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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/01/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
1428 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
7^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Anna Maria Teresa Gregori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. a margine indicato, promossa da:
difesa dall'avv. D'URBANO Parte_1 C.F._1
PAOLO CF. , C.F._2
ATTRICE
CONTRO
(C.F. difeso dall'avv. ARDITI DI CP_1 C.F._3
CASTELVETERE CRISTIANA , cf. , C.F._4
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Con atto di citazione ritualmente depositato, l'attore in epigrafe indicato adiva il Tribunale di Roma rappresentando quanto segue: di essere proprietario dell'appartamento sito in Roma alla Via Colonnello
Tommaso Masala n. 42, scala B, piano 1, int. 5; oggetto di infiltrazioni, di acqua sporca e fangosa, in data 17/10/2021.
In particolare dette infiltrazioni fuoriuscivano dai tre condizionatori posti all'interno dell'appartamento, i cui tubi della condensa fin dall'origine erano stati posti dal costruttore dell'edificio nello scolo delle acque piovane discendente dal lastrico solare/terrazzo in uso esclusivo al proprietario dell'appartamento sito all'ultimo piano, unico soggetto ad avere accesso allo stesso.
Riteneva l'attore che la fuoriuscita era stata provocata dall'ostruzione della colonna di scarico delle acque meteoriche cagionata dall'accumulo di sabbia, cemento ed altri materiali di risulta di lavori edili di ristrutturazione, iniziati circa due anni fa ed ancora in corso, effettuati dal Sig. CP_1
, proprietario degli appartamenti int. 20 e 21.
[...]
L'attore presentava quindi le seguenti conclusioni:
““Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, azione ed eccezione disattesa, in relazione al fatto illecito civile extracontrattuale descritto in narrativa ed occorso in danno alla parte attrice, accertare la responsabilità della parte convenuta e, per l'effetto, condannarla al risarcimento in favore della parte attrice del danno patrimoniale da questa patito, da commisurarsi, se del caso anche in via equitativa ovvero ex art. 115, secondo comma, c. p. c., nella misura di € 8.600,00, oltre accessori, nella misura di legge (I.V.A.), ovvero in quella diversa – maggiore o minore
– ritenuta di giustizia, oltre al pagamento della rivalutazione e degli interessi legali fino alla data del soddisfo nella misura stabilita dall'art. 1284 cod. civ.. Con vittoria di spese ed onorari e rimborso forfettario delle spese generali, oltre IVA e CAP come per legge”.
Si costituiva parte convenuta rilevando l'infondatezza della domanda attorea ed istandone per la reiezione, evidenziando, inoltre, che l'attore ha rifiutato l'offerta transattiva a lui fatta pervenire dal
[...]
, a seguito di sopralluogo peritale del Controparte_2
Geometra incaricato da (Geom. ; Controparte_3 CP_4
- non ha aderto alla procedura di negoziazione assistita già incardinata con il citato , non ha convenuto in giudizio anche il CP_2 CP_2 stesso, ritenendo -senza alcuna valutazione tecnica, né sopralluogo- che unico responsabile sia un solo condòmino.
A seguito di udienza di precisazione delle conclusioni, lo scrivente Giudice assumeva la causa in decisione, concedendo i richiesti termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Al fine di dirimere la presente controversia è necessario evidenziare che la perizia ritualmente disposta ha accertato che la tubatura oggetto di causa
è utilizzata sia come pluviale che raccoglie le acque meteoriche e gli scarichi del lastrico solare di uso esclusivo del sig. , che come smaltimento CP_1 delle condense dei condizionatori degli appartamenti, che si trovano al di sotto del citato lastrico solare.
Va in merito rilevato che i canali di scarico, che convogliano le acque meteoriche dalla sommità di un edificio condominiale, costituiscono parti comuni atteso che, svolgendo una funzione necessaria all'uso comune, rientrano tra i beni di cui all'articolo 1117 del Codice civile, senza che rilevi la circostanza che la copertura del fabbricato, dal quale provengano tali acque, sia costituita da tetto a falda, lastrico o terrazzo di proprietà esclusiva. (inter alias Trib Milano, ordinanza 18 giugno 2022).
Nel caso che ci occupa alcuna prova è stata raggiunta in merito alla asserita responsabilità del convenuto in merito ai detriti che sarebbero stati trovati nella citata tubatura, ed il condominio non è stato citato sebbene si tratti, si ribadisce, di tubatura ad uso condominiale, servendo tutti gli appartamenti .
La domanda va pertanto rigettata. Le spese legali seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta la domanda;
- Condanna a rimborsare all'attore le spese di lite, che Parte_1 si liquidano in € 3.000 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali;
- Condanna al pagamento integrale delle spese di Parte_1
CTU, liquidate con separato decreto.
Roma,09/01/2025
Il Giudice
Anna Maria Teresa Gregori