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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 9257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9257 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI Sezione lavoro
Il Tribunale di Napoli- sezione lavoro-in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca, all'esito dello svolgimento della udienza del 14/11/2024 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. R.G 1943/2025
TRA
sig.ra , nata il [...] a [...] e residente in [...], C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. C.F._1 Sebastiano Schiavone (CF: ), presso il quale elett.te domicilia in C.F._2 Aversa (CE) alla Via Caravaggio, 64 – giusta procura alle liti.pdf allegata ai sensi dell'art. 83 III comma cpc in calce al ricorso per ATPO RG n. 9380/2024 (ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata in Reginde);
– Ricorrente –
.
E
l (c.f. ),con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Ti Emanuela Capannolo (c.f. ; p.e.c. C.F._3 E
fax 0862 576351) e (cf: Email_1 Controparte_2
) giusta procura generale alle liti atto del giusta procura generale alle C.F._4 liti per atto del dott. Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024, racc. Persona_1 n. 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura INPS di Napoli in via A. De Gasperi, 55 resistente
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento La ricorrente presentava domanda amministrativa al fine di ottenere all'indennità di accompagnamento, la quale, però, non aveva trovato accoglimento, nella fase amministrativa, all'esito della visita da parte della incaricata
1 Commissione del…4/1/2024 che e riconosceva una percentuale di riduzione della capacità lavorativa limitata al 100% con difficoltà deambulatorie Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo che non sussistesse il requisito sanitario per la prestazione dell' indennità di accompagnamento Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il proponeva rituale opposizione, deducendo di essere affetti da Diabete mellito, Cardiopatia ischemica (Pregressa SCA- NSTEMI trattata con PTCA ed impianto di STENT medicato), dislipidemia, insufficienza venosa cronica con episodi di TVP alla gamba destra, Demenza smista degenerativa e vascolare plurifocale lieve. chiedeva l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione assistenziale richiesta e quindi chiedendo la condanna dell'INPS al pagamento dei ratei maturati e non riscossi. Si costituiva in giudizio l'opposto istituto, concludendo per il rigetto della domanda. Veniva disposta ed espletata nuova CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario. All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. , all'esito il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 14.11.2025 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Il ricorso è parzialmente fondato. In primo luogo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' , CP_1 deve escludersi la inammissibilità della domanda per difetto di specifiche contestazioni dell'operato del c.t.u. Nella consulenza espletata nel corso del presente giudizio, l'ausiliare del giudice alla luce della nuova documentazione medica attestante l' aggravamento delle patologie da cui è affetta ovvero Diabete mellito, Cardiopatia ischemica (Pregressa SCA-NSTEMI trattata con PTCA ed impianto di STENT medicato), dislipidemia, Insufficienza venosa cronica con episodi di TVP alla gamba destra, Demenza mista degenerativa e vascolare plurifocale moderata.e della nuova visita medica espletata il CTu ha reso le seguenti conclusioni “Dopo l'analisi della nuova documentazione posta agli atti e dopo la mia visita attuale, si rilevano annotazioni clinico-obiettive concernenti aspetti menomativo-invalidanti indicativi della compromissione dell'organo statico-deambulatorio tali da rendere la ricorrente . dipendente da altri per svolgere e/o svolgere in sicurezza gli atti quotidiani della vita necessari a soddisfare i bisogni essenziali della persona. La non sa usare il telefono o il telefonino, non capisce l'importanza del denaro e Pt_1 quindi non lo gestisce, non provvede alla sua igiene personale e/o della casa, non provvede alla gestione della cura della sua persona (non sa gestire i farmaci), non si prepara il cibo (lascia il fuoco dei fornelli accesi), non sa prendere i mezzi pubblici. E inconsapevole dei pericoli provenienti dall'ambiente circostante. La deambulazione è apparentemente autonoma in quanto la P. per la demenza respinge qualsiasi aiuto, non essendo consapevole dei pericoli provenienti dall'ambiente esterno e della sua capacità effettiva di deambulare (rispetto all'anno scorso, la deambulazione avviene molto più lentamente e il mio attuale esame obiettivo ha rilevato che le prove cerebellari sono positive quindi la deambulazione autonoma non presenta i requisiti di sicurezza statica e dinamica). La P. viene aiutata per deambulare da una terza persona a cui la P. si appoggia. In altri termini, la verifica clinico-obiettivo alla visita praticata porta a concludere che nella P. la menomazione fisica e psichica nell'insieme considerata ha raggiunto un livello di gravità sufficiente per impedire gli atti quotidiani della vita e conseguentemente per ridurre gravemente l'autonomia personale.
2 Per quanto sopra rilevato e considerato, può affermarsi che la Sig.ra Parte_1 presenta un quadro menomativo-invalidante fisico e psichico tale da dover portare al riconoscimento della indennità di accompagnamento. Per prassi medica consolidata, il suddetto beneficio può decorrere da 6 mesi prima della mia visita dell' 01/04/2025. Pertanto conclusivamente ha ritenuto la signora Parte_2
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti
[...] propri della sua età (L. 509/88.124/98) grave 100%. La signora in base alle considerazioni diagnostiche e medico legali Parte_1 esposte nella presente relazione, presenta i requisiti per usufruire del diritto all'accompagnamento a decorrere dal 01/04/2025. In definitiva deve essere dichiarato il diritto dell'istante a percepire l' indennità di accompagnamento a decorrere dall' 1/4/2025 , restando rimessa alla competente sede amministrativa la fase di liquidazione dei ratei da parte dell' . CP_1 Le spese di giudizio atteso lo spostamento della decorrenza vanno compensate per la metà e per la residua metà posta a carico dell'INPS e liquidata come da dispositivo con attribuzione A carico dell' vengono poste le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio CP_1 liquidate come da separati decreti, risultando autocertificate dal ricorrente le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp att cpc in allegato ad entrambi i ricorsi introduttivi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e per l' effetto dichiara persona Parte_1 invalida con diritto all' indennità di accompagnamento a decorrere dall'1/4/2025 ; b)compensa per la metà le spese di giudizio e condanna l' INPS al pagamento dell' altra metà liquidate in complessivi euro 1200 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione;
c)pone a carico dell'Inps le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Si comunichi Napoli 14/11/2025 il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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Il Tribunale di Napoli- sezione lavoro-in persona del giudice, dott. Maria Pia Mazzocca, all'esito dello svolgimento della udienza del 14/11/2024 mediante lo scambio e il deposito in telematico di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente SENTENZA nella controversia di lavoro iscritta al n. R.G 1943/2025
TRA
sig.ra , nata il [...] a [...] e residente in [...], C.F. , rapp.ta e difesa dall'Avv. C.F._1 Sebastiano Schiavone (CF: ), presso il quale elett.te domicilia in C.F._2 Aversa (CE) alla Via Caravaggio, 64 – giusta procura alle liti.pdf allegata ai sensi dell'art. 83 III comma cpc in calce al ricorso per ATPO RG n. 9380/2024 (ai sensi e per gli effetti dell' art. 136 cpc, dichiara di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria presso il proprio indirizzo di posta elettronica certificata in Reginde);
– Ricorrente –
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l (c.f. ),con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Roma, in persona del suo Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv. Ti Emanuela Capannolo (c.f. ; p.e.c. C.F._3 E
fax 0862 576351) e (cf: Email_1 Controparte_2
) giusta procura generale alle liti atto del giusta procura generale alle C.F._4 liti per atto del dott. Notaio in Fiumicino, rep. n. 37875 del 22.03.2024, racc. Persona_1 n. 7313, ed elettivamente domiciliato con i sottoscritti procuratori presso l'Avvocatura INPS di Napoli in via A. De Gasperi, 55 resistente
- resistente -
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa all'indennità di accompagnamento La ricorrente presentava domanda amministrativa al fine di ottenere all'indennità di accompagnamento, la quale, però, non aveva trovato accoglimento, nella fase amministrativa, all'esito della visita da parte della incaricata
1 Commissione del…4/1/2024 che e riconosceva una percentuale di riduzione della capacità lavorativa limitata al 100% con difficoltà deambulatorie Il c.t.u. nominato concludeva la sua relazione ritenendo che non sussistesse il requisito sanitario per la prestazione dell' indennità di accompagnamento Parte ricorrente, che aveva dichiarato, ai sensi del 4° c. del citato articolo di contestare le suddette conclusioni del c.t.u., con ricorso depositato il proponeva rituale opposizione, deducendo di essere affetti da Diabete mellito, Cardiopatia ischemica (Pregressa SCA- NSTEMI trattata con PTCA ed impianto di STENT medicato), dislipidemia, insufficienza venosa cronica con episodi di TVP alla gamba destra, Demenza smista degenerativa e vascolare plurifocale lieve. chiedeva l'accoglimento dell'originaria istanza, deducendo la sussistenza del requisito sanitario per la prestazione assistenziale richiesta e quindi chiedendo la condanna dell'INPS al pagamento dei ratei maturati e non riscossi. Si costituiva in giudizio l'opposto istituto, concludendo per il rigetto della domanda. Veniva disposta ed espletata nuova CTU medico legale per l'accertamento del requisito sanitario. All'odierna udienza, disposta la trattazione della causa secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c. , all'esito il Giudice, viste le note di trattazione scritta depositate dalle parti in data 14.11.2025 ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza. Il ricorso è parzialmente fondato. In primo luogo si osserva che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa dell' , CP_1 deve escludersi la inammissibilità della domanda per difetto di specifiche contestazioni dell'operato del c.t.u. Nella consulenza espletata nel corso del presente giudizio, l'ausiliare del giudice alla luce della nuova documentazione medica attestante l' aggravamento delle patologie da cui è affetta ovvero Diabete mellito, Cardiopatia ischemica (Pregressa SCA-NSTEMI trattata con PTCA ed impianto di STENT medicato), dislipidemia, Insufficienza venosa cronica con episodi di TVP alla gamba destra, Demenza mista degenerativa e vascolare plurifocale moderata.e della nuova visita medica espletata il CTu ha reso le seguenti conclusioni “Dopo l'analisi della nuova documentazione posta agli atti e dopo la mia visita attuale, si rilevano annotazioni clinico-obiettive concernenti aspetti menomativo-invalidanti indicativi della compromissione dell'organo statico-deambulatorio tali da rendere la ricorrente . dipendente da altri per svolgere e/o svolgere in sicurezza gli atti quotidiani della vita necessari a soddisfare i bisogni essenziali della persona. La non sa usare il telefono o il telefonino, non capisce l'importanza del denaro e Pt_1 quindi non lo gestisce, non provvede alla sua igiene personale e/o della casa, non provvede alla gestione della cura della sua persona (non sa gestire i farmaci), non si prepara il cibo (lascia il fuoco dei fornelli accesi), non sa prendere i mezzi pubblici. E inconsapevole dei pericoli provenienti dall'ambiente circostante. La deambulazione è apparentemente autonoma in quanto la P. per la demenza respinge qualsiasi aiuto, non essendo consapevole dei pericoli provenienti dall'ambiente esterno e della sua capacità effettiva di deambulare (rispetto all'anno scorso, la deambulazione avviene molto più lentamente e il mio attuale esame obiettivo ha rilevato che le prove cerebellari sono positive quindi la deambulazione autonoma non presenta i requisiti di sicurezza statica e dinamica). La P. viene aiutata per deambulare da una terza persona a cui la P. si appoggia. In altri termini, la verifica clinico-obiettivo alla visita praticata porta a concludere che nella P. la menomazione fisica e psichica nell'insieme considerata ha raggiunto un livello di gravità sufficiente per impedire gli atti quotidiani della vita e conseguentemente per ridurre gravemente l'autonomia personale.
2 Per quanto sopra rilevato e considerato, può affermarsi che la Sig.ra Parte_1 presenta un quadro menomativo-invalidante fisico e psichico tale da dover portare al riconoscimento della indennità di accompagnamento. Per prassi medica consolidata, il suddetto beneficio può decorrere da 6 mesi prima della mia visita dell' 01/04/2025. Pertanto conclusivamente ha ritenuto la signora Parte_2
ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti
[...] propri della sua età (L. 509/88.124/98) grave 100%. La signora in base alle considerazioni diagnostiche e medico legali Parte_1 esposte nella presente relazione, presenta i requisiti per usufruire del diritto all'accompagnamento a decorrere dal 01/04/2025. In definitiva deve essere dichiarato il diritto dell'istante a percepire l' indennità di accompagnamento a decorrere dall' 1/4/2025 , restando rimessa alla competente sede amministrativa la fase di liquidazione dei ratei da parte dell' . CP_1 Le spese di giudizio atteso lo spostamento della decorrenza vanno compensate per la metà e per la residua metà posta a carico dell'INPS e liquidata come da dispositivo con attribuzione A carico dell' vengono poste le spese relative alle consulenze tecniche d'ufficio CP_1 liquidate come da separati decreti, risultando autocertificate dal ricorrente le condizioni reddituali di cui all'art. 152 disp att cpc in allegato ad entrambi i ricorsi introduttivi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe così provvede:
a) accoglie parzialmente il ricorso e per l' effetto dichiara persona Parte_1 invalida con diritto all' indennità di accompagnamento a decorrere dall'1/4/2025 ; b)compensa per la metà le spese di giudizio e condanna l' INPS al pagamento dell' altra metà liquidate in complessivi euro 1200 oltre rimborso forfettario Iva e Cpa come per legge con attribuzione;
c)pone a carico dell'Inps le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Si comunichi Napoli 14/11/2025 il giudice del lavoro Maria Pia Mazzocca
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