Sentenza 17 maggio 2022
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 20/04/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. 73/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO ha pronunciato la seguente AN ACANFORA Presidente DA CONTINO Consigliere-rel.
Maria Cristina RAZZANO Consigliere Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere Cosmo SCIANCALEPORE Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello iscritto al n. 60188 del registro di segreteria proposto da:
I.N.P.S., in persona del Direttore Centrale Entrate, dott. Vincenzo Tedesco, nato a Napoli il [...] in [...]
n.175 dell’11 dicembre 2019 del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Lelio Maritato ( pec:
avv.lelio.maritato@postacert.inps.gov.it), CA d’OI (pec:
avv.carla.daloisio@postacert.inps.gov.it), ET Coretti (pec:
avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it), NT OI (pec:
avv.antonino.sgroi@postacert.inps.gov.it), EL De OS (pec:
avv.emanuele.derose@postacert.inps.gov.it), tutti elettivamente domiciliati in Roma alla via Cesare Beccaria n.29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto;
SENT. 73/2026 2 contro:
OM, (c.f. OM) assistito e difeso anche disgiuntamente dagli avvocati Francesco AL, (pec:
francescopalumbo@pec.deipalavvocati.it), DA NÈ (pec:
idannadeidone@pec.deipalavvocati.it) e HI AL (pec:
chiarapalumbo@pec.deipalavvocati.it), i quali dichiarano di voler ricevere presso i rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata le comunicazioni e le notificazioni di legge del presente giudizio.
avverso:
la sentenza n. 146/2022 emessa dalla Sezione giurisdizionale per la regione Veneto della Corte dei Conti, depositata in data 17 maggio 2022 e notificata nella stessa data.
Esaminati l’appello e gli altri atti e documenti di causa.
Uditi, nell’udienza pubblica del 17 marzo 2026, con l’assistenza del dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, il magistrato relatore DA Contino, l’avv. Giuseppina Giannico, delegata per l’INPS, l’avv. Francesco AL e l’avv. DA NÈ per l’appellato.
Ritenuto in
FATTO
1. Con la sentenza n. 146/2022 la Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, in composizione monocratica, accoglieva il ricorso, promosso dal sig. OM, condannando l’Inps “ad accreditare, nella posizione assicurativa di parte ricorrente presso il Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato, il periodo dal 1.8.1980 al 20.9.1987 per anni 4 0 mesi e 9 giorni, sia per il diritto che per la
SENT. 73/2026 3 misura”.
2. Il ricorrente, dipendente di Trenitalia s.p.a. e iscritto al Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a, in data in data 7 aprile 1988 presentava domanda per ottenere la ricongiunzione ex art. 2, della legge n. 29/1979, di periodi assicurativi iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria - INPS.
Con la determinazione n. 302935 del 24 novembre 2016, l’INPS comunicava al OM, a seguito di istanza prodotta in data 7 aprile 1988, il riconoscimento della ricongiunzione dell’anzianità contributiva maturata presso il Fondo previdenza lavoratori dipendenti, ai fini del diritto e della misura della pensione, del periodo di anni 4, mesi 0 e giorni 9, "cui corrisponde(va) un contributo di Euro 0".
In calce al provvedimento l’Ente previdenziale precisava che la definizione della ricongiunzione era subordinata all’accettazione espressa da parte del ricorrente, da comunicarsi, mediante restituzione, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, di copia del provvedimento firmato. L’Ente previdenziale chiariva, altresì, che in caso di mancata accettazione la domanda sarebbe stata archiviata; il OM, dopo aver verificato che nessuna norma di legge imponeva la restituzione del provvedimento sottoscritto per accettazione, ometteva l’adempimento richiesto.
In data 25 ottobre 2021, il OM adiva il giudice contabile per ottenere il riconoscimento della ricongiunzione come comunicata nel provvedimento del 2016 e quindi con un costo dell’operazione interamente coperto dall’ammontare dei contributi trasferiti, previo SENT. 73/2026 4 accertamento del silenzio mantenuto come proprio assenso all’accoglimento della domanda e dell’effettiva archiviazione della pratica.
3. Il giudice di prime cure, dopo aver respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dall’Ente previdenziale in ragione dell’art. 153, comma 1 lettera b) del c.g.c., ha rilevato che la l. n.
29/1979, nel disciplinare le procedure in materia, non pone a carico del lavoratore alcun termine per accettare la ricongiunzione riconosciuta dall’amministrazione. Secondo il giudice veneto, infatti, solo l’art. 5 della legge testè citata prevede una presunzione di rinuncia nell’ipotesi in cui il richiedente non versi tempestivamente la somma stabilita dall’Ente previdenziale o non chieda la rateizzazione; si tratta tuttavia di una presunzione che riguarda esclusivamente le ipotesi in cui la ricongiunzione sia condizionata al versamento di una somma. Il giudice territoriale, pertanto, ha condannato l’INPS ad accreditare, nella posizione assicurativa di parte ricorrente presso il Fondo speciale del personale delle Ferrovie dello Stato, il periodo dal 1° agosto 1980 al 30 settembre 1987 per 4 anni 0 mesi e 9 giorni, sia per il diritto che per la misura.
4. Con atto notificato in data 12 luglio 2022 e depositato in Segreteria il 3 agosto 2022, ha proposto appello l’Ente previdenziale, opponendo, come unico e articolato motivo di gravame la “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 2 e ss della L. 29/79”.
Nello specifico, l’appellante, richiamando la disciplina normativa di riferimento, ha evidenziato che la ricongiunzione scaturisce sempre SENT. 73/2026 5 da una complessa e articolata attività istruttoria posta in essere dall’Ente previdenziale, sicché oltre alla domanda da parte del dipendente è necessario che il beneficio sia rimesso nella sua piena disponibilità anche successivamente alla conclusione del procedimento. Tanto è che l’art. 5 della l.n.29/1979 prevede la facoltà di rinuncia. Pertanto, secondo la prospettazione dell’appellante, è necessaria l’accettazione da parte dell’istante anche nelle ipotesi in cui la ricongiunzione sia a onere zero, ove si consideri che il dipendente potrebbe ritenere non corretta la individuazione dei periodi ricongiunti.Secondo la prospettazione difensiva, inoltre, alla medesima conclusione si giunge anche alla luce dei principi generali applicabili agli atti amministrativi.
Ciò posto, ribadendo che il OM non aveva provveduto ad accettare la ricongiunzione comunicata con il provvedimento n.302935 del 24 novembre 2016, ha ribadito la correttezza dell’operato dell’Ente previdenziale che ha ritenuto archiviata la domanda del 1987.
5. In data 15 febbraio 2023, si è costituito l’appellato, col patrocinio degli avv.ti Francesco AL, DA NÈ e HI AL, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza di primo grado. Nello specifico, ha richiamato l’iter logico-argomentativo svolto dal giudice territoriale nella parte in cui ha ritenuto che nessun onere è prescritto dalla legge, sicché il silenzio mantenuto era da considerarsi silenzio-assenzo con perfezionamento della pratica di ricongiunzione.
Peraltro, secondo la prospettazione difensiva, la censura deve essere mossa al fatto che l’Ente abbia sottoposto a condizione l’efficacia del SENT. 73/2026 6 provvedimento di ricongiunzione nonostante tale condizione non sia prevista dalla legge. Dopo aver richiamato gli artt. 1362, 1419 e 1355 del c.c., ha concluso chiedendo il rigetto dell’appello.
6. All’odierna udienza, come da verbale in atti, i difensori presenti, l’avv.Giuseppina Giannico per l’INPS e l’avv. Francesco AL per l’appellato, hanno confermato quanto illustrato nei loro scritti difensivi.
La causa è pertanto passata in decisione.
DIRITTO
La questione posta al vaglio di questo Collegio attiene al valore giuridico da attribuire al silenzio serbato dal richiedente su una determinazione di ricongiunzione che accoglie le richieste dell'
interessato e che non prevede oneri finanziari a carico dello stesso.
Come già esposto nelle premesse in fatto, l’odierno appellato, in data 7 aprile 1988 presentava domanda per ottenere la ricongiunzione ex art. 2, della l. n. 29/1979, di periodi assicurativi iscritti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria – INPS.
L’INPS accoglieva l’istanza con la determinazione n. 302935 del 24 novembre 2016, riconoscendo ai fini del diritto e della misura della pensione, il periodo di anni 4, mesi 0 e giorni 9, "cui corrisponde(va)
un contributo di Euro 0". L’ente previdenziale, tuttavia in calce alla determinazione, inseriva la locuzione “Per completare l’operazione le basterà firmare questa comunicazione ed inviarne una copia entra 60 giorni dalla ricezione della presente, …in caso contrario, la pratica di ricongiunzione sarà archiviata senza ulteriore avviso”.
Ebbene, come correttamente evidenziato dal giudice di prime cure, la SENT. 73/2026 7 disciplina di riferimento, prevista dalla l. 29/1979, non statuisce alcuna formalità in capo al dipendente nel caso di provvedimento di ricongiunzione con onere zero, qual è quello all’esame.
Il legislatore, infatti, solo nell’ipotesi di ricongiunzione con onere finanziario a carico dell' interessato, pone taluni adempimenti in assenza dei quali configura la rinuncia al diritto. E, infatti, all’art. 5, comma 2, della l. 29/1979 è prevista una presunzione di rinuncia alla facoltà di ricongiunzione, allorché il richiedente ometta il versamento, entro i successivi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di tutta o di parte della somma dovuta, ovvero non richieda, nello stesso termine, la rateizzazione dell' importo determinato; peraltro, al comma 3, prevede, in presenza di un versamento anche parziale, che la domanda di ricongiunzione diventi irrevocabile.
Dunque, il legislatore prevede taluni oneri in capo all’interessato solo ove l’Ente previdenziale abbia determinato la ricongiunzione a titolo oneroso, e, solo in tale ipotesi, in caso di mancato adempimento, ha attribuito all’inerzia il significato di presunzione di rinuncia al beneficio.
Oneri che, invece, si ribadisce non sono previsti per la ricongiunzione a costo zero.
Peraltro, tale conclusione è certamente coerente alla ratio legis sottesa al comma 5 innanzi richiamato; si consideri, infatti, che il legislatore, con tale disposizione, ha certamente inteso prevenire in capo al dipendente effetti finanziari pregiudizievoli, seppure finalizzati al beneficio pensionistico richiesto, salva l’ipotesi in cui fornisca la prova contraria idonea a superare la presunzione, manifestando SENT. 73/2026 8 l’espressa volontà di accettare la ricongiunzione.
Ne consegue che la clausola con la quale l’Ente previdenziale ha richiesto un’ accettazione esplicita della ricongiunzione a costo zero, pena l’archiviazione della relativa domanda, non è conforme a legge.
Pertanto, è corretta la decisione del giudice di prime cure che ha ritenuto fondata la richiesta attrice considerando una serie di circostanze, e quindi l’avvenuta presentazione dell’istanza di ricongiunzione, a cui il provvedimento di ricongiunzione è risultato conforme, e il successivo comportamento concludente silente tenuto dal pensionato (in terminis Sez. I appello 12 luglio 2024, n.164).
A tali conclusioni è già giunta anche questa Sezione d’appello in un recente arresto giurisprudenziale, ove è stato chiarito che “Nessuna disposizione legislativa condiziona, pertanto, l’efficacia giuridica del provvedimento di gratuito accoglimento dell’istanza di ricongiunzione ad una espressa accettazione, da parte dell’interessato, entro un termine arbitrariamente stabilito dall’I.N.P.S, a pena di “archiviazione”
della pratica” ( sentenza n. 173, depositata in data 23 luglio 2025).
Conclusivamente, per quanto sopra si è detto, il gravame deve essere respinto e per l’effetto la sentenza gravata va integralmente confermata.
Ai sensi dell’art.31, comma 1, c.g.c., le spese per onorari di difesa di questo grado di giudizio sono a carico dell’Istituto appellante soccombente e sono liquidate forfettariamente in euro 1.000,00
(mille/00).
Nulla per le spese di giudizio stante la gratuità delle controversie SENT. 73/2026 9 previdenziali.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione Seconda Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Le spese per onorari di difesa di questo grado di giudizio, liquidate forfettariamente in euro 1.000,00 (mille/00), sono a carico dell’Istituto appellante soccombente.
Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 marzo 2026.
L’Estensore Il Presidente
(DA Contino) (AN Acanfora)
f.to digitalmente f.to digitalmente DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 20 APRILE 2026 p.Il Dirigente
(Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
LU NC
DECRETO
SENT. 73/2026 10 Il Collegio, ravvisati gli estremi per l’applicazione dell’articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
DISPONE
che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.
Il Presidente AN Acanfora f.to digitalmente Depositato in Segreteria il 20 APRILE 2026 p. Il Dirigente
(Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
LU NC
In esecuzione del provvedimento collegiale, visto l’art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione:
omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.
Roma, 20 APRILE 2026 p. Il Dirigente
(Massimo Biagi)
f.to digitalmente Il Funzionario Preposto
LU NC
SENT. 73/2026 11