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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/10/2025, n. 2497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2497 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 447/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello:
DA
AVV. (C.F. , in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso il proprio studio, sito in Via Privata della Passarella, 4, 20123, MILANO
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Foro Buonaparte, 56, 20121, Milano, con il patrocinio dell'Avv. Nativi
CO (C.F. , presso lo studio del quale sito in Via Berthoud, 184/11, C.F._2
15069, Serravalle Scrivia, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 583/2025, pubblicata il
22/01/2025, in materia di “Altri istituti del diritto delle locazioni”.
CONCLUSIONI:
Per l'AVV. : Parte_1
“Nel merito ed in via principale:
pagina 1 di 9
1- In primis sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, che essendo immediatamente esecutiva, le è stata notificata, già, insieme al precetto perché sarebbe ulteriore causa di danni all'appellante.
2- Accertare e dichiarare che dallo svolgimento, così come in atti, dei fatti, per l'ottenimento di un provvedimento ingiusto e che non si sarebbe dovuto neanche chiedere perché contra legem, trattandosi di locazione uso commerciale, e quindi con disdetta prevista, per legge, di un anno, e non di soli sei mesi, sono derivati notevoli danni all'avv. che devono essere Pt_1 risarciti almeno nella misura ritenuta equa di giustizia.
3- Accertare e dichiarare che il contratto uso commerciale fatto all'avv. non è stato Pt_1 fatto per studio legale, ma per ufficio, e, pertanto l'esercizio di attività legale per un'agenzia di riproduzione cine-televisive, operante nell'ufficio non è un subaffitto, ma prevede, per legge, un'indennità di avviamento di diciotto mesi che la controparte è tenuta a pagare e, quindi, condannarla al pagamento.
4- Modificare la sentenza per quanto riguarda il pagamento delle spese processuali che devono essere compensate considerando che entrambe le parti sono soccombenti.
4- Considerare l'esosità delle spese a cui è stata condannata la parte attrice.
5- Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese di primo e secondo grado, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, con rivalutazione ed interessi legali dal sorgere al saldo.
In via istruttoria:
Qualora l'Ill.ma Corte lo ritenga necessario, si chiede ammettersi prova per testi del sig.
[...] sul capitolo di prova: Tes_1
“Vero che l'avv. , nell'immobile a lei locato in Galleria del Corso 4, operava con Pt_1
l'agenzia di produzioni cine-televisive con la quale ha realizzato 48 blog?”;
“Vero che l'amministratrice della ha proposto all'avv. Controparte_1 Testimone_2
, nel giugno 2023, di darle la possibilità di occupare, a titolo gratuito, l'immobile fino Pt_1
a dicembre e poi di darle, a titolo gratuito un immobile ai Navigli per un anno, purché avesse lasciato l'immobile di Galleria del Corso, dovendo disporne per suo nonno, urgentemente?”.
Si chiede altresì prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte, se richiesti e se ammessi”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, dichiarare inammissibile l'appello avverso la Sentenza n. 583/2025 proposto dall'avv. ovvero rigettare l'appello perchè infondato in fatto ed in diritto e Parte_1 per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
pagina 2 di 9 - In subordine, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'avverse domande:
1) rigettare la domanda di riesame della domanda di sfratto perché tardiva ed irrituale.
2) rigettare la domanda di riconoscimento dell'indennità di avviamento pari a 18 mensilità perché infondata e non provata.
3) Rigettare l'avversa domanda di risarcimento danni perché infondata, generica e non provata.
In ogni caso, vinte le spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 14/06/2024, l'Avv. Parte_1 impugnava l'ordinanza di sfratto per finita locazione emessa dal Tribunale di Milano, in sua assenza, in data 16/11/2023, avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, alla Galleria del
Corso n. 4, quarto piano, a lei concesso in locazione ad “uso ufficio” con contratto del
05/10/2011, regolarmente registrato.
In particolare, l'Avv. deduceva di non esser potuta comparire all'udienza di convalida, Pt_1 da un lato, “perché non a conoscenza dell'iscrizione della causa a ruolo” -avendole, in tesi, il legale della locatrice sottaciuto tale circostanza, pur avendole comunicato, dopo la notificazione dell'intimazione di sfratto, “che attendeva un eventuale accordo delle parti prima di iscrivere la causa a ruolo”- e, per altro verso, a ragione di “gravi motivi” consistenti nell'“impossibilità di viaggiare da Roma a Milano e muoversi, avendo subito la frattura del malleolo, prima dell'udienza”.
Deduceva, altresì, che la disdetta comunicata per la seconda scadenza negoziale era “tardiva”
e “contra legem”.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di “riesaminare la domanda di sfratto per finita locazione”; nel merito, di condannare la controparte: al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, nella misura di diciotto mensilità dell'ultimo canone;
alla restituzione del deposito cauzionale di € 2.500,00, oltre all'adeguamento ISTAT corrisposto (€
800,00) e, infine, al risarcimento dei danni “per tutta la situazione di grande confusione lavorativa ed intimidatoria creata, agendo con raggiro ed inganno”, danno da quantificarsi equitativamente.
Si costituiva regolarmente in giudizio la locatrice (subentrata all'originaria Controparte_1
Cedar S.p.a. a seguito di acquisto dell'immobile), chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza -sia perché in tesi competente la Corte di
Appello, sia perché tardivamente proposta- e, nel merito, il rigetto.
pagina 3 di 9 Il primo giudice, rilevato che la controversia verteva in materia locatizia e che era stata erroneamente introdotta con citazione, anziché con ricorso, disponeva il mutamento del rito nelle forme di quello locatizio.
Con la memoria integrativa depositata il 04/11/2024, formulava domanda CP_1 riconvenzionale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento del canone pattuito.
Nelle more del giudizio, in data 27/11/2024, l'immobile oggetto di causa veniva restituito e così pure il deposito cauzionale.
In seguito, l'Avv. rinunciava alle domande di riesame dell'ordinanza di convalida Pt_1 dello sfratto e a quella di restituzione del deposito cauzionale e dell'adeguamento ISTAT.
La parte resistente insisteva per il rigetto delle domande avverse non abbandonate e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il Tribunale, con la sentenza impugnata, dichiarate inammissibili le memorie depositate dall'Avv. rispettivamente Pt_1 il 07/11/2024 e il 17/01/2025, in quanto non previamente autorizzate, rigettava tutte le domande proposte dall'opponente e, per altro verso, dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da . CP_1
In particolare, quanto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, il primo giudice rilevava che, diversamente da quanto assunto dall'Avv. l'immobile era stato locato ad Pt_1 uso ufficio “senza costituzione di attività con avviamento” (art. 4 del contratto di locazione), e non per una destinazione commerciale, e che, per altro verso, ivi era pacifico lo svolgimento della professione di avvocato, con conseguente esclusione del diritto all'indennità ex art. 35 della L. n. 392/1978.
Riguardo alla domanda risarcitoria formulata per il ristoro dei danni patiti a motivo della condotta ingannevole di controparte -che l'avrebbe indotta in tesi a non comparire all'udienza di convalida e a fare affidamento sulla circostanza che, dopo la notificazione dell'intimazione di sfratto, il difensore della locatrice non avrebbe iscritto la causa a ruolo al fine di trovare un accordo bonario con la conduttrice-, e per aver la locatrice agito “con una richiesta di finita locazione inviando una disdetta fuori termine e contra legem”, il Tribunale, rilevata la totale assenza di prova circa i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti, evidenziava come la circostanza che la conduttrice non fosse stata avvisata dal difensore di controparte circa l'imminente iscrizione della causa a ruolo fosse del tutto inconferente, considerato che la conduttrice non aveva fornito alcun elemento a dimostrazione dell'asserito impegno della controparte a non iscrivere a ruolo la causa sino alla stipulazione di un eventuale accordo, e pagina 4 di 9 che, per altro verso, quest'ultima non era tenuta per legge a tanto, sicché nessun affidamento legittimo della conduttrice era configurabile. Inoltre, il primo giudice rilevava come dall'esame della certificazione medica -prodotta al fine di dimostrare la causa di impedimento a presenziare all'udienza di convalida- emergesse che ella effettivamente si fosse fratturata il malleolo destro a Milano, ma quasi cinque mesi prima dell'udienza, precisamente il 24/06/2023, e che, al pronto
Soccorso di Milano, le fosse stato messo uno stivaletto in gesso, con prescrizione di rimozione dopo solo 1 mese e con prognosi di 45 giorni.
Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta dalla locatrice, il Tribunale ne dichiarava l'inammissibilità, tenuto conto che “in forza dell'art. 418 cpc, il convenuto che proponga domanda riconvenzionale deve formulare nella medesima memoria, a pena di decadenza, istanza di fissazione di una nuova udienza, al fine di consentire alla controparte di esaminare la domanda e di predisporre adeguate difese, eventualmente depositando una memoria di replica alla riconvenzionale”, istanza nella specie non formulata.
*****
Avverso detta sentenza l'Avv. ha proposto appello con ricorso depositato il 18/02/2025 Pt_1 chiedendone, sulla base dei quattro motivi enucleati, la riforma, con accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate.
Si è regolarmente costituita in giudizio , eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., e chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza;
in via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, ha chiesto di rigettare: la domanda di riesame della domanda di sfratto perché tardiva ed irrituale, la domanda di riconoscimento dell'indennità di avviamento pari a 18 mensilità perché infondata e non provata, e, infine, la domanda di risarcimento danni perché infondata, generica e non provata.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale delle parti, la Corte ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo.
L'eccezione preliminare sollevata dall'appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. non merita accoglimento. È infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo pagina 5 di 9 sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nell'atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
Passando al merito dell'appello, i primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati essendo strettamente connessi tra di loro.
In particolare, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'Avv. al pagamento delle spese processuali, considerato che -in tesi- Pt_1
“anche la parte convenuta [era] soccombente avendo presentato domanda riconvenzionale respinta e, quindi [il Tribunale] avrebbe dovuto compensare, quanto meno, le spese”.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la liquidazione delle spese del grado effettuata dal primo Giudice in quanto avrebbe applicato la “misura massima delle tariffe stabilite”.
I motivi sono infondati.
Nel caso di specie, l'opponente ha visto integralmente rigettate tutte le proprie domande, mentre la domanda riconvenzionale dell'opposta, volta a ottenere la risoluzione del contratto di locazione per morosità, è stata correttamente dichiarata inammissibile per difetto di richiesta di differimento dell'udienza.
La declaratoria di inammissibilità di tale domanda non incide, tuttavia, sulla valutazione complessiva della soccombenza, dovendosi considerare che l'opponente è risultata soccombente in via principale e sostanziale, avendo visto disattese tutte le proprie pretese. La soccombenza dell'opposta, limitata al (mero) profilo processuale della domanda riconvenzionale, non ha inciso significativamente sull'economia del processo né ha determinato un aggravio difensivo per la controparte.
Peraltro, sotto l'esclusivo profilo dell'interesse ad agire, la domanda riconvenzionale era pressoché “marginale”, tenuto conto che era volta ad ottenere l'interruzione del rapporto locatizio, interruzione già “cristallizzata” dall'ordinanza di sfratto per finita locazione, integralmente confermata in primo grado.
Pertanto, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto prevalente la soccombenza dell'Avv.
e, per l'effetto, l'ha condannata al pagamento delle spese del grado. Pt_1
pagina 6 di 9 Per quanto attiene, invece, la liquidazione effettuata dal Tribunale, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il primo giudice non ha liquidato le spese in base ai valori massimi, bensì in base ai valori medi, con conseguente rigetto della relativa censura.
Con il terzo motivo, l'Avv. lamenta che il primo Giudice avrebbe erroneamente Pt_1 qualificato la domanda di “riesame” dell'ordinanza di rilascio per finita locazione come un
“appello tardivo” (motivo per cui avrebbe trasformato il rito), “nonostante chiaramente specificato che tale riesame doveva essere fatto solo sulla base di come ottenuta l'ordinanza di rilascio al fine di una determinazione del danno subito, ovvero per la procedura comportamentale della parte convenuta, non quella giudizialmente corretta (motivo per cui non era stato fatto appello). Il fatto di non essersi presentata all'udienza, per contestare
l'illegalità della domanda non poteva consentire all'avv. di fare appello, essendo stata Pt_1 pronunciata in assenza della parte contestatrice”.
A tal proposito, l'appellante evidenzia che in relazione alla frattura del malleolo dalla stessa riportata il primo giudice avrebbe considerato solo la documentazione del pronto soccorso, trascurando “i successivi interventi alla a Roma, ove è stato rimosso il gesso Controparte_2 ed è stato collocato un gambaletto da tenere per almeno sei mesi”.
Il motivo è infondato.
Sul punto, l'appellante non può lamentare l'asserita erronea qualificazione della domanda formulata in primo grado quale domanda di “riesame” dell'ordinanza di rilascio per finita locazione, atteso che proprio l'Avv. chiedeva testualmente di “riesaminare la Pt_1 domanda di sfratto per finita locazione”, sicché il Tribunale era vincolato a tale qualificazione, configurandosi, in caso contrario, una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Ad ogni buon conto, il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda di riesame dell'ordinanza di sfratto, atteso che, come da verbale in atti1, durante l'udienza di discussione del 22/01/2025,
l'Avv. aveva espressamente rinunciato a tale domanda, cosicchè qualsiasi censura circa Pt_1 la relativa qualificazione risulta del tutto inconferente nel presente giudizio di gravame.
Peraltro, l'eccepito impedimento per malattia alla comparizione all'udienza di convalida non risulta comprovato, considerato che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, dall'esame della documentazione medica in atti risulta che l'Avv. si era fratturata il malleolo Pt_1 destro a Milano quasi cinque mesi prima dell'udienza (24/06/2023) e che, al pronto Soccorso 1 “L'Avv. rinuncia alle domande di riesame dell'ordinanza di rilascio ed insiste per l'accoglimento delle Pt_1 restanti domande di condanna al pagamento di somme, ad eccezione della restituzione del deposito cauzionale e dell'ISTAT. Soprattutto, insiste per il risarcimento del danno materiale e non”. pagina 7 di 9 di Milano, le era stato messo uno stivaletto in gesso, con prescrizione di rimozione dopo solo un mese e con prognosi di 45 giorni. Nessuna documentazione l'Avv. ha prodotto a Pt_1 dimostrazione del perdurate impedimento a camminare all'epoca dell'udienza di convalida dello sfratto, e, in ogni caso, ben avrebbe potuto delegare qualcuno a comparire, in sua sostituzione, alla predetta udienza, anche al solo fine di chiedere un rinvio, allegando la documentazione giustificativa dell'impedimento.
Ne consegue il rigetto della relativa censura.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole del mancato tentativo di conciliazione in seguito al mutamento del rito nelle forme di quello locatizio.
Secondo la prospettazione d'appello, il giudice avrebbe scritto la sentenza ancor prima del tentativo di conciliazione e, in particolare, prima di prendere cognizione “delle informazioni sulla nuova situazione in essere”, in tesi favorevoli per un “buon invito ad un eventuale conciliazione”, tenuto conto che l'Avv. aveva rilasciato l'immobile e, per altro verso, Pt_1 aveva rinunciato alla domanda di restituzione della caparra.
L'appellata sentenza merita quindi integrale conferma, ritenendo del tutto infondate le doglianze mosse ed inidonee a confutarne l'esaustiva e condivisa motivazione del Tribunale.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M.
n. 147/2022, con riferimento al valore indeterminabile della causa, e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, con l'applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase decisionale liquidata in base ai valori minimi essendosi svolta solo la discussione orale in udienza.
L'Avv. deve essere altresì condannata ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. Pt_1
Come ribadito dalla Suprema Corte, è configurabile la responsabilità processuale aggravata quando l'inconsistenza giuridica delle censure avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, oltre che in caso di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e nell'ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'atto (Cass. n. 23835/2025; Cass. n. 34429/2024).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma
3, c.p.c., per avere l'Avv. insistito colpevolmente in tesi giuridiche inconsistenti, già Pt_1 reputate manifestamente infondate dal primo giudice con motivazione adeguata ed esaustiva che avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare la proposizione dell'infondato gravame sulla base di motivi di critica pretestuosi, ripetitivi delle pagina 8 di 9 argomentazioni già spese in primo grado e che sono risultati palesemente infondati, all'esito di un giudizio che non poteva non essere prevedibile (Cass. n. 34693/2022).
La liquidazione viene fatta nella misura indicata in dispositivo, parametrata a una somma corrispondente alla metà di quella liquidata per le spese di lite del presente giudizio.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da dall'Avv. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 583/2025, Parte_1 pubblicata il 22/01/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 6.327,00 per compensi, di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 2.144,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna altresì l'appellante al pagamento a favore della controparte della somma di euro
3.163,50 ex art. 96 terzo comma c.p.c.;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 17/09/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Laura Sara Tragni
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Adriana Cassano Cicuto Consigliere relatore
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello:
DA
AVV. (C.F. , in proprio, elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso il proprio studio, sito in Via Privata della Passarella, 4, 20123, MILANO
-APPELLANTE-
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con sede legale in Foro Buonaparte, 56, 20121, Milano, con il patrocinio dell'Avv. Nativi
CO (C.F. , presso lo studio del quale sito in Via Berthoud, 184/11, C.F._2
15069, Serravalle Scrivia, è elettivamente domiciliata, giusta delega in atti;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 583/2025, pubblicata il
22/01/2025, in materia di “Altri istituti del diritto delle locazioni”.
CONCLUSIONI:
Per l'AVV. : Parte_1
“Nel merito ed in via principale:
pagina 1 di 9
1- In primis sospendere l'esecutività della sentenza impugnata, che essendo immediatamente esecutiva, le è stata notificata, già, insieme al precetto perché sarebbe ulteriore causa di danni all'appellante.
2- Accertare e dichiarare che dallo svolgimento, così come in atti, dei fatti, per l'ottenimento di un provvedimento ingiusto e che non si sarebbe dovuto neanche chiedere perché contra legem, trattandosi di locazione uso commerciale, e quindi con disdetta prevista, per legge, di un anno, e non di soli sei mesi, sono derivati notevoli danni all'avv. che devono essere Pt_1 risarciti almeno nella misura ritenuta equa di giustizia.
3- Accertare e dichiarare che il contratto uso commerciale fatto all'avv. non è stato Pt_1 fatto per studio legale, ma per ufficio, e, pertanto l'esercizio di attività legale per un'agenzia di riproduzione cine-televisive, operante nell'ufficio non è un subaffitto, ma prevede, per legge, un'indennità di avviamento di diciotto mesi che la controparte è tenuta a pagare e, quindi, condannarla al pagamento.
4- Modificare la sentenza per quanto riguarda il pagamento delle spese processuali che devono essere compensate considerando che entrambe le parti sono soccombenti.
4- Considerare l'esosità delle spese a cui è stata condannata la parte attrice.
5- Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese di primo e secondo grado, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, con rivalutazione ed interessi legali dal sorgere al saldo.
In via istruttoria:
Qualora l'Ill.ma Corte lo ritenga necessario, si chiede ammettersi prova per testi del sig.
[...] sul capitolo di prova: Tes_1
“Vero che l'avv. , nell'immobile a lei locato in Galleria del Corso 4, operava con Pt_1
l'agenzia di produzioni cine-televisive con la quale ha realizzato 48 blog?”;
“Vero che l'amministratrice della ha proposto all'avv. Controparte_1 Testimone_2
, nel giugno 2023, di darle la possibilità di occupare, a titolo gratuito, l'immobile fino Pt_1
a dicembre e poi di darle, a titolo gratuito un immobile ai Navigli per un anno, purché avesse lasciato l'immobile di Galleria del Corso, dovendo disporne per suo nonno, urgentemente?”.
Si chiede altresì prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte, se richiesti e se ammessi”.
Per Controparte_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, rigettata ogni contraria istanza, domanda ed eccezione, dichiarare inammissibile l'appello avverso la Sentenza n. 583/2025 proposto dall'avv. ovvero rigettare l'appello perchè infondato in fatto ed in diritto e Parte_1 per l'effetto confermare l'impugnata sentenza.
pagina 2 di 9 - In subordine, nella denegata ipotesi di parziale accoglimento dell'avverse domande:
1) rigettare la domanda di riesame della domanda di sfratto perché tardiva ed irrituale.
2) rigettare la domanda di riconoscimento dell'indennità di avviamento pari a 18 mensilità perché infondata e non provata.
3) Rigettare l'avversa domanda di risarcimento danni perché infondata, generica e non provata.
In ogni caso, vinte le spese di lite”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 14/06/2024, l'Avv. Parte_1 impugnava l'ordinanza di sfratto per finita locazione emessa dal Tribunale di Milano, in sua assenza, in data 16/11/2023, avente ad oggetto l'immobile sito in Milano, alla Galleria del
Corso n. 4, quarto piano, a lei concesso in locazione ad “uso ufficio” con contratto del
05/10/2011, regolarmente registrato.
In particolare, l'Avv. deduceva di non esser potuta comparire all'udienza di convalida, Pt_1 da un lato, “perché non a conoscenza dell'iscrizione della causa a ruolo” -avendole, in tesi, il legale della locatrice sottaciuto tale circostanza, pur avendole comunicato, dopo la notificazione dell'intimazione di sfratto, “che attendeva un eventuale accordo delle parti prima di iscrivere la causa a ruolo”- e, per altro verso, a ragione di “gravi motivi” consistenti nell'“impossibilità di viaggiare da Roma a Milano e muoversi, avendo subito la frattura del malleolo, prima dell'udienza”.
Deduceva, altresì, che la disdetta comunicata per la seconda scadenza negoziale era “tardiva”
e “contra legem”.
Chiedeva, quindi, in via preliminare, di “riesaminare la domanda di sfratto per finita locazione”; nel merito, di condannare la controparte: al pagamento dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, nella misura di diciotto mensilità dell'ultimo canone;
alla restituzione del deposito cauzionale di € 2.500,00, oltre all'adeguamento ISTAT corrisposto (€
800,00) e, infine, al risarcimento dei danni “per tutta la situazione di grande confusione lavorativa ed intimidatoria creata, agendo con raggiro ed inganno”, danno da quantificarsi equitativamente.
Si costituiva regolarmente in giudizio la locatrice (subentrata all'originaria Controparte_1
Cedar S.p.a. a seguito di acquisto dell'immobile), chiedendo, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione dell'ordinanza -sia perché in tesi competente la Corte di
Appello, sia perché tardivamente proposta- e, nel merito, il rigetto.
pagina 3 di 9 Il primo giudice, rilevato che la controversia verteva in materia locatizia e che era stata erroneamente introdotta con citazione, anziché con ricorso, disponeva il mutamento del rito nelle forme di quello locatizio.
Con la memoria integrativa depositata il 04/11/2024, formulava domanda CP_1 riconvenzionale di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento della conduttrice all'obbligo di pagamento del canone pattuito.
Nelle more del giudizio, in data 27/11/2024, l'immobile oggetto di causa veniva restituito e così pure il deposito cauzionale.
In seguito, l'Avv. rinunciava alle domande di riesame dell'ordinanza di convalida Pt_1 dello sfratto e a quella di restituzione del deposito cauzionale e dell'adeguamento ISTAT.
La parte resistente insisteva per il rigetto delle domande avverse non abbandonate e per l'accoglimento della domanda riconvenzionale.
Istruita la causa sulla base della sola documentazione in atti, il Tribunale, con la sentenza impugnata, dichiarate inammissibili le memorie depositate dall'Avv. rispettivamente Pt_1 il 07/11/2024 e il 17/01/2025, in quanto non previamente autorizzate, rigettava tutte le domande proposte dall'opponente e, per altro verso, dichiarava l'inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta da . CP_1
In particolare, quanto all'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale, il primo giudice rilevava che, diversamente da quanto assunto dall'Avv. l'immobile era stato locato ad Pt_1 uso ufficio “senza costituzione di attività con avviamento” (art. 4 del contratto di locazione), e non per una destinazione commerciale, e che, per altro verso, ivi era pacifico lo svolgimento della professione di avvocato, con conseguente esclusione del diritto all'indennità ex art. 35 della L. n. 392/1978.
Riguardo alla domanda risarcitoria formulata per il ristoro dei danni patiti a motivo della condotta ingannevole di controparte -che l'avrebbe indotta in tesi a non comparire all'udienza di convalida e a fare affidamento sulla circostanza che, dopo la notificazione dell'intimazione di sfratto, il difensore della locatrice non avrebbe iscritto la causa a ruolo al fine di trovare un accordo bonario con la conduttrice-, e per aver la locatrice agito “con una richiesta di finita locazione inviando una disdetta fuori termine e contra legem”, il Tribunale, rilevata la totale assenza di prova circa i danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente patiti, evidenziava come la circostanza che la conduttrice non fosse stata avvisata dal difensore di controparte circa l'imminente iscrizione della causa a ruolo fosse del tutto inconferente, considerato che la conduttrice non aveva fornito alcun elemento a dimostrazione dell'asserito impegno della controparte a non iscrivere a ruolo la causa sino alla stipulazione di un eventuale accordo, e pagina 4 di 9 che, per altro verso, quest'ultima non era tenuta per legge a tanto, sicché nessun affidamento legittimo della conduttrice era configurabile. Inoltre, il primo giudice rilevava come dall'esame della certificazione medica -prodotta al fine di dimostrare la causa di impedimento a presenziare all'udienza di convalida- emergesse che ella effettivamente si fosse fratturata il malleolo destro a Milano, ma quasi cinque mesi prima dell'udienza, precisamente il 24/06/2023, e che, al pronto
Soccorso di Milano, le fosse stato messo uno stivaletto in gesso, con prescrizione di rimozione dopo solo 1 mese e con prognosi di 45 giorni.
Quanto, invece, alla domanda riconvenzionale proposta dalla locatrice, il Tribunale ne dichiarava l'inammissibilità, tenuto conto che “in forza dell'art. 418 cpc, il convenuto che proponga domanda riconvenzionale deve formulare nella medesima memoria, a pena di decadenza, istanza di fissazione di una nuova udienza, al fine di consentire alla controparte di esaminare la domanda e di predisporre adeguate difese, eventualmente depositando una memoria di replica alla riconvenzionale”, istanza nella specie non formulata.
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Avverso detta sentenza l'Avv. ha proposto appello con ricorso depositato il 18/02/2025 Pt_1 chiedendone, sulla base dei quattro motivi enucleati, la riforma, con accoglimento delle conclusioni come in epigrafe precisate.
Si è regolarmente costituita in giudizio , eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello principale ex art. 342 c.p.c., e chiedendone, nel merito, il rigetto per infondatezza;
in via subordinata, in caso di accoglimento del gravame, ha chiesto di rigettare: la domanda di riesame della domanda di sfratto perché tardiva ed irrituale, la domanda di riconoscimento dell'indennità di avviamento pari a 18 mensilità perché infondata e non provata, e, infine, la domanda di risarcimento danni perché infondata, generica e non provata.
All'odierna udienza, dopo la discussione orale delle parti, la Corte ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo.
L'eccezione preliminare sollevata dall'appellata di inammissibilità dell'appello ex art. 342
c.p.c. non merita accoglimento. È infatti ormai consolidato l'orientamento giurisprudenziale di legittimità (che ha seguito il principio elaborato da Cass. SS.UU. n. 27199/2017), secondo cui, pur nel contesto dei vincoli di specificità imposti dall'art. 342 c.p.c. (nel più restrittivo testo introdotto dal D.L. 22/06/2012 n. 83 art. 54, conv. con modif. dalla L. 7 agosto 2012 n. 134), la sostanza dell'atto debba comunque prevalere, sicché, stante la permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello e la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, non sono necessarie particolari forme sacramentali, ma si deve superare il formalismo fine a se stesso e verificare se nella sostanza l'atto integri la ratio della norma, essendo pagina 5 di 9 sufficiente che l'impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze che li confutino, con prospettazione al contempo della diversa soluzione pretesa con l'impugnazione, senza che possa richiedersi la redazione effettiva di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
Nell'atto d'appello, le difese enucleate nei motivi, quelle poste a fondamento della causa petendi ed il petitum consentono di comprendere quali sono le parti della sentenza che si intendono censurare e quale alternativa viene proposta alla decisione impugnata, e così di preservare l'impugnazione, nel complesso considerata, dalla censura di inammissibilità.
Passando al merito dell'appello, i primi due motivi possono essere congiuntamente esaminati essendo strettamente connessi tra di loro.
In particolare, con il primo motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato l'Avv. al pagamento delle spese processuali, considerato che -in tesi- Pt_1
“anche la parte convenuta [era] soccombente avendo presentato domanda riconvenzionale respinta e, quindi [il Tribunale] avrebbe dovuto compensare, quanto meno, le spese”.
Con il secondo motivo, l'appellante censura la liquidazione delle spese del grado effettuata dal primo Giudice in quanto avrebbe applicato la “misura massima delle tariffe stabilite”.
I motivi sono infondati.
Nel caso di specie, l'opponente ha visto integralmente rigettate tutte le proprie domande, mentre la domanda riconvenzionale dell'opposta, volta a ottenere la risoluzione del contratto di locazione per morosità, è stata correttamente dichiarata inammissibile per difetto di richiesta di differimento dell'udienza.
La declaratoria di inammissibilità di tale domanda non incide, tuttavia, sulla valutazione complessiva della soccombenza, dovendosi considerare che l'opponente è risultata soccombente in via principale e sostanziale, avendo visto disattese tutte le proprie pretese. La soccombenza dell'opposta, limitata al (mero) profilo processuale della domanda riconvenzionale, non ha inciso significativamente sull'economia del processo né ha determinato un aggravio difensivo per la controparte.
Peraltro, sotto l'esclusivo profilo dell'interesse ad agire, la domanda riconvenzionale era pressoché “marginale”, tenuto conto che era volta ad ottenere l'interruzione del rapporto locatizio, interruzione già “cristallizzata” dall'ordinanza di sfratto per finita locazione, integralmente confermata in primo grado.
Pertanto, del tutto correttamente il Tribunale ha ritenuto prevalente la soccombenza dell'Avv.
e, per l'effetto, l'ha condannata al pagamento delle spese del grado. Pt_1
pagina 6 di 9 Per quanto attiene, invece, la liquidazione effettuata dal Tribunale, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, il primo giudice non ha liquidato le spese in base ai valori massimi, bensì in base ai valori medi, con conseguente rigetto della relativa censura.
Con il terzo motivo, l'Avv. lamenta che il primo Giudice avrebbe erroneamente Pt_1 qualificato la domanda di “riesame” dell'ordinanza di rilascio per finita locazione come un
“appello tardivo” (motivo per cui avrebbe trasformato il rito), “nonostante chiaramente specificato che tale riesame doveva essere fatto solo sulla base di come ottenuta l'ordinanza di rilascio al fine di una determinazione del danno subito, ovvero per la procedura comportamentale della parte convenuta, non quella giudizialmente corretta (motivo per cui non era stato fatto appello). Il fatto di non essersi presentata all'udienza, per contestare
l'illegalità della domanda non poteva consentire all'avv. di fare appello, essendo stata Pt_1 pronunciata in assenza della parte contestatrice”.
A tal proposito, l'appellante evidenzia che in relazione alla frattura del malleolo dalla stessa riportata il primo giudice avrebbe considerato solo la documentazione del pronto soccorso, trascurando “i successivi interventi alla a Roma, ove è stato rimosso il gesso Controparte_2 ed è stato collocato un gambaletto da tenere per almeno sei mesi”.
Il motivo è infondato.
Sul punto, l'appellante non può lamentare l'asserita erronea qualificazione della domanda formulata in primo grado quale domanda di “riesame” dell'ordinanza di rilascio per finita locazione, atteso che proprio l'Avv. chiedeva testualmente di “riesaminare la Pt_1 domanda di sfratto per finita locazione”, sicché il Tribunale era vincolato a tale qualificazione, configurandosi, in caso contrario, una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c.
Ad ogni buon conto, il Tribunale non si è pronunciato sulla domanda di riesame dell'ordinanza di sfratto, atteso che, come da verbale in atti1, durante l'udienza di discussione del 22/01/2025,
l'Avv. aveva espressamente rinunciato a tale domanda, cosicchè qualsiasi censura circa Pt_1 la relativa qualificazione risulta del tutto inconferente nel presente giudizio di gravame.
Peraltro, l'eccepito impedimento per malattia alla comparizione all'udienza di convalida non risulta comprovato, considerato che, come correttamente ritenuto dal primo giudice, dall'esame della documentazione medica in atti risulta che l'Avv. si era fratturata il malleolo Pt_1 destro a Milano quasi cinque mesi prima dell'udienza (24/06/2023) e che, al pronto Soccorso 1 “L'Avv. rinuncia alle domande di riesame dell'ordinanza di rilascio ed insiste per l'accoglimento delle Pt_1 restanti domande di condanna al pagamento di somme, ad eccezione della restituzione del deposito cauzionale e dell'ISTAT. Soprattutto, insiste per il risarcimento del danno materiale e non”. pagina 7 di 9 di Milano, le era stato messo uno stivaletto in gesso, con prescrizione di rimozione dopo solo un mese e con prognosi di 45 giorni. Nessuna documentazione l'Avv. ha prodotto a Pt_1 dimostrazione del perdurate impedimento a camminare all'epoca dell'udienza di convalida dello sfratto, e, in ogni caso, ben avrebbe potuto delegare qualcuno a comparire, in sua sostituzione, alla predetta udienza, anche al solo fine di chiedere un rinvio, allegando la documentazione giustificativa dell'impedimento.
Ne consegue il rigetto della relativa censura.
Con il quarto motivo, l'appellante si duole del mancato tentativo di conciliazione in seguito al mutamento del rito nelle forme di quello locatizio.
Secondo la prospettazione d'appello, il giudice avrebbe scritto la sentenza ancor prima del tentativo di conciliazione e, in particolare, prima di prendere cognizione “delle informazioni sulla nuova situazione in essere”, in tesi favorevoli per un “buon invito ad un eventuale conciliazione”, tenuto conto che l'Avv. aveva rilasciato l'immobile e, per altro verso, Pt_1 aveva rinunciato alla domanda di restituzione della caparra.
L'appellata sentenza merita quindi integrale conferma, ritenendo del tutto infondate le doglianze mosse ed inidonee a confutarne l'esaustiva e condivisa motivazione del Tribunale.
Al rigetto dell'appello consegue, per il principio della soccombenza sancito dall'art. 91 c.p.c., la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di delle spese del Controparte_1 presente grado, che si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M.
n. 147/2022, con riferimento al valore indeterminabile della causa, e, attesa la media difficoltà delle questioni trattate, con l'applicazione dei valori medi, ad eccezione della fase decisionale liquidata in base ai valori minimi essendosi svolta solo la discussione orale in udienza.
L'Avv. deve essere altresì condannata ai sensi dell'art. 96, c. 3, c.p.c. Pt_1
Come ribadito dalla Suprema Corte, è configurabile la responsabilità processuale aggravata quando l'inconsistenza giuridica delle censure avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, oltre che in caso di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e nell'ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'atto (Cass. n. 23835/2025; Cass. n. 34429/2024).
Nel caso di specie, sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ex art. 96, comma
3, c.p.c., per avere l'Avv. insistito colpevolmente in tesi giuridiche inconsistenti, già Pt_1 reputate manifestamente infondate dal primo giudice con motivazione adeguata ed esaustiva che avrebbe potuto e dovuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare la proposizione dell'infondato gravame sulla base di motivi di critica pretestuosi, ripetitivi delle pagina 8 di 9 argomentazioni già spese in primo grado e che sono risultati palesemente infondati, all'esito di un giudizio che non poteva non essere prevedibile (Cass. n. 34693/2022).
La liquidazione viene fatta nella misura indicata in dispositivo, parametrata a una somma corrispondente alla metà di quella liquidata per le spese di lite del presente giudizio.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, c.1-quater, D.P.R. n. 115/2022, per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da dall'Avv. avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 583/2025, Parte_1 pubblicata il 22/01/2025, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore della parte appellata delle spese del presente grado del giudizio, che liquida ai sensi del D.M. 147/2022 in complessivi € 6.327,00 per compensi, di cui € 2.518,00 per la fase di studio della controversia, € 1.665,00 per la fase introduttiva ed € 2.144,00 per la fase decisionale, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
3. condanna altresì l'appellante al pagamento a favore della controparte della somma di euro
3.163,50 ex art. 96 terzo comma c.p.c.;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso, in Milano il 17/09/2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Dott.ssa Laura Sara Tragni
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