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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 247 2024 tra
Parte_1 Parte_2
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 11/04/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv SALCICCIA LUCA il quale chiede la decisione con vittoria come datti di causa con vittoria di spese e per l'avv. GUSSAGO ALESSANDRA in CP_1 sostituzione dell'avv. DE MARZO MANUELA la quale impugna e contesta le risultanze della CTU riportandosi alla memoria in atti
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 247 2024 promossa da:
( ), elettivamente Parte_3 C.F._1
domiciliato in Indirizzo Telematico con l'avv. SALCICCIA LUCA
( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._2
RICORRENTE contro
), elettivamente domiciliato in VIA LEONARDO DA VINCI, CP_1 P.IVA_1
6 C/O AVVOCATURA REGIONALE L'AQUILA con l'avv. DE MARZO
MANUELA ( ), dal quale è rappresentato e difeso C.F._3
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 8.3.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale CP_1
“spondilodiscopatia L-S.” e che la domande e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per le malattie denunciate con una menomazione pari superiore al 12% o nell'altra misura accertata in corso di causa
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa quale autista di autobus presso TUA S.p.a. per circa 25 anni.
Si costituiva in giudizio l chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Escussi alcuni testimoni ed acquisita una CTU, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa come segue.
La Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta
o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha lavorato dal 1999 per la TUA s.p.a.
I testi escussi, entrambi colleghi di lavoro del ricorrente, hanno confermato che il signor ha lavorato dai primi anni 2000 per la TUA S.p.A. con mansioni Parte_1
di autista di autobus con orario di lavoro di 6 ore e mezza al giorno ed effettuando anche viaggi extraaurbani.
Il C.T.U. dott. a ritenuto che, tenuto conto delle risultanze della prova per testi, Per_1
“esaminata l'attività lavorativa dal punto di vista cronologico, quantitativo, qualitativo e modale, possiamo affermare che, le abituali sollecitazioni trasmesse alla colonna con le posture spesso incongrue che si è costretti ad assumere, hanno svolto un ruolo causale o quantomeno concausale nel determinismo delle patologie riscontrate. In altre parole, sulla base di quanto rilevato attraverso le analisi dell'attività lavorativa e del quadro clinico appare accertata la sussistenza di un rischio professionale di sovraccarico biomeccanico del rachide lombare di natura, durata e intensità tali da far ragionevolmente considerare la sua influenza di grado superiore o quantomeno uguale e, comunque, causalmente rilevante rispetto a quella esercitata da altri fattori eziologici extraprofessionali. Pertanto, nel caso in trattazione va riconosciuto il nesso causale o almeno concausale tra l'attività svolta e la patologia vertebrale”.
Lo stesso CTU ha concluso che “il sig. è affetto da: • Parte_3
modesta ernia discale mediana paramédiana destra a livello di L3-L4, a medio raggio, con impronta sul sacco durale, ernia contenuta d discreta entità a livello in sede mediana, con materiale idratato nel contesto e conseguente discreta impronta sul sacco durale, protrusione a medio raggio a livello L5-S1, alterazioni degenerative con manifestazioni di disidratazione del nucleo dei dischi intersomatici L4-L5 e L5-S1, spessore ridotto e iniziali fenomeni di vacuolizzazione del disco L5-S1. La menomazione dell'integrità psico-fisica permanente per il danno alla colonna, è quantificata nella misura dell'8% (otto per cento) dalla domanda del 02/11/2022”
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento.
Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale denunciata con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (8%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.600,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 11.4.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza