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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/06/2025, n. 1904 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1904 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
RG 1420\2020
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Nola, dr. Gennaro BEATRICE, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1420 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c., e vertente
T R A
, CF , rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Simone, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo email pec del procuratore e presso lo studio dell'avv. Tullio Gesué
Rizzi Ulmo in Ottaviano (NA), alla via Trappitella n. 16 bis, in virtù di procura in atti;
- ATTORE -
E
CF , e , CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Sirignano del Foro di Nola e con lo stesso elett.te C.F._3 dom.ti in Nola (NA) alla Via Mario De Sena 152, giusta procura in atti;
- CONVENUTI -
E
C.F. , rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, Controparte_3 C.F._4 dall' avv. Carmen Coscia del Foro di Nola e con la stessa elett.te dom.ta in Sant'Agata De i Goti alla Via Pennino
n. 97;
- CONVENUTA -
E
1 , CF , rapp.to e difeso dall'avv. in Controparte_4 C.F._5 Controparte_4 forza di procura in atti e con lo stesso domiciliato in Visciano (NA) alla Via Don Bosco 2;
- CONVENUTO –
NONCHÈ
, CF , CF Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
, C.F._7
- CONVENUTI CONTUMACI (comproprietari) -
NONCHÉ
, CF , E Controparte_7 P.IVA_1 Controparte_8
CF ;
[...] P.IVA_2
- CONVENUTI CONTUMACI (creditori) -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbale del 27 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RG n. 218/2017 venivano pignorati diversi immobili di cui la quota di ¼ spettante all'esecutato e per il resto di proprietà di (in Controparte_5 Controparte_1 comunione legale con , e nella quota di ¼ ciascuno;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ancora altro bene sempre nella misura di ¼ e sempre con gli altri comproprietari, ma in comunione legale tra l'esecutato e . Controparte_6
Avvisati i vari comproprietari, con provvedimento del 15.10.2019, il g.e., esclusa la possibilità di separazione in natura dei beni e di vendita della quota, sospendeva l'esecuzione e disponeva l'instaurazione del presente giudizio di divisione endoesecutiva e, pertanto, di scioglimento della comunione esistente tra i vari comproprietari sul compendio immobiliare pignorato.
Pertanto, con conseguente rituale notificazione della predetta ordinanza ai comproprietari degli immobili pignorati e ai creditori iscritti intervenuti e non nella procedura, l'istante chiedeva la vendita dei Parte_1 beni o, in ogni caso, la loro divisione.
Si costituivano i comproprietari e eccependo l'intervenuta usucapione dei Controparte_1 Controparte_2 beni di cui al f. 1, p.lla 1126, sub. 1, 2 e 3 o comunque l'accertamento della proprietà esclusiva sui suddetti beni.
Istruita la causa, il precedente giudice dott.ssa Lorella Triglione in data 14.03.2023 pronunciava sentenza non definitiva con la quale rigettava le domande di e Con ordinanza di pari data Controparte_1 Controparte_2
e con successiva ordinanza del 4.07.2023, dopo la costituzione del comproprietario avvenuta Controparte_4
2 il 24.05.2023, venivano rigettate le istanze di assegnazione del lotto 1 formulate dai comproprietari non esecutati.
Pertanto, veniva disposta la vendita dell'intero compendio pignorato e delegate le operazioni di vendita.
Il delegato, con nota depositata il 19 aprile 2024, informava il giudice che il creditore procedente – attore non aveva provveduto al versamento delle somme liquidate dal giudice per la copertura delle spese di procedura e quale anticipo sull'onorario dello stesso delegato. Il giudice dott.ssa Guardasole fissava apposita udienza avvertendo le parti che in caso di mancato pagamento dell'acconto le parti sarebbero state invitate a precisare le conclusioni. Con successiva nota depositata l'11 ottobre 2024 il delegato confermava che nessuna somma era stata accreditata in favore della procedura.
Lo scrivente giudice, liquidati i compensi al delegato per le attività svolte, invitava le parti a precisare le conclusioni, che venivano effettivamente precisate il 27 marzo 2025, e tratteneva la causa in decisione.
Giova, in primo luogo, statuire sulle spese di lite della sentenza non definitiva.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (v. fra le tante, Cass. 9813/2015, Cass. nn. 22903/2013, 3083/2006, 7059/2002
e 4080/1986), come nel caso in cui il contitolare abbia infondatamente assunto l'inesistenza di uno stato di comunione per intervenuta usucapione della quota pignorata. Nella specie, essendo stata rigettata la domanda di usucapione formulata dai convenuti e non si ravvisa alcuna ragione per Controparte_1 Controparte_2 derogare al principio di soccombenza con riguardo alle spese relative a tale domanda (ospitata all'interno del giudizio di divisione).
Va poi rilevato, in via assorbente, che nell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita del 4.7.2023 il giudice ha disposto, a pag. 15, “[…] che il creditore procedente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, corrisponda al professionista fondo spese di euro 2.500,00, da imputarsi per euro 500,00 ad anticipo sul compenso e da utilizzarsi per la residua parte per le spese di effettuazione della pubblicità ex art. 490 c.p.c., commi 1, 2 e 3, c.p.c. (Portale delle vendite pubbliche;
internet; quotidiano;
pubblicità commerciale) – cui provvederà direttamente il professionista delegato – e delle spese necessarie per la vendita telematica (in particolare, delle spese di gestione del conto corrente), salvi ulteriori acconti, a richiesta del professionista delegato, in caso di rifissazione delle vendite. Il delegato è autorizzato all'apertura di conto corrente bancario (c.d. conto procedura se non aperto già dal custode) alle condizioni indicate nella presente ordinanza (v. par. 12) e a comunicare a mezzo PEC al creditore procedente richiesta di versamento (con indicazione dell'importo complessivo) e delle coordinate bancarie del conto corrente. Il delegato è, altresì, autorizzato ad effettuare il pagamento delle somme dovute per spese di pubblicità mediante prelievo e/o disposizione di bonifico sul conto corrente sopra indicato (c.d. conto procedura). N.B. L'inutile spirare del termine ordinatorio (che, in assenza di proroga, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori;
cfr. Cass., n. 1064 del 2005; Cass., n. 21549 del 2021) assegnato per l'anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P.) comporta l'impossibilità per il delegato di compiere gli atti indispensabili per la prosecuzione e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo
3 (Cass., n. 8113 del 2022). Pertanto in caso di mancato versamento del fondo spese, il delegato relazioni tempestivamente al
Giudice”.
Nel caso si specie né il creditore procedente, che nei giudizi di divisione endoesecutiva è onerato di anticipare le spese, né gli altri condividenti, hanno effettuato il pagamento dell'acconto al delegato e delle spese per la pubblicità e pertanto si è verificata una causa di improseguibilità del processo per impossibilità per il delegato di compiere gli atti indispensabili per la prosecuzione (Cass. 8113/2022).
La causa di improseguibilità è imputabile al creditore – attore, che pertanto dovrà essere condannato a pagare le spese di lite nei confronti dei comproprietari costituiti.
Ciò posto, le spese di lite vengono integralmente compensate nel rapporto processuale tra il creditore procedente
– attore e i convenuti e stante la soccombenza reciproca. Controparte_1 Controparte_2
L'attore deve invece essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore di che Controparte_3 si liquidano in € 12.000,00 per compensi (valori prossimi ai minimi, tenuto conto del grado di complessità della causa), oltre rimborso forfettario e accessori come per legge. L'attore deve anche essere condannato al pagamento delle spese processuali di , costituitosi dopo la pubblicazione della sentenza non Controparte_4 definitiva, che si liquidano in € 6.023,00, oltre rimborso forfettario e accessori, ai parametri minimi (tenuto conto della limitata attività difensiva svolta) e con esclusione della fase istruttoria in quanto espletata prima della costituzione.
Le spese vengono invece integralmente compensate nel rapporto tra i convenuti e Controparte_1 [...]
e in quanto quest'ultima non si è opposta alla domanda di usucapione ma ha solo CP_2 Controparte_3 chiesto, “nel caso in cui il Tribunale di Nola non dovesse accogliere le richieste formulate da e Controparte_1
, “l'assegnazione, in comune e pro indiviso, unitamente a e Controparte_2 Controparte_1 [...]
dell'unità immobiliare contraddistinta con la p.lla 1126” (comparsa di costituzione, pag. 4). CP_2
I compensi del delegato vengono posti definitivamente a carico dell'attore che ha dato causa all'improseguibilità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'improseguibilità del giudizio;
- compensa integralmente le spese processuali nel rapporto processuale tra l'attore e i Parte_1 convenuti e;
Controparte_1 Controparte_2
- compensa integralmente le spese processuali nel rapporto processuale tra l'attore e i Controparte_3 convenuti e;
Controparte_1 Controparte_2
4 - condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , Parte_1 Controparte_3 che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_4 liquida in € 6.023,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge;
- pone il compenso del delegato definitivamente a carico di . Parte_1
Nola, 18.06.2025 IL GIUDICE
dr. Gennaro BEATRICE
5
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Nola, dr. Gennaro BEATRICE, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1420 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad OGGETTO: divisione endoesecutiva ex art. 601 c.p.c., e vertente
T R A
, CF , rappresentato e difeso dall'avv.to Giuseppe Simone, Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso l'indirizzo email pec del procuratore e presso lo studio dell'avv. Tullio Gesué
Rizzi Ulmo in Ottaviano (NA), alla via Trappitella n. 16 bis, in virtù di procura in atti;
- ATTORE -
E
CF , e , CF Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Sirignano del Foro di Nola e con lo stesso elett.te C.F._3 dom.ti in Nola (NA) alla Via Mario De Sena 152, giusta procura in atti;
- CONVENUTI -
E
C.F. , rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, Controparte_3 C.F._4 dall' avv. Carmen Coscia del Foro di Nola e con la stessa elett.te dom.ta in Sant'Agata De i Goti alla Via Pennino
n. 97;
- CONVENUTA -
E
1 , CF , rapp.to e difeso dall'avv. in Controparte_4 C.F._5 Controparte_4 forza di procura in atti e con lo stesso domiciliato in Visciano (NA) alla Via Don Bosco 2;
- CONVENUTO –
NONCHÈ
, CF , CF Controparte_5 C.F._6 Controparte_6
, C.F._7
- CONVENUTI CONTUMACI (comproprietari) -
NONCHÉ
, CF , E Controparte_7 P.IVA_1 Controparte_8
CF ;
[...] P.IVA_2
- CONVENUTI CONTUMACI (creditori) -
CONCLUSIONI
Come da atti e verbale del 27 marzo 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare RG n. 218/2017 venivano pignorati diversi immobili di cui la quota di ¼ spettante all'esecutato e per il resto di proprietà di (in Controparte_5 Controparte_1 comunione legale con , e nella quota di ¼ ciascuno;
Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 ancora altro bene sempre nella misura di ¼ e sempre con gli altri comproprietari, ma in comunione legale tra l'esecutato e . Controparte_6
Avvisati i vari comproprietari, con provvedimento del 15.10.2019, il g.e., esclusa la possibilità di separazione in natura dei beni e di vendita della quota, sospendeva l'esecuzione e disponeva l'instaurazione del presente giudizio di divisione endoesecutiva e, pertanto, di scioglimento della comunione esistente tra i vari comproprietari sul compendio immobiliare pignorato.
Pertanto, con conseguente rituale notificazione della predetta ordinanza ai comproprietari degli immobili pignorati e ai creditori iscritti intervenuti e non nella procedura, l'istante chiedeva la vendita dei Parte_1 beni o, in ogni caso, la loro divisione.
Si costituivano i comproprietari e eccependo l'intervenuta usucapione dei Controparte_1 Controparte_2 beni di cui al f. 1, p.lla 1126, sub. 1, 2 e 3 o comunque l'accertamento della proprietà esclusiva sui suddetti beni.
Istruita la causa, il precedente giudice dott.ssa Lorella Triglione in data 14.03.2023 pronunciava sentenza non definitiva con la quale rigettava le domande di e Con ordinanza di pari data Controparte_1 Controparte_2
e con successiva ordinanza del 4.07.2023, dopo la costituzione del comproprietario avvenuta Controparte_4
2 il 24.05.2023, venivano rigettate le istanze di assegnazione del lotto 1 formulate dai comproprietari non esecutati.
Pertanto, veniva disposta la vendita dell'intero compendio pignorato e delegate le operazioni di vendita.
Il delegato, con nota depositata il 19 aprile 2024, informava il giudice che il creditore procedente – attore non aveva provveduto al versamento delle somme liquidate dal giudice per la copertura delle spese di procedura e quale anticipo sull'onorario dello stesso delegato. Il giudice dott.ssa Guardasole fissava apposita udienza avvertendo le parti che in caso di mancato pagamento dell'acconto le parti sarebbero state invitate a precisare le conclusioni. Con successiva nota depositata l'11 ottobre 2024 il delegato confermava che nessuna somma era stata accreditata in favore della procedura.
Lo scrivente giudice, liquidati i compensi al delegato per le attività svolte, invitava le parti a precisare le conclusioni, che venivano effettivamente precisate il 27 marzo 2025, e tratteneva la causa in decisione.
Giova, in primo luogo, statuire sulle spese di lite della sentenza non definitiva.
Come è noto, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione (v. fra le tante, Cass. 9813/2015, Cass. nn. 22903/2013, 3083/2006, 7059/2002
e 4080/1986), come nel caso in cui il contitolare abbia infondatamente assunto l'inesistenza di uno stato di comunione per intervenuta usucapione della quota pignorata. Nella specie, essendo stata rigettata la domanda di usucapione formulata dai convenuti e non si ravvisa alcuna ragione per Controparte_1 Controparte_2 derogare al principio di soccombenza con riguardo alle spese relative a tale domanda (ospitata all'interno del giudizio di divisione).
Va poi rilevato, in via assorbente, che nell'ordinanza di delega delle operazioni di vendita del 4.7.2023 il giudice ha disposto, a pag. 15, “[…] che il creditore procedente, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla richiesta, corrisponda al professionista fondo spese di euro 2.500,00, da imputarsi per euro 500,00 ad anticipo sul compenso e da utilizzarsi per la residua parte per le spese di effettuazione della pubblicità ex art. 490 c.p.c., commi 1, 2 e 3, c.p.c. (Portale delle vendite pubbliche;
internet; quotidiano;
pubblicità commerciale) – cui provvederà direttamente il professionista delegato – e delle spese necessarie per la vendita telematica (in particolare, delle spese di gestione del conto corrente), salvi ulteriori acconti, a richiesta del professionista delegato, in caso di rifissazione delle vendite. Il delegato è autorizzato all'apertura di conto corrente bancario (c.d. conto procedura se non aperto già dal custode) alle condizioni indicate nella presente ordinanza (v. par. 12) e a comunicare a mezzo PEC al creditore procedente richiesta di versamento (con indicazione dell'importo complessivo) e delle coordinate bancarie del conto corrente. Il delegato è, altresì, autorizzato ad effettuare il pagamento delle somme dovute per spese di pubblicità mediante prelievo e/o disposizione di bonifico sul conto corrente sopra indicato (c.d. conto procedura). N.B. L'inutile spirare del termine ordinatorio (che, in assenza di proroga, determina gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori;
cfr. Cass., n. 1064 del 2005; Cass., n. 21549 del 2021) assegnato per l'anticipazione delle spese di pubblicità (incluso il contributo per la pubblicazione sul P.V.P.) comporta l'impossibilità per il delegato di compiere gli atti indispensabili per la prosecuzione e conduce ad una pronuncia di improseguibilità del processo
3 (Cass., n. 8113 del 2022). Pertanto in caso di mancato versamento del fondo spese, il delegato relazioni tempestivamente al
Giudice”.
Nel caso si specie né il creditore procedente, che nei giudizi di divisione endoesecutiva è onerato di anticipare le spese, né gli altri condividenti, hanno effettuato il pagamento dell'acconto al delegato e delle spese per la pubblicità e pertanto si è verificata una causa di improseguibilità del processo per impossibilità per il delegato di compiere gli atti indispensabili per la prosecuzione (Cass. 8113/2022).
La causa di improseguibilità è imputabile al creditore – attore, che pertanto dovrà essere condannato a pagare le spese di lite nei confronti dei comproprietari costituiti.
Ciò posto, le spese di lite vengono integralmente compensate nel rapporto processuale tra il creditore procedente
– attore e i convenuti e stante la soccombenza reciproca. Controparte_1 Controparte_2
L'attore deve invece essere condannato al pagamento delle spese processuali in favore di che Controparte_3 si liquidano in € 12.000,00 per compensi (valori prossimi ai minimi, tenuto conto del grado di complessità della causa), oltre rimborso forfettario e accessori come per legge. L'attore deve anche essere condannato al pagamento delle spese processuali di , costituitosi dopo la pubblicazione della sentenza non Controparte_4 definitiva, che si liquidano in € 6.023,00, oltre rimborso forfettario e accessori, ai parametri minimi (tenuto conto della limitata attività difensiva svolta) e con esclusione della fase istruttoria in quanto espletata prima della costituzione.
Le spese vengono invece integralmente compensate nel rapporto tra i convenuti e Controparte_1 [...]
e in quanto quest'ultima non si è opposta alla domanda di usucapione ma ha solo CP_2 Controparte_3 chiesto, “nel caso in cui il Tribunale di Nola non dovesse accogliere le richieste formulate da e Controparte_1
, “l'assegnazione, in comune e pro indiviso, unitamente a e Controparte_2 Controparte_1 [...]
dell'unità immobiliare contraddistinta con la p.lla 1126” (comparsa di costituzione, pag. 4). CP_2
I compensi del delegato vengono posti definitivamente a carico dell'attore che ha dato causa all'improseguibilità del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara l'improseguibilità del giudizio;
- compensa integralmente le spese processuali nel rapporto processuale tra l'attore e i Parte_1 convenuti e;
Controparte_1 Controparte_2
- compensa integralmente le spese processuali nel rapporto processuale tra l'attore e i Controparte_3 convenuti e;
Controparte_1 Controparte_2
4 - condanna al pagamento delle spese processuali in favore di , Parte_1 Controparte_3 che liquida in € 12.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore di che Parte_1 Controparte_4 liquida in € 6.023,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori come per legge;
- pone il compenso del delegato definitivamente a carico di . Parte_1
Nola, 18.06.2025 IL GIUDICE
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