Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 05/04/2025, n. 662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 662 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni, all'udienza del 05/04/2025, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al n. 856/2018 R.G., promossa da: nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte 1
elettivamente domiciliato in VIA VIA VITTORIO C.F. 1
EMANUELE III 26 BROLO presso lo studio dell'Avv. GULLOTTI SARA
MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF P.IVA 1 Controparte 1
elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA IS. 301 BIS 98100
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CIRIELLO CHERUBINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente -
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso introduttivo depositato ai sensi dell'art. 414 c.p.c., parte ricorrente ha chiesto che fosse accertata giudizialmente l'esistenza di un rapporto di lavoro agricolo a tempo determinato per l'anno 2015 con la ditta Sanfilippo
Salvatore, per complessive 102 giornate lavorative. Ha domandato, conseguentemente, la condanna dell' CP_2 al pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola, ritenuta dovuta in ragione dell'attività prestata.
A fondamento della domanda, il ricorrente ha dedotto di avere regolarmente lavorato nei periodi dichiarati e che le denunce contributive dell'azienda erano state trasmesse nei termini previsti. Ha altresì sostenuto di
L'CP_2, ritualmente costituitosi, ha in via preliminare eccepito la decadenza dal diritto azionato, facendo valere l'intervenuta violazione del termine perentorio di 120 giorni previsto dall'art. 22 del D.L. n. 7 del 1970, convertito in legge n. 83/1970. Ha inoltre dedotto, in via subordinata, l'infondatezza della domanda in punto di fatto e di diritto.
La questione centrale sottoposta all'attenzione del giudicante attiene alla natura del termine previsto dall'art. 22 cit., alla decorrenza dello stesso e agli effetti prodotti dalla pubblicazione telematica dell'elenco di variazione con cui è stata disposta la cancellazione delle giornate di lavoro agricolo riferite al ricorrente.
La giurisprudenza di legittimità, da tempo consolidatasi sul punto (Cass. civ. sez. lav. n. 5942/2001, n. 25892/2009, n. 16803/2003), qualifica detto termine come termine di decadenza sostanziale, la cui inosservanza preclude definitivamente l'accesso alla tutela giurisdizionale. Esso non è soggetto ad alcuna forma di interruzione, sospensione o rimessione in termini, ed è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Nel caso in esame, dagli atti risulta che il provvedimento di cancellazione
è stato notificato mediante pubblicazione dell'elenco nominativo di variazione sul sito istituzionale dell' CP_2, nel periodo compreso tra il 15 settembre 2016 e il 3 ottobre 2016. La normativa applicabile - segnatamente l'art. 38, commi 6 e 7, del
D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 111/2011 - conferisce alla pubblicazione online valore di notifica ad ogni effetto di legge, come confermato anche dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 45/2021, che ha ribadito la legittimità costituzionale di tale forma di comunicazione generalizzata, considerata idonea a garantire efficienza amministrativa e certezza giuridica in un settore caratterizzato da elevata mobilità e diffusione territoriale dei lavoratori.
Il ricorso introduttivo, tuttavia, risulta depositato in data 9 marzo 2018, ovvero ben oltre il limite temporale di 120 giorni decorrente dalla scadenza del periodo di pubblicazione telematica. Né la produzione del ricorso amministrativo, tardivamente proposto in data 20 dicembre 2016, è idonea a interrompere il decorso del termine di decadenza, posto che tale strumento, in presenza di una decadenza sostanziale, non produce alcun effetto interruttivo.
Va evidenziato che, in virtù dell'art. 2969 c.c., la decadenza rileva indipendentemente dalla deduzione di parte e può essere dichiarata d'ufficio anche in sede di prima pronuncia. Ne consegue che, essendo spirato il termine legale per proporre l'azione, il ricorso è da considerarsi giuridicamente improcedibile.
Tale constatazione rende assorbente la trattazione di ogni ulteriore profilo di merito, ivi comprese le eccezioni riguardanti l'attendibilità dei testimoni indicati dal ricorrente, la fondatezza delle risultanze documentali versate in atti e l'eventuale incidenza del verbale ispettivo redatto nei confronti della ditta datrice di lavoro. La mancanza del presupposto processuale dell'azione, ossia la tempestività, osta infatti all'esame del fondamento sostanziale della pretesa.
Ciò premesso, avuto riguardo al contesto normativo di riferimento e alla complessità della tematica relativa alla validità della notifica telematica, si ritiene conforme a equità compensare integralmente le spese processuali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. La scelta appare tanto più opportuna ove si consideri l'evoluzione interpretativa della materia, suscettibile di ingenerare incertezza anche in soggetti diligenti, con conseguente giustificazione dell'errore circa la corretta individuazione del dies a quo della decadenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. R.G. 856/2018,
dichiara inammissibile per il ricorso proposto da Parte 1 intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 22 del D.L. n. 7/1970;
- assorbite tutte le ulteriori questioni di merito;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Patti 05/04/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo