TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 1318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1318 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6994/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6994/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
TT DR e dell'AVV. TT SALVATORE
ricorrente e
PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
GENERALE DELLO STATO IN ROMA (c.f. ), con il patrocinio P.IVA_1
dell'AVV. CAVALLO ALESSIA resistente
OGGETTO: retribuzione RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria, la parte ricorrente indicata in epigrafe
- premesso di aver prestato servizio quale assistente amministrativo assunta a tempo indeterminato dal settembre 2011 e attualmente in servizio presso l'I. C. DU
DE IP di Villanova - affermava di aver diritto alla ricostruzione della carriera con corresponsione delle differenze retributive stante i numerosi anni pre-ruolo svolti al servizio dell'amministrazione scolastica, ivi compreso il riconoscimento e la valutazione ai fini giuridici dell'anno scolastico 2013.
Si costitutiva in giudizio il contestando la fondatezza Controparte_1
dell'avverso ricorso ed eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del resistente dal CP_1
momento che la questione giuridica per cui è causa attiene all'individuazione della fascia di inquadramento stipendiale della ricorrente con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate. Ne deriva come la causa petendi del giudizio attenga allo stato giuridico ed economico del personale dipendente dell'amministrazione scolastica che è titolare sia del rapporto di lavoro che del rapporto debitorio/creditorio (cfr. Tribunale di Nola, Sentenza n. 45/2024 del 11-01-2024).
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, la stessa non può essere accolta posto che la ricorrente chiede la condanna generica al pagamento delle differenze retributive maturate nei cinque anni precedenti alla notifica del ricorso (avvenuta il 29/11/2024).
Nel merito, è opportuno affrontare singolarmente le due questioni giuridiche poste alla base della domanda dell'istante.
1. Sulla ricostruzione di carriera per il servizio svolto pre-ruolo La domanda della parte ricorrente si fonda sull'applicazione da parte del CP_2
dell'art. 485 TU n. 297/94, come modificato dalla L. n. 124/99, che riconosce al personale docente in servizio nella scuola a tempo determinato l'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici solo al momento dell'assunzione in ruolo e soltanto se questa avviene, considerando il periodo pre-ruolo per intero i primi quattro anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 viene valutato ai soli fini economici, da riportare nelle successive classi di stipendio, deve osservarsi quanto segue.
Tale modalità di valutazione dell'anzianità pregressa sarebbe, a dire della parte ricorrente, lesiva della clausola n. 4 (intitolata «Principio di non discriminazione») dell'accordo quadro, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva del Consiglio
28 giugno 1999, 1999/70/CE, dispone nei seguenti termini: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli
Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La clausola in questione, – che ha trovato (parziale) trasposizione nell'ordinamento interno col d. lgs. n. 368 del 2001, art. 6 (v., ora, il d.lgs. n. 83 del
2015, art. 25), – a differenza della disposizione interna utilizza il più comprensivo concetto di “condizioni di impiego” (quale ambito di applicazione del divieto di trattamenti differenziati) e menziona espressamente (al punto 4) l'anzianità di servizio. Con riferimento alla portata della clausola n. 4 del detto accordo, la Corte di
Giustizia, in una prima pronuncia del 13 settembre 2007 (nel procedimento C 307/05,
e , cit.), ha statuito nei Persona_1 Persona_2
seguenti termini:
“La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori
a tempo indeterminato”;
- “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale
e il datore di lavoro interessato”.
Ha, quindi, precisato la Corte che se la disciplina delle retribuzioni (e dei relativi livelli) rimane riservata alla competenza delle prassi nazionali, questione diversa è quella che involge l'applicazione del principio di non discriminazione che predica, una volta posti quei livelli di retribuzione, una parità di trattamento tra lavoratori (a tempo determinato ed a tempo indeterminato).
E su di un siffatto principio di diritto la Corte si è attestata anche nelle sue successive pronunce (cfr., difatti, CGUE 15 aprile 2008, causa C 268/06, Impact, cit. - punti da 105 a 134 -; CGUE 22 dicembre 2010, cause riunite C 444/09 e C 456/09,
RO e cit. - punti da 47 a 51 -; Persona_3 Persona_4
GUE 18 marzo 2011, causa C 273/10, -punti da 29 a 33-). Persona_5 La seconda questione risolta dalla Corte di Giustizia, con la sentenza in esame, concerneva l'interpretazione della causale di deroga al divieto di trattamenti differenziati (e di giustificazione oggettiva degli stessi), deroga che la clausola 4, n. 1, rende legittima se sussistenti «ragioni oggettive».
A questo riguardo l'interpretazione della Corte ha preso le mosse dall'omologa disposizione contenuta nella clausola 5, n. 1, lett. a), dell'accordo quadro - recante misure di prevenzione degli abusi e, in specie, la previsione relativa a «ragioni oggettive» per la giustificazione del rinnovo di un contratto a termine - e dalla lettura che, di detta disposizione, la stessa Corte aveva dato (CGUE 4 luglio 2006, causa C-
212/04, e altri, cit.,- punti da 69 a 72 -), alla cui stregua la Persona_6
nozione di “ragioni oggettive” deve essere intesa «nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare in questo particolare contesto l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi.», così che, da un lato, tali circostanze «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro», dall'altro, «una disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in modo generale e astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, non soddisfarebbe i requisiti precisati nei due punti precedenti. Infatti, una siffatta disposizione, di natura meramente formale e che non giustifica in modo specifico l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi con l'esistenza di fattori oggettivi relativi alle caratteristiche dell'attività interessata e alle condizioni del suo esercizio, comporta un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e non è pertanto compatibile con lo scopo e l'effettività dell'accordo quadro.” (cfr. poi, negli stessi sostanziali termini, CGUE 23 aprile 2009, cause riunite da C 378/07 a C 380/07,
e altri, - punti da 96 a 107 -; CGUE 26 gennaio 2012, causa C Persona_7
586/10, Kücük - punti da 27 a 29 -). Per_8 Ritenuto, quindi, che “la stessa interpretazione si impone, per analogia, in relazione all'identica nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” ha rilevato la Corte (punti 57 e 58) che la nozione di “ragioni oggettive” dev'essere intesa nel senso che “essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo» e che «richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.( Corte di appello di Bari 22 maggio 2017 sopra riportata in molteplici suoi passaggi).
Ancor più recentemente la Corte di Giustizia 820 settembre 2018, C-46672017
nell'esaminare le questioni pregiudiziali proposte dalla Corte di Appello di Per_9
Trento in ordine all'interpretazione della suddetta clausola ha ribadito che La clausola
4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi specificando poi che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile, ai sensi dell'accordo quadro, occorre, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51 e la Persona_10
giurisprudenza ivi citata).
La natura delle mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato come docente nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza che essa ha acquisito a tale titolo fanno parte dei criteri che permettono di stabilire se essa si trovi in una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la stessa anzianità (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e Per_11
a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44).
A questo proposito, la Corte ha già riconosciuto che talune differenze di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti dopo aver acquisito un'esperienza professionale sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i predetti devono assumere la responsabilità (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a Per_11
C-305/11, EU:C:2012:646, punto 60).
Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e Per_11
a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62).
La questione determinante, dunque, è quella di accertare se le prestazioni svolte dai «precari» siano “identiche o analoghe” a quelle svolte dal personale di ruolo, in quanto solo nel caso in cui manchi tale identità, o analogia, il dipendente a termine non si trova in una situazione comparabile a quella del dipendente di ruolo.
La giurisprudenza successiva alla citata pronuncia della Corte di Giustizia in assenza di allegazioni fattuali volte ad accertare in concreto la discriminazione ha respinto le domande dei docenti immessi in ruolo senza aver superato un concorso volte ad ottenere la dichiarazione del diritto all'integrale riconoscimento di tutti gli anni di servizio pre ruolo, mentre ha accolto analoga domanda del personale ata non ritenendo applicabili i principi di tale pronuncia ( Corte di appello di Torino 8 gennaio
2019, Tribunale di Roma 19 gennaio 2019, Tribunale di Genova 14 novembre 2018 ex multiis).
Successivamente la Suprema Corte con pronuncia 34546/2019 del 20 novembre 2019 ha ulteriormente esteso la tutela anche per i docenti affermando che:
“Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 13. e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Nel caso di specie sussistono, quindi, tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
Condividendosi integralmente tale percorso argomentativo sopra riportato, deve ritenersi che l'Amministrazione resistente vada condannata ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della parte ricorrente, previa disapplicazione del CCNL scuola
2006/2009 e del D.Lgs. n. 297/04, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, e del decreto di ricostruzione già emanato e riconoscendo come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, l'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato tenendo conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato.
Analizzando, quindi, la posizione maturata dalla ricorrente, tenuto conto degli anni di servizio nel periodo di c.d. “preruolo” quando ha lavorato con contratti a tempo determinato per il , spetta alla medesima il diritto al riconoscimento CP_2
dell'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 5, mesi 6 e giorni 9, in luogo di anni 5 e giorni 6 effettivamente riconosciuti. La condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive non potrà che essere generica, non avendo allegato la docente conteggi ma chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate a seguito del riconoscimento della corretta anzianità di servizio, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, entro il quinquennio antecedente alla notifica del ricorso (avvenuta il
29/11/2024), riservandosi di quantificare le stesse in separato giudizio.
2. Sul riconoscimento ai fini giuridici dell'a.s. 2013
In proposito, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio In particolare, al comma 21, ha previsto che “i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto,
e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi
e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed
i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che
“Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (“le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013“).
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo
64, al settore scolastico. ….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola
a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello Controparte_3
dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
subordinatamente alla verifica Controparte_3
dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3,
«a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il
CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da
1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno
2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122. »
Su questo impianto normativo nel tempo è insorto un contrasto interpretativo in merito al tenore dell'art. 9, comma 23, che ha visto contrapposti due orientamenti, il primo – sostenuto da parte ricorrente – in base al quale la norma in questione non avrebbe inciso sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di blocco ed il secondo – fatto proprio dal resistente – in base al CP_1
quale, sino allo stanziamento di specifiche risorse a seguito di contrattazione collettività, l'annualità 2012 sarebbe da considerarsi definitivamente “congelata” ai fini economici.
Il contrasto è stato da ultimo risolto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro (n. 14527 del 21 maggio 2025) la quale, pur ritenendo maggiormente confacente al dettato normativo l'interpretazione restrittiva dell'art. 9, comma 23, del d.l. 78/2010, secondo cui, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014, ha ritenuto di dover differenziare le conseguenze in ambito economico e giuridico dell'anzianità di servizio in ambito scolastico.
Con motivazioni che questo giudice ritiene di dover fare proprie, la Suprema Corte ha chiarito che “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma
23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del
d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali
l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n.
78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
Alla luce di quanto sopra, la non utilizzabilità dell'anno di servizio 2013 va limitata ai soli effetti economici e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende anche a quelli giuridici quali, a scopo esemplificativo, la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Tanto premesso, deve essere affermato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della serialità del contenzioso e del grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- dichiara che parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio di anni 5, mesi 6 e giorni 9 e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della stessa delle differenze retributive maturate a tale titolo entro il quinquennio a ritroso dalla notifica del ricorso (avvenuta il 29/11/2024), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo;
- dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Controparte_1
1.314,00 per compensi di avvocato oltre rimborso c.u., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 15.10.2025
Il giudice
RO AR
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. RO AR, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. r.g. 6994/2024, pendente tra
(c.f. ), con il patrocinio dell'AVV. Parte_1 C.F._1
TT DR e dell'AVV. TT SALVATORE
ricorrente e
PRESSO AVVOCATURA Controparte_1
GENERALE DELLO STATO IN ROMA (c.f. ), con il patrocinio P.IVA_1
dell'AVV. CAVALLO ALESSIA resistente
OGGETTO: retribuzione RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato in cancelleria, la parte ricorrente indicata in epigrafe
- premesso di aver prestato servizio quale assistente amministrativo assunta a tempo indeterminato dal settembre 2011 e attualmente in servizio presso l'I. C. DU
DE IP di Villanova - affermava di aver diritto alla ricostruzione della carriera con corresponsione delle differenze retributive stante i numerosi anni pre-ruolo svolti al servizio dell'amministrazione scolastica, ivi compreso il riconoscimento e la valutazione ai fini giuridici dell'anno scolastico 2013.
Si costitutiva in giudizio il contestando la fondatezza Controparte_1
dell'avverso ricorso ed eccependo la prescrizione quinquennale dei crediti ed il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa veniva istruita documentalmente e decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'esito del deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c.
In via preliminare, va affermata la legittimazione passiva del resistente dal CP_1
momento che la questione giuridica per cui è causa attiene all'individuazione della fascia di inquadramento stipendiale della ricorrente con conseguente riconoscimento delle differenze retributive maturate. Ne deriva come la causa petendi del giudizio attenga allo stato giuridico ed economico del personale dipendente dell'amministrazione scolastica che è titolare sia del rapporto di lavoro che del rapporto debitorio/creditorio (cfr. Tribunale di Nola, Sentenza n. 45/2024 del 11-01-2024).
Per quanto riguarda l'eccezione di prescrizione, la stessa non può essere accolta posto che la ricorrente chiede la condanna generica al pagamento delle differenze retributive maturate nei cinque anni precedenti alla notifica del ricorso (avvenuta il 29/11/2024).
Nel merito, è opportuno affrontare singolarmente le due questioni giuridiche poste alla base della domanda dell'istante.
1. Sulla ricostruzione di carriera per il servizio svolto pre-ruolo La domanda della parte ricorrente si fonda sull'applicazione da parte del CP_2
dell'art. 485 TU n. 297/94, come modificato dalla L. n. 124/99, che riconosce al personale docente in servizio nella scuola a tempo determinato l'anzianità pregressa ai fini giuridici ed economici solo al momento dell'assunzione in ruolo e soltanto se questa avviene, considerando il periodo pre-ruolo per intero i primi quattro anni e solo i 2/3 del periodo eccedente, mentre il restante 1/3 viene valutato ai soli fini economici, da riportare nelle successive classi di stipendio, deve osservarsi quanto segue.
Tale modalità di valutazione dell'anzianità pregressa sarebbe, a dire della parte ricorrente, lesiva della clausola n. 4 (intitolata «Principio di non discriminazione») dell'accordo quadro, concluso il 18 marzo 1999, allegato alla direttiva del Consiglio
28 giugno 1999, 1999/70/CE, dispone nei seguenti termini: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
2. Se del caso, si applicherà il principio del pro rata temporis.
3. Le disposizioni per l'applicazione di questa clausola saranno definite dagli
Stati membri, previa consultazione delle parti sociali e/o dalle parti sociali stesse, viste le norme comunitarie e nazionali, i contratti collettivi e la prassi nazionali.
4. I criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive”.
La clausola in questione, – che ha trovato (parziale) trasposizione nell'ordinamento interno col d. lgs. n. 368 del 2001, art. 6 (v., ora, il d.lgs. n. 83 del
2015, art. 25), – a differenza della disposizione interna utilizza il più comprensivo concetto di “condizioni di impiego” (quale ambito di applicazione del divieto di trattamenti differenziati) e menziona espressamente (al punto 4) l'anzianità di servizio. Con riferimento alla portata della clausola n. 4 del detto accordo, la Corte di
Giustizia, in una prima pronuncia del 13 settembre 2007 (nel procedimento C 307/05,
e , cit.), ha statuito nei Persona_1 Persona_2
seguenti termini:
“La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva del Consiglio 28 giugno 1999, 1999/70/CE, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da fondamento ad una pretesa come quella in esame nella causa principale che mira ad attribuire ad un lavoratore a tempo determinato scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori
a tempo indeterminato”;
- “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro dev'essere interpretata nel senso che osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato giustificata dalla mera circostanza di essere prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale
e il datore di lavoro interessato”.
Ha, quindi, precisato la Corte che se la disciplina delle retribuzioni (e dei relativi livelli) rimane riservata alla competenza delle prassi nazionali, questione diversa è quella che involge l'applicazione del principio di non discriminazione che predica, una volta posti quei livelli di retribuzione, una parità di trattamento tra lavoratori (a tempo determinato ed a tempo indeterminato).
E su di un siffatto principio di diritto la Corte si è attestata anche nelle sue successive pronunce (cfr., difatti, CGUE 15 aprile 2008, causa C 268/06, Impact, cit. - punti da 105 a 134 -; CGUE 22 dicembre 2010, cause riunite C 444/09 e C 456/09,
RO e cit. - punti da 47 a 51 -; Persona_3 Persona_4
GUE 18 marzo 2011, causa C 273/10, -punti da 29 a 33-). Persona_5 La seconda questione risolta dalla Corte di Giustizia, con la sentenza in esame, concerneva l'interpretazione della causale di deroga al divieto di trattamenti differenziati (e di giustificazione oggettiva degli stessi), deroga che la clausola 4, n. 1, rende legittima se sussistenti «ragioni oggettive».
A questo riguardo l'interpretazione della Corte ha preso le mosse dall'omologa disposizione contenuta nella clausola 5, n. 1, lett. a), dell'accordo quadro - recante misure di prevenzione degli abusi e, in specie, la previsione relativa a «ragioni oggettive» per la giustificazione del rinnovo di un contratto a termine - e dalla lettura che, di detta disposizione, la stessa Corte aveva dato (CGUE 4 luglio 2006, causa C-
212/04, e altri, cit.,- punti da 69 a 72 -), alla cui stregua la Persona_6
nozione di “ragioni oggettive” deve essere intesa «nel senso che si riferisce a circostanze precise e concrete caratterizzanti una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare in questo particolare contesto l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi.», così che, da un lato, tali circostanze «possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle mansioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno
Stato membro», dall'altro, «una disposizione nazionale che si limitasse ad autorizzare, in modo generale e astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato successivi, non soddisfarebbe i requisiti precisati nei due punti precedenti. Infatti, una siffatta disposizione, di natura meramente formale e che non giustifica in modo specifico l'utilizzazione di contratti di lavoro a tempo determinato successivi con l'esistenza di fattori oggettivi relativi alle caratteristiche dell'attività interessata e alle condizioni del suo esercizio, comporta un rischio concreto di determinare un ricorso abusivo a tale tipo di contratti e non è pertanto compatibile con lo scopo e l'effettività dell'accordo quadro.” (cfr. poi, negli stessi sostanziali termini, CGUE 23 aprile 2009, cause riunite da C 378/07 a C 380/07,
e altri, - punti da 96 a 107 -; CGUE 26 gennaio 2012, causa C Persona_7
586/10, Kücük - punti da 27 a 29 -). Per_8 Ritenuto, quindi, che “la stessa interpretazione si impone, per analogia, in relazione all'identica nozione di «ragioni oggettive» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro” ha rilevato la Corte (punti 57 e 58) che la nozione di “ragioni oggettive” dev'essere intesa nel senso che “essa non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che quest'ultima sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo» e che «richiede, al contrario, che la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire
l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria”.( Corte di appello di Bari 22 maggio 2017 sopra riportata in molteplici suoi passaggi).
Ancor più recentemente la Corte di Giustizia 820 settembre 2018, C-46672017
nell'esaminare le questioni pregiudiziali proposte dalla Corte di Appello di Per_9
Trento in ordine all'interpretazione della suddetta clausola ha ribadito che La clausola
4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, la quale, ai fini dell'inquadramento di un lavoratore in una categoria retributiva al momento della sua assunzione in base ai titoli come dipendente pubblico di ruolo, tenga conto dei periodi di servizio prestati nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato in misura integrale fino al quarto anno e poi, oltre tale limite, parzialmente, a concorrenza dei due terzi specificando poi che, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile, ai sensi dell'accordo quadro, occorre, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, valutare se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile (sentenza del 5 giugno 2018, C-677/16, EU:C:2018:393, punto 51 e la Persona_10
giurisprudenza ivi citata).
La natura delle mansioni svolte dalla ricorrente nel procedimento principale durante gli anni in cui ha lavorato come docente nell'ambito di contratti di lavoro a tempo determinato e la qualità dell'esperienza che essa ha acquisito a tale titolo fanno parte dei criteri che permettono di stabilire se essa si trovi in una situazione comparabile a quella di un dipendente pubblico assunto tramite concorso e che abbia maturato la stessa anzianità (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e Per_11
a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 44).
A questo proposito, la Corte ha già riconosciuto che talune differenze di trattamento tra i dipendenti pubblici di ruolo assunti al termine di un concorso generale e quelli assunti dopo aver acquisito un'esperienza professionale sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato possono, in linea di principio, essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i predetti devono assumere la responsabilità (sentenza del 18 ottobre 2012, e a., da C-302/11 a Per_11
C-305/11, EU:C:2012:646, punto 60).
Pertanto, gli obiettivi invocati dal governo italiano consistenti, da un lato, nel rispecchiare le differenze nell'attività lavorativa tra le due categorie di lavoratori in questione e, dall'altro, nell'evitare il prodursi di discriminazioni alla rovescia nei confronti dei dipendenti pubblici di ruolo assunti a seguito del superamento di un concorso generale, possono essere considerati come configuranti una «ragione oggettiva», ai sensi della clausola 4, punti 1 e/o 4, dell'accordo quadro, nei limiti in cui essi rispondano a una reale necessità, siano idonei a conseguire l'obiettivo perseguito e siano necessari a tale fine (v., in tal senso, sentenza del 18 ottobre 2012, e Per_11
a., da C-302/11 a C-305/11, EU:C:2012:646, punto 62).
La questione determinante, dunque, è quella di accertare se le prestazioni svolte dai «precari» siano “identiche o analoghe” a quelle svolte dal personale di ruolo, in quanto solo nel caso in cui manchi tale identità, o analogia, il dipendente a termine non si trova in una situazione comparabile a quella del dipendente di ruolo.
La giurisprudenza successiva alla citata pronuncia della Corte di Giustizia in assenza di allegazioni fattuali volte ad accertare in concreto la discriminazione ha respinto le domande dei docenti immessi in ruolo senza aver superato un concorso volte ad ottenere la dichiarazione del diritto all'integrale riconoscimento di tutti gli anni di servizio pre ruolo, mentre ha accolto analoga domanda del personale ata non ritenendo applicabili i principi di tale pronuncia ( Corte di appello di Torino 8 gennaio
2019, Tribunale di Roma 19 gennaio 2019, Tribunale di Genova 14 novembre 2018 ex multiis).
Successivamente la Suprema Corte con pronuncia 34546/2019 del 20 novembre 2019 ha ulteriormente esteso la tutela anche per i docenti affermando che:
“Quanto alla comparabilità degli assunti a tempo determinato con i docenti di ruolo valgono le considerazioni già espresse da questa Corte con le sentenze richiamate al punto 13. e con l'ordinanza n. 20015/2018 che, valorizzando il principio di non discriminazione e le disposizioni contrattuali che si riferiscono alla funzione docente, ha ritenuto di dovere riconoscere il diritto dei supplenti temporanei a percepire, in proporzione all'attività prestata, la retribuzione professionale docenti. In quelle pronunce si è evidenziato, ed il principio deve essere qui ribadito, che la disparità di trattamento non può essere giustificata dalla natura non di ruolo del rapporto di impiego, dalla novità di ogni singolo contratto rispetto al precedente, dalle modalità di reclutamento del personale nel settore scolastico e dalle esigenze che il sistema mira ad assicurare.
Nel caso di specie sussistono, quindi, tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di disapplicare la normativa interna in contrasto con quella europea.
Condividendosi integralmente tale percorso argomentativo sopra riportato, deve ritenersi che l'Amministrazione resistente vada condannata ad effettuare l'esatta ricostruzione di carriera della parte ricorrente, previa disapplicazione del CCNL scuola
2006/2009 e del D.Lgs. n. 297/04, in ossequio al principio di non discriminazione di cui alla Direttiva comunitaria n. 1999/70/CE, e del decreto di ricostruzione già emanato e riconoscendo come servizio di ruolo, sia ai fini giuridici che economici, l'intero servizio non di ruolo svolto prima dell'assunzione a tempo indeterminato tenendo conto del solo servizio effettivo prestato, maggiorato, eventualmente, degli ulteriori periodi nei quali l'assenza è giustificata da una ragione che non comporta decurtazione di anzianità anche per l'assunto a tempo indeterminato.
Analizzando, quindi, la posizione maturata dalla ricorrente, tenuto conto degli anni di servizio nel periodo di c.d. “preruolo” quando ha lavorato con contratti a tempo determinato per il , spetta alla medesima il diritto al riconoscimento CP_2
dell'anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di anni 5, mesi 6 e giorni 9, in luogo di anni 5 e giorni 6 effettivamente riconosciuti. La condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle differenze retributive non potrà che essere generica, non avendo allegato la docente conteggi ma chiesto il pagamento delle differenze retributive maturate a seguito del riconoscimento della corretta anzianità di servizio, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, entro il quinquennio antecedente alla notifica del ricorso (avvenuta il
29/11/2024), riservandosi di quantificare le stesse in separato giudizio.
2. Sul riconoscimento ai fini giuridici dell'a.s. 2013
In proposito, nell'ambito delle misure di contenimento della spesa del personale disposte dal d.l. n. 78/2010 il legislatore, dopo aver previsto al comma 1 dell'art. 9 la cristallizzazione al 2010 del complessivo trattamento retributivo previsto in favore dei dipendenti delle amministrazioni e degli enti inseriti nel conto economico consolidato dello Stato, ha dettato una specifica disciplina per le progressioni di carriera nonché per gli avanzamenti retributivi automatici conseguenti, nei diversi comparti, all'anzianità di servizio In particolare, al comma 21, ha previsto che “i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto,
e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi
e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni
2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.
Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed
i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» ed al successivo comma 23 ha dettato una specifica disciplina per il personale della scuola statale, stabilendo che
“Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 14”.
Per effetto dell'art. 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013 la disposizione di blocco è stata estesa anche all'annualità del 2013 (“le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono prorogate fino al 31 dicembre 2013“).
L'art. 8, comma 14, al quale la disposizione rinvia prevede che «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse di cui all'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono comunque destinate, con le stesse modalità di cui al comma 9, secondo periodo, del citato articolo
64, al settore scolastico. ….». A sua volta l'art. 64 del d.l. n. 112/2008, nell'ambito di una disciplina finalizzata a contenere le spese del settore scolastico, aveva previsto al comma richiamato che «Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola
a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
[...]
, a decorrere dall'anno successivo a quello Controparte_3
dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il
subordinatamente alla verifica Controparte_3
dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti».
La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3,
«a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il
CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 che, oltre a bloccare le azioni di recupero che l'amministrazione scolastica stava avviando nei casi in cui nell'anno 2013 era stata attribuita una fascia stipendiale superiore per effetto del riconoscimento dell'anzianità maturata nel 2012 ( commi da
1 a 3) al comma 4 ha aggiunto che « Attesa la specifica modulazione temporale delle misure di blocco della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici di cui all'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come prorogato dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno
2014, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio relativi alle competenze stipendiali, ed in relazione alle disposizioni di cui al citato comma 23, l'articolo 9, comma 1, del predetto decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come prorogato dall'articolo 1, comma
1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.
122. »
Su questo impianto normativo nel tempo è insorto un contrasto interpretativo in merito al tenore dell'art. 9, comma 23, che ha visto contrapposti due orientamenti, il primo – sostenuto da parte ricorrente – in base al quale la norma in questione non avrebbe inciso sul regolamento del rapporto per il periodo successivo a quello interessato dalla normativa di blocco ed il secondo – fatto proprio dal resistente – in base al CP_1
quale, sino allo stanziamento di specifiche risorse a seguito di contrattazione collettività, l'annualità 2012 sarebbe da considerarsi definitivamente “congelata” ai fini economici.
Il contrasto è stato da ultimo risolto dalla recente sentenza della Corte di Cassazione,
Sezione Lavoro (n. 14527 del 21 maggio 2025) la quale, pur ritenendo maggiormente confacente al dettato normativo l'interpretazione restrittiva dell'art. 9, comma 23, del d.l. 78/2010, secondo cui, in difetto di intervento della contrattazione collettiva,
l'annualità del 2013 possa essere utilmente fatta valere dal personale docente ed ATA ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali per il periodo successivo al 2014, ha ritenuto di dover differenziare le conseguenze in ambito economico e giuridico dell'anzianità di servizio in ambito scolastico.
Con motivazioni che questo giudice ritiene di dover fare proprie, la Suprema Corte ha chiarito che “la fattispecie oggetto di causa trova la sua disciplina specifica nel comma
23 del citato art. 9, che nell'escludere, per effetto della proroga disposta dal d.P.R. n.
122/2013, l'utilità del periodo 2010/2013 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici, non pone alcun limite temporale alla «sterilizzazione» degli anni in questione e delinea un meccanismo di sospensione, destinato a venir meno solo per effetto della contrattazione collettiva, a sua volta condizionata dal preventivo reperimento delle risorse, ad oggi limitato alle sole annualità del 2011 e del 2012. 2.4. Si tratta di una disciplina che si armonizza con quella dettata per l'impiego pubblico non contrattualizzato dal secondo periodo del comma 21 che, analogamente, esclude l'utilità delle annualità in parola per tutte le categorie che, secondo i rispettivi ordinamenti, fruiscono di un meccanismo di progressione automatica stipendiale basata sulla sola anzianità di servizio, progressione che significativamente è stata disciplinata dallo stesso comma 21 in termini diversi dalla progressione di carriera in senso proprio e dai passaggi di area, rispetto ai quali il legislatore si è limitato a prevedere, ferma l'immediata produzione degli effetti giuridici, il differimento di quelli economici alle annualità successive al termine del «blocco». La diversità della disciplina si giustifica in ragione del rilievo che le progressioni orizzontali e verticali, all'esito della riformulazione dell'art. 52 del
d.lgs. n. 165/2001, non conseguono alla sola maturazione di una maggiore anzianità di servizio ma presuppongono procedure selettive (quanto alle progressioni all'interno dell'area) o concorsuali (per il passaggio ad area superiore), rispetto alle quali
l'anzianità produce effetti solo se congiunta al merito, perché rilevano le qualità culturali e professionali, l'attività svolta ed i risultati conseguiti ( art. 52 comma 1 bis).
Si tratta, quindi, di progressioni che non vanno confuse con gli avanzamenti automatici che, in ambito scolastico, derivano dalla previsione di un sistema retributivo fondato su fasce stipendiali legate all'anzianità di servizio, fasce che producono effetti solo sul piano economico e non sono assimilabili allo sviluppo professionale all'interno dell'area né, tanto meno, al passaggio fra aree diverse, che caratterizzano, invece, gli altri comparti delle amministrazioni pubbliche. E', quindi, questa diversità di fondo fra le progressioni in senso proprio e gli avanzamenti stipendiali conseguenti all'anzianità di servizio, che ha indotto il legislatore a prevedere la disciplina differenziata di cui sopra si è detto, che, lo si ripete, prevede, in un caso, il differimento dell'effetto economico alla cessazione del periodo di blocco, nell'altro la sterilizzazione delle annualità, sterilizzazione che, pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n.
78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità
“sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013”.
Alla luce di quanto sopra, la non utilizzabilità dell'anno di servizio 2013 va limitata ai soli effetti economici e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende anche a quelli giuridici quali, a scopo esemplificativo, la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie.
Tanto premesso, deve essere affermato il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto della serialità del contenzioso e del grado di complessità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
- dichiara che parte ricorrente ha diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio di anni 5, mesi 6 e giorni 9 e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione resistente al pagamento in favore della stessa delle differenze retributive maturate a tale titolo entro il quinquennio a ritroso dalla notifica del ricorso (avvenuta il 29/11/2024), oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data di maturazione di ciascun incremento retributivo fino al soddisfo;
- dichiara il diritto di parte ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico;
- condanna il al pagamento delle spese di lite, liquidate in € Controparte_1
1.314,00 per compensi di avvocato oltre rimborso c.u., spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Tivoli, il 15.10.2025
Il giudice
RO AR