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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 18/04/2025, n. 1486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1486 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2191/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 5.12.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(già denominata C.F. Parte_1 Parte_2
con sede legale in Roma, via Lucrezia Romana nn. 41/47, e per essa la mandataria P.IVA_1
con rappresentanza C.F. Parte_3
con sede legale in Roma, via Lucrezia Romana n. 41/47, in persona del P.IVA_2
Funzionario e Procuratore Speciale Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Gianluigi Iannetti del foro di Milano;
appellante
contro
C.F. , con sede in Santa Giustina in Controparte_2 P.IVA_3
1 Colle (PD), viale dell'Artigianato, n. 67, in persona del Curatore Dott. Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ambrosio del foro di Padova;
appellato
Oggetto: “azione ex artt. 72 e ss.”; appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal
Tribunale di Padova, pubblicata il 2.112023, Cron. 7214/2023, all'esito del procedimento R.G.
n. 402/2023.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“Dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Compensarsi integralmente tra le parti le spese del giudizio d'appello”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
tramite la mandataria ha proposto appello Parte_1 Parte_3
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Padova a definizione del procedimento recante n. 402/2023 di R.G., che ha accolto la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 553.600,36 in linea capitale oltre interessi e spese quale importo dovuto al Fallimento della società alla quale l'odierna appellante aveva concesso un immobile in leasing, ai sensi dell'art. 72 quater l.f., a mente del quale il concedente è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso, avvenute a valori di mercato,
rispetto al credito residuo in linea capitale.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, di cui ha Controparte_2
sostenuto l'infondatezza.
L'intestata Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'esecutività
dell'ordinanza e ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione al 25.11.2025,
2 con assegnazione dei termini di rito.
Le parti costituite hanno depositato in data 26.2.2025 nota scritta congiunta con la quale hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e richiesto la fissazione di udienza anticipata per rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti del solo termine minimo di legge per la precisazione congiunta delle conclusioni, al fine di instare per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In data 7.4.2025, nel termine di conseguenza assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la rimessione della causa in decisione,
le parti hanno depositato nota congiunta con la quale hanno confermato di aver raggiunto
“intese che hanno determinato la soddisfazione dei loro interessi sostanziali oggetto del presente giudizio, ragion per cui è interesse delle stesse parti ottenere la dichiarazione, con sentenza, della cessazione della materia del contendere, onde evitare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con compensazione integrale delle spese del giudizio d'appello”.
Non sussistono motivi per non prendere e dare atto della raggiunta composizione stragiudiziale della controversia, con il conseguente venir meno per le parti dell'interesse alla definizione del giudizio, con pronuncia, a seguito di tale sopraggiunta carenza di interesse,
della declaratoria di cessazione della materia del contendere, nei termini concordemente richiesti dalle parti.
Come evidenziato dalle parti stesse la pronuncia di cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione determina il venir meno della pronuncia impugnata.
Le spese processuali vanno dichiarate integralmente compensate, come concordemente richiesto dalle parti.
Non sussistono i presupposti procedimentali per l'applicazione della previsione di cui all'art. 3 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia:
1) dato atto della concorde volontà delle parti di conseguire una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in riforma dell'appellata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal
Tribunale di Padova a definizione del procedimento recante n. 402/2023 di R.G., dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere fra le parti in ordine alle domande oggetto di causa;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali;
3) dà atto che non sussistono i presupposti procedimentali per l'applicazione della previsione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
4
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Prima Sezione civile
R.G. 2191/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
dott. Guido Santoro Presidente dott. Federico Bressan Consigliere dott. Francesco Petrucco Toffolo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo il 5.12.2023, promossa con atto di citazione in appello da
(già denominata C.F. Parte_1 Parte_2
con sede legale in Roma, via Lucrezia Romana nn. 41/47, e per essa la mandataria P.IVA_1
con rappresentanza C.F. Parte_3
con sede legale in Roma, via Lucrezia Romana n. 41/47, in persona del P.IVA_2
Funzionario e Procuratore Speciale Dott. , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Gianluigi Iannetti del foro di Milano;
appellante
contro
C.F. , con sede in Santa Giustina in Controparte_2 P.IVA_3
1 Colle (PD), viale dell'Artigianato, n. 67, in persona del Curatore Dott. Controparte_3
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ambrosio del foro di Padova;
appellato
Oggetto: “azione ex artt. 72 e ss.”; appello avverso la ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal
Tribunale di Padova, pubblicata il 2.112023, Cron. 7214/2023, all'esito del procedimento R.G.
n. 402/2023.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI
“Dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Compensarsi integralmente tra le parti le spese del giudizio d'appello”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
tramite la mandataria ha proposto appello Parte_1 Parte_3
avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal Tribunale di Padova a definizione del procedimento recante n. 402/2023 di R.G., che ha accolto la domanda di condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 553.600,36 in linea capitale oltre interessi e spese quale importo dovuto al Fallimento della società alla quale l'odierna appellante aveva concesso un immobile in leasing, ai sensi dell'art. 72 quater l.f., a mente del quale il concedente è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso, avvenute a valori di mercato,
rispetto al credito residuo in linea capitale.
Il si è costituito chiedendo il rigetto del gravame, di cui ha Controparte_2
sostenuto l'infondatezza.
L'intestata Corte ha rigettato l'istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'esecutività
dell'ordinanza e ha fissato udienza per la rimessione della causa in decisione al 25.11.2025,
2 con assegnazione dei termini di rito.
Le parti costituite hanno depositato in data 26.2.2025 nota scritta congiunta con la quale hanno dato atto di aver raggiunto un accordo e richiesto la fissazione di udienza anticipata per rimessione della causa in decisione con assegnazione alle parti del solo termine minimo di legge per la precisazione congiunta delle conclusioni, al fine di instare per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
In data 7.4.2025, nel termine di conseguenza assegnato ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni e per la rimessione della causa in decisione,
le parti hanno depositato nota congiunta con la quale hanno confermato di aver raggiunto
“intese che hanno determinato la soddisfazione dei loro interessi sostanziali oggetto del presente giudizio, ragion per cui è interesse delle stesse parti ottenere la dichiarazione, con sentenza, della cessazione della materia del contendere, onde evitare il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, con compensazione integrale delle spese del giudizio d'appello”.
Non sussistono motivi per non prendere e dare atto della raggiunta composizione stragiudiziale della controversia, con il conseguente venir meno per le parti dell'interesse alla definizione del giudizio, con pronuncia, a seguito di tale sopraggiunta carenza di interesse,
della declaratoria di cessazione della materia del contendere, nei termini concordemente richiesti dalle parti.
Come evidenziato dalle parti stesse la pronuncia di cessazione della materia del contendere in sede di impugnazione determina il venir meno della pronuncia impugnata.
Le spese processuali vanno dichiarate integralmente compensate, come concordemente richiesto dalle parti.
Non sussistono i presupposti procedimentali per l'applicazione della previsione di cui all'art. 3 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
P. Q. M.
la Corte d'Appello di Venezia:
1) dato atto della concorde volontà delle parti di conseguire una pronuncia di cessazione della materia del contendere, in riforma dell'appellata ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dal
Tribunale di Padova a definizione del procedimento recante n. 402/2023 di R.G., dichiara la sopravvenuta cessazione della materia del contendere fra le parti in ordine alle domande oggetto di causa;
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali;
3) dà atto che non sussistono i presupposti procedimentali per l'applicazione della previsione di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio del 17.4.2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Francesco Petrucco Toffolo Guido Santoro
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