Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania in composizione collegiale, prima sezione civile, composto dai magistrati:
Dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente Est.
Dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Gennaro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7721/2023 R.G., promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. C.F._1
BATTAGLIA EMANUELA GIOVANNA, giusta procura in atti
- ricorrente -
CONTRO
, nata a [...] il Controparte_1
16/04/1988 (C.F.: ), rappresentata e difesa C.F._2
dall'avv. CONTI DARIO SANTI, giusta procura in atti;
- resistente -
E
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL
TRIBUNALE DI CATANIA;
- interventore ex lege -
Oggetto: Regolamentazione dei rapporti con il figlio nato al di fuori del matrimonio.
1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso ex art. 337 bis e segg. c.c. ha Parte_1
esposto che aveva convissuto more uxorio con
[...]
e che da tale relazione, poi interrotta, è Controparte_1
nato in data [...]. Persona_1
Ha quindi chiesto a questo Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio e di porre a carico del ricorrente un assegno mensile di mantenimento dell'importo di euro 300,00.
Si è costituita chiedendo Controparte_1 di disporre l'affido condiviso alle diverse condizioni indicate nella memoria di costituzione.
Ciò premesso, si dà atto che le parti, all'udienza del 03/10/2023, dichiaravano di avere raggiunto un accordo provvisorio e chiedevano un rinvio per monitorare le relazioni del bambino col padre.
In virtù dell'accordo provvisorio era concordato quanto segue:
“1. il minore sul quale la responsabilità genitoriale sarà Per_1
esercitata dai signori , resterà affidato ad entrambi, Parte_2
con collocamento presso la casa della madre;
2. il padre potrà vederlo e tenerlo se due pomeriggi settimanali feriali, indicativamente individuati nei giorni del martedì e giovedì, dall'uscita di scuola alle ore 19:30, durante il periodo scolastico e dalle ore 10:00 alle ore 20:30, nel periodo estivo;
3. le parti concordano, altresì, che per il mese di ottobre 2023 il padre terrà il figlio un solo fine settimana dalle ore 10:00 del sabato alle ore 19:30 della domenica, pernottamento incluso;
dal mese di novembre 2023, il padre terrà il figlio a settimane alterne dalle ore
10:00 del sabato alle 19:30 della domenica, nel periodo scolastico e fino alle 20:30, nel periodo estivo;
2 4. Il padre terrà, altresì, con sé il minore per le festività natalizie
2023 per quattro giorni consecutivi dalle ore 10:00 del 30.12.2023 alle ore 20:30 del 02.01.2024, dall'anno 2024 il padre lo terrà per sette giorni consecutivi durante le festività natalizie, ad anni alterni, dalle 10:00 del 23 Dicembre alle ore 20:00 del 30 Dicembre o dalle ore 10:00 del 31 Dicembre alle ore 20:00 del 7 Gennaio, mentre nel periodo delle festività pasquali lo terrà per tre giorni consecutivi, ad anni alterni, dalle 20:00 del giovedì santo fino alle 20:00 della domenica di Pasqua ovvero, dalle 20:00 della domenica di Pasqua sino alle 20:00 del mercoledì.
Nel periodo estivo il padre lo terrà con sé per l'anno 2024 per diciassette giorni non consecutivi così ripartiti: 5 nel mese di giugno, sei nel mese di luglio e sei nel mese di Agosto, da concordare entro e non oltre il 15 maggio di ogni anno;
nel 2025 per 20 giorni non consecutivi così ripartiti: 6 giorni a giugno, 7 giorni a luglio e 7 giorni ad agosto;
mentre per gli anni successivi trenta giorni non consecutivi e quindi 10 nel mese di giugno, 10 nel mese di luglio e dieci nel mese di agosto. Entrambi i genitori si obbligano a non far pernottare il minore con nuovi compagni e /o conviventi.
5) che il signor si obbliga a corrispondere alla IG PT [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, l'assegno mensile di contributo CP_1
al mantenimento per il figlio nella misura di Euro 300,00, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese mediche, scolastiche, ludiche e sportive, oltre a quelle che si rendessero necessarie in funzione di un più ampio soddisfacimento delle esigenze del bambino, da concordare preventivamente tra i genitori, sulla base del protocollo del 2018 in uso presso il Tribunale di Catania.
Le parti concordano che l'unico genitore che percepirà integralmente l'assegno unico sarà la IG .”. CP_1
3 All'udienza del 26/03/2025 i procuratori costituiti e le parti personalmente hanno dichiarato di avere raggiunto un accordo definitivo per la regolamentazione dei rapporti col minore.
Hanno chiesto, in particolare, che i rapporti col minore siano regolamentati in conformità all'accordo raggiunto a verbale di udienza del 03/10/2023, con la seguente unica modifica: “il signor si PT
obbliga a corrispondere alla IG , entro il giorno 5 CP_1
(anziché 12, come in origine concordato) di ogni mese, l'assegno mensile di contributo al mantenimento per il figlio”.
Hanno chiesto, pertanto, che la causa sia decisa in conformità e con compensazione delle spese di lite.
Ritiene il Collegio che le pattuizioni concordate tra le parti siano compatibili con le norme inderogabili, regolatrici della famiglia.
Per quanto esposto, va disposto che sia affidato ad Persona_1
entrambi i genitori alle condizioni concordate, in quanto non sono pregiudizievoli per il minore e sono conformi al suo interesse.
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate per come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.
7721/2023 R.G.;
Dispone che sia affidato ad entrambi i genitori alle Persona_1
condizioni di cui in parte motiva;
Compensa integralmente le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 28/03/2025
Il Presidente Est. dott.ssa Sonia Di Gesu
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