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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/04/2025, n. 1048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1048 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8108 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018,
TRA
nato a [...] il [...] (CF ) - rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Rodolfo Cuomo ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Conte di Ruvo, 10, presso il suo studio legale;
ATTORE
E
nato a [...] il [...], (CF ) - Parte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo D'Onofrio, presso il quale elettivamente domicilia in Palma
PA (NA) alla via Salita Belvedere, 43;
CONVENUTO
Nonché
nato a [...] il [...], (CF Parte_1
) – rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Ardolino e Immacolata Panico C.F._3
e domiciliato presso il loro studio legale in Nola (NA) alla via Imbroda, 26;
CONVENUTO CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2024, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, (di , (nato a Parte_1 Pt_2
Napoli il 14.05.1979), ha convenuto in giudizio (di , (nato a [...] Parte_1 Per_1
(SA) il 3.2.1989), nonché (di ), (nato a [...] il Parte_1 Per_2
9.11.1969), innanzi Tribunale di Nola allo scopo di sentir condannare il sig. Parte_1
(nato a [...] il [...]), a rimuovere dalle parti comuni dell'immobile sito in Palma PA
(Na) alla Via Canalone n. 8, l'impianto fotovoltaico insistente sulla tettoia utilizzata per il ricovero delle autovetture, le botti in legno e le recinzioni apposte alla zonetta di terreno in comune retrostante i fabbricati, a ripristinare lo stato dei luoghi, fissando la somma di denaro dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., nonché condannare il medesimo al rendiconto della gestione dell'impianto fotovoltaico e dei beni comuni ed alla corresponsione della quota pari ad un terzo dei ricavi percepiti dall'utilizzo dell'impianto fotovoltaico e della – medesima – quota per le spese sostenute per la fornitura di energia elettrica sulle parti comuni. Con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si è altresì costituito in giudizio (di , il quale ha chiesto il rigetto Parte_1 Per_1
della domanda attorea perché inammissibile ed in ogni caso perché infondata in fatto ed in diritto.
Ha, inoltre, spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione in suo favore della tettoia oggetto di causa sulla quale sono collocati i pannelli solari, nonché della zona di terreno ubicata dietro il fabbricato di sua proprietà, ed ancora,
condannare controparte alla rimozione di tutte le auto presenti sul viale comune (ed in caso di inosservanza disporre, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., il pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento), nonché di tutte le videocamere presenti in loco. Ha chiesto, inoltre, la rimozione di tutti i vasi e le piante posti sull'area comune antistante il proprio fabbricato, di riservare lo stesso numero di posti auto sotto la tettoia in legno con contestuale rilascio di copia delle chiavi del deposito (ubicato sempre sotto detta tettoia), ed ancora, condannare le controparti ad una indennità da quantificare per aver usufruito della quota della tettoia di competenza del comparente, e ad eliminare i comodi e il box presenti sull'area comune. Con vittoria di spese di lite.
Si è, inoltre, costituito in giudizio, (di Pietro), (nato a [...] Parte_1
(NA) il 9.11.1969), il quale, nell'aderire alle domande proposte dall'attore, ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'improcedibilità delle domande riconvenzionali, nonché, il rigetto delle medesime perché inammissibili e infondate. Con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, si precisa che nel corso del giudizio è stata espletata prova testimoniale, ed è stata rigettata la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, perché
esplorativa.
Va ulteriormente evidenziato che appare corretta l'evocazione in giudizio da parte dell'attore,
(di ('79), sia di (di ('89), che di Parte_1 Pt_2 Parte_1 Per_1 Parte_1
(di ) ('69), pur non essendo state proposte domande nei confronti di quest'ultimo,
[...] Per_2
atteso che “tra i comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario passivo quando
sia domandata nei loro confronti la condanna ad un facere (nella specie, eliminazione di una
situazione di pericolo causata dalla loro proprietà” (Cassazione civile sez. III, 10/05/2011,
n.10208). Per quanto riguarda il merito del giudizio, preliminarmente, la controversia in esame, viste le domande proposte dalle parti, deve essere esaminata previa applicazione delle norme in tema di condominio, e con la ulteriore precisazione che in via residuale trovano ugualmente applicazione le disposizioni in tema di comunione (art. 1139 c.c.). E difatti, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, viene intesa come cortile, ai fini dell'inclusione nelle parti comuni dell'edificio elencate dall'art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, o che abbia anche la sola funzione di consentirne l'accesso, o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture
(cfr. Cass. n. 31995 del 28.10.2022).
Fatta tale premessa, in via del tutto preliminare va esaminata la domanda attorea (cui ha aderito il convenuto di ), volta alla rimozione dell'impianto fotovoltaico sulla tettoia di Pt_1 Per_2
proprietà comune, nonché la connessa domanda di accertamento dell'usucapione, proposta da
(di . Parte_1 Per_1
E difatti, a fronte dell'asserzione contenuta in citazione, in cui si afferma che il convenuto Pt_1
avrebbe arbitrariamente installato un impianto fotovoltaico sulla tettoia comune, quest'ultimo,
invece, ha dedotto di aver usucapito la tettoia, in forza del possesso pacifico e continuato, da parte
Le domande vanno entrambe rigettate per le ragioni che seguono.
In primo luogo, è infondata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Parte_1
(di (1989), di usucapione della tettoia, nonché della zonetta di terreno
[...] Per_1
retrostante il fabbricato.
In proposito, va detto in linea generale che l'onere probatorio che incombe sulla parte istante va indagato con particolare rigore, in quanto occorre fornire la prova di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge,
un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; in altri termini, “un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il
compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali
da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
all'inerzia del titolare del diritto” (Cass. n. 20670 del 5.10.2010; cfr. anche Cass.11 maggio 1996 n.
4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Occorre, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale, perché
comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. 9325/2011; cfr., altresì, Cass. 20508/2019).
Nel caso in esame, l'onere probatorio cui è tenuto il comproprietario è ancor più rigoroso: al riguardo, “il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare,
non solo di averne goduto in via d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione
di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari
non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto
escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da
evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” (Cass. n.
17141 del 26.5.2022; cfr. anche Sez 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006,
Rv. 592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159;
Sez. 6 n. 24781, 19/10/2017, Rv. 646754; Sez. 2, n. 10734, 4/5/2018, Rv. 648439).
Nondimeno, dall'istruttoria di causa e dalla copiosa documentazione fotografica emergono in primo luogo elementi contrastanti con quanto dedotto nella comparsa di costituzione (ovvero che il padre del convenuto, abbia personalmente realizzato la villa ed abbia sempre Controparte_1
posseduto pacificamente ed esclusivamente la tettoia e la zona di terreno, salvo poi cederne il possesso al figlio), giacché agli atti di causa risulta che il convenuto in riconvenzionale ha acquisito il bene non dal padre, bensì dalla società CI (di cui è “mero” legale Controparte_1
rappresentante).
Appare inverosimile, pertanto, che il padre del convenuto in riconvenzionale abbia sempre posseduto i beni in modo pacifico e continuo, e di certo non risulta provato lo spoglio del precedente proprietario del bene (società CI)
Aggiungasi, ancora, che il convenuto non ha né specificamente dedotto, né tantomeno provato, di aver escluso gli altri comproprietari dal possesso, ed anzi in corso di causa è emersa la chiara promiscuità nell'utilizzo della tettoia per il ricovero delle autovetture, da parte di tutti i comproprietari, nonché la mera tolleranza nell'utilizzo della zonetta di terreno.
Per tali motivi la domanda riconvenzionale risulta del tutto infondata, e per l'effetto va rigettata.
Per quanto concerne, invece, la domanda di rimozione dell'impianto fotovoltaico, si precisa quanto segue.
Sul punto, pur dandosi atto della inapplicabilità al caso in esame dell'art. 1122 bis c.c. in quanto,
sulla base di quanto dedotto dalle parti ed emerso in corso di causa, i pannelli risultano essere stati installati in data antecedente all'entrata in vigore della predetta norma (si consideri, nello specifico,
che in data 16.4.2011 il convenuto in riconvenzionale ha sottoscritto con la società GS contratto per il riconoscimento di tariffe incentivanti della produzione di energia, e dunque può presumersi che in tale data l'impianto era già stato installato. Diversamente, l'art. 1122 bis c.c. è entrato in vigore dal 18.6.2013), l'operato del convenuto, in applicazione dell'art. 1102 c.c. (come richiamata dall'art. 1139 c.c.), può ugualmente ritenersi legittimo. Sul punto si consideri che l'installazione su parte comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dei comproprietari (o dell'assemblea). In forza di tale disposizione, infatti, ciascun comunista può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comunisti di farne pari uso.
Si è affermato, sul punto, che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari,
nei limiti di cui all'art. 1102, non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri
comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed
inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili
ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. n. 2423 del
9.2.2015).
Né può parlarsi di lesione del decoro architettonico, in quanto questione meramente enunciata ma non sufficientemente dedotta, e del resto inconferente con l'oggetto del giudizio, non essendo stato in alcun modo precisato come i pannelli abbiano - in ipotesi - alterato, condizionandolo negativamente, il decoro del bene.
Si applica, quindi, l'art. 1102 c.c., secondo cui ciascun condomino può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Orbene, nel caso di specie l'attore si duole del fatto che l'impianto non sia stato autorizzato, non anche dell'impossibilità di utilizzare parimenti la tettoia, né dell'alterazione della destinazione della medesima. A tale ultimo proposito, pare sufficiente precisare che la consulenza di parte in atti si limita a dedurre che non sarebbe stata chiesta autorizzazione sismica, ma nulla dice circa le possibili ripercussioni sulla staticità della tettoia.
Dal rigetto della domanda di rimozione dell'impianto fotovoltaico consegue il rigetto della domanda di rendiconto di gestione dell'impianto fotovoltaico, e dei proventi corrisposti dal GS (anche perché detto impianto è installato a beneficio dell'unico proprietario e fruitore, ovvero
(di (1989). Parte_1 Per_1
Meritano accoglimento, inoltre, le domande volte alla rimozione delle recinzioni alla zonetta di terreno in comproprietà tra le parti, e di rimozione delle botti lungo il viale in comune, costituendo entrambe le condotte limitazioni all'utilizzo degli spazi comuni.
E', infatti, noto che l'art. 1102 c.c., consente al singolo condomino di servirsi della cosa comune,
purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (cfr. Cass. n. 2114 del 29.1.2018).
Nel caso di specie risulta evidente la violazione di detto principio, non solo perché non contestato dalla parte convenuta (sul presupposto, rivelatosi infondato, dell'usucapione del bene), ma anche perché emerso all'udienza del 19 gennaio 2023, allorquando il teste ha testualmente Testimone_1
dichiarato che “molto tempo fa abbiamo cominciato a fare le coperture nel giardino, lignai etc.
etc.; anche qualche box per i polli”.
Medesime considerazioni valgono anche per le botti, poste lungo il viale carrabile, non solo perché
l'assunto del convenuto (secondo cui le botti sarebbero state posizionate a seguito di accordo tra le parti) non ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria, anche perché dalle foto in atti si può
evincere che (doc. n. 9, produzione attorea) le stesse ostacolano l'utilizzo del viale.
Per l'effetto, va altresì accolta la domanda proposta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., e pertanto
(di PP) va condannato al pagamento di Euro 50,00 per ciascun giorno di Parte_1
ritardo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'emanazione del presente provvedimento.
Va, altresì, accolta la domanda volta alla corresponsione in favore dell'attore della terza parte delle spese occorse per la fornitura di energia elettrica sulle parti comuni.
Sul punto si rappresenta che il convenuto non ha contestato il mancato pagamento delle somme, ma ha giustificato la circostanza in ragione di un presunto accordo intercorso tra le parti: nello specifico, siccome aveva - secondo la prospettazione del convenuto – sostenuto Controparte_1
da solo i costi per la fornitura di energia sui beni comuni nel periodo dal 1990 al 2010, sarebbe stato espressamente dispensato dal versare alcunché per le annualità successive.
Orbene, all'esito del giudizio l'assunto, peraltro genericamente dedotto, è risultato del tutto sfornito di prova (cfr. verbali d'udienza del 17.2.2022, 27.9.2022, 19.1.2023): pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto va condannato al pagamento della somma di Euro 2.121,00,
oltre interessi dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Passando alle ulteriori domande riconvenzionali, è improponibile la richiesta di rimozione delle telecamere.
Nella comparsa di risposta il convenuto si limita a chiedere la “rimozione di tutte le videocamere
apposte sui fabbricati delle controparti nonché sulla tettoia che si trova di fronte al fabbricato di
proprietà dell'attore che, orientate su beni comuni ed esclusivi del comparente, sono state installate
in violazione dell'art. 1122 ter e del Codice della Privacy”. Nelle conclusioni, inoltre, chiede di
“condannare controparte alla rimozione di tutte le videocamere presenti sul suo fabbricato e sui
comodi e fabbricato di proprietà del signor di orientate sul viale di Parte_1 Per_2
proprietà comune e sul fabbricato di proprietà dell'esponente”.
In altri termini, il convenuto non solo non colloca le domande nel tempo né indica con precisione quali sarebbero le zone raggiunte dalle videocamere, ma non precisa nemmeno nei confronti di quale parte in causa viene proposta la domanda.
Pertanto, va data continuità alla giurisprudenza per cui “la nullità dell'atto di citazione può essere
dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel
caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei
loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità
della citazione nella sua interezza” (Sezioni Unite n. 8077 del 22.5.2012).
Medesime conclusioni valgono anche per le ulteriori domande riconvenzionali formulate dal convenuto (pagg. 6 e 7), non solo perché le stesse sono state soltanto enunciate e risultano prive della indicazione delle ragioni di fatto e diritto poste a sostegno, ma anche perché (come per la domanda di rimozione delle videocamere) non è dato individuare il soggetto (l'attore, l'altro convenuto, o entrambi i soggetti) nei cui confronti le stesse sono state proposte. Si evidenzia, a titolo esemplificativo, che non è specificamente individuato, né individuabile in modo inequivoco,
il proprietario del fabbricato “B” (nei cuoi confronti viene proposta, tra l'altro, la domanda di rimozione del materiale di risulta).
Per l'effetto, tale genericità osta all'esame della domanda nel merito.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Visto l'esito del giudizio, sussistendo parziale soccombenza reciproca tra le parti, le spese vengono compensate per la metà, mentre per la restante parte vengono poste a carico di Controparte_2
, anche per quanto concerne la posizione del convenuto (in
[...] Controparte_3
ossequio al principio di causalità), da liquidarsi secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda di rimozione dell'impianto fotovoltaico, di rendiconto di gestione, e di pagamento dei ricavi percepiti da per i motivi di cui in Controparte_2
parte motiva;
- Condanna a rimuovere le botti poste lungo il viale carrabile Controparte_2
di via Canalone n. 8, nonché le recinzioni presenti sulla zonetta di terreno comune entro 15
giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con condanna, in caso di inadempimento, al pagamento di Euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo;
- Condanna a corrispondere all'attore la somma di Euro Controparte_2
2.121,00, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
- Rigetta le domande di usucapione;
- Dichiara l'improponibilità delle restanti domande riconvenzionali;
- Compensa le spese di lite per la metà, mentre la restante parte condanna Controparte_2
al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in
[...]
Euro 185,00 per spese ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- Compensa le spese di lite per la metà, mentre la restante parte condanna Controparte_2
al pagamento delle spese processuali in favore di ,
[...] Controparte_3
che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
Nola, 3 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8108 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2018,
TRA
nato a [...] il [...] (CF ) - rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Rodolfo Cuomo ed elettivamente domiciliata in Napoli alla via Conte di Ruvo, 10, presso il suo studio legale;
ATTORE
E
nato a [...] il [...], (CF ) - Parte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Angelo D'Onofrio, presso il quale elettivamente domicilia in Palma
PA (NA) alla via Salita Belvedere, 43;
CONVENUTO
Nonché
nato a [...] il [...], (CF Parte_1
) – rappresentato e difeso dall'avv. Pierpaolo Ardolino e Immacolata Panico C.F._3
e domiciliato presso il loro studio legale in Nola (NA) alla via Imbroda, 26;
CONVENUTO CONCLUSIONI
Con note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10 dicembre 2024, i procuratori delle parti si sono riportati ai rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alle controparti, (di , (nato a Parte_1 Pt_2
Napoli il 14.05.1979), ha convenuto in giudizio (di , (nato a [...] Parte_1 Per_1
(SA) il 3.2.1989), nonché (di ), (nato a [...] il Parte_1 Per_2
9.11.1969), innanzi Tribunale di Nola allo scopo di sentir condannare il sig. Parte_1
(nato a [...] il [...]), a rimuovere dalle parti comuni dell'immobile sito in Palma PA
(Na) alla Via Canalone n. 8, l'impianto fotovoltaico insistente sulla tettoia utilizzata per il ricovero delle autovetture, le botti in legno e le recinzioni apposte alla zonetta di terreno in comune retrostante i fabbricati, a ripristinare lo stato dei luoghi, fissando la somma di denaro dovuta per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., nonché condannare il medesimo al rendiconto della gestione dell'impianto fotovoltaico e dei beni comuni ed alla corresponsione della quota pari ad un terzo dei ricavi percepiti dall'utilizzo dell'impianto fotovoltaico e della – medesima – quota per le spese sostenute per la fornitura di energia elettrica sulle parti comuni. Con vittoria di spese di lite, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si è altresì costituito in giudizio (di , il quale ha chiesto il rigetto Parte_1 Per_1
della domanda attorea perché inammissibile ed in ogni caso perché infondata in fatto ed in diritto.
Ha, inoltre, spiegato domanda riconvenzionale, chiedendo di accertare e dichiarare l'avvenuto acquisto per usucapione in suo favore della tettoia oggetto di causa sulla quale sono collocati i pannelli solari, nonché della zona di terreno ubicata dietro il fabbricato di sua proprietà, ed ancora,
condannare controparte alla rimozione di tutte le auto presenti sul viale comune (ed in caso di inosservanza disporre, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., il pagamento di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 per il ritardo nell'esecuzione del provvedimento), nonché di tutte le videocamere presenti in loco. Ha chiesto, inoltre, la rimozione di tutti i vasi e le piante posti sull'area comune antistante il proprio fabbricato, di riservare lo stesso numero di posti auto sotto la tettoia in legno con contestuale rilascio di copia delle chiavi del deposito (ubicato sempre sotto detta tettoia), ed ancora, condannare le controparti ad una indennità da quantificare per aver usufruito della quota della tettoia di competenza del comparente, e ad eliminare i comodi e il box presenti sull'area comune. Con vittoria di spese di lite.
Si è, inoltre, costituito in giudizio, (di Pietro), (nato a [...] Parte_1
(NA) il 9.11.1969), il quale, nell'aderire alle domande proposte dall'attore, ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'improcedibilità delle domande riconvenzionali, nonché, il rigetto delle medesime perché inammissibili e infondate. Con vittoria di spese di lite.
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19
giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Quanto allo svolgimento del processo, si precisa che nel corso del giudizio è stata espletata prova testimoniale, ed è stata rigettata la richiesta di disporre una consulenza tecnica d'ufficio, perché
esplorativa.
Va ulteriormente evidenziato che appare corretta l'evocazione in giudizio da parte dell'attore,
(di ('79), sia di (di ('89), che di Parte_1 Pt_2 Parte_1 Per_1 Parte_1
(di ) ('69), pur non essendo state proposte domande nei confronti di quest'ultimo,
[...] Per_2
atteso che “tra i comproprietari di un immobile sussiste litisconsorzio necessario passivo quando
sia domandata nei loro confronti la condanna ad un facere (nella specie, eliminazione di una
situazione di pericolo causata dalla loro proprietà” (Cassazione civile sez. III, 10/05/2011,
n.10208). Per quanto riguarda il merito del giudizio, preliminarmente, la controversia in esame, viste le domande proposte dalle parti, deve essere esaminata previa applicazione delle norme in tema di condominio, e con la ulteriore precisazione che in via residuale trovano ugualmente applicazione le disposizioni in tema di comunione (art. 1139 c.c.). E difatti, per consolidata interpretazione giurisprudenziale, viene intesa come cortile, ai fini dell'inclusione nelle parti comuni dell'edificio elencate dall'art. 1117 c.c., qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica di un edificio o di più edifici, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti, o che abbia anche la sola funzione di consentirne l'accesso, o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture
(cfr. Cass. n. 31995 del 28.10.2022).
Fatta tale premessa, in via del tutto preliminare va esaminata la domanda attorea (cui ha aderito il convenuto di ), volta alla rimozione dell'impianto fotovoltaico sulla tettoia di Pt_1 Per_2
proprietà comune, nonché la connessa domanda di accertamento dell'usucapione, proposta da
(di . Parte_1 Per_1
E difatti, a fronte dell'asserzione contenuta in citazione, in cui si afferma che il convenuto Pt_1
avrebbe arbitrariamente installato un impianto fotovoltaico sulla tettoia comune, quest'ultimo,
invece, ha dedotto di aver usucapito la tettoia, in forza del possesso pacifico e continuato, da parte
Le domande vanno entrambe rigettate per le ragioni che seguono.
In primo luogo, è infondata la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto Parte_1
(di (1989), di usucapione della tettoia, nonché della zonetta di terreno
[...] Per_1
retrostante il fabbricato.
In proposito, va detto in linea generale che l'onere probatorio che incombe sulla parte istante va indagato con particolare rigore, in quanto occorre fornire la prova di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge,
un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; in altri termini, “un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il
compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali
da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta
all'inerzia del titolare del diritto” (Cass. n. 20670 del 5.10.2010; cfr. anche Cass.11 maggio 1996 n.
4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Occorre, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale, perché
comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. 9325/2011; cfr., altresì, Cass. 20508/2019).
Nel caso in esame, l'onere probatorio cui è tenuto il comproprietario è ancor più rigoroso: al riguardo, “il comproprietario pro indiviso che pretenda di aver usucapito il bene deve dimostrare,
non solo di averne goduto in via d'esclusività (il che non è incompatibile con la propria posizione
di titolare quotista, il quale può fruire anche di tutte le utilità del bene, ove gli altri comproprietari
non dissentano e non rivendichino, a loro volta concorrente fruizione), ma di averlo fatto
escludendo gli altri comproprietari, cioè apertamente contrastando il loro comune diritto, così da
evidenziare una inequivoca volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus” (Cass. n.
17141 del 26.5.2022; cfr. anche Sez 2, n. 12260, 20/8/2002, Rv. 556970; Sez. 2, n. 9903, 28/4/2006,
Rv. 592523; Sez. 2, n. 19478, 20/9/2007, Rv. 599374; Sez. 2, n. 17462, 27/7/2009, Rv. 609159;
Sez. 6 n. 24781, 19/10/2017, Rv. 646754; Sez. 2, n. 10734, 4/5/2018, Rv. 648439).
Nondimeno, dall'istruttoria di causa e dalla copiosa documentazione fotografica emergono in primo luogo elementi contrastanti con quanto dedotto nella comparsa di costituzione (ovvero che il padre del convenuto, abbia personalmente realizzato la villa ed abbia sempre Controparte_1
posseduto pacificamente ed esclusivamente la tettoia e la zona di terreno, salvo poi cederne il possesso al figlio), giacché agli atti di causa risulta che il convenuto in riconvenzionale ha acquisito il bene non dal padre, bensì dalla società CI (di cui è “mero” legale Controparte_1
rappresentante).
Appare inverosimile, pertanto, che il padre del convenuto in riconvenzionale abbia sempre posseduto i beni in modo pacifico e continuo, e di certo non risulta provato lo spoglio del precedente proprietario del bene (società CI)
Aggiungasi, ancora, che il convenuto non ha né specificamente dedotto, né tantomeno provato, di aver escluso gli altri comproprietari dal possesso, ed anzi in corso di causa è emersa la chiara promiscuità nell'utilizzo della tettoia per il ricovero delle autovetture, da parte di tutti i comproprietari, nonché la mera tolleranza nell'utilizzo della zonetta di terreno.
Per tali motivi la domanda riconvenzionale risulta del tutto infondata, e per l'effetto va rigettata.
Per quanto concerne, invece, la domanda di rimozione dell'impianto fotovoltaico, si precisa quanto segue.
Sul punto, pur dandosi atto della inapplicabilità al caso in esame dell'art. 1122 bis c.c. in quanto,
sulla base di quanto dedotto dalle parti ed emerso in corso di causa, i pannelli risultano essere stati installati in data antecedente all'entrata in vigore della predetta norma (si consideri, nello specifico,
che in data 16.4.2011 il convenuto in riconvenzionale ha sottoscritto con la società GS contratto per il riconoscimento di tariffe incentivanti della produzione di energia, e dunque può presumersi che in tale data l'impianto era già stato installato. Diversamente, l'art. 1122 bis c.c. è entrato in vigore dal 18.6.2013), l'operato del convenuto, in applicazione dell'art. 1102 c.c. (come richiamata dall'art. 1139 c.c.), può ugualmente ritenersi legittimo. Sul punto si consideri che l'installazione su parte comune di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili può essere eseguita dal singolo condomino senza alcuna preventiva autorizzazione dei comproprietari (o dell'assemblea). In forza di tale disposizione, infatti, ciascun comunista può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comunisti di farne pari uso.
Si è affermato, sul punto, che “l'uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari,
nei limiti di cui all'art. 1102, non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri
comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed
inequivoco, essendo l'occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili
ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato
l'intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso” (Cass. n. 2423 del
9.2.2015).
Né può parlarsi di lesione del decoro architettonico, in quanto questione meramente enunciata ma non sufficientemente dedotta, e del resto inconferente con l'oggetto del giudizio, non essendo stato in alcun modo precisato come i pannelli abbiano - in ipotesi - alterato, condizionandolo negativamente, il decoro del bene.
Si applica, quindi, l'art. 1102 c.c., secondo cui ciascun condomino può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Orbene, nel caso di specie l'attore si duole del fatto che l'impianto non sia stato autorizzato, non anche dell'impossibilità di utilizzare parimenti la tettoia, né dell'alterazione della destinazione della medesima. A tale ultimo proposito, pare sufficiente precisare che la consulenza di parte in atti si limita a dedurre che non sarebbe stata chiesta autorizzazione sismica, ma nulla dice circa le possibili ripercussioni sulla staticità della tettoia.
Dal rigetto della domanda di rimozione dell'impianto fotovoltaico consegue il rigetto della domanda di rendiconto di gestione dell'impianto fotovoltaico, e dei proventi corrisposti dal GS (anche perché detto impianto è installato a beneficio dell'unico proprietario e fruitore, ovvero
(di (1989). Parte_1 Per_1
Meritano accoglimento, inoltre, le domande volte alla rimozione delle recinzioni alla zonetta di terreno in comproprietà tra le parti, e di rimozione delle botti lungo il viale in comune, costituendo entrambe le condotte limitazioni all'utilizzo degli spazi comuni.
E', infatti, noto che l'art. 1102 c.c., consente al singolo condomino di servirsi della cosa comune,
purchè non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto (cfr. Cass. n. 2114 del 29.1.2018).
Nel caso di specie risulta evidente la violazione di detto principio, non solo perché non contestato dalla parte convenuta (sul presupposto, rivelatosi infondato, dell'usucapione del bene), ma anche perché emerso all'udienza del 19 gennaio 2023, allorquando il teste ha testualmente Testimone_1
dichiarato che “molto tempo fa abbiamo cominciato a fare le coperture nel giardino, lignai etc.
etc.; anche qualche box per i polli”.
Medesime considerazioni valgono anche per le botti, poste lungo il viale carrabile, non solo perché
l'assunto del convenuto (secondo cui le botti sarebbero state posizionate a seguito di accordo tra le parti) non ha trovato conferma nel corso dell'istruttoria, anche perché dalle foto in atti si può
evincere che (doc. n. 9, produzione attorea) le stesse ostacolano l'utilizzo del viale.
Per l'effetto, va altresì accolta la domanda proposta ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., e pertanto
(di PP) va condannato al pagamento di Euro 50,00 per ciascun giorno di Parte_1
ritardo a decorrere dal quindicesimo giorno successivo all'emanazione del presente provvedimento.
Va, altresì, accolta la domanda volta alla corresponsione in favore dell'attore della terza parte delle spese occorse per la fornitura di energia elettrica sulle parti comuni.
Sul punto si rappresenta che il convenuto non ha contestato il mancato pagamento delle somme, ma ha giustificato la circostanza in ragione di un presunto accordo intercorso tra le parti: nello specifico, siccome aveva - secondo la prospettazione del convenuto – sostenuto Controparte_1
da solo i costi per la fornitura di energia sui beni comuni nel periodo dal 1990 al 2010, sarebbe stato espressamente dispensato dal versare alcunché per le annualità successive.
Orbene, all'esito del giudizio l'assunto, peraltro genericamente dedotto, è risultato del tutto sfornito di prova (cfr. verbali d'udienza del 17.2.2022, 27.9.2022, 19.1.2023): pertanto, in accoglimento della domanda attorea, il convenuto va condannato al pagamento della somma di Euro 2.121,00,
oltre interessi dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo.
Passando alle ulteriori domande riconvenzionali, è improponibile la richiesta di rimozione delle telecamere.
Nella comparsa di risposta il convenuto si limita a chiedere la “rimozione di tutte le videocamere
apposte sui fabbricati delle controparti nonché sulla tettoia che si trova di fronte al fabbricato di
proprietà dell'attore che, orientate su beni comuni ed esclusivi del comparente, sono state installate
in violazione dell'art. 1122 ter e del Codice della Privacy”. Nelle conclusioni, inoltre, chiede di
“condannare controparte alla rimozione di tutte le videocamere presenti sul suo fabbricato e sui
comodi e fabbricato di proprietà del signor di orientate sul viale di Parte_1 Per_2
proprietà comune e sul fabbricato di proprietà dell'esponente”.
In altri termini, il convenuto non solo non colloca le domande nel tempo né indica con precisione quali sarebbero le zone raggiunte dalle videocamere, ma non precisa nemmeno nei confronti di quale parte in causa viene proposta la domanda.
Pertanto, va data continuità alla giurisprudenza per cui “la nullità dell'atto di citazione può essere
dichiarata soltanto in situazioni nelle quali l'incertezza investe l'intero contenuto dell'atto. Nel
caso, invece, in cui risulti possibile individuare una o più domande sufficientemente identificate nei
loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporterà l'improponibilità solo di quelle, ma non anche la nullità
della citazione nella sua interezza” (Sezioni Unite n. 8077 del 22.5.2012).
Medesime conclusioni valgono anche per le ulteriori domande riconvenzionali formulate dal convenuto (pagg. 6 e 7), non solo perché le stesse sono state soltanto enunciate e risultano prive della indicazione delle ragioni di fatto e diritto poste a sostegno, ma anche perché (come per la domanda di rimozione delle videocamere) non è dato individuare il soggetto (l'attore, l'altro convenuto, o entrambi i soggetti) nei cui confronti le stesse sono state proposte. Si evidenzia, a titolo esemplificativo, che non è specificamente individuato, né individuabile in modo inequivoco,
il proprietario del fabbricato “B” (nei cuoi confronti viene proposta, tra l'altro, la domanda di rimozione del materiale di risulta).
Per l'effetto, tale genericità osta all'esame della domanda nel merito.
Ogni ulteriore questione, pur proposta dalle parti, resta assorbita nella presente decisione.
Visto l'esito del giudizio, sussistendo parziale soccombenza reciproca tra le parti, le spese vengono compensate per la metà, mentre per la restante parte vengono poste a carico di Controparte_2
, anche per quanto concerne la posizione del convenuto (in
[...] Controparte_3
ossequio al principio di causalità), da liquidarsi secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, tenuto conto del valore e della complessità della controversia, nonché delle difese delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta la domanda di rimozione dell'impianto fotovoltaico, di rendiconto di gestione, e di pagamento dei ricavi percepiti da per i motivi di cui in Controparte_2
parte motiva;
- Condanna a rimuovere le botti poste lungo il viale carrabile Controparte_2
di via Canalone n. 8, nonché le recinzioni presenti sulla zonetta di terreno comune entro 15
giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con condanna, in caso di inadempimento, al pagamento di Euro 50,00 per ciascun giorno di ritardo;
- Condanna a corrispondere all'attore la somma di Euro Controparte_2
2.121,00, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo;
- Rigetta le domande di usucapione;
- Dichiara l'improponibilità delle restanti domande riconvenzionali;
- Compensa le spese di lite per la metà, mentre la restante parte condanna Controparte_2
al pagamento delle spese processuali in favore dell'attore, che si liquidano in
[...]
Euro 185,00 per spese ed Euro 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito;
- Compensa le spese di lite per la metà, mentre la restante parte condanna Controparte_2
al pagamento delle spese processuali in favore di ,
[...] Controparte_3
che si liquidano in Euro 2.500,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge;
Nola, 3 aprile 2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)