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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 03/02/2025, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 649/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere Relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 649/2022 R.G. promossa da
(p. iva: ) in persona del legale rappresentante p.t. (già Parte_1 P.IVA_1
, corrente in Bastia Umbra Via Roma n.51, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Alessandro Bacchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia,
Via Baglioni, n. 36 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
(p. iva: ), con sede in Assisi (PG) Fraz. Santa Maria degli Angeli, Via G. P.IVA_2
D'Annunzio, n. 17/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Martinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Assisi, Fraz. Santa Maria degli Angeli
Via Raffaello, come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
pagina 1 di 8 =Appellata=
OGGETTO: Intermediazione finanziaria
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di trattazione per l'udienza del 23.05.2024;
Per appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2630/2013 del 18.12.2013 il Tribunale di Perugia, su istanza di ingiungeva a il pagamento della Controparte_3 Controparte_2
somma di €.836.556,00, oltre interessi, a titolo di provvigioni per l'attività di cui all'incarico di mediazione creditizia datato 1.05.2008.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Controparte_2
opposizione avverso il suddetto decreto eccependo la nullità e/o l'inefficacia del contratto di mandato, di cui disconosceva la sottoscrizione;
l'insussistenza dei requisiti della a svolgere attività di mediazione e conseguente nullità del contratto Controparte_4
del 1.05.2008; l'insussistenza stessa dell'attività di intermediazione creditizia;
l'usurarietà della provvigione.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva: 1) dichiararsi la nullità e/o inefficacia del contratto di mandato del 1.05.2008; 2) accertare che l'opposta non ha svolto alcuna attività di intermediazione creditizia per conto dell'opponente; 3) accertare il carattere usurario della provvigione applicata e per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta; 4) in subordine, stabilire in via equitativa la minor provvigione dovuta all'opposta; il tutto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 16.06.2014 si costituiva contestando la domanda CP_1
pagina 2 di 8 attorea e domandandone l'integrale rigetto, con condanna alle spese di lite.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e depositate le memorie 183, comma 6, c.p.c., la causa era ritenuta matura per la decisione sulla base delle sole produzioni documentali;
quindi il Tribunale di Perugia, con sentenza n.
485/2022, pubblicata il 06.04.2022, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 485/2022 ha interposto appello già per il seguente motivo: CP_1 Parte_1
1) “Erroneità della sentenza. Errata interpretazione allegato 33. Errata sussunzione art.
2 DPR 287/2000 Sussistenza requisito indipendenza. Violazione art. 2697 c.c. Violazione
onus probandi in relazione al requisito della indipendenza. Mancata interpretazione
allegato 29 – Esclusione dalla convenzione della posizione . Errore di Controparte_2
fatto”.
Parte appellante sostiene che la convenzione tra NC CH e - per la cui CP_1
esistenza il giudice di prime cure ha ritenuto, ai sensi dell'art. 2 DPR 287/2000, non integrare mediazione creditizia l'attività svolta da e, altresì, violato il CP_1
principio dell'indipendenza del mediatore - ha ad oggetto la presentazione di domande di finanziamento a medio e lungo termine da parte di imprese, mentre l'art. 2 del DPR
287/2000 vieterebbe solo l'attività di raccolta di richieste di finanziamento.
Ad avviso dell'appellante, inoltre, è stata la stessa NC CH a specificare che la collaborazione è volta alla presentazione di domande di finanziamento e non si tratta,
quindi, di attività di raccolta.
Ciò, a suo dire, dimostrerebbe che tra e NC CH non vi è alcuna CP_1
dipendenza o collaborazione e che, quindi, era onere dell'opponente provare la mancanza di indipendenza tra i due.
pagina 3 di 8 Sostiene, inoltre, che il giudice di prime cure non ha tenuto conto di quanto riportato nel documento 29 depositato in atti nel quale NC CH avrebbe specificato che la posizione di non era oggetto di convenzione, anzi ne sarebbe Controparte_2
espressamente esclusa.
Afferma, quindi, che il primo giudice ha errato definendo il giudizio sulla base del principio della ragion più liquida.
Esposto il motivo nei termini sopra sintetizzati, l'appellante ha poi riproposto tutte le argomentazioni esposte in primo grado a supporto della domanda giudiziale ed in contestazione dell'opposizione avversaria e chiesto che la causa sia rimessa in istruttoria.
Ha poi concluso per la riforma della sentenza anche in ordine alle spese di lite e, dunque,
per la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 13.01.2023 si è costituita che ha Controparte_2
contestato integralmente l'appello avversario domandandone il rigetto e chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
23.05.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure che, definendo il giudizio sulla base del principio della ragione più liquida, ha ritenuto dirimente l'esistenza, alla data dell'incarico di mediazione creditizia del
1.05.2008, di una convenzione tra e con conseguente CP_1 Controparte_5
violazione dell'art. 2 del DPR 287/2000, senza, tuttavia, valutare che della documentazione prodotta in atti (doc. 29) risultava che la posizione Controparte_2
pagina 4 di 8 non era oggetto di convenzione ed anzi ne era esclusa.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte come il giudice di prime cure abbia correttamente rilevato nel caso in esame sussistere una questione di merito d'agevole soluzione idonea a rendere superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre.
ha infatti azionato un preteso credito di €.836.556,00 assumendo di aver svolto CP_1
attività di mediazione creditizia in favore della che Controparte_2
avrebbe così ottenuto da finanziamenti e fideiussioni per Controparte_5
€.27.885.200,00.
Ebbene, dall'esame dei documenti versati in atti dalle parti emerge che CP_5
in data 05.03.2009 aveva comunicato a formale “Disdetta convenzione
[...] CP_1
per la presentazione di finanziamenti imprese” nella quale specificava espressamente di aver “deliberato di interrompere tutte le collaborazioni in essere con i mediatori
creditizi professionisti e promotori finanziari finalizzate alla presentazione di mutui e
finanziamenti imprese”, facendo comunque salvo il diritto “alle provvigioni spettanti
riferite ai finanziamenti presentati fino alla ricezione della presente” (cfr. doc. 33 in fascicolo di primo grado dei parte appellante).
Tale documento (come correttamente rilevato dal primo giudice) dimostra che tra l'odierno appellante e alla data del 5 marzo 2009 era in essere un Controparte_5
rapporto di collaborazione sancito da apposita convenzione.
L'esistenza di una convenzione e, quindi, di un rapporto di collaborazione tra l'odierna appellante e fa sì che nel caso in esame difetti il requisito primario Controparte_5
richiesto in capo al mediatore creditizio, ossia l'assenza di legami di collaborazione,
dipendenza o rappresentanza con alcuna delle parti, previsto dal terzo comma dell'art. 2
del DPR 287/2000, al tempo in vigore, secondo cui: “I mediatori creditizi svolgono la
pagina 5 di 8 loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di
dipendenza o rappresentanza”.
A fronte di tale incontrovertibile rilievo del primo giudice - a cui è conseguita la dichiarazione di infondatezza della domanda di pagamento della pretesa provvigione -
parte appellante intende sostenere che la posizione della Controparte_2
sarebbe esclusa dalla convenzione con
[...] Controparte_5
Ciò – secondo la tesi di - risulterebbe dal documento 29 dalla medesima Parte_1
prodotto in atti e che assume non essere stato valutato dal Tribunale, quando invece tale documento sarebbe idoneo a dirimere l'intero giudizio laddove è specificato che “in
relazione ai finanziamenti non ancora accesi alla data della disdetta della convenzione
(come ad esempio i presumibili mutui ) non sono previste provvigioni Controparte_2
in quanto non rientrano nella fattispecie di cui sopra” (cfr. doc. 29 in fascicolo di primo grado dell'appellante).
Ebbene, la tesi sostenuta dall'appellante non è condivisibile.
A ben vedere, infatti, agli atti di causa risulta l'ulteriore documento 28 prodotto anche questo dall'appellante che, valutato unitamente ai documenti 29 e 33 testé richiamati, è
in grado di chiarire e definire la questione.
Trattasi della lettera datata 09.06.2009 (cfr. doc. 28 in fascicolo di primo grado di parte appellante) indirizzata a nella quale dà atto di aver Controparte_5 CP_1
iniziato la collaborazione con l'istituto di credito in indirizzo a far data dal 2008 (“la
nostra società ha iniziato la collaborazione con NC CH, nel 2008 in occasione di
una prima pratica, di notevole rilievo … della società …”). Parte_2
Tale documento conferma, quindi, che l'attività svolta da in relazione al Parte_1
credito concesso alla è avvenuto proprio nell'ambito del Controparte_2
rapporto collaborativo con Controparte_5
pagina 6 di 8 La Corte osserva, inoltre, che confrontando tra loro il contenuto delle comunicazioni di cui ai predetti documenti 28, 29 e 33, emerge che le stesse sono tra loro temporalmente successive l'una rispetto alle altre e riferite al medesimo oggetto, visto che alla comunicazione della “Disdetta convenzione …” del 05 marzo 2009 (Doc. 33), segue la richiesta di chiarimenti di del 27.5.2009 (Doc. 28) e le successive indicazioni CP_1
per la risposta di del 1.07.2009 (doc. 29). Controparte_5
Da tale ultima missiva, in particolare, emerge che NC CH non avrebbe riconosciuto provvigioni a per la pratica , ma ciò non perché la CP_1 CP_2
relativa posizione era esclusa dalla convenzione – come sostenuto dall'appellante – ma perché a quella data il rapporto era stato interrotto.
Alla data indicata nell'incarico di mediazione (1.05.2008) era dunque legata da CP_1
un rapporto di collaborazione con con conseguente infondatezza Controparte_5
della domanda di pagamento della pretesa provvigione avanzata nei confronti della
Controparte_2
Il motivo di impugnazione deve quindi ritenersi infondato e va respinto.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa e della non particolare difficoltà delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , contrariis reiectis, così Parte_1 Controparte_2
provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 485/2022
pagina 7 di 8 emessa dal Tribunale di Perugia il 06.04.2022);
- condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata che liquida in €.13.078,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 31 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere Relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, nella persona dei seguenti magistrati:
Dott. Claudia Matteini Presidente
Dott. Simone Salcerini Consigliere Relatore
Dott. Ombretta Paini Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al Nr. 649/2022 R.G. promossa da
(p. iva: ) in persona del legale rappresentante p.t. (già Parte_1 P.IVA_1
, corrente in Bastia Umbra Via Roma n.51, rappresentata e difesa CP_1
dall'Avv. Alessandro Bacchi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia,
Via Baglioni, n. 36 in virtù di procura in calce all'atto di citazione in appello;
= Appellante =
nei confronti di n persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
(p. iva: ), con sede in Assisi (PG) Fraz. Santa Maria degli Angeli, Via G. P.IVA_2
D'Annunzio, n. 17/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonardo Martinelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Assisi, Fraz. Santa Maria degli Angeli
Via Raffaello, come da procura in calce alla comparsa di costituzione nel giudizio di appello;
pagina 1 di 8 =Appellata=
OGGETTO: Intermediazione finanziaria
CONCLUSIONI:
Per parte appellante: come da note di trattazione per l'udienza del 23.05.2024;
Per appellata: come da comparsa di costituzione e risposta.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 2630/2013 del 18.12.2013 il Tribunale di Perugia, su istanza di ingiungeva a il pagamento della Controparte_3 Controparte_2
somma di €.836.556,00, oltre interessi, a titolo di provvigioni per l'attività di cui all'incarico di mediazione creditizia datato 1.05.2008.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva Controparte_2
opposizione avverso il suddetto decreto eccependo la nullità e/o l'inefficacia del contratto di mandato, di cui disconosceva la sottoscrizione;
l'insussistenza dei requisiti della a svolgere attività di mediazione e conseguente nullità del contratto Controparte_4
del 1.05.2008; l'insussistenza stessa dell'attività di intermediazione creditizia;
l'usurarietà della provvigione.
In conformità delle deduzioni svolte chiedeva: 1) dichiararsi la nullità e/o inefficacia del contratto di mandato del 1.05.2008; 2) accertare che l'opposta non ha svolto alcuna attività di intermediazione creditizia per conto dell'opponente; 3) accertare il carattere usurario della provvigione applicata e per l'effetto dichiararsi che nulla è dovuto dall'opponente all'opposta; 4) in subordine, stabilire in via equitativa la minor provvigione dovuta all'opposta; il tutto con il favore delle spese di lite.
Con comparsa del 16.06.2014 si costituiva contestando la domanda CP_1
pagina 2 di 8 attorea e domandandone l'integrale rigetto, con condanna alle spese di lite.
Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e depositate le memorie 183, comma 6, c.p.c., la causa era ritenuta matura per la decisione sulla base delle sole produzioni documentali;
quindi il Tribunale di Perugia, con sentenza n.
485/2022, pubblicata il 06.04.2022, accoglieva l'opposizione e per l'effetto revocava il decreto ingiuntivo opposto, compensando integralmente le spese di lite tra le parti.
Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia n. 485/2022 ha interposto appello già per il seguente motivo: CP_1 Parte_1
1) “Erroneità della sentenza. Errata interpretazione allegato 33. Errata sussunzione art.
2 DPR 287/2000 Sussistenza requisito indipendenza. Violazione art. 2697 c.c. Violazione
onus probandi in relazione al requisito della indipendenza. Mancata interpretazione
allegato 29 – Esclusione dalla convenzione della posizione . Errore di Controparte_2
fatto”.
Parte appellante sostiene che la convenzione tra NC CH e - per la cui CP_1
esistenza il giudice di prime cure ha ritenuto, ai sensi dell'art. 2 DPR 287/2000, non integrare mediazione creditizia l'attività svolta da e, altresì, violato il CP_1
principio dell'indipendenza del mediatore - ha ad oggetto la presentazione di domande di finanziamento a medio e lungo termine da parte di imprese, mentre l'art. 2 del DPR
287/2000 vieterebbe solo l'attività di raccolta di richieste di finanziamento.
Ad avviso dell'appellante, inoltre, è stata la stessa NC CH a specificare che la collaborazione è volta alla presentazione di domande di finanziamento e non si tratta,
quindi, di attività di raccolta.
Ciò, a suo dire, dimostrerebbe che tra e NC CH non vi è alcuna CP_1
dipendenza o collaborazione e che, quindi, era onere dell'opponente provare la mancanza di indipendenza tra i due.
pagina 3 di 8 Sostiene, inoltre, che il giudice di prime cure non ha tenuto conto di quanto riportato nel documento 29 depositato in atti nel quale NC CH avrebbe specificato che la posizione di non era oggetto di convenzione, anzi ne sarebbe Controparte_2
espressamente esclusa.
Afferma, quindi, che il primo giudice ha errato definendo il giudizio sulla base del principio della ragion più liquida.
Esposto il motivo nei termini sopra sintetizzati, l'appellante ha poi riproposto tutte le argomentazioni esposte in primo grado a supporto della domanda giudiziale ed in contestazione dell'opposizione avversaria e chiesto che la causa sia rimessa in istruttoria.
Ha poi concluso per la riforma della sentenza anche in ordine alle spese di lite e, dunque,
per la condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Con comparsa del 13.01.2023 si è costituita che ha Controparte_2
contestato integralmente l'appello avversario domandandone il rigetto e chiedendo la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
In assenza di attività istruttoria, la causa è stata assegnata in decisione all'udienza del
23.05.2024, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
****
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure che, definendo il giudizio sulla base del principio della ragione più liquida, ha ritenuto dirimente l'esistenza, alla data dell'incarico di mediazione creditizia del
1.05.2008, di una convenzione tra e con conseguente CP_1 Controparte_5
violazione dell'art. 2 del DPR 287/2000, senza, tuttavia, valutare che della documentazione prodotta in atti (doc. 29) risultava che la posizione Controparte_2
pagina 4 di 8 non era oggetto di convenzione ed anzi ne era esclusa.
Il motivo è infondato.
Osserva la Corte come il giudice di prime cure abbia correttamente rilevato nel caso in esame sussistere una questione di merito d'agevole soluzione idonea a rendere superflua la necessità di pronunciarsi su tutte le altre.
ha infatti azionato un preteso credito di €.836.556,00 assumendo di aver svolto CP_1
attività di mediazione creditizia in favore della che Controparte_2
avrebbe così ottenuto da finanziamenti e fideiussioni per Controparte_5
€.27.885.200,00.
Ebbene, dall'esame dei documenti versati in atti dalle parti emerge che CP_5
in data 05.03.2009 aveva comunicato a formale “Disdetta convenzione
[...] CP_1
per la presentazione di finanziamenti imprese” nella quale specificava espressamente di aver “deliberato di interrompere tutte le collaborazioni in essere con i mediatori
creditizi professionisti e promotori finanziari finalizzate alla presentazione di mutui e
finanziamenti imprese”, facendo comunque salvo il diritto “alle provvigioni spettanti
riferite ai finanziamenti presentati fino alla ricezione della presente” (cfr. doc. 33 in fascicolo di primo grado dei parte appellante).
Tale documento (come correttamente rilevato dal primo giudice) dimostra che tra l'odierno appellante e alla data del 5 marzo 2009 era in essere un Controparte_5
rapporto di collaborazione sancito da apposita convenzione.
L'esistenza di una convenzione e, quindi, di un rapporto di collaborazione tra l'odierna appellante e fa sì che nel caso in esame difetti il requisito primario Controparte_5
richiesto in capo al mediatore creditizio, ossia l'assenza di legami di collaborazione,
dipendenza o rappresentanza con alcuna delle parti, previsto dal terzo comma dell'art. 2
del DPR 287/2000, al tempo in vigore, secondo cui: “I mediatori creditizi svolgono la
pagina 5 di 8 loro attività senza essere legati ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di
dipendenza o rappresentanza”.
A fronte di tale incontrovertibile rilievo del primo giudice - a cui è conseguita la dichiarazione di infondatezza della domanda di pagamento della pretesa provvigione -
parte appellante intende sostenere che la posizione della Controparte_2
sarebbe esclusa dalla convenzione con
[...] Controparte_5
Ciò – secondo la tesi di - risulterebbe dal documento 29 dalla medesima Parte_1
prodotto in atti e che assume non essere stato valutato dal Tribunale, quando invece tale documento sarebbe idoneo a dirimere l'intero giudizio laddove è specificato che “in
relazione ai finanziamenti non ancora accesi alla data della disdetta della convenzione
(come ad esempio i presumibili mutui ) non sono previste provvigioni Controparte_2
in quanto non rientrano nella fattispecie di cui sopra” (cfr. doc. 29 in fascicolo di primo grado dell'appellante).
Ebbene, la tesi sostenuta dall'appellante non è condivisibile.
A ben vedere, infatti, agli atti di causa risulta l'ulteriore documento 28 prodotto anche questo dall'appellante che, valutato unitamente ai documenti 29 e 33 testé richiamati, è
in grado di chiarire e definire la questione.
Trattasi della lettera datata 09.06.2009 (cfr. doc. 28 in fascicolo di primo grado di parte appellante) indirizzata a nella quale dà atto di aver Controparte_5 CP_1
iniziato la collaborazione con l'istituto di credito in indirizzo a far data dal 2008 (“la
nostra società ha iniziato la collaborazione con NC CH, nel 2008 in occasione di
una prima pratica, di notevole rilievo … della società …”). Parte_2
Tale documento conferma, quindi, che l'attività svolta da in relazione al Parte_1
credito concesso alla è avvenuto proprio nell'ambito del Controparte_2
rapporto collaborativo con Controparte_5
pagina 6 di 8 La Corte osserva, inoltre, che confrontando tra loro il contenuto delle comunicazioni di cui ai predetti documenti 28, 29 e 33, emerge che le stesse sono tra loro temporalmente successive l'una rispetto alle altre e riferite al medesimo oggetto, visto che alla comunicazione della “Disdetta convenzione …” del 05 marzo 2009 (Doc. 33), segue la richiesta di chiarimenti di del 27.5.2009 (Doc. 28) e le successive indicazioni CP_1
per la risposta di del 1.07.2009 (doc. 29). Controparte_5
Da tale ultima missiva, in particolare, emerge che NC CH non avrebbe riconosciuto provvigioni a per la pratica , ma ciò non perché la CP_1 CP_2
relativa posizione era esclusa dalla convenzione – come sostenuto dall'appellante – ma perché a quella data il rapporto era stato interrotto.
Alla data indicata nell'incarico di mediazione (1.05.2008) era dunque legata da CP_1
un rapporto di collaborazione con con conseguente infondatezza Controparte_5
della domanda di pagamento della pretesa provvigione avanzata nei confronti della
Controparte_2
Il motivo di impugnazione deve quindi ritenersi infondato e va respinto.
****
Da tutto quanto sopra argomentato deriva il rigetto dell'appello.
Le spese di lite seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del valore della causa e della non particolare difficoltà delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Perugia, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di , contrariis reiectis, così Parte_1 Controparte_2
provvede:
- respinge l'appello e, per l'effetto conferma la sentenza impugnata (n. 485/2022
pagina 7 di 8 emessa dal Tribunale di Perugia il 06.04.2022);
- condanna l'appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dall'appellata che liquida in €.13.078,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
- visto l'art. 13 c. 1 quater D.P.R. n. 115/02 e successive modifiche, accerta che sussistono i presupposti perché l'appellante versi un ulteriore importo pari al contributo unificato.
Così deciso in Perugia, lì 31 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
(dott. Claudia Matteini)
Il Consigliere Relatore
(dott. Simone Salcerini)
pagina 8 di 8