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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 31/01/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI TORINO Sezione Minorenni e Famiglia
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati
Dott.ssa Carmela Mascarello Presidente rel. Dott.ssa Roberta Collidà Consigliere Dott.ssa Anna Giulia Melilli Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.ro 1052-2023 r.g.c. promossa in sede di appello da:
rappresentata e difesa dall'avv. Alessandro Guglielmino Parte_1 del Foro di IN in forza di procura in atti
PARTE APPELLANTE nei confronti di rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Cardona del Foro di Controparte_1
IN in forza di procura in atti PARTE APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE In contraddittorio con
PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO in persona del Sost. Dott. che ha dichiarato di non assumere conclusioni sulla Controparte_2 presente causa.
Avente ad oggetto: impugnazione avverso la sentenza di separazione personale tra le parti pronunciata dal Tribunale Ordinario di Ivrea in data 5 luglio 2023
Conclusioni della parte appellante: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di IN , ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, in accoglimento dell'appello proposto dall'appellante principale e in parziale riforma dell'appellata sentenza,
in via istruttoria ammettere la prova testimoniale sui capi non ammessi di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 2 cpc della ricorrente con i testi ivi indicati e sui capi 115 e 116
1 di cui alla memoria ex art. 183 sesto comma n. 3 cpc della ricorrente con i testi ivi indicati. Nel merito Addebitare la separazione personale dei coniugi al solo signor Controparte_1 rigettando la domanda di addebito della separazione alla signora
[...]
. Parte_1
Dichiarare tenuto e condannare il signor a versare alla signora Controparte_1
un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 mensili entro il Parte_1 giorno 5 di ogni mese. Rigettare l'appello incidentale proposto dal signor in quanto Controparte_1 inammissibile e in ogni caso privo di fondamento. In ogni caso con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari di entrambi i gradi di giudizio.”
Conclusioni di parte appellata e appellata incidentale: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di IN, contrariis reiectis,
respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, omissis
“- Assolversi il Sig. conchiudente da ogni avversaria domanda ed in Controparte_1 ogni caso respingersi l'avversario appello per i motivi di cui in narrativa e confermarsi la sentenza n. 653/2023 del 5 luglio 2023, pubblicata il 12 luglio 2023 resa dal Tribunale di Ivrea;
- in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 653/2023 del 5 luglio 2023 accertare e dichiarare la separazione personale dei coniugi con declaratoria di addebito a esclusivo carico della sig.ra
ex art. 151, c.2, c.c. mandando assolto il sig. da ogni Parte_1 CP_1 domanda in punto addebito. Con il favore delle spese e degli onorari tutti di entrambi i gradi di giudizio oltre iva, cpa e rimborso forfettario 15% come per legge”
MOTIVI DELLA DECISIONE I signori e contraevano matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario a IN in data 31 luglio 1988 e il matrimonio veniva regolarmente trascritto nei registri di stato civile del detto Comune al n. 830 Parte II Serie A. Dall'unione nascevano i figli e ora entrambi maggiorenni e Per_1 Persona_2 da tempo economicamente autosufficienti.
Con ricorso depositato il 10 ottobre 2019 la signora chiedeva Parte_1 la separazione giudiziale con addebito in capo al marito, nonché la condanna del medesimo al versamento dell'assegno di mantenimento a suo favore nella misura di euro 1.000,00 mensili entro il giorno 5 di ogni mese.
2 Il signor si costituiva in giudizio chiedendo di dichiarare la Controparte_1 separazione dei coniugi con addebito a carico della moglie e, nella denegata ipotesi in cui la domanda di addebito non fosse stata accolta, di dichiarare comunque la separazione dei coniugi. Chiedeva altresì di confermare con il definitivo i provvedimenti provvisori presidenziali emessi in accoglimento delle domande formulate e di condannare la signora al risarcimento dei danni ai sensi Parte_1 dell'art. 96 c.p.c.. All'udienza del 23.01.2020 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati e con separata ordinanza disponeva a carico del marito un assegno mensile di euro 350,00 a favore della moglie a causa della disparità di redditi tra i coniugi. Infatti il signor percepiva 2.500,00 euro di pensione ed era proprietario della casa CP_1 familiare e di altri immobili mentre la signora percepiva circa 500,00 Parte_1 euro al mese. Conclusa l'istruttoria, con l'ascolto dei testimoni, le parti depositavano le conclusioni definitive. Il Tribunale Ordinario di Ivrea con sentenza del 5.07.2023 (dep. 12 luglio 2023), dichiarava la separazione personale dei coniugi, dovendosi ritenere provato che la vita matrimoniale era divenuta intollerabile e improseguibile. Dichiarava inoltre che la separazione era addebitabile sia al signor sia alla signora e, CP_1 Parte_1 di conseguenza, rigettava la domanda della moglie di contributo al mantenimento a carico del marito (con conseguente revoca del contributo disposto in suo favore con provvedimento presidenziale); infine compensava la spese di lite tra le parti e rigettava la domanda del signor i sensi dell'art. 96 c.p.c. CP_1
Il Tribunale accoglieva la domanda di addebito a carico del marito, essendo stata provata la violazione reiterata dei doveri di fedeltà e rispetto nei confronti della moglie, che aveva determinato l'intollerabilità della convivenza e l'irreversibilità della crisi coniugale, oltre all'aver arrecato grave pregiudizio alla moglie. Infatti, tramite le dichiarazioni dei figli maggiorenni della coppia, rilasciate durante la fase istruttoria, la signora aveva fornito la prova delle relazioni Parte_1 extraconiugali intrattenute dal marito. Nel 2015 , infatti, era risultato che il signor aveva intrattenuto una relazione CP_1 extraconiugale , poi scoperta dai figli e dalla moglie,tramite il reperimento di un telefono nascosto in cantina senza codice Pin nel quale si rinvenivano messaggi a contenuto amoroso e sessuale. Inoltre, a seguito di un pedinamento messo in atto da parte del figlio, si scopriva un appuntamento del con l'amante. A tutto ciò CP_1 era seguito un confronto tra la signora e l'amante del marito , alla Parte_1 presenza del marito stesso, il quale, colto in flagranza, ammetteva l'adulterio e chiedeva scusa. I figli e la signora aggiungevano inoltre che, in occasione del funerale del Parte_1 nonno paterno avvenuta il 5.8.2019, i coniugi avevano avuto un'accesa discussione,
3 in occasione della quale il signor aveva utilizzato frasi aggressive e CP_1 minacciose nei confronti della moglie “quanto è vero Iddio ti faccio fuori”. Sull'episodio veniva sentito come teste il figlio della coppia ( cfr. CP_3 verbale di udienza 25 maggio 2021) che dichiarava: “io ero presente ai fatti;
ci trovavamo da qualche giorno a San Giovanni Incarico per i funerali di mio nonno“.
Il Tribunale accoglieva altresì la domanda di addebito a carico della moglie, essendo emersa dall'istruttoria la violazione degli obblighi di coabitazione, di solidarietà e di assistenza reciproca da parte della signora, perché in seguito al litigio di cui sopra, la signora prendeva un aereo per far ritorno a casa, quindi lasciava la casa Parte_1 coniugale e successivamente denunciava il marito per detenzione di armi. Tutto ciò mentre il marito si trovava in un particolare stato emotivo a causa del decesso del padre e dell'approntamento dell'organizzazione per l'assistenza della madre, sola, anziana e malata. Il Giudicante aggiungeva altresì che l'allontanamento non era stato motivato, come dichiarato dalla signora, da uno stato di paura per le minacce e le violenze del marito durante il litigio perché, come era emerso dalle dichiarazioni dei testimoni, la signora aveva già precedentemente acquistato il biglietto aereo ed inoltre non si era sottratta all'accesa discussione durante il litigio. Infine nell'aprile 2019, durante una vacanza dei coniugi a Santa Maria di Leuca, la teste ( madrina di Testimone_1 battesimo del figlio dei coniugi ) in relazione al capo 101 della CP_3 memoria istruttoria della signora ha riferito di non aver mai assistito ad Parte_1 insulti o minacce tra i coniugi, pur trovandoli tra di loro distaccati e freddi, ma di aver sentito le solite discussioni tra marito e moglie. Secondo il Tribunale , la scelta unilaterale e improvvisa della moglie di allontanarsi da casa proprio in quel periodo difficile per il marito senza neppure addivenire ad un confronto con il marito prima del deposito del ricorso per la separazione ( avvenuto nell'ottobre 2019)indicava inequivocabilmente la volontà definitiva della moglie di rompere l'affectio coniugalis. In altri termini la moglie aveva finito con le sue condotte per rendere irreversibile ed irrecuperabile la crisi coniugale e ciò con un comportamento in violazione degli obblighi di coabitazione, solidarietà e assistenza reciproca tra i coniugi.
Tutto ciò veniva ritenuto sufficiente per l'accoglimento della domanda di addebito a carico della moglie e , di conseguenza, il Tribunale escludeva il diritto della moglie ad ottenere l'assegno di mantenimento da parte del marito, revocando pertanto le disposizioni in favore della moglie adottate con il provvedimento presidenziale del 23.1.2020.
In considerazione dell'esito complessivo del giudizio caratterizzato dalla comune richiesta di declaratoria di separazione personale e dall'accoglimento delle reciproche domande di addebito della separazione, il Tribunale di Ivrea dichiarava
4 sussistenti i giusti motivi per compensare integralmente le spese di giudizio tra le parti . Rigettava , di conseguenza, la domanda del signor di condanna della CP_1 controparte ex art. 96 c.p.c . per responsabilità aggravata. Nei confronti di tale sentenza ha interposto appello la signora , Parte_1 chiedendo di riformare la sentenza, addebitando unicamente la separazione personale soltanto al marito;
di conseguenza chiedeva di porre a carico del marito signor l'obbligo di versarle un assegno di mantenimento mensile pari a CP_1 euro 1.000,00 mensili. Come primo motivo di appello, la ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione dell'art. 183, settimo comma c.p.c. con riferimento al capo della sentenza relativo alla mancata ammissione delle prove per testi dedotte in primo grado.
L'appellante evidenziava che l'esclusione delle prove non era stata adeguatamente motivata in sentenza laddove il Tribunale si era limitato a richiamare l'originaria ordinanza del Giudice Istruttore. Tale ordinanza aveva escluso l'ammissibilità dei capi di prova dedotti dalla signora in quanto relativi a circostanze e fatti avvenuti senza la presenza della Parte_1 medesima. Lamentava pertanto la signora che tale criterio non potesse ritenersi valido trattandosi di reiterati fatti di violenza nei confronti dei figli, che, a prescindere dalla presenza della signora, erano rilevanti ai fini della valutazione del comportamento del marito in costanza di matrimonio, anche ai fini dell'addebito della separazione. Aggiungeva inoltre che i capi di prova da lei proposti non contenevano alcun elemento valutativo, né di genericità, riferendosi a precisi fatti avvenuti alla presenza dei figli della coppia e contenevano una definita collocazione temporale. Analoga valutazione poteva essere estesa ai capi relativi ai comportamenti violenti posti in essere dal marito nei confronti della moglie.
Con il secondo motivo di appello, la lamentava la violazione degli art. Parte_1
143, 151 e 156 c.c. con riferimento al capo della sentenza relativo all'addebito della separazione a lei stessa.
Preliminarmente deduceva che la parte della sentenza che addebitava la separazione al marito aveva sottovalutato alcune condotte tenute da quest'ultimo durante il matrimonio . Evidenziava infatti l'esistenza di prove acquisite nel giudizio di primo grado che avevano permesso di dimostrare i gravissimi comportamenti attuati dal signor e, nello specifico, i reiterati atti di umiliazione e di violenza CP_1 di carattere psicologico subiti dalla signora stessa e dai figli. Richiamava sul punto la dichiarazione dell circa la propria presa in carico Controparte_4 nonché il referto della struttura complessa di psicologia dell'ASL TO 5 che attestava la situazione di gravi disturbi psicologici della figlia (“storia di Persona_2 maltrattamenti anche fisici da parte del padre sin dall'infanzia” e “ricordi connessi
5 all'aggressività paterna (episodio specifico della minaccia di morte da parte del padre, episodio specifico di violenze del padre sul cane, ricordi generici di violenze paterne sul fratello)” ed infine le risultanze delle indagini del GIP nel procedimento penale dove “figurano una serie di condotte idonee a precostituire la situazione tipica del reato in contestazione [n.d.r.: i maltrattamenti contro familiari], cioè lo stato di soggezione delle vittime derivante dal processo di nullificazione della loro personalità posto in atto dall'agente”. Si doleva inoltre che l'addebito della separazione a sè fosse stato determinato da un unico fatto, ovvero l'abbandono della casa coniugale, nonostante la presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che affermava che le violenze esercitate da uno dei coniugi durante il matrimonio costituivano un fatto di gravità tale da giustificare, di per sé sole, l'addebito della separazione. La Suprema Corte aveva infatti più volte evidenziato che, qualora un coniuge avesse posto in essere comportamenti aggressivi e violenti ai danni dell'altro, egli commetteva una serie di violazioni di norme imperative e inderogabili poste a fondamento dell'incolumità e dell'integrità fisica, morale e sociale del partner, le quali, per la loro intrinseca gravità, erano insuscettibili di essere sottoposte al giudizio di comparazione con eventuali condotte , seppur censurabili, della persona offesa. Concludeva sul punto che , a fronte dei reiterati comportamenti del signor che avevano CP_1 determinato l'irrecuperabilità della crisi coniugale (come disposto in sentenza), il proprio successivo comportamento di allontanamento dalla casa coniugale al fine di tutelare la propria incolumità personale , era stato indebitamente considerato come motivo di addebito della separazione a lei stessa. Segnalava inoltre che tale allontanamento era stato fortemente consigliato dalle Forze dell'Ordine, che presentatesi presso l'abitazione, in seguito alla denuncia per minacce nei confronti della signora , avevano reperito un arsenale di armi di proprietà del signor CP_1
Aggiungeva che il Tribunale aveva errato nel ritenere che il viaggio di ritorno da Roma a IN, in occasione del funerale del suocero, fosse stato precedentemente programmato (il biglietto aereo era stato infatti acquistato in loco e sul momento) e aveva errato nell'utilizzare le dichiarazioni di testimoni, in realtà poco attendibili, per valutare lo sconvolgimento del litigio tra coniugi accaduto il 5 agosto 2019 in occasione del funerale del padre del signor CP_1
Segnalava che il signor invece di essere prostrato per la morte del padre e CP_1 per l'allontanamento della moglie, come descritto in sentenza, si era piuttosto preoccupato di svuotare i conti cointestati con la moglie e aveva incaricato un'agenzia investigativa.
Con il terzo motivo di appello, la signora si doleva della violazione e falsa Parte_1 applicazione degli artt. 143, 151 e 156 c.c. con riferimento al capo della sentenza relativo al rigetto della domanda di assegno di mantenimento a proprio favore.
6 Parte appellante ,richiamando il precedente motivo, deduceva che non essendoci i presupposti per l'addebito a suo carico, doveva esserle riconosciuto l'assegno di mantenimento, atteso il forte squilibrio economico tra i coniugi. La signora rappresentava che in seguito alle forti pressioni del marito aveva Parte_1 smesso di lavorare nel 1991, per poi riprendere nel 2015 con uno stipendio mensile medio di poco superiore ai 600,00 euro circa. Il signor diversamente CP_1 percepiva una pensione di euro 2.500,00 mensili, godeva di entrate periodiche ed era proprietario di diversi immobili, tra cui quello in cui abitava. Dalle dichiarazioni dei redditi depositate in causa dalle parti risultava un reddito medio della signora di poco superiore ai 7.000,00 euro annui ed un reddito medio del signor Parte_1 di oltre 45.000,00 euro. Dal conto del signor risultavano inoltre CP_1 CP_1 continui versamenti in contanti e prelievi periodici, il tutto nel periodo della corresponsione del TFR. La signora affermava che , stante la propria precaria situazione Parte_1 economica, ella era stata per alcuni anni ospite prima della figlia e poi della sorella, riuscendo alla fine con grandi sacrifici a prendere in affitto un alloggio al canone di 500,00 euro al mese. Evidenziava che le accuse dell'ex marito concernenti asserite entrate “ in nero” dalla stessa percepite, erano state sconfessate dai testimoni escussi in primo grado. L'appellante insisteva quindi, previa ammissione delle prove testimoniali, per l'addebito della separazione in via esclusiva al marito e per la condanna di quest'ultimo a corrisponderle un assegno di mantenimento di euro 1.000 mensili.
Si è costituito in giudizio il signor chiedendo di respingere l'appello Controparte_1 avversario e , in via di appello incidentale, chiedeva ,in parziale riforma della sentenza di primo grado di dichiarare la separazione personale dei coniugi addebitabile esclusivamente alla signora ex art. 151, comma Parte_1
2, c.c.. In relazione alla mancata ammissione delle prove istruttorie rilevata dall'appellante principale, deduceva che il Tribunale correttamente aveva rigettato l'ammissione in quanto i fatti capitolati non erano accaduti alla presenza dell'appellante ed erano altresì irrilevanti ai fini della decisione in quanto non si riferivano alle cause della crisi matrimoniale. Inoltre, il signor ne contestava categoricamente la CP_1 veridicità.
Assumeva che gli episodi di violenza a lui attribuiti non erano veritieri e tanto meno i fatti relativi all'asserita detenzione di armi (sul punto richiamava le testimonianze dei colleghi sig. e e della signora . Rappresentava che la Tes_2 Per_3 Tes_1 relazione con la moglie si era protratta per trent'anni tra alti e bassi e che si era conclusa unicamente per l'allontanamento della casa familiare da parte della
7 signora, in un particolare momento per il marito che aveva appena subito la perdita del padre.
Sul punto concludeva che l'abbandono della casa familiare, per giurisprudenza consolidata, era da considerarsi di per sé causa sufficiente di addebito della separazione. Rappresentava che l'evento scatenante la separazione era stato il litigio avvenuto in occasione del funerale del proprio padre, allorchè la signora, dinanzi ai parenti poneva in essere una scenata tale, da costringere il cognato ad allontanare l'anziana madre.
Deduceva inoltre che le prove assunte nel procedimento avevano permesso di accertare che tra i coniugi non c'era una situazione che potesse giustificare il comportamento così drastico e definitivo della signora;
infatti, i coniugi aveva fatto qualche mese prima una vacanza insieme e il loro ménage familiare non aveva subito variazioni. In relazione alla richiesta di riconoscimento di assegno di mantenimento da parte della moglie, evidenziava che le dichiarazioni reddituali non erano credibili, in quanto come era emerso dalle testimonianze e dall'attività investigativa, la signora lavorava e cogestiva con il figlio e il signor la “Iconic Parte_1 Per_4 Per_5 snc”, percependo un reddito non inferiore a euro 2.500,00/3.000,00 mensili, lavorando a tempo pieno e non potendo in nessun caso essere considerata un soggetto economicamente debole. Pertanto, l'appellante principale non aveva diritto all'assegno di mantenimento anche perché era titolare di redditi adeguati.
Il signor chiedeva l'addebito della separazione esclusivamente a carico CP_1 della signora , lamentando l'incapacità a testimoniare dei figli e Parte_1
l'assenza dei presupposti di addebito della separazione a suo carico. In primis riferiva che i figli erano inattendibili e non neutrali essendo i medesimi querelanti e principale fonte di accusa nel procedimento penale. Inoltre, entrambi i figli avevano dei rapporti di credito nei confronti del padre, che era garante del finanziamento finalizzato al pagamento dell'automobile del signor e del mutuo CP_3 della casa della signora . Aggiungeva infine che l'unico motivo di Persona_2 addebito che gli era stato contestato era una relazione extraconiugale avvenuta nel
2015. Tuttavia, il signor rappresentava che non era stato provato che il CP_1 presunto tradimento , peraltro non dimostrato, fosse stata la causa della fine del matrimonio. La coppia, infatti, si era separata solo nel 2019, e quindi alcuni anni dopo il presunto tradimento, e quindi tale fatto non aveva determinato la fine della relazione, fattore indispensabile ai fini dell'addebito della separazione. All'udienza del 21 giugno 2024 le parti precisavano le conclusioni definitive e decorsi i termini per conclusionali e repliche la causa veniva decisa nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
8 L'appello principale è infondato e deve essere rigettato.
Il motivo istruttorio relativo alla mancata ammissione di alcuni capi di prova appare in un certo senso generico laddove tralascia di sottolineare quali fatti e circostanze capitolati sarebbero rilevanti ai fini dell'addebito. In ogni caso i capitoli di prova relativi a presunti atti di violenza e di ingiurie che sarebbero stati posti in essere dal nei confronti della moglie e dei figli, risultano formulati tutti assai CP_1 genericamente in particolare con riferimento alle circostanze di tempo e di luogo in maniera tale da ledere il diritto alla controprova tanto più che spesso gli episodi capitolati sono risalenti nel tempo. Per questo motivo si ritiene che i capi di prova dedotti dalla signora siano inammissibili tanto più che non vi fu mai, Parte_1 durante la convivenza matrimoniale, alcuna denuncia sporta dalla nei Parte_1 confronti del coniuge né risultano accessi al Pronto Soccorso della . Parte_1
La convivenza si era protratta per alcuni anni ancora fino al 2019 anno in cui la signora aveva deciso di presentare il ricorso per separazione. Parte_1
Solamente dopo il litigio avvenuto in occasione del funerale del suocero, la presentava una denuncia querela nei confronti del marito per il reato di Parte_1 maltrattamenti in famiglia , procedimento che si concludeva con una richiesta di archiviazione ed una successiva ordinanza del Gip del Trib. Ivrea dispositiva di ulteriori indagini in data 6 aprile 2022 ( cfr. allegato G alla memoria 15 settembre 2022). Si ritiene pertanto che il motivo istruttorio debba essere rigettato .
L'appellante ha chiesto poi di revocare l'addebito della Parte_2 separazione a sé. I motivi posti a fondamento dell'addebito della separazione anche alla signora sono stati dettagliatamente illustrati dalla sentenza di primo grado alle Parte_1 pagine 10-11 e 12 e vengono condivisi pienamente da questa Corte. La scelta della signora di scatenare un litigio, peraltro per futili e discutibili Parte_1 motivi, proprio in occasione del funerale del suocero ( padre del signor il 5 CP_1 agosto 2019 e successivamente di allontanarsi, avendo preventivamente preparato le valigie e prenotato un volo, e, quindi di abbandonare la casa coniugale a Settimo
Torinese, prima di aver presentato il ricorso per separazione, costituisce una condotta preordinata in aperto contrasto con i doveri di solidarietà, coabitazione e assistenza reciproca tra i coniugi. Sullo svolgimento dei fatti avvenuti il 5 agosto 2019 si richiamano le testimonianze ben illustrate dalla sentenza di primo grado dei testi , fratello della Testimone_3 parte in causa, e di , quest'ultima in merito al fatto che pochi mesi Testimone_1 prima nell'aprile 2019 i coniugi avevano trascorso una vacanza insieme ( era presente anche la teste) senza mai trascendere in litigi pur assumendo un atteggiamento freddo e distaccato nei loro rapporti interpersonali.
9 Certamente il comportamento tenuto dalla signora in occasione del Parte_1 funerale del suocero laddove scatenava una discussione con la richiesta del tutto inopportuna di licenziare la badante dell'anziana e malata suocera, e successivamente partiva repentinamente con i figli avendo preventivamente prenotato un volo senza far ritorno nella casa coniugale , una volta rientrata in Piemonte, appare connotato da elevata gravità e non risulta in alcun modo giustificato come possibile reazione rispetto ai comportamenti tenuti dal coniuge. La signora infatti con il secondo motivo si è doluta del fatto che il Primo Parte_1
Giudice non avrebbe adeguatamente considerato i reiterati comportamenti violenti ed aggressivi del marito tali da essersi determinata a presentare una denuncia per il reato di minaccia. Sul punto però si osserva che i comportamenti infedeli del signor sono da CP_1 collocarsi alcuni anni addietro rispetto all'abbandono della casa coniugale da parte della moglie sicchè non vi è motivo per ritenere che essi , seppure idonei ad incrinare l'unione coniugale, siano stati la causa dell'accesa discussione scatenata dalla signora in occasione del funerale del suocero e del successivo Parte_1 abbandono della casa coniugale. Quanto ai comportamenti aggressivi e violenti che sarebbero stati tenuti dal signor nel corso della convivenza matrimoniale non vi è prova specifica degli stessi CP_1 non essendovi mai stata in tanti anni di convivenza matrimoniale alcuna denuncia da parte della moglie.
Risulta infatti che solo in data 26 agosto 2019 i due figli della coppia e Per_1
si siano determinati a sporgere querela nei confronti del padre. Per_2
Inoltre la minaccia che sarebbe stata pronunciata dal nei confronti della CP_1 moglie in occasione del funerale del padre (“Quant'è vero Iddio, che ti faccio fuori”) non è sufficiente per escludere l 'addebito della separazione alla moglie in quanto tale minaccia deve essere calata in un contesto in cui la signora aveva Parte_1 iniziato un acceso litigio con i parenti del marito e , quindi, la minaccia può essere stata indotta dal litigio iniziato dalla moglie al fine di ottenere il licenziamento della badante della suocera. Il motivo deve essere quindi rigettato con la conseguenza che l'addebito della separazione al marito rimane esclusivamente fondato sugli atti di infedeltà coniugale posti ripetutamente in essere dal marito nel corso del matrimonio. Dovendo la separazione essere addebitata anche alla moglie, non può essere previsto un assegno di mantenimento a favore di quest'ultima e a carico del marito. Venendo ad esaminare l'appello incidentale , ritiene la Corte che il comportamento improntato a infedeltà da parte del signor abbia sicuramente inciso CP_1 incrinando profondamento l'unione coniugale. Il teste , da ritenersi CP_3 non incapace di deporre , non potendo assumere la qualifica di parte del presente giudizio, ha riferito infatti di plurimi tradimenti posti in essere dal padre anche se poi
10 le testimonianze si sono concentrate nella descrizione di un episodio di tradimento posto in essere nel 2015. Tale comportamento infedele deve essere individuato come una delle cause del venir meno dell'affectio coniugalis tanto che risulta , per come riferito in primo grado, dalla teste ( capo di prova 101) che nella primavera 2019 , in Testimone_1 occasione di un viaggio, la coppia fosse molto fredda e distaccata . Pertanto la separazione deve ritenersi addebitabile anche al marito.
Per questi motivi
l'appello incidentale deve essere rigettato. Sussistono fondati motivi ,considerata la reciproca soccombenza , per compensare per intero le spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di IN Sezione Minorenni e Famiglia
definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea nel giudizio di separazione personale proposto da contro Parte_1
Controparte_1
RIGETTA l'appello principale. Rigetta l'appello incidentale. Dichiara compensate per intero le spese di lite tra le parti. Dà atto che , per effetto della presente decisione, ricorrono i presupposti ai sensi dell'art. 13 comma I quater dpr 115-2002 per il pagamento a carico sia dell'appellante principale sia dell'appellante incidentale di una somma ulteriore pari al contributo unificato versato. Così deciso nella Camera di Consiglio del 17 gennaio 2025 Il Presidente est. CARMELA MASCARELLO
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