Sentenza 26 febbraio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/02/2004, n. 3894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3894 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE CE - Primo Presidente f.f. -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di sezione -
Dott. PROTO CE - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. LO PIANO Michele - rel. Consigliere -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Consigliere -
Dott. VIDIRI Guido - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NE CE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PUCCI, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE Di ZAGARISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TITO LIVIO 160, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO QUINTILIANI, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO RICCI, giusta procura, in atti;
- resistente -
avverso la sentenza n. 49/02 del Giudice di pace di TAVERNA, depositata il 30/05/02;
uditi gli avvocati Giuseppe PUCCI, Tommaso RICCI;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 15/01/04 dal Consigliere Dott. Michele LO PIANO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, il quale chiede che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, accolgano il ricorso dichiarando la giurisdizione delle Commissioni Tributarie, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor CE NE ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo contro di lui emesso dal giudice di pace di Taverna su istanza del comune di Zagarise per il pagamento di somme dovute quale corrispettivo dei servizi di fognatura e depurazione. Il signor NE ha dedotto:
a) la insussistenza dei presupposti e delle condizioni per remissione della decreto ingiuntivo;
b) il difetto di giurisdizione del giudice di pace e l'inammissibilità del ricorso per ingiunzione;
c) l'inesigibilità della pretesa e l'errata quantificazione delle somme richieste;
d) l'intervenuta prescrizione.
Il comune ha chiesto il rigetto dell'opposizione.
Il giudice di pace ha respinto l'opposizione.
In particolare il giudice di pace ha ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario rispetto a quella del giudice tributario, osservando che il canone di depurazione e fognatura aveva natura, dopo l'entrata in vigore della legge n. 36 del 1994, di corrispettivo di diritto privato. Ha ritenuto, inoltre, che le somme erano dovute a prescindere dall'esistenza e dal funzionamento del depuratore. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il signor CE NE.
Il comune intimato ha depositato procura.
Gli atti sono stati trasmessi alla Procura generale della Corte, ai sensi dell'art. 375 c.p.c., essendosi ravvisata una ipotesi di manifesta fondatezza del ricorso sulla questione di giurisdizione. Il Procuratore generale ha chiesto che sia dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente, premesso che il canone richiesto dal comune era relativo agli anni 1997/1998, deduce che il giudice di pace difettava di giurisdizione in favore delle commissioni tributarie.
Il motivo del ricorso è manifestamente fondato, poiché è consolidato principio, affermato in numerosissime sentenze di queste Sezioni unite, che il canone per il servizio di scarico e depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati integra un tributo comunale, sulla scorta delle disposizioni dettate in materia, prima, dall'art. 17 ter della legge n. 319 del 1976 (come aggiunto dall'art. 3 del d.l. n. 38 del 1981, convertito con modificazioni, nella legge n. 153 del 1981) e poi, dopo l'abrogazione di tale norma ad opera dell'art. 32 della legge n. 36 del 1994, dall'ultimo comma dello stesso art. 17, inserito dall'art. 2, comma 3 bis, del d.l. n. 79 del 1995, convertito nella legge n. 172 del 1995.
Solo a partire dall'entrata in vigore del d. lg. n. 258 del 2000, e cioè dal 3 ottobre 2000 (quale risulta, a seguito delle modifiche ivi introdotte, che hanno fatto slittare a quella data la proroga della decorrenza di tale mutamento, inizialmente fissata l'1 gennaio 1999, poi rinviata dall'art. 62 del d. lg. n. 152 del 1999) si applica l'innovazione introdotta dall'art. 31, comma 28, della legge n. 448 del 1998, la quale, abrogando l'art. 17, ultimo comma, della legge n. 319 del 1976, ha stabilito che il canone in questione è una quota tariffaria, componente del corrispettivo dovuto dall'utente al servizio idrico, e, quindi, non più un tributo comunale. Ne consegue che le controversie inerenti ai canoni di fognatura e depurazione, maturati prima del 3 ottobre 2000, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, anche nella vigenza del testo originario dell'art. 2 del d. lg. n. 546 del 1992, prima dell'ampliamento delle attribuzioni delle commissioni tributarie, disposto dall'art. 12 della legge n. 448 del 2001 (in questo senso:
Cassazione civile, sez. un., 17 luglio 2003, n. 11188, e in senso conforme: Cass. sez. un., 6 febbraio 2003, n. 1735; Cass. sez. un., 24 gennaio 2003, n. 1086; Cass. sez. un., 24 gennaio 2003, n. 1087;
Cass. sez. un., 10 dicembre 2002, n. 17551; Cass. sez. un., 15 novembre 2002, n. 16157; Cass. sez. un., 2 agosto 2002, n. 11631;
Cass. sez. un., 13 giugno 2002, n. 8444; Cass. sez. un., 15 maggio 2002, n. 7099; Cass. sez. un., 15 novembre 2001, n. 14266; Cass. sez. un., 9 agosto 2001, n. 10976; Cass. sez. un., 20 luglio 2001, n. 9883; Cass. sez. un., 30 giugno 1999, n. 371; Cass. sez. un., 27 maggio 1999, n. 300). L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento degli altri tre motivi con i quali rispettivamente si deduce:
a) che il giudice di pace avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso alla procedura monitoria da parte del comune per la riscossione dei canoni di depurazione e fognatura relativi agli anni 1997/1998 (secondo motivo);
b) che, mancando il servizio di depurazione, al più il canone avrebbe potuto essere preteso soltanto per il servizio di fognatura;
c) che era invalida la procura ad litem conferita dal sindaco del comune di Zagarise.
La sentenza impugnata va cassata senza rinvio e va dichiarata la giurisdizione delle commissioni tributarie.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Unite Civili, accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione delle commissioni tributarie. Dichiara compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 15 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2004