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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/06/2025, n. 3021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3021 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6479/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6479/2023 promossa da:
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Parte_1
TEMPORE, P. IVA N. , RAPP. E DIFESA DALL'AVV. CARMELO P.IVA_1
PETRONIO
APPELLANTE
contro
, c.f. , rapp. e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Simone L. Bandieramonte,
APPELLATO
pagina 1 di 10 E contro
, CF. , Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_2
giudizio e per chiedere la riforma della Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 24/2023 del 13.02.2023, depositata in cancelleria in data
28.02.2023, emessa dal Giudice di Pace di Biancavilla, per i seguenti motivi: 1)
Violazione dell'art. 112 cpc;
2) violazione dell'art. 101 e 115 cpc.; 3)
omissione delle norme del codice della strada violate e omessa valutazione del concorso di colpa del 4) nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio; 5) CP_1
riforma in merito alla soccombenza per le spese processuali.
Nel giudizio di primo grado il sosteneva che giorno 07.05.2022, verso le CP_1
ore 21.00 circa, a bordo della propria autovettura EL SS X, targata
FJ339NB, mentre percorreva il Viale Arti e Mestieri di Biancavilla (CT), con direzione di marcia verso Santa Maria di Licodia, veniva investito dall'auto
TR, targata DJ288YV, di proprietà del sig. ed Controparte_3
Parte_ assicurata per la rca con l'ass.ne il cui conducente, provenendo dal senso opposto di marcia rispetto all'auto EL SS X, targata FJ339NB,
invadeva la corsia di marcia opposta causando il sinistro per cui è causa.
pagina 2 di 10 A seguito dell'istruttoria svolta davanti l'Ufficio del Giudice di Pace di
Biancavilla, veniva riconosciuta la totale responsabilità del e veniva CP_3
condannata la in solido con il sig. Parte_1 CP_3
, al pagamento in favore del della complessiva somma di €
[...] CP_1
9.425,14, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, oltre ad € 2.090,00 per onorari, € 125,00 per spese, oltre spese generali, IVA, CPA e le spese della
Consulenza Tecnica.
In particolare, l'appellante si lamentava, che il Giudice di prime cure avesse ritenuto mai formulate prima le contestazioni di veridicità del sinistro e ritenuto attendibile il teste escusso in corso di giudizio nonché ammissibile tale testimonianza.
L'appellante, inoltre, contestava la CTU, lamentando che il Giudice di Pace
avesse statuito che “Andando a visionare la perizia, rileva come questa veniva
regolarmente trasmessa all'avv. Petronio ed alle altre parti costituite in data
15.12.2022; che in data 17.12.2022 venivano regolarmente trasmesse le
osservazioni da parte del perito della società di assicurazioni, mentre in data
20.12.2022 l'avv. Petronio scriveva al CTU asserendo di fare proprie le
osservazioni tecniche a firma dell'ing. . Il CTU provvedeva a Persona_1
fornire risposta alle osservazioni sollevate ed in data 10.01.2023 depositava la
relazione presso l'Ufficio del Giudice di Pace. Nessuna nullità può rilevarsi in
pagina 3 di 10 merito, atteso che il difensore ha regolarmente presentato le proprie
osservazioni al consulente, che ha risposto nel rispetto dei termini a lui
assegnati…La valutazione del danno riportato dalla vettura dell'attore viene
stimato tenendo in considerazione la perizia effettuata dal CTU che, nel
ritenere “compatibili i danni rispetto alla dinamica” li ha stimati in €
9.425,14…
PQM
Questo Decidente, accoglie la domanda avanzata dall'attore e
condanna HDI Assicurazioni S.p.A…., in solido con il sig. , Controparte_3
al pagamento in favore del sig. della complessiva somma di € Controparte_1
9.425,14, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e spese di CTU…”.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
Non si costituiva, invece, ed in questa sede se ne dichiara la Controparte_3
contumacia.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato che il sinistro si è verificato così
come narrato in atto di citazione.
Infatti, analizzando le risultanze del giudizio di primo grado, si evince come il sinistro sia avvenuto così come narrato dall'attore, oggi appellato.
pagina 4 di 10 La relazione del consulente tecnico d'ufficio, infatti, è stata precisa ed esaustiva, sia nelle conclusioni peritali sia in risposta ai quesiti formulati dalle parti in giudizio.
Il Giudice di Pace ha correttamente condiviso le risultanze del CTU che,
all'esito della propria ricostruzione e delle osservazioni sollevate dalle parti,
concludeva quantificando il danno in € 9.425,14.
Il CTU ha risposto puntualmente alle osservazioni mosse ed è stato molto rigoroso nell'accertare sia la compatibilità tra i punti d'urto ed i danni riportati dai mezzi coinvolti nel sinistro, sia le modalità di verificazione dell'incidente descritto dalle parti.
Il CTU, infatti, rispondeva che “Si è provveduto a verificare le quote d'urto fra
i veicoli coinvolti tramite sagome riportate in scala;
i danni presenti sul veicolo
EL (di proprietà del sig. ) da urto diretto sono compatibili ed Controparte_1
in quota…i danni presenti sulla EL SS X, tg FS339NB, sono
compatibili per natura, tipologia e quote con la dinamica, dichiarata”.
Privo di pregio, pertanto, il motivo di impugnazione inerente la nullità e incompletezza della relazione peritale.
Il CTU ha precisato in maniera molto esaustiva la compatibilità dei danni e della dinamica affermando nel proprio elaborato che CTU che “il veicolo EL
SS X tg FS339NB presenta danni con andamento antero-posteriore da
pagina 5 di 10 compressione sulla parte anteriore spigolare sinistra che interessano
genericamente il paraurti anteriore, griglia anteriore, rivestimento interno,
proiettore sinistro, parafango anteriore sinistro, modanatura arco passaruota
par. ant. sx. fanalino indicatore di direzione sinistro. Si evidenzia inoltre un
importante danno alle parti meccaniche relativamente alla sospensione
anteriore sinistra, con arretramento della ruota anteriore sinistra, con
andamento antero-posteriore con danneggiamento ai dispositivi di sicurezza
interni all'autovettura meglio descritti analiticamente all'interno del successivo
elaborato di stima”.
Il Giudice di primo grado, inoltre, ha smentito, ben motivando, le contestazioni mosse dalla compagnia assicurativa in merito alla nullità della CTU per non essere stata trasmessa tempestivamente e non aver, di conseguenza, potuto contestarla con le dovute osservazioni, riportando cronologicamente che
“…questa veniva regolarmente trasmessa all'avv. Petronio ed alle altre parti
costituite in data 15.12.2022; che in data 17.12.2022 venivano regolarmente
trasmesse le osservazioni da parte del perito della società di assicurazioni,
mentre in data 20.12.2022 l'avv. Petronio scriveva al CTU asserendo di fare
proprie le osservazioni tecniche a firma dell'ing. ”, Persona_1
smentendo le affermazioni della (comunicazioni rilevabili dal Pt_2
fascicolo d'ufficio di primo grado).
pagina 6 di 10 La dichiarazione testimoniale resa dal , la cui posizione Testimone_1
influirebbe esclusivamente sulla attendibilità (e non sulla ammissibilità) stante il rapporto di parentela con l'attore (oggi appellato), è stata precisa e puntuale e,
di conseguenza, attendibile.
Tale attendibilità è emersa in corso di testimonianza, dove il teste ha riportato in maniera coerente e per nulla contraddittoria la dinamica del sinistro e lo svolgimento dei successivi eventi.
Infatti, il teste ha riferito di aver assistito al sinistro “che si è verificato il
07.05.2022, verso le ore 21,00, nella strada che porta da Biancavilla a Santa
Maria Di Licodia. Ho visto l'auto EL SS che veniva investita da una
TR IC RA che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia rispetto
alla EL ed invadeva la corsia di marcia opposta nella quale procedeva
l'EL… Preciso che l'EL SS veniva danneggiata nella parte
anteriore nella zona della ruota, del faro, parafango ed anche il cofano
risultava un poco sollevato. La TR investiva la EL con la parte anteriore
sinistra. La TR riportava danni nello spigolo anteriore sinistro.”
Nessuna contraddizione è emersa rispetto alla dinamica riportata in citazione e la descrizione dei danni alle autovetture è risultata coerente con quanto accertato dalla CTU.
pagina 7 di 10 Se l'appellante avesse voluto smentire la veridicità del sinistro, come giustamente motivato dal GDP, “avrebbe dovuto sollevare sin da subito dubbi
e perplessità, sottolineando che il sinistro non era veritiero, in quanto l'attore
si era procurato i danni andando a sbattere contro un ostacolo fisso, ma così
non ha fatto”.
Infatti, non emerge dagli atti processuali che siano state poste domande in tal senso da parte della compagnia assicurativa durante l'escussione del teste.
Pertanto, tale motivo di impugnazione va rigettato.
La valutazione delle prove operata dal Giudice di Pace è corretta, in relazione a ciascuno dei punti motivazionali contestati.
Appare, dunque, plausibile la ricostruzione fatta dal Giudice di Pace, il quale ha ritenuto che la dinamica esposta in citazione risulta assistita da prove precise e puntuali e che, pertanto, il sinistro si sia verificato con la dinamica narrata in atto di citazione.
Nessuna violazione del diritto di difesa dell'appellante si ravvisa nello svolgimento del processo di primo grado.
Anche in questo caso il Giudice di prime cure ben motiva le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa in merito al rigetto dell'interrogatorio formale del convenuto . Controparte_2
pagina 8 di 10 Motiva, infatti, il Giudice di Pace, che la “avrebbe voluto chiedere al Pt_2
convenuto contumace, di rispondere in merito a circostanze non riguardanti il
sinistro per cui è causa, ma avvenimenti riguardanti un ipotetico sinistro
riportato dalla vettura dell'attore, dove lo stesso non era parte, sinistro
avvenuto in epoca imprecisata…L'interrogatorio formale è volto a provocare
la confessione di fatti sfavorevoli alla parte a cui è deferito, non è prova
testimoniale e pertanto, non poteva essere ammesso!”.
Appare, pertanto, logico e condivisibile da questo Giudicante, che il Giudice di
Pace abbia accolto la domanda attorea e condannato la alle spese di Pt_2
lite nei confronti del . Controparte_1
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Pt_2
integralmente la sentenza n. 24/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Biancavilla;
pagina 9 di 10 - condanna a rifondere al le spese del presente Pt_2 Controparte_1
procedimento, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Sentenza letta a verbale il 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Elena Anna Codecasa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 SEXIES CPC
nella causa civile iscritta al n. r.g. 6479/2023 promossa da:
, IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO Parte_1
TEMPORE, P. IVA N. , RAPP. E DIFESA DALL'AVV. CARMELO P.IVA_1
PETRONIO
APPELLANTE
contro
, c.f. , rapp. e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
Simone L. Bandieramonte,
APPELLATO
pagina 1 di 10 E contro
, CF. , Controparte_2 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la conveniva in Parte_2
giudizio e per chiedere la riforma della Controparte_1 Controparte_2
sentenza n. 24/2023 del 13.02.2023, depositata in cancelleria in data
28.02.2023, emessa dal Giudice di Pace di Biancavilla, per i seguenti motivi: 1)
Violazione dell'art. 112 cpc;
2) violazione dell'art. 101 e 115 cpc.; 3)
omissione delle norme del codice della strada violate e omessa valutazione del concorso di colpa del 4) nullità della Consulenza Tecnica d'Ufficio; 5) CP_1
riforma in merito alla soccombenza per le spese processuali.
Nel giudizio di primo grado il sosteneva che giorno 07.05.2022, verso le CP_1
ore 21.00 circa, a bordo della propria autovettura EL SS X, targata
FJ339NB, mentre percorreva il Viale Arti e Mestieri di Biancavilla (CT), con direzione di marcia verso Santa Maria di Licodia, veniva investito dall'auto
TR, targata DJ288YV, di proprietà del sig. ed Controparte_3
Parte_ assicurata per la rca con l'ass.ne il cui conducente, provenendo dal senso opposto di marcia rispetto all'auto EL SS X, targata FJ339NB,
invadeva la corsia di marcia opposta causando il sinistro per cui è causa.
pagina 2 di 10 A seguito dell'istruttoria svolta davanti l'Ufficio del Giudice di Pace di
Biancavilla, veniva riconosciuta la totale responsabilità del e veniva CP_3
condannata la in solido con il sig. Parte_1 CP_3
, al pagamento in favore del della complessiva somma di €
[...] CP_1
9.425,14, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo, oltre ad € 2.090,00 per onorari, € 125,00 per spese, oltre spese generali, IVA, CPA e le spese della
Consulenza Tecnica.
In particolare, l'appellante si lamentava, che il Giudice di prime cure avesse ritenuto mai formulate prima le contestazioni di veridicità del sinistro e ritenuto attendibile il teste escusso in corso di giudizio nonché ammissibile tale testimonianza.
L'appellante, inoltre, contestava la CTU, lamentando che il Giudice di Pace
avesse statuito che “Andando a visionare la perizia, rileva come questa veniva
regolarmente trasmessa all'avv. Petronio ed alle altre parti costituite in data
15.12.2022; che in data 17.12.2022 venivano regolarmente trasmesse le
osservazioni da parte del perito della società di assicurazioni, mentre in data
20.12.2022 l'avv. Petronio scriveva al CTU asserendo di fare proprie le
osservazioni tecniche a firma dell'ing. . Il CTU provvedeva a Persona_1
fornire risposta alle osservazioni sollevate ed in data 10.01.2023 depositava la
relazione presso l'Ufficio del Giudice di Pace. Nessuna nullità può rilevarsi in
pagina 3 di 10 merito, atteso che il difensore ha regolarmente presentato le proprie
osservazioni al consulente, che ha risposto nel rispetto dei termini a lui
assegnati…La valutazione del danno riportato dalla vettura dell'attore viene
stimato tenendo in considerazione la perizia effettuata dal CTU che, nel
ritenere “compatibili i danni rispetto alla dinamica” li ha stimati in €
9.425,14…
PQM
Questo Decidente, accoglie la domanda avanzata dall'attore e
condanna HDI Assicurazioni S.p.A…., in solido con il sig. , Controparte_3
al pagamento in favore del sig. della complessiva somma di € Controparte_1
9.425,14, oltre interessi legali dal fatto al soddisfo e spese di CTU…”.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_1
della sentenza impugnata.
Non si costituiva, invece, ed in questa sede se ne dichiara la Controparte_3
contumacia.
Nel merito l'appello è infondato e va rigettato.
Il Giudice di Pace, infatti, ha ben argomentato che il sinistro si è verificato così
come narrato in atto di citazione.
Infatti, analizzando le risultanze del giudizio di primo grado, si evince come il sinistro sia avvenuto così come narrato dall'attore, oggi appellato.
pagina 4 di 10 La relazione del consulente tecnico d'ufficio, infatti, è stata precisa ed esaustiva, sia nelle conclusioni peritali sia in risposta ai quesiti formulati dalle parti in giudizio.
Il Giudice di Pace ha correttamente condiviso le risultanze del CTU che,
all'esito della propria ricostruzione e delle osservazioni sollevate dalle parti,
concludeva quantificando il danno in € 9.425,14.
Il CTU ha risposto puntualmente alle osservazioni mosse ed è stato molto rigoroso nell'accertare sia la compatibilità tra i punti d'urto ed i danni riportati dai mezzi coinvolti nel sinistro, sia le modalità di verificazione dell'incidente descritto dalle parti.
Il CTU, infatti, rispondeva che “Si è provveduto a verificare le quote d'urto fra
i veicoli coinvolti tramite sagome riportate in scala;
i danni presenti sul veicolo
EL (di proprietà del sig. ) da urto diretto sono compatibili ed Controparte_1
in quota…i danni presenti sulla EL SS X, tg FS339NB, sono
compatibili per natura, tipologia e quote con la dinamica, dichiarata”.
Privo di pregio, pertanto, il motivo di impugnazione inerente la nullità e incompletezza della relazione peritale.
Il CTU ha precisato in maniera molto esaustiva la compatibilità dei danni e della dinamica affermando nel proprio elaborato che CTU che “il veicolo EL
SS X tg FS339NB presenta danni con andamento antero-posteriore da
pagina 5 di 10 compressione sulla parte anteriore spigolare sinistra che interessano
genericamente il paraurti anteriore, griglia anteriore, rivestimento interno,
proiettore sinistro, parafango anteriore sinistro, modanatura arco passaruota
par. ant. sx. fanalino indicatore di direzione sinistro. Si evidenzia inoltre un
importante danno alle parti meccaniche relativamente alla sospensione
anteriore sinistra, con arretramento della ruota anteriore sinistra, con
andamento antero-posteriore con danneggiamento ai dispositivi di sicurezza
interni all'autovettura meglio descritti analiticamente all'interno del successivo
elaborato di stima”.
Il Giudice di primo grado, inoltre, ha smentito, ben motivando, le contestazioni mosse dalla compagnia assicurativa in merito alla nullità della CTU per non essere stata trasmessa tempestivamente e non aver, di conseguenza, potuto contestarla con le dovute osservazioni, riportando cronologicamente che
“…questa veniva regolarmente trasmessa all'avv. Petronio ed alle altre parti
costituite in data 15.12.2022; che in data 17.12.2022 venivano regolarmente
trasmesse le osservazioni da parte del perito della società di assicurazioni,
mentre in data 20.12.2022 l'avv. Petronio scriveva al CTU asserendo di fare
proprie le osservazioni tecniche a firma dell'ing. ”, Persona_1
smentendo le affermazioni della (comunicazioni rilevabili dal Pt_2
fascicolo d'ufficio di primo grado).
pagina 6 di 10 La dichiarazione testimoniale resa dal , la cui posizione Testimone_1
influirebbe esclusivamente sulla attendibilità (e non sulla ammissibilità) stante il rapporto di parentela con l'attore (oggi appellato), è stata precisa e puntuale e,
di conseguenza, attendibile.
Tale attendibilità è emersa in corso di testimonianza, dove il teste ha riportato in maniera coerente e per nulla contraddittoria la dinamica del sinistro e lo svolgimento dei successivi eventi.
Infatti, il teste ha riferito di aver assistito al sinistro “che si è verificato il
07.05.2022, verso le ore 21,00, nella strada che porta da Biancavilla a Santa
Maria Di Licodia. Ho visto l'auto EL SS che veniva investita da una
TR IC RA che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia rispetto
alla EL ed invadeva la corsia di marcia opposta nella quale procedeva
l'EL… Preciso che l'EL SS veniva danneggiata nella parte
anteriore nella zona della ruota, del faro, parafango ed anche il cofano
risultava un poco sollevato. La TR investiva la EL con la parte anteriore
sinistra. La TR riportava danni nello spigolo anteriore sinistro.”
Nessuna contraddizione è emersa rispetto alla dinamica riportata in citazione e la descrizione dei danni alle autovetture è risultata coerente con quanto accertato dalla CTU.
pagina 7 di 10 Se l'appellante avesse voluto smentire la veridicità del sinistro, come giustamente motivato dal GDP, “avrebbe dovuto sollevare sin da subito dubbi
e perplessità, sottolineando che il sinistro non era veritiero, in quanto l'attore
si era procurato i danni andando a sbattere contro un ostacolo fisso, ma così
non ha fatto”.
Infatti, non emerge dagli atti processuali che siano state poste domande in tal senso da parte della compagnia assicurativa durante l'escussione del teste.
Pertanto, tale motivo di impugnazione va rigettato.
La valutazione delle prove operata dal Giudice di Pace è corretta, in relazione a ciascuno dei punti motivazionali contestati.
Appare, dunque, plausibile la ricostruzione fatta dal Giudice di Pace, il quale ha ritenuto che la dinamica esposta in citazione risulta assistita da prove precise e puntuali e che, pertanto, il sinistro si sia verificato con la dinamica narrata in atto di citazione.
Nessuna violazione del diritto di difesa dell'appellante si ravvisa nello svolgimento del processo di primo grado.
Anche in questo caso il Giudice di prime cure ben motiva le eccezioni sollevate dalla compagnia assicurativa in merito al rigetto dell'interrogatorio formale del convenuto . Controparte_2
pagina 8 di 10 Motiva, infatti, il Giudice di Pace, che la “avrebbe voluto chiedere al Pt_2
convenuto contumace, di rispondere in merito a circostanze non riguardanti il
sinistro per cui è causa, ma avvenimenti riguardanti un ipotetico sinistro
riportato dalla vettura dell'attore, dove lo stesso non era parte, sinistro
avvenuto in epoca imprecisata…L'interrogatorio formale è volto a provocare
la confessione di fatti sfavorevoli alla parte a cui è deferito, non è prova
testimoniale e pertanto, non poteva essere ammesso!”.
Appare, pertanto, logico e condivisibile da questo Giudicante, che il Giudice di
Pace abbia accolto la domanda attorea e condannato la alle spese di Pt_2
lite nei confronti del . Controparte_1
La parte appellante, secondo soccombenza, va condannata alla refusione delle spese processuali del presente grado di giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe:
- rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma Pt_2
integralmente la sentenza n. 24/2023, emessa dal Giudice di Pace di
Biancavilla;
pagina 9 di 10 - condanna a rifondere al le spese del presente Pt_2 Controparte_1
procedimento, che si liquidano in € 5.077,00 per compensi oltre spese generali, i.v.a., c.p.a. come per legge;
- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, del doppio del contributo unificato.
Sentenza letta a verbale il 09/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Elena Anna Codecasa
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