TRIB
Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/11/2025, n. 1024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1024 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
n.R.G. 1398/2022
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
AN, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1398/2022 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to Patrizia ZANNINI come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, via Benedetto
Croce n. 10
- ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio FARGIORGIO Controparte_1
come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Itri, via Civita
Farnese n. 71
- resistente
Oggetto: lavoro domestico – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 1° luglio 2022 e ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire Pt_1 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. per il periodo dal 4.8.2008 al 4.7.2019;
− accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù dell'inquadramento contrattuale e dei giorni
e delle ore effettive di lavoro svolte, al pagamento di tutte le differenze retributive maturate nel periodo di cui è causa e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento in Controparte_1
favore della Sig.ra della somma complessiva lorda di euro 33.635,05, di cui euro Parte_1
8.378,80 a titolo di differenze retributive, euro 3.807,36 a titolo di 13ma mensilità, euro
3.807,57 a titolo di ferie non godute, euro 677,45 a titolo di festività non godute, euro 163,80 a titolo di euro 16.280,39 a titolo di straordinari, euro 519,68 a titolo di festività Parte_2
godute, come da conteggi analitici da considerarsi parte integrante del presente ricorso, oltre interessi
e rivalutazione monetaria, o la maggiore o minore risultante provata in corso di causa, e comunque nei limiti di €. 52.000,00;
− condannare la Sig.ra al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_1
presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. La ricorrente espone di avere lavorato alle dipendenze della convenuta presso la sua abitazione in Itri dal 4.8.2008 al 4.7.2019, data del licenziamento verbale, quale collaboratrice domestica generica polifunzionale non convivente, inquadrata nel livello
B del CCNL Lavoro Domestico;
di avere svolto mansioni di cura e pulizia della casa, preparazione dei pasti, lavanderia e stireria;
di avere prestato la propria attività il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, anche durante le festività, escluso il giorno di Natale, effettuando così lavoro supplementare, anche festivo, a fronte delle 25 ore settimanali previste in contratto;
di essere stata retribuita in contanti sempre con il pagamento di euro 7,00 l'ora, comprensive della quota di TFR, della tredicesima mensilità, delle eventuali ore supplementari diurne e delle ferie, indipendentemente dalle risultanze contabili delle buste paga;
di non avere mai percepito la tredicesima mensilità, il pagamento per i giorni di ferie, il pagamento delle ore di lavoro straordinario diurno e di quello diurno festivo né alcuna indennità a titolo di scatti di anzianità; di essere stata licenziata verbalmente senza alcuna motivazione in data 4.7.2019.
3. Tanto premesso, la ricorrente deduce che quanto versatole mensilmente dalla datrice di lavoro non corrisponde a quanto la stessa avrebbe dovuto percepire, così residuando un credito della lavoratrice quantificato nei conteggi allegati in euro 33.635,05.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La convenuta eccepisce che la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata in proprio favore come collaboratrice domestica polifunzionale solo la mattina, dalle ore
8.00 alle ore 13.00, nei tre giorni del martedì, del giovedì e del sabato, mai il pomeriggio e mai nei giorni festivi;
che è stato contrattualizzato un orario di 25 ore settimanali dal lunedì al sabato per venire incontro alle esigenze manifestate dalla ricorrente, facendo affidamento sulle disponibilità economiche della resistente, ad essere
“assicurativamente e previdenzialmente coperta” anche per i giorni in cui lavorava presso altre famiglie itrane;
che la resistente ha accettato in quanto la prestava Pt_1
servizio, il lunedì mattina e il mercoledì, presso familiari della stessa resistente;
che mensilmente sono state corrisposte alla lavoratrice anche le spettanze per le ferie non godute, per le festività godute e non godute, per il trattamento di fine rapporto;
che tra le parti non è stato mai concordato l'importo della retribuzione oraria nella misura di euro 7,00, presupposto erroneamente posto a fondamento dei conteggi di controparte;
che le buste paga, fino al dicembre 2017, sono state sottoscritte dalla non solo Pt_1
per ricevuta, ma anche per quietanza di pagamento degli importi ivi indicati, così determinandosi una presunzione di corrispondenza di tali importi con quelli effettivamente erogati dal datore di lavoro.
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e la prova testimoniale. Al termine dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione dell' 8 ottobre 2025, la causa è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La ricorrente agisce per la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate nel periodo dal 1°gennaio 2015 al 4 luglio 2019 a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili, tredicesima mensilità, compenso per lavoro supplementare, indennità sostitutiva delle ferie e delle festività non godute, retribuzione per le festività godute, Cassa Colf, oltre indennità sostitutiva del preavviso, sul presupposto si avere prestato attività di lavoro subordinato in favore di presso la sua abitazione in Itri dal 4.8.2008 al 4.7.2019, data del Controparte_1
licenziamento orale, quale collaboratrice domestica polifunzionale non convivente inquadrata nel livello B del osservando Persona_1
un orario di lavoro effettivo superiore alle 25 ore contrattuali settimanali, pari a 30 ore settimanali, distribuite su tre giorni (martedì, giovedì e sabato), festività comprese ad eccezione del Natale, con orario di 10 ore giornaliere (dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00).
7. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti. 8. È pacifico tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e comunque riscontrato documentalmente (cfr. lettera di assunzione;
modello C/2 storico;
buste paga;
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro) che ha lavorato Parte_1
dal 4.8.2008 al 4.7.2019 alle dipendenze di presso la sua abitazione Controparte_1
in Itri, Via degli Artigiani 24, come collaboratrice domestica polifunzionale non convivente (mansioni di pulizia e cura della casa, preparazione dei pasti, lavanderia e stireria), con inquadramento nel livello B del CCNL Lavoro Domestico – e Per_1
Domina. È altresì incontestato che il rapporto si è risolto per licenziamento, oggetto di impugnazione in separato giudizio, conclusosi con una conciliazione giudiziale (doc.
10 ric.) che ha avuto ad oggetto, tra l'altro, anche il trattamento di fine rapporto, infatti non richiesto con il presente ricorso.
9. Le circostanze controverse nel presente giudizio, da cui traggono origine le rivendicate differenze retributive, investono gli orari di lavoro della la quale sostiene di avere Pt_1
lavorato oltre le 25 ore previste da contratto, per un totale di 30 ore settimanali, prestando la propria attività non solo la mattina dei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle 8.00 alle 13.00 – circostanza pacifica – ma anche il pomeriggio dalle 15.00 alle
20.00 dei medesimi giorni, anche allorché si trattava di festività, ad esclusione del giorno di Natale. Dall'esame dei conteggi allegati al ricorso (cfr. note in calce agli stessi), inoltre, si evince che gli stessi sono stati elaborati sul presupposto che le parti avessero concordato un compenso orario pari ad euro 7,00, non comprensivo degli scatti di anzianità, circostanza che la resistente nega recisamente nella memoria difensiva.
10. È opportuno prendere le mosse proprio da quest'ultima circostanza, evidenziando in primo luogo la contraddittorietà delle allegazioni sul punto dell'atto introduttivo rispetto al presupposto assunto per l'elaborazione dei conteggi. Nel ricorso la lavoratrice sostiene di essere stata retribuita dalla con la somma di euro 7,00 CP_1
per ogni ora di lavoro prestato, comprensiva della quota di trattamento di fine rapporto, tredicesima mensilità, compenso per le ore di lavoro supplementare prestate
(cap. 8); lo “spettante” dei conteggi è stato invece determinato moltiplicando per il numero delle ore lavorate come indicate nelle buste paga l'importo orario di euro 7,00, incrementato degli scatti di anzianità, ma non comprensivo della tredicesima e del compenso per le ore di lavoro supplementare, che sono stati invece contabilizzati a parte. A prescindere da tale rilievo, l'assunto che le parti avessero pattuito una retribuzione oraria pari a 7,00 euro l'ora non comprensivo di scatti di anzianità, superiore rispetto ai minimi tabellari (cfr. lettera di assunzione e buste paga in atti), è rimasto del tutto privo di riscontro probatorio. Non solo sul punto non è stato articolato un idoneo capitolo di prova, avendo la ricorrente capitolato unicamente la circostanza di avere percepito euro 7,00 l'ora comprensivi della quota di TFR, tredicesima e compenso per il lavoro supplementare (cap. 5 in appendice al ricorso), ma neppure avrebbe potuto ritenersi ammissibile una prova testimoniale sul punto, atteso che, ai sensi dell'art. 2722 c.c., “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea” e ai sensi dell'art. 2723 c.c. “Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali”. Nel contratto di assunzione del 4.8.2008 è indicato un compenso orario pari ad euro 5,07, corrispondente ai minimi retributivi contrattuali all'epoca previsti per le collaboratrici domestiche inquadrate nel livello B e analogamente le buste paga in atti, relative agli anni dal 2015 al 2018, ivi comprese quelle sottoscritte dalla lavoratrice, indicano una retribuzione oraria allineata con i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo applicato. Se a ciò si aggiunge che in ricorso neppure viene esplicitato in termini chiari e temporalmente definiti quando sarebbe intervenuto tra le parti il patto sulla retribuzione oraria derogativo in melius rispetto ai minimi salariali contrattuali documentati dalla lettera di assunzione e dalle buste paga, appare a questo giudice, alla luce delle disposizioni codicistiche citate, inammissibile una prova testimoniale sul punto. 11. Tanto chiarito, se si esaminano le buste paga relative agli anni 2015, 2016 e 2017, risulta agevole riscontrare che le voci relative alla retribuzione mensile, a quella dei giorni festivi e dei giorni di ferie sono state determinate moltiplicando la retribuzione oraria corrispondente al minimo salariale previsto dal contratto collettivo per il numero di ore indicate come lavorate o la retribuzione giornaliera per il numero dei giorni festivi o di ferie. In calce a tutte le buste paga in questione la lavoratrice ha apposto la propria sottoscrizione non solo “per ricevuta”, ma anche per “conferma delle ore lavorate e retribuite e quietanza dell'importo indicato”. Va richiamato in proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sottoscrizione della busta paga con la dicitura “per ricevuta-quietanza” fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta (Cass. civ. n. 27749/2020). La lavoratrice non ha fornito la prova contraria necessaria per vincere la presunzione di corrispondenza dei dati indicati in busta paga alle ore effettivamente lavorate e alla misura della retribuzione effettivamente corrispostale dal datore di lavoro. In particolare, quanto alla misura della retribuzione percepita, in ricorso non vi è capitolazione istruttoria idonea a dimostrare che la lavoratrice ha percepito somme inferiori a quelle riportate in busta paga, quali sono quelle indicate come “percepito” – non si comprende in base a quale criterio – nei conteggi allegati. Analogamente è a dirsi quanto alle ore lavorate: sarebbe stato onere della lavoratrice contestare specificamente le quantità, variabili, di ore indicare nei prospetti paga e capitolare per la prova testimoniale circostanze altrettanto specifiche volte a dimostrare che il dato orario indicato in busta paga in riferimento e determinate mensilità era inferiore a quello reale. Ad ogni buon conto, come si illustrerà nei successivi paragrafi, l'istruttoria testimoniale espletata non ha confermato gli assunti della lavoratrice in merito alle ore di lavoro supplementare prestato e al lavoro nei giorni festivi. Non può che concludersi allora per la insussistenza di differenze retributive con riferimento all'intero periodo coperto dalle buste paga sottoscritte dalla lavoratrice con l'ampia formula di cui si è detto (anni 2015, 2016, 2017). 12. Passando all'esame del periodo successivo (anni 2018 e 2019), le buste paga non recano la sottoscrizione della lavoratrice. Cionondimeno, sono rimasti sforniti di prova o non stati allegati o compiutamente allegati i fatti costitutivi dei titoli retributivi posti a fondamento delle reclamate differenze retributive, ad eccezione del maggior dovuto sulle retribuzioni mensili parametrate sull'orario contrattuale di 25 ore settimanali e della tredicesima mensilità.
13. In merito agli orari di lavoro osservati dalla lavoratrice, i testi di parte ricorrente, che hanno confermato il lavoro anche pomeridiano della appaiono totalmente Pt_1
inattendibili.
14. Il ST ha dichiarato che “la ricorrente andava tutti i giorni della settimana Testimone_1
a lavoro presso la sig.ra . La domenica andava solo quando la resistente la chiamava” Parte_3
e ha poi aggiunto che dopo le 13.00 “tornava a casa, pranzava e ritornava dalla sig.ra
”. La volontà di rendere una deposizione compiacente, come tale non credibile, Pt_3
si evince chiaramente dalla menzione di un orario di lavoro che neppure la ricorrente deduce nell'atto introduttivo. Quest'ultima, infatti, ha allegato di avere lavorato solo tre giorni alla settimana, martedì, giovedì e sabato, mentre il ST ha dichiarato che lavorava addirittura tutti i giorni della settimana, a volte anche la domenica, anche questa circostanza mai dedotta in ricorso. La fonte di conoscenza del ST consiste principalmente nelle dichiarazioni della stessa ricorrente, si tratta dunque essenzialmente di una testimonianza de relato actoris: “Io non sono mai stata a casa della sig.ra
. A volte ci sentissimo al telefono e la ricorrente mi diceva che stava lavorando dalla sig.ra Pt_3
diceva che andava a lavorare dalla resistente…Mi è capitato di sentire per telefono la CP_2
ricorrente verso le 16.00, la chiamavo e lei mi rispondeva che stava lavorando”. La circostanza che il ST “qualche volta” vedesse la ricorrente entrare in casa della signora CP_1
perché si trovava nel negozio di quest'ultima, al piano terra dello stesso stabile o che,
“qualche volta”, dalla palestra di fronte, vedesse la ricorrente affacciata al primo piano dell'abitazione della non prova nulla, stante l'assoluta indeterminatezza dei CP_1
riferimenti temporali, nel contesto di una deposizione essenzialmente basata su deduzioni, su ciò che la ricorrente stessa riferiva, ma non sulla percezione diretta dei fatti da parte del ST.
15. Non appare in alcun modo valorizzabile la deposizione del ST Testimone_2
estremamente scarna, generica, approssimativa e vaga, non fondata su fatti appresi de visu, verosimilmente basata su quanto riferitole dalla stessa ed essenzialmente Pt_1
congetturale: “So che la ricorrente lavorava presso la resistente sia la mattina che il pomeriggio nella stessa giornata, non ricordo però in quali giorni della settimana andasse a lavoro dalla resistente. Io un paio di volte a settimane mantenevo la figlia della ricorrente, quando questa si recava a lavoro presso la resistente”.
16. Il ST ha confermato il lavoro pomeridiano della ricorrente: “La Testimone_3
ricorrente andava a lavorare dalla resistente tre giorni a settimana, martedì, giovedì e sabato. Iniziava la mattina a lavorare alle 8.00 e finiva alle 13.00 o alle 14.00, dipendeva, tornava a casa per pranzo
e nel pomeriggio ritornava dalla sig.ra . Il pomeriggio restava a lavorare fino alle 19.00, CP_1
20.00 massimo. Questo sempre nei tre giorni di cui ho riferito”. La citata dichiarazione non è credibile. In primo luogo, deve rilevarsi che il ST non si trova in una posizione disinteressata rispetto alla vicenda per cui è causa, trattandosi della “compagna convivente del figlio della ricorrente”. In considerazione di tale vicinanza “affettiva” alla ricorrente, la sua deposizione avrebbe necessitato di rigorosi riscontri. Non solo, invece, tali riscontri sono mancati nelle dichiarazioni degli altri testi di parte ricorrente per le ragioni che si sono illustrate sopra, ma tutti i testi di parte resistente hanno concordemente smentito la circostanza addotta dal ST per accreditare la propria versione e presentarla come frutto di conoscenza diretta. La LI ha infatti dichiarato: “Lo so perché la ricorrente mi chiedeva di aiutarla a fare le pulizie nell'abitazione della sig.ra , e andavo anche io, sia a CP_1
casa che nel negozio, andavo spesso, anche due o tre volte a settimana. La resistente aveva consentito alla ricorrente di farsi aiutare da un'altra persona di cui potesse fidarsi, sapeva che io andavo ad aiutarla. Sia io che la ricorrente facevamo le pulizie sia nel negozio che presso l'abitazione. Io andavo in orari variabili, quando mi chiamavano loro. Certe volte mi accompagnava la sig.ra CP_1
, una volta o due è capitato che mi accompagnasse il mio compagno o amici. Poteva capitare
[...] che lavorassi dalle 8.00 alle 13.00. Io e la ricorrente andavamo sempre via insieme…Io venivo chiamata dalla ricorrente. La resistente, quando finivo il lavoro, mi pagava in contanti. Non c'erano giorni particolari per il lavoro nel negozio, poteva capitare sia di mattina che di pomeriggio, a seconda dei lavori da fare. Quando andavamo a pulire nel negozio c'era anche la signora ”. CP_1
17. Nessuno dei testi di parte resistente ha mai visto la LI in casa della sig.ra CP_1
e tutti hanno radicalmente smentito che prestazioni di lavoro domestico fossero mai svolte in orario pomeridiano, adducendo anche (ST ) una motivazione Testimone_4
specifica e circostanziata. Il ST , figlio della resistente, ha dichiarato: “La Tes_4
ricorrente non ha mai lavorato di pomeriggio. La ricorrente in tali giorni veniva accompagnata a lavoro con l'auto da me o da operai del negozio di mia madre o da mia madre stessa. Non è mai venuta a piedi, neppure una volta. La stessa cosa per il ritorno. Non l'abbiamo mai accompagnata a casa il pomeriggio dopo pranzo, perché mio padre soffre di una patologia tumorale che dopo pranzo lo costringe in bagno una o due ore. Per questo il pomeriggio non viene alcuno a casa né per lavoro né per visite di cortesia… Io abito nella casa a fianco a quella di mia madre”. Il ST , nipote Testimone_5
del marito della sig.ra e frequentatore abituale della casa di quest'ultima anche CP_1
in orario pomeridiano, ha dichiarato: “Non saprei dire con precisione che giorni della settimana la ricorrente andava a lavorare dalla resistente. Posso dire che, quando andavo a casa della resistente,
a volte vedevo la ricorrente altre volte no. Io andavo la mattina a giorni alterni e i pomeriggi quasi ogni giorno intorno alle 18.30, 19.00. Nel pomeriggio non mi è mai capitato di vedere la ricorrente”. Il ST , dipendente con mansioni di operaio magazziniere dell'azienda Testimone_6
della resistente, i cui locali si trovavano al piano terra dello stesso stabile in cui era ubicata l'abitazione della stessa, ha dichiarato: “La ricorrente andava a lavoro dalla resistente
a giorni alterni il martedì, il giovedì e il sabato. Andava solo la mattina. Andava dalle 8.00 alle
13.00. Spesso accompagnavo io la ricorrente a lavoro o la riaccompagnavo a casa. Accadeva non sempre, ma molto spesso… Non è mai capitato che accompagnassi la ricorrente a lavoro il pomeriggio… Io lavoro la mattina dalle 8.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00, tutti
i giorni dal lunedì al venerdì e il sabato mattina”. Nessuno dei testi di parte resistente ha riferito della presenza del ST nell'abitazione della resistente per coadiuvare la Tes_3
ricorrente delle pulizie e men che meno della presenza pomeridiana della stessa Pt_1 così smentendo la LI, la quale riferisce anche una circostanza mai dedotta in ricorso,
e cioè che la ricorrente avrebbe lavorato anche la domenica. La credibilità di quest'ultima ne risulta radicalmente minata.
18. Da nessuna delle testimonianze raccolte risulta inoltre che la ricorrente avesse lavorato nei giorni festivi.
19. In conclusione, non può ritenersi raggiunta la prova di cui era onerata la lavoratrice delle prestazioni di lavoro supplementare. Tale prova deve essere fornita in modo rigoroso, come reiteratamente e persuasivamente chiarito dal giudice di legittimità: “la prestazione eccedente l'orario contrattuale part time in caso di lavoro supplementare o il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso
a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati” (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n.
1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001). Ne discende che nulla spetta alla lavoratrice a titolo di compenso per le ore di lavoro supplementare diurno, anche festivo, infondatamente dedotto in ricorso.
20. Quanto agli ulteriori titoli posti dalla lavoratrice a fondamento delle rivendicate differenze retributive – ferie e festività non godute, retribuzione per festività godute,
indennità di mancato preavviso – nel ricorso difetta l'allegazione dei relativi Parte_2
fatti costitutivi: in ricorso non viene mai menzionato l'istituto della Cassa Colf, di cui non v'è traccia neppure nello stralcio del CCNL allegato al ricorso;
nessuna indicazione viene fornita nell'atto introduttivo in merito ai giorni di ferie e alle festività non goduti
– salvo la apodittica quantificazione contenuta nei conteggi allegati – non viene richiamata la relativa disciplina contrattuale e soprattutto non risultano articolati capitoli di prova specifici sul punto, cosicché è precluso in radice l'assolvimento del relativo onere probatorio da parte della lavoratrice. In ordine alla indennità sostituiva del preavviso, si aggiunge alla omessa indicazione della relativa disciplina contrattuale,
l'ulteriore e decisiva circostanza che l'emolumento ricade nell'ambito della conciliazione giudiziale intervenuta tra le parti con riferimento alla impugnativa del licenziamento (doc. 10) e la relativa domanda è dunque inammissibile.
21. In merito alla tredicesima mensilità, la ricorrente allega di non avere percepito nulla a tale titolo dalla datrice di lavoro: nei conteggi allegati il “percepito” corrispondente a tale voce è infatti pari a zero. Era onere della datrice di lavoro fornire la prova della corresponsione del relativo emolumento, in coerenza con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma
3)” (Cass. civ. n. 26985/2009). Tale onere probatorio non è stato assolto mediante idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, tenuto anche conto che le buste paga relative agli anni 2018 e 2019 non risultano sottoscritte dalla lavoratrice.
22. Alla ricorrente spetta dunque la tredicesima mensilità per l'anno 2018 e per l'anno 2019.
Per la quantificazione dei relativi importi è possibile fare riferimento ai minimi retributivi comprensivi degli scatti di anzianità quali ricavabili dalle buste paga.
Considerato che l'orario contrattuale era pari a 25 ore settimanali, che la retribuzione oraria nel 2018 era pari ad euro 7,04, l'ammontare mensile della retribuzione lorda e dunque anche della tredicesima può essere determinato in euro 762,67 (euro 7,04 x 25
x 4,3333). Con riferimento all'anno 2019 la retribuzione oraria era pari ad euro 7,10 e dunque la retribuzione mensile lorda spettante era pari ad euro 769,10 (euro 7,10 x 25
x 4,3333). Considerato che il rapporto è cessato in data 4.7.2019, la tredicesima mensilità per tale anno ammonta ad euro 384,55 (769,10/12 x 6). La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad euro
1.147,22 a titolo di tredicesima mensilità per gli anni 2018 e 2019.
23. Dal conteggio esposto al paragrafo che precede risulta una retribuzione lorda mensile spettante alla ricorrente, per l'orario contrattuale di 25 ore settimanali, pari ad euro
762,67 per l'anno 2018 ed euro 769,10 per l'anno 2019. Dai conteggi allegati al ricorso risulta che la ricorrente nell'anno 2018 ha percepito a titolo di retribuzioni mensili la somma complessiva di euro 7.920,00, mentre le spettava la somma pari ad euro
9.152,04 (762,67 x 12). Poiché la datrice di lavoro non ha fornito la prova di avere corrisposto a tale titolo somme maggiori di quelle indicate come “percepito” nei conteggi, per l'anno 2018 la ricorrente è rimasta creditrice a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili, per l'orario contrattuale di 25 ore settimanali, della somma di euro 1.232,04. Analogamente, per l'anno 2019 risulta dai conteggi di parte che la ricorrente ha percepito complessivamente, a titolo di retribuzioni mensili, la somma di euro 4.046,00, a fronte di quella spettante pari ad euro 4.703,35 (769,10 x 6 + euro 7,10
x 25/2 in relazione ai primi tre giorni di luglio 2019), residuando a credito della lavoratrice la somma di euro 657,35. In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad euro 1.889,39 a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili per gli anni 2018 e 2019, avuto riguardo all'orario contrattuale di 25 ore settimanali.
24. All'accoglimento solo parziale del ricorso consegue la compensazione per la metà delle spese processuali, che per la restante metà sono poste a carico della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi delle cause di lavoro di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 (cd. criterio del decisum), con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che la ricorrente è creditrice della convenuta per la somma di euro
1.147,22 a titolo di tredicesima mensilità per gli anni 2018 e 2019 e di euro 1.889,39 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria per i medesimi anni;
− per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.036,61, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensate per la metà le spese processuali, condanna la convenuta a pagare al difensore antistatario della ricorrente la restante metà, che liquida in euro 1.313,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele AN
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile – Area Lavoro
Il Tribunale in epigrafe in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
AN, all'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione dell'8 ottobre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 1398/2022 promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv.to Patrizia ZANNINI come da Parte_1
procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Fondi, via Benedetto
Croce n. 10
- ricorrente
CONTRO
, rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio FARGIORGIO Controparte_1
come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Itri, via Civita
Farnese n. 71
- resistente
Oggetto: lavoro domestico – differenze retributive
Conclusioni: come rassegnate nei rispettivi atti di costituzione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 1° luglio 2022 e ritualmente notificato,
[...]
ha convenuto dinnanzi all'intestato Tribunale per sentire Pt_1 Controparte_1
accogliere le seguenti conclusioni:
− accertare e dichiarare che tra le parti in causa è intercorso un rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 2094 c.c. per il periodo dal 4.8.2008 al 4.7.2019;
− accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, in virtù dell'inquadramento contrattuale e dei giorni
e delle ore effettive di lavoro svolte, al pagamento di tutte le differenze retributive maturate nel periodo di cui è causa e, per l'effetto, condannare la Sig.ra al pagamento in Controparte_1
favore della Sig.ra della somma complessiva lorda di euro 33.635,05, di cui euro Parte_1
8.378,80 a titolo di differenze retributive, euro 3.807,36 a titolo di 13ma mensilità, euro
3.807,57 a titolo di ferie non godute, euro 677,45 a titolo di festività non godute, euro 163,80 a titolo di euro 16.280,39 a titolo di straordinari, euro 519,68 a titolo di festività Parte_2
godute, come da conteggi analitici da considerarsi parte integrante del presente ricorso, oltre interessi
e rivalutazione monetaria, o la maggiore o minore risultante provata in corso di causa, e comunque nei limiti di €. 52.000,00;
− condannare la Sig.ra al pagamento delle spese, competenze ed onorari del Controparte_1
presente giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
2. La ricorrente espone di avere lavorato alle dipendenze della convenuta presso la sua abitazione in Itri dal 4.8.2008 al 4.7.2019, data del licenziamento verbale, quale collaboratrice domestica generica polifunzionale non convivente, inquadrata nel livello
B del CCNL Lavoro Domestico;
di avere svolto mansioni di cura e pulizia della casa, preparazione dei pasti, lavanderia e stireria;
di avere prestato la propria attività il martedì, il giovedì e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00, anche durante le festività, escluso il giorno di Natale, effettuando così lavoro supplementare, anche festivo, a fronte delle 25 ore settimanali previste in contratto;
di essere stata retribuita in contanti sempre con il pagamento di euro 7,00 l'ora, comprensive della quota di TFR, della tredicesima mensilità, delle eventuali ore supplementari diurne e delle ferie, indipendentemente dalle risultanze contabili delle buste paga;
di non avere mai percepito la tredicesima mensilità, il pagamento per i giorni di ferie, il pagamento delle ore di lavoro straordinario diurno e di quello diurno festivo né alcuna indennità a titolo di scatti di anzianità; di essere stata licenziata verbalmente senza alcuna motivazione in data 4.7.2019.
3. Tanto premesso, la ricorrente deduce che quanto versatole mensilmente dalla datrice di lavoro non corrisponde a quanto la stessa avrebbe dovuto percepire, così residuando un credito della lavoratrice quantificato nei conteggi allegati in euro 33.635,05.
4. Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita in giudizio Controparte_1
chiedendo il rigetto dell'avverso ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto. La convenuta eccepisce che la ricorrente ha prestato attività lavorativa subordinata in proprio favore come collaboratrice domestica polifunzionale solo la mattina, dalle ore
8.00 alle ore 13.00, nei tre giorni del martedì, del giovedì e del sabato, mai il pomeriggio e mai nei giorni festivi;
che è stato contrattualizzato un orario di 25 ore settimanali dal lunedì al sabato per venire incontro alle esigenze manifestate dalla ricorrente, facendo affidamento sulle disponibilità economiche della resistente, ad essere
“assicurativamente e previdenzialmente coperta” anche per i giorni in cui lavorava presso altre famiglie itrane;
che la resistente ha accettato in quanto la prestava Pt_1
servizio, il lunedì mattina e il mercoledì, presso familiari della stessa resistente;
che mensilmente sono state corrisposte alla lavoratrice anche le spettanze per le ferie non godute, per le festività godute e non godute, per il trattamento di fine rapporto;
che tra le parti non è stato mai concordato l'importo della retribuzione oraria nella misura di euro 7,00, presupposto erroneamente posto a fondamento dei conteggi di controparte;
che le buste paga, fino al dicembre 2017, sono state sottoscritte dalla non solo Pt_1
per ricevuta, ma anche per quietanza di pagamento degli importi ivi indicati, così determinandosi una presunzione di corrispondenza di tali importi con quelli effettivamente erogati dal datore di lavoro.
5. Fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante la produzione documentale delle parti e la prova testimoniale. Al termine dell'istruttoria le parti sono state autorizzate al deposito di note difensive. All'esito del deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di discussione dell' 8 ottobre 2025, la causa è stata decisa come in dispositivo con contestuale motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. La ricorrente agisce per la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore delle differenze retributive asseritamente maturate nel periodo dal 1°gennaio 2015 al 4 luglio 2019 a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili, tredicesima mensilità, compenso per lavoro supplementare, indennità sostitutiva delle ferie e delle festività non godute, retribuzione per le festività godute, Cassa Colf, oltre indennità sostitutiva del preavviso, sul presupposto si avere prestato attività di lavoro subordinato in favore di presso la sua abitazione in Itri dal 4.8.2008 al 4.7.2019, data del Controparte_1
licenziamento orale, quale collaboratrice domestica polifunzionale non convivente inquadrata nel livello B del osservando Persona_1
un orario di lavoro effettivo superiore alle 25 ore contrattuali settimanali, pari a 30 ore settimanali, distribuite su tre giorni (martedì, giovedì e sabato), festività comprese ad eccezione del Natale, con orario di 10 ore giornaliere (dalle 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 20.00).
7. Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti di seguito esposti. 8. È pacifico tra le parti ai sensi dell'art. 115 c.p.c. e comunque riscontrato documentalmente (cfr. lettera di assunzione;
modello C/2 storico;
buste paga;
comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro) che ha lavorato Parte_1
dal 4.8.2008 al 4.7.2019 alle dipendenze di presso la sua abitazione Controparte_1
in Itri, Via degli Artigiani 24, come collaboratrice domestica polifunzionale non convivente (mansioni di pulizia e cura della casa, preparazione dei pasti, lavanderia e stireria), con inquadramento nel livello B del CCNL Lavoro Domestico – e Per_1
Domina. È altresì incontestato che il rapporto si è risolto per licenziamento, oggetto di impugnazione in separato giudizio, conclusosi con una conciliazione giudiziale (doc.
10 ric.) che ha avuto ad oggetto, tra l'altro, anche il trattamento di fine rapporto, infatti non richiesto con il presente ricorso.
9. Le circostanze controverse nel presente giudizio, da cui traggono origine le rivendicate differenze retributive, investono gli orari di lavoro della la quale sostiene di avere Pt_1
lavorato oltre le 25 ore previste da contratto, per un totale di 30 ore settimanali, prestando la propria attività non solo la mattina dei giorni di martedì, giovedì e sabato, dalle 8.00 alle 13.00 – circostanza pacifica – ma anche il pomeriggio dalle 15.00 alle
20.00 dei medesimi giorni, anche allorché si trattava di festività, ad esclusione del giorno di Natale. Dall'esame dei conteggi allegati al ricorso (cfr. note in calce agli stessi), inoltre, si evince che gli stessi sono stati elaborati sul presupposto che le parti avessero concordato un compenso orario pari ad euro 7,00, non comprensivo degli scatti di anzianità, circostanza che la resistente nega recisamente nella memoria difensiva.
10. È opportuno prendere le mosse proprio da quest'ultima circostanza, evidenziando in primo luogo la contraddittorietà delle allegazioni sul punto dell'atto introduttivo rispetto al presupposto assunto per l'elaborazione dei conteggi. Nel ricorso la lavoratrice sostiene di essere stata retribuita dalla con la somma di euro 7,00 CP_1
per ogni ora di lavoro prestato, comprensiva della quota di trattamento di fine rapporto, tredicesima mensilità, compenso per le ore di lavoro supplementare prestate
(cap. 8); lo “spettante” dei conteggi è stato invece determinato moltiplicando per il numero delle ore lavorate come indicate nelle buste paga l'importo orario di euro 7,00, incrementato degli scatti di anzianità, ma non comprensivo della tredicesima e del compenso per le ore di lavoro supplementare, che sono stati invece contabilizzati a parte. A prescindere da tale rilievo, l'assunto che le parti avessero pattuito una retribuzione oraria pari a 7,00 euro l'ora non comprensivo di scatti di anzianità, superiore rispetto ai minimi tabellari (cfr. lettera di assunzione e buste paga in atti), è rimasto del tutto privo di riscontro probatorio. Non solo sul punto non è stato articolato un idoneo capitolo di prova, avendo la ricorrente capitolato unicamente la circostanza di avere percepito euro 7,00 l'ora comprensivi della quota di TFR, tredicesima e compenso per il lavoro supplementare (cap. 5 in appendice al ricorso), ma neppure avrebbe potuto ritenersi ammissibile una prova testimoniale sul punto, atteso che, ai sensi dell'art. 2722 c.c., “La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea” e ai sensi dell'art. 2723 c.c. “Qualora si alleghi che, dopo la formazione di un documento, è stato stipulato un patto aggiunto o contrario al contenuto di esso, l'autorità giudiziaria può consentire la prova per testimoni soltanto se, avuto riguardo alla qualità delle parti, alla natura del contratto e a ogni altra circostanza, appare verosimile che siano state fatte aggiunte o modificazioni verbali”. Nel contratto di assunzione del 4.8.2008 è indicato un compenso orario pari ad euro 5,07, corrispondente ai minimi retributivi contrattuali all'epoca previsti per le collaboratrici domestiche inquadrate nel livello B e analogamente le buste paga in atti, relative agli anni dal 2015 al 2018, ivi comprese quelle sottoscritte dalla lavoratrice, indicano una retribuzione oraria allineata con i minimi retributivi previsti dal contratto collettivo applicato. Se a ciò si aggiunge che in ricorso neppure viene esplicitato in termini chiari e temporalmente definiti quando sarebbe intervenuto tra le parti il patto sulla retribuzione oraria derogativo in melius rispetto ai minimi salariali contrattuali documentati dalla lettera di assunzione e dalle buste paga, appare a questo giudice, alla luce delle disposizioni codicistiche citate, inammissibile una prova testimoniale sul punto. 11. Tanto chiarito, se si esaminano le buste paga relative agli anni 2015, 2016 e 2017, risulta agevole riscontrare che le voci relative alla retribuzione mensile, a quella dei giorni festivi e dei giorni di ferie sono state determinate moltiplicando la retribuzione oraria corrispondente al minimo salariale previsto dal contratto collettivo per il numero di ore indicate come lavorate o la retribuzione giornaliera per il numero dei giorni festivi o di ferie. In calce a tutte le buste paga in questione la lavoratrice ha apposto la propria sottoscrizione non solo “per ricevuta”, ma anche per “conferma delle ore lavorate e retribuite e quietanza dell'importo indicato”. Va richiamato in proposito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la sottoscrizione della busta paga con la dicitura “per ricevuta-quietanza” fa gravare sul lavoratore l'onere della prova della non corrispondenza tra le annotazioni ivi riportate e la retribuzione effettivamente corrisposta (Cass. civ. n. 27749/2020). La lavoratrice non ha fornito la prova contraria necessaria per vincere la presunzione di corrispondenza dei dati indicati in busta paga alle ore effettivamente lavorate e alla misura della retribuzione effettivamente corrispostale dal datore di lavoro. In particolare, quanto alla misura della retribuzione percepita, in ricorso non vi è capitolazione istruttoria idonea a dimostrare che la lavoratrice ha percepito somme inferiori a quelle riportate in busta paga, quali sono quelle indicate come “percepito” – non si comprende in base a quale criterio – nei conteggi allegati. Analogamente è a dirsi quanto alle ore lavorate: sarebbe stato onere della lavoratrice contestare specificamente le quantità, variabili, di ore indicare nei prospetti paga e capitolare per la prova testimoniale circostanze altrettanto specifiche volte a dimostrare che il dato orario indicato in busta paga in riferimento e determinate mensilità era inferiore a quello reale. Ad ogni buon conto, come si illustrerà nei successivi paragrafi, l'istruttoria testimoniale espletata non ha confermato gli assunti della lavoratrice in merito alle ore di lavoro supplementare prestato e al lavoro nei giorni festivi. Non può che concludersi allora per la insussistenza di differenze retributive con riferimento all'intero periodo coperto dalle buste paga sottoscritte dalla lavoratrice con l'ampia formula di cui si è detto (anni 2015, 2016, 2017). 12. Passando all'esame del periodo successivo (anni 2018 e 2019), le buste paga non recano la sottoscrizione della lavoratrice. Cionondimeno, sono rimasti sforniti di prova o non stati allegati o compiutamente allegati i fatti costitutivi dei titoli retributivi posti a fondamento delle reclamate differenze retributive, ad eccezione del maggior dovuto sulle retribuzioni mensili parametrate sull'orario contrattuale di 25 ore settimanali e della tredicesima mensilità.
13. In merito agli orari di lavoro osservati dalla lavoratrice, i testi di parte ricorrente, che hanno confermato il lavoro anche pomeridiano della appaiono totalmente Pt_1
inattendibili.
14. Il ST ha dichiarato che “la ricorrente andava tutti i giorni della settimana Testimone_1
a lavoro presso la sig.ra . La domenica andava solo quando la resistente la chiamava” Parte_3
e ha poi aggiunto che dopo le 13.00 “tornava a casa, pranzava e ritornava dalla sig.ra
”. La volontà di rendere una deposizione compiacente, come tale non credibile, Pt_3
si evince chiaramente dalla menzione di un orario di lavoro che neppure la ricorrente deduce nell'atto introduttivo. Quest'ultima, infatti, ha allegato di avere lavorato solo tre giorni alla settimana, martedì, giovedì e sabato, mentre il ST ha dichiarato che lavorava addirittura tutti i giorni della settimana, a volte anche la domenica, anche questa circostanza mai dedotta in ricorso. La fonte di conoscenza del ST consiste principalmente nelle dichiarazioni della stessa ricorrente, si tratta dunque essenzialmente di una testimonianza de relato actoris: “Io non sono mai stata a casa della sig.ra
. A volte ci sentissimo al telefono e la ricorrente mi diceva che stava lavorando dalla sig.ra Pt_3
diceva che andava a lavorare dalla resistente…Mi è capitato di sentire per telefono la CP_2
ricorrente verso le 16.00, la chiamavo e lei mi rispondeva che stava lavorando”. La circostanza che il ST “qualche volta” vedesse la ricorrente entrare in casa della signora CP_1
perché si trovava nel negozio di quest'ultima, al piano terra dello stesso stabile o che,
“qualche volta”, dalla palestra di fronte, vedesse la ricorrente affacciata al primo piano dell'abitazione della non prova nulla, stante l'assoluta indeterminatezza dei CP_1
riferimenti temporali, nel contesto di una deposizione essenzialmente basata su deduzioni, su ciò che la ricorrente stessa riferiva, ma non sulla percezione diretta dei fatti da parte del ST.
15. Non appare in alcun modo valorizzabile la deposizione del ST Testimone_2
estremamente scarna, generica, approssimativa e vaga, non fondata su fatti appresi de visu, verosimilmente basata su quanto riferitole dalla stessa ed essenzialmente Pt_1
congetturale: “So che la ricorrente lavorava presso la resistente sia la mattina che il pomeriggio nella stessa giornata, non ricordo però in quali giorni della settimana andasse a lavoro dalla resistente. Io un paio di volte a settimane mantenevo la figlia della ricorrente, quando questa si recava a lavoro presso la resistente”.
16. Il ST ha confermato il lavoro pomeridiano della ricorrente: “La Testimone_3
ricorrente andava a lavorare dalla resistente tre giorni a settimana, martedì, giovedì e sabato. Iniziava la mattina a lavorare alle 8.00 e finiva alle 13.00 o alle 14.00, dipendeva, tornava a casa per pranzo
e nel pomeriggio ritornava dalla sig.ra . Il pomeriggio restava a lavorare fino alle 19.00, CP_1
20.00 massimo. Questo sempre nei tre giorni di cui ho riferito”. La citata dichiarazione non è credibile. In primo luogo, deve rilevarsi che il ST non si trova in una posizione disinteressata rispetto alla vicenda per cui è causa, trattandosi della “compagna convivente del figlio della ricorrente”. In considerazione di tale vicinanza “affettiva” alla ricorrente, la sua deposizione avrebbe necessitato di rigorosi riscontri. Non solo, invece, tali riscontri sono mancati nelle dichiarazioni degli altri testi di parte ricorrente per le ragioni che si sono illustrate sopra, ma tutti i testi di parte resistente hanno concordemente smentito la circostanza addotta dal ST per accreditare la propria versione e presentarla come frutto di conoscenza diretta. La LI ha infatti dichiarato: “Lo so perché la ricorrente mi chiedeva di aiutarla a fare le pulizie nell'abitazione della sig.ra , e andavo anche io, sia a CP_1
casa che nel negozio, andavo spesso, anche due o tre volte a settimana. La resistente aveva consentito alla ricorrente di farsi aiutare da un'altra persona di cui potesse fidarsi, sapeva che io andavo ad aiutarla. Sia io che la ricorrente facevamo le pulizie sia nel negozio che presso l'abitazione. Io andavo in orari variabili, quando mi chiamavano loro. Certe volte mi accompagnava la sig.ra CP_1
, una volta o due è capitato che mi accompagnasse il mio compagno o amici. Poteva capitare
[...] che lavorassi dalle 8.00 alle 13.00. Io e la ricorrente andavamo sempre via insieme…Io venivo chiamata dalla ricorrente. La resistente, quando finivo il lavoro, mi pagava in contanti. Non c'erano giorni particolari per il lavoro nel negozio, poteva capitare sia di mattina che di pomeriggio, a seconda dei lavori da fare. Quando andavamo a pulire nel negozio c'era anche la signora ”. CP_1
17. Nessuno dei testi di parte resistente ha mai visto la LI in casa della sig.ra CP_1
e tutti hanno radicalmente smentito che prestazioni di lavoro domestico fossero mai svolte in orario pomeridiano, adducendo anche (ST ) una motivazione Testimone_4
specifica e circostanziata. Il ST , figlio della resistente, ha dichiarato: “La Tes_4
ricorrente non ha mai lavorato di pomeriggio. La ricorrente in tali giorni veniva accompagnata a lavoro con l'auto da me o da operai del negozio di mia madre o da mia madre stessa. Non è mai venuta a piedi, neppure una volta. La stessa cosa per il ritorno. Non l'abbiamo mai accompagnata a casa il pomeriggio dopo pranzo, perché mio padre soffre di una patologia tumorale che dopo pranzo lo costringe in bagno una o due ore. Per questo il pomeriggio non viene alcuno a casa né per lavoro né per visite di cortesia… Io abito nella casa a fianco a quella di mia madre”. Il ST , nipote Testimone_5
del marito della sig.ra e frequentatore abituale della casa di quest'ultima anche CP_1
in orario pomeridiano, ha dichiarato: “Non saprei dire con precisione che giorni della settimana la ricorrente andava a lavorare dalla resistente. Posso dire che, quando andavo a casa della resistente,
a volte vedevo la ricorrente altre volte no. Io andavo la mattina a giorni alterni e i pomeriggi quasi ogni giorno intorno alle 18.30, 19.00. Nel pomeriggio non mi è mai capitato di vedere la ricorrente”. Il ST , dipendente con mansioni di operaio magazziniere dell'azienda Testimone_6
della resistente, i cui locali si trovavano al piano terra dello stesso stabile in cui era ubicata l'abitazione della stessa, ha dichiarato: “La ricorrente andava a lavoro dalla resistente
a giorni alterni il martedì, il giovedì e il sabato. Andava solo la mattina. Andava dalle 8.00 alle
13.00. Spesso accompagnavo io la ricorrente a lavoro o la riaccompagnavo a casa. Accadeva non sempre, ma molto spesso… Non è mai capitato che accompagnassi la ricorrente a lavoro il pomeriggio… Io lavoro la mattina dalle 8.00 alle 13.00 e il pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00, tutti
i giorni dal lunedì al venerdì e il sabato mattina”. Nessuno dei testi di parte resistente ha riferito della presenza del ST nell'abitazione della resistente per coadiuvare la Tes_3
ricorrente delle pulizie e men che meno della presenza pomeridiana della stessa Pt_1 così smentendo la LI, la quale riferisce anche una circostanza mai dedotta in ricorso,
e cioè che la ricorrente avrebbe lavorato anche la domenica. La credibilità di quest'ultima ne risulta radicalmente minata.
18. Da nessuna delle testimonianze raccolte risulta inoltre che la ricorrente avesse lavorato nei giorni festivi.
19. In conclusione, non può ritenersi raggiunta la prova di cui era onerata la lavoratrice delle prestazioni di lavoro supplementare. Tale prova deve essere fornita in modo rigoroso, come reiteratamente e persuasivamente chiarito dal giudice di legittimità: “la prestazione eccedente l'orario contrattuale part time in caso di lavoro supplementare o il normale orario di lavoro in caso di lavoro straordinario va provata dal lavoratore in modo rigoroso ed esige la specifica allegazione del fatto costitutivo di tale diritto in relazione ai singoli periodi, senza che possa farsi ricorso
a presunzioni. Al giudice, quindi, deve essere fornita non già genericamente solo la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica, ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e del quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati” (cfr., ex multis, Cass. civ. 19.6.2018, n. 16150; Cass. civ. 14.5.2015 n. 9906; Cass. civ. n.
1389/2003; Cass. civ. n. 6623/2001). Ne discende che nulla spetta alla lavoratrice a titolo di compenso per le ore di lavoro supplementare diurno, anche festivo, infondatamente dedotto in ricorso.
20. Quanto agli ulteriori titoli posti dalla lavoratrice a fondamento delle rivendicate differenze retributive – ferie e festività non godute, retribuzione per festività godute,
indennità di mancato preavviso – nel ricorso difetta l'allegazione dei relativi Parte_2
fatti costitutivi: in ricorso non viene mai menzionato l'istituto della Cassa Colf, di cui non v'è traccia neppure nello stralcio del CCNL allegato al ricorso;
nessuna indicazione viene fornita nell'atto introduttivo in merito ai giorni di ferie e alle festività non goduti
– salvo la apodittica quantificazione contenuta nei conteggi allegati – non viene richiamata la relativa disciplina contrattuale e soprattutto non risultano articolati capitoli di prova specifici sul punto, cosicché è precluso in radice l'assolvimento del relativo onere probatorio da parte della lavoratrice. In ordine alla indennità sostituiva del preavviso, si aggiunge alla omessa indicazione della relativa disciplina contrattuale,
l'ulteriore e decisiva circostanza che l'emolumento ricade nell'ambito della conciliazione giudiziale intervenuta tra le parti con riferimento alla impugnativa del licenziamento (doc. 10) e la relativa domanda è dunque inammissibile.
21. In merito alla tredicesima mensilità, la ricorrente allega di non avere percepito nulla a tale titolo dalla datrice di lavoro: nei conteggi allegati il “percepito” corrispondente a tale voce è infatti pari a zero. Era onere della datrice di lavoro fornire la prova della corresponsione del relativo emolumento, in coerenza con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione secondo cui “qualora il lavoratore agisca in giudizio per conseguire le retribuzioni allo stesso spettanti, ha l'onere di provare l'esistenza del rapporto di lavoro quale fatto costitutivo del diritto azionato, mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità (che costituisce una sorta di retribuzione differita), sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto (che integra parimenti una componente del trattamento economico costituendo in buona sostanza una sorta di accantonamento da parte del datore di lavoro), sia per il pagamento delle ferie non retribuite, atteso che l'obbligo di corrispondere la retribuzione incombe anche nel periodo in cui il lavoratore usufruisce delle ferie, che costituiscono un diritto irrinunciabile costituzionalmente garantito ai sensi dell'art. 36 Cost., comma
3)” (Cass. civ. n. 26985/2009). Tale onere probatorio non è stato assolto mediante idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, tenuto anche conto che le buste paga relative agli anni 2018 e 2019 non risultano sottoscritte dalla lavoratrice.
22. Alla ricorrente spetta dunque la tredicesima mensilità per l'anno 2018 e per l'anno 2019.
Per la quantificazione dei relativi importi è possibile fare riferimento ai minimi retributivi comprensivi degli scatti di anzianità quali ricavabili dalle buste paga.
Considerato che l'orario contrattuale era pari a 25 ore settimanali, che la retribuzione oraria nel 2018 era pari ad euro 7,04, l'ammontare mensile della retribuzione lorda e dunque anche della tredicesima può essere determinato in euro 762,67 (euro 7,04 x 25
x 4,3333). Con riferimento all'anno 2019 la retribuzione oraria era pari ad euro 7,10 e dunque la retribuzione mensile lorda spettante era pari ad euro 769,10 (euro 7,10 x 25
x 4,3333). Considerato che il rapporto è cessato in data 4.7.2019, la tredicesima mensilità per tale anno ammonta ad euro 384,55 (769,10/12 x 6). La convenuta va pertanto condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad euro
1.147,22 a titolo di tredicesima mensilità per gli anni 2018 e 2019.
23. Dal conteggio esposto al paragrafo che precede risulta una retribuzione lorda mensile spettante alla ricorrente, per l'orario contrattuale di 25 ore settimanali, pari ad euro
762,67 per l'anno 2018 ed euro 769,10 per l'anno 2019. Dai conteggi allegati al ricorso risulta che la ricorrente nell'anno 2018 ha percepito a titolo di retribuzioni mensili la somma complessiva di euro 7.920,00, mentre le spettava la somma pari ad euro
9.152,04 (762,67 x 12). Poiché la datrice di lavoro non ha fornito la prova di avere corrisposto a tale titolo somme maggiori di quelle indicate come “percepito” nei conteggi, per l'anno 2018 la ricorrente è rimasta creditrice a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili, per l'orario contrattuale di 25 ore settimanali, della somma di euro 1.232,04. Analogamente, per l'anno 2019 risulta dai conteggi di parte che la ricorrente ha percepito complessivamente, a titolo di retribuzioni mensili, la somma di euro 4.046,00, a fronte di quella spettante pari ad euro 4.703,35 (769,10 x 6 + euro 7,10
x 25/2 in relazione ai primi tre giorni di luglio 2019), residuando a credito della lavoratrice la somma di euro 657,35. In conclusione, la convenuta va condannata al pagamento in favore della ricorrente della somma pari ad euro 1.889,39 a titolo di maggior dovuto sulle retribuzioni mensili per gli anni 2018 e 2019, avuto riguardo all'orario contrattuale di 25 ore settimanali.
24. All'accoglimento solo parziale del ricorso consegue la compensazione per la metà delle spese processuali, che per la restante metà sono poste a carico della parte convenuta nella misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, in applicazione dei parametri medi per tutte le fasi delle cause di lavoro di valore compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00 (cd. criterio del decisum), con distrazione in favore del difensore della ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara che la ricorrente è creditrice della convenuta per la somma di euro
1.147,22 a titolo di tredicesima mensilità per gli anni 2018 e 2019 e di euro 1.889,39 a titolo di differenze sulla retribuzione ordinaria per i medesimi anni;
− per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 3.036,61, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dalle singole scadenze al saldo;
− rigetta per il resto il ricorso;
− compensate per la metà le spese processuali, condanna la convenuta a pagare al difensore antistatario della ricorrente la restante metà, che liquida in euro 1.313,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, CPA, IVA.
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele AN