANCHETTI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA ALLE GABBIANE, 29 28923
VERBANIA presso il difensore avv. BIANCHETTI CHIARA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte opponente: voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: in via istruttoria: previa ammissione di tutte le istanze istruttorie ri-chieste e non accolte, in particolare la richiesta di prova testimoniale, rimettere la causa sul ruolo per il relativo espletamento;
nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto e quindi statuire che nulla è dovuto da a Parte_1
Controparte_1 condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze tutte di causa.
Parte opposta:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis:
- In via istruttoria: previa remissione della causa in istruttoria, si insta per l'audizione del teste Sig. di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opposta in Testimone_1 atti, già ammesso con provvedimento datato 05.02.2025, qualora non comparso all'udienza del 18.02.2025, se del caso mediante testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. o, in subordine, mediante accompagnamento coattivo ex art. 255 c.p.c.
-In via Preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in opposizione a mezzo P.E.C. effettuata in data 23.10.2023 per pagina 1 di 5 violazione dell'art. 3 bis della L. 53/1994 per i motivi di cui in narrativa, dichiarando definitivo il decreto ingiuntivo opposto ex art. 647 c.p.c. ed adottando ogni provvedimento conseguente.
-In via ulteriormente Preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti ex art. 83 c.p.c. asseritamente conferita dal Dr. all'Avv. M. Mineo, Parte_1 priva di data, per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente la nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in opposizione a mezzo P.E.C. ex L. 53/1994 effettuata in data 23.10.2023, dichiarando definitivo il decreto ingiuntivo opposto ex art.
647 c.p.c. ed adottando ogni provvedimento conseguente;
-In via ulteriormente Preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ex art. 163, comma 3 n. 4 e 164, comma 4 c.p.c., adottando ogni provvedimento conseguente.
Nel Merito: respingere le domande tutte formulate dall'opponente perché del tutto infondate, in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 14335/2023 - R.G. 23885/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 11.09.2023, depositato in data 14.09.2023 ed, in ogni caso, dichiarare tenuta
e condannare la , in persona del suo titolare, a pagare a Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Controparte_1 euro 130.631,18=, o quell'altra diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre ad interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. Favore di spese e competenze del presente giudizio, nonché del monitorio e della procedura di mediazione esperita n. 1727/2024 R.G. A.M. presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine Avvocati Milano.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. L'esame delle questioni seguirà il principio della ragione più liquida (ex multis: Cass. s.u. 08.05.2014 n. 9936; Cass. 28.05.2014 n. 12002; Cass. 19.08.2016 n. 17214), il quale, in un'ottica costituzionalmente orientata di economia processuale e di celerità del giudizio (art. 111 Cost.), consente di sostituire l'ordine di trattazione delle questioni indicato nell'art. 276 c.p.c. con quello ritenuto dal giudicante di più agevole ed evidente soluzione, anche se la questione ritenuta in concreto assorbente si ponga in posizione logicamente subordinata rispetto alle altre, le quali non necessitano preliminarmente di essere esaminate e decise.
*** Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il dr. , quale titolare Parte_1 dell'omonima farmacia con sede in Martina FR (TA) e in q , conveniva in giudizio “ ” in quanto società ricorrente nel procedimento monitorio Controparte_1 concluso o ingiuntivo n. 14355/2023 del Tribunale di Milano in data 14 settembre 2023, chiedendo la revoca del suddetto decreto ingiuntivo per inesistenza del credito vantato dalla società opposta, oltre alla condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice affermava che la somma ingiunta pari a complessivi euro 130.631,18, come risultante dalle fatture commerciali prodotte in sede di ricorso monitorio dalla società opposta, non era dovuta, attesa la mancata consegna della relativa merce (prodotti farmaceutici e parafarmaceutici) all'odierno opponente. Invero, parte opponente pagina 2 di 5 precisava che soltanto la merce esposta nella fattura n. VW20459487 del 15.08.2022 era stata consegnata, pur non essendo gli importi ivi indicati corrispondenti ai prezzi risultanti dal listino di riferimento. In particolare, parte opponente sosteneva che della mancata consegna della merce era venuta a conoscenza soltanto nel maggio 2023 a seguito di una verifica di magazzino. Nonostante ciò, una volta informata, la società fornitrice non emetteva le relative note di credito, né procedeva ad applicare per la merce consegnata i prezzi di listino ritenuti corretti;
anzi procedeva alla notificazione del decreto ingiuntivo previamente ottenuto.
ritualmente costituita, prendeva posizione sui fatti allegati Controparte_1 pregiudiziale, nel rito, la nullità della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, dello stesso atto di costituzione di controparte, nonché della relativa procura alle liti;
chiedendo, altresì, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo n. 14355/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.09.2023, oltre alla dichiarazione della provvisoria esecutorietà. In ogni caso con vittoria di spese.
In particolare, nel merito, parte convenuta sosteneva che il credito da essa pretesto risultava dalla ricognizione di debito effettuata dalla controparte per mezzo di una richiesta di rateizzo del pagamento di fatture già scadute e in scadenza relative al periodo 2022-2023, nonché dalle note di credito da essa emesse in relazione a merce già evidentemente ricevuta dalla farmacia del dr. e successivamente dalla medesima resa. Ancora, a sostegno dell'asserita nullità dell'atto di Pt_1 citazione in opposizione notificatole, parte convenuta aveva modo di affermare la mancata precisa indicazione dei fatti rilevanti posti a fondamento delle relative eccezioni, atteso che non risultavano dettagliate in modo preciso né le fatture relative alla merce di cui veniva lamentata la mancata consegna, né i prezzi di listino che, con riguardo specifico alla fattura n. VW20459487 del 15.08.2022, avrebbero dovuto essere indicati in luogo di quelli applicati. Peraltro, nessun rilievo poteva essere attribuito alla circostanza dedotta dalla controparte per cui questa aveva potuto prendere contezza dell'avvenuto inadempimento della prestazione di consegna della merce pattuita solo a seguito della redazione periodica dell'inventario di magazzino, considerato che le condizioni generali del contratto stipulato fra le parti prevedevano l'onere di contestazione della fornitura nel termine di decadenza di quindici giorni dal ricevimento della relativa fattura.
*** A seguito di udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 24 aprile 2024 il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 18 febbraio 2025 veniva sentito sui capitoli di prova formulati nella memoria integrativa di cui all'art. 171-ter, n. 2), c.p.c., il teste indicato da parte opposta. Al termine dell'assunzione della prova le parti precisavano le rispettive conclusioni come da foglio già depositato in via telematica.
Il Tribunale osserva Attraverso le prove poste a disposizione del Giudice è stato sufficientemente dimostrato il fatto, allegato da parte opposta, per cui le merci (prodotti destinati alla vendita al dettaglio nelle farmacie) oggetto delle forniture di cui è causa sono state effettivamente consegnate in adempimento degli obblighi stabiliti dal contratto stipulato fra le parti1: il diritto di credito al 1 Dall'esame della copia del contratto del 13.01.2022 offerto in comunicazione (doc. n. 33 di parte opposta) deve ritenersi che le parti abbiano inteso concludere un contratto di somministrazione di prestazioni periodiche, come regolato dalle norme (in ogni caso dispositive) di cui agli artt. 1559 e ss., c.c., per cui il prezzo delle prestazioni somministrate deve essere corrisposto al momento in cui la stesse vengono eseguite e in proporzione a ciascuna di esse. pagina 3 di 5 pagamento del corrispettivo è di conseguenza sorto in favore della società fornitrice odierna opposta. Occorre aggiungere che la stessa società creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto in questa sede sulla scorta di prove scritte che, oltre ad essere state ritenute idonee per l'emissione del provvedimento monitorio in un procedimento a cognizione sommaria, costituiscono anche prova dell'esistenza del credito, assieme all'ulteriore evidenza disponibile successivamente acquisita agli atti del processo. In particolare, tra i documenti offerti dalla parte convenuta opposta già in fase monitoria a sostegno delle proprie domande figura anche la lettera contenente la richiesta (doc. n. 32 di parte opposta), sottoscritta dal debitore titolare della
“ ”, datata 27.02.2023 e rivolta a di Parte_2 Controparte_1
0 fatture scadute alla data 10. ro 43.607,06, oltre al riconoscimento espresso del debito per fatture già scadute (per complessivi euro 75.154,76) e in scadenza (per ulteriori euro 87.298,55, relativi a fatture con data risalente a novembre e dicembre 2022 e a gennaio e febbraio 2023). Al riguardo occorre soltanto precisare che, a mente dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito, assieme alla promessa di pagamento, pur non costituendo fonte di obbligazioni, comporta l'effetto giuridico della cd. “relevatio ab oneri probandi” in quanto esonera colui a favore del quale venga fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, il quale si presume fino a prova contraria. La presunzione legale (relativa) dell'esistenza del titolo della prestazione costituisce fonte di prova vincolante per il giudice in difetto di prova contraria proveniente dall'altra parte, e può, quindi, legittimamente fondare il suo convincimento, specie se corroborata da ulteriori elementi di prova anche indiretti, e anche se unica, in considerazione della sua gravità ed importanza rispetto al quadro descritto dai fatti di causa. Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto obbligatorio discendente dal contratto stipulato fra le parti, nonché la esatta quantificazione delle prestazioni dovute2 così come risultante dai documenti prodotti, non ha ricevuto alcuna prova contraria offerta dalla parte onerata in tal senso. Anzi, l'esistenza del credito derivante dalla avvenuta consegna della merce è stata ulteriormente confermata dalla testimonianza resa dal teste indicato dalla società creditrice nella memoria di cui al n. 2) dell'art. 171-ter c.p.c.: interrogato sui fatti di causa e sul capitolo di prova ammesso (cap. n. 1), il dipendente, signor della società “Itria Truck Service s.r.l.” Testimone_2 incaricata, quale vettore, del trasporto dei segnare alla farmacia del dr. ha Pt_1 dichiarato che, anche all'epoca dei fatti di causa, si occupava “[…] della consegna giorn lla cassette (due consegne al giorno, tutti i giorni dal lunedì al sabato, e, in talune occasioni, quando di turno, anche la domenica […] ricevevo le cassette dal magazzino (si trattava di cassette imballate e sigillate contenti i farmaci da consegnare) e leggevo tramite il palmare il codice a barre. Successivamente, al momento della consegna delle medesime cassette, effettuavo le medesime operazioni di lettura del codice a barre. Il codice a barre indicava anche la farmacia e il luogo di consegna […] Confermo il cap. n.
1. Sicuramente ho consegnato la merce poiché non ho avuto nessuna chiamata di reclamo per omessa consegna. Dal 1998 non ho mai avuto una contestazione di omessa consegna […] qualora il dott. avesse ritenuto di ritirare dei farmaci, avrebbe Pt_1 chiesto il reso e, pertanto, i farmaci sare ornati in con l'emissione di una nota di CP_1 credito. […]”. 2 Secondo la giurisprudenza di legittimità, cfr. ex multis Cass. n. 28448/24, la presunzione legale di cui all'art. 1988 c.c. dispensa colui in favore del quale viene fatta dall'onere di provare l'an del diritto ma non anche il relativo quantum. Depongono nel senso della prova, anche indiretta e semplice ex art. 2729 c.c., della esatta quantificazione della prestazione dovuta sia le indicazioni contenute nelle fatture azionate in sede monitoria, di cui è stato prodotto estratto autentico notarile, sia le stesse informazioni desumibili dalla missiva del 27.02.2023 con la quale, fra l'altro, è stata chiesta dal debitore la dilazione del pagamento di fatture già scadute. pagina 4 di 5 La deposizione si è rilevata nel complesso attendibile in quanto non inficiata da contraddizioni sorte nel corso dell'escussione. I fatti narrati dal teste sono, altresì, risultati coerenti rispetto alle altre emergenze processuali e ai fatti allegati dalle parti, a riprova della intrinseca genuinità del mezzo di prova assunto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. 14355/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 14 settembre 2023;
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7052,00oltre ad Iva, Cpa e spese generali del 15%.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Simonetta Scirpo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 39089/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MINEO Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO, elettivamente domiciliato in VIA ACCLAVIO, 73 74121 TARANTO presso il difensore avv. MINEO MASSIMILIANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
BIANCHETTI CHIARA, elettivamente domiciliato in VIA ALLE GABBIANE, 29 28923
VERBANIA presso il difensore avv. BIANCHETTI CHIARA
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
Parte opponente: voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: in via istruttoria: previa ammissione di tutte le istanze istruttorie ri-chieste e non accolte, in particolare la richiesta di prova testimoniale, rimettere la causa sul ruolo per il relativo espletamento;
nel merito: revocare il decreto ingiuntivo opposto e quindi statuire che nulla è dovuto da a Parte_1
Controparte_1 condannare l'opposta al pagamento delle spese e competenze tutte di causa.
Parte opposta:
"Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rejectis contrariis:
- In via istruttoria: previa remissione della causa in istruttoria, si insta per l'audizione del teste Sig. di cui alla memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. di parte opposta in Testimone_1 atti, già ammesso con provvedimento datato 05.02.2025, qualora non comparso all'udienza del 18.02.2025, se del caso mediante testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. o, in subordine, mediante accompagnamento coattivo ex art. 255 c.p.c.
-In via Preliminare: accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in opposizione a mezzo P.E.C. effettuata in data 23.10.2023 per pagina 1 di 5 violazione dell'art. 3 bis della L. 53/1994 per i motivi di cui in narrativa, dichiarando definitivo il decreto ingiuntivo opposto ex art. 647 c.p.c. ed adottando ogni provvedimento conseguente.
-In via ulteriormente Preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della superiore eccezione, accertare e dichiarare la nullità della procura alle liti ex art. 83 c.p.c. asseritamente conferita dal Dr. all'Avv. M. Mineo, Parte_1 priva di data, per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente la nullità e/o inesistenza della notificazione dell'atto di citazione in opposizione a mezzo P.E.C. ex L. 53/1994 effettuata in data 23.10.2023, dichiarando definitivo il decreto ingiuntivo opposto ex art.
647 c.p.c. ed adottando ogni provvedimento conseguente;
-In via ulteriormente Preliminare: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle superiori eccezioni, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ex art. 163, comma 3 n. 4 e 164, comma 4 c.p.c., adottando ogni provvedimento conseguente.
Nel Merito: respingere le domande tutte formulate dall'opponente perché del tutto infondate, in fatto ed in diritto, per le causali di cui in narrativa e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 14335/2023 - R.G. 23885/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 11.09.2023, depositato in data 14.09.2023 ed, in ogni caso, dichiarare tenuta
e condannare la , in persona del suo titolare, a pagare a Parte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, la somma di Controparte_1 euro 130.631,18=, o quell'altra diversa somma maggiore o minore che risulterà dovuta in corso di causa, oltre ad interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002 dal dovuto al saldo. Favore di spese e competenze del presente giudizio, nonché del monitorio e della procedura di mediazione esperita n. 1727/2024 R.G. A.M. presso l'Organismo di Conciliazione dell'Ordine Avvocati Milano.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. la motivazione della sentenza consiste nella concisa esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi. L'esame delle questioni seguirà il principio della ragione più liquida (ex multis: Cass. s.u. 08.05.2014 n. 9936; Cass. 28.05.2014 n. 12002; Cass. 19.08.2016 n. 17214), il quale, in un'ottica costituzionalmente orientata di economia processuale e di celerità del giudizio (art. 111 Cost.), consente di sostituire l'ordine di trattazione delle questioni indicato nell'art. 276 c.p.c. con quello ritenuto dal giudicante di più agevole ed evidente soluzione, anche se la questione ritenuta in concreto assorbente si ponga in posizione logicamente subordinata rispetto alle altre, le quali non necessitano preliminarmente di essere esaminate e decise.
*** Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo il dr. , quale titolare Parte_1 dell'omonima farmacia con sede in Martina FR (TA) e in q , conveniva in giudizio “ ” in quanto società ricorrente nel procedimento monitorio Controparte_1 concluso o ingiuntivo n. 14355/2023 del Tribunale di Milano in data 14 settembre 2023, chiedendo la revoca del suddetto decreto ingiuntivo per inesistenza del credito vantato dalla società opposta, oltre alla condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
A sostegno delle domande formulate, parte attrice affermava che la somma ingiunta pari a complessivi euro 130.631,18, come risultante dalle fatture commerciali prodotte in sede di ricorso monitorio dalla società opposta, non era dovuta, attesa la mancata consegna della relativa merce (prodotti farmaceutici e parafarmaceutici) all'odierno opponente. Invero, parte opponente pagina 2 di 5 precisava che soltanto la merce esposta nella fattura n. VW20459487 del 15.08.2022 era stata consegnata, pur non essendo gli importi ivi indicati corrispondenti ai prezzi risultanti dal listino di riferimento. In particolare, parte opponente sosteneva che della mancata consegna della merce era venuta a conoscenza soltanto nel maggio 2023 a seguito di una verifica di magazzino. Nonostante ciò, una volta informata, la società fornitrice non emetteva le relative note di credito, né procedeva ad applicare per la merce consegnata i prezzi di listino ritenuti corretti;
anzi procedeva alla notificazione del decreto ingiuntivo previamente ottenuto.
ritualmente costituita, prendeva posizione sui fatti allegati Controparte_1 pregiudiziale, nel rito, la nullità della notificazione dell'atto di citazione in opposizione, dello stesso atto di costituzione di controparte, nonché della relativa procura alle liti;
chiedendo, altresì, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo n. 14355/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 14.09.2023, oltre alla dichiarazione della provvisoria esecutorietà. In ogni caso con vittoria di spese.
In particolare, nel merito, parte convenuta sosteneva che il credito da essa pretesto risultava dalla ricognizione di debito effettuata dalla controparte per mezzo di una richiesta di rateizzo del pagamento di fatture già scadute e in scadenza relative al periodo 2022-2023, nonché dalle note di credito da essa emesse in relazione a merce già evidentemente ricevuta dalla farmacia del dr. e successivamente dalla medesima resa. Ancora, a sostegno dell'asserita nullità dell'atto di Pt_1 citazione in opposizione notificatole, parte convenuta aveva modo di affermare la mancata precisa indicazione dei fatti rilevanti posti a fondamento delle relative eccezioni, atteso che non risultavano dettagliate in modo preciso né le fatture relative alla merce di cui veniva lamentata la mancata consegna, né i prezzi di listino che, con riguardo specifico alla fattura n. VW20459487 del 15.08.2022, avrebbero dovuto essere indicati in luogo di quelli applicati. Peraltro, nessun rilievo poteva essere attribuito alla circostanza dedotta dalla controparte per cui questa aveva potuto prendere contezza dell'avvenuto inadempimento della prestazione di consegna della merce pattuita solo a seguito della redazione periodica dell'inventario di magazzino, considerato che le condizioni generali del contratto stipulato fra le parti prevedevano l'onere di contestazione della fornitura nel termine di decadenza di quindici giorni dal ricevimento della relativa fattura.
*** A seguito di udienza di prima comparizione delle parti, con ordinanza del 24 aprile 2024 il giudice concedeva la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. All'udienza del 18 febbraio 2025 veniva sentito sui capitoli di prova formulati nella memoria integrativa di cui all'art. 171-ter, n. 2), c.p.c., il teste indicato da parte opposta. Al termine dell'assunzione della prova le parti precisavano le rispettive conclusioni come da foglio già depositato in via telematica.
Il Tribunale osserva Attraverso le prove poste a disposizione del Giudice è stato sufficientemente dimostrato il fatto, allegato da parte opposta, per cui le merci (prodotti destinati alla vendita al dettaglio nelle farmacie) oggetto delle forniture di cui è causa sono state effettivamente consegnate in adempimento degli obblighi stabiliti dal contratto stipulato fra le parti1: il diritto di credito al 1 Dall'esame della copia del contratto del 13.01.2022 offerto in comunicazione (doc. n. 33 di parte opposta) deve ritenersi che le parti abbiano inteso concludere un contratto di somministrazione di prestazioni periodiche, come regolato dalle norme (in ogni caso dispositive) di cui agli artt. 1559 e ss., c.c., per cui il prezzo delle prestazioni somministrate deve essere corrisposto al momento in cui la stesse vengono eseguite e in proporzione a ciascuna di esse. pagina 3 di 5 pagamento del corrispettivo è di conseguenza sorto in favore della società fornitrice odierna opposta. Occorre aggiungere che la stessa società creditrice ha ottenuto il decreto ingiuntivo opposto in questa sede sulla scorta di prove scritte che, oltre ad essere state ritenute idonee per l'emissione del provvedimento monitorio in un procedimento a cognizione sommaria, costituiscono anche prova dell'esistenza del credito, assieme all'ulteriore evidenza disponibile successivamente acquisita agli atti del processo. In particolare, tra i documenti offerti dalla parte convenuta opposta già in fase monitoria a sostegno delle proprie domande figura anche la lettera contenente la richiesta (doc. n. 32 di parte opposta), sottoscritta dal debitore titolare della
“ ”, datata 27.02.2023 e rivolta a di Parte_2 Controparte_1
0 fatture scadute alla data 10. ro 43.607,06, oltre al riconoscimento espresso del debito per fatture già scadute (per complessivi euro 75.154,76) e in scadenza (per ulteriori euro 87.298,55, relativi a fatture con data risalente a novembre e dicembre 2022 e a gennaio e febbraio 2023). Al riguardo occorre soltanto precisare che, a mente dell'art. 1988 c.c., la ricognizione di debito, assieme alla promessa di pagamento, pur non costituendo fonte di obbligazioni, comporta l'effetto giuridico della cd. “relevatio ab oneri probandi” in quanto esonera colui a favore del quale venga fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale, il quale si presume fino a prova contraria. La presunzione legale (relativa) dell'esistenza del titolo della prestazione costituisce fonte di prova vincolante per il giudice in difetto di prova contraria proveniente dall'altra parte, e può, quindi, legittimamente fondare il suo convincimento, specie se corroborata da ulteriori elementi di prova anche indiretti, e anche se unica, in considerazione della sua gravità ed importanza rispetto al quadro descritto dai fatti di causa. Nel caso di specie, l'esistenza del rapporto obbligatorio discendente dal contratto stipulato fra le parti, nonché la esatta quantificazione delle prestazioni dovute2 così come risultante dai documenti prodotti, non ha ricevuto alcuna prova contraria offerta dalla parte onerata in tal senso. Anzi, l'esistenza del credito derivante dalla avvenuta consegna della merce è stata ulteriormente confermata dalla testimonianza resa dal teste indicato dalla società creditrice nella memoria di cui al n. 2) dell'art. 171-ter c.p.c.: interrogato sui fatti di causa e sul capitolo di prova ammesso (cap. n. 1), il dipendente, signor della società “Itria Truck Service s.r.l.” Testimone_2 incaricata, quale vettore, del trasporto dei segnare alla farmacia del dr. ha Pt_1 dichiarato che, anche all'epoca dei fatti di causa, si occupava “[…] della consegna giorn lla cassette (due consegne al giorno, tutti i giorni dal lunedì al sabato, e, in talune occasioni, quando di turno, anche la domenica […] ricevevo le cassette dal magazzino (si trattava di cassette imballate e sigillate contenti i farmaci da consegnare) e leggevo tramite il palmare il codice a barre. Successivamente, al momento della consegna delle medesime cassette, effettuavo le medesime operazioni di lettura del codice a barre. Il codice a barre indicava anche la farmacia e il luogo di consegna […] Confermo il cap. n.
1. Sicuramente ho consegnato la merce poiché non ho avuto nessuna chiamata di reclamo per omessa consegna. Dal 1998 non ho mai avuto una contestazione di omessa consegna […] qualora il dott. avesse ritenuto di ritirare dei farmaci, avrebbe Pt_1 chiesto il reso e, pertanto, i farmaci sare ornati in con l'emissione di una nota di CP_1 credito. […]”. 2 Secondo la giurisprudenza di legittimità, cfr. ex multis Cass. n. 28448/24, la presunzione legale di cui all'art. 1988 c.c. dispensa colui in favore del quale viene fatta dall'onere di provare l'an del diritto ma non anche il relativo quantum. Depongono nel senso della prova, anche indiretta e semplice ex art. 2729 c.c., della esatta quantificazione della prestazione dovuta sia le indicazioni contenute nelle fatture azionate in sede monitoria, di cui è stato prodotto estratto autentico notarile, sia le stesse informazioni desumibili dalla missiva del 27.02.2023 con la quale, fra l'altro, è stata chiesta dal debitore la dilazione del pagamento di fatture già scadute. pagina 4 di 5 La deposizione si è rilevata nel complesso attendibile in quanto non inficiata da contraddizioni sorte nel corso dell'escussione. I fatti narrati dal teste sono, altresì, risultati coerenti rispetto alle altre emergenze processuali e ai fatti allegati dalle parti, a riprova della intrinseca genuinità del mezzo di prova assunto. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in euro
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma il decreto ingiuntivo n. 14355/2023 emesso dal Tribunale di Milano in data 14 settembre 2023;
2) condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 7052,00oltre ad Iva, Cpa e spese generali del 15%.
Milano, 20 febbraio 2025
Il Giudice Dott.ssa Simonetta Scirpo
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