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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 4063 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4063 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa NA CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2426/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2.12.2025 vertente
TRA
con l'Avv. Daniela Bellassai Pt_1
-Appellante-
E
con l'Avv. Emanuele Braconi Controparte_1
-Appellata-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 426/2024 del Tribunale di
Frosinone pubblicata il 5.3.2024
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
1 “in totale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone – Sezione
Lavoro - n. 426/2024, emessa il giorno 05.03.2024 e pubblicata in pari data, non notificata e qui impugnata, rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla sig.ra e, per l'effetto dichiarare Controparte_1 quanto segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, revocare la sentenza del
Tribunale di Frosinone – Sezione lavoro – n. 426/2024 del 05.03.2024
e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello proposto dall' , stante Pt_1 quanto evidenziato e vista la normativa applicabile come sorretta dalla giurisprudenza richiamata, accertare e dichiarare che l' nulla deve Pt_1 alla ricorrente non essendovi i presupposti di legge per l'intervento del
Fondo di Garanzia né per il pagamento del TFR né per il pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro. Ciò anche sulla base dei principi in materia vigenti sull'onere della prova, posto a carico del ricorrente, relativo all'esperimento di un'azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro necessaria anche nel caso di cancellazione della società ai sensi e nei limiti dell'art. 2495 c.c. Ciò in quanto, quando parte ricorrente ha presentato domanda di accesso al Fondo di garanzia non vi era stato alcun accertamento giudiziale in ordine alla sussistenza del credito vantato ed al suo ammontare non avendo mai la lavoratrice esperito alcuna azione esecutiva nei confronti della società datrice di lavoro.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“in preliminare e di rito, accertato che l' non ha indicato il capo Pt_1 della sentenza impugnata e, rispetto ad esso, le censure proposte alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, dichiarare l'atto di appello inammissibile per violazione dell'art.434 cpc
B) nel merito rigettare l'appello proposto dall' , avverso la sentenza Pt_1
n. 426/24 (n.2736/23 r.g), emessa il 5/3/2024 dal Tribunale di
2 Frosinone, Giudice Dott.ssa Laureti, non notificata, perché infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare la sentenza.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge del presente grado di giudizio da distrarsi al legale antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso depositato in data 21.7.2023, ha Controparte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone Sezione Pt_1
Lavoro, deducendo che:
- ha lavorato per la dal 1.1.2018 al 18.10.2018 con Parte_2 qualifica di operaia, mansione di addetta alle pulizie ed inquadramento al III° livello del CCNL del settore;
- in data 18.10.2018 il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- alla cessazione del rapporto di lavoro non ha percepito le retribuzioni dei mesi di agosto 2018, settembre 2018, ottobre 2018 e il TFR;
- in data 7.2.2020, è stato dichiarato il fallimento di Controparte_2
[...]
- il Tribunale di Roma, con decreto del 10.6.2020, ha disposto non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali per assoluta mancanza di attivo;
- in data 3.2.2021 la procedura concorsuale è stata chiusa e la società
è stata cancellata dal registro delle imprese;
- in data 10.4.2021 la lavoratrice ha presentato domanda al fondo di garanzia per il riconoscimento delle ultime tre mensilità e del TFR con esito negativo;
- in data 26.4.2022, ha proposto ricorso amministrativo avverso il diniego, con esito negativo;
Ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a ottenere l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento delle
3 ultime tre mensilità di retribuzione, pari ad € 4.624,20 e del TFR pari a
€ 1.296,42.
L' si è costituito in giudizio e ha contestato il ricorso introduttivo e Pt_1 ha concluso per il rigetto delle domande proposte.
Istruita la causa documentalmente, con la sentenza impugnata il
Tribunale di Frosinone così ha deciso: “Condanna l' quale gestore Pt_1 del fondo di garanzia di cui all'art. 2 L 297/1982 e D.lgs 80 del 1992 al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4624,20 per
TFR ed euro 1.296,42 per altri crediti di lavoro oltre interessi come per legge”.
Con ricorso depositato il 2.4.2024, l' ha proposto gravame avverso Pt_1 la sentenza lamentando, con unico articolato motivo, la violazione e la falsa applicazione della L. 297/1982 e del D. lgs 80/1992, laddove il
Tribunale non ha ritenuto necessario, per l'accesso al Fondo di
Garanzia, un titolo esecutivo, con il previo accertamento giudiziale del credito e la prova del tentativo di azione esecutiva, sia prima della dichiarazione di fallimento, che dopo la chiusura della procedura concorsuale.
Ha resistito al gravame eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 cpc;
nel merito, ha concluso per il rigetto e per la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 cpc in punto di specificità
4 dei motivi di gravame, atteso che tale norma non prescrive la adozione di un rigido modello di impugnazione e che l'atto di appello, così come formulato, ben evidenzia le censure mosse alla sentenza e l'ambito delle questioni rimesse al Collegio.
Nel merito, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non sussistono i presupposti indicati dalla legge per l'insorgere del diritto all'intervento del Fondo di Garanzia.
Questo collegio ha già affrontato la medesima questione con la sentenza n. 1162/2025 (idem C.d.A. n. 4279/2024) le cui argomentazioni si condividono e si richiamano ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp att. cpc. <giova in primo luogo ricordare la natura previdenziale e non retributiva della prestazione concernente l'intervento del fondo di
Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto.
Non si tratta, infatti, di un diritto di credito che sorge in capo al lavoratore direttamente nei confronti del Fondo, ma di un diritto derivante da un credito, quello sorto tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, che fa sorgere, in presenza di determinati presupposti,
l'obbligo del Fondo di Garanzia di erogare la prestazione previdenziale in favore del lavoratore.
L'intervento del Fondo di Garanzia, difatti, non è automatico, né incondizionato: solamente in casi di insolvenza del datore di lavoro il
Fondo può essere adito per sostituirsi a quest'ultimo nel pagamento del TFR previsto dall'articolo 2120 c.c.
Erogata la prestazione, il Fondo, e per esso l' quale gestore ex Pt_1 lege, può praticare azione di regresso nei confronti dello stesso datore di lavoro, sostituendosi al lavoratore già soddisfatto nel suo diritto.
5 La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito, infatti, che: “il
Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo;
8. il diritto alla prestazione del Fondo nasce, non in forza del rapporto di lavoro ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata;
9. in sostanza, il Fondo di garanzia
è istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro Pt_1 in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto” (Cass. n. 7350 del 2021).
Ed ancora: “14. Va premesso che questa Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva Pt_1
(così, tra le più recenti, Cass. n. 25016 del 2017 e numerose successive conformi): si tratta, infatti, di obbligazioni affatto autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro. 15. Più precisamente, quanto al pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto
6 costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, legge n. 297 del 1982, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 50) . 16. Va rimarcato che nel sistema delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (Cass. n. 2231 del 2023).
Da ciò derivano due corollari.
Il primo è che non sia possibile proporre azione di accertamento del credito, per il quale si richiede l'intervento del Fondo di Garanzia, direttamente nei confronti dell' essendo l' soggetto terzo Pt_1 Pt_3 rispetto al rapporto contrattuale corrente tra datore di lavoro e lavoratore, titolare esclusivamente di un rapporto previdenziale modulato sul rapporto di lavoro, ma che ha la propria genesi su presupposti del tutto diversi.
7 Il secondo corollario è che condizione imprescindibile al fine di ottenere l'intervento del Fondo sia l'ottenimento preventivo di un titolo esecutivo.
L'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, rubricata “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, prevede che:
“1.È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2.Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
[…] 5.Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
La legge individua due distinte ipotesi di intervento del CP_3
8
La prima riguarda i datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, in questi casi viene richiesto al lavoratore l'accertamento del credito tramite l'avvenuta insinuazione allo stato passivo.
La seconda, invece, riguarda i datori di lavoro non soggetti alle predette procedure, relativamente ai quali, ai fini dell'intervento del Fondo, è necessario il previo esperimento dell'esecuzione forzata al fine di accertare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle loro garanzie patrimoniali>>
Il caso di specie rientrerebbe nella prima ipotesi perché la Controparte_2
è stata dichiarata fallita con sentenza del 7.2.2020.
[...]
L'appellata, secondo quanto previsto dalla legge, ha promosso l'istanza di insinuazione al passivo, ma il Tribunale ha disposto di non dare luogo all'accertamento dello stato passivo del fallimento ex articolo 102, comma 2, legge fallimentare.
<<anche riguardo a tale ipotesi, però, la suprema corte è decisa nell'affermare la necessità, per l'intervento del Fondo, del previo ottenimento di un titolo esecutivo: “Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del
Fondo di garanzia instituito presso l' , ai sensi dell'art. 2, l. n. Pt_1
297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a
9 seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5°, l. n.
297/1982, cit. (Cass. nn. 11945 e 13305 del 2007).
I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del
2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, l. n. 297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro
(art. 2, commi 2° ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°).
Così ricostruito il sistema, del tutto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la previsione dell'art. 2, comma 5, l. n. 297/1982, dovesse trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, ha disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro dell'odierno ricorrente prima ancora dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: è sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013).
Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere
10 inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. Di talché l'ipotesi qui in esame rimane affatto estranea a quelle esaminate da Cass. nn. 8529 del 2012, 11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del 2004, pur richiamate nel ricorso per cassazione a sostegno della tesi patrocinata da parte ricorrente, perché ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle peculiarità dei casi di specie, è la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro”.
Anche nei casi come quello di specie, dunque, è necessario che il lavoratore richiedente l'intervento del Fondo di Garanzia si premunisca di un titolo esecutivo.>>
L'odierna appellata non si è attivata in alcun modo in tal senso.
Il rapporto di lavoro è cessato il 16.10.2018, oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, pronunciata il 7.2.2020.
L'appellata aveva, dunque, tutto il tempo necessario per procurarsi un titolo esecutivo nei confronti della società, ma ciò non è avvenuto.
Si osserva, peraltro, che secondo ormai nota giurisprudenza: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora
11 all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass.
n. 6070 del 2013).
L'appellata non ha tuttavia intrapreso alcuna azione, a seguito della cancellazione, neppure nei confronti dei soci della società cooperativa
. Inoltre, la lavoratrice avrebbe potuto, in ogni caso, Parte_2 procurarsi il titolo esecutivo dopo la rinuncia all'accertamento del passivo autorizzata dal Tribunale, proponendo azione contro il datore di lavoro. <sostiene, infatti, la suprema corte: “come questa corte ha già avuto modo di affermare (v. in particolare cass., 11 10 2012, n.
17367), il fallimento (v. già Cass. 6771/02) non determina la perdita della capacità processuale del fallito, ma la sostituzione del curatore al fallito che, seppur ancora parte del rapporto sostanziale controverso
(Cass. n. 6347/83), perde invece la sua veste formale limitatamente ai
12 rapporti patrimoniali, mantenendola tuttavia se il curatore si disinteressa della res litigiosa, ancorché questa riguardi rapporti che ricadono nella massa (v. in particolare Cass. n. 4448/2012)……….Si è al riguardo precisato ( v. in particolare Cass., 10/5/2013, n. 11117 ) che, pur conservando la piena titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento il fallito non può assumere personalmente la veste di parte processuale, in quanto la legittimazione in ordine a tali rapporti è demandata esclusivamente al curatore, consentendosi una deroga solo allorché il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali ovvero una legittimazione suppletiva nei casi di inerzia degli organi fallimentari ( v. Cass., 14/10/1998, n. 10146. E già Cass.,
15/11/1967, n. 2734). La suddetta legittimazione suppletiva del fallito può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento, in mancanza dell'espresso riconoscimento al fallito della facoltà di provvedervi in proprio e a suo onere (v. Cass., 16/12/2004, n. 23435). Si è ulteriormente sottolineato che, pur perdendo la propria capacità processuale, il fallito assume un ruolo attivo nella procedura, potendo proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento nonché contro gli atti del curatore, del comitato dei creditori e del giudice delegato (artt. 26 e 36 della legge fallimentare), e in caso di inadeguata amministrazione e liquidazione del patrimonio da parte del curatore, esercitare nei confronti del medesimo azione di natura extracontrattuale (Cass. n. 16589 del
2019), con conseguente onere a suo carico di provare il danno che deduce di aver subito per effetto dell'operato del curatore, laddove, al di fuori di questa ipotesi (Cass. n. 7448 del 2012), può svolgere attività processuale unicamente nei limiti dell'intervento ex art. 43, 2° co.,
L.F.” (Cass. n. 33546 del 2023).
La Suprema Corte ha dunque ripetutamente affermato il principio secondo cui, in caso di inerzia o disinteresse del curatore e degli organi preposti al fallimento, il fallito riacquista la propria capacità processuale.
13
Applicando il medesimo principio al caso di specie, la rinuncia del curatore all'accertamento dello stato passivo determina il disinteresse degli organi fallimentari alla verifica dei debiti nel concorso dei creditori, con il conseguente risorgere del diritto di questi ultimi, dal lato attivo, e del fallito, da quello passivo, all'accertamento individuale del rapporto di credito/debito, ciò anche prima della chiusura formale della procedura concorsuale e della successiva cancellazione della società dal registro delle imprese
L'odierna appellata non ha tentato neppure questa ulteriore via, rimanendo di fatto priva del titolo esecutivo richiesto per l'intervento del Fondo di Garanzia>>.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente rigetto delle originarie domande avanzate dalla lavoratrice.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta (in entrambi i gradi non è stata espletata attività istruttoria, sicché non si deve procedere alla liquidazione di tale fase).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- respinge l'originaria domanda proposta da Controparte_1
-condanna l'appellata a rifondere all' le spese del doppio grado di Pt_1 giudizio, liquidate in € 1.865,00, per il primo grado, e in € 962,00 per grado d'appello, oltre oneri accessori di legge.
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
NA CA
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
Composta dai Consiglieri:
Dott.ssa NA CA Presidente rel.
Dott.ssa Eliana Romeo Consigliere
Dott.ssa Maria Vittoria Valente Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale, nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2426/2024 R.G., posta in deliberazione all'udienza pubblica del giorno 2.12.2025 vertente
TRA
con l'Avv. Daniela Bellassai Pt_1
-Appellante-
E
con l'Avv. Emanuele Braconi Controparte_1
-Appellata-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 426/2024 del Tribunale di
Frosinone pubblicata il 5.3.2024
CONCLUSIONI:
Per l'appellante:
1 “in totale riforma della sentenza del Tribunale di Frosinone – Sezione
Lavoro - n. 426/2024, emessa il giorno 05.03.2024 e pubblicata in pari data, non notificata e qui impugnata, rigettare il ricorso proposto in primo grado dalla sig.ra e, per l'effetto dichiarare Controparte_1 quanto segue: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, revocare la sentenza del
Tribunale di Frosinone – Sezione lavoro – n. 426/2024 del 05.03.2024
e, per l'effetto, in accoglimento dell'appello proposto dall' , stante Pt_1 quanto evidenziato e vista la normativa applicabile come sorretta dalla giurisprudenza richiamata, accertare e dichiarare che l' nulla deve Pt_1 alla ricorrente non essendovi i presupposti di legge per l'intervento del
Fondo di Garanzia né per il pagamento del TFR né per il pagamento delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro. Ciò anche sulla base dei principi in materia vigenti sull'onere della prova, posto a carico del ricorrente, relativo all'esperimento di un'azione esecutiva nei confronti del datore di lavoro necessaria anche nel caso di cancellazione della società ai sensi e nei limiti dell'art. 2495 c.c. Ciò in quanto, quando parte ricorrente ha presentato domanda di accesso al Fondo di garanzia non vi era stato alcun accertamento giudiziale in ordine alla sussistenza del credito vantato ed al suo ammontare non avendo mai la lavoratrice esperito alcuna azione esecutiva nei confronti della società datrice di lavoro.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambe i gradi di giudizio”.
Per l'appellata:
“in preliminare e di rito, accertato che l' non ha indicato il capo Pt_1 della sentenza impugnata e, rispetto ad esso, le censure proposte alla ricostruzione del fatto, le violazioni di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione, dichiarare l'atto di appello inammissibile per violazione dell'art.434 cpc
B) nel merito rigettare l'appello proposto dall' , avverso la sentenza Pt_1
n. 426/24 (n.2736/23 r.g), emessa il 5/3/2024 dal Tribunale di
2 Frosinone, Giudice Dott.ssa Laureti, non notificata, perché infondato in fatto ed in diritto e non provato e, per l'effetto, confermare la sentenza.
Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario 15% spese generali, CPA ed IVA come per legge del presente grado di giudizio da distrarsi al legale antistatario”.
IN FATTO E IN DIRITTO
con ricorso depositato in data 21.7.2023, ha Controparte_1 convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Frosinone Sezione Pt_1
Lavoro, deducendo che:
- ha lavorato per la dal 1.1.2018 al 18.10.2018 con Parte_2 qualifica di operaia, mansione di addetta alle pulizie ed inquadramento al III° livello del CCNL del settore;
- in data 18.10.2018 il rapporto di lavoro è cessato per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- alla cessazione del rapporto di lavoro non ha percepito le retribuzioni dei mesi di agosto 2018, settembre 2018, ottobre 2018 e il TFR;
- in data 7.2.2020, è stato dichiarato il fallimento di Controparte_2
[...]
- il Tribunale di Roma, con decreto del 10.6.2020, ha disposto non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali per assoluta mancanza di attivo;
- in data 3.2.2021 la procedura concorsuale è stata chiusa e la società
è stata cancellata dal registro delle imprese;
- in data 10.4.2021 la lavoratrice ha presentato domanda al fondo di garanzia per il riconoscimento delle ultime tre mensilità e del TFR con esito negativo;
- in data 26.4.2022, ha proposto ricorso amministrativo avverso il diniego, con esito negativo;
Ha concluso chiedendo accertarsi e dichiararsi il diritto della ricorrente a ottenere l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento delle
3 ultime tre mensilità di retribuzione, pari ad € 4.624,20 e del TFR pari a
€ 1.296,42.
L' si è costituito in giudizio e ha contestato il ricorso introduttivo e Pt_1 ha concluso per il rigetto delle domande proposte.
Istruita la causa documentalmente, con la sentenza impugnata il
Tribunale di Frosinone così ha deciso: “Condanna l' quale gestore Pt_1 del fondo di garanzia di cui all'art. 2 L 297/1982 e D.lgs 80 del 1992 al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 4624,20 per
TFR ed euro 1.296,42 per altri crediti di lavoro oltre interessi come per legge”.
Con ricorso depositato il 2.4.2024, l' ha proposto gravame avverso Pt_1 la sentenza lamentando, con unico articolato motivo, la violazione e la falsa applicazione della L. 297/1982 e del D. lgs 80/1992, laddove il
Tribunale non ha ritenuto necessario, per l'accesso al Fondo di
Garanzia, un titolo esecutivo, con il previo accertamento giudiziale del credito e la prova del tentativo di azione esecutiva, sia prima della dichiarazione di fallimento, che dopo la chiusura della procedura concorsuale.
Ha resistito al gravame eccependo, in via Controparte_1 preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 434 cpc;
nel merito, ha concluso per il rigetto e per la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con motivazione contestuale.
In via preliminare deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'art. 342 cpc in punto di specificità
4 dei motivi di gravame, atteso che tale norma non prescrive la adozione di un rigido modello di impugnazione e che l'atto di appello, così come formulato, ben evidenzia le censure mosse alla sentenza e l'ambito delle questioni rimesse al Collegio.
Nel merito, l'appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di primo grado, non sussistono i presupposti indicati dalla legge per l'insorgere del diritto all'intervento del Fondo di Garanzia.
Questo collegio ha già affrontato la medesima questione con la sentenza n. 1162/2025 (idem C.d.A. n. 4279/2024) le cui argomentazioni si condividono e si richiamano ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp att. cpc. <giova in primo luogo ricordare la natura previdenziale e non retributiva della prestazione concernente l'intervento del fondo di
Garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto.
Non si tratta, infatti, di un diritto di credito che sorge in capo al lavoratore direttamente nei confronti del Fondo, ma di un diritto derivante da un credito, quello sorto tra il lavoratore e il proprio datore di lavoro, che fa sorgere, in presenza di determinati presupposti,
l'obbligo del Fondo di Garanzia di erogare la prestazione previdenziale in favore del lavoratore.
L'intervento del Fondo di Garanzia, difatti, non è automatico, né incondizionato: solamente in casi di insolvenza del datore di lavoro il
Fondo può essere adito per sostituirsi a quest'ultimo nel pagamento del TFR previsto dall'articolo 2120 c.c.
Erogata la prestazione, il Fondo, e per esso l' quale gestore ex Pt_1 lege, può praticare azione di regresso nei confronti dello stesso datore di lavoro, sostituendosi al lavoratore già soddisfatto nel suo diritto.
5 La Suprema Corte di Cassazione ha più volte ribadito, infatti, che: “il
Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la sola particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo;
8. il diritto alla prestazione del Fondo nasce, non in forza del rapporto di lavoro ma del distinto rapporto assicurativo – previdenziale, in presenza dei già ricordati presupposti previsti dalla legge: insolvenza del datore di lavoro e accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
formazione di un titolo giudiziale ed esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata;
9. in sostanza, il Fondo di garanzia
è istituito presso l' con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro Pt_1 in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 cod. civ., spettante ai lavoratori o loro aventi diritto” (Cass. n. 7350 del 2021).
Ed ancora: “14. Va premesso che questa Corte ha ormai consolidato il principio di diritto secondo cui le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non retributiva Pt_1
(così, tra le più recenti, Cass. n. 25016 del 2017 e numerose successive conformi): si tratta, infatti, di obbligazioni affatto autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro. 15. Più precisamente, quanto al pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto
6 costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dall'art. 2, legge n. 297 del 1982, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro (art. 2, commi 2° ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 50) . 16. Va rimarcato che nel sistema delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro” (Cass. n. 2231 del 2023).
Da ciò derivano due corollari.
Il primo è che non sia possibile proporre azione di accertamento del credito, per il quale si richiede l'intervento del Fondo di Garanzia, direttamente nei confronti dell' essendo l' soggetto terzo Pt_1 Pt_3 rispetto al rapporto contrattuale corrente tra datore di lavoro e lavoratore, titolare esclusivamente di un rapporto previdenziale modulato sul rapporto di lavoro, ma che ha la propria genesi su presupposti del tutto diversi.
7 Il secondo corollario è che condizione imprescindibile al fine di ottenere l'intervento del Fondo sia l'ottenimento preventivo di un titolo esecutivo.
L'articolo 2 della legge n. 297 del 1982, rubricata “Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica”, prevede che:
“1.È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il
"Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto" con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.
2.Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n.
267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.
[…] 5.Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.
La legge individua due distinte ipotesi di intervento del CP_3
8
La prima riguarda i datori di lavoro soggetti alle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare, in questi casi viene richiesto al lavoratore l'accertamento del credito tramite l'avvenuta insinuazione allo stato passivo.
La seconda, invece, riguarda i datori di lavoro non soggetti alle predette procedure, relativamente ai quali, ai fini dell'intervento del Fondo, è necessario il previo esperimento dell'esecuzione forzata al fine di accertare l'insufficienza, in tutto o in parte, delle loro garanzie patrimoniali>>
Il caso di specie rientrerebbe nella prima ipotesi perché la Controparte_2
è stata dichiarata fallita con sentenza del 7.2.2020.
[...]
L'appellata, secondo quanto previsto dalla legge, ha promosso l'istanza di insinuazione al passivo, ma il Tribunale ha disposto di non dare luogo all'accertamento dello stato passivo del fallimento ex articolo 102, comma 2, legge fallimentare.
<<anche riguardo a tale ipotesi, però, la suprema corte è decisa nell'affermare la necessità, per l'intervento del Fondo, del previo ottenimento di un titolo esecutivo: “Questa Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR da parte del
Fondo di garanzia instituito presso l' , ai sensi dell'art. 2, l. n. Pt_1
297/1982, ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a
9 seguito della chiusura del fallimento, ex art. 2, comma 5°, l. n.
297/1982, cit. (Cass. nn. 11945 e 13305 del 2007).
I suesposti principi sono stati ribaditi anche nell'ipotesi in cui l'esame della domanda (tardiva) di insinuazione sia stata impedita dalla previa chiusura del fallimento per insufficienza di attivo (Cass. n. 7877 del
2015) e poggiano sull'esame complessivo della disposizione di cui all'art. 2, l. n. 297/1982, da cui emerge chiaramente che il legislatore ha ancorato l'intervento del Fondo alla ricorrenza di due distinte ed alternative ipotesi: da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di lavoro
(art. 2, commi 2° ss.); dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5°).
Così ricostruito il sistema, del tutto correttamente la Corte di merito ha ritenuto che la previsione dell'art. 2, comma 5, l. n. 297/1982, dovesse trovare applicazione anche nel caso di specie, in cui il giudice fallimentare, essendo emerso che non poteva essere acquisito attivo alcuno da distribuire ai creditori, ha disposto con decreto la chiusura del fallimento del datore di lavoro dell'odierno ricorrente prima ancora dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo: è sufficiente al riguardo rilevare che, comportando la chiusura del fallimento il ritorno del datore di lavoro in bonis, ben poteva l'odierno ricorrente procurarsi un titolo esecutivo e promuovere la conseguente azione esecutiva nei confronti della società, ovvero, a seguito della sua cancellazione, nei confronti dei soci, i quali avrebbero risposto dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione (così Cass. S.U. n. 6070 del 2013).
Si deve piuttosto aggiungere che, in casi del genere, il previo esperimento di un'azione volta a conseguire un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente, lungi dal costituire un onere
10 inutile e inutilmente dispendioso, siccome paventato da parte ricorrente, costituisce piuttosto un presupposto non solo letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché, da un punto di vista sistematico, l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro. Di talché l'ipotesi qui in esame rimane affatto estranea a quelle esaminate da Cass. nn. 8529 del 2012, 11379 del 2008, 9108 del 2007 e 14447 del 2004, pur richiamate nel ricorso per cassazione a sostegno della tesi patrocinata da parte ricorrente, perché ciò che in quei casi è stato escluso, in dipendenza delle peculiarità dei casi di specie, è la necessità del preventivo esperimento di un'azione esecutiva di volta in volta mobiliare o immobiliare, non anche la necessità che il lavoratore assicurato si munisse di un titolo esecutivo nei confronti del proprio datore di lavoro”.
Anche nei casi come quello di specie, dunque, è necessario che il lavoratore richiedente l'intervento del Fondo di Garanzia si premunisca di un titolo esecutivo.>>
L'odierna appellata non si è attivata in alcun modo in tal senso.
Il rapporto di lavoro è cessato il 16.10.2018, oltre un anno prima della dichiarazione di fallimento della società datrice di lavoro, pronunciata il 7.2.2020.
L'appellata aveva, dunque, tutto il tempo necessario per procurarsi un titolo esecutivo nei confronti della società, ma ciò non è avvenuto.
Si osserva, peraltro, che secondo ormai nota giurisprudenza: “Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora
11 all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore
(giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo” (Cass.
n. 6070 del 2013).
L'appellata non ha tuttavia intrapreso alcuna azione, a seguito della cancellazione, neppure nei confronti dei soci della società cooperativa
. Inoltre, la lavoratrice avrebbe potuto, in ogni caso, Parte_2 procurarsi il titolo esecutivo dopo la rinuncia all'accertamento del passivo autorizzata dal Tribunale, proponendo azione contro il datore di lavoro. <sostiene, infatti, la suprema corte: “come questa corte ha già avuto modo di affermare (v. in particolare cass., 11 10 2012, n.
17367), il fallimento (v. già Cass. 6771/02) non determina la perdita della capacità processuale del fallito, ma la sostituzione del curatore al fallito che, seppur ancora parte del rapporto sostanziale controverso
(Cass. n. 6347/83), perde invece la sua veste formale limitatamente ai
12 rapporti patrimoniali, mantenendola tuttavia se il curatore si disinteressa della res litigiosa, ancorché questa riguardi rapporti che ricadono nella massa (v. in particolare Cass. n. 4448/2012)……….Si è al riguardo precisato ( v. in particolare Cass., 10/5/2013, n. 11117 ) che, pur conservando la piena titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento il fallito non può assumere personalmente la veste di parte processuale, in quanto la legittimazione in ordine a tali rapporti è demandata esclusivamente al curatore, consentendosi una deroga solo allorché il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali ovvero una legittimazione suppletiva nei casi di inerzia degli organi fallimentari ( v. Cass., 14/10/1998, n. 10146. E già Cass.,
15/11/1967, n. 2734). La suddetta legittimazione suppletiva del fallito può eccezionalmente riconoscersi soltanto nel caso di disinteresse o inerzia degli organi preposti al fallimento, in mancanza dell'espresso riconoscimento al fallito della facoltà di provvedervi in proprio e a suo onere (v. Cass., 16/12/2004, n. 23435). Si è ulteriormente sottolineato che, pur perdendo la propria capacità processuale, il fallito assume un ruolo attivo nella procedura, potendo proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento nonché contro gli atti del curatore, del comitato dei creditori e del giudice delegato (artt. 26 e 36 della legge fallimentare), e in caso di inadeguata amministrazione e liquidazione del patrimonio da parte del curatore, esercitare nei confronti del medesimo azione di natura extracontrattuale (Cass. n. 16589 del
2019), con conseguente onere a suo carico di provare il danno che deduce di aver subito per effetto dell'operato del curatore, laddove, al di fuori di questa ipotesi (Cass. n. 7448 del 2012), può svolgere attività processuale unicamente nei limiti dell'intervento ex art. 43, 2° co.,
L.F.” (Cass. n. 33546 del 2023).
La Suprema Corte ha dunque ripetutamente affermato il principio secondo cui, in caso di inerzia o disinteresse del curatore e degli organi preposti al fallimento, il fallito riacquista la propria capacità processuale.
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Applicando il medesimo principio al caso di specie, la rinuncia del curatore all'accertamento dello stato passivo determina il disinteresse degli organi fallimentari alla verifica dei debiti nel concorso dei creditori, con il conseguente risorgere del diritto di questi ultimi, dal lato attivo, e del fallito, da quello passivo, all'accertamento individuale del rapporto di credito/debito, ciò anche prima della chiusura formale della procedura concorsuale e della successiva cancellazione della società dal registro delle imprese
L'odierna appellata non ha tentato neppure questa ulteriore via, rimanendo di fatto priva del titolo esecutivo richiesto per l'intervento del Fondo di Garanzia>>.
In conclusione, l'appello deve essere accolto, con conseguente rigetto delle originarie domande avanzate dalla lavoratrice.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale effettivamente svolta (in entrambi i gradi non è stata espletata attività istruttoria, sicché non si deve procedere alla liquidazione di tale fase).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- respinge l'originaria domanda proposta da Controparte_1
-condanna l'appellata a rifondere all' le spese del doppio grado di Pt_1 giudizio, liquidate in € 1.865,00, per il primo grado, e in € 962,00 per grado d'appello, oltre oneri accessori di legge.
Roma, 2.12.2025
Il Presidente Estensore
NA CA
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