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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3760 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza n° 761/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 25.05.2020 e non notificata, iscritto al n. 4039/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente,
TRA
in persona del Legale rappresentante con sede legale in 20121 Milano alla Via San Parte_1
Prospero n° 4 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Raia (C.F.: P.IVA_1
. C.F._1
Appellante
CONTRO
, in persona del Direttore Generale p.t., con sede legale in Torre del Greco (NA) alla CP_1
Via Marconi n° 66, (C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. P.IVA_2
Eduardo Martucci (C.F.: ) e dall'Avv. Biagio Cozzolino (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata, la società quale cessionaria del centro centro Controparte_2 CP_3 accreditato per le prestazioni di radioterapia, richiedeva il pagamento di € 225.394,00 a carico dell' a titolo di interessi moratori, ex D.Lgs. 231/2002, maturati sulla fattura n. 2/01 CP_1 del 15-1-2008 emessa a seguito di adeguamenti tariffari relativi a prestazioni rese in favore agli
1 Cont assistiti del servizio sanitario nazionale negli anni 1998- 2005 adducendo che l' veva corrisposto solo in data 28/07/2014 il saldo di detta fattura pari ad euro 758.690,15.
Il Tribunale adito, con provvedimento del 27.12.2016, accoglieva il ricorso e concedeva il decreto ingiuntivo n° 1922/2016.
L' proponeva opposizione avverso il suddetto decreto eccependo l'avvenuta CP_1 prescrizione ex art. 2948 c.c. e l'insussistenza del credito vantato non essendo applicabile al caso di specie la disciplina di cui al decreto legislativo 231/2002 ai fini della determinazione degli interessi dovuti.
Non concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito di Parte_1 Controparte_2 aderendo alle difese spiegate dall'opposta ed instando per il rigetto dell'opposizione perché inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima e infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n° 761/2020 pubblicata il 25.5.2020 il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva integralmente l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Il giudice di prime cure motivava la decisione sulla mancanza di prova della fonte negoziale relativa alle prestazioni sanitarie rese negli anni 1998/2005 dalle quali derivava l'adeguamento tariffario oggetto della fattura n. 2/01 del 15.01.2008. In particolare, il Tribunale riteneva che i contratti prodotti dall'opposta non fossero pertinenti alla domanda avanzata con il giudizio monitorio perché relativi alle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2008; sottolineava altresì la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con la pubblica amministrazione e riteneva inapplicabile la disciplina del D.Lgs. 231/2002 ai contratti sottoscritti anteriormente all'8 agosto 2002.
In particolare, così provvedeva: A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
n. 1922/2016 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata.
B) Condanna e in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, che CP_4 Parte_1 liquida in € 8.500,00 per compensi professionali ed € 406,50 per spese, oltre spese generali, IVA e
CA.
Avverso tale sentenza, la ha proposto appello, articolando i seguenti motivi con Parte_2 cui lamentava, in sintesi per quanto è d'interesse in questa sede, che:
- il giudice di primo grado, non aveva correttamente individuato e applicato le norme regolatrici del giudizio sottoposto alla sua attenzione ed aveva proceduto ad una valutazione contraddittoria del processo e soprattutto della fase istruttoria. Pertanto, contraddicendo la precedente concessione del decreto ingiuntivo, basata sulla documentazione prodotta nella fase monitoria, aveva errato nel ritenere non provata la fonte negoziale;
2 -la sentenza oggetto di impugnazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c, era carente della motivazione che aveva indotto il giudice di prime cure ad accogliere l'opposizione; la stessa altresì presentava l'omessa disamina delle eccezioni di prescrizione e delle argomentazioni relative all'applicabilità del D.Lgs. 231/2002 e al regime di accreditamento.
Ha concluso, pertanto, chiedendo “1) Nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare totalmente la sentenza n° 761/2020, resa dal Tribunale di Torre Annunziata…;
2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione fondata su prova scritta, condannare l' , in persona del Commissario Straordinario Parte_3 pro tempore, al pagamento, in favore della Società cessionaria della somma totale di € Parte_1
225.394,00, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere.
3) Condannare l'odierna appellata, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario.
4) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in CP_1 fatto e diritto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 25.02.2025, è comparso il procuratore dell'appellante che ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La decisione del Tribunale di Torre Annunziata si fonda sulla mancanza di prova scritta del contratto relativo alle prestazioni sanitarie erogate negli anni 1998-2005 oggetto di adeguamento tariffario il cui ritardato pagamento avrebbe determinato il maturarsi degli interessi posti a fondamento del giudizio monitorio e la conseguente irrilevanza dei contratti relativi al 2008 prodotti dalla parte ricorrente.
Il Giudice di prime cure ha inoltre ritenuto inapplicabile il D.Lgs. 231/2002 ai contratti stipulati prima dell'8 agosto 2002.
3 L'appellante ha contestato l'erroneità della decisione del giudice di prime cure che aveva ritenuto che non vi fosse prova di un accordo contrattuale tra le parti, in quanto era stato emesso un decreto ingiuntivo fondato sulla documentazione depositata in sede monitoria;
ha affermato di aver provveduto a depositare tutta la documentazione necessaria, compresi i contratti tra e la CP_3
ASL NA3, ed ha contestato il mancato riconoscimento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 Cont pur in presenza di una fattura, la n. 2/01 del 15.1.2008 che la non aveva contestato ma aveva pagato in ritardo;
ha dedotto, inoltre, che la ASL NA3 non aveva eccepito né documentato fatti estintivi o modificativi della pretesa limitandosi ad opporre l'inapplicabilità degli interessi moratori e la prescrizione del diritto ad agire.
Le doglianze dell'appellante sono infondate.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la mancata contestazione di un fatto (il debito) non Cont sana la nullità di un contratto per difetto di forma ad substantiam; è irrilevante che l' abbia o meno eccepito il mancato deposito del contratto essendo quest'ultimo un elemento costitutivo del diritto di credito vantato la cui esistenza, secondo il principio dettato dall'art. 2697 c.c., era onere dell'opposta, attrice in senso sostanziale, provare documentalmente a prescindere dalla sua mancata contestazione da parte dell'opponente.
Altresì, trattandosi di un contratto con una pubblica amministrazione da stipularsi necessariamente in forma scritta, la mancanza di tale forma poteva e doveva essere rilevata d'ufficio dal Giudice di prime cure.
In conformità ai principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui i contratti in questione hanno la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità (in tal senso, cfr., ex multis, Cass. 59/2001; Cass.
19638/2005; Cass. 8950/2006; Cass. 22994/2015; Cass.8244/2019), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt.
2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni.
In giurisprudenza è dunque ormai da tempo pacifico che, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la struttura sanitaria privata che abbia erogato prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ha il diritto di ottenerne la remunerazione a carico della finanza pubblica soltanto qualora sia accreditata ai fini dell'erogazione di tali prestazioni e abbia stipulato un contratto che stabilisca il volume massimo delle prestazioni da essa erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, «dovendosi …. escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i
4 contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta» (così, ad es., Cass. 7019/2020
e 12932/2014 e, nello stesso senso, App. Napoli 3584/2011).
Tale assunto impone di escludere che la prova dell'esistenza del contratto e del suo contenuto possa essere data per presunzioni o per la confessione della parte contro interessata oppure che tale prova possa ritenersi superflua in applicazione del cd. principio di non contestazione (cfr. Cass.
25999/2018). Questi stessi principi devono, per coerenza sistematica, senza dubbio essere estesi ai rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento provvisorio o transitorio (cfr. Cass. 17588/2018 e App. Napoli 3584/2011).
Nel caso scrutinato, dall'esame degli atti emerge che il credito vantato dalla riguarda Parte_1 interessi maturati per ritardato pagamento degli adeguamenti tariffari afferenti a prestazioni sanitarie erogate nel periodo 1998-2005. A fondamento della richiesta monitoria l'appellante ha prodotto solo i contratti stipulati per l'anno 2008 che naturalmente non riguardano le prestazioni rese nel periodo cui si riferisce il giudizio de quo. Pertanto, non può considerarsi assolto l'onere gravante sul creditore di fornire la prova della fonte negoziale dell'obbligo ascritto all'opponente. I contratti relativi agli anni
1998-2005 non risultano allegati nemmeno alla produzione di primo grado dell'asserito creditore;
deve concludersi, quindi, che gli stessi non sono stati acquisiti al processo.
Da quanto innanzi esposto consegue che anche l'eccezione di parte appellante secondo cui per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore del servizio sanitario nazionale è necessario solo l'accreditamento istituzionale risulta assorbita dal principio ormai consolidato della imprescindibilità Cont del contratto nei rapporti tra centri accreditati e
Priva di pregio è altresì l'eccezione della secondo cui oggetto della pretesa creditoria non Parte_1
è il corrispettivo delle prestazioni effettuate ma gli interessi per ritardo nel pagamento degli adeguamenti tariffari maturati rispetto ad esse.
Va osservato, infatti, che l'interesse è una prestazione accessoria che intanto sussiste perché connessa e derivante da quella principale.
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell' appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nei confronti della parte costituita da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 in Euro 12.000,00 (€ 2600,00 per la fase di studio, € 1900,00 per la fase introduttiva, € 3500,00 per la fase istruttoria, € 4000,00 per la fase decisoria).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/2002, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
5
P.Q.M
.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 761/2020, pubblicata il 25.5.2020, proposto dalla con citazione Parte_2 notificata all' il 9.11.2020: Parte_3
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di € 12.000,00 per compenso professionale ed € 1800,00 per spese generali di rappresentanza e difesa,
c) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dallo stesso proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Dott.ssa Caterina Molfino
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Caterina Molfino Presidente
Dott. Paolo Celentano Consigliere
Dott. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA nel processo civile d'appello avverso la sentenza n° 761/2020 emessa dal Tribunale di Torre Annunziata pubblicata in data 25.05.2020 e non notificata, iscritto al n. 4039/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente,
TRA
in persona del Legale rappresentante con sede legale in 20121 Milano alla Via San Parte_1
Prospero n° 4 (C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Raia (C.F.: P.IVA_1
. C.F._1
Appellante
CONTRO
, in persona del Direttore Generale p.t., con sede legale in Torre del Greco (NA) alla CP_1
Via Marconi n° 66, (C.F. ), rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dall'Avv. P.IVA_2
Eduardo Martucci (C.F.: ) e dall'Avv. Biagio Cozzolino (C.F.: C.F._2
) C.F._3
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo ex art. 633 c.p.c., depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata, la società quale cessionaria del centro centro Controparte_2 CP_3 accreditato per le prestazioni di radioterapia, richiedeva il pagamento di € 225.394,00 a carico dell' a titolo di interessi moratori, ex D.Lgs. 231/2002, maturati sulla fattura n. 2/01 CP_1 del 15-1-2008 emessa a seguito di adeguamenti tariffari relativi a prestazioni rese in favore agli
1 Cont assistiti del servizio sanitario nazionale negli anni 1998- 2005 adducendo che l' veva corrisposto solo in data 28/07/2014 il saldo di detta fattura pari ad euro 758.690,15.
Il Tribunale adito, con provvedimento del 27.12.2016, accoglieva il ricorso e concedeva il decreto ingiuntivo n° 1922/2016.
L' proponeva opposizione avverso il suddetto decreto eccependo l'avvenuta CP_1 prescrizione ex art. 2948 c.c. e l'insussistenza del credito vantato non essendo applicabile al caso di specie la disciplina di cui al decreto legislativo 231/2002 ai fini della determinazione degli interessi dovuti.
Non concessa la provvisoria esecutorietà del decreto opposto, assegnati alle parti i termini ex art. 183, co. VI c.p.c., si costituiva in giudizio quale cessionaria del credito di Parte_1 Controparte_2 aderendo alle difese spiegate dall'opposta ed instando per il rigetto dell'opposizione perché inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima e infondata in fatto e in diritto.
Con sentenza n° 761/2020 pubblicata il 25.5.2020 il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva integralmente l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.
Il giudice di prime cure motivava la decisione sulla mancanza di prova della fonte negoziale relativa alle prestazioni sanitarie rese negli anni 1998/2005 dalle quali derivava l'adeguamento tariffario oggetto della fattura n. 2/01 del 15.01.2008. In particolare, il Tribunale riteneva che i contratti prodotti dall'opposta non fossero pertinenti alla domanda avanzata con il giudizio monitorio perché relativi alle prestazioni sanitarie erogate nell'anno 2008; sottolineava altresì la necessità della forma scritta ad substantiam per i contratti stipulati con la pubblica amministrazione e riteneva inapplicabile la disciplina del D.Lgs. 231/2002 ai contratti sottoscritti anteriormente all'8 agosto 2002.
In particolare, così provvedeva: A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo
n. 1922/2016 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata.
B) Condanna e in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite, che CP_4 Parte_1 liquida in € 8.500,00 per compensi professionali ed € 406,50 per spese, oltre spese generali, IVA e
CA.
Avverso tale sentenza, la ha proposto appello, articolando i seguenti motivi con Parte_2 cui lamentava, in sintesi per quanto è d'interesse in questa sede, che:
- il giudice di primo grado, non aveva correttamente individuato e applicato le norme regolatrici del giudizio sottoposto alla sua attenzione ed aveva proceduto ad una valutazione contraddittoria del processo e soprattutto della fase istruttoria. Pertanto, contraddicendo la precedente concessione del decreto ingiuntivo, basata sulla documentazione prodotta nella fase monitoria, aveva errato nel ritenere non provata la fonte negoziale;
2 -la sentenza oggetto di impugnazione, in violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c, era carente della motivazione che aveva indotto il giudice di prime cure ad accogliere l'opposizione; la stessa altresì presentava l'omessa disamina delle eccezioni di prescrizione e delle argomentazioni relative all'applicabilità del D.Lgs. 231/2002 e al regime di accreditamento.
Ha concluso, pertanto, chiedendo “1) Nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare totalmente la sentenza n° 761/2020, resa dal Tribunale di Torre Annunziata…;
2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione fondata su prova scritta, condannare l' , in persona del Commissario Straordinario Parte_3 pro tempore, al pagamento, in favore della Società cessionaria della somma totale di € Parte_1
225.394,00, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere.
3) Condannare l'odierna appellata, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario.
4) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
L' si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in quanto infondato in CP_1 fatto e diritto con conseguente conferma della sentenza di primo grado.
Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 25.02.2025, è comparso il procuratore dell'appellante che ha precisato le conclusioni, riportandosi ai propri scritti, e la Corte ha riservato la causa in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
La decisione del Tribunale di Torre Annunziata si fonda sulla mancanza di prova scritta del contratto relativo alle prestazioni sanitarie erogate negli anni 1998-2005 oggetto di adeguamento tariffario il cui ritardato pagamento avrebbe determinato il maturarsi degli interessi posti a fondamento del giudizio monitorio e la conseguente irrilevanza dei contratti relativi al 2008 prodotti dalla parte ricorrente.
Il Giudice di prime cure ha inoltre ritenuto inapplicabile il D.Lgs. 231/2002 ai contratti stipulati prima dell'8 agosto 2002.
3 L'appellante ha contestato l'erroneità della decisione del giudice di prime cure che aveva ritenuto che non vi fosse prova di un accordo contrattuale tra le parti, in quanto era stato emesso un decreto ingiuntivo fondato sulla documentazione depositata in sede monitoria;
ha affermato di aver provveduto a depositare tutta la documentazione necessaria, compresi i contratti tra e la CP_3
ASL NA3, ed ha contestato il mancato riconoscimento degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002 Cont pur in presenza di una fattura, la n. 2/01 del 15.1.2008 che la non aveva contestato ma aveva pagato in ritardo;
ha dedotto, inoltre, che la ASL NA3 non aveva eccepito né documentato fatti estintivi o modificativi della pretesa limitandosi ad opporre l'inapplicabilità degli interessi moratori e la prescrizione del diritto ad agire.
Le doglianze dell'appellante sono infondate.
Come correttamente evidenziato dal Tribunale, la mancata contestazione di un fatto (il debito) non Cont sana la nullità di un contratto per difetto di forma ad substantiam; è irrilevante che l' abbia o meno eccepito il mancato deposito del contratto essendo quest'ultimo un elemento costitutivo del diritto di credito vantato la cui esistenza, secondo il principio dettato dall'art. 2697 c.c., era onere dell'opposta, attrice in senso sostanziale, provare documentalmente a prescindere dalla sua mancata contestazione da parte dell'opponente.
Altresì, trattandosi di un contratto con una pubblica amministrazione da stipularsi necessariamente in forma scritta, la mancanza di tale forma poteva e doveva essere rilevata d'ufficio dal Giudice di prime cure.
In conformità ai principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, è ormai consolidato l'orientamento secondo cui i contratti in questione hanno la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità (in tal senso, cfr., ex multis, Cass. 59/2001; Cass.
19638/2005; Cass. 8950/2006; Cass. 22994/2015; Cass.8244/2019), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt.
2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni.
In giurisprudenza è dunque ormai da tempo pacifico che, per effetto di quanto disposto dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, la struttura sanitaria privata che abbia erogato prestazioni sanitarie agli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale ha il diritto di ottenerne la remunerazione a carico della finanza pubblica soltanto qualora sia accreditata ai fini dell'erogazione di tali prestazioni e abbia stipulato un contratto che stabilisca il volume massimo delle prestazioni da essa erogabili, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, «dovendosi …. escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i
4 contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta» (così, ad es., Cass. 7019/2020
e 12932/2014 e, nello stesso senso, App. Napoli 3584/2011).
Tale assunto impone di escludere che la prova dell'esistenza del contratto e del suo contenuto possa essere data per presunzioni o per la confessione della parte contro interessata oppure che tale prova possa ritenersi superflua in applicazione del cd. principio di non contestazione (cfr. Cass.
25999/2018). Questi stessi principi devono, per coerenza sistematica, senza dubbio essere estesi ai rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie private operanti in regime di accreditamento provvisorio o transitorio (cfr. Cass. 17588/2018 e App. Napoli 3584/2011).
Nel caso scrutinato, dall'esame degli atti emerge che il credito vantato dalla riguarda Parte_1 interessi maturati per ritardato pagamento degli adeguamenti tariffari afferenti a prestazioni sanitarie erogate nel periodo 1998-2005. A fondamento della richiesta monitoria l'appellante ha prodotto solo i contratti stipulati per l'anno 2008 che naturalmente non riguardano le prestazioni rese nel periodo cui si riferisce il giudizio de quo. Pertanto, non può considerarsi assolto l'onere gravante sul creditore di fornire la prova della fonte negoziale dell'obbligo ascritto all'opponente. I contratti relativi agli anni
1998-2005 non risultano allegati nemmeno alla produzione di primo grado dell'asserito creditore;
deve concludersi, quindi, che gli stessi non sono stati acquisiti al processo.
Da quanto innanzi esposto consegue che anche l'eccezione di parte appellante secondo cui per l'erogazione di prestazioni sanitarie in favore del servizio sanitario nazionale è necessario solo l'accreditamento istituzionale risulta assorbita dal principio ormai consolidato della imprescindibilità Cont del contratto nei rapporti tra centri accreditati e
Priva di pregio è altresì l'eccezione della secondo cui oggetto della pretesa creditoria non Parte_1
è il corrispettivo delle prestazioni effettuate ma gli interessi per ritardo nel pagamento degli adeguamenti tariffari maturati rispetto ad esse.
Va osservato, infatti, che l'interesse è una prestazione accessoria che intanto sussiste perché connessa e derivante da quella principale.
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell' appellante al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nei confronti della parte costituita da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra 52.001,00 e 260.000,00 in Euro 12.000,00 (€ 2600,00 per la fase di studio, € 1900,00 per la fase introduttiva, € 3500,00 per la fase istruttoria, € 4000,00 per la fase decisoria).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R.
115/2002, in considerazione del rigetto dell'impugnazione.
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P.Q.M
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La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 761/2020, pubblicata il 25.5.2020, proposto dalla con citazione Parte_2 notificata all' il 9.11.2020: Parte_3
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
b) condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di € 12.000,00 per compenso professionale ed € 1800,00 per spese generali di rappresentanza e difesa,
c) dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento da parte della società appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dallo stesso proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 luglio 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina di Martino Dott.ssa Caterina Molfino
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