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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 23/06/2025, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 367/2023; promossa da:
(c.f. e p. iva - ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Magione, Piazza Simoncini n. 48, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Rossi, ed elettivamente domiciliata in Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio legale dell'Avv. Riccardo Rossi (p.e.c.:
; Email_1
- appellante - contro
(c.f. - ), residente in Perugia, Loc. Colle Controparte_1 C.F._1 della Trinità, via del Sole n. 5/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Lucatelli
(p.e.c. con domicilio digitale all'indirizzo Email_2
p.e.c. del professionista;
- appellato -
e nei confronti di
pagina 1 di 13 (c.f. - già titolare della TA individuale Controparte_2 C.F._2 [...]
(p.iva - ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_3 P.IVA_2
Lipparini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Corso Vannucci,
n. 92 (p.e.c. ; Email_3
- appellata -
Oggetto: azione di pagamento di corrispettivo dei lavori di ristrutturazione in base a contratto di appalto.
Conclusioni delle parti
Come agli atti e nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del
23.4.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(d'ora innanzi breviter anche “ ) ha Parte_1 Pt_2 impugnato la sentenza n. 763/2023, emessa dal Tribunale di Perugia nel Proc. R.G. n.
3420/2010, depositata in data 16.5.2023, con la quale veniva accolta l'opposizione a d.i. spiegata da e per l'effetto revocato il d.i. emesso in favore di Controparte_1
con condanna del soccombente al pagamento delle spese in favore Pt_2 dell'opponente e del terzo chiamato (d'ora innanzi anche Controparte_4 soltanto “ ”), evocata dall'appellante nel giudizio di appello in persona della CP_4 titolare Controparte_2
L'atto di appello si è basato su un unico ed articolato motivo di impugnazione, rubricato “erroneità della decisione di primo grado per falsa rappresentazione dei fatti e violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per mancata considerazione di numerosi riscontri probatori dimostrativi della legittimazione passiva dell'opponente”, per cui la pronuncia di prime cure avrebbe erroneamente rappresentato la realtà fattuale contravvenendo al principio dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), prendendo a riferimento soltanto alcuni elementi probatori considerati “minori”, “parziali” e “ben poco efficaci e rilevanti”, tali per cui le (altre) risultanze probatorie acquisite avrebbero deposto per la dimostrazione della pretesa creditoria avanzata da e, Parte_3 quindi, per la fondatezza dell'azione in via monitoria.
Il gravame può essere ricondotto a due essenziali censure: la prima attinente ad una sostanziale critica degli esiti della c.t.u., ritenuta incompleta;
la seconda attinente ad una pagina 2 di 13 ritenuta erronea o parziale lettura delle risultanze istruttorie che, in disparte i testi offerti dall'appellante, risulta di natura prettamente documentale;
scopo dell'indagine peritale era proprio quello di indagare, seppure a dieci anni dall'esecuzione delle opere, quale fosse la natura, la tipologia e la contabilità delle opere eseguite da Parte_3 Pa e dalla TA . A dire dell'appellante l'elaborato sarebbe parziale ed inconcludente perché il c.t.u. avrebbe compiuto soltanto una sommaria ricognizione dello stato dei luoghi, tale rimasta nonostante il recepimento dell'elaborato di parte ritenuto assai più dirimente nel far luce sui lavori eseguiti da giacché il c.t.u., in tesi, non aveva Pt_2 tenuto in debita considerazione le fatture allegate dalla TA , emerse Controparte_2 dal registro contabile e dal registro i.v.a., e neanche le ricevute degli importi per le spese di cantiere complessivamente anticipate da Parte_3
Quanto alle risultanze istruttorie, ha contestato l'affermato allontanamento dai lavori di cantiere nel mese di aprile 2009, sostenendo di aver compiuto lavori sino al Pa mese di dicembre 2009, ricostruendo l'andamento dei rapporti contabili tra la TA e e ha sostenuto di vantare un credito pari ad € 63.549,13 (€ 25.621,38 + Pt_2
37.927,75), ciò sia per spese anticipate, sia per la differenza tra il lavoro effettivamente Pa svolto dalla TA e quanto a lui spettante, insistendo sulla natura del rapporto giuridico sotteso a regolamentare i rapporti tra i soggetti di cantiere, da considerarsi, a suo dire, un rapporto di collaborazione in “co-appalto”.
Con comparsa del 18.10.2023 si è costituito in giudizio Controparte_1 contrastando le argomentazioni dell'appellante e ritenendo: non raggiunta la dimostrazione dei lavori asseritamente svolti da in proprio favore;
la Parte_3 completezza della c.t.u. acquisita nella misura in cui dava atto della impossibilità di accertare lavori non eseguiti;
errata la ricostruzione contabile opposta (peraltro Pa consistente in fatture contabilizzate dal direttore dei lavori e saldate alla TA ) in quanto aveva corrisposto alla un totale di € 161.145,26, Controparte_1 CP_4 oltre iva, secondo fatture emesse dalla stessa TA e allegate in atti, riscontro che il c.t.u. aveva correttamente recepito, dando atto di altri pagamenti effettuati dal committente a Pa mezzo contanti alla TA .
Con ulteriore comparsa del 13.10.2023, si è ritualmente costituita in giudizio l'altra Pa appellata già titolare della TA (chiamata in causa nel giudizio di Controparte_2
pagina 3 di 13 primo grado dall'opponente), assumendo che aveva ammesso di aver Pt_2 eseguito individualmente delle opere in favore di sin dal Controparte_1 procedimento monitorio, cosicché aveva attivato fatture riferite ad un credito suo personale e diverso da quello oggetto di appalto;
ha precisato che era stato Pt_2 Pa presente nel cantiere affidato alla TA dal luglio 2008 sino al mese di aprile 2009, venendo poi allontanato comunque nel giugno 2009, sicché allegando nel procedimento monitorio la fattura n. 3 del 30.3.09 di € 51.222,00 non poteva che richiedere il Pa pagamento per opere diverse dai lavori eseguiti dalla TA e concordate esclusivamente con il committente al di fuori delle previsioni del Controparte_1 contratto di appalto. Dunque, le opere asseritamente compiute da sarebbero Pt_2 state comunque successive al mese di aprile 2009, datosi anche lo scioglimento del Pa rapporto di collaborazione tra la TA e risalente all'8.4.2009, ciò da Parte_3 cui deriverebbe l'infondatezza della domanda di manleva di nei Controparte_1 confronti di essa appellata.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025, con provvedimento del 25.4.2025.
Va premesso che il contratto di appalto del 25.6.2008 (doc. n. 2 del fascicolo dell'appellato) è inequivoco nel non nominare quale parte integrante e Parte_3 destinataria delle previsioni contrattuali, e ciò anche in ossequio al criterio legale di interpretazione testuale della dichiarazione negoziale, che non pare superabile dal comportamento complessivo delle parti in base al margine di apprezzamento che pure va riconosciuto al Giudice nell'interpretazione del contenuto del negozio ex art. 1362
c.c. (Cass. n.468/2024; Cass. n. 10967/2023; Cass. n. 21576/2019). E', invero, noto che quello letterale è il criterio centrale dell'interpretazione della volontà delle parti, anche se non l'unico e necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione del contratto, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore
(cfr. Cass. n. 9380/2016 e Cass. n. 4432/2016).
Applicando tali parametri ermeneutici alla scrittura privata in questione non può che ritenersi che le disposizioni richiamate dall'appellante (7, 8 e 12), con le quali viene pagina 4 di 13 preteso di estendere l'applicabilità del contratto a due soggetti che avrebbero operato in regime di “co-appalto” nei confronti del committente (ovvero di estenderle anche alla posizione sostanziale di , devono ritenersi prive di pregio. Soltanto nelle Parte_3 previsioni in questione (disciplinanti la revisione dei prezzi e il domicilio dell'appaltatore) si legge, infatti, di “ , con ciò intendendo, secondo la tesi Parte_1 dell'appellante, che gli effetti della scrittura privata fossero riferibili alla “società” di Pa
e non, invece, alla TA di . Indagando però la scrittura Pt_2 Controparte_2 privata nella sua interezza, emerge abbastanza chiaramente che vi sia stata confusione tra società e TA aventi la stessa (pre)denominazione, e ciò è tanto più vero se si osserva che il domicilio eletto dalla (ritenuta) società in accomandita semplice viene a coincidere con quello indicato nell'intestazione della scrittura dalla TA Controparte_3
, ovvero via Cardinali, n. 24.
[...] Pa A tale rilievo può aggiungersi che la figura quale unica appaltatrice CP_4 firmataria del contratto di appalto del 25.6.2008, rimanendo irrilevante alla pretesa oggetto di causa che le opere ivi commissionate erano state seguite dall'appaltatrice insieme a .4.2009, momento a partire dal quale era Parte_4 intervenuta (fatto pacifico) la risoluzione della collaborazione tra imprese, senza peraltro che il committente ne venisse informato (doc. n. 26 del fascicolo dell'appellante), altro elemento questo che depone per l'esclusività del rapporto interno tra la società e la , senza l'interessamento della committenza. Pt_2 CP_4
Tale elemento, per quel che interessa, è stato anche confermato dalla dichiarazione scritta del 12.6.2015 del direttore dei lavori di cantiere (doc. n. 9 del fascicolo dell'appellato) in cui veniva dato atto dell'esclusività ed operatività del contratto di appalto tra la e il committente mentre CP_4 Controparte_1 Pt_2 sarebbe stato presente nel cantiere stesso sino al mese di giugno 2009, documento versato in atti e rimasto incontestato.
Ed ancora, si osserva che attraverso l'inoltro della comunicazione in questione ad essere interrotto (più che risolto) è stato il rapporto di collaborazione tra la e la CP_4 società di e non invece il contratto di appalto del 25.6.2018. Deve anche Pt_2 notarsi che la pretesa monitoria è stata avanzata soltanto nei confronti del ritenuto committente dei lavori che avrebbe eseguito sulla proprietà di (da questi Pt_2 CP_1
pagina 5 di 13 definito mero pavimentista), essendo stata chiamata la a contraddire nel CP_4 giudizio di opposizione ad iniziativa del solo opponente.
Gli elementi citati appaiono non equivoci allora nello stabilire che il contratto di appalto in questione non possa estendere i propri effetti alla società e ciò con Pt_2 due conseguenze: la prima è che deve ritenersi estranea alle previsioni Parte_3 Pa del contratto di appalto, dato che la regolamentazione dei rapporti tra la TA e era avvenuta con separato accordo di collaborazione professionale, come si Pt_2 desume dalla scrittura privata dell'1.6.2008 di cui al doc. n 3 del fascicolo dell'appellante, in cui, appunto, (coniuge di conveniva Persona_1 Controparte_2 con di contabilizzare i lavori eseguiti in regime di collaborazione (non è dato Pt_2 sapere con quali modalità) e di ripartire gli utili al 50%; la seconda è che difettano i presupposti per la chiamata in “manleva” (che può essere qualificata piuttosto una chiamata per ritenuta comunanza di causa), ritenuti sussistenti all'art. 11 del citato contratto di appalto (che disciplina il divieto di “sub-appalto globale” in favore del
“sub-appalto frazionato”), ove si prevedeva che il committente avrebbe pagato direttamente i sub-appaltatori, rimanendo responsabile unicamente rispetto ai Pt_2 sub-appaltatori.
Si tratta di una previsione sufficientemente imprecisa e “sfortunata” nella enunciazione, quantomeno per le ragioni dell'appellante, giacché escluso che Pt_2 potesse essere parte e destinataria del contratto di appalto (quindi “co-appaltatore”), ne rimarrebbe che l'unica ipotesi percorribile è quella di qualificarlo come sub-appaltatore di cui si era, in parte, servita la (appunto come pavimentista), con la CP_4 conseguenza che il rapporto diretto (l'unico) che avrebbe trovato perfezionamento sarebbe quello tra committente e sub-appaltatore. Depone per siffatto rilievo anche la fattura emessa dalla TA 2M nei confronti del committente, in cui viene dato atto di due pagamenti, uno eseguito dalla 2M in favore di in proprio CP_4 Parte_5 per la somma di € 4.500,00 a fronte dell'opera prestata come pavimentista (doc. n. 8 del fascicolo dell'appellato e doc. n. 3 del fascicolo monitorio). Per vero, anche tale operazione, ovvero il versamento della somma in questione direttamente alla persona fisica e non alla società, avvalora l'impostazione per cui non vi fosse affatto un rapporto pagina 6 di 13 Pa continuativo tra la TA e di di quello preveduto Parte_6 Pt_7 Pt_8 rapporto di collaborazione di cui alla scrittura privata dell'1.6.2008.
Di qui l'assenza di qualsivoglia titolo che giustifichi la chiamata in causa della CP_4
[...
che, infatti, non è stata investita della questione da in via diretta, ma è Pt_2 stata evocata nel giudizio di opposizione dal committente che ha Controparte_1 inteso interpretare le disposizioni del contratto di appalto in proprio favore evocando infondatamente la manleva di un soggetto ritenuto “garante”. Pa Tra la TA e rimane allora un mero rapporto interno di Parte_3 regolamentazione della contabilità su incassi versati dalla committenza in favore della Pa TA , la cui fonte è appunto l'accordo in data 1.6.2008, come si ricava anche dal registro i.v.a. delle fatture versato in atti in ottemperanza all'ordine ex art. 210 c.p.c.
(dep. il 27.7.2015 e contenuto nel fascicolo del terzo chiamato) in cui si osserva che le fatture, in prossimità dei versamenti effettuati dalla committenza, venivano emesse da Pa nei confronti della TA come, more solito, accade in caso di opera Parte_3 frazionata prestata dal sub-appaltatore. E allora, se la contabilizzazione dei pagamenti Pa tra la TA e era tale per cui la fatturazione doveva essere emessa nei Parte_3 confronti dell'appaltatrice a fronte dei versamenti via via effettuati dalla committenza, e poi parte delle somme erano riversate a appunto con Parte_9 Parte_10 pressappochismo nella scrittura privata in data 1.6.2008), ne risulta rafforzato il convincimento per il quale l'azione monitoria non poteva che essere stata azionata da nei confronti del committente per un rapporto autonomo ed esclusivo, non Pt_2 Pa dipendente né dal contratto di appalto principale, né dall'interazione con la TA .
Il motivo di gravame nella parte in cui estende la critica all'elaborato del c.t.u., acquisito in primo grado, di utilità assai limitata, al pari della escussione testimoniale di cui si chiede anche la rinnovazione, non coglie nel segno. Infatti, è appena il caso di evidenziare che i testi sentito solo su alcuni capitoli perché sugli altri vi è Testimone_1 stata rinuncia, e l'Arch. , ritenuto pure inattendibile dall'appellante, non Persona_2 hanno aggiunto nulla che non fosse già acquisito.
Ora, pur concesso che si possa formulare un motivo di gravame nel senso di percorrere una critica alla pronuncia di prime cure nella sola parte in cui non sia gradita la risultanza dell'elaborato del c.t.u. (vuoi per ritenuta “erroneità” vuoi per pagina 7 di 13 “incompletezza”), ciò che appare come critica all'espletamento dell'istruttoria e al mezzo di conoscenza della prova va però a collidere con l'acquisita insufficienza dell'onere probatorio che già incombeva sul ricorrente dell'originario procedimento monitorio. Evanescente è, infatti, la c.t.u. nel senso di accertare l'esistenza di spese per anticipazioni effettuate da che costituirebbero parte del suo asserito Parte_3 credito già azionato per via monitoria, non essendo comprensibile se le stesse fossero già state corrisposte, per avere dato atto il consulente soltanto di alcuni margini di
“compatibilità con i lavori di cui in contabilità” senza illuminare sulla tipologia e la quantità dei lavori effettivamente eseguiti da sulla proprietà di Parte_3 [...]
CP_1
E ricordato che la c.t.u. premetteva (e concludeva) che: “[…] lo stato attuale dei luoghi,
a dieci anni circa dall'esecuzione delle opere oggetto di contenzioso, non consente allo scrivente di poter effettuare una dettagliata analisi delle opere eseguite distintamente dalle due imprese presenti in cantiere […]” (cfr. pagg. nn. 18, 19 della relazione del c.t.u.), l'appellante non spiega nella sua critica cosa avrebbe potuto essere diversamente colto dall'indagine tecnica a dieci anni dalla conclusione dei lavori se parametrata alla rispondenza dei fatti di causa. Invero, il c.t.u. ha operato una propria ricostruzione della contabilità secondo cui a spetterebbe il credito già azionato in via monitoria, ovvero € 25.621,38 Pt_2 per spese anticipate, considerate soltanto in emersione “compatibili con i lavori descritti nella contabilità”, ed € 37.927,75 quale differenza tra i lavori eseguiti sino al mese di marzo 2009 e contabilizzati dal direttore dei lavori e le somme che avrebbe ricevuto in modo integrale la . In ciò, però, non è dato conoscere né quali lavori avrebbe CP_4 Pa eseguito precisamente nel cantiere governato dalla TA né come, a Parte_3 distanza di oltre dieci anni dai fatti di causa, il c.t.u. sarebbe potuto giungere a diversa conclusione accedendo più volte e con dovizia in loc. Colle della Trinità al fine di verificare lo stato dei luoghi. Peraltro, il c.t.u. una volta recepito l'elaborato peritale del tecnico di parte attrice, ove si descrivevano i lavori complessivamente eseguiti da ha dato atto che tali opere erano riscontrabili nella contabilità Parte_3 rendicontata dal direttore dei lavori.
La c.t.u. è utile allora, per quel che qui interessa, nel senso di ritenere comparabile tutte le fatture emesse dalla TA 2M a fronte dei versamenti effettuati dalla pagina 8 di 13 committenza (v. c.t.u., pagg. nn. 7 e 8), compresi i pagamenti effettuati dal committente a mezzo contanti, ciò che dimostra che alcuna somma doveva, quindi, il committente Pa alla TA per i lavori fino a quel momento eseguiti, ciò che avvalora, ancora una volta, l'impostazione per cui ha azionato verso costui una propria ed Parte_3 esclusiva pretesa di credito per lavori asseritamente effettuati ad esclusivo suo favore.
In questo vale notare che diverse fatture, emesse dalla al committente e CP_4 riscontrate nella contabilità, siano riferibili, quanto all'oggetto, al costo sostenuto per l'acquisto dei materiali (doc. n. 10 del fascicolo dell'appellato), sicché, anche per la parte che concerne tali spese (per materiali), di cui pure domanda il rimborso a Parte_3
se può desumersi che le esse fossero già state pagate a Controparte_1 Parte_3
dalla (c'è corrispondenza tra le spese per materiali e le fatture emesse), è,
[...] CP_4 invece, incerta la destinazione e l'utilizzo dei materiali acquistati, risultando l'indirizzo di consegna dei medesimi in Magione, e non presso il cantiere di CP_1
Ciò diventa decisivo se si ricorda che la c.t.u. non può rivestire carattere suppletivo dell'onere probatorio a carico dell'attore che accompagna il principio della domanda dall'introduzione del giudizio. Giova osservare che esclusa l'ipotesi di un contratto di appalto esteso anche alla società respinta la fondatezza della chiamata in Pt_2 Pa causa in garanzia della TA da parte del committente (limitata solo alle ragioni della committenza, opponente al decreto ingiuntivo, nel rapporto con il terzo chiamato, senza che siano state estese le autonome ragioni dell'opposto nel rapporto con il terzo chiamato) residua, allora, soltanto un rapporto di committenza, in ipotesi, intercorso tra e che però rimane del tutto indimostrato. Infatti, Parte_3 Controparte_1 ogni diversa ipotesi di ricostruzione della contabilità (anche pro domo sua, come nel caso dell'elaborato del c.t.p. dell'attrice opposta) non valica il problema fondamentale insuperato, ovvero l'assenza della dimostrazione dei lavori effettivamente eseguiti da Pa
governato TA , quantomeno dal giugno 2008 fino Parte_11 Pt_12 all'aprile 2009, sino cioè all'intervenuta comunicazione di interruzione della collaborazione tra e pervenuta al destinatario che ha anche CP_4 Parte_3 allegato il relativo documento nel corso del giudizio (doc. n. 26, allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta), come, peraltro, confermato dalla citata dichiarazione scritta resa dall'arch. . E, quindi, non si comprende a fronte di quali Persona_2
pagina 9 di 13 lavori effettivamente eseguiti abbia emesso le due fatture poste a Parte_3 fondamento della pretesa monitoria del 30.3.2009 (per € 51.222,00) e del 6.1.2010 (di Pa
€ 15.600,00, emessa fuori dall'esaurita collaborazione professionale con la TA ), dovendosi notare che l'importo portato dalla prima fattura è superiore al prezzo integrale convenuto con il contratto di appalto del 25.6.2008 (di € 50.000,00, oltre i.v.a.) ciò che ne fa risultare, ancora una volta, l'esclusività del rapporto a fronte di opere diverse ed estranee a quelle convenute con il contratto di appalto.
Dunque, la pronuncia impugnata è condivisibile laddove esclude il soddisfacimento dell'onere della prova in capo all'odierno appellante ma è rivedibile, in linea di principio, quanto al difetto di titolarità passiva in capo al committente, perché la pretesa di difetta soltanto di prova dei fatti costitutivi del diritto posti Parte_3
a fondamento della domanda e, quindi, delle ragioni della domanda. E ciò potrebbe dipendere da leggerezza di intenti con cui erano stati gestiti i rapporti giuridici intercorsi tra tutte le parti in causa - fra cui può essere compresa la gestione della contabilità affidata ad un unico soggetto per lavori comunque frazionati ed effettuati da soggetti diversi -, come avvalorato, peraltro, dai fatti pregressi alla stipula del contratto di appalto (ovvero assegnare alla s.a.s. e alla TA individuale la medesima denominazione “2M”) e dall'esegesi dello stesso contratto, quantomeno equivoco nel connotare la volontà dei contraenti.
Pertanto, non possono esistere punti erronei od incompleti della c.t.u., che, anzi, fa luce sulla corrispondenza degli equilibrati e corrispettivi pagamenti intercorsi tra la Pa TA e la committenza. Inoltre, la doglianza secondo cui gli esiti istruttori complessivamente considerati avrebbero dimostrato la sussistenza di una fondata pretesa di pagamento azionata da nei confronti del committente della Parte_3
sono infondati per l'assenza di prova delle ragioni della domanda e l'emergere CP_4 di prove che inducono a ritenere, al contrario, l'assenza di coinvolgimento della Pt_3 nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione sull'immobile di proprietà dell'ingiunto, pattuiti, viceversa, da questi con la . CP_4
Vale anche considerare che il teste (v. ud. del 16.1.2017) ha qualificato Per_2
, n.q. di legale rappresentante di quale artigiano e Parte_5 Parte_1 Pa prestatore d'opera, negando però la collaborazione diretta di questi con la TA .
pagina 10 di 13 E può aggiungersi che dalla pronuncia gravata emerge soltanto implicitamente il difetto dei presupposti per la chiamata in causa, al tempo, della Controparte_4
soltanto per l'accertato difetto di titolarità passiva in capo a ma, a ben
[...] CP_1 guardare, il giudicato calato sulla vicenda non copre la posizione (sostanziale) di né in dispositivo né in motivazione (ma soltanto la posizione Controparte_2 processuale del terzo chiamato riferita alla manleva e soltanto implicitamente), ragion per cui non può escludersi, ferma l'assenza dei presupposti per la chiamata in giudizio attivata da per asserita comunanza di causa, che alla stessa Controparte_1 possano essere rivolte, dimostrato il fondamento dei fatti costitutivi delle ragioni della domanda, le pretese dell'odierno appellante in separato giudizio (Cass. 2014 n. 26377).
Ciò, nel caso, ponendosi anche la problematica della natura della chiamata in giudizio, propria o impropria secondo la lettura che ne deriva dalla pronuncia resa da Cass.
SS.UU. n. 24707/2015, a seconda dell'interpretazione più aderente al contratto di appalto del 25.6.2008, ed in particolare dell'art. 11 - legato intrinsecamente ad una pretesa comunanza di causa - posto che alcun accertamento è sceso con riferimento al rapporto, che l'appellante riterrebbe esistente e dimostrato, tra e Parte_3 Controparte_2 nei cui confronti non è stata dalla s.a.s. proposta alcuna domanda.
Ciò posto, l'appello va rigettato integralmente. Infatti, sono condivisibili sia la Pa difesa dell'opponente (committente della TA ), sia quelle dell'altra appellata n.q. predetta. Infatti, la posizione di quest'ultima è lineare perché ha Controparte_2 preso soltanto posizione avverso la domanda spiegata nei propri confronti dall'appellato assumendo correttamente, peraltro solo in via subordinata, che le CP_1 contestazioni ed argomentazioni svolte dall'appellante confermano che la titolarità passiva del diritto sostanziale controverso, se dimostrato, ricadrebbero esclusivamente in capo a unico debitore. CP_1
Le spese di lite del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato vanno liquidate secondo Parte_3 CP_1 la soccombenza con condanna dell'appellante a rifonderle all'appellato.
Vanno, invece, integralmente compensate nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata evocata nel giudizio di gravame erroneamente solo in Controparte_2 quanto parte del giudizio di primo grado, perché chiamata in causa dall'opponente pagina 11 di 13 (l'unico che aveva proposto domande nei suoi confronti), e, quindi, non litisconsorte processuale necessario. Va rimarcato per giustificare la compensazione che l'appellante non ha svolto nei suoi confronti domande neanche nel giudizio di appello.
Benché l'appellato abbia formulato una domanda, in via Controparte_1 meramente subordinata, nei confronti dell'appellata stante il rigetto Controparte_2 dell'appello, che non ha comportato valutazioni della stessa, si reputa equo compensare le spese anche nel rapporto processuale tra i predetti appellati.
Le spese si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della domanda (€ 65.627,57), dell'importanza e della natura dell'affare, non particolarmente complesso, nonché del risultato conseguito e del pregio della difesa, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n. 147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale leggermente superiori ai minimi con riferimento all'effettivo valore della controversia (da € 52.001 a
€ 260.000).
Si dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
rigetta l'appello proposto da in persona del l.r.p.t., Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 763/2023, pubblicata in data 16.5.2023: condanna l'appellante in persona del l.r.p.t., a Parte_1 rifondere le spese di lite del grado all'appellato che liquida a Controparte_1 titolo di compensi professionali in € 5.400,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti processuali tra l'appellante in persona del l.r.p.t., e l'appellata Parte_1
e tra l'appellato e l'appellata Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2
pagina 12 di 13 dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 19.6.2025.
Il Presidente est. dott. Claudio Baglioni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 367/2023; promossa da:
(c.f. e p. iva - ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, con sede legale in Magione, Piazza Simoncini n. 48, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Rossi, ed elettivamente domiciliata in Perugia, via XIV Settembre n. 67, presso lo studio legale dell'Avv. Riccardo Rossi (p.e.c.:
; Email_1
- appellante - contro
(c.f. - ), residente in Perugia, Loc. Colle Controparte_1 C.F._1 della Trinità, via del Sole n. 5/B, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Lucatelli
(p.e.c. con domicilio digitale all'indirizzo Email_2
p.e.c. del professionista;
- appellato -
e nei confronti di
pagina 1 di 13 (c.f. - già titolare della TA individuale Controparte_2 C.F._2 [...]
(p.iva - ), rappresentata e difesa dall'Avv. Massimo Controparte_3 P.IVA_2
Lipparini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Corso Vannucci,
n. 92 (p.e.c. ; Email_3
- appellata -
Oggetto: azione di pagamento di corrispettivo dei lavori di ristrutturazione in base a contratto di appalto.
Conclusioni delle parti
Come agli atti e nelle note per la trattazione scritta depositate per l'udienza del
23.4.2025.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
(d'ora innanzi breviter anche “ ) ha Parte_1 Pt_2 impugnato la sentenza n. 763/2023, emessa dal Tribunale di Perugia nel Proc. R.G. n.
3420/2010, depositata in data 16.5.2023, con la quale veniva accolta l'opposizione a d.i. spiegata da e per l'effetto revocato il d.i. emesso in favore di Controparte_1
con condanna del soccombente al pagamento delle spese in favore Pt_2 dell'opponente e del terzo chiamato (d'ora innanzi anche Controparte_4 soltanto “ ”), evocata dall'appellante nel giudizio di appello in persona della CP_4 titolare Controparte_2
L'atto di appello si è basato su un unico ed articolato motivo di impugnazione, rubricato “erroneità della decisione di primo grado per falsa rappresentazione dei fatti e violazione o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. per mancata considerazione di numerosi riscontri probatori dimostrativi della legittimazione passiva dell'opponente”, per cui la pronuncia di prime cure avrebbe erroneamente rappresentato la realtà fattuale contravvenendo al principio dell'onere probatorio (art. 2697 c.c.), prendendo a riferimento soltanto alcuni elementi probatori considerati “minori”, “parziali” e “ben poco efficaci e rilevanti”, tali per cui le (altre) risultanze probatorie acquisite avrebbero deposto per la dimostrazione della pretesa creditoria avanzata da e, Parte_3 quindi, per la fondatezza dell'azione in via monitoria.
Il gravame può essere ricondotto a due essenziali censure: la prima attinente ad una sostanziale critica degli esiti della c.t.u., ritenuta incompleta;
la seconda attinente ad una pagina 2 di 13 ritenuta erronea o parziale lettura delle risultanze istruttorie che, in disparte i testi offerti dall'appellante, risulta di natura prettamente documentale;
scopo dell'indagine peritale era proprio quello di indagare, seppure a dieci anni dall'esecuzione delle opere, quale fosse la natura, la tipologia e la contabilità delle opere eseguite da Parte_3 Pa e dalla TA . A dire dell'appellante l'elaborato sarebbe parziale ed inconcludente perché il c.t.u. avrebbe compiuto soltanto una sommaria ricognizione dello stato dei luoghi, tale rimasta nonostante il recepimento dell'elaborato di parte ritenuto assai più dirimente nel far luce sui lavori eseguiti da giacché il c.t.u., in tesi, non aveva Pt_2 tenuto in debita considerazione le fatture allegate dalla TA , emerse Controparte_2 dal registro contabile e dal registro i.v.a., e neanche le ricevute degli importi per le spese di cantiere complessivamente anticipate da Parte_3
Quanto alle risultanze istruttorie, ha contestato l'affermato allontanamento dai lavori di cantiere nel mese di aprile 2009, sostenendo di aver compiuto lavori sino al Pa mese di dicembre 2009, ricostruendo l'andamento dei rapporti contabili tra la TA e e ha sostenuto di vantare un credito pari ad € 63.549,13 (€ 25.621,38 + Pt_2
37.927,75), ciò sia per spese anticipate, sia per la differenza tra il lavoro effettivamente Pa svolto dalla TA e quanto a lui spettante, insistendo sulla natura del rapporto giuridico sotteso a regolamentare i rapporti tra i soggetti di cantiere, da considerarsi, a suo dire, un rapporto di collaborazione in “co-appalto”.
Con comparsa del 18.10.2023 si è costituito in giudizio Controparte_1 contrastando le argomentazioni dell'appellante e ritenendo: non raggiunta la dimostrazione dei lavori asseritamente svolti da in proprio favore;
la Parte_3 completezza della c.t.u. acquisita nella misura in cui dava atto della impossibilità di accertare lavori non eseguiti;
errata la ricostruzione contabile opposta (peraltro Pa consistente in fatture contabilizzate dal direttore dei lavori e saldate alla TA ) in quanto aveva corrisposto alla un totale di € 161.145,26, Controparte_1 CP_4 oltre iva, secondo fatture emesse dalla stessa TA e allegate in atti, riscontro che il c.t.u. aveva correttamente recepito, dando atto di altri pagamenti effettuati dal committente a Pa mezzo contanti alla TA .
Con ulteriore comparsa del 13.10.2023, si è ritualmente costituita in giudizio l'altra Pa appellata già titolare della TA (chiamata in causa nel giudizio di Controparte_2
pagina 3 di 13 primo grado dall'opponente), assumendo che aveva ammesso di aver Pt_2 eseguito individualmente delle opere in favore di sin dal Controparte_1 procedimento monitorio, cosicché aveva attivato fatture riferite ad un credito suo personale e diverso da quello oggetto di appalto;
ha precisato che era stato Pt_2 Pa presente nel cantiere affidato alla TA dal luglio 2008 sino al mese di aprile 2009, venendo poi allontanato comunque nel giugno 2009, sicché allegando nel procedimento monitorio la fattura n. 3 del 30.3.09 di € 51.222,00 non poteva che richiedere il Pa pagamento per opere diverse dai lavori eseguiti dalla TA e concordate esclusivamente con il committente al di fuori delle previsioni del Controparte_1 contratto di appalto. Dunque, le opere asseritamente compiute da sarebbero Pt_2 state comunque successive al mese di aprile 2009, datosi anche lo scioglimento del Pa rapporto di collaborazione tra la TA e risalente all'8.4.2009, ciò da Parte_3 cui deriverebbe l'infondatezza della domanda di manleva di nei Controparte_1 confronti di essa appellata.
Le parti hanno depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.4.2025, con provvedimento del 25.4.2025.
Va premesso che il contratto di appalto del 25.6.2008 (doc. n. 2 del fascicolo dell'appellato) è inequivoco nel non nominare quale parte integrante e Parte_3 destinataria delle previsioni contrattuali, e ciò anche in ossequio al criterio legale di interpretazione testuale della dichiarazione negoziale, che non pare superabile dal comportamento complessivo delle parti in base al margine di apprezzamento che pure va riconosciuto al Giudice nell'interpretazione del contenuto del negozio ex art. 1362
c.c. (Cass. n.468/2024; Cass. n. 10967/2023; Cass. n. 21576/2019). E', invero, noto che quello letterale è il criterio centrale dell'interpretazione della volontà delle parti, anche se non l'unico e necessariamente decisivo ai fini della ricostruzione del contratto, giacché il significato delle dichiarazioni negoziali non è un prius, ma l'esito di un processo interpretativo che non può arrestarsi al tenore letterale delle parole, ma deve considerare tutti gli ulteriori elementi, testuali ed extratestuali, indicati dal legislatore
(cfr. Cass. n. 9380/2016 e Cass. n. 4432/2016).
Applicando tali parametri ermeneutici alla scrittura privata in questione non può che ritenersi che le disposizioni richiamate dall'appellante (7, 8 e 12), con le quali viene pagina 4 di 13 preteso di estendere l'applicabilità del contratto a due soggetti che avrebbero operato in regime di “co-appalto” nei confronti del committente (ovvero di estenderle anche alla posizione sostanziale di , devono ritenersi prive di pregio. Soltanto nelle Parte_3 previsioni in questione (disciplinanti la revisione dei prezzi e il domicilio dell'appaltatore) si legge, infatti, di “ , con ciò intendendo, secondo la tesi Parte_1 dell'appellante, che gli effetti della scrittura privata fossero riferibili alla “società” di Pa
e non, invece, alla TA di . Indagando però la scrittura Pt_2 Controparte_2 privata nella sua interezza, emerge abbastanza chiaramente che vi sia stata confusione tra società e TA aventi la stessa (pre)denominazione, e ciò è tanto più vero se si osserva che il domicilio eletto dalla (ritenuta) società in accomandita semplice viene a coincidere con quello indicato nell'intestazione della scrittura dalla TA Controparte_3
, ovvero via Cardinali, n. 24.
[...] Pa A tale rilievo può aggiungersi che la figura quale unica appaltatrice CP_4 firmataria del contratto di appalto del 25.6.2008, rimanendo irrilevante alla pretesa oggetto di causa che le opere ivi commissionate erano state seguite dall'appaltatrice insieme a .4.2009, momento a partire dal quale era Parte_4 intervenuta (fatto pacifico) la risoluzione della collaborazione tra imprese, senza peraltro che il committente ne venisse informato (doc. n. 26 del fascicolo dell'appellante), altro elemento questo che depone per l'esclusività del rapporto interno tra la società e la , senza l'interessamento della committenza. Pt_2 CP_4
Tale elemento, per quel che interessa, è stato anche confermato dalla dichiarazione scritta del 12.6.2015 del direttore dei lavori di cantiere (doc. n. 9 del fascicolo dell'appellato) in cui veniva dato atto dell'esclusività ed operatività del contratto di appalto tra la e il committente mentre CP_4 Controparte_1 Pt_2 sarebbe stato presente nel cantiere stesso sino al mese di giugno 2009, documento versato in atti e rimasto incontestato.
Ed ancora, si osserva che attraverso l'inoltro della comunicazione in questione ad essere interrotto (più che risolto) è stato il rapporto di collaborazione tra la e la CP_4 società di e non invece il contratto di appalto del 25.6.2018. Deve anche Pt_2 notarsi che la pretesa monitoria è stata avanzata soltanto nei confronti del ritenuto committente dei lavori che avrebbe eseguito sulla proprietà di (da questi Pt_2 CP_1
pagina 5 di 13 definito mero pavimentista), essendo stata chiamata la a contraddire nel CP_4 giudizio di opposizione ad iniziativa del solo opponente.
Gli elementi citati appaiono non equivoci allora nello stabilire che il contratto di appalto in questione non possa estendere i propri effetti alla società e ciò con Pt_2 due conseguenze: la prima è che deve ritenersi estranea alle previsioni Parte_3 Pa del contratto di appalto, dato che la regolamentazione dei rapporti tra la TA e era avvenuta con separato accordo di collaborazione professionale, come si Pt_2 desume dalla scrittura privata dell'1.6.2008 di cui al doc. n 3 del fascicolo dell'appellante, in cui, appunto, (coniuge di conveniva Persona_1 Controparte_2 con di contabilizzare i lavori eseguiti in regime di collaborazione (non è dato Pt_2 sapere con quali modalità) e di ripartire gli utili al 50%; la seconda è che difettano i presupposti per la chiamata in “manleva” (che può essere qualificata piuttosto una chiamata per ritenuta comunanza di causa), ritenuti sussistenti all'art. 11 del citato contratto di appalto (che disciplina il divieto di “sub-appalto globale” in favore del
“sub-appalto frazionato”), ove si prevedeva che il committente avrebbe pagato direttamente i sub-appaltatori, rimanendo responsabile unicamente rispetto ai Pt_2 sub-appaltatori.
Si tratta di una previsione sufficientemente imprecisa e “sfortunata” nella enunciazione, quantomeno per le ragioni dell'appellante, giacché escluso che Pt_2 potesse essere parte e destinataria del contratto di appalto (quindi “co-appaltatore”), ne rimarrebbe che l'unica ipotesi percorribile è quella di qualificarlo come sub-appaltatore di cui si era, in parte, servita la (appunto come pavimentista), con la CP_4 conseguenza che il rapporto diretto (l'unico) che avrebbe trovato perfezionamento sarebbe quello tra committente e sub-appaltatore. Depone per siffatto rilievo anche la fattura emessa dalla TA 2M nei confronti del committente, in cui viene dato atto di due pagamenti, uno eseguito dalla 2M in favore di in proprio CP_4 Parte_5 per la somma di € 4.500,00 a fronte dell'opera prestata come pavimentista (doc. n. 8 del fascicolo dell'appellato e doc. n. 3 del fascicolo monitorio). Per vero, anche tale operazione, ovvero il versamento della somma in questione direttamente alla persona fisica e non alla società, avvalora l'impostazione per cui non vi fosse affatto un rapporto pagina 6 di 13 Pa continuativo tra la TA e di di quello preveduto Parte_6 Pt_7 Pt_8 rapporto di collaborazione di cui alla scrittura privata dell'1.6.2008.
Di qui l'assenza di qualsivoglia titolo che giustifichi la chiamata in causa della CP_4
[...
che, infatti, non è stata investita della questione da in via diretta, ma è Pt_2 stata evocata nel giudizio di opposizione dal committente che ha Controparte_1 inteso interpretare le disposizioni del contratto di appalto in proprio favore evocando infondatamente la manleva di un soggetto ritenuto “garante”. Pa Tra la TA e rimane allora un mero rapporto interno di Parte_3 regolamentazione della contabilità su incassi versati dalla committenza in favore della Pa TA , la cui fonte è appunto l'accordo in data 1.6.2008, come si ricava anche dal registro i.v.a. delle fatture versato in atti in ottemperanza all'ordine ex art. 210 c.p.c.
(dep. il 27.7.2015 e contenuto nel fascicolo del terzo chiamato) in cui si osserva che le fatture, in prossimità dei versamenti effettuati dalla committenza, venivano emesse da Pa nei confronti della TA come, more solito, accade in caso di opera Parte_3 frazionata prestata dal sub-appaltatore. E allora, se la contabilizzazione dei pagamenti Pa tra la TA e era tale per cui la fatturazione doveva essere emessa nei Parte_3 confronti dell'appaltatrice a fronte dei versamenti via via effettuati dalla committenza, e poi parte delle somme erano riversate a appunto con Parte_9 Parte_10 pressappochismo nella scrittura privata in data 1.6.2008), ne risulta rafforzato il convincimento per il quale l'azione monitoria non poteva che essere stata azionata da nei confronti del committente per un rapporto autonomo ed esclusivo, non Pt_2 Pa dipendente né dal contratto di appalto principale, né dall'interazione con la TA .
Il motivo di gravame nella parte in cui estende la critica all'elaborato del c.t.u., acquisito in primo grado, di utilità assai limitata, al pari della escussione testimoniale di cui si chiede anche la rinnovazione, non coglie nel segno. Infatti, è appena il caso di evidenziare che i testi sentito solo su alcuni capitoli perché sugli altri vi è Testimone_1 stata rinuncia, e l'Arch. , ritenuto pure inattendibile dall'appellante, non Persona_2 hanno aggiunto nulla che non fosse già acquisito.
Ora, pur concesso che si possa formulare un motivo di gravame nel senso di percorrere una critica alla pronuncia di prime cure nella sola parte in cui non sia gradita la risultanza dell'elaborato del c.t.u. (vuoi per ritenuta “erroneità” vuoi per pagina 7 di 13 “incompletezza”), ciò che appare come critica all'espletamento dell'istruttoria e al mezzo di conoscenza della prova va però a collidere con l'acquisita insufficienza dell'onere probatorio che già incombeva sul ricorrente dell'originario procedimento monitorio. Evanescente è, infatti, la c.t.u. nel senso di accertare l'esistenza di spese per anticipazioni effettuate da che costituirebbero parte del suo asserito Parte_3 credito già azionato per via monitoria, non essendo comprensibile se le stesse fossero già state corrisposte, per avere dato atto il consulente soltanto di alcuni margini di
“compatibilità con i lavori di cui in contabilità” senza illuminare sulla tipologia e la quantità dei lavori effettivamente eseguiti da sulla proprietà di Parte_3 [...]
CP_1
E ricordato che la c.t.u. premetteva (e concludeva) che: “[…] lo stato attuale dei luoghi,
a dieci anni circa dall'esecuzione delle opere oggetto di contenzioso, non consente allo scrivente di poter effettuare una dettagliata analisi delle opere eseguite distintamente dalle due imprese presenti in cantiere […]” (cfr. pagg. nn. 18, 19 della relazione del c.t.u.), l'appellante non spiega nella sua critica cosa avrebbe potuto essere diversamente colto dall'indagine tecnica a dieci anni dalla conclusione dei lavori se parametrata alla rispondenza dei fatti di causa. Invero, il c.t.u. ha operato una propria ricostruzione della contabilità secondo cui a spetterebbe il credito già azionato in via monitoria, ovvero € 25.621,38 Pt_2 per spese anticipate, considerate soltanto in emersione “compatibili con i lavori descritti nella contabilità”, ed € 37.927,75 quale differenza tra i lavori eseguiti sino al mese di marzo 2009 e contabilizzati dal direttore dei lavori e le somme che avrebbe ricevuto in modo integrale la . In ciò, però, non è dato conoscere né quali lavori avrebbe CP_4 Pa eseguito precisamente nel cantiere governato dalla TA né come, a Parte_3 distanza di oltre dieci anni dai fatti di causa, il c.t.u. sarebbe potuto giungere a diversa conclusione accedendo più volte e con dovizia in loc. Colle della Trinità al fine di verificare lo stato dei luoghi. Peraltro, il c.t.u. una volta recepito l'elaborato peritale del tecnico di parte attrice, ove si descrivevano i lavori complessivamente eseguiti da ha dato atto che tali opere erano riscontrabili nella contabilità Parte_3 rendicontata dal direttore dei lavori.
La c.t.u. è utile allora, per quel che qui interessa, nel senso di ritenere comparabile tutte le fatture emesse dalla TA 2M a fronte dei versamenti effettuati dalla pagina 8 di 13 committenza (v. c.t.u., pagg. nn. 7 e 8), compresi i pagamenti effettuati dal committente a mezzo contanti, ciò che dimostra che alcuna somma doveva, quindi, il committente Pa alla TA per i lavori fino a quel momento eseguiti, ciò che avvalora, ancora una volta, l'impostazione per cui ha azionato verso costui una propria ed Parte_3 esclusiva pretesa di credito per lavori asseritamente effettuati ad esclusivo suo favore.
In questo vale notare che diverse fatture, emesse dalla al committente e CP_4 riscontrate nella contabilità, siano riferibili, quanto all'oggetto, al costo sostenuto per l'acquisto dei materiali (doc. n. 10 del fascicolo dell'appellato), sicché, anche per la parte che concerne tali spese (per materiali), di cui pure domanda il rimborso a Parte_3
se può desumersi che le esse fossero già state pagate a Controparte_1 Parte_3
dalla (c'è corrispondenza tra le spese per materiali e le fatture emesse), è,
[...] CP_4 invece, incerta la destinazione e l'utilizzo dei materiali acquistati, risultando l'indirizzo di consegna dei medesimi in Magione, e non presso il cantiere di CP_1
Ciò diventa decisivo se si ricorda che la c.t.u. non può rivestire carattere suppletivo dell'onere probatorio a carico dell'attore che accompagna il principio della domanda dall'introduzione del giudizio. Giova osservare che esclusa l'ipotesi di un contratto di appalto esteso anche alla società respinta la fondatezza della chiamata in Pt_2 Pa causa in garanzia della TA da parte del committente (limitata solo alle ragioni della committenza, opponente al decreto ingiuntivo, nel rapporto con il terzo chiamato, senza che siano state estese le autonome ragioni dell'opposto nel rapporto con il terzo chiamato) residua, allora, soltanto un rapporto di committenza, in ipotesi, intercorso tra e che però rimane del tutto indimostrato. Infatti, Parte_3 Controparte_1 ogni diversa ipotesi di ricostruzione della contabilità (anche pro domo sua, come nel caso dell'elaborato del c.t.p. dell'attrice opposta) non valica il problema fondamentale insuperato, ovvero l'assenza della dimostrazione dei lavori effettivamente eseguiti da Pa
governato TA , quantomeno dal giugno 2008 fino Parte_11 Pt_12 all'aprile 2009, sino cioè all'intervenuta comunicazione di interruzione della collaborazione tra e pervenuta al destinatario che ha anche CP_4 Parte_3 allegato il relativo documento nel corso del giudizio (doc. n. 26, allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta), come, peraltro, confermato dalla citata dichiarazione scritta resa dall'arch. . E, quindi, non si comprende a fronte di quali Persona_2
pagina 9 di 13 lavori effettivamente eseguiti abbia emesso le due fatture poste a Parte_3 fondamento della pretesa monitoria del 30.3.2009 (per € 51.222,00) e del 6.1.2010 (di Pa
€ 15.600,00, emessa fuori dall'esaurita collaborazione professionale con la TA ), dovendosi notare che l'importo portato dalla prima fattura è superiore al prezzo integrale convenuto con il contratto di appalto del 25.6.2008 (di € 50.000,00, oltre i.v.a.) ciò che ne fa risultare, ancora una volta, l'esclusività del rapporto a fronte di opere diverse ed estranee a quelle convenute con il contratto di appalto.
Dunque, la pronuncia impugnata è condivisibile laddove esclude il soddisfacimento dell'onere della prova in capo all'odierno appellante ma è rivedibile, in linea di principio, quanto al difetto di titolarità passiva in capo al committente, perché la pretesa di difetta soltanto di prova dei fatti costitutivi del diritto posti Parte_3
a fondamento della domanda e, quindi, delle ragioni della domanda. E ciò potrebbe dipendere da leggerezza di intenti con cui erano stati gestiti i rapporti giuridici intercorsi tra tutte le parti in causa - fra cui può essere compresa la gestione della contabilità affidata ad un unico soggetto per lavori comunque frazionati ed effettuati da soggetti diversi -, come avvalorato, peraltro, dai fatti pregressi alla stipula del contratto di appalto (ovvero assegnare alla s.a.s. e alla TA individuale la medesima denominazione “2M”) e dall'esegesi dello stesso contratto, quantomeno equivoco nel connotare la volontà dei contraenti.
Pertanto, non possono esistere punti erronei od incompleti della c.t.u., che, anzi, fa luce sulla corrispondenza degli equilibrati e corrispettivi pagamenti intercorsi tra la Pa TA e la committenza. Inoltre, la doglianza secondo cui gli esiti istruttori complessivamente considerati avrebbero dimostrato la sussistenza di una fondata pretesa di pagamento azionata da nei confronti del committente della Parte_3
sono infondati per l'assenza di prova delle ragioni della domanda e l'emergere CP_4 di prove che inducono a ritenere, al contrario, l'assenza di coinvolgimento della Pt_3 nell'esecuzione dei lavori di ristrutturazione sull'immobile di proprietà dell'ingiunto, pattuiti, viceversa, da questi con la . CP_4
Vale anche considerare che il teste (v. ud. del 16.1.2017) ha qualificato Per_2
, n.q. di legale rappresentante di quale artigiano e Parte_5 Parte_1 Pa prestatore d'opera, negando però la collaborazione diretta di questi con la TA .
pagina 10 di 13 E può aggiungersi che dalla pronuncia gravata emerge soltanto implicitamente il difetto dei presupposti per la chiamata in causa, al tempo, della Controparte_4
soltanto per l'accertato difetto di titolarità passiva in capo a ma, a ben
[...] CP_1 guardare, il giudicato calato sulla vicenda non copre la posizione (sostanziale) di né in dispositivo né in motivazione (ma soltanto la posizione Controparte_2 processuale del terzo chiamato riferita alla manleva e soltanto implicitamente), ragion per cui non può escludersi, ferma l'assenza dei presupposti per la chiamata in giudizio attivata da per asserita comunanza di causa, che alla stessa Controparte_1 possano essere rivolte, dimostrato il fondamento dei fatti costitutivi delle ragioni della domanda, le pretese dell'odierno appellante in separato giudizio (Cass. 2014 n. 26377).
Ciò, nel caso, ponendosi anche la problematica della natura della chiamata in giudizio, propria o impropria secondo la lettura che ne deriva dalla pronuncia resa da Cass.
SS.UU. n. 24707/2015, a seconda dell'interpretazione più aderente al contratto di appalto del 25.6.2008, ed in particolare dell'art. 11 - legato intrinsecamente ad una pretesa comunanza di causa - posto che alcun accertamento è sceso con riferimento al rapporto, che l'appellante riterrebbe esistente e dimostrato, tra e Parte_3 Controparte_2 nei cui confronti non è stata dalla s.a.s. proposta alcuna domanda.
Ciò posto, l'appello va rigettato integralmente. Infatti, sono condivisibili sia la Pa difesa dell'opponente (committente della TA ), sia quelle dell'altra appellata n.q. predetta. Infatti, la posizione di quest'ultima è lineare perché ha Controparte_2 preso soltanto posizione avverso la domanda spiegata nei propri confronti dall'appellato assumendo correttamente, peraltro solo in via subordinata, che le CP_1 contestazioni ed argomentazioni svolte dall'appellante confermano che la titolarità passiva del diritto sostanziale controverso, se dimostrato, ricadrebbero esclusivamente in capo a unico debitore. CP_1
Le spese di lite del giudizio di appello, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellato vanno liquidate secondo Parte_3 CP_1 la soccombenza con condanna dell'appellante a rifonderle all'appellato.
Vanno, invece, integralmente compensate nel rapporto processuale tra l'appellante e l'appellata evocata nel giudizio di gravame erroneamente solo in Controparte_2 quanto parte del giudizio di primo grado, perché chiamata in causa dall'opponente pagina 11 di 13 (l'unico che aveva proposto domande nei suoi confronti), e, quindi, non litisconsorte processuale necessario. Va rimarcato per giustificare la compensazione che l'appellante non ha svolto nei suoi confronti domande neanche nel giudizio di appello.
Benché l'appellato abbia formulato una domanda, in via Controparte_1 meramente subordinata, nei confronti dell'appellata stante il rigetto Controparte_2 dell'appello, che non ha comportato valutazioni della stessa, si reputa equo compensare le spese anche nel rapporto processuale tra i predetti appellati.
Le spese si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al pregio dell'attività professionale svolta nell'esame delle questioni giuridiche trattate, tenuto conto del valore della domanda (€ 65.627,57), dell'importanza e della natura dell'affare, non particolarmente complesso, nonché del risultato conseguito e del pregio della difesa, ex art. 4, d.m. n. 55/2014 (e successive mm. e ii.) del d.m. n. 38/2018, e del d.m. n. 147/2022, applicando gli scaglioni di riferimento del compenso professionale leggermente superiori ai minimi con riferimento all'effettivo valore della controversia (da € 52.001 a
€ 260.000).
Si dà atto che l'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita;
rigetta l'appello proposto da in persona del l.r.p.t., Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 763/2023, pubblicata in data 16.5.2023: condanna l'appellante in persona del l.r.p.t., a Parte_1 rifondere le spese di lite del grado all'appellato che liquida a Controparte_1 titolo di compensi professionali in € 5.400,00, oltre il rimborso forfettario del 15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara integralmente compensate le spese di lite nei rapporti processuali tra l'appellante in persona del l.r.p.t., e l'appellata Parte_1
e tra l'appellato e l'appellata Controparte_2 Controparte_1 Controparte_2
pagina 12 di 13 dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R.
30 maggio 2002, n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Perugia, 19.6.2025.
Il Presidente est. dott. Claudio Baglioni
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