Ordinanza collegiale 10 novembre 2022
Ordinanza cautelare 10 gennaio 2023
Ordinanza collegiale 14 maggio 2024
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 07/07/2025, n. 2558 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2558 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02558/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00872/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 872 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Azienda Agricola Società Agricola KI dei Fratelli Barri G e P. Snc, avente cod. fisc. 00949510143, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura, ER - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio digitale come da Pec da Registri di giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso gli uffici dell’Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo
della Cartella di Pagamento n. 30020180000012331 / 000 di EA per il pagamento della somma di euro 1.112.073,69 avente ad oggetto il ruolo n. 2018/000003, relativo alle seguenti partite:
Partita 2005001000165357001NO2006092913299181631720060929, per il prelievo latte sulle consegne dell’anno 2005, tramite la Lombarda Soc. Coop. a r.l. racc. 132991816317 del 29.06.2006 per euro 432.662,70 di cui euro 317.201,49 Capitale ed euro 115.452,21 per interessi;
Partita 2006001000165358001NO2007071913359279361020070719, prelievo Latte sulle consegne Anno 2006, tramite la Lombarda Soc. Coop. a r.l. racc. 133592793610 del 19.07.20076 per euro 362.151,90 di cui euro 291.810,59 Capitale ed euro 70.342,31 per interessi;
Partita 20070010001653590001NO200807311363565923968220080731, prelievo Latte sulle consegne Anno 2007, tramite la Lombarda Soc. Coop. a r.l. racc. 135659239682 del 31.07.2008 per euro 317.253,21 di cui euro 268.144,83 Capitale ed euro 49.108,38 per interessi;
di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
per quanto riguarda i motivi aggiunti
per l’annullamento
dell’atto di intimazione di pagamento n. 105 2021 90000216 32/000 Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Sondrio;
dell'atto di pignoramento Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Sondrio dei crediti verso terzi (art. 72-bis DPR n. 602/1973), codice identificativo del fascicolo 105/202/155, Codice Identificativo della Procedura 10584202100000001001;
della comunicazione Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Sondrio preventiva di iscrizione ipotecaria Documento n. 1057620210000000100 Fascicolo 2021/156 con il medesimo dettaglio delle somme;
nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di EA Agenzia per Le Erogazioni in Agricoltura e di ER Agenzia delle Entrate Riscossione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 29 maggio 2025 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società agricola ricorrente, operante nel settore lattiero, con il ricorso introduttivo in epigrafe – notificato in data 17 maggio 2021 e depositato il 25 maggio successivo a seguito di sentenza declinatoria della giurisdizione del Tribunale di Sondrio n. 45 del 16 febbraio 2021 – ha impugnato la cartella di pagamento n. 30020180000012331 / 000 per l’importo di euro 1.112.073,69 emessa dall’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – EA, dichiaratamente notificatale in data 11 dicembre 2018.
Trattasi della cartella di pagamento avente ad oggetto il ruolo n. 2018/000003, relativo alle seguenti partite:
Partita n. 2005001000165357001NO2006092913299181631720060929, per il prelievo latte sulle consegne dell’anno 2005, tramite la Lombarda Soc. Coop. a r.l., di cui alla racc. 132991816317 del 29.06.2006 per euro 432.662,70, dei quali euro 317.201,49 per sorte capitale ed euro 115.452,21 per interessi;
Partita n. 2006001000165358001NO2007071913359279361020070719, per il prelievo latte sulle consegne dell’anno 2006, tramite la Lombarda Soc. Coop. a r.l., di cui alla racc. 133592793610 del 19.07.20076 per euro 362.151,90, dei quali euro 291.810,59 per sorte capitale ed euro 70.342,31 per interessi;
Partita 20070010001653590001NO200807311363565923968220080731, per il prelievo latte sulle consegne dell’anno 2007, tramite la Lombarda Soc. Coop. a r.l., di cui alla racc. 135659239682 del 31.07.2008 per euro 317.253,21, dei quali euro 268.144,83 per sorte capitale ed euro 49.108,38 per interessi.
Il credito si fonda sul ritenuto superamento, da parte della ricorrente stessa, delle quote di produzione del latte ad essa assegnate (c.d. regime delle “quote latte”) relativo alle campagne lattiere degli anni 2005, 2006 e 2007.
2. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 13 dicembre 2021 e depositato il successivo 20 dicembre, la società ha poi impugnato l’atto di intimazione di pagamento n. 105 2021 90000216 32/000 dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, ER per la Provincia di Sondrio. Trattasi dell’intimazione di pagamento relativa alla medesima cartella n. 30020180000012331 di EA impugnata con il ricorso introduttivo. Ha poi impugnato anche l’atto di pignoramento di crediti presso terzi di ER e la comunicazione di ER di iscrizione ipotecaria (Documento n. 1057620210000000100 Fascicolo 2021/156) relativa alle medesime somme.
3. Previa regolarizzazione della notifica, si sono costituite in giudizio sia ER sia EA, insistendo per la reiezione del complessivo gravame.
Con lo stesso è stata chiesta anche la sospensione dei provvedimenti impugnati, concessa dal Tar con ordinanza n. 8 del 10 gennaio 2023.
4. I motivi di censura formulati con il ricorso e i motivi aggiunti sono i seguenti:
4.1. La procedura di riscossione esattoriale sarebbe illegittima per violazione dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, per omissione della comunicazione di avvio del procedimento, con conseguente violazione del diritto di difesa (I motivo).
4.2. Il credito vantato da EA sarebbe prescritto, poiché, dopo la notifica delle prime raccomandate indicate in cartella (2005, 2006 e 2007), nessun altro atto sarebbe pervenuto all’azienda ricorrente (II motivo).
4.3. La richiesta di pagamento sarebbe illegittima per violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e segg. della L. n. 241/90 e degli artt. 8- ter , 8- quater e 8- quinquies L. n. 33/2009. In tesi, EA avrebbe provveduto al recupero degli importi dovuti disattendendo la procedura prevista dalla normativa sopracitata, procedendo all’invio della cartella di pagamento senza previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti né preventivo accertamento (III motivo).
4.4. La cartella di pagamento sarebbe illegittima perché non indicherebbe la tipologia e/o il numero dell’avviso di accertamento a cui si riferisce ovvero l’atto di mancata adesione alla rateizzazione o ancora l’atto di decadenza dalla rateizzazione, atti presupposti alla riscossione coattiva (IV motivo).
4.5. La cartella di pagamento sarebbe nulla per mancato accertamento dei presupposti: in tesi, la somma richiesta non sarebbe dovuta in quanto l’azienda avrebbe subito la compensazione con i contributi comunitari PAC (V motivo del ricorso introduttivo e II dei motivi aggiunti).
4.6. La pretesa di EA sarebbe non dovuta, poiché la somma richiesta sarebbe stata determinata in maniera illegittima attraverso l’applicazione delle norme nazionali – ritenute contrastanti con il diritto UE – dettate in materia di ripartizione dell’esubero complessivo del prelievo supplementare (VI motivo).
4.7. I successivi atti di intimazione e iscrizione di ipoteca impugnati con motivi aggiunti sarebbero illegittimi perché la procedura di riscossione coattiva sarebbe stata portata avanti nonostante la ricorrente avesse presentato richiesta di adesione alla rateizzazione ai sensi della Legge n. 44/2012, richiesta che sarebbe stata negata illegittimamente da EA (I motivo aggiunto).
4.8. Infine, gli interessi richiesti nell’intimazione di pagamento non sarebbero dovuti in virtù di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 10 della l.n.119/2003 che avrebbe previsto una sanatoria sugli interessi di tutti i produttori. In subordine, la ricorrente eccepisce la prescrizione degli interessi; in ulteriore subordine, lamenta che EA non avrebbe fornito alcun criterio indicativo delle modalità di calcolo degli interessi (III motivo aggiunto).
5. All’udienza pubblica del 19 marzo 2024, con ordinanza n. 1433 del 14 maggio 2024, il Tar ha ordinato ad EA di « depositare in giudizio un prospetto sintetico nel quale siano indicate con precisione le somme PAC trattenute a titolo di compensazione del debito facente capo alla ricorrente e concernente i prelievi supplementari afferenti alle annualità oggetto del presente giudizio, con specificazione delle date in cui la compensazione è avvenuta e con illustrazione dei calcoli che hanno portato alla determinazione della sua pretesa finale;.9.2022 la causa è stata trattenuta in decisione ». Ciò in ragione della tesi della società ricorrente secondo cui il pagamento delle somme oggetto di giudizio non sarebbe dovuto poiché già corrisposte mediante compensazione degli importi ad essa spettanti a titolo di PAC.
6. In vista della successiva udienza di trattazione di merito, EA ha depositato la relazione illustrativa richiesta in sede istruttoria dal Tar, dichiarando che:
- nel mese di settembre 2012, l’azienda agricola KI è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi dell’azienda agricola di Barri Uidio, cancellata a seguito di morte del titolare;
- per quanto rilevante nella presente sede, la KI è subentrata nei debiti relativi alle campagne 05/06, 06/07 e 07/08, così come risultanti dal Registro Debitori, tenuto conto dei recuperi effettuati sulla campagna 06/07 per € 100.957,61;
- al momento del trasferimento, il debito della KI risultava pari a: € 406.248,59, oltre interessi relativamente alla campagna 05/06; € 291.810,59 oltre interessi relativamente alla campagna 06/07 ed € 268.144,83 oltre interessi relativamente alla campagna 07/08;
- in seguito al perfezionamento della successione della KI nei rapporti giuridici dell’azienda agricola di Barri Uidio, sono stati effettuati ulteriori recuperi a valere sulla campagna 05/06 per un importo totale pari ad € 292.187,52.
Ha argomentato che le argomentazioni di parte ricorrente prendono spunto dall’allegazione di un prospetto nel quale sono indicati recuperi effettuati su debiti non inerenti alle quote latte e « soprattutto, omettendo di riferire che la società ricorrente ha agito nei confronti di Regione Lombardia chiedendo ed ottenendo la restituzione di quanto recuperato ».
7. Sempre in vista della trattazione di merito, la difesa erariale, in data 31.03.2025, con riferimento al prelievo supplementare relativo all’annata 2007/2008, ha depositato la sentenza Tar Lazio n. 18720/2023, confermata dalla sentenza n. 1672/2025 del Consiglio di Stato, con le quali sono state annullate le intimazioni di pagamento relative alle consegne 2007/2008 rese, tra l’altro, nei confronti dell’Azienda Agricola Barri Uidio a cui la KI è succeduta.
Sul punto, nella propria memoria di replica del 07.05.2025, parte ricorrente richiama una memoria di EA depositata in un diverso giudizio ove l’amministrazione, in ottemperanza alla stessa sentenza del Consiglio di Stato, affermava di star procedendo al discarico della cartella di pagamento.
9. All’udienza straordinaria del 29 maggio 2025, il difensore di parte ricorrente ha chiesto il rinvio della trattazione di merito, in considerazione dell’entrata in vigore, in data 1 gennaio 2025, dell’art. 10- ter del d.l. n. 69 del 2023.
La causa è stata infine trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente va affermata la giurisdizione di questo Tribunale.
La norma di riferimento è costituita dall’art133, co. 1, lettera t ), c.p.a. Come evidenziato dal Consiglio di Stato, “ la giurisprudenza interpreta tale disposizione in senso ampio ”, ed ossia “ come rivolta a comprendere nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche i casi di impugnazione del ruolo (cfr. Cons. Stato, sez. III, 10 giugno 2016, n. 2508) e di impugnazione della cartella esattoriale (cfr. Cass. civ., SS.UU., 2018, n. 31370) in quanto controversie aventi ad oggetto la fase dell'attuazione del prelievo supplementare ” (Consiglio di Stato, Sez. V, 19.4.2019, n. 2552; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 aprile 2022, n. 937).
11. Quanto alla richiesta di rinvio formulata all’udienza del 29 maggio 2025, il Collegio evidenzia quanto segue:
- l’art. 10- ter citato prevede che (comma 1) « Al fine di superare il contenzioso relativo al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e di favorire la risoluzione definitiva delle controversie in atto, garantendo altresì l'adeguamento ai relativi obblighi derivanti dal quadro normativo europeo, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un organismo collegiale […]» che ha il « potere di definire in via transattiva, su istanza di parte, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo, le posizioni debitorie pendenti e connesse al prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, relative alle campagne lattiere nei periodi dal 1995/1996 al 2008/2009, iscritte nel Registro nazionale dei debiti di cui all'articolo 8-ter del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 » (comma 2); che l’organismo (comma 4), entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, formula una « proposta transattiva, condizionandone l'efficacia alla rinuncia a tutti i contenziosi inerenti ai debiti oggetto della proposta, pendenti in ogni stato e grado dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, e all'espressa acquiescenza a eventuali sentenze per le quali, alla data della proposta, non sono ancora scaduti i termini di impugnazione »; che (comma 9) « dalla data di presentazione dell'istanza fino al decorso del termine di centoventi giorni di cui al comma 6, sono sospese le procedure di riscossione e di recupero dei debiti per compensazione con gli aiuti dell'Unione europea. In caso di mancata conclusione della transazione, le medesime procedure di riscossione e di recupero sono riattivate a decorrere dalla data di ricezione del verbale di esito negativo della transazione ».
- l’organismo di composizione predetto è stato istituito con D.M. 24 febbraio 2025 n. 84552.
La richiesta rinvio della trattazione della causa non integra i presupposti di eccezionalità richiesti dall’art. 73, co 1- bis , c.p.a., in considerazione del generico riferimento orale del solo difensore alla volontà della parte di proporre l’istanza di cui all’art. 10- ter , senza che la stessa sia stata ancora proposta nonostante l’organismo sia stato nominato alla fine di febbraio 2025, né che sia stata indicata la data di futura proposizione della stessa o documentato alcun impedimento alla presentazione. In proposito, non è condivisibile quanto ritenuto dal Consiglio di Stato (tra le altre, cfr. ordinanza 19 maggio 2025 n. 4256) secondo cui « il nuovo art. 10 ter della l. n. 103/2023 è previsione normativa che si presenta come minus quam perfecta atteso che, da un lato, la concreta possibilità di accedere al meccanismo da essa previsto risulta subordinata all’adozione di atti attuativi allo stato non ancora adottati », poiché il decreto attuativo necessario all’operatività della norma – ossia quello di nomina dell’organismo – è stato invece adottato a febbraio 2025 e nel caso di specie non sono stati allegati né documentati ulteriori impedimenti alla presentazione dell’istanza. La richiesta di rinvio deve essere quindi respinta.
12. Ulteriormente in via preliminare, circa l’attualità dell’interesse con riferimento alla pretesa di pagamento con riferimento al prelievo supplementare relativo all’annata 2007/2008, il Collegio prende atto della produzione documentale della difesa erariale sopra indicata al par. 6 e della dichiarazione della ricorrente circa la procedura di discarico in corso, in ottemperanza alle sentenze predette.
Con riferimento a tale parte della pretesa di pagamento, deve quindi essere dichiarata l’improcedibilità delle domande per sopravvenuto difetto di interesse.
13. Ancora in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni formulate dalla difesa erariale nella memoria difensiva del 1° marzo 2024.
13.1. Viene in particolare eccepita l’inammissibilità del gravame per tardività e ne bis in idem , poiché la medesima pretesa è stata già oggetto di altri giudizi.
Le censure proposte dalla ricorrente sarebbero quindi inammissibili per preclusione derivante dal giudicato esterno e per acquiescenza.
Più in dettaglio, l’Avvocatura dello Stato ha evidenziato quanto segue:
- con riferimento all’imputazione del prelievo supplementare afferente alla campagna lattiero casearia 2005-06, che il TAR Lazio, con il decreto n. 6664/2016, ha dichiarato perento il ricorso proposto all’interessato (opposizione rigettata con ordinanza n. 160-2019);
- con riferimento all’imputazione del prelievo supplementare afferente alla campagna lattiero casearia 2006-2007, che il Tar Lazio con la sentenza n. 3868/2015, ha rigettato il ricorso avverso la campagna 2006-2007 (evidenziando che la decisione è passata in giudicato nei confronti del ricorrente, poiché impugnata solo da altri produttori);
- con riferimento all’imputazione del prelievo supplementare afferente alla campagna lattiero casearia 2007-08, che il Tar Lazio, con il decreto n. 5615/2017, ha dichiarato perento il ricorso relativo alla campagna 2007-08, (opposizione rigettata con ordinanza n. 5048/2018.
13.2. A ciò deve aggiungersi che la medesima cartella di pagamento impugnata con il ricorso introduttivo – e le intimazioni di pagamento di cui ai motivi aggiunti sono meri atti conseguenti alla stessa – è stata impugnata dalla società odierna ricorrente con il ricorso innanzi al Tar Lombardia avente R.G. n. 336/2019, definito con la sentenza n. 2632 del 10 dicembre 2019.
Con la sentenza, il Tar ha, tra gli altri, dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la medesima cartella di pagamento impugnata in questa sede. Avverso la sentenza pende ricorso in appello innanzi al Consiglio di Stato avente R.G. n. 7182/2020.
13.3. Al di là dell’eccezione di inammissibilità espressamente formulata dalla difesa erariale, non sarebbe stato comunque necessario sottoporre specificamente al contraddittorio con la ricorrente l’esistenza di precedenti giudizi, in quanto trattasi di circostanze tutte note alla ricorrente – che ha dato origine ai giudizi – e, anzi, impropriamente taciute nel presente giudizio. Le stesse dovevano invece essere introdotte nel giudizio, al fine di evitare pronunce reiterate sul medesimo oggetto e, in ipotesi, anche divergenti, consentendo poi alla parte di giovarsi di quella di maggior favore.
In ogni caso, alla luce della natura pubblica delle sentenze, le stesse sono conoscibili dal Collegio.
13.4. L’eccezione di inammissibilità è fondata.
Il ricorso introduttivo costituisce infatti la duplicazione del ricorso avente R.G. n. 336/2019, come già evidenziato proposto avverso la medesima cartella e peraltro con motivi identici. Il ricorso introduttivo è quindi inammissibile per ne bis in idem .
Ulteriormente, il ricorso introduttivo è pure inammissibile nei motivi attinenti al merito della pretesa (sopra sintetizzati al par. 4.6) poiché il ricorso avverso la pretesa sostanziale è stato già definito in senso negativo per l’interessato, come eccepito dalla difesa erariale, con conseguente preclusione della riproposizione della medesima doglianza dovuta al giudicato.
14. Nel merito, residuano quindi da esaminare i motivi aggiunti e in particolare la prima e terza censura, poiché la seconda consiste in una riproposizione di una censura del ricorso introduttivo, già dichiarata inammissibile.
14.1. Come anticipato, con i motivi aggiunti vengono impugnati un’intimazione di pagamento e un atto di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Per ottenere il pagamento della somma pretesa e già oggetto della cartella di pagamento, l’EA ha affidato la riscossione all’Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale opera ai sensi delle disposizioni contenute nel d.P.R. n. 602 del 1973.
L’art. 25, primo comma, di tale d.P.R. stabilisce che, una volta ricevuto il ruolo, il concessionario della riscossione invia al debitore una cartella di pagamento (che ai sensi del secondo comma dello stesso articolo deve essere redatta in conformità ad un modello ministeriale), invitandolo a versare quanto dovuto nel termine di sessanta giorni. Scaduto questo termine in assenza di versamento spontaneo, sono dovuti gli interessi di mora previsti dall’art. 30 del d.P.R. n. 602 del 1973 (il cui tasso è stabilito annualmente sempre con decreto ministeriale), e può darsi avvio alla procedura di riscossione coattiva.
L’art. 50, secondo comma, del medesimo d.P.R. n. 602 del 1973 stabilisce poi che, se l’espropriazione non ha inizio entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l’espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso contenente l’intimazione ad adempiere entro cinque giorni. Il terzo comma del medesimo articolo precisa inoltre che anche il suddetto avviso deve essere redatto in conformità ad un modello approvato con decreto ministeriale.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’intimazione di pagamento, di cui al citato art. 50, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973, può essere impugnata solo per vizi propri, dovendo i vizi che riguardano tematiche afferenti alla determinazione sostanziale del debito, e non già ad irregolarità proprie della fase esecutiva di competenza del soggetto esattore, dedursi mediante tempestiva impugnazione degli atti prodromici (cfr., fra le tante, Cass. civ., sez. V, 10 aprile 2013, n. 8704; id., sez. VI, ord. n. 3743 del 2020; Consiglio di Stato, sez. III, 17 maggio 2022, n. 3910; T.A.R. Piemonte, sez. II, 26 gennaio 2024, n. 84; T.A.R. Lombardia Milano, sez. II, 19 luglio 2023, n. 1901).
In materia di quote latte, la giurisprudenza ha altresì avuto modo di chiarire che anche i vizi che denunciano il contrasto della pretesa con il diritto comunitario debbono essere fatti valere mediante una tempestiva impugnazione dei provvedimenti che fondano la pretesa stessa. La definitività del prelievo, conseguente alla impossibilità di contestare in sede giurisdizionale gli atti presupposti all’intimazione di pagamento, preclude quindi anche la facoltà di avvalersi delle sentenze della Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019, causa C-348/2018, 11 settembre 2019 in causa C-46/18 e 13 gennaio 2022, causa C-377/2019, che hanno dichiarato il contrasto della normativa italiana riguardante la riassegnazione dei quantitativi inutilizzati e il rimborso del prelievo in eccesso per i produttori non in regola con l’obbligo di versamento mensile del prelievo con la normativa comunitaria (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 9 febbraio 2024, n.1316; id. sent. n. 3910 del 2022 cit.). Del resto, anche la Corte di Giustizia UE ha più volte affermato che – per assicurare la stabilità del diritto e dei rapporti giuridici – non è possibile rimettere in discussione i provvedimenti amministrativi dopo la scadenza dei termini previsti per la loro impugnazione, nemmeno per assicurarne la corrispondenza al diritto comunitario (cfr. Corte giustizia UE sez. VI, 16 luglio 2020, n. 424).
Identiche regole valgono per gli atti di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria i quali, secondo la giurisprudenza, possono essere sì impugnati, ma solo per vizi propri (cfr. Cassazione civile, sez. VI, 22 luglio 2019, n.19699; Consiglio di Stato, sez. III, 16 novembre 2021, n. 7630).
14.2. A quanto sopra consegue quindi l’inammissibilità del secondo motivo aggiunto, costituente riproposizione di una censura del ricorso introduttivo ed avente ad oggetto la legittimità della pretesa sostanziale.
15. Con il primo motivo aggiunto (sintetizzato al par. 4.7) parte ricorrente deduce l’illegittima prosecuzione della procedura coattiva nonostante la presentazione di una richiesta di adesione alla rateizzazione ai sensi della Legge n. 44/2012, richiesta che sarebbe stata negata illegittimamente da EA.
Il motivo è infondato in fatto.
In punto di fatto, la difesa erariale conferma che effettivamente KI aveva presentato una richiesta di rateizzazione a seguito della notifica dell’intimazione di pagamento del giugno 2013 (all. 12). Tuttavia, la procedura non veniva perfezionata dal produttore, che non completava gli adempimenti necessari alla reateizzazione. A ciò consegue l’infondatezza del motivo.
16. Infine, è infondato e ai limiti dell’inammissibilità per genericità anche il terzo motivo aggiunto, già sintetizzato al par. 4.8.
Da un lato, la tesi della non debenza degli interessi richiesti nell’intimazione di pagamento in virtù della necessità di una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 10 della l.n.119/2003 non è argomentata e priva di alcun riscontro.
Dall’altro lato, il fatto stesso dell’intervenuta presentazione di una richiesta di rateizzazione costituisce un riconoscimento del debito e un atto interruttivo della prescrizione (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato n. 10788/2023), con conseguente infondatezza anche di tale profilo di ricorso.
17. Conclusivamente, il ricorso e i motivi aggiunti sono in parte inammissibili, in parte improcedibili, in parte infondati nei termini sopra precisati.
18. Le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in ragione della peculiarità della fattispecie e della complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- dichiara il ricorso e i motivi aggiunti in parte improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse quanto al pagamento preteso con riferimento al prelievo supplementare relativo all’annata 2007/2008;
- dichiara inammissibile per il resto il ricorso introduttivo;
- dichiara inammissibile il secondo dei motivi aggiunti e la domanda di annullamento della comunicazione Agenzia delle Entrate-Riscossione Agenzia della riscossione per la Provincia di Sondrio preventiva di iscrizione ipotecaria (Documento n. 1057620210000000100 Fascicolo 2021/156);
- respinge per il resto i motivi aggiunti;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente
Laura Patelli, Primo Referendario, Estensore
Luca Iera, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Patelli | Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO