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Sentenza 19 luglio 2021
Sentenza 19 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/07/2021, n. 27862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27862 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MB NI nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/01/2020 della CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 27862 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 02/12/2020 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. VA Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15 gennaio 2020 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente l'istanza proposta da VA UM, con la quale egli aveva chiesto la determinazione delle spese processuali, derivanti dalla condanna inflittagli con sentenza emessa dalla stessa Corte in data 9 maggio 2001, irrevocabile il 3 febbraio 2003, per le quali era intervenuta l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento per l'importo di euro 114.709,50, escludendo solo quelle relative ai capi 152, 154, 155, 163, 165, 168. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per violazione di legge con riferimento all'art. 12 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale non ha considerato che l'unico reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna (il delitto di cui al)'art. 416 bis cod. pen.) non è avvinto da connessione qualificata e rilevante con í reati per i quali il debito è stato iscritto a ruolo in via solidale tra tutti gli imputati secondo la formulazione dell'art. 535 cod. proc. pen., abrogata dalla legge n. 69/2009. La norma era stata interpretata nel senso di imporre il regime di solidarietà nel pagamento delle spese processuali soltanto tra imputati condannati per il medesimo reato o per reati connessi, non quando la riunione di procedimenti e la celebrazione di un unico giudizio dipenda da connessione soggettiva o probatoria, sicché egli non deve rispondere delle spese relative a tutti gli altri reati a lui non contestati o dai quali è stato mandato assolto. Erroneamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il reato, per il quale il ricorrente ha riportato condanna, fosse avvinto da connessione qualificata e rilevante: a) con i reati di cui ai capi da 11) a 122) -omicidi, tentati omicidi e connesse violazioni in materia di armi, ricettazione delle armi e delle vetture utilizzate, soppressione di cadavere, incendi-, con quelli di cui ai capi da 127) a 132) e da 149) a 151), a seguito di un automatismo, derivato e conseguente dalla richiesta del Pubblico ministero procedente, che aveva menzionato in rubrica l'art. 81 cpv. cod. pen., per essere quei delitti commessi "nell'intento di conseguire il predominio mafioso nella città di Reggio Calabria e zone limitrofe", senza verificare se agli autori di quei reati fosse stato o meno, in sede di cognizione, riconosciuto il vincolo della continuazione con il delitto 2 associativo;
b) con i reati di cui ai capi 123 e 124 perché espressione di affermazione del potere mafioso sul territorio;
c) con il reato di estorsione di cui al capo 130), per essere la relativa condotta espressione del potere 'ndranghetistico esercitato dal sodalizio;
d) con i reati di cui ai capi da 133) a 135) -uccisione di un vigile urbano e ferimento di un secondo pubblico ufficiale- in quanto delitti commessi' per motivi abietti di 'ndrangheta". CONSIDERATO IN DIRITTO Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. 1. L'ordinanza impugnata incorre nei vizi denunziati nella decisione e nella relativa motivazione in ordine al riscontro circa l'effettiva attinenza delle spese, poste a carico del condannato, ai reati per i quali è stato tratto in giudizio e ha definito il procedimento con sentenza irrevocabile di condanna per il solo reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e dì assoluzione per í reati di cui ai capi 23, 24, 25 e 26. 2. Giova ribadire che, per quanto concerne i procedimenti soggettivamente cumulativi, quale quello in esame, una regola basilare accomuna la disciplina previgente e l'attuale in tema di spese processuali, quella per la quale è consentito porre a carico del condannato le sole spese sostenute per l'accertamento del reato cui si riferisce la condanna e di quelli con lo stesso eventualmente connessi. L'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., difatti, testualmente imponeva la condanna in solido limitatamente ai condannati "per lo stesso reato o reati connessi". Poiché nel sistema processuale penale la nozione di procedimento o processo relativo a reati connessi è di stretta interpretazione, essa è riferibile alle sole ipotesi previste dall'art. 12 cod. proc. pen. e tale limite -quello della medesimezza del reato o della connessione- esce rafforzato dalla rimarcata valenza di "sanzione economica accessoria alla pena, partecipe in qualche modo delle stesso regime giuridico di essa" della condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. U. . 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor). 3. Ora, quanto alla connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., il provvedimento impugnato si limita a rilevare che, in relazione ai reati di sangue e alle connesse violazioni, lo stesso Pubblico ministero aveva indicato in rubrica l'art. 81 cod. pen., in quanto "delitti tutti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso da individuarsi per i componenti della cosca LA e per i soggetti a vario titolo concorrenti nella medesima associazione mafiosa nella finalità meglio specificata al capo 1) dell'imputazione", ma nulla dice in merito all'effettivo riconoscimento della continuazione da parte del giudice della 3 cognizione, trascurando, altresì, di considerare che l'ipotesi prevista dall'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., si riferisce a più reati commessi da una sola persona con una sola azione od omissione ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sicché richiede, perché ricorra il vincolo della connessione, l'esistenza di atti deliberativi e volitivi unitari. Ne consegue che detto vincolo non può essere desunto dalla circostanza che i reati sono stati tutti commessi nell'ambito dell'attività svolta da un'associazione criminosa, posto che il generico programma criminoso, costituente elemento essenziale del delitto di associazione a delinquere, di per sè solo non configura un rapporto di connessione tra il reato associativo e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati durante la vita del sodalizio. 4. Né è stato evidenziato alcun elemento concreto idoneo a giustificare la pretesa connessione qualificata al di fuori della prospettazíone - erronea in diritto- per cui sussisterebbe automaticamente il nesso teleologico fra la associazione mafiosa ed i reati fine diretti a favorire la consorteria. Come questa Corte ha ripetutamente affermato non può invero ritenersi che l'omicidio di mafia sia stato commesso per "eseguire il reato dì associazione mafiosa", se non altro perché, ai fini della connessione teleologica, sarebbe eventualmente l'omicidio, commesso dopo la associazione, a costituire il reato fine, che però, per potere rilevare ai sensi dell'art. 12, lett. c), deve essere già presente nella mente dell'agente, quando commette il reato mezzo ad esso preordinato, con chiarezza tale da consentire almeno l'identificazione della sua fisionomia gìuridica, mentre i reati-fine non potrebbero mai dirsi commessi per eseguire il delitto associativo, attesa la natura permanente del reato e la sua preesistenza rispetto agli altri fatti criminosi. 5. Infine, commettere un reato con finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa è concetto diverso rispetto a quello che è proprio dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., il quale si riferisce a reati commessi per eseguire od occultare altri reati, e certamente il nesso teleologico nulla ha in comune con il motivo abietto di mafia. 6. L'ordinanza impugnata ha, nella sostanza, omesso di verificare se, in riferimento alla citata sentenza emessa nei confronti di UM e di una pluralità di altri imputati, sussistano i presupposti per ritenere l'odierno ricorrente obbligato al pagamento delle spese del processo da tale sentenza definito in via solidale con altre persone, ovvero con taluna di esse, parimenti condannate con la stessa sentenza per reati avvinti da nesso di connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen. con quello per il quale il ricorrente ha riportato condanna. 4 Ne discende l'annullamento del provvedimento con rinvio al giudice dell'esecuzione che, nel pronunciarsi sulla domanda, dovrà attenersi ai superiori principi, previa puntuale disamina della decisione di merito. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020 P
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 27862 Anno 2021 Presidente: IASILLO ADRIANO Relatore: SARACENO ROSA ANNA Data Udienza: 02/12/2020 Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. VA Di Leo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 15 gennaio 2020 la Corte di assise di appello di Reggio Calabria, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, accoglieva parzialmente l'istanza proposta da VA UM, con la quale egli aveva chiesto la determinazione delle spese processuali, derivanti dalla condanna inflittagli con sentenza emessa dalla stessa Corte in data 9 maggio 2001, irrevocabile il 3 febbraio 2003, per le quali era intervenuta l'iscrizione a ruolo e l'emissione della cartella di pagamento per l'importo di euro 114.709,50, escludendo solo quelle relative ai capi 152, 154, 155, 163, 165, 168. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore per chiederne l'annullamento per violazione di legge con riferimento all'art. 12 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. La Corte territoriale non ha considerato che l'unico reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna (il delitto di cui al)'art. 416 bis cod. pen.) non è avvinto da connessione qualificata e rilevante con í reati per i quali il debito è stato iscritto a ruolo in via solidale tra tutti gli imputati secondo la formulazione dell'art. 535 cod. proc. pen., abrogata dalla legge n. 69/2009. La norma era stata interpretata nel senso di imporre il regime di solidarietà nel pagamento delle spese processuali soltanto tra imputati condannati per il medesimo reato o per reati connessi, non quando la riunione di procedimenti e la celebrazione di un unico giudizio dipenda da connessione soggettiva o probatoria, sicché egli non deve rispondere delle spese relative a tutti gli altri reati a lui non contestati o dai quali è stato mandato assolto. Erroneamente, pertanto, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il reato, per il quale il ricorrente ha riportato condanna, fosse avvinto da connessione qualificata e rilevante: a) con i reati di cui ai capi da 11) a 122) -omicidi, tentati omicidi e connesse violazioni in materia di armi, ricettazione delle armi e delle vetture utilizzate, soppressione di cadavere, incendi-, con quelli di cui ai capi da 127) a 132) e da 149) a 151), a seguito di un automatismo, derivato e conseguente dalla richiesta del Pubblico ministero procedente, che aveva menzionato in rubrica l'art. 81 cpv. cod. pen., per essere quei delitti commessi "nell'intento di conseguire il predominio mafioso nella città di Reggio Calabria e zone limitrofe", senza verificare se agli autori di quei reati fosse stato o meno, in sede di cognizione, riconosciuto il vincolo della continuazione con il delitto 2 associativo;
b) con i reati di cui ai capi 123 e 124 perché espressione di affermazione del potere mafioso sul territorio;
c) con il reato di estorsione di cui al capo 130), per essere la relativa condotta espressione del potere 'ndranghetistico esercitato dal sodalizio;
d) con i reati di cui ai capi da 133) a 135) -uccisione di un vigile urbano e ferimento di un secondo pubblico ufficiale- in quanto delitti commessi' per motivi abietti di 'ndrangheta". CONSIDERATO IN DIRITTO Osserva il Collegio che il ricorso appare fondato. 1. L'ordinanza impugnata incorre nei vizi denunziati nella decisione e nella relativa motivazione in ordine al riscontro circa l'effettiva attinenza delle spese, poste a carico del condannato, ai reati per i quali è stato tratto in giudizio e ha definito il procedimento con sentenza irrevocabile di condanna per il solo reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. e dì assoluzione per í reati di cui ai capi 23, 24, 25 e 26. 2. Giova ribadire che, per quanto concerne i procedimenti soggettivamente cumulativi, quale quello in esame, una regola basilare accomuna la disciplina previgente e l'attuale in tema di spese processuali, quella per la quale è consentito porre a carico del condannato le sole spese sostenute per l'accertamento del reato cui si riferisce la condanna e di quelli con lo stesso eventualmente connessi. L'art. 535, comma 2, cod. proc. pen., difatti, testualmente imponeva la condanna in solido limitatamente ai condannati "per lo stesso reato o reati connessi". Poiché nel sistema processuale penale la nozione di procedimento o processo relativo a reati connessi è di stretta interpretazione, essa è riferibile alle sole ipotesi previste dall'art. 12 cod. proc. pen. e tale limite -quello della medesimezza del reato o della connessione- esce rafforzato dalla rimarcata valenza di "sanzione economica accessoria alla pena, partecipe in qualche modo delle stesso regime giuridico di essa" della condanna al pagamento delle spese processuali (Sez. U. . 491 del 29/09/2011, dep. 2012, Pislor). 3. Ora, quanto alla connessione ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen., il provvedimento impugnato si limita a rilevare che, in relazione ai reati di sangue e alle connesse violazioni, lo stesso Pubblico ministero aveva indicato in rubrica l'art. 81 cod. pen., in quanto "delitti tutti commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso da individuarsi per i componenti della cosca LA e per i soggetti a vario titolo concorrenti nella medesima associazione mafiosa nella finalità meglio specificata al capo 1) dell'imputazione", ma nulla dice in merito all'effettivo riconoscimento della continuazione da parte del giudice della 3 cognizione, trascurando, altresì, di considerare che l'ipotesi prevista dall'art. 12, lett. b), cod. proc. pen., si riferisce a più reati commessi da una sola persona con una sola azione od omissione ovvero con più azioni o omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, sicché richiede, perché ricorra il vincolo della connessione, l'esistenza di atti deliberativi e volitivi unitari. Ne consegue che detto vincolo non può essere desunto dalla circostanza che i reati sono stati tutti commessi nell'ambito dell'attività svolta da un'associazione criminosa, posto che il generico programma criminoso, costituente elemento essenziale del delitto di associazione a delinquere, di per sè solo non configura un rapporto di connessione tra il reato associativo e gli eventuali singoli reati posti in essere dagli associati durante la vita del sodalizio. 4. Né è stato evidenziato alcun elemento concreto idoneo a giustificare la pretesa connessione qualificata al di fuori della prospettazíone - erronea in diritto- per cui sussisterebbe automaticamente il nesso teleologico fra la associazione mafiosa ed i reati fine diretti a favorire la consorteria. Come questa Corte ha ripetutamente affermato non può invero ritenersi che l'omicidio di mafia sia stato commesso per "eseguire il reato dì associazione mafiosa", se non altro perché, ai fini della connessione teleologica, sarebbe eventualmente l'omicidio, commesso dopo la associazione, a costituire il reato fine, che però, per potere rilevare ai sensi dell'art. 12, lett. c), deve essere già presente nella mente dell'agente, quando commette il reato mezzo ad esso preordinato, con chiarezza tale da consentire almeno l'identificazione della sua fisionomia gìuridica, mentre i reati-fine non potrebbero mai dirsi commessi per eseguire il delitto associativo, attesa la natura permanente del reato e la sua preesistenza rispetto agli altri fatti criminosi. 5. Infine, commettere un reato con finalità agevolatrice dell'associazione mafiosa è concetto diverso rispetto a quello che è proprio dell'art. 12, lett. c), cod. proc. pen., il quale si riferisce a reati commessi per eseguire od occultare altri reati, e certamente il nesso teleologico nulla ha in comune con il motivo abietto di mafia. 6. L'ordinanza impugnata ha, nella sostanza, omesso di verificare se, in riferimento alla citata sentenza emessa nei confronti di UM e di una pluralità di altri imputati, sussistano i presupposti per ritenere l'odierno ricorrente obbligato al pagamento delle spese del processo da tale sentenza definito in via solidale con altre persone, ovvero con taluna di esse, parimenti condannate con la stessa sentenza per reati avvinti da nesso di connessione qualificata ex art. 12 cod. proc. pen. con quello per il quale il ricorrente ha riportato condanna. 4 Ne discende l'annullamento del provvedimento con rinvio al giudice dell'esecuzione che, nel pronunciarsi sulla domanda, dovrà attenersi ai superiori principi, previa puntuale disamina della decisione di merito. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di assise di appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2020 P