Articolo 2 della Legge 23 febbraio 1968, n. 124
Articolo 1Articolo 3
Versione
24 marzo 1968
Art. 2.
Sono eseguiti a carico e a cura dello Stato:
a) il consolidamento del centro abitato, comprese le prospezioni geologiche e geotecniche;
b) il consolidamento ed il restauro del Palazzo Ducale e di altri immobili, di proprieta' demaniale o di enti pubblici e morali, aventi carattere artistico e storico;
c) il ripristino e la costruzione di fognature;
d) la sistemazione di strade di accesso al centro storico;
e) la costruzione di strade di interesse turistico.
Entrata in vigore il 24 marzo 1968