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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/03/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
PROC. N. 9495/2022
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9495/2022 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 28.02.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 9495/2022 R.G.
promossa da nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Vincenzo presso il cui studio in
Catania, Largo Aquileia n. 9, è elettivamente domiciliato, -attore-
1 CONTRO
n persona del suo Presidente pro Controparte_1 tempore, Dott. Cod. Fisc. , con sede legale in Catania, Controparte_2 C.F._2
Via Mafalda di Savoia, 15, Partita Iva , elettivamente domiciliata in Misterbianco P.IVA_1
(CT), via G. Matteotti, 318, presso lo studio dell'Avv. Antonino Massimiliano Caruso che la rappresenta e la difende per procura in atti - convenuta –
E
in persona del suo legale rappresentante P.T. (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catania, via Conte Ruggero, 83, presso lo studio dell'Avv. Pietro Vasta che la rappresentata e difende per procura in atti - convenuta-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
-- -- --
In fatto ed in diritto
Con sentenza non definitiva n. 4925/2024 del 18/10/2024 il Tribunale di Catania, nella persona del sottoscritto Giudice ha pronunciato sentenza così statuendo: “Accoglie la domanda attorea e per
l'effetto condanna gli odierni convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice di una somma, da quantificare nella sentenza definitiva, per la realizzazione dei lavori come indicati nella proposta conciliativa formulata in seno alla Relazione di CTU nell'ambito del procedimento di
ATP n. 13751/2021 RG. III Sez. civile”
Con separata ordinanza disponeva poi la prosecuzione del giudizio.
Ciò premesso il CTU a seguito del seguente mandato: “ quantificare l'importo relativo ai lavori dell'integrale demolizione della pavimentazione della copertura e del sottostante strato impermeabilizzante, evidentemente deteriorato, nonché al ripristino del massetto ed alla fornitura e posa in opera di nuovo strato impermeabilizzante con mapelastic della mapei con interposta rete in fibra di vetro e successivo risvolto per almeno 10 cm nelle pareti verticali, incluso anche la fornitura e posa in opera di nastro gommato, da apporre negli spigoli tra superfici orizzontali e verticali, compresa anche la fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione e zoccolatura del medesimo colore e tipologia di quelle attualmente in opera, compreso anche l'eventuale ripristino 2 degli ambienti danneggiati ed una tinteggiatura integrale degli stessi, avvalendosi per tale quantificazione del prezzario regionale riferito al periodo dei fatti di causa (Aprile 2022)” ” ha concluso, quindi, che il costo dei lavori anzi indicati ammonterebbero ad un totale, IVA esclusa, di
€. 10.595,23
Orbene, poiché il CTU ha, altresì, chiarito che “ si è attenuta a rispondere al mandato affidatole ed
a fornire al Giudice esattamente le valutazioni richieste;
tali valutazioni, difatti, erano quelle che erano state contestate dalle osservazioni di parte dell'ing. , relativamente al CME dell'ing. CP_4
la CTU redatta dalla sottoscritta, quindi, non esclude la validità del CME precedente, ma Pt_2
semplicemente ne rivaluta, come richiesto dal Giudice, le voci contestate, senza escludere la correttezza della valutazione per le altre voci in esso presenti, che non sono oggetto di calcolo nel nuovo CME, delle quali il Giudice, se riterrà opportuno ed utile a proprio giudizio, potrà avvalersi, nel conteggio dell'ammontare finale totale delle spese sostenute per i lavori oggetto di procedimento;
in particolare, tra le voci elencate dall'avv. la sottoscritta ritiene che quelle CP_5 relative all'approntamento e smontaggio di ponteggio ed alla movimentazione del mobilio siano attinenti e necessarie al ripristino della pavimentazione e degli ambienti;
invece, quelle relative agli infissi ed alle mantovane non rientrano nell'oggetto del presente procedimento e dell'incarico descritto nel mandato, quindi, come già discusso in fase di confronto con i tecnici di parte, ci si esime dall'esprimere valutazioni al riguardo; infine, per quanto attiene ai costi delle competenze professionali, sulle quali alla sottoscritta non è stato chiesto di esprimersi, si ritiene che siano necessari per la realizzazione di lavori del tipo previsto, in quanto è obbligatoria la presentazione della , e che il costo calcolato nel CME dell'ing. sia corretto ed ammissibile Pt_3 Pt_2
Ritenuto di condividere le conclusioni ivi rassegnate, al superiore calcolo, si ritiene di dover aggiungere le voci come dettagliatamente indicate dall' Ing. all'allegato I Persona_1
della propria consulenza resa nel proc. 13751/2021 ed in particolare:
- Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
3 l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio € 102,69
- Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce precedente compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base €. 45,36
- Movimentazione del mobilio €.200,00
- Oneri tecnici (CILA, Direzione Lavori, contabilità, Comunicazione di Fine Lavori, escluse le spese) - si considera il 8% €. 1.073,70
Il tutto per la complessiva somma di €. 11.971,62 esclusa di IVA al 10% al cui pagamento vanno condannati gli odierni convenuti in solido in favore di parte attrice;
Quanto alla domanda relativa alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi che tale norma disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata
(ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.
Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez.
II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96
c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
Nel caso di specie, parte opposta non ha dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'opponente pertanto la domanda sul punto deve essere rigettata.
4 Atteso il comportamento dei convenuti i quali hanno tentato una conclusione del presente Pt_4 giudizio, rendendosi disponibile all'esecuzione dei lavori, le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della metà e si liquidano come in dispositivo
Pone le spese della CTU del presente giudizio nonché della Consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritta al n. 13751/2021 R.G. presso il Tribunale di Catania in solido a carico delle parti convenute;
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 9495/2022 proposto da Parte_1
contro e disattesa
[...] Controparte_1 Controparte_3
ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Condanna gli odierni convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma, di €. 11.654,75 esclusa di IVA al 10%
Condanna gli odierni convenuti in solido e in ragione della metà alle spese di lite del presente giudizio che si liquidano nella somma di €. 3.397,00
Condanna altresì, i convenuti alle spese sostenute da parte attrice per i saggi eseguiti nell'immobile per cui è causa, come da fattura n. 6/22 nonché al onorario per assistenza quale CTP per CP_6
nel giudizio di ATP n. 13751/2021 iscritto davanti al Tribunale Civile di Catania, come da
FATTURA N° 17/2022 dell'Ing. , quali allegati n. 6 e 7 della memoria del Persona_2
25.11.2022 depositata da nel presente giudizio. Parte_1
Pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido, liquidate come da separato decreto
Rigetta le ulteriori domande
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c. pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 3.03.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
5 6
TRIBUNALE DI CATANIA
- SEZIONE V CIVILE-
Il Giudice
Letti gli atti del procedimento n. 9495/2022 R.G.A.C. e sciogliendo la riserva assunta all'udienza a trattazione scritta del 28.02.25;
lette le note scritte depositate con cui i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa chiedendo la decisione della causa ritenuto pertanto di poter emettere la decisione della causa con motivazione contestuale come segue, così provvede:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE V CIVILE
Il Giudice Istruttore In Funzione di Giudice Unico, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Manuela Scarcella lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 28 febbraio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero N. 9495/2022 R.G.
promossa da nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti dall'avv. Giuseppe Vincenzo presso il cui studio in
Catania, Largo Aquileia n. 9, è elettivamente domiciliato, -attore-
1 CONTRO
n persona del suo Presidente pro Controparte_1 tempore, Dott. Cod. Fisc. , con sede legale in Catania, Controparte_2 C.F._2
Via Mafalda di Savoia, 15, Partita Iva , elettivamente domiciliata in Misterbianco P.IVA_1
(CT), via G. Matteotti, 318, presso lo studio dell'Avv. Antonino Massimiliano Caruso che la rappresenta e la difende per procura in atti - convenuta –
E
in persona del suo legale rappresentante P.T. (C.F. ), Controparte_3 P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Catania, via Conte Ruggero, 83, presso lo studio dell'Avv. Pietro Vasta che la rappresentata e difende per procura in atti - convenuta-
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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In fatto ed in diritto
Con sentenza non definitiva n. 4925/2024 del 18/10/2024 il Tribunale di Catania, nella persona del sottoscritto Giudice ha pronunciato sentenza così statuendo: “Accoglie la domanda attorea e per
l'effetto condanna gli odierni convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice di una somma, da quantificare nella sentenza definitiva, per la realizzazione dei lavori come indicati nella proposta conciliativa formulata in seno alla Relazione di CTU nell'ambito del procedimento di
ATP n. 13751/2021 RG. III Sez. civile”
Con separata ordinanza disponeva poi la prosecuzione del giudizio.
Ciò premesso il CTU a seguito del seguente mandato: “ quantificare l'importo relativo ai lavori dell'integrale demolizione della pavimentazione della copertura e del sottostante strato impermeabilizzante, evidentemente deteriorato, nonché al ripristino del massetto ed alla fornitura e posa in opera di nuovo strato impermeabilizzante con mapelastic della mapei con interposta rete in fibra di vetro e successivo risvolto per almeno 10 cm nelle pareti verticali, incluso anche la fornitura e posa in opera di nastro gommato, da apporre negli spigoli tra superfici orizzontali e verticali, compresa anche la fornitura e posa in opera di nuova pavimentazione e zoccolatura del medesimo colore e tipologia di quelle attualmente in opera, compreso anche l'eventuale ripristino 2 degli ambienti danneggiati ed una tinteggiatura integrale degli stessi, avvalendosi per tale quantificazione del prezzario regionale riferito al periodo dei fatti di causa (Aprile 2022)” ” ha concluso, quindi, che il costo dei lavori anzi indicati ammonterebbero ad un totale, IVA esclusa, di
€. 10.595,23
Orbene, poiché il CTU ha, altresì, chiarito che “ si è attenuta a rispondere al mandato affidatole ed
a fornire al Giudice esattamente le valutazioni richieste;
tali valutazioni, difatti, erano quelle che erano state contestate dalle osservazioni di parte dell'ing. , relativamente al CME dell'ing. CP_4
la CTU redatta dalla sottoscritta, quindi, non esclude la validità del CME precedente, ma Pt_2
semplicemente ne rivaluta, come richiesto dal Giudice, le voci contestate, senza escludere la correttezza della valutazione per le altre voci in esso presenti, che non sono oggetto di calcolo nel nuovo CME, delle quali il Giudice, se riterrà opportuno ed utile a proprio giudizio, potrà avvalersi, nel conteggio dell'ammontare finale totale delle spese sostenute per i lavori oggetto di procedimento;
in particolare, tra le voci elencate dall'avv. la sottoscritta ritiene che quelle CP_5 relative all'approntamento e smontaggio di ponteggio ed alla movimentazione del mobilio siano attinenti e necessarie al ripristino della pavimentazione e degli ambienti;
invece, quelle relative agli infissi ed alle mantovane non rientrano nell'oggetto del presente procedimento e dell'incarico descritto nel mandato, quindi, come già discusso in fase di confronto con i tecnici di parte, ci si esime dall'esprimere valutazioni al riguardo; infine, per quanto attiene ai costi delle competenze professionali, sulle quali alla sottoscritta non è stato chiesto di esprimersi, si ritiene che siano necessari per la realizzazione di lavori del tipo previsto, in quanto è obbligatoria la presentazione della , e che il costo calcolato nel CME dell'ing. sia corretto ed ammissibile Pt_3 Pt_2
Ritenuto di condividere le conclusioni ivi rassegnate, al superiore calcolo, si ritiene di dover aggiungere le voci come dettagliatamente indicate dall' Ing. all'allegato I Persona_1
della propria consulenza resa nel proc. 13751/2021 ed in particolare:
- Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso il carico al deposito, il trasporto sul posto, lo scarico in cantiere, il montaggio, i pianali in legno o metallo, le tavole ferma piede, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi affinché il ponteggio sia efficacemente assicurato al manufatto almeno in corrispondenza ad ogni due piani dello stesso e ad ogni due montanti, con disposizione di ancoraggio a rombo, compreso la redazione del Pi.M.U.S., la segnaletica ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente, escluso
3 l'illuminazione, i teli di protezione e le mantovane munito dell'autorizzazione ministeriale di cui all'art. 131 del D.Lgs. 81/2008, per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio € 102,69
- Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce precedente compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base €. 45,36
- Movimentazione del mobilio €.200,00
- Oneri tecnici (CILA, Direzione Lavori, contabilità, Comunicazione di Fine Lavori, escluse le spese) - si considera il 8% €. 1.073,70
Il tutto per la complessiva somma di €. 11.971,62 esclusa di IVA al 10% al cui pagamento vanno condannati gli odierni convenuti in solido in favore di parte attrice;
Quanto alla domanda relativa alla responsabilità ex art. 96 c.p.c., deve ritenersi che tale norma disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali e si pone con carattere di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata
(ad integrare la quale è sufficiente, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 96 c.p.c. citato, la colpa lieve, come per la comune responsabilità aquiliana), pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina dell'art. 96 c.p.c.
Orbene, la temerarietà della lite deve essere ravvisata nella coscienza dell'infondatezza della domanda o nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta coscienza (Cass. civ., sez.
II, 08/01/2003, n. 73); inoltre, la responsabilità per atti o comportamenti processuali, ex art. 96
c.p.c., sorge solo ove ricorrano, oltre alla totale soccombenza ed all'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave, anche l'elemento oggettivo del danno;
incombe poi su chi agisce, ex art. 96 c.p.c., la prova del danno concretamente subito in conseguenza del comportamento processuale dell'avversario e della consapevolezza (o quantomeno della colpevole ignoranza), da parte di quest'ultimo, dell'infondatezza dei propri assunti.
Nel caso di specie, parte opposta non ha dimostrato la concreta ed effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale dell'opponente pertanto la domanda sul punto deve essere rigettata.
4 Atteso il comportamento dei convenuti i quali hanno tentato una conclusione del presente Pt_4 giudizio, rendendosi disponibile all'esecuzione dei lavori, le spese di lite seguono la soccombenza in ragione della metà e si liquidano come in dispositivo
Pone le spese della CTU del presente giudizio nonché della Consulenza espletata nell'ambito del procedimento di ATP iscritta al n. 13751/2021 R.G. presso il Tribunale di Catania in solido a carico delle parti convenute;
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania V Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, in persona del Giudice
Onorario, definitivamente pronunciando nel procedimento n. 9495/2022 proposto da Parte_1
contro e disattesa
[...] Controparte_1 Controparte_3
ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Condanna gli odierni convenuti in solido al pagamento in favore di parte attrice della complessiva somma, di €. 11.654,75 esclusa di IVA al 10%
Condanna gli odierni convenuti in solido e in ragione della metà alle spese di lite del presente giudizio che si liquidano nella somma di €. 3.397,00
Condanna altresì, i convenuti alle spese sostenute da parte attrice per i saggi eseguiti nell'immobile per cui è causa, come da fattura n. 6/22 nonché al onorario per assistenza quale CTP per CP_6
nel giudizio di ATP n. 13751/2021 iscritto davanti al Tribunale Civile di Catania, come da
FATTURA N° 17/2022 dell'Ing. , quali allegati n. 6 e 7 della memoria del Persona_2
25.11.2022 depositata da nel presente giudizio. Parte_1
Pone le spese di CTU a carico dei convenuti in solido, liquidate come da separato decreto
Rigetta le ulteriori domande
Sentenza resa ex articoli 127 ter e 281sexies c.p.c. pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale, senza previa lettura alle parti.
Catania 3.03.2025 Il G.O.P.
Dott.ssa Manuela Scarcella
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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