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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/02/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21138/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21138/2023
Il Giudice,
Viste le note scritte depositate ex art. 127 ter cpc;
pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21138/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. STEFANO LUONGO elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Magenta, n.29, Torino (TO), presso lo studio del predetto difensore
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE A. TINELLI ed elettivamente Controparte_1
domiciliata in Via Galileo Galilei, n.1, Orzinuovi (BS), presso lo studio del difensore
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto:
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO
- Alla luce dei fatti contestati e documentati revocare e comunque dichiarare nullo e inefficace il decreto opposto
- Dichiarare in ogni caso che la non è debitrice di alcunché in relazione alle fatture azionate Pt_1
Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, come da nota spese allegata.
pagina 2 di 8 Per parte convenuta:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- rigettare l'avversaria eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente in quanto destituita di ogni e qualsivoglia fondamento;
NEL MERITO in via principale: rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'attrice opponente in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale Ordinario di Torino n.
6191/2023 del 16/10/2023, R.G. n. 15591/2023;
NEL MERITO in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e condannare l'attrice opponente al pagamento in favore di ella somma Controparte_1 di € 73.200,00 (euro settantatremiladuecento/00), oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo saldo a titolo di pagamento della Fattura Elettronica n. 1/596 del 07.03.2023 emessa a saldo del corrispettivo dovuto per lo sviluppo di n. 3 nuovi progetti esecutivi per interventi edilizi afferenti condominii
Per_ denominati – – o comunque la diversa somma che risulterà dovuta;
Per_1 Per_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario e occorrende, sia del procedimento monitorio che della presente causa di opposizione, come da Nota spese allegata, ed oltre avversaria condanna ex art. 96 comma I° o III° c.p.c., per le esposte ragioni;
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
rappresentando che l'odierna convenuta aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo (n.6191/2023), per l'importo di € 73.200,00, per crediti in forza della fattura n.1/596 del
07.03.2023; che in data 15.03.2021 le parti sottoscrivevano un accordo quadro per la realizzazione di una serie di interventi edili;
che per il progetto pilota veniva convenuto che la avrebbe CP_1 dato “corso immediato alla progettazione preliminare, definitiva e esecutiva oltre alla direzione lavori”; che per i successivi interventi le parti avrebbero sottoscritto dei contratti ad hoc;
che il progetto pilota veniva completato e la incassava la somma concordata;
che, a causa CP_1 dell'impossibilità di reperire la per la gestione dei crediti relativi ai successivi interventi, nessun CP_2
ulteriore incarico veniva affidato alla;
che la convenuta emetteva comunque nei confronti CP_1 di la fattura azionata in sede monitoria;
che l'attività oggetto della fattura veniva svolta in Pt_1
assenza di incarico;
che il credito azionato nel procedimento monitorio era privo della certezza richiesta pagina 3 di 8 per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto stante la sua precedente contestazione;
che la fattura prodotta nel giudizio monitorio, seppur idonea a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non poteva integrare nel presente giudizio piena prova del credito azionato;
che si contestava la legittimità della fattura con specifico riferimento al difetto di legittimazione passiva;
che gli accordi intercorsi tra le attuali parti processuali prevedevano che queste avrebbero svolto diverse attività complementari per la realizzazione del progetto immobiliare e che unicamente per il progetto pilota era stato pattuito che nel caso in cui nessuna attività fosse stata concretamente assegnata alla i CP_1
costi connessi alle progettazioni esecutive sarebbero rimaste di competenza esclusiva di , mentre Pt_1
per i successivi progetti, nella medesima eventualità in cui nessun incarico fosse assegnato alla convenuta, la si sarebbe fatta carico dei relativi costi sostenuti per la progettazione delle CP_1
strutture di sua competenza;
che, pertanto, ne derivava l'inesistenza del credito azionato e il difetto di legittimazione passiva della atteso che nessuna ulteriore progettazione è mai stata Pt_1
commissionata per le attività fatturate per cui oggi è causa;
che, in ogni caso, il quantum richiesto non è congruo all'attività svolta dalla convenuta e, stante l'assenza di preventivo approvato degli interventi e vista la loro mancata esecuzione, il credito non poteva considerarsi provato. Parte attrice domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e si opponeva all'eventuale domanda di concessione di provvisoria esecutività di controparte.
Si costituiva la allegando di essere la filiale italiana del gruppo tedesco e Controparte_1 CP_1
rappresentava altresì di essere impiegata nel settore delle costruzioni civili in materiale ligneo;
che l'odierna attrice voleva instaurare un partnership diretta a realizzare una serie di interventi immobiliari in Piemonte;
che incaricava la di sviluppare 3 nuovi progetti esecutivi per Pt_1 CP_1
Per_ interventi edilizi afferenti a 3 diversi condomini, denominati e che tali progetti Per_1 Per_3
venivano puntualmente eseguiti così come dimostrato dalla documentazione prodotta;
che per ognuno dei tre ulteriori progetti esecutivi veniva pattuito con il legale rappresentante di , il sig. Pt_1 [...]
, il corrispettivo di € 20.000,00; che tale circostanza risultava documentalmente provata dai Pt_2
file audio in atti e dagli scambi via e-mail tra il personale delle rispettive società; che la trasmissione dell'integrazione della lettere d'intenti sottoscritta dal legale rappresentante di mai intervenne;
Pt_1
che il corrispettivo pattuito non veniva mai corrisposto.
Parte convenuta domandava, quindi, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione promossa dall'attrice e di confermare il decreto ingiuntivo contestato.
Il giudice, visto l'art. 171bis c.p.c., differiva la prima udienza di comparizione al 09.05.2024.
pagina 4 di 8 Con le rispettive memorie ex art. 171ter c.p.c. le parti ribadivano le argomentazioni già in atti e procedevano a reciproche contestazioni circa il materiale documentale prodotto.
A seguito dell'udienza di trattazione il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, respingeva i capi di prova dedotti dalle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c.
Occorre anzitutto rilevare che il nodo fondamentale della questione controversa sottoposta all'attenzione del Tribunale adito concerne l'asserita conclusione di un accordo, ed il suo ipotetico contenuto, per il compenso per l'attività di progettazione delle strutture lignee svolta dalla CP_1
con riferimento a tre distinti condomini. Si rileva, inoltre, che tale pattuizione, la cui esistenza è negata dall'attrice, sarebbe successiva alla conclusione di un precedente “accordo quadro” con cui si era prevista una collaborazione per diversi progetti immobiliari, ma nel quale si era altresì specificato che soltanto per il “progetto pilota” di NE la si sarebbe fatta carico dei compensi connessi alla Pt_1
progettazione esecutive delle predette strutture, anche nell'eventualità in cui l'appalto non fosse assegnato entro una data specifica alla . Con il contratto in oggetto, infatti, si prevedeva CP_1 che “Tali condizioni e tempistiche si intendono riferite all'intervento pilota di cui all'oggetto e dovranno essere riconfermate, di comune accordo tra le parti, per ogni eventuale successivo intervento”. Emerge, quindi, che, salvo patti ulteriori, la non sarebbe stata remunerata CP_1
della sua attività di progettazione se i successivi appalti non fossero stati a lei assegnati.
È provato, a seguito dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, che e la CP_1 Pt_1
proseguivano la propria collaborazione professionale, così come previsto dall'accordo quadro, per la realizzazione dei progetti per le strutture lignee di altri tre condomini, che, per svariate circostanze, non sono mai stati realizzati, con la conseguenza che nessun appalto è stato poi concretamente assegnato all'opposta.
Risulta quindi controversa, nello specifico, la debenza del corrispettivo per i tre progetti svolti dalla che asserisce essere stati svolti a carico esclusivo della , stante il dato CP_1 Pt_1 CP_1 testuale dell'“accordo quadro” sopra illustrato e il mancato intervento di ulteriori pattuizioni di segno opposto.
Dalla copiosa documentazione in atti emerge una serie complessa di scambi di corrispondeva, via e- mail e tramite Whatsapp, tra il rappresentante legale di , il sig. , e il direttore Pt_1 Parte_2
commerciale della il dott. . CP_1 Persona_4
Si precisa, prima di procedere all'analisi delle interlocuzioni avvenute tra le parti, che la data indicata nella denominazione automatica degli audio Whatsapp è redatta adoperando il formato statunitense –
pagina 5 di 8 mesi/giorni/anni – e non con quello tipico europeo – giorni/mesi/anni, che invece viene adoperata nella trascrizione testuale della conversazione estratta dall'applicazione, così come si ricava dal confronto dei file contenuti nel documento n. 15 depositato dall'attrice. Si evidenzia, pertanto, il fraintendimento di che, quando si riferisce (pag. 3, I memoria ex 171 ter) al messaggio vocale inviato in data 11 Pt_1
marzo 2022 si riferiva, in realtà, al messaggio inviato in data 3 novembre 2022.
Chiarita tale discrepanza temporale si osserva quanto segue.
Nel merito, risulta dirimente la conversazione Whatsapp tra i predetti soggetti, prodotta da ambo le parti, che ha avuto luogo in data 3 novembre 2022, dalla quale si evince, dopo una breve contrattazione sul prezzo, la formulazione da parte del sig. , tramite il messaggio vocale “00000242-AUDIO- Pt_2
2022-11-03-10-22-13.opus” (doc. 15 attrice), di una proposta per l'importo di 20.000,00 € per ciascuno dei tre progetti realizzati, che si trascrive come segue: va bene 20 va, mandami questo accordo, Per_4 basta che chiudiamo e andiamo avanti in fretta. Ciao, grazie”; a cui seguiva l'accettazione del sig.
che rispondeva per iscritto “Si te lo mando in giornata”. A tale conversazione faceva poi Persona_4 seguito l'invio tramite e-mail, nello stesso giorno, della “lettera di integrazione” nella quale era riportato l'importo poco prima pattuito e l'ulteriore previsione: “Qualora per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà della scrivente non si dovesse addivenire, entro il 31/12/2022, alla sottoscrizione del Contratto di Subappalto con la (come da bozza allegata) o con un Contratto CP_2
d'Appalto diretto con il Committente secondo le condizioni riportate nelle specifiche offerte allegate, si impegna a pagare a vista fattura un compenso per le suddette attività di progettazione Parte_1 pari a 20.000,00 € [...] per ciascun condominio.”.
La mancata sottoscrizione da parte della di questo documento è ininferente in merito validità ed Pt_1
efficacia della pattuizione del prezzo in oggetto – oltre che della clausola di cui sopra, ma per le ragioni che saranno successivamente esposte – perché si ritiene che tale atto non costituisca altro che la mera formalizzazione per iscritto di un accordo già concluso tramite l'incontro della proposta orale del
, sopra riportata, e l'accettazione scritta del Si badi, inoltre, come tale tipologia Pt_2 Per_4
contrattuale non sia sottoposta ad alcun vincolo di forma ab substantiam e che dall'art. 1326, co. 4, c.c., si ricava la validità e l'efficacia, salva diversa indicazione del proponente, dell'accettazione compiuta dall'oblato con una forma differente rispetto a quella adoperata per la proposta.
In merito all'asserita debenza di tali importi, che a dire dell'attrice sarebbe dipesa dall'assegnazione dell'appalto e dall'ulteriore sottoscrizione di accordi con le (General contractor), appare CP_2
dirimente il messaggio audio Whatsapp “00000250-AUDIO-2022-11-08-16-44-16.opus”, prodotto dall'attrice nella rispettiva prima memoria integrativa (doc.15), che risulta essere stato inviato al dott.
a seguito di un ulteriore sollecito all'invio dell'accordo integrativo predetto debitamente Per_4
pagina 6 di 8 sottoscritto. In tale messaggio audio il sig. afferma inequivocabilmente: “Si come ti ho Pt_2 Per_4 detto adesso aspetto di finire i computi, gli mando tutto a , con cui tra l'altro abbiamo già Per_5
parlato anche poco fa per le questioni di Lodi, ci da la data e ti mando l'accordo sottoscritto, rispetto per rispetto ti ho detto che te lo mando e te lo mando, quindi non ti preoccupare che te lo manderò e comunque anche se non ci fosse l'accordo sarebbe comunque stato mio impegno andare a coprire la progettazione”. Con tale dichiarazione, dal carattere confessorio, si riconosce, in sostanza, l'esistenza di un precedente accordo che prevedeva la corresponsione del prezzo dell'attività di progettazione inerente ai tre condomini indipendentemente dall'andamento successivo dell'affare.
Anche per tale pattuizione la mancata sottoscrizione dell'atto integrativo a cui l'audio rinvia risulta ininferente rispetto alla validità dell'accordo concluso, ed oggetto del suddetto riconoscimento, per le medesime ragioni sopra esposte in merito alla pattuizione del quantum dovuto.
È quindi provata la titolarità di del credito oggetto del giudizio monitorio e si conferma, CP_1
pertanto, il decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta domanda, inoltre, la condanna della ai sensi dell'art. 96, co. 1 o 3, c.p.c. Pt_1
Si osserva in particolare, che l'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, co.1 c.p.c., presuppone la contemporanea presenza dell'elemento soggettivo, il dolo o la colpa, e di un elemento oggettivo, cioè il danno patito da controparte. Nel caso di specie tale domanda non può trovare accoglimento stante la mancata prova del danno subito dal . CP_1
L'ipotesi di responsabilità aggravata disciplinata dal terzo comma dell'articolo in discorso, invece, per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. ord. del 17.07.2024, n. 19658), essendo volta a salvaguardare finalità pubblicistiche correlate anche all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, bastando, di conseguenza, il solo accertamento della mala fede, intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave;
tale sanzione può quindi essere applica d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e costituisce un'ipotesi autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 e 2 c.p.c. Tutto ciò premesso si rinviene, da parte dell'attrice in opposizione, un abuso dello strumento processuale stante la formulazione di domande manifestamente infondate. La manifesta infondatezza in fatto delle domande attoree si è evinta prima facie dalla documentazione prodotta dalla e, in particolar modo, dai messaggi audio Whatsapp sopra riportati ed inviati dal rappresentante Pt_1
legale della predetta Società che, quindi, erano necessariamente ben conosciuti dalla parte stessa che ha comunque deciso di intraprendere il presente giudizio;
tale azione processuale assume, di conseguenza, il connotato della pretestuosità e, pertanto, si condanna parte attrice a pagare a la somma CP_1 equitativamente determinata pari a € 4.000,00.
pagina 7 di 8 Accertato l'abuso dello strumento processuale da parte di ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., si fa Pt_1
inoltre applicazione del disposto del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. e si condanna l'attrice al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree;
Conferma il decreto ingiuntivo n.6191/2023 del 16.10.2023 emesso dal Tribunale di Torino;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali di controparte, quantificate in complessivi
€ 9.141,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali.
Condanna parte attrice al pagamento a favore della convenuta opposta della somma equitativamente determinata in € 4.000,00 ex art. 96, co.3, c.p.c.;
Condanna parte attrice al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma pari a € 500,00 ex art. 96 co. 4 cpc.
Torino, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21138/2023
Il Giudice,
Viste le note scritte depositate ex art. 127 ter cpc;
pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.:
Il Giudice
dott. Alberto La Manna
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto La Manna ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21138/2023 promossa da: con il patrocinio dell'avv. STEFANO LUONGO elettivamente domiciliato in Via Parte_1
Magenta, n.29, Torino (TO), presso lo studio del predetto difensore
ATTORE IN OPPOSIZIONE
contro con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPE A. TINELLI ed elettivamente Controparte_1
domiciliata in Via Galileo Galilei, n.1, Orzinuovi (BS), presso lo studio del difensore
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto:
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
NEL MERITO
- Alla luce dei fatti contestati e documentati revocare e comunque dichiarare nullo e inefficace il decreto opposto
- Dichiarare in ogni caso che la non è debitrice di alcunché in relazione alle fatture azionate Pt_1
Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del presente giudizio, come da nota spese allegata.
pagina 2 di 8 Per parte convenuta:
IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE:
- rigettare l'avversaria eccezione di carenza di legittimazione passiva dell'opponente in quanto destituita di ogni e qualsivoglia fondamento;
NEL MERITO in via principale: rigettare in toto l'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dall'attrice opponente in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo opposto emesso dal Tribunale Ordinario di Torino n.
6191/2023 del 16/10/2023, R.G. n. 15591/2023;
NEL MERITO in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare l'opposizione avversaria perché infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi sopra esposti e condannare l'attrice opponente al pagamento in favore di ella somma Controparte_1 di € 73.200,00 (euro settantatremiladuecento/00), oltre interessi di legge dal dovuto all'effettivo saldo a titolo di pagamento della Fattura Elettronica n. 1/596 del 07.03.2023 emessa a saldo del corrispettivo dovuto per lo sviluppo di n. 3 nuovi progetti esecutivi per interventi edilizi afferenti condominii
Per_ denominati – – o comunque la diversa somma che risulterà dovuta;
Per_1 Per_3
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compenso professionale, oltre Iva e CPA, rimborso forfettario e occorrende, sia del procedimento monitorio che della presente causa di opposizione, come da Nota spese allegata, ed oltre avversaria condanna ex art. 96 comma I° o III° c.p.c., per le esposte ragioni;
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
MOTIVAZIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
rappresentando che l'odierna convenuta aveva richiesto ed ottenuto dal Tribunale di Torino un decreto ingiuntivo (n.6191/2023), per l'importo di € 73.200,00, per crediti in forza della fattura n.1/596 del
07.03.2023; che in data 15.03.2021 le parti sottoscrivevano un accordo quadro per la realizzazione di una serie di interventi edili;
che per il progetto pilota veniva convenuto che la avrebbe CP_1 dato “corso immediato alla progettazione preliminare, definitiva e esecutiva oltre alla direzione lavori”; che per i successivi interventi le parti avrebbero sottoscritto dei contratti ad hoc;
che il progetto pilota veniva completato e la incassava la somma concordata;
che, a causa CP_1 dell'impossibilità di reperire la per la gestione dei crediti relativi ai successivi interventi, nessun CP_2
ulteriore incarico veniva affidato alla;
che la convenuta emetteva comunque nei confronti CP_1 di la fattura azionata in sede monitoria;
che l'attività oggetto della fattura veniva svolta in Pt_1
assenza di incarico;
che il credito azionato nel procedimento monitorio era privo della certezza richiesta pagina 3 di 8 per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto stante la sua precedente contestazione;
che la fattura prodotta nel giudizio monitorio, seppur idonea a fondare l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non poteva integrare nel presente giudizio piena prova del credito azionato;
che si contestava la legittimità della fattura con specifico riferimento al difetto di legittimazione passiva;
che gli accordi intercorsi tra le attuali parti processuali prevedevano che queste avrebbero svolto diverse attività complementari per la realizzazione del progetto immobiliare e che unicamente per il progetto pilota era stato pattuito che nel caso in cui nessuna attività fosse stata concretamente assegnata alla i CP_1
costi connessi alle progettazioni esecutive sarebbero rimaste di competenza esclusiva di , mentre Pt_1
per i successivi progetti, nella medesima eventualità in cui nessun incarico fosse assegnato alla convenuta, la si sarebbe fatta carico dei relativi costi sostenuti per la progettazione delle CP_1
strutture di sua competenza;
che, pertanto, ne derivava l'inesistenza del credito azionato e il difetto di legittimazione passiva della atteso che nessuna ulteriore progettazione è mai stata Pt_1
commissionata per le attività fatturate per cui oggi è causa;
che, in ogni caso, il quantum richiesto non è congruo all'attività svolta dalla convenuta e, stante l'assenza di preventivo approvato degli interventi e vista la loro mancata esecuzione, il credito non poteva considerarsi provato. Parte attrice domandava, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e si opponeva all'eventuale domanda di concessione di provvisoria esecutività di controparte.
Si costituiva la allegando di essere la filiale italiana del gruppo tedesco e Controparte_1 CP_1
rappresentava altresì di essere impiegata nel settore delle costruzioni civili in materiale ligneo;
che l'odierna attrice voleva instaurare un partnership diretta a realizzare una serie di interventi immobiliari in Piemonte;
che incaricava la di sviluppare 3 nuovi progetti esecutivi per Pt_1 CP_1
Per_ interventi edilizi afferenti a 3 diversi condomini, denominati e che tali progetti Per_1 Per_3
venivano puntualmente eseguiti così come dimostrato dalla documentazione prodotta;
che per ognuno dei tre ulteriori progetti esecutivi veniva pattuito con il legale rappresentante di , il sig. Pt_1 [...]
, il corrispettivo di € 20.000,00; che tale circostanza risultava documentalmente provata dai Pt_2
file audio in atti e dagli scambi via e-mail tra il personale delle rispettive società; che la trasmissione dell'integrazione della lettere d'intenti sottoscritta dal legale rappresentante di mai intervenne;
Pt_1
che il corrispettivo pattuito non veniva mai corrisposto.
Parte convenuta domandava, quindi, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, di rigettare l'opposizione promossa dall'attrice e di confermare il decreto ingiuntivo contestato.
Il giudice, visto l'art. 171bis c.p.c., differiva la prima udienza di comparizione al 09.05.2024.
pagina 4 di 8 Con le rispettive memorie ex art. 171ter c.p.c. le parti ribadivano le argomentazioni già in atti e procedevano a reciproche contestazioni circa il materiale documentale prodotto.
A seguito dell'udienza di trattazione il giudice rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, respingeva i capi di prova dedotti dalle parti e fissava udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c.
Occorre anzitutto rilevare che il nodo fondamentale della questione controversa sottoposta all'attenzione del Tribunale adito concerne l'asserita conclusione di un accordo, ed il suo ipotetico contenuto, per il compenso per l'attività di progettazione delle strutture lignee svolta dalla CP_1
con riferimento a tre distinti condomini. Si rileva, inoltre, che tale pattuizione, la cui esistenza è negata dall'attrice, sarebbe successiva alla conclusione di un precedente “accordo quadro” con cui si era prevista una collaborazione per diversi progetti immobiliari, ma nel quale si era altresì specificato che soltanto per il “progetto pilota” di NE la si sarebbe fatta carico dei compensi connessi alla Pt_1
progettazione esecutive delle predette strutture, anche nell'eventualità in cui l'appalto non fosse assegnato entro una data specifica alla . Con il contratto in oggetto, infatti, si prevedeva CP_1 che “Tali condizioni e tempistiche si intendono riferite all'intervento pilota di cui all'oggetto e dovranno essere riconfermate, di comune accordo tra le parti, per ogni eventuale successivo intervento”. Emerge, quindi, che, salvo patti ulteriori, la non sarebbe stata remunerata CP_1
della sua attività di progettazione se i successivi appalti non fossero stati a lei assegnati.
È provato, a seguito dalla documentazione prodotta da entrambe le parti, che e la CP_1 Pt_1
proseguivano la propria collaborazione professionale, così come previsto dall'accordo quadro, per la realizzazione dei progetti per le strutture lignee di altri tre condomini, che, per svariate circostanze, non sono mai stati realizzati, con la conseguenza che nessun appalto è stato poi concretamente assegnato all'opposta.
Risulta quindi controversa, nello specifico, la debenza del corrispettivo per i tre progetti svolti dalla che asserisce essere stati svolti a carico esclusivo della , stante il dato CP_1 Pt_1 CP_1 testuale dell'“accordo quadro” sopra illustrato e il mancato intervento di ulteriori pattuizioni di segno opposto.
Dalla copiosa documentazione in atti emerge una serie complessa di scambi di corrispondeva, via e- mail e tramite Whatsapp, tra il rappresentante legale di , il sig. , e il direttore Pt_1 Parte_2
commerciale della il dott. . CP_1 Persona_4
Si precisa, prima di procedere all'analisi delle interlocuzioni avvenute tra le parti, che la data indicata nella denominazione automatica degli audio Whatsapp è redatta adoperando il formato statunitense –
pagina 5 di 8 mesi/giorni/anni – e non con quello tipico europeo – giorni/mesi/anni, che invece viene adoperata nella trascrizione testuale della conversazione estratta dall'applicazione, così come si ricava dal confronto dei file contenuti nel documento n. 15 depositato dall'attrice. Si evidenzia, pertanto, il fraintendimento di che, quando si riferisce (pag. 3, I memoria ex 171 ter) al messaggio vocale inviato in data 11 Pt_1
marzo 2022 si riferiva, in realtà, al messaggio inviato in data 3 novembre 2022.
Chiarita tale discrepanza temporale si osserva quanto segue.
Nel merito, risulta dirimente la conversazione Whatsapp tra i predetti soggetti, prodotta da ambo le parti, che ha avuto luogo in data 3 novembre 2022, dalla quale si evince, dopo una breve contrattazione sul prezzo, la formulazione da parte del sig. , tramite il messaggio vocale “00000242-AUDIO- Pt_2
2022-11-03-10-22-13.opus” (doc. 15 attrice), di una proposta per l'importo di 20.000,00 € per ciascuno dei tre progetti realizzati, che si trascrive come segue: va bene 20 va, mandami questo accordo, Per_4 basta che chiudiamo e andiamo avanti in fretta. Ciao, grazie”; a cui seguiva l'accettazione del sig.
che rispondeva per iscritto “Si te lo mando in giornata”. A tale conversazione faceva poi Persona_4 seguito l'invio tramite e-mail, nello stesso giorno, della “lettera di integrazione” nella quale era riportato l'importo poco prima pattuito e l'ulteriore previsione: “Qualora per qualsiasi motivo indipendente dalla volontà della scrivente non si dovesse addivenire, entro il 31/12/2022, alla sottoscrizione del Contratto di Subappalto con la (come da bozza allegata) o con un Contratto CP_2
d'Appalto diretto con il Committente secondo le condizioni riportate nelle specifiche offerte allegate, si impegna a pagare a vista fattura un compenso per le suddette attività di progettazione Parte_1 pari a 20.000,00 € [...] per ciascun condominio.”.
La mancata sottoscrizione da parte della di questo documento è ininferente in merito validità ed Pt_1
efficacia della pattuizione del prezzo in oggetto – oltre che della clausola di cui sopra, ma per le ragioni che saranno successivamente esposte – perché si ritiene che tale atto non costituisca altro che la mera formalizzazione per iscritto di un accordo già concluso tramite l'incontro della proposta orale del
, sopra riportata, e l'accettazione scritta del Si badi, inoltre, come tale tipologia Pt_2 Per_4
contrattuale non sia sottoposta ad alcun vincolo di forma ab substantiam e che dall'art. 1326, co. 4, c.c., si ricava la validità e l'efficacia, salva diversa indicazione del proponente, dell'accettazione compiuta dall'oblato con una forma differente rispetto a quella adoperata per la proposta.
In merito all'asserita debenza di tali importi, che a dire dell'attrice sarebbe dipesa dall'assegnazione dell'appalto e dall'ulteriore sottoscrizione di accordi con le (General contractor), appare CP_2
dirimente il messaggio audio Whatsapp “00000250-AUDIO-2022-11-08-16-44-16.opus”, prodotto dall'attrice nella rispettiva prima memoria integrativa (doc.15), che risulta essere stato inviato al dott.
a seguito di un ulteriore sollecito all'invio dell'accordo integrativo predetto debitamente Per_4
pagina 6 di 8 sottoscritto. In tale messaggio audio il sig. afferma inequivocabilmente: “Si come ti ho Pt_2 Per_4 detto adesso aspetto di finire i computi, gli mando tutto a , con cui tra l'altro abbiamo già Per_5
parlato anche poco fa per le questioni di Lodi, ci da la data e ti mando l'accordo sottoscritto, rispetto per rispetto ti ho detto che te lo mando e te lo mando, quindi non ti preoccupare che te lo manderò e comunque anche se non ci fosse l'accordo sarebbe comunque stato mio impegno andare a coprire la progettazione”. Con tale dichiarazione, dal carattere confessorio, si riconosce, in sostanza, l'esistenza di un precedente accordo che prevedeva la corresponsione del prezzo dell'attività di progettazione inerente ai tre condomini indipendentemente dall'andamento successivo dell'affare.
Anche per tale pattuizione la mancata sottoscrizione dell'atto integrativo a cui l'audio rinvia risulta ininferente rispetto alla validità dell'accordo concluso, ed oggetto del suddetto riconoscimento, per le medesime ragioni sopra esposte in merito alla pattuizione del quantum dovuto.
È quindi provata la titolarità di del credito oggetto del giudizio monitorio e si conferma, CP_1
pertanto, il decreto ingiuntivo opposto.
Parte convenuta domanda, inoltre, la condanna della ai sensi dell'art. 96, co. 1 o 3, c.p.c. Pt_1
Si osserva in particolare, che l'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, co.1 c.p.c., presuppone la contemporanea presenza dell'elemento soggettivo, il dolo o la colpa, e di un elemento oggettivo, cioè il danno patito da controparte. Nel caso di specie tale domanda non può trovare accoglimento stante la mancata prova del danno subito dal . CP_1
L'ipotesi di responsabilità aggravata disciplinata dal terzo comma dell'articolo in discorso, invece, per consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. ord. del 17.07.2024, n. 19658), essendo volta a salvaguardare finalità pubblicistiche correlate anche all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, bastando, di conseguenza, il solo accertamento della mala fede, intesa come consapevolezza dell'infondatezza della domanda, o della colpa grave;
tale sanzione può quindi essere applica d'ufficio in tutti i casi di soccombenza e costituisce un'ipotesi autonoma e indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, co. 1 e 2 c.p.c. Tutto ciò premesso si rinviene, da parte dell'attrice in opposizione, un abuso dello strumento processuale stante la formulazione di domande manifestamente infondate. La manifesta infondatezza in fatto delle domande attoree si è evinta prima facie dalla documentazione prodotta dalla e, in particolar modo, dai messaggi audio Whatsapp sopra riportati ed inviati dal rappresentante Pt_1
legale della predetta Società che, quindi, erano necessariamente ben conosciuti dalla parte stessa che ha comunque deciso di intraprendere il presente giudizio;
tale azione processuale assume, di conseguenza, il connotato della pretestuosità e, pertanto, si condanna parte attrice a pagare a la somma CP_1 equitativamente determinata pari a € 4.000,00.
pagina 7 di 8 Accertato l'abuso dello strumento processuale da parte di ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c., si fa Pt_1
inoltre applicazione del disposto del quarto comma dell'art. 96 c.p.c. e si condanna l'attrice al pagamento della somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende.
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta le domande attoree;
Conferma il decreto ingiuntivo n.6191/2023 del 16.10.2023 emesso dal Tribunale di Torino;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese processuali di controparte, quantificate in complessivi
€ 9.141,00, di cui € 2.552,00 per la fase di studio, € 1628,00 per la fase introduttiva, € 2.835,00 per la fase di trattazione ed € 2.127,00 per la fase decisionale, oltre I.V.A., C.P.A. e 15% per spese generali.
Condanna parte attrice al pagamento a favore della convenuta opposta della somma equitativamente determinata in € 4.000,00 ex art. 96, co.3, c.p.c.;
Condanna parte attrice al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma pari a € 500,00 ex art. 96 co. 4 cpc.
Torino, 14 febbraio 2025
Il Giudice dott. Alberto La Manna
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