Art. 18.
I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371 , una volta approvati dal consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente; dal preside, rispettivamente, delle, facolta' di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facolta' di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi consigli di facolta'.
La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dalla delegazione, che li approva formalmente prima di presentarli al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.
Le universita' con policlinici universitari sono tenute ad attivare, per quanto di loro competenza, le procedure relative alla stipula di convenzioni dirette con le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui all' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Nota all'art. 18, primo comma:
Il testo vigente dell' art. 3 del D.P.R. n. 371/1982 , recante: "Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria", e' il seguente:
"Art. 3 - Integrita' e universalita' del bilancio. - Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
I bilanci dei dipartimenti, delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, devono essere allegati al bilancio dell'universita' ed i totali complessivi delle relative entrate e spese previste riportati in appositi capitoli rispettivamente dei titoli VII e IV".
I bilanci delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371 , una volta approvati dal consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso consiglio, composte ciascuna dal rettore o da un suo delegato, da un funzionario dell'amministrazione universitaria di grado non inferiore a quello di primo dirigente; dal preside, rispettivamente, delle, facolta' di agraria e di medicina e da quattro membri scelti dal consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre fra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla facolta' di agraria e di medicina, scelti fra una rosa di sei nominativi indicati dai rispettivi consigli di facolta'.
La delegazione esercita i poteri di competenza del consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci. Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo vengono predisposti dalla delegazione, che li approva formalmente prima di presentarli al consiglio di amministrazione per la definitiva approvazione.
Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto presidenziale citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.
Le universita' con policlinici universitari sono tenute ad attivare, per quanto di loro competenza, le procedure relative alla stipula di convenzioni dirette con le regioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dello schema-tipo di convenzione di cui all' articolo 39 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 .
Nota all'art. 18, primo comma:
Il testo vigente dell' art. 3 del D.P.R. n. 371/1982 , recante: "Regolamento per l'amministrazione e la contabilita' generale delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria", e' il seguente:
"Art. 3 - Integrita' e universalita' del bilancio. - Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.
E' vietata ogni gestione di fondi al di fuori del bilancio.
I bilanci dei dipartimenti, delle aziende agrarie, delle cliniche e dei policlinici universitari gestiti direttamente, devono essere allegati al bilancio dell'universita' ed i totali complessivi delle relative entrate e spese previste riportati in appositi capitoli rispettivamente dei titoli VII e IV".