TRIB
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/03/2025, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2545/2024 v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. SALZER MARIA MARGHERITA
e
Controparte_1
Con l'avv. LUCA PELLICANI e l'avv. LAURA MARIN ricorrenti sulle conclusioni delle parti: “1) Dichiarare la separazione personale delle parti Parte_1 nata a [...] il giorno 1aprile 1985 e nato a [...]_1
(MDA) il 26 gennaio 1984, le quali dichiarano e confermano di non volersi riconciliare. 2) Affidare il figlio ad entrambi i genitori ex art.316 c.c., con esercizio disgiunto delle responsabilità Per_1 genitoriali ex art. 337 ter, IV comma c.c. per le questioni di ordinaria amministrazione. 3)Prevedere che le frequentazioni padre/figlio in ragione della età del piccolo e degli impegni lavorativi del avvengano con la seguente modalità: ** nel corso della settimana: per un paio di CP_1 pomeriggi dalle ore 17.00 alle ore 18.30 nonché il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18.00 o nella mattina di domenica dalle ore 10 riportandolo dopo pranzo ad ore 14. Darsi atto che le parti convengono che in considerazione alla età del figlio la possibilità di inserimento nei tempi di permanenza paterni del pernottamento, verrà da loro considerata a partire dal quarto anno di vita di ** per le festività natalizie: il 24 dicembre in via alternata con la madre sino alle 18.00, Per_1 il 25 dicembre dalle 16 alle 18.30 e per le festività del primo dell'anno o della Epifania ad anni alterni con la madre, ** per le festività pasquali in via alternata con la madre nella giornata di
Pasqua del lunedì in albis dalle ore 10 del mattino 10 alle ore 18.30; per il periodo estivo in concomitanza con le ferie da lavoro per ogni giorno dal mattino alla ore 10 al pomeriggio ad ore
18.30. e che il padre possa avere video chiamate a giorni alterni in orario serale con il figlio. 4)Darsi atto che le parti concordano che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. 5)Darsi atto che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di avere capacità reddituali adeguate per vivere con i propri mezzi e di non avere a tal riguardo pretese economiche da far valere reciprocamente a titolo di concorso nel proprio mantenimento. 6) Prevedere che corrisponda a titolo di Controparte_2 integrazione nel mantenimento del figlio l'importo mensile di Euro 350,00
(diconsieurotrecentocinquanta) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat nazionali a partire dall'anno e dal mese successivo al deposito del Ricorso. 7)Prevedere che provveda in via diretta o rimborsi ad Controparte_1 [...]
il 60% delle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse del figlio secondo Pt_1 quanto dettagliato e con le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019. 8) Assegnare ex art. 337 sexies c.c. la abitazione famigliare ubicata in Favaro Veneto
– Venezia Via Monte Celo 8 interno 15 nello stato in cui si trova con ogni arredo e corredo e con quanto in esso contenuto, eccezion fatta che per gli effetti personali di se ancora Controparte_1 presenti in loco, a che continuerà ad abitarvi. 9) che ha già Parte_1 Controparte_1 rilasciato la abitazione famigliare portando con sé i propri effetti personali, si obbliga dal momento del deposito del presente ricorso a chiedere il cambio di residenza e corrisponderà già a far data dal mese di aprile 2024 l'importo di E. 350,00 a quale contributo nel mantenimento del Parte_1 figlio e si accollerà il 60% delle spese extra dovute nello interesse dello stesso mentre Parte_1 provvederà al pagamento del canone di locazione relativo all'immobile di Favaro Veneto Via Monte Celo 8”
conclusioni del PM: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”
ha pronunciato
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 17/07/2021, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 125, P. 1, Anno 2021 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 23/01/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
15/01/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore (nt. il 05/03/2022); Per_1
visto il parere del P.M., in atti;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto:
- affida il figlio ad entrambi i genitori ex art.316 c.c., con collocamento dello stesso presso Per_1
la madre e con esercizio disgiunto delle responsabilità genitoriali ex art. 337 ter, IV comma c.c. per le questioni di ordinaria amministrazione
- dispone che le frequentazioni padre/figlio in ragione della età del piccolo e degli impegni lavorativi del avvengano con la seguente modalità: CP_1
** nel corso della settimana: per un paio di pomeriggi dalle ore 17.00 alle ore 18.30 nonchè il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18.00 o nella mattina di domenica dalle ore 10 riportandolo dopo pranzo ad ore 14.
Prende atto che le parti convengono che in considerazione alla età del figlio la possibilità di inserimento nei tempi di permanenza paterni del pernottamento, verrà da loro considerata a partire dal quarto anno di vita di Per_1
** per le festività natalizie: il 24 dicembre in via alternata con la madre sino alle 18.00, il 25 dicembre dalle 16 alle 18.30 e per le festività del primo dell'anno o della Epifania ad anni alterni con la madre,
** per le festività pasquali in via alternata con la madre nella giornata di Pasqua del lunedì in albis dalle ore 10 del mattino 10 alle ore 18.30;
** per il periodo estivo in concomitanza con le ferie da lavoro per ogni giorno dal mattino alla ore 10 al pomeriggio ad ore 18.30;
e che il padre possa avere video chiamate a giorni alterni in orario serale con il figlio.
- prende atto che le parti concordano che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
- dispone che corrisponda a titolo di integrazione nel mantenimento del figlio Controparte_2
l'importo mensile di Euro 350,00 (diconsi eurotrecentocinquanta) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat nazionali a partire dall'anno e dal mese successivo al deposito del Ricorso.
- dispone che provveda in via diretta o rimborsi ad il 60% delle Controparte_1 Parte_1 spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse del figlio secondo quanto dettagliato e con le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019.
- assegna ex art. 337 sexies c.c. la abitazione famigliare ubicata in Favaro Veneto – Venezia Via
Monte Celo 8 interno 15 nello stato in cui si trova con ogni arredo e corredo e con quanto in esso contenuto, eccezion fatta che per gli effetti personali di se ancora presenti in Controparte_1
loco, a che continuerà ad abitarvi. Parte_1 - prende atto che che ha già rilasciato la abitazione famigliare portando con sé Controparte_1
i propri effetti personali, si obbliga dal momento del deposito del ricorso a chiedere il cambio di residenza e corrisponderà già a far data dal mese di aprile 2024 l'importo di Euro 350,00 a
[...]
quale contributo nel mantenimento del figlio e si accollerà il 60% delle spese extra dovute Pt_1
nello interesse dello stesso mentre provvederà al pagamento del canone di locazione Parte_1 relativo all'immobile di Favaro Veneto Via Monte Celo 8;
- spese di lite compensate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott.ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. MATTEO DEL VESCO Giudice esaminato il ricorso per separazione consensuale presentato congiuntamente da
Parte_1
Con l'avv. SALZER MARIA MARGHERITA
e
Controparte_1
Con l'avv. LUCA PELLICANI e l'avv. LAURA MARIN ricorrenti sulle conclusioni delle parti: “1) Dichiarare la separazione personale delle parti Parte_1 nata a [...] il giorno 1aprile 1985 e nato a [...]_1
(MDA) il 26 gennaio 1984, le quali dichiarano e confermano di non volersi riconciliare. 2) Affidare il figlio ad entrambi i genitori ex art.316 c.c., con esercizio disgiunto delle responsabilità Per_1 genitoriali ex art. 337 ter, IV comma c.c. per le questioni di ordinaria amministrazione. 3)Prevedere che le frequentazioni padre/figlio in ragione della età del piccolo e degli impegni lavorativi del avvengano con la seguente modalità: ** nel corso della settimana: per un paio di CP_1 pomeriggi dalle ore 17.00 alle ore 18.30 nonché il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18.00 o nella mattina di domenica dalle ore 10 riportandolo dopo pranzo ad ore 14. Darsi atto che le parti convengono che in considerazione alla età del figlio la possibilità di inserimento nei tempi di permanenza paterni del pernottamento, verrà da loro considerata a partire dal quarto anno di vita di ** per le festività natalizie: il 24 dicembre in via alternata con la madre sino alle 18.00, Per_1 il 25 dicembre dalle 16 alle 18.30 e per le festività del primo dell'anno o della Epifania ad anni alterni con la madre, ** per le festività pasquali in via alternata con la madre nella giornata di
Pasqua del lunedì in albis dalle ore 10 del mattino 10 alle ore 18.30; per il periodo estivo in concomitanza con le ferie da lavoro per ogni giorno dal mattino alla ore 10 al pomeriggio ad ore
18.30. e che il padre possa avere video chiamate a giorni alterni in orario serale con il figlio. 4)Darsi atto che le parti concordano che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. 5)Darsi atto che le parti dichiarano di essere economicamente autonome e di avere capacità reddituali adeguate per vivere con i propri mezzi e di non avere a tal riguardo pretese economiche da far valere reciprocamente a titolo di concorso nel proprio mantenimento. 6) Prevedere che corrisponda a titolo di Controparte_2 integrazione nel mantenimento del figlio l'importo mensile di Euro 350,00
(diconsieurotrecentocinquanta) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat nazionali a partire dall'anno e dal mese successivo al deposito del Ricorso. 7)Prevedere che provveda in via diretta o rimborsi ad Controparte_1 [...]
il 60% delle spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse del figlio secondo Pt_1 quanto dettagliato e con le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019. 8) Assegnare ex art. 337 sexies c.c. la abitazione famigliare ubicata in Favaro Veneto
– Venezia Via Monte Celo 8 interno 15 nello stato in cui si trova con ogni arredo e corredo e con quanto in esso contenuto, eccezion fatta che per gli effetti personali di se ancora Controparte_1 presenti in loco, a che continuerà ad abitarvi. 9) che ha già Parte_1 Controparte_1 rilasciato la abitazione famigliare portando con sé i propri effetti personali, si obbliga dal momento del deposito del presente ricorso a chiedere il cambio di residenza e corrisponderà già a far data dal mese di aprile 2024 l'importo di E. 350,00 a quale contributo nel mantenimento del Parte_1 figlio e si accollerà il 60% delle spese extra dovute nello interesse dello stesso mentre Parte_1 provvederà al pagamento del canone di locazione relativo all'immobile di Favaro Veneto Via Monte Celo 8”
conclusioni del PM: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori”
ha pronunciato
SENTENZA per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO rilevato che le parti hanno contratto matrimonio in Venezia in data 17/07/2021, iscritto presso il registro dello stato civile del Comune di Venezia (VE) – Atto n. 125, P. 1, Anno 2021 –;
considerato che le parti, dando atto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, si sono separate consensualmente il giorno 23/01/2025 con il deposito di note di trattazione autorizzate ex art. 473 bis.51 c.p.c.;
ritenuto che le condizioni congiunte di cui al ricorso, confermate nella nota depositata in data
15/01/2025, siano conformi alla legge e non siano in contrasto con l'interesse morale e materiale del figlio minore (nt. il 05/03/2022); Per_1
visto il parere del P.M., in atti;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473-bis. 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con la nota di conclusioni scritte e per l'effetto:
- affida il figlio ad entrambi i genitori ex art.316 c.c., con collocamento dello stesso presso Per_1
la madre e con esercizio disgiunto delle responsabilità genitoriali ex art. 337 ter, IV comma c.c. per le questioni di ordinaria amministrazione
- dispone che le frequentazioni padre/figlio in ragione della età del piccolo e degli impegni lavorativi del avvengano con la seguente modalità: CP_1
** nel corso della settimana: per un paio di pomeriggi dalle ore 17.00 alle ore 18.30 nonchè il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18.00 o nella mattina di domenica dalle ore 10 riportandolo dopo pranzo ad ore 14.
Prende atto che le parti convengono che in considerazione alla età del figlio la possibilità di inserimento nei tempi di permanenza paterni del pernottamento, verrà da loro considerata a partire dal quarto anno di vita di Per_1
** per le festività natalizie: il 24 dicembre in via alternata con la madre sino alle 18.00, il 25 dicembre dalle 16 alle 18.30 e per le festività del primo dell'anno o della Epifania ad anni alterni con la madre,
** per le festività pasquali in via alternata con la madre nella giornata di Pasqua del lunedì in albis dalle ore 10 del mattino 10 alle ore 18.30;
** per il periodo estivo in concomitanza con le ferie da lavoro per ogni giorno dal mattino alla ore 10 al pomeriggio ad ore 18.30;
e che il padre possa avere video chiamate a giorni alterni in orario serale con il figlio.
- prende atto che le parti concordano che le decisioni di maggior interesse per il figlio relative alla istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo dai genitori tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso.
- dispone che corrisponda a titolo di integrazione nel mantenimento del figlio Controparte_2
l'importo mensile di Euro 350,00 (diconsi eurotrecentocinquanta) da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat nazionali a partire dall'anno e dal mese successivo al deposito del Ricorso.
- dispone che provveda in via diretta o rimborsi ad il 60% delle Controparte_1 Parte_1 spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse del figlio secondo quanto dettagliato e con le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Venezia di data 20 settembre 2019.
- assegna ex art. 337 sexies c.c. la abitazione famigliare ubicata in Favaro Veneto – Venezia Via
Monte Celo 8 interno 15 nello stato in cui si trova con ogni arredo e corredo e con quanto in esso contenuto, eccezion fatta che per gli effetti personali di se ancora presenti in Controparte_1
loco, a che continuerà ad abitarvi. Parte_1 - prende atto che che ha già rilasciato la abitazione famigliare portando con sé Controparte_1
i propri effetti personali, si obbliga dal momento del deposito del ricorso a chiedere il cambio di residenza e corrisponderà già a far data dal mese di aprile 2024 l'importo di Euro 350,00 a
[...]
quale contributo nel mantenimento del figlio e si accollerà il 60% delle spese extra dovute Pt_1
nello interesse dello stesso mentre provvederà al pagamento del canone di locazione Parte_1 relativo all'immobile di Favaro Veneto Via Monte Celo 8;
- spese di lite compensate;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune di Venezia.
Così deciso il 25.2.2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente rel.
dott.ssa Silvia Barison