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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/02/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord – II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica e nella persona del Giudice dott. Luca
Stanziola, ha emesso la seguente
SENTENZA
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come
modificati dalla legge 18.6.09 n. 69, applicabili ai giudizi già pendenti)
nella causa iscritta al n. 7848 del Ruolo Generale A.C. dell'anno 2022,
avente ad oggetto:
Responsabilità professionale
vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in S. Antimo (NA), alla Via Picasso n. 18, presso lo studio dell'Avv. Ionà Daniele (C.F. , che lo rappresenta C.F._2
e difende in virtù di procura in calce all'atto di rinnovazione della citazione;
ATTORE
E
AVV. (C.F. ), nato Controparte_1 C.F._3
a Napoli (NA) il 18/10/1937;
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Proc. n. 7848/2022 R.G – Sentenza Pagina 1 di 10 All'udienza del 21/01/2025 le parti costituite concludevano con note ex art. 127 ter c.p.c., da intendersi in questa sede come integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 18/07/2022, esponeva Parte_1
che: in data 02/05/2002, il si trovava in qualità di pedone in Pt_1
località Lago Patria, quando veniva investito da un'autovettura Fiat
Fiorino, il cui conducente ometteva di prestare soccorso;
il presunto responsabile veniva individuato in;
l'Avv. Controparte_2 CP_1
ricevuto mandato dal , inoltrava richiesta risarcitoria alla Pt_1 [...]
veniva poi incardinato giudizio dinanzi al Tribunale di CP_3
Napoli - sezione distaccata di Marano, che si concludeva con sentenza di assoluzione nei confronti del “per non aver commesso il CP_2
fatto”; ritenuti sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione risarcitoria nei confronti della in qualità di Controparte_4
F.G.V.S., il inoltrava alla Società una richiesta di risarcimento, CP_1
omettendo tuttavia la citazione della Consap, come previsto dalla normativa;
la successiva domanda di risarcimento incardinata dinanzi al
Tribunale di Napoli veniva dunque dichiarata improponibile per tale ragione;
il comportamento negligente del difensore ha arrecato un grave pregiudizio al , sia perché questi veniva condannato al rimborso Pt_1
delle spese di lite per € 6.000,00, sia perché sono ormai decorsi i termini di prescrizione per la proposizione della domanda.
Tanto premesso, chiedeva all'adito Tribunale di: accertare la responsabilità professionale dell'Avv. per l'omessa citazione CP_1
Proc. n. 7848/2022 R.G – Sentenza Pagina 2 di 10 della Consap, condannando il convenuto al risarcimento della somma di
€ 37.612,18 per danno patrimoniale, come quantificato dal CTU in primo grado, oltre spese di CTU e di lite sostenute in virtù di tale giudizio nonché per il presente procedimento, con attribuzione al procuratore antistatario.
Nonostante la rituale notifica nei suoi confronti, non si costituiva nel giudizio l'Avv. Franciosi Eduardo.
All'esito del deposito delle memorie istruttorie, avendo la controversia natura documentale, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 21/01/2025.
***
La domanda è infondata e deve essere respinta.
Si premette, in punto di diritto, che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il cliente che sostiene di aver subìto
un danno per inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato ha l'onere di provare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale, valutata alla luce del diverso esito che avrebbe potuto avere una diversa prestazione e della difficoltà ed opinabilità della questione trattata;
b) l'esistenza del danno, e cioè della lesione patrimoniale che deve essere specificatamente allegata e dimostrata nell'an e nel quantum; c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno.
L'indagine sulla responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività compresa nel suo mandato difensivo deve realizzarsi sulla base di un giudizio prognostico sul possibile esito
Proc. n. 7848/2022 R.G – Sentenza Pagina 3 di 10 dell'attività non compiuta, a ciò conseguendo che la mancanza di elementi probatori atti a giustificare una tale valutazione prognostica induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale.
Secondo questo orientamento, che può dirsi pacifico in giurisprudenza,
l'affermazione di responsabilità dell'esercente la professione forense – la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato (così, ex multis, Cass.,
n. 11906/2016 e Cass., n. 10289/2015; cfr. anche Cass., n. 5928/2002 e
Cass., n. 6967/2006; si v., sul punto, Cass., n. 30169/2018) – e quindi l'inadempimento del professionista non può essere desunto dal mancato raggiungimento del risultato utile cui mira il cliente, ma soltanto dalla violazione del dovere di diligenza adeguato alla natura dell'attività esercitata, ragion per cui l'affermazione della sua responsabilità implica l'indagine – positivamente svolta sulla scorta degli elementi di prova che il cliente ha l'onere di fornire – circa il sicuro e chiaro fondamento dell'azione che avrebbe dovuto essere proposta e diligentemente coltivata e, in definitiva, la certezza che gli effetti di una diversa sua attività sarebbero stati più vantaggiosi per il cliente medesimo (così
Cass., n. 16846/2005). In altri termini, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare in primo luogo se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del legale;
in secondo luogo, se un danno vi sia stato effettivamente;
in terzo luogo se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del
Proc. n. 7848/2022 R.G – Sentenza Pagina 4 di 10 necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva che sia, ed il risultato derivatone (così, di recente, Cass. civ.,
sez. II, 08/02/2023, n. 3822 nonché Cass., n. 22606/2016 e, nei medesimi termini, Cass. n. 19147/2018). Ne consegue che, ove anche risulti provato l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, per negligente svolgimento della prestazione, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo qualora, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sarebbe stato conseguito (cfr., Cass., n.
9917/2010 nonché, più di recente, Cass., n. 2638/2013 e Cass. n.
19147/2018).
In definitiva, non può predicarsi la responsabilità dell'esercente la professione forense per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, dovendo il giudice verificare – con un giudizio prognostico da compiersi ex ante, facendo applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” vigente in tema di responsabilità civile (cfr. Cass., n. 25112/2017; Cass.,
n. 16342/2018) – se qualora l'avvocato avesse adottato la condotta per cui si era obbligato, gli assistiti avrebbero conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni (da ultimo, Cass. civ., sez. III, 25/05/2023, n. 14583
e Cass. civ., n. 8516/2020). Sicché, anche laddove risulti provata l'inadeguatezza della strategia difensiva perseguita dal professionista, il danno derivante da eventuali sue omissioni deve ritenersi sussistente solo nel caso in cui, sulla scorta di criteri probabilistici, si accerti che, senza quell'omissione, il risultato sperato dal cliente sarebbe stato
Proc. n. 7848/2022 R.G – Sentenza Pagina 5 di 10 utilmente conseguito (nella giurisprudenza di merito, Trib. Milano, sez.
I, 10/06/2018, n. 5548; App. Napoli sez. III, 06/05/2019, n. 2407; nella giurisprudenza di legittimità, di recente, Cass., n. 21982/2019)
In altre parole, il cliente che chieda al proprio difensore il ristoro dei danni subiti per l'inesatto adempimento del mandato non può limitarsi a dedurre l'astratta possibilità che la condotta omessa avrebbe garantito un esito diverso ed a sé favorevole del giudizio, ma deve altresì dimostrare che, senza quell'omissione, il risultato sperato dal cliente sarebbe stato utilmente conseguito, “occorrendo verificare se, qualora
l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe
conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti
la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone” (così Cass., n. 22376/2012 e Cass., n. 9917/2010; più di recente, cfr. Cass., n. 2638/2013; Cass., n. 25807/2017), con valutazione del giudice di merito sottratta al sindacato di legittimità (cfr.
Cass., n. 3355/2014; più di recente, Cass., n. 6862/2018). Per cui, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova, da parte di costui, del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio asseritamente subito dal cliente (Cass., n. 30169/2018).
Ciò posto, nella fattispecie si imputa all'Avv. l'omesso invio CP_1
alla CONSAP - Fondo di garanzia per le vittime della strada di copia della richiesta risarcitoria indirizzata alla così Controparte_4
pregiudicando la possibilità per l'attore di ottenere il risarcimento per le
Proc. n. 7848/2022 R.G – Sentenza Pagina 6 di 10 lesioni patite in occasione del sinistro verificatosi in data 02/05/2002.
Secondo la tesi attorea, difatti, tale inosservanza della procedura cristallizzata dall'art. 287 del Codice delle assicurazioni private avrebbe comportato la declaratoria di improcedibilità della domanda con condanna dell'attore alla rifusione delle spese di lite, oltre che l'impossibilità di riproporre la domanda, essendo decorsi i termini prescrizionali.
Quanto dedotto in merito al mancato inoltro di copia della richiesta di risarcimento alla CONSAP risulta dimostrato per tabulas, come da motivazione della sentenza n. 3229/2018 del Tribunale di Napoli, nella quale si dava atto che “l'attore non ha comprovato l'inoltro anche alla
Consap, anteriormente alla instaurazione del giudizio, della
raccomandata contenente la richiesta di risarcimento del danno,
avendo prodotto soltanto le lettere di messa in mora inviate a
[...]
nella qualità, così mancando di assolvere al rispetto della CP_5
specifica condizione di proponibilità espressamente imposta per la fattispecie in oggetto” (cfr. p. 5 della sentenza), con conseguente declaratoria di improcedibilità della domanda e condanna dell'attore al pagamento delle spese del giudizio.
Ciò posto, va detto tuttavia che ai fini di un addebito di responsabilità in capo all'Avv. è necessario che emerga la prova del nesso di CP_1
causalità tra il mancato compimento dell'attività richiesta (ed omessa) ed il danno subìto dall'attrice, occorrendo verificare se, con un giudizio prognostico da compiersi ex ante, facendo applicazione della regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non” vigente
Proc. n. 7848/2022 R.G – Sentenza Pagina 7 di 10 in tema di responsabilità civile, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.
Tale prova non può ritenersi raggiunta, posto che, a tutto voler concedere, tenuto conto del dovere di diligenza che grava in capo al professionista, pur risultando per tabulas l'omessa comunicazione alla
CONSAP della richiesta di risarcimento, non ha Parte_1
comunque dimostrato - e, in realtà, neppure allegato - che il giudizio si sarebbe probabilmente concluso con l'accoglimento della domanda attorea qualora fosse stata soddisfatta la condizione di procedibilità
prevista dal Codice delle assicurazioni private.
Al contrario, dalla lettura della sentenza n. 3229/2018 si evince chiaramente che l'esito del giudizio sarebbe stato comunque sfavorevole all'attore, avendo il Tribunale di Napoli argomentato “ad abundantiam, nel merito, che non è stato adeguatamente comprovato l'accadimento storico nelle concrete modalità dedotte”, rilevato che “nella citazione introduttiva del presente giudizio il preteso sinistro veniva
rappresentato con modalità del tutto differenti da quelle poi riferite dal teste escusso” e che, in ogni caso, la dinamica appariva inverosimile ed incompatibile con le lesioni riportate (“risulta diagnosticata la “frattura di tibia e perone destro”, laddove, secondo la deposizione testimoniale raccolta, il sarebbe stato attinto alla gamba sinistra”). Pt_1
A tanto, si aggiunga altresì nel caso di specie non è stato neppure comprovato l'avvenuto conferimento dell'incarico nei confronti dell'Avv. posto che la mera menzione del nome del difensore CP_1
Proc. n. 7848/2022 R.G – Sentenza Pagina 8 di 10 in sentenza non può ritenersi di per sé sola prova sufficiente, in assenza di ulteriori elementi contestuali, anche aventi natura presuntiva. L'attore non ha prodotto nel presente giudizio la procura alle liti o un mandato scritto, non ha depositato alcuna corrispondenza intercorsa con il difensore né ha documentato pagamenti o altre circostanze concrete dalle quali desumere il conferimento dell'incarico.
Da ultimo, poi, si osserva che in ogni caso la declaratoria di improponibilità della domanda non avrebbe precluso la sua riproposizione in un altro successivo giudizio, potendosi al più l'attore dolere solo dell'intervenuta condanna alle spese, ma non certo dell'impossibilità di azionare nuovamente il proprio diritto.
Le circostanze finora esposte, congiuntamente considerate, inducono il
Tribunale a ritenere infondata la domanda risarcitoria per responsabilità
professionale in questa sede proposta.
***
Atteso l'esito del giudizio e la mancata costituzione di parte convenuta, le spese di lite vanno dichiarate irripetibili.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, sulla domanda proposta da Parte_1
contro l'Avv. , così provvede: Controparte_1
1) rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2) dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Aversa il 14/02/2025
IL GIUDICE
Proc. n. 7848/2022 R.G – Sentenza Pagina 9 di 10 (dott. Luca Stanziola)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44,
come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
Proc. n. 7848/2022 R.G – Sentenza Pagina 10 di 10