TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 16/12/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott.ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1987/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita in giudizio dall'avv. DE MICHIEL FRANCESCA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito in giudizio dall'avv. DE MICHIEL FRANCESCA
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18/11/2025, i coniugi hanno richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04/10/1992 a TA di
OR (BL) dai ricorrenti, trascritto al n.1, Parte II, Serie A anno 1992 del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1) i coniugi continueranno a vivere separati alle condizioni di legge, con obbligo di reciproco rispetto;
2) dà atto che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
mentre la figlia , anch'ella maggiorenne, non è ancora economicamente Per_2
autosufficiente ed è affetta da problematiche di salute;
3) dà atto che entrambi i figli risiedono presso la madre ad ZO di OR (BL)
in via Padova n. 19, con la quale abitano in modo prevalente;
4) il sig. provvederà al concorso nel mantenimento della figlia Controparte_1
mediante il versamento, entro il giorno 2 di ogni mese, dell'importo di € Per_2
400,00 (euro quattrocento/00), sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra sino a quando la figlia non sia economicamente Parte_1
autosufficiente e non si siano ristabilite le condizioni di salute;
5) ciascun genitore provvederà in ragione della metà ciascuno, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia , come da Protocollo per Per_2
la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie del
Tribunale di Belluno del 21.10.2021, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
spese di trasporto, spese mediche non mutualistiche, dentistiche, farmaci, ticket
2 sanitari, apparecchi ortodontici, occhiali da vista, etc.;
6) il genitore che le avesse anticipate per intero potrà richiedere all'altro il pagamento della sua quota, previa rendicontazione mensile, con esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Il genitore tenuto a concorrere provvederà al rimborso della quota a suo carico entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento come sopra documentata;
7) a regolamentazione dei rapporti economici concordati fra i coniugi, gli stessi danno atto che il sig. ha versato a favore di entrambi Controparte_1
i figli l'importo di euro 25.000,00 cadauno;
8) i coniugi si danno reciprocamente atto di godere ciascuno di un proprio reddito autonomo, nonché di aver definito ogni pendenza economica e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro a titolo di mantenimento o ad altro titolo.
Nulla sulle spese di lite in ragione della natura congiunta del ricorso.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso il 28/11/2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Chiara Sandini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E L L U N O
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott.ssa Chiara Sandini presidente rel.
- dott. Beniamino Margiotta giudice
- dott.ssa Gersa Gerbi giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento n. 1987/2025 per la cessazione degli effetti civili del matrimonio promosso dai coniugi
, nata a [...] il [...], Parte_1
assistita in giudizio dall'avv. DE MICHIEL FRANCESCA
e
, nato a [...] il [...], Controparte_1
assistito in giudizio dall'avv. DE MICHIEL FRANCESCA
con l'intervento del PM
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 18/11/2025, i coniugi hanno richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto alle condizioni concordate.
I ricorrenti hanno confermato di non volersi riconciliare.
Il P.M. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La separazione legale si è protratta per il tempo previsto dall'art. 3, n. 2 lett. b, della
1 legge 1.12.1970 n. 898 ed appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
Le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e sono conformi alla legge.
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno
pronuncia
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 04/10/1992 a TA di
OR (BL) dai ricorrenti, trascritto al n.1, Parte II, Serie A anno 1992 del registro degli atti di matrimonio del predetto comune, alle seguenti condizioni, come indicate nel ricorso:
1) i coniugi continueranno a vivere separati alle condizioni di legge, con obbligo di reciproco rispetto;
2) dà atto che il figlio è maggiorenne ed economicamente autosufficiente, Per_1
mentre la figlia , anch'ella maggiorenne, non è ancora economicamente Per_2
autosufficiente ed è affetta da problematiche di salute;
3) dà atto che entrambi i figli risiedono presso la madre ad ZO di OR (BL)
in via Padova n. 19, con la quale abitano in modo prevalente;
4) il sig. provvederà al concorso nel mantenimento della figlia Controparte_1
mediante il versamento, entro il giorno 2 di ogni mese, dell'importo di € Per_2
400,00 (euro quattrocento/00), sul conto corrente bancario intestato alla sig.ra sino a quando la figlia non sia economicamente Parte_1
autosufficiente e non si siano ristabilite le condizioni di salute;
5) ciascun genitore provvederà in ragione della metà ciascuno, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia , come da Protocollo per Per_2
la ripartizione delle spese di mantenimento ordinarie e straordinarie del
Tribunale di Belluno del 21.10.2021, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo,
spese di trasporto, spese mediche non mutualistiche, dentistiche, farmaci, ticket
2 sanitari, apparecchi ortodontici, occhiali da vista, etc.;
6) il genitore che le avesse anticipate per intero potrà richiedere all'altro il pagamento della sua quota, previa rendicontazione mensile, con esibizione della documentazione comprovante l'esborso. Il genitore tenuto a concorrere provvederà al rimborso della quota a suo carico entro dieci giorni dalla richiesta di pagamento come sopra documentata;
7) a regolamentazione dei rapporti economici concordati fra i coniugi, gli stessi danno atto che il sig. ha versato a favore di entrambi Controparte_1
i figli l'importo di euro 25.000,00 cadauno;
8) i coniugi si danno reciprocamente atto di godere ciascuno di un proprio reddito autonomo, nonché di aver definito ogni pendenza economica e di non aver nulla a pretendere l'una dall'altro a titolo di mantenimento o ad altro titolo.
Nulla sulle spese di lite in ragione della natura congiunta del ricorso.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso il 28/11/2025
Il presidente estensore
Dott.ssa Chiara Sandini
3