TRIB
Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/08/2025, n. 3841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3841 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TORINO Nona Sezione Civile
in persona del Giudice dott.ssa Monica Mastrandrea
nel procedimento iscritto al r.g n. 16595/2024 vertente tra:
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisa Foscale che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente contro
– Questura di Cuneo con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
ed avente ad oggetto: ricorso avverso revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 TUI della Questura di Torino del 1.8.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 27.9.2024 la ricorrente , c.f. , nata Parte_1 CodiceFiscale_1 a OU ZE KH (Marocco) il 3.7.1958 ha proposto opposizione al provvedimento prot. n. 1396/2024 del 1.8.2024 emesso dal Questore della Provincia di Torino con cui è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed è stata respinta l'istanza di aggiornamento del titolo predetto, chiedendo al Tribunale in via principale di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (…) e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Torino l'aggiornamento”, in via subordinata di “accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del T.U.I., con la medesima durata del permesso di soggiorno del familiare straniero e rinnovabile insieme con quest'ultimo,” (v. ricorso pag. 5). A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato: di aver ottenuto nel 2012 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 TUI;
che, richiesto l'aggiornamento del detto permesso, la PA ha contestato la sua assenza dal territorio nazionale dal 5.12.20219 al 20.1.2023; che nell'agosto 2019 il marito è deceduto in Italia e, per riportare la salma in Marocco per la sepoltura (doc. 4 allegato al ricorso), ella ha dovuto allontanarsi dal territorio nazionale;
di aver iniziato a soffrire di una forte depressione a causa della perdita del marito, unita alle pregresse patologie e in particolare l'epilessia (doc. 3 allegato al ricorso); che poco dopo il suo arrivo in Marocco è scoppiata la pandemia da Covid-19 che di fatto ha impedito per lungo tempo gli spostamenti;
di aver iniziato a soffrire, dal maggio 2022, di ipertensione arteriosa, condizione che rende pericolosi i voli aerei, già resi tali dall'epilessia; che per tutte queste ragioni ella non ha potuto far rientro in Italia entro i dodici mesi dalla sua partenza;
di soggiornare in Italia da lungo tempo e di avere in Italia legami familiari e sociali vivendo infatti con il figlio titolare di regolare permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo e impiegato presso un'azienda meccanica come manutentore con contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 6 e 7 allegati al ricorso). Si è costituita in giudizio la PA resistente come da comparsa di costituzione e risposta dal 15.4.2025 in atti chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato con conferma del provvedimento impugnato ed allegando, per le motivazioni a sostegno delle conclusioni, una relazione amministrativa (allegato A alla comparsa di costituzione e risposta). A sostegno delle proprie ragioni la PA ha allegato: che nel corso dell'istruttoria per la verifica delle condizioni di legge per procedere all'aggiornamento del titolo di soggiorno di cui all'art. 9 TUI e, a seguito delle integrazioni prodotte dalla ricorrente nel procedimento amministrativo, era accertata l'assenza dal territorio nazionale quantomeno dal giugno 2021 al gennaio 2023, ossia per ben oltre dodici mesi consecutivi;
che detta assenza non poteva considerarsi giustificata con conseguente revoca del permesso. All'esito dell'udienza che precede, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso in fatto e in punto di svolgimento del processo, in diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 9, comma 7, lett. d), T.U.I. il permesso in esame “è revocato”, tra le altre ipotesi, “in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”. La norma citata non solo non lascia dunque alcuna discrezionalità alla PA procedente nella valutazione delle ipotesi e condizioni di revoca del premesso, prevedendo un automatismo della procedura, ma non prevede esimenti. Nella specie è pacifico e confermato peraltro in ricorso che la ricorrente, ottenuto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nel 2012, si è allontanata dal territorio nazionale dal dicembre 2019 al gennaio 2023 ossia per un periodo consecutivo di bel oltre dodici mesi e che, a fronte di detta circostanza ai fini della revoca del permesso in esame è irrilevante ogni giustificazione addotta e documentazione allegata. Al riguardo il riferimento è ai documenti 3 e 4 allegati al ricorso e relativi, rispettivamente, il primo, alle condizioni di salute della ricorrente, il secondo al decesso del marito e al trasporto della salma in Marocco episodi entrambi avvenuti nell'anno 2019 come anche evidenziato in narrativa del ricorso, tant'è che la ricorrente ha allegato di aver lasciato l'Italia a fine del 2019 proprio per attendere, in Marocco, alla sepoltura della salma del marito. Più in dettaglio con riferimento alle condizioni di salute della ricorrente, non è in contestazione la circostanza per cui la stessa sia affetta da una serie di patologie come indicate in atti, ma non emerge da alcuno dei documenti medici prodotti l'impossibilità oggettiva per ragioni cliniche di poter far rientro in Italia durante tutto il periodo in cui è stata assente. Ed anzi è da rilevarsi che la maggior parte della documentazione medica prodotta sub doc. 3 è relativa ad accertamenti e visite mediche che la ricorrente ha condotto proprio in Italia dal 2023 al 2024. Infine, anche a voler considerare la peculiare difficoltà degli spostamenti tra Paesi durante il periodo di pandemia da Covid-19, la ricorrente è stata comunque assente dal territorio nazionale per oltre dodici mesi consecutivi, ossia dall'estate del 2021 al gennaio 2023 come evidenziato dalla stessa PA nella comparsa di costituzione e risposta. Ne consegue la legittimità del provvedimento in questa sede opposto quanto alla revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Sulla domanda subordinata avanzata dal ricorrente, si osserva che ai sensi dell'art. 9, comma 9, T.U.I. “allo straniero cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico”. Ne discende che la revoca del permesso in esame consente dunque il rilascio di altro tipo di permesso ovviamente se ne sussistono i presupposti e la PA è tenuta al relativo esame. Nella specie, tuttavia, è documentale che il provvedimento amministrativo oggetto di opposizione nulla ha stabilito, mentre in ricorso il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del T.U.I. Con riferimento alla domanda subordinata in esame, la PA nella comparsa di costituzione in atti nulla ha osservato né ha contestato la ricorrenza dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 30 T.U.I. La ricorrente, a sostegno della domanda ha allegato e documentato: di vivere a Sant'Antonino di Susa da più di dieci anni insieme al figlio
(doc. 5 allegato al ricorso, certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia) Persona_1 titolare di regolare permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (doc. 6 allegato al ricorso) e di abitare presso un immobile condotto in locazione dal figlio (doc. 5 cit.); che il figlio lavora regolarmente con contratto a tempo indeterminato (doc. 7 allegato al ricorso relativo al contratto di lavoro e CU 2024 da cui si ricava un reddito annuo da lavoro dipendente del figlio della ricorrente pari ad euro 24.696,89). Al riguardo si rileva che la ricorrente è inabile al lavoro per motivi di salute, come allegato e documentato (v. doc. 3 cit. con accertamento medico relativo) e che, data la non contestata convivenza con il figlio, deve ricavarsi che la stessa è a carico di quest'ultimo. Alla luce delle considerazioni tutte svolte, la domanda azionata deve essere accolta e deve essere dichiarato in favore del ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 T.U.I. Irrilevante ogni ulteriore allegazione e/o eccezione e/o produzione. Stante anche la mancata statuizione, nel provvedimento qui opposto, in ordine al rilascio in favore della ricorrente di un altro tipo di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 9, comma 9, T.U.I., le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di legge, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda principale;
- accoglie la domanda subordinata e dichiara che la ricorrente , c.f. Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] ha diritto al rilascio C.F._1 di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 T.U.I. e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 in favore di , c.f. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 (Marocco) il 3.7.1958 che si liquidano in complessivi euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Torino, 4.8.2025
Il Giudice Monica Mastrandrea
in persona del Giudice dott.ssa Monica Mastrandrea
nel procedimento iscritto al r.g n. 16595/2024 vertente tra:
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Elisa Foscale che la rappresenta e difende come da procura in atti ricorrente contro
– Questura di Cuneo con l'Avvocatura dello Stato Controparte_1 resistente
ed avente ad oggetto: ricorso avverso revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ex art. 9 TUI della Questura di Torino del 1.8.2024
sciogliendo la riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con ricorso del 27.9.2024 la ricorrente , c.f. , nata Parte_1 CodiceFiscale_1 a OU ZE KH (Marocco) il 3.7.1958 ha proposto opposizione al provvedimento prot. n. 1396/2024 del 1.8.2024 emesso dal Questore della Provincia di Torino con cui è stato revocato il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ed è stata respinta l'istanza di aggiornamento del titolo predetto, chiedendo al Tribunale in via principale di “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere l'aggiornamento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (…) e per l'effetto ordinare allo stesso Questore della Provincia di Torino l'aggiornamento”, in via subordinata di “accertare il diritto della ricorrente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del T.U.I., con la medesima durata del permesso di soggiorno del familiare straniero e rinnovabile insieme con quest'ultimo,” (v. ricorso pag. 5). A sostegno della domanda la ricorrente ha allegato: di aver ottenuto nel 2012 il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'art. 9 TUI;
che, richiesto l'aggiornamento del detto permesso, la PA ha contestato la sua assenza dal territorio nazionale dal 5.12.20219 al 20.1.2023; che nell'agosto 2019 il marito è deceduto in Italia e, per riportare la salma in Marocco per la sepoltura (doc. 4 allegato al ricorso), ella ha dovuto allontanarsi dal territorio nazionale;
di aver iniziato a soffrire di una forte depressione a causa della perdita del marito, unita alle pregresse patologie e in particolare l'epilessia (doc. 3 allegato al ricorso); che poco dopo il suo arrivo in Marocco è scoppiata la pandemia da Covid-19 che di fatto ha impedito per lungo tempo gli spostamenti;
di aver iniziato a soffrire, dal maggio 2022, di ipertensione arteriosa, condizione che rende pericolosi i voli aerei, già resi tali dall'epilessia; che per tutte queste ragioni ella non ha potuto far rientro in Italia entro i dodici mesi dalla sua partenza;
di soggiornare in Italia da lungo tempo e di avere in Italia legami familiari e sociali vivendo infatti con il figlio titolare di regolare permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo e impiegato presso un'azienda meccanica come manutentore con contratto di lavoro a tempo indeterminato (doc. 6 e 7 allegati al ricorso). Si è costituita in giudizio la PA resistente come da comparsa di costituzione e risposta dal 15.4.2025 in atti chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato con conferma del provvedimento impugnato ed allegando, per le motivazioni a sostegno delle conclusioni, una relazione amministrativa (allegato A alla comparsa di costituzione e risposta). A sostegno delle proprie ragioni la PA ha allegato: che nel corso dell'istruttoria per la verifica delle condizioni di legge per procedere all'aggiornamento del titolo di soggiorno di cui all'art. 9 TUI e, a seguito delle integrazioni prodotte dalla ricorrente nel procedimento amministrativo, era accertata l'assenza dal territorio nazionale quantomeno dal giugno 2021 al gennaio 2023, ossia per ben oltre dodici mesi consecutivi;
che detta assenza non poteva considerarsi giustificata con conseguente revoca del permesso. All'esito dell'udienza che precede, sostituita con il deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso in fatto e in punto di svolgimento del processo, in diritto si osserva che, ai sensi dell'art. 9, comma 7, lett. d), T.U.I. il permesso in esame “è revocato”, tra le altre ipotesi, “in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo di dodici mesi consecutivi”. La norma citata non solo non lascia dunque alcuna discrezionalità alla PA procedente nella valutazione delle ipotesi e condizioni di revoca del premesso, prevedendo un automatismo della procedura, ma non prevede esimenti. Nella specie è pacifico e confermato peraltro in ricorso che la ricorrente, ottenuto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo nel 2012, si è allontanata dal territorio nazionale dal dicembre 2019 al gennaio 2023 ossia per un periodo consecutivo di bel oltre dodici mesi e che, a fronte di detta circostanza ai fini della revoca del permesso in esame è irrilevante ogni giustificazione addotta e documentazione allegata. Al riguardo il riferimento è ai documenti 3 e 4 allegati al ricorso e relativi, rispettivamente, il primo, alle condizioni di salute della ricorrente, il secondo al decesso del marito e al trasporto della salma in Marocco episodi entrambi avvenuti nell'anno 2019 come anche evidenziato in narrativa del ricorso, tant'è che la ricorrente ha allegato di aver lasciato l'Italia a fine del 2019 proprio per attendere, in Marocco, alla sepoltura della salma del marito. Più in dettaglio con riferimento alle condizioni di salute della ricorrente, non è in contestazione la circostanza per cui la stessa sia affetta da una serie di patologie come indicate in atti, ma non emerge da alcuno dei documenti medici prodotti l'impossibilità oggettiva per ragioni cliniche di poter far rientro in Italia durante tutto il periodo in cui è stata assente. Ed anzi è da rilevarsi che la maggior parte della documentazione medica prodotta sub doc. 3 è relativa ad accertamenti e visite mediche che la ricorrente ha condotto proprio in Italia dal 2023 al 2024. Infine, anche a voler considerare la peculiare difficoltà degli spostamenti tra Paesi durante il periodo di pandemia da Covid-19, la ricorrente è stata comunque assente dal territorio nazionale per oltre dodici mesi consecutivi, ossia dall'estate del 2021 al gennaio 2023 come evidenziato dalla stessa PA nella comparsa di costituzione e risposta. Ne consegue la legittimità del provvedimento in questa sede opposto quanto alla revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Sulla domanda subordinata avanzata dal ricorrente, si osserva che ai sensi dell'art. 9, comma 9, T.U.I. “allo straniero cui sia stato revocato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e nei cui confronti non debba essere disposta l'espulsione è rilasciato un permesso di soggiorno per altro tipo in applicazione del presente testo unico”. Ne discende che la revoca del permesso in esame consente dunque il rilascio di altro tipo di permesso ovviamente se ne sussistono i presupposti e la PA è tenuta al relativo esame. Nella specie, tuttavia, è documentale che il provvedimento amministrativo oggetto di opposizione nulla ha stabilito, mentre in ricorso il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto al permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 30 del T.U.I. Con riferimento alla domanda subordinata in esame, la PA nella comparsa di costituzione in atti nulla ha osservato né ha contestato la ricorrenza dei requisiti richiesti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di famiglia ai sensi dell'art. 30 T.U.I. La ricorrente, a sostegno della domanda ha allegato e documentato: di vivere a Sant'Antonino di Susa da più di dieci anni insieme al figlio
(doc. 5 allegato al ricorso, certificato contestuale di residenza e di stato di famiglia) Persona_1 titolare di regolare permesso di soggiorno UE per soggiornante di lungo periodo (doc. 6 allegato al ricorso) e di abitare presso un immobile condotto in locazione dal figlio (doc. 5 cit.); che il figlio lavora regolarmente con contratto a tempo indeterminato (doc. 7 allegato al ricorso relativo al contratto di lavoro e CU 2024 da cui si ricava un reddito annuo da lavoro dipendente del figlio della ricorrente pari ad euro 24.696,89). Al riguardo si rileva che la ricorrente è inabile al lavoro per motivi di salute, come allegato e documentato (v. doc. 3 cit. con accertamento medico relativo) e che, data la non contestata convivenza con il figlio, deve ricavarsi che la stessa è a carico di quest'ultimo. Alla luce delle considerazioni tutte svolte, la domanda azionata deve essere accolta e deve essere dichiarato in favore del ricorrente il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 T.U.I. Irrilevante ogni ulteriore allegazione e/o eccezione e/o produzione. Stante anche la mancata statuizione, nel provvedimento qui opposto, in ordine al rilascio in favore della ricorrente di un altro tipo di permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 9, comma 9, T.U.I., le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione dei criteri di legge, tenuto conto dell'attività concretamente svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Torino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda principale;
- accoglie la domanda subordinata e dichiara che la ricorrente , c.f. Parte_1 [...]
, nata a [...] il [...] ha diritto al rilascio C.F._1 di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare ai sensi degli artt. 29 e 30 T.U.I. e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del detto documento
- condanna il convenuto al pagamento delle spese del presente giudizio Controparte_1 in favore di , c.f. , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 (Marocco) il 3.7.1958 che si liquidano in complessivi euro 1.400,00 oltre rimborso forfettario al 15% ed accessori come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite e gli adempimenti di rito.
Torino, 4.8.2025
Il Giudice Monica Mastrandrea