Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 31/03/2026, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00826/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00675/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 675 del 2024, proposto da -OMISSIS- ed -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Davide Salvatore Ancona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Gela, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'Ordinanza Dirigenziale del Comune di Gela, quale ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art.31, comma 4 bis del D.P.R. n. 380/2001.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. CA RD e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto, il sigg.ri -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno chiesto l’annullamento dell’ingiunzione al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria -OMISSIS- emessa dal Comune di Gela ex art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001.
In fatto i ricorrenti deducono di aver ricevuto l’ordinanza dirigenziale n.-OMISSIS- con la quale veniva loro ordinato la demolizione e messa in pristino dei seguenti manufatti edilizi realizzati abusivamente:
a) realizzazione nell’area esterna posta al piano terra dell’unità residenziale principale, di un “Vano Cucina”, della superficie di mq 18,18 ed una volumetria di mc 63,63 e di un “Vano Ripostiglio” della superficie di mq 3,52 ed una volumetria di mc 12,32;
b) realizzazione, al secondo piano del lastrico solare, di un manufatto edilizio, della superficie di mq 130 circa ed una volumetria di mc 455 circa.
Con verbale emesso in data 22 ottobre 2020 veniva accertata l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione citata.
Seguiva il provvedimento in questa sede gravato, emesso ai sensi dell’art. 31, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001, che i ricorrenti ritengono illegittimo per violazione e falsa applicazione dell’art.31, comma 4-bis, del D.P.R. n.380 del 2001, eccesso di potere, illogicità e travisamento dei fatti nonché per violazione del principio di ragionevolezza.
Nella specie, con un unico mezzo, i ricorrenti evidenziano dapprima che l’accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, ex art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001, sarebbe normativamente configurato alla stregua di un atto ad efficacia meramente dichiarativa, che si limiterebbe a formalizzare l'effetto istantaneo dell’acquisizione gratuita del bene al patrimonio comunale, già verificatasi alla scadenza del termine assegnato con l'ingiunzione stessa (90 giorni). Pertanto, la scadenza del termine per ottemperare determinerebbe in modo istantaneo il trasferimento al patrimonio comunale indisponibile del manufatto e la conseguente perdita della disponibilità dell’area interessata da parte del privato.
L'obbligo di demolire il proprio manufatto entro il termine fissato dall’Amministrazione dopo la scadenza di tale termine verrebbe quindi meno (non potendo più il responsabile demolire un bene che non è più suo) e sarebbe sostituito ex lege dall’obbligo di rimborsare all’Amministrazione tutte le spese che essa poi sostenga per demolire il bene abusivo.
Pertanto, la privazione della disponibilità dell’area allo scadere del termine di 90 giorni farebbe sorgere anche il divieto per il destinatario inadempiente di manomettere o demolire il manufatto abusivo stante, altresì, la possibilità, in astratto, che il Comune, sussistendo un interesse pubblico, si determini non per la demolizione, ma per l’acquisizione definitiva ai sensi del comma 5 dell’art. 31 del D.P.R. n. 380 del 2001.
Ciò posto, ai fini della legittima irrogazione della sanzione pecuniaria de qua occorrerebbe, a loro dire, che l’inadempimento all’ordine di demolizione si fosse verificato dopo l’entrata in vigore del comma 4-bis dell’art. 31 del D.P.R. 380 del 2001 (comma inserito dall'articolo 17, comma 1, lettera q-bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164), diversamente da quanto accaduto nella fattispecie. Pertanto, l’irrogazione della sanzione pecuniaria di cui al comma 4-bis violerebbe il divieto di irretroattività dell’applicazione di una sanzione ad una fattispecie omissiva istantanea maturata prima della sua introduzione legislativa, in violazione di quanto statuito dall’art. 25 Costituzione, dall’art. 1 della legge n. 689/1981 e dall’art. 11 delle disp. prel. del c.c.
Pur se ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio il Comune di Gela.
All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026, la causa è stata posta in decisione.
Il ricorso è infondato.
Il Collegio intende dare seguito all’indirizzo pretorio, già fatto proprio in precedenti analoghi, secondo cui: “l’art. 3 comma 4 bis, del d.P.R. 380/2001, inserito dall'articolo 17, comma - lettera q-bis), del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla Legge 11 novembre 2014 n. 164, stabilisce che “L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro …”; dunque, anche in questo caso, l'illecito sanzionato dalla norma è costituito dall'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, che ha inizio con l'emanazione dell'ordinanza di demolizione e rimane permanente nel tempo fino a quando l'interessato, ovvero l'autorità amministrativa in danno, non provvedano al ripristino dello stato dei luoghi. L'inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, quindi, ha carattere di illecito permanente che persiste fino alla demolizione dei manufatti abusivi, e ciò vale (va), anteriormente alla l.r. sic. n.16 del 2016, anche con riferimento alla regione Siciliana, atteso che “il rinvio dinamico disposto dalla legge regionale siciliana n. 37 del 1985 all’art. 7 della l. n. 47 del 1985 riguarda tutte le modificazioni apportate in sede statale al predetto art. 7, comprese quelle di riscrittura formale dello stesso contenute nel d.P.R. n. 380 del 2001 e, segnatamente, nell’art. 31 (peraltro, come detto, recentemente modificato)” (TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 13 febbraio 2015, n. 444).
In altre parole, la norma contenuta nell'art. 31, comma 4 bis, d.P.R. n. 380/2001, è finalizzata a sanzionare la mancata rimozione dell'abuso; il presupposto della medesima, infatti, è rappresentato dalla constatata inottemperanza all'ordine di demolizione, e non la sua realizzazione, trattandosi di misura avente natura indirettamente ripristinatoria e, perciò, diretta a indurre i soggetti che, pure potrebbero non avere responsabilità nella realizzazione dell'abuso, a rimuovere lo stesso, laddove ne abbiano la possibilità materiale e giuridica. Ne discende che la mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione, nel vigore della menzionata disposizione normativa, impone, a fronte della permanenza dell'illecito, l'applicazione della sanzione pecuniaria in parola, senza che ciò implichi violazione del principio di legalità e di irretroattività delle sanzioni amministrative (TAR Palermo, II, 26 aprile 2023, n. 1409).
Nel concreto caso di specie, l’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- del 19 ottobre 2015 e l’accertamento di relativa inottemperanza del 30 novembre 2017, sono intervenuti ben oltre il termine di 90 giorni a decorrere dal 12 novembre 2014, data di entrata in vigore della L. n. 164/2014 che ha introdotto il comma 4-bis dell’art. 31 del T.U. Edilizia, e ciò non consente di ravvisare la dedotta violazione del principio di irretroattività della norma sanzionatoria” (Tar Palermo, sez. IV, sentenza n. 1855 del 31 luglio 2025).
Ciò posto, parte ricorrente condivisibilmente sostiene che la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 31, comma 4‐bis, del D.P.R. n. 380 del 2001 non potrebbe essere irrogata nei confronti di chi – prima dell’entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 – abbia già fatto decorrere inutilmente il termine di 90 giorni e sia risultato inottemperante all’ordine di demolizione, pur se tale inottemperanza sia stata accertata dopo la sua entrata in vigore.
Ma nel caso di specie, invece, l'ordinanza di demolizione n. 286 è stata emessa il 23 aprile 2020, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della legge n. 164 del 2014 (12 novembre 2014). Quindi, l'inottemperanza all'ordine di demolizione si è verificata decorsi novanta giorni dalla notifica dell'ordinanza, quindi nell’anno 2020, quando la norma sanzionatoria era già pienamente vigente.
Dunque, non si pone affatto un problema di irretroattività della disposizione, come paventato dal ricorrente.
Né il trasferimento al patrimonio comunale indisponibile del manufatto determina l’inesigibilità della sanzione pecuniaria de qua , come pure sembra sostenere il ricorrente, il quale avrebbe invece dovuto ottemperare all’ordine di demolizione nei 90 giorni previsti, avendo le due sanzioni (acquisizione gratuita e sanzione pecuniaria) funzione e natura diversa. Infatti, mentre l'acquisizione gratuita è una sanzione di carattere reale che assume il valore di forte deterrente nei confronti di coloro che intendono commettere un abuso, ben consapevoli delle conseguenze in termini di perdita del diritto dominicale alle quali vanno incontro, la sanzione pecuniaria ex articolo 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380 del 2001 ha lo scopo di tenere indenne l'Amministrazione comunale dall'impegno economico derivante dall'abbattimento delle opere abusive. Non a caso, il comma 4-ter del citato articolo 31 introduce un chiaro vincolo di destinazione, stabilendo che “i proventi delle sanzioni di cui al comma 4 bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico”.
Il ricorso deve quindi essere respinto mentre nulla deve disporsi in ordine alle spese di giudizio stante la mancata costituzione in giudizio del comune di Gela.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO RU, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere
CA RD, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA RD | CO RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.